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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
4549/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4549/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, c.f. nata il [...] a [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Assunta
Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Sorrento (NA) alla Via
Marziale n° 45
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Miranda ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Giuseppe Vesuviano alla via G. Moscati n.62, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 i difensori delle parti costituite si sono riportati all'accordo raggiunto chiedendo di decidere la causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 21.10.2024, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.09.2020, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in CO UE 24.07.2004, nel corso del quale è nato, in data
24.05.2008, in Castellammare di Stabia il figlio , esponeva che a causa del Persona_1
comportamento irascibile ed aggressivo, nonché di disinteresse nei confronti del figlio assunto dal resistente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima Per_1
della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre;
quanto alle disposizioni di carattere economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento del coniuge, l'importo mensile complessivo di euro 500,00, nonché la somma di euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione.
In particolare, deduceva che il comportamento della moglie aveva generato un clima di tensione, rendendo intollerabile la convivenza ed incidendo, altresì, sul rapporto padre-figlio, provocandone una irreparabile frattura. Sosteneva, inoltre, l'indipendenza economica della ricorrente e pertanto si opponeva alla richiesta avanzata dalla medesima di previsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico della moglie;
domandava, altresì, l'affido del figlio minore in condivisione tra i coniugi, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché l'imposizione a suo carico di un assegno, quantificato nella misura non superiore ad euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 09.06.2021, comparivano le parti personalmente e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente ed il figlio minore veniva affidato in via Per_1
esclusiva alla madre, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e con la previsione di un'attività di monitoraggio da parte dei S.S. del Comune di CO UE attraverso l'avvio di incontri, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei medesimi Servizi Sociali, al fine di favorire il ripristino di un rapporto padre-figlio.
Infine, veniva posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assegno mensile di complessivi euro 500,00 quale contributo al mantenimento del
2 figlio minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate.
Le parti venivano rimesse innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 02.05.2022, i difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, chiedevano la pronuncia sul solo status, rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c.; il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio sullo status e, con sentenza n. 1766/2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. Con separata ordinanza veniva disposto il prosieguo del giudizio.
Attraverso il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.04.2023, i difensori dichiaravano che nelle more del giudizio i coniugi avevano raggiunto un accordo, depositato in data 10.03.2023; chiedevano, pertanto, al Giudice istruttore l'accoglimento delle condizioni così come definite nell'accordo.
Il Giudice istruttore, letto l'accordo tra le parti, ritenendo sussistenti dubbi sulle condizioni concordate in relazione al superiore interesse del minore con riferimento alla previsione del regime di affidamento esclusivo dello stesso alla madre e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, sottoponeva il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali di CO
UE incaricando i suddetti S.S. a dare avvio ad incontri monitorati padre-figlio al fine di superare le difficoltà esistenti nel rapporto.
All'udienza del 17.06.2024, disposta la comparizione personale delle parti e integrati nuovamente gli accordi in ordine all'affido e al regime di visita del padre, acquisite le relazioni dei S.S. incaricati, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I., in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n.
301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Orbene, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
1766/2022, in questa sede il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori statuizioni relative alla domanda di addebito reciprocamente proposta dalle parti, nonché al regime di affido e collocazione del minore, nonché al diritto di visita da parte del genitore non collocatario e alla previsione del mantenimento per il minore e per il coniuge.
Al riguardo, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo, depositato nuovamente per l'udienza del 9.10.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., e che le relative condizioni, non contrastando con norme inderogabili e con gli interessi della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
3 Con particolare riguardo al regime di affido del minore e al rapporto padre-figlio, i coniugi hanno previsto l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e disciplinato il diritto di visita del padre al fine di incentivare una ripresa dei rapporti. Al riguardo, si osserva che, all'esito dell'istruttoria espletata, non ricorrono elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso che le parti, di comune accordo, hanno espressamente previsto.
Innanzitutto, si osserva che per quanto concerne le accuse penali a carico del scaturite dalla CP_1
querela sporta dalla ricorrente nel giugno del 2020, in atti risulta allegata richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata sia per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. per infondatezza della notizia di reato, sia per la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. per carenza dell'elemento psicologico del reato, con prosecuzione delle indagini per il reato di minaccia nei confronti della ricorrente.
Quanto, poi, agli esiti dei percorsi disposti dal Tribunale, dalle relazioni dei S.S. è emersa la partecipazione del così come della ricorrente. In particolare, nelle relazioni in atti si legge CP_1
che entrambi i coniugi posseggono buone capacità genitoriali, pur dovendo ancora rasserenarsi l'uno nei confronti dell'altro al fine di collaborare per garantire al figlio una crescita serena. Inoltre, sottoposti a valutazione psichiatrica e psicodiagnostica presso l' , è emersa l'assenza, allo CP_2
stato, di segni e sintomi di alterazioni psicopatologiche in atto.
Al contempo, però, dalle relazioni è emerso che il minore (di anni 16), coinvolto in detti percorsi, ha manifestato un atteggiamento intollerante nei confronti del padre avendo, altresì, dichiarato di rispondere malvolentieri alle telefonate quotidiane del genitore e che, sebbene questi vorrebbe includerlo nel suo nuovo nucleo familiare, il minore al momento ha opposto un netto rifiuto a causa delle dinamiche che, in passato, hanno caratterizzato il rapporto tra i genitori e della difficoltà di accettare il nuovo nucleo familiare paterno. Di conseguenza, nella relazione a firma del dott. G.
Moretti UOMI Asl Na 3 sud si rappresenta che si è ritenuto opportuno interrompere, allo stato, gli incontri con il minore atteso il rifiuto dal medesimo manifestato, suggerendo di attendere ulteriori sviluppi e di lasciar maturare gli eventi, rinviando al prossimo anno per un nuovo contatto.
Ne consegue, dunque, l'opportunità di prevedere comunque una disciplina del diritto di visita del padre, in conformità al contenuto degli accordi, al fine di garantire al minore, nel rispetto della sua volontà, di poter trascorrere del tempo con il padre in prospettiva di una progressiva ripresa dei rapporti;
allo stesso tempo, il collegio ritiene opportuno che i genitori proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità e che i S.S. incaricati continuino a monitorare il nucleo familiare, verificando altresì lo stato emotivo e psicologico del minore, nonché l'evoluzione dei rapporti con i genitori e in particolare con il padre, con onere di riferire al G.T. di questo Tribunale con relazioni semestrali per un periodo complessivo di 18 mesi.
4 Quanto, infine, alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del padre, il collegio ritiene congruo l'importo di euro 300,00 previsto nell'accordo oltre 50% delle spese straordinarie. Dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale è emerso che il resistente è perito informatico e tecnico commerciale, dipendente di Ecolab s.r.l. dal 1997 con uno stipendio mensile di euro 2.100,00/2.200,00; in detta sede ha, altresì, dichiarato di essere proprietario di una moto Triumph
Speed dal 2013 e di utilizzare un'auto aziendale per la quale corrisponde l'importo mensile di circa
110,00 euro (in busta paga) più 49,00 al mese come addebito diretto sul conto corrente;
è inoltre gravato da una rata mensile di mutuo di euro 570,00 da corrispondere fino al 2032 per l'acquisto dell'immobile in cui attualmente risiede in CO UE e di aver acquistato un box auto in via De
Feo a CO UE per euro 51.000,00 euro circa mediante cessione del quinto dello stipendio per circa 298,00 al mese euro per 7 anni (dal novembre 2020). La ricorrente, invece, dopo aver esercitato la professione forense, attualmente lavora presso il Comune di CO UE con contratto part time percependo una retribuzione mensile di euro 759,00 per come dichiarato in sede di udienza presidenziale;
è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare in CO UE ed è nuda proprietaria di tre locali commerciali in CO UE di cui i genitori, usufruttuari, percepiscono le relative rendite.
Ciò detto, in ordine alle ulteriori pattuizioni, si dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito unicamente dalla ricorrente e che nessun contributo al Parte_1 mantenimento un coniuge corrisponderà all'altro, avendo gli stessi autonoma e adeguata capacità lavorativa e di guadagno. Si dà atto, inoltre, che entrambi i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo il rilascio del passaporto del figlio minore;
che hanno, inoltre, dichiarato di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né in ragione del regime scelto in costanza di matrimonio, né in merito alle poste oggetto di contenzioso, con riferimento all'assegno di mantenimento né a qualsivoglia titolo, con rinuncia espressa ad ogni pretesa di qualunque genere e natura. Ancora, i coniugi hanno convenuto di rinunciare alla domanda di addebito reciprocamente proposta
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) il figlio minore di anni 16 resterà affidato nella modalità dell'affido condiviso con Per_1
collocazione presso il domicilio della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
5 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
2) la casa coniugale, sita a CO UE (NA) alla Via Nicotera, n. 84, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutto l'arredo ivi esistente (atteso che la stessa è di proprietà esclusiva della Parte_1
, che vi abiterà unitamente al figlio minore;
Pt_1
3) il sig. verserà alla sig.ra la somma di €. 300.00 (trecento/00), Controparte_1 Parte_1 come contributo al mantenimento del figlio minore, obbligandosi a versare l'importo entro il 5 di ogni mese mediante bonifico, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
concorrerà nella misura del 50%: alle spese per lo sport, per l'acquisto di libri scolastici ed alle spese mediche (non coperte da SSN), quest'ultime da concordarsi preventivamente e rimborsando il coniuge a semplice richiesta ovvero dietro esibizione di ricevuta ovvero direttamente. La sig.ra si accollerà le spese ordinarie così come previste dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati Pt_1
ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio” vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata (Prot. N. 1934 del 6/7/2021);
4) per ciò che concerne il diritto di visita, il sig. potrà continuare a vedere il figlio tramite CP_1
videochiamate quotidiane e, quando il figlio vorrà, potrà vederlo e tenerlo con sé nei seguenti giorni: compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica a settimane alterne con pernottamento, nonché ogni settimana di martedì e di giovedì dalle ore 18.00 alle 20.00; 7 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio;
alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in Albis); alternativamente con ciascun genitore, le festività pasquali ed eventuali ponti;
5) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
6) invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e dispone che i Servizi Sociali di CO UE proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, verificando altresì lo stato emotivo e psicologico del minore nonché l'evoluzione dei rapporti con i genitori e in particolare con il padre, con onere di relazionare al G.T. di questo Tribunale con relazioni semestrali per un periodo complessivo di 18 mesi;
7) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c.
e per le comunicazioni ai S.S. di CO UE;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4549/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, c.f. nata il [...] a [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Assunta
Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Sorrento (NA) alla Via
Marziale n° 45
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Miranda ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Giuseppe Vesuviano alla via G. Moscati n.62, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 i difensori delle parti costituite si sono riportati all'accordo raggiunto chiedendo di decidere la causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 21.10.2024, ha espresso parere favorevole.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.09.2020, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in CO UE 24.07.2004, nel corso del quale è nato, in data
24.05.2008, in Castellammare di Stabia il figlio , esponeva che a causa del Persona_1
comportamento irascibile ed aggressivo, nonché di disinteresse nei confronti del figlio assunto dal resistente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima Per_1
della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre;
quanto alle disposizioni di carattere economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento del coniuge, l'importo mensile complessivo di euro 500,00, nonché la somma di euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione.
In particolare, deduceva che il comportamento della moglie aveva generato un clima di tensione, rendendo intollerabile la convivenza ed incidendo, altresì, sul rapporto padre-figlio, provocandone una irreparabile frattura. Sosteneva, inoltre, l'indipendenza economica della ricorrente e pertanto si opponeva alla richiesta avanzata dalla medesima di previsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico della moglie;
domandava, altresì, l'affido del figlio minore in condivisione tra i coniugi, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché l'imposizione a suo carico di un assegno, quantificato nella misura non superiore ad euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 09.06.2021, comparivano le parti personalmente e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente ed il figlio minore veniva affidato in via Per_1
esclusiva alla madre, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e con la previsione di un'attività di monitoraggio da parte dei S.S. del Comune di CO UE attraverso l'avvio di incontri, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei medesimi Servizi Sociali, al fine di favorire il ripristino di un rapporto padre-figlio.
Infine, veniva posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assegno mensile di complessivi euro 500,00 quale contributo al mantenimento del
2 figlio minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate.
Le parti venivano rimesse innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 02.05.2022, i difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, chiedevano la pronuncia sul solo status, rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c.; il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio sullo status e, con sentenza n. 1766/2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. Con separata ordinanza veniva disposto il prosieguo del giudizio.
Attraverso il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 17.04.2023, i difensori dichiaravano che nelle more del giudizio i coniugi avevano raggiunto un accordo, depositato in data 10.03.2023; chiedevano, pertanto, al Giudice istruttore l'accoglimento delle condizioni così come definite nell'accordo.
Il Giudice istruttore, letto l'accordo tra le parti, ritenendo sussistenti dubbi sulle condizioni concordate in relazione al superiore interesse del minore con riferimento alla previsione del regime di affidamento esclusivo dello stesso alla madre e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre, sottoponeva il nucleo familiare ad un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali di CO
UE incaricando i suddetti S.S. a dare avvio ad incontri monitorati padre-figlio al fine di superare le difficoltà esistenti nel rapporto.
All'udienza del 17.06.2024, disposta la comparizione personale delle parti e integrati nuovamente gli accordi in ordine all'affido e al regime di visita del padre, acquisite le relazioni dei S.S. incaricati, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I., in attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n.
301/2024 del 16.09.2024, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., attesa la rinuncia delle parti, disponendo la trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Orbene, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza n.
1766/2022, in questa sede il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori statuizioni relative alla domanda di addebito reciprocamente proposta dalle parti, nonché al regime di affido e collocazione del minore, nonché al diritto di visita da parte del genitore non collocatario e alla previsione del mantenimento per il minore e per il coniuge.
Al riguardo, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo, depositato nuovamente per l'udienza del 9.10.2024 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., e che le relative condizioni, non contrastando con norme inderogabili e con gli interessi della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
3 Con particolare riguardo al regime di affido del minore e al rapporto padre-figlio, i coniugi hanno previsto l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e disciplinato il diritto di visita del padre al fine di incentivare una ripresa dei rapporti. Al riguardo, si osserva che, all'esito dell'istruttoria espletata, non ricorrono elementi per derogare al regime dell'affidamento condiviso che le parti, di comune accordo, hanno espressamente previsto.
Innanzitutto, si osserva che per quanto concerne le accuse penali a carico del scaturite dalla CP_1
querela sporta dalla ricorrente nel giugno del 2020, in atti risulta allegata richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata sia per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. per infondatezza della notizia di reato, sia per la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. per carenza dell'elemento psicologico del reato, con prosecuzione delle indagini per il reato di minaccia nei confronti della ricorrente.
Quanto, poi, agli esiti dei percorsi disposti dal Tribunale, dalle relazioni dei S.S. è emersa la partecipazione del così come della ricorrente. In particolare, nelle relazioni in atti si legge CP_1
che entrambi i coniugi posseggono buone capacità genitoriali, pur dovendo ancora rasserenarsi l'uno nei confronti dell'altro al fine di collaborare per garantire al figlio una crescita serena. Inoltre, sottoposti a valutazione psichiatrica e psicodiagnostica presso l' , è emersa l'assenza, allo CP_2
stato, di segni e sintomi di alterazioni psicopatologiche in atto.
Al contempo, però, dalle relazioni è emerso che il minore (di anni 16), coinvolto in detti percorsi, ha manifestato un atteggiamento intollerante nei confronti del padre avendo, altresì, dichiarato di rispondere malvolentieri alle telefonate quotidiane del genitore e che, sebbene questi vorrebbe includerlo nel suo nuovo nucleo familiare, il minore al momento ha opposto un netto rifiuto a causa delle dinamiche che, in passato, hanno caratterizzato il rapporto tra i genitori e della difficoltà di accettare il nuovo nucleo familiare paterno. Di conseguenza, nella relazione a firma del dott. G.
Moretti UOMI Asl Na 3 sud si rappresenta che si è ritenuto opportuno interrompere, allo stato, gli incontri con il minore atteso il rifiuto dal medesimo manifestato, suggerendo di attendere ulteriori sviluppi e di lasciar maturare gli eventi, rinviando al prossimo anno per un nuovo contatto.
Ne consegue, dunque, l'opportunità di prevedere comunque una disciplina del diritto di visita del padre, in conformità al contenuto degli accordi, al fine di garantire al minore, nel rispetto della sua volontà, di poter trascorrere del tempo con il padre in prospettiva di una progressiva ripresa dei rapporti;
allo stesso tempo, il collegio ritiene opportuno che i genitori proseguano il percorso di sostegno alla genitorialità e che i S.S. incaricati continuino a monitorare il nucleo familiare, verificando altresì lo stato emotivo e psicologico del minore, nonché l'evoluzione dei rapporti con i genitori e in particolare con il padre, con onere di riferire al G.T. di questo Tribunale con relazioni semestrali per un periodo complessivo di 18 mesi.
4 Quanto, infine, alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del padre, il collegio ritiene congruo l'importo di euro 300,00 previsto nell'accordo oltre 50% delle spese straordinarie. Dalle dichiarazioni rese in sede presidenziale è emerso che il resistente è perito informatico e tecnico commerciale, dipendente di Ecolab s.r.l. dal 1997 con uno stipendio mensile di euro 2.100,00/2.200,00; in detta sede ha, altresì, dichiarato di essere proprietario di una moto Triumph
Speed dal 2013 e di utilizzare un'auto aziendale per la quale corrisponde l'importo mensile di circa
110,00 euro (in busta paga) più 49,00 al mese come addebito diretto sul conto corrente;
è inoltre gravato da una rata mensile di mutuo di euro 570,00 da corrispondere fino al 2032 per l'acquisto dell'immobile in cui attualmente risiede in CO UE e di aver acquistato un box auto in via De
Feo a CO UE per euro 51.000,00 euro circa mediante cessione del quinto dello stipendio per circa 298,00 al mese euro per 7 anni (dal novembre 2020). La ricorrente, invece, dopo aver esercitato la professione forense, attualmente lavora presso il Comune di CO UE con contratto part time percependo una retribuzione mensile di euro 759,00 per come dichiarato in sede di udienza presidenziale;
è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare in CO UE ed è nuda proprietaria di tre locali commerciali in CO UE di cui i genitori, usufruttuari, percepiscono le relative rendite.
Ciò detto, in ordine alle ulteriori pattuizioni, si dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito unicamente dalla ricorrente e che nessun contributo al Parte_1 mantenimento un coniuge corrisponderà all'altro, avendo gli stessi autonoma e adeguata capacità lavorativa e di guadagno. Si dà atto, inoltre, che entrambi i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio consentendo il rilascio del passaporto del figlio minore;
che hanno, inoltre, dichiarato di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro né in ragione del regime scelto in costanza di matrimonio, né in merito alle poste oggetto di contenzioso, con riferimento all'assegno di mantenimento né a qualsivoglia titolo, con rinuncia espressa ad ogni pretesa di qualunque genere e natura. Ancora, i coniugi hanno convenuto di rinunciare alla domanda di addebito reciprocamente proposta
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) il figlio minore di anni 16 resterà affidato nella modalità dell'affido condiviso con Per_1
collocazione presso il domicilio della madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
5 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, esercitando separatamente la responsabilità per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
2) la casa coniugale, sita a CO UE (NA) alla Via Nicotera, n. 84, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutto l'arredo ivi esistente (atteso che la stessa è di proprietà esclusiva della Parte_1
, che vi abiterà unitamente al figlio minore;
Pt_1
3) il sig. verserà alla sig.ra la somma di €. 300.00 (trecento/00), Controparte_1 Parte_1 come contributo al mantenimento del figlio minore, obbligandosi a versare l'importo entro il 5 di ogni mese mediante bonifico, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
concorrerà nella misura del 50%: alle spese per lo sport, per l'acquisto di libri scolastici ed alle spese mediche (non coperte da SSN), quest'ultime da concordarsi preventivamente e rimborsando il coniuge a semplice richiesta ovvero dietro esibizione di ricevuta ovvero direttamente. La sig.ra si accollerà le spese ordinarie così come previste dal “Protocollo d'Intesa fra Magistrati Pt_1
ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio” vigente presso il Tribunale di Torre Annunziata (Prot. N. 1934 del 6/7/2021);
4) per ciò che concerne il diritto di visita, il sig. potrà continuare a vedere il figlio tramite CP_1
videochiamate quotidiane e, quando il figlio vorrà, potrà vederlo e tenerlo con sé nei seguenti giorni: compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica a settimane alterne con pernottamento, nonché ogni settimana di martedì e di giovedì dalle ore 18.00 alle 20.00; 7 giorni continuativi nel periodo estivo da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio;
alternativamente con il padre e con la madre, le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì santo al lunedì in Albis); alternativamente con ciascun genitore, le festività pasquali ed eventuali ponti;
5) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
6) invita le parti a proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità e dispone che i Servizi Sociali di CO UE proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, verificando altresì lo stato emotivo e psicologico del minore nonché l'evoluzione dei rapporti con i genitori e in particolare con il padre, con onere di relazionare al G.T. di questo Tribunale con relazioni semestrali per un periodo complessivo di 18 mesi;
7) dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c.
e per le comunicazioni ai S.S. di CO UE;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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