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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 395/22 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 395/22 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
dato atto che l'udienza del 28.11.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti nelle note depositate tempestivamente hanno chiesto che la causa venga decisa;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 395/22 R.G. promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, in via G. Filangieri n. 21, presso lo studio dell'Avv. Prof.
Roberto Bocchini che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ; (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_1
1 , (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
), (CF ), C.F._6 Parte_4 C.F._7
(C.F.: ), Parte_5 C.F._8 Parte_6
(C.F.: ), (C.F.: , quali eredi C.F._9 Parte_7 C.F._10
di tutti elettivamente domiciliati in Bovalino, in Corso Umberto I° n.155, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.11.2024 depositate dalle parti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, formulava opposizione Parte_1
avverso il precetto notificato in data 08.03.2022 da e Controparte_1 Controparte_2
da , , , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_1
con cui è stato intimato di “disinstallare tutte le strutture ed infrastrutture della società,
[...]
presenti sul terreno e lasciarlo libero di persone e vuoto di ogni cosa, restituendolo alla piena disponibilità degli istanti, il terreno sito nel comune di Platì, come meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Platì (RC) al Foglio 12, Part. 334”, in esecuzione della sentenza n. 847/2021 del
4/12/21 pronunciata dal Tribunale di Locri.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva in sintesi:
- che avverso la sentenza richiamata nel precetto era stata proposta rituale impugnazione dinnanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria;
- che, in particolare, il giudice di prime cure aveva errato: 1) nell'affermare la legittimazione passiva della anche in presenza della dimostrazione dell'avvenuto conferimento Parte_1 del ramo d'azienda e del subentro nel contratto di locazione da parte della società
Infrastrutture Wirelees Italiane s.p.a. 2) nell'accertare l'inadempimento grave della
[...] in ragione dell'accordo di ospitalità intercorso con la 3) nel dichiarare Pt_1 Controparte_4
2 la risoluzione del contratto intercorso tra e gli attori 4) nel condannare Parte_1 Parte_1
al risarcimento del danno patrimoniale e all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori.
Eccepiva, pertanto:
- l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto di rilascio in quanto la sentenza n. 847/2021, emessa a seguito della formulazione della domanda costitutiva di risoluzione, sarebbe priva di efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato;
- l'ineseguibilità della sentenza in quanto a seguito della cessione del ramo di Parte_1
azienda a Infrastrutture Wirelees Italiane s.p.a., non sarebbe parte del rapporto contrattuale di locazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
847/2021 del 4/12/21 del Tribunale di Locri azionata dalla controparte” e, nel merito, di “accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del precetto notificato per mancanza di valido titolo esecutivo e per difetto di requisiti di forma contenuto previsti dalla legge”.
Con comparsa del 18.09.2022, si costituivano in giudizio le parti opposte contestando gli assunti di controparte deducendo:
- il passaggio in giudicato della sentenza n. 847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri, essendo stato promosso l'appello dopo il decorso il termine breve previsto per l'impugnazione;
- la riproposizione nell'atto introduttivo del giudizio di questioni che avevano formato già oggetto del vaglio giudiziale in merito al difetto di titolarità del rapporto contrattuale, rivelatesi già in quella sede infondate.
Concludevano, dunque, per il rigetto dell'opposizione “in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto”, previo rigetto dell'istanza di sospensione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, parte opponente depositava l'ordinanza del 15 luglio 2022, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel giudizio recante N.R.G. 140-
1/2022, con cui era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna n.
847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri.
Disattesa l'istanza di sospensione dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, per carenza di interesse dell'opponente ad della sentenza”>>, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, riassegnata nelle more ad altro giudice, veniva istruita solo documentalmente. Da ultimo, giusto decreto
3 presidenziale del 22 gennaio 2024, la scrivente subentrava nell'assegnazione del fascicolo;
la causa assegnata a sentenza, era rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione sollevata d'ufficio relativa all'omessa esistenza di un capo condannatorio avente ad oggetto il rilascio del bene;
la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 28 novembre 2024 per la discussione orale, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che entrambe le parti hanno dato atto che, nelle more del giudizio, la
Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 760/2024, ha integralmente riformato la sentenza n. 847/21 emessa dal Tribunale di Locri, in relazione al quale è stato notificato il precetto oggetto di opposizione.
Con la sentenza citata da ultimo, il Tribunale di Locri, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta – non ritenendo provata la comunicazione ai locatori dell'avvenuta cessione ex art 36 della legge n.392/1978 - aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e le originarie parti attrici e, conseguentemente, Parte_8 condannato la prima “al risarcimento dei danni patrimoniali connessi all'inadempimento della società e violazione degli obblighi contrattuali, che quantifica in complessive € 65.142,00 (126 mensilità dall'1.12.2012 al 31.12.2021 ) sino alla declaratoria di risoluzione del contratto, oltre rivalutazione annuale ISTAT dei canoni ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, come da motivazione” nonché “all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori in catasto terreni del Comune di Platì foglio 12 particella 334 , a seguito della dichiarata risoluzione contrattuale, con obbligo di rimessione in pristino del predetto fondo, a cura e spese di Telecom Italia spa”.
Con sentenza n. 760/2024, emessa il 29 ottobre 2024, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in totale accoglimento del gravame proposto da ha, invece, riformato la sentenza Parte_1
impugnata, rigettando le originarie domande proposte dagli opposti.
La produzione in giudizio di tale ultima sentenza è certamente ammissibile, posto che si tratta di documento essenziale per la decisione della causa, la cui formazione è successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e che, quindi, non avrebbe potuto essere prima prodotto.
A fronte di tale sopravvenuta pacifica circostanza, l'opponente ha insistito per la declaratoria di nullità del precetto, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite, mentre gli opposti hanno chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
4 Tale essendo l'antefatto processuale della odierna vicenda, evidenzia il Tribunale che l'annullamento del titolo esecutivo di natura giudiziale per effetto della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, documentata in atti, comportando l'integrale venir meno del titolo in base al quale è stato compiuto l'atto di precetto qui opposto, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, rilevabile d'ufficio, in quanto fatto oggettivo sopravvenuto incidente sull'interesse delle parti alla definizione della controversia.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte
Cass. n. 1950/03).
Nel più specifico ambito delle opposizioni esecutive, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno precisato che “in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione”, essendo un tale esito decisorio quello che meglio si attaglia alla fattispecie de qua poiché “dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto”. E' stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (…) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con
l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass.
S.U. n. 25478/21; in questo senso, da ultimo, anche Cass. n. 9899/2022).
Questo Tribunale, condividendo quanto sul punto già osservato dalla giurisprudenza di merito (ex multis, Corte di Appello di Messina, n. 297/23; Trib. di Cagliari, n. 2146/24), ritiene che tale principio sia estendibile anche alle ipotesi in cui l'esecuzione risulti solo “minacciata” con il precetto, ma non ancora iniziata, dato che l'atto di precetto, seppure non configuri a stretto rigore un atto del processo esecutivo, è ad esso strettamente correlato quale “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” (come recita l'incipit dell'art. 480 c. p. c.). In ipotesi di opposizione a precetto con cui - come nella specie - si contesta l'an del diritto del precettante a
5 procedere ad esecuzione forzata, l'idoneità del titolo esecutivo a fondare quest'ultima deve, dunque, sussistere ed essere accertata sin da quando l'azione esecutiva è “minacciata”, essendo necessario poi che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva (cfr. Cass.
n. 12944/2003; Cass. n. 210/2002; Cass. n. 3728/2000; Cass. n. 5374/1998; Cass. n. 7285/1995;
Cass. n. 5019/1983; Cass. n. 1954/1974). Tale conclusione si reputa coerente con i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale” (Cass. n. 6196/2024).
Nella specie, quindi, posto che entrambe le parti hanno dato pacificamente atto dell'integrale annullamento della sentenza in forza della quale è stato notificato l'atto di precetto, il Tribunale ritiene di dover definire il giudizio mediante una pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi sopra addotti.
Né, del resto, osta a tale conclusione la non definitività della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria atteso che “quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado
d'appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest'ultima dell'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che ha eliminato il collegamento necessario tra
l'effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato” (Cass. n. 13249/14).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, tuttavia, non preclude l'esame dei motivi di opposizione che devono, invero, essere vagliati ai fini della regolazione sulle spese di lite.
Quest'ultima, infatti, deve avvenire, in accordo a quanto sopra osservato, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale e, quindi, sulla scorta della fondatezza delle ragioni originariamente sostenute dalle parti.
In questa prospettiva, deve osservarsi quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per Parte_1
inesistenza del titolo esecutivo, osservando che il capo condannatorio della sentenza n. 847/21 emessa dal Tribunale di Locri, non ancora passata in giudicato al momento della notifica del
6 precetto, sarebbe stato privo di immediata efficacia esecutiva in quanto legato da un rapporto di stretta sinallagmaticità con il capo risolutorio.
L'esame circa la fondatezza di tale motivo di doglianza impone al Tribunale di compiere preliminarmente, nell'alveo dell'attività interpretativa del titolo giudiziale, un'opera di attenta perimetrazione della portata precettiva di quest'ultimo al fine di individuare le statuizioni di condanna in esso contenute e i rapporti intercorrenti tra i capi condannatori e il capo risolutorio
(cfr., ex multis. Cass. n. 12827/24; Cass. n. 26542/2022; Cass. n. 18067/2020).
Al riguardo, ad avviso di questo giudicante, non può non rilevarsi che la sentenza n. 847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri posta a fondamento del precetto opposto se, per un verso, contiene un capo di condanna espresso avente ad oggetto un facere, per altro verso, non contiene alcuna statuizione espressa di condanna al rilascio del fondo locato.
Dalla lettura del testo della richiamata pronuncia, infatti, emerge che il giudice della cognizione di primo grado, accertato l'inadempimento del contratto di locazione da parte di Telecom Italia s.p.a., ha dichiarato la risoluzione della pattuizione negoziale e, conseguentemente, ha, per quanto in questa sede di interesse, disposto nei seguenti termini: “condanna Telecom Italia spa all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori in catasto terreni del Comune di Platì foglio 12 particella 334, a seguito della dichiarata risoluzione contrattuale, con obbligo di rimessione in pristino del predetto fondo, a cura e spese di
Telecom Italia spa”. Rapportando tale statuizione a quanto osservato nella parte motiva dal giudice, può dirsi che la suddetta condanna è stata disposta quale conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento della società all'obbligo contrattuale assunto di non sublocare il fondo a terzi
(e, nello specifico, alla ). Indipendentemente dai profili di correttezza giuridica del CP_5
decisum che, in questa sede, non possono venire in rilievo, infatti, è dato leggere in motivazione che gli attori avevano formulato in giudizio una domanda volta ad ottenere, oltre la risoluzione del contratto, “la rimozione degli impianti , reinterpretata dal Tribunale quale domanda volta CP_4 ad ottenere “la rimozione di ogni struttura dal fondo e altri da parte di Telecom Italia s.p.a, Per_1 non essendo opponibile la sublocazione ai locatori”, accolta, ad esito del giudizio, nei termini anzidetti.
Né nel corpo della motivazione né tantomeno nel dispositivo si fa, invece, mai richiamo alla condanna della al rilascio dell'immobile. Del resto, gli attori, in quella sede, mai avevano Parte_1
formulato espressa domanda in tal senso (rendendosi in questo modo difficile, pur nella consapevolezza della difformità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, ravvisare una statuizione implicita di condanna, mai neppure evocata dagli opposti, cfr. sul punto le
7 considerazioni svolte da Cass. n. 25941/23) né risulta che abbiano mai censurato la decisione sotto tale profilo.
Come pacificamente ammesso dal procuratore degli opposti a fronte del rilievo officioso della questione (cfr. memoria depositata il 31 luglio 2024 in cui afferma che “per mero errore viene indicato anche il rilascio immobile”), questi ultimi, sulla scorta del richiamato titolo giudiziale, non avrebbero potuto intimare il rilascio dell'immobile, come pure sembrano aver fatto, atteso che l'atto di precetto è intitolato “atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare e rilascio di immobile”, dà atto dell'interesse degli istanti di “ottenere il rilascio del suddetto immobile” e contiene la formula
“restituendolo alla piena disponibilità degli istanti”, con l'avvertimento che “in difetto di rilascio nel termine suindicato, si procederà come per legge ad esecuzione forzata nei confronti del debitore o di chiunque altro verrà trovato materialmente nell'immobile”.
In parte qua, dunque, il precetto non appare sin dall'origine supportato da un idoneo titolo esecutivo giudiziale, mancando, nella sentenza invocata, una condanna al rilascio del fondo.
Nella restante parte, invece, e, più precisamente, nella parte in cui il precetto intima alla Telecom
s.p.a. l'obbligo di facere consistente nel “disinstallare tutte le strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno”, esso riproduce pedissequamente il contenuto del titolo giudiziale richiamato, che, come sopra argomentato, contiene un capo di condanna di analogo tenore.
Incontestata la sussistenza di un tale capo di condanna, occorre esaminare il diverso profilo del suo carattere immediatamente esecutivo, non potendo essere revocata in dubbio, atteso il sopravvenuto pacifico venir meno del titolo giudiziale, la circostanza secondo cui la sentenza emessa dal
Tribunale di Locri fosse ancora sub iudice al momento della notifica dell'atto di precetto.
Per la risoluzione della questione, occorre prendere le mosse dalla nota sentenza n. 4059/2010 delle
Sezioni Unite con la quale queste ultime – chiamate a dirimere il contrasto circa la provvisoria esecutività o meno della statuizione di condanna al pagamento del prezzo contenuta nella sentenza costitutiva dell'effetto traslativo del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. – hanno affermato che “la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuto in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine, occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta “corrispettiva” – del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva”. Sebbene la citata sentenza non abbia preso in esame espressamente anche il caso del capo di condanna diverso da quello relativo alla refusione delle spese legali, la
8 motivazione, nella parte in cui fa riferimento a tutti i capi dipendenti dal capo costitutivo, escludendo dalla provvisoria esecutività i soli capi che sono legati a quest'ultimo da un nesso sinallagmatico, è chiara nell'affermare che la provvisoria esecutività dei capi di condanna meramente dipendenti non è incompatibile con il differimento della produzione dell'effetto costitutivo del capo pregiudiziale (o pregiudicante) al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
In questo senso si è, del resto, successivamente orientata la giurisprudenza di legittimità che è stata chiamata a confrontarsi con il predetto insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite in relazione al riconoscimento della provvisoria esecutività della condanna dell'accipiens alla restituzione alla curatela fallimentare del pagamento dichiarato inefficace in accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 16737/11 secondo cui “il nesso tra la statuizione condannatoria
e l'accertamento costitutivo si presenta come di mera dipendenza: la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci - non diversamente, ad esempio, da quella alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione - dipende dall'accertamento circa la sussistenza, o non, del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in un rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi, quale quello sopra descritto. Ne deriva di necessità la conclusione che la anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio - cioè, l'adeguamento della realtà materiale al decisum - non è nella specie incompatibile con la produzione dell'effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato”).
Ancora più di recente, si è precisato che, possono astrattamente individuarsi quattro tipi di rapporto tra la statuizione dichiarativa o costitutiva e la statuizione di condanna contenuta nella medesima sentenza (ex multis, Cass. n. 12872/21):
- rapporto di sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza reciproca tra le statuizioni modificative della realtà giuridica poste, rispettivamente, a favore e a carico di ciascuna parte, che sussiste quando il capo condannatorio costituisce un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché, mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili queste
(com'è a dirsi, per esempio, nel caso di condanna al pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente contenuta nella sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.);
- rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo in esecuzione in via provvisoria separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i
9 benefici pure da essa scaturenti, alterandosi così l'equilibrio preesistente alla pronuncia e la parità delle armi delle parti nel processo (è il caso, per esempio, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei comproprietari e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione);
- rapporto di dipendenza, ravvisabile quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria e in senso stretto del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa (com'è a dirsi, per esempio, per la condanna al rilascio dell'immobile contenuta in una pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una compravendita);
- rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun modo sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (è il caso, per esempio, della condanna alle spese di lite).
Così, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorché ricorra un rapporto di sinallagmaticità o di corrispettività, il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, mentre negli altri due casi è predicabile la sua provvisoria esecutività (cfr. ancor più di recente, Cass. 27416/2021 che, cassando la decisione di merito che non aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria della decisione giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata a seguito di contestuale declaratoria di nullità del contratto traslativo, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato.”).
Si ritiene che la riconduzione delle singole fattispecie a ciascuna delle predette ipotesi debba essere ispirata ad una logica di stretta interpretazione poiché, a diversamente ritenere, si svuoterebbe di significato l'istituto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, che, nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo, è una chiave di volta, determinando una differenziazione tra la posizione delle parti prima e dopo la pronuncia, che, da paritaria diviene,
10 invece, differenziata (cfr. Cass. n. 10027/2012); ciò vale tanto più nel caso di specie in cui a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 447 bis c.p.c..
Orbene, in applicazione di tali principi nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può non osservarsi in premessa che la Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'ordinanza pronunciata il 15 luglio 2022, prendendo atto, tra l'altro, della presenza di un capo condannatorio avente ad oggetto la disinstallazione delle strutture e delle infrastrutture della società presenti sul terreno dell'attore, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 847/21, oggetto di gravame, sul presupposto dell'esistenza dei gravissimi danni che avrebbero potuto discendere dall'interruzione del servizio di telefonia, così implicitamente ammettendo l'immediata esecutività della richiamata statuizione.
Questo Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da una tale valutazione.
È opportuno precisare che alla pronuncia di risoluzione contenuta nella sentenza n. 847/21 richiamata nel precetto deve essere ricondotta un'efficacia dichiarativa, emergendo dal corpo della motivazione che la domanda risolutoria era stata formulata ai sensi dell'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n.
36918/21 secondo cui “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”).
Ciò, tuttavia, in accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, non conduce ad affermare tout court l'ineseguibilità della sentenza prima del suo passaggio in giudicato, essendo necessario accertare il legame intercorrente tra il capo risolutorio e il capo di condanna avente ad oggetto la rimozione degli impianti.
A parere dello scrivente giudicante, detto rapporto deve essere inteso quale rapporto di mera dipendenza. E, infatti, la condanna alla disinstallazione degli impianti appare essere funzionale alla restituzione della cosa locata nello stato in cui il conduttore l'aveva ricevuta, obbligo che sorge in conseguenza del venir meno del titolo negoziale. Essa, dunque, è meramente funzionale ad adeguare la realtà fattuale alla realtà di diritto, e non costituisce né un elemento costitutivo della pronuncia di risoluzione né una statuizione tale da alterare gli assetti degli interessi;
sotto
11 quest'ultimo profilo, la statuizione di condanna non viene in rilievo quale controprestazione alla declaratoria di risoluzione, non essendo neppure possibile riscontrare quali sarebbero i benefici scaturenti dalla decisione di cui la parte esecutata non potrebbe godere nel caso di un'anticipata esecuzione del capo condannatorio (cfr. in senso analogo, Trib. Terni n. 646/23). La statuizione di condanna contenuta nella sentenza richiamata dal precetto deve, allora, essere intesa quale mera necessaria conseguenza della sopravvenuta inefficacia del titolo, di cui il Tribunale si è limitato a prendere atto con la sentenza dichiarativa de qua, parificabile a quella tipicamente restitutoria pronunciata in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione (cfr. sull'immediata esecutività di tale capo, Cass. n.16737/11 sopra citata), in quanto tale immediatamente esecutiva
(cfr. Trib. Tivoli, n. 438/17; Trib. Foggia, n. 1025/19; si vedano anche le argomentazioni svolte da
Trib. Matera, n. 807/24 e dalla Corte di appello di Salerno, 432/22).
Pertanto, ad esito del giudizio, laddove il titolo non fosse stato integralmente riformato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, non avrebbero colto nel segno le doglianze formulate dalla parte opponente sul punto.
Quanto al secondo motivo di opposizione con cui ha eccepito l'ineseguibilità della Parte_1 sentenza sul presupposto dell'avvenuta cessione del contratto di locazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza della Cassazione, ogniqualvolta l'esecuzione
(già iniziata ovvero solo paventata come nel caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo. In altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 12911/2012;
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 12251/2007).
12 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'opponente era già stata sollevata e definita, nel senso del suo rigetto, dal Tribunale al momento della pronuncia della sentenza su cui si fonda precetto. In particolare, il giudice della cognizione aveva riconosciuto la legittimazione passiva in capo a Telecom Italia s.p.a. sul presupposto secondo cui la cessione del ramo di azienda e la contestuale cessione del contratto di locazione del bene a Infrastrutture
Wirelees Italiane s.p.a. non sarebbero state opponibili agli originari attori.
Poiché, dunque, per determinare la legittimazione formale ad attivare o subire la tutela giurisdizionale esecutiva deve aversi riguardo anzitutto al contenuto del titolo giudiziale, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.c., correttamente gli opposti hanno precettato la Telecom
Italia s.p.a..
Non può pervenirsi ad una diversa conclusione solo in ragione dell'eccepito subentro, già al momento dell'instaurazione dell'originario giudizio di cognizione, di un diverso soggetto nella titolarità del contratto di locazione. Al riguardo, si reputa opportuno precisare che la parte opponente, al fine di paralizzare la minaccia dell'azione esecutiva di controparte, avrebbe dovuto dedurre non già il mero formale subentro di altri nel rapporto contrattuale, bensì l'effettiva immissione di terzi nella detenzione del bene oggetto di esecuzione, unica circostanza che, laddove dimostrata, avrebbe potuto far ragionevolmente sorgere il dubbio circa l'impossibilità di eseguire la sentenza (cfr. per la rilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica, dell'individuazione del soggetto che si trova nell'attuale disponibilità del bene, Cass. n. 3643/2013). Nella specie, la
[...]
si è, invece, limitata a reiterare le argomentazioni giuridiche già dedotte in sede di originaria Pt_1
cognizione a fondamento dell'opponibilità della cessione agli opposti, senza neppure allegare di aver effettivamente trasferito a terzi la disponibilità materiale del fondo. Ne deriva la validità del precetto indirizzato alla parte individuata come obbligata nel titolo giudiziale, la quale conserva la legittimazione passiva all'azione esecutiva in difetto di prova della diversa detenzione del bene in capo ad altro soggetto (cfr., per analoghe considerazioni, Trib. Napoli, n. 1482/24).
Neanche sotto questo punto di vista, pertanto, avrebbero colto nel segno le doglianze sollevate da
Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'esito del giudizio avrebbe, pertanto, condotto ad accogliere solo parzialmente l'opposizione in relazione al dedotto profilo, rilevato d'ufficio, dell'inesistenza di un titolo giudiziale avente ad oggetto la condanna al rilascio, risultando infondate tutte le ulteriori censure sollevate dall'opponente.
13 In punto di regolazione delle spese di lite, il fatto che il parziale accoglimento dell'opposizione sarebbe dipeso esclusivamente da un profilo rilevato d'ufficio, la peculiarità delle questioni in fatto e diritto trattate rispetto alle quali non si rinvengono precedenti giurisprudenziali perfettamente in termini nonché, ancora, la complessità delle valutazioni svolte con riguardo alla delibazione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dagli opposti, su cui la giurisprudenza non è ancora pervenuta ad univoci approdi, inducono il Tribunale a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso, l'11 gennaio 2025.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
14
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 395/22 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
dato atto che l'udienza del 28.11.2024, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti nelle note depositate tempestivamente hanno chiesto che la causa venga decisa;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 395/22 R.G. promossa da:
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, in via G. Filangieri n. 21, presso lo studio dell'Avv. Prof.
Roberto Bocchini che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F.: ; (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_1
1 , (C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_5 Parte_3
), (CF ), C.F._6 Parte_4 C.F._7
(C.F.: ), Parte_5 C.F._8 Parte_6
(C.F.: ), (C.F.: , quali eredi C.F._9 Parte_7 C.F._10
di tutti elettivamente domiciliati in Bovalino, in Corso Umberto I° n.155, Persona_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTI
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.11.2024 depositate dalle parti.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, formulava opposizione Parte_1
avverso il precetto notificato in data 08.03.2022 da e Controparte_1 Controparte_2
da , , , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_1
con cui è stato intimato di “disinstallare tutte le strutture ed infrastrutture della società,
[...]
presenti sul terreno e lasciarlo libero di persone e vuoto di ogni cosa, restituendolo alla piena disponibilità degli istanti, il terreno sito nel comune di Platì, come meglio identificato al N.C.E.U. del Comune di Platì (RC) al Foglio 12, Part. 334”, in esecuzione della sentenza n. 847/2021 del
4/12/21 pronunciata dal Tribunale di Locri.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva in sintesi:
- che avverso la sentenza richiamata nel precetto era stata proposta rituale impugnazione dinnanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria;
- che, in particolare, il giudice di prime cure aveva errato: 1) nell'affermare la legittimazione passiva della anche in presenza della dimostrazione dell'avvenuto conferimento Parte_1 del ramo d'azienda e del subentro nel contratto di locazione da parte della società
Infrastrutture Wirelees Italiane s.p.a. 2) nell'accertare l'inadempimento grave della
[...] in ragione dell'accordo di ospitalità intercorso con la 3) nel dichiarare Pt_1 Controparte_4
2 la risoluzione del contratto intercorso tra e gli attori 4) nel condannare Parte_1 Parte_1
al risarcimento del danno patrimoniale e all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori.
Eccepiva, pertanto:
- l'inesistenza del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto di rilascio in quanto la sentenza n. 847/2021, emessa a seguito della formulazione della domanda costitutiva di risoluzione, sarebbe priva di efficacia esecutiva prima del passaggio in giudicato;
- l'ineseguibilità della sentenza in quanto a seguito della cessione del ramo di Parte_1
azienda a Infrastrutture Wirelees Italiane s.p.a., non sarebbe parte del rapporto contrattuale di locazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, “la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
847/2021 del 4/12/21 del Tribunale di Locri azionata dalla controparte” e, nel merito, di “accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del precetto notificato per mancanza di valido titolo esecutivo e per difetto di requisiti di forma contenuto previsti dalla legge”.
Con comparsa del 18.09.2022, si costituivano in giudizio le parti opposte contestando gli assunti di controparte deducendo:
- il passaggio in giudicato della sentenza n. 847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri, essendo stato promosso l'appello dopo il decorso il termine breve previsto per l'impugnazione;
- la riproposizione nell'atto introduttivo del giudizio di questioni che avevano formato già oggetto del vaglio giudiziale in merito al difetto di titolarità del rapporto contrattuale, rivelatesi già in quella sede infondate.
Concludevano, dunque, per il rigetto dell'opposizione “in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto”, previo rigetto dell'istanza di sospensione, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, parte opponente depositava l'ordinanza del 15 luglio 2022, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel giudizio recante N.R.G. 140-
1/2022, con cui era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna n.
847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri.
Disattesa l'istanza di sospensione dal precedente giudice assegnatario del fascicolo, per carenza di interesse dell'opponente ad della sentenza”>>, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, riassegnata nelle more ad altro giudice, veniva istruita solo documentalmente. Da ultimo, giusto decreto
3 presidenziale del 22 gennaio 2024, la scrivente subentrava nell'assegnazione del fascicolo;
la causa assegnata a sentenza, era rimessa sul ruolo per sottoporre alle parti la questione sollevata d'ufficio relativa all'omessa esistenza di un capo condannatorio avente ad oggetto il rilascio del bene;
la causa era, da ultimo, rinviata all'udienza del 28 novembre 2024 per la discussione orale, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che entrambe le parti hanno dato atto che, nelle more del giudizio, la
Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 760/2024, ha integralmente riformato la sentenza n. 847/21 emessa dal Tribunale di Locri, in relazione al quale è stato notificato il precetto oggetto di opposizione.
Con la sentenza citata da ultimo, il Tribunale di Locri, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta – non ritenendo provata la comunicazione ai locatori dell'avvenuta cessione ex art 36 della legge n.392/1978 - aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e le originarie parti attrici e, conseguentemente, Parte_8 condannato la prima “al risarcimento dei danni patrimoniali connessi all'inadempimento della società e violazione degli obblighi contrattuali, che quantifica in complessive € 65.142,00 (126 mensilità dall'1.12.2012 al 31.12.2021 ) sino alla declaratoria di risoluzione del contratto, oltre rivalutazione annuale ISTAT dei canoni ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo, come da motivazione” nonché “all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori in catasto terreni del Comune di Platì foglio 12 particella 334 , a seguito della dichiarata risoluzione contrattuale, con obbligo di rimessione in pristino del predetto fondo, a cura e spese di Telecom Italia spa”.
Con sentenza n. 760/2024, emessa il 29 ottobre 2024, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in totale accoglimento del gravame proposto da ha, invece, riformato la sentenza Parte_1
impugnata, rigettando le originarie domande proposte dagli opposti.
La produzione in giudizio di tale ultima sentenza è certamente ammissibile, posto che si tratta di documento essenziale per la decisione della causa, la cui formazione è successiva allo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e che, quindi, non avrebbe potuto essere prima prodotto.
A fronte di tale sopravvenuta pacifica circostanza, l'opponente ha insistito per la declaratoria di nullità del precetto, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite, mentre gli opposti hanno chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
4 Tale essendo l'antefatto processuale della odierna vicenda, evidenzia il Tribunale che l'annullamento del titolo esecutivo di natura giudiziale per effetto della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, documentata in atti, comportando l'integrale venir meno del titolo in base al quale è stato compiuto l'atto di precetto qui opposto, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, rilevabile d'ufficio, in quanto fatto oggettivo sopravvenuto incidente sull'interesse delle parti alla definizione della controversia.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia perciò fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte
Cass. n. 1950/03).
Nel più specifico ambito delle opposizioni esecutive, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno precisato che “in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non con l'accoglimento dell'opposizione”, essendo un tale esito decisorio quello che meglio si attaglia alla fattispecie de qua poiché “dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto”. E' stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (…) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con
l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass.
S.U. n. 25478/21; in questo senso, da ultimo, anche Cass. n. 9899/2022).
Questo Tribunale, condividendo quanto sul punto già osservato dalla giurisprudenza di merito (ex multis, Corte di Appello di Messina, n. 297/23; Trib. di Cagliari, n. 2146/24), ritiene che tale principio sia estendibile anche alle ipotesi in cui l'esecuzione risulti solo “minacciata” con il precetto, ma non ancora iniziata, dato che l'atto di precetto, seppure non configuri a stretto rigore un atto del processo esecutivo, è ad esso strettamente correlato quale “intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo” (come recita l'incipit dell'art. 480 c. p. c.). In ipotesi di opposizione a precetto con cui - come nella specie - si contesta l'an del diritto del precettante a
5 procedere ad esecuzione forzata, l'idoneità del titolo esecutivo a fondare quest'ultima deve, dunque, sussistere ed essere accertata sin da quando l'azione esecutiva è “minacciata”, essendo necessario poi che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva (cfr. Cass.
n. 12944/2003; Cass. n. 210/2002; Cass. n. 3728/2000; Cass. n. 5374/1998; Cass. n. 7285/1995;
Cass. n. 5019/1983; Cass. n. 1954/1974). Tale conclusione si reputa coerente con i più recenti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale” (Cass. n. 6196/2024).
Nella specie, quindi, posto che entrambe le parti hanno dato pacificamente atto dell'integrale annullamento della sentenza in forza della quale è stato notificato l'atto di precetto, il Tribunale ritiene di dover definire il giudizio mediante una pronuncia di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d'ufficio, per tutti i motivi sopra addotti.
Né, del resto, osta a tale conclusione la non definitività della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria atteso che “quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado
d'appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest'ultima dell'idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che ha eliminato il collegamento necessario tra
l'effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato” (Cass. n. 13249/14).
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, tuttavia, non preclude l'esame dei motivi di opposizione che devono, invero, essere vagliati ai fini della regolazione sulle spese di lite.
Quest'ultima, infatti, deve avvenire, in accordo a quanto sopra osservato, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale e, quindi, sulla scorta della fondatezza delle ragioni originariamente sostenute dalle parti.
In questa prospettiva, deve osservarsi quanto segue.
Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per Parte_1
inesistenza del titolo esecutivo, osservando che il capo condannatorio della sentenza n. 847/21 emessa dal Tribunale di Locri, non ancora passata in giudicato al momento della notifica del
6 precetto, sarebbe stato privo di immediata efficacia esecutiva in quanto legato da un rapporto di stretta sinallagmaticità con il capo risolutorio.
L'esame circa la fondatezza di tale motivo di doglianza impone al Tribunale di compiere preliminarmente, nell'alveo dell'attività interpretativa del titolo giudiziale, un'opera di attenta perimetrazione della portata precettiva di quest'ultimo al fine di individuare le statuizioni di condanna in esso contenute e i rapporti intercorrenti tra i capi condannatori e il capo risolutorio
(cfr., ex multis. Cass. n. 12827/24; Cass. n. 26542/2022; Cass. n. 18067/2020).
Al riguardo, ad avviso di questo giudicante, non può non rilevarsi che la sentenza n. 847/21 pronunciata dal Tribunale di Locri posta a fondamento del precetto opposto se, per un verso, contiene un capo di condanna espresso avente ad oggetto un facere, per altro verso, non contiene alcuna statuizione espressa di condanna al rilascio del fondo locato.
Dalla lettura del testo della richiamata pronuncia, infatti, emerge che il giudice della cognizione di primo grado, accertato l'inadempimento del contratto di locazione da parte di Telecom Italia s.p.a., ha dichiarato la risoluzione della pattuizione negoziale e, conseguentemente, ha, per quanto in questa sede di interesse, disposto nei seguenti termini: “condanna Telecom Italia spa all'immediata disinstallazione delle strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno di proprietà degli attori in catasto terreni del Comune di Platì foglio 12 particella 334, a seguito della dichiarata risoluzione contrattuale, con obbligo di rimessione in pristino del predetto fondo, a cura e spese di
Telecom Italia spa”. Rapportando tale statuizione a quanto osservato nella parte motiva dal giudice, può dirsi che la suddetta condanna è stata disposta quale conseguenza dell'accertamento dell'inadempimento della società all'obbligo contrattuale assunto di non sublocare il fondo a terzi
(e, nello specifico, alla ). Indipendentemente dai profili di correttezza giuridica del CP_5
decisum che, in questa sede, non possono venire in rilievo, infatti, è dato leggere in motivazione che gli attori avevano formulato in giudizio una domanda volta ad ottenere, oltre la risoluzione del contratto, “la rimozione degli impianti , reinterpretata dal Tribunale quale domanda volta CP_4 ad ottenere “la rimozione di ogni struttura dal fondo e altri da parte di Telecom Italia s.p.a, Per_1 non essendo opponibile la sublocazione ai locatori”, accolta, ad esito del giudizio, nei termini anzidetti.
Né nel corpo della motivazione né tantomeno nel dispositivo si fa, invece, mai richiamo alla condanna della al rilascio dell'immobile. Del resto, gli attori, in quella sede, mai avevano Parte_1
formulato espressa domanda in tal senso (rendendosi in questo modo difficile, pur nella consapevolezza della difformità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, ravvisare una statuizione implicita di condanna, mai neppure evocata dagli opposti, cfr. sul punto le
7 considerazioni svolte da Cass. n. 25941/23) né risulta che abbiano mai censurato la decisione sotto tale profilo.
Come pacificamente ammesso dal procuratore degli opposti a fronte del rilievo officioso della questione (cfr. memoria depositata il 31 luglio 2024 in cui afferma che “per mero errore viene indicato anche il rilascio immobile”), questi ultimi, sulla scorta del richiamato titolo giudiziale, non avrebbero potuto intimare il rilascio dell'immobile, come pure sembrano aver fatto, atteso che l'atto di precetto è intitolato “atto di precetto per esecuzione di obblighi di fare e rilascio di immobile”, dà atto dell'interesse degli istanti di “ottenere il rilascio del suddetto immobile” e contiene la formula
“restituendolo alla piena disponibilità degli istanti”, con l'avvertimento che “in difetto di rilascio nel termine suindicato, si procederà come per legge ad esecuzione forzata nei confronti del debitore o di chiunque altro verrà trovato materialmente nell'immobile”.
In parte qua, dunque, il precetto non appare sin dall'origine supportato da un idoneo titolo esecutivo giudiziale, mancando, nella sentenza invocata, una condanna al rilascio del fondo.
Nella restante parte, invece, e, più precisamente, nella parte in cui il precetto intima alla Telecom
s.p.a. l'obbligo di facere consistente nel “disinstallare tutte le strutture ed infrastrutture della società, presenti sul terreno”, esso riproduce pedissequamente il contenuto del titolo giudiziale richiamato, che, come sopra argomentato, contiene un capo di condanna di analogo tenore.
Incontestata la sussistenza di un tale capo di condanna, occorre esaminare il diverso profilo del suo carattere immediatamente esecutivo, non potendo essere revocata in dubbio, atteso il sopravvenuto pacifico venir meno del titolo giudiziale, la circostanza secondo cui la sentenza emessa dal
Tribunale di Locri fosse ancora sub iudice al momento della notifica dell'atto di precetto.
Per la risoluzione della questione, occorre prendere le mosse dalla nota sentenza n. 4059/2010 delle
Sezioni Unite con la quale queste ultime – chiamate a dirimere il contrasto circa la provvisoria esecutività o meno della statuizione di condanna al pagamento del prezzo contenuta nella sentenza costitutiva dell'effetto traslativo del diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. – hanno affermato che “la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuto in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine, occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte – talvolta “corrispettiva” – del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva”. Sebbene la citata sentenza non abbia preso in esame espressamente anche il caso del capo di condanna diverso da quello relativo alla refusione delle spese legali, la
8 motivazione, nella parte in cui fa riferimento a tutti i capi dipendenti dal capo costitutivo, escludendo dalla provvisoria esecutività i soli capi che sono legati a quest'ultimo da un nesso sinallagmatico, è chiara nell'affermare che la provvisoria esecutività dei capi di condanna meramente dipendenti non è incompatibile con il differimento della produzione dell'effetto costitutivo del capo pregiudiziale (o pregiudicante) al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
In questo senso si è, del resto, successivamente orientata la giurisprudenza di legittimità che è stata chiamata a confrontarsi con il predetto insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite in relazione al riconoscimento della provvisoria esecutività della condanna dell'accipiens alla restituzione alla curatela fallimentare del pagamento dichiarato inefficace in accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cass. n. 16737/11 secondo cui “il nesso tra la statuizione condannatoria
e l'accertamento costitutivo si presenta come di mera dipendenza: la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci - non diversamente, ad esempio, da quella alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione - dipende dall'accertamento circa la sussistenza, o non, del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in un rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi, quale quello sopra descritto. Ne deriva di necessità la conclusione che la anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio - cioè, l'adeguamento della realtà materiale al decisum - non è nella specie incompatibile con la produzione dell'effetto costitutivo al momento successivo del passaggio in giudicato”).
Ancora più di recente, si è precisato che, possono astrattamente individuarsi quattro tipi di rapporto tra la statuizione dichiarativa o costitutiva e la statuizione di condanna contenuta nella medesima sentenza (ex multis, Cass. n. 12872/21):
- rapporto di sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza reciproca tra le statuizioni modificative della realtà giuridica poste, rispettivamente, a favore e a carico di ciascuna parte, che sussiste quando il capo condannatorio costituisce un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicché, mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili queste
(com'è a dirsi, per esempio, nel caso di condanna al pagamento del prezzo a carico del promissario acquirente contenuta nella sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.);
- rapporto di corrispettività, che sussiste quando il capo condannatorio, se messo in esecuzione in via provvisoria separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a subire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza godere i
9 benefici pure da essa scaturenti, alterandosi così l'equilibrio preesistente alla pronuncia e la parità delle armi delle parti nel processo (è il caso, per esempio, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei comproprietari e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione);
- rapporto di dipendenza, ravvisabile quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria e in senso stretto del capo dichiarativo o costitutivo, perché non integra esso stesso il nuovo assetto d'interessi, ma ne discende in via meramente derivativa (com'è a dirsi, per esempio, per la condanna al rilascio dell'immobile contenuta in una pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una compravendita);
- rapporto di accessorietà, che sussiste quando il capo condannatorio non incide in alcun modo sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo (è il caso, per esempio, della condanna alle spese di lite).
Così, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorché ricorra un rapporto di sinallagmaticità o di corrispettività, il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, mentre negli altri due casi è predicabile la sua provvisoria esecutività (cfr. ancor più di recente, Cass. 27416/2021 che, cassando la decisione di merito che non aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria della decisione giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata a seguito di contestuale declaratoria di nullità del contratto traslativo, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti;
è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato.”).
Si ritiene che la riconduzione delle singole fattispecie a ciascuna delle predette ipotesi debba essere ispirata ad una logica di stretta interpretazione poiché, a diversamente ritenere, si svuoterebbe di significato l'istituto della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, che, nell'interpretazione sistematica della disciplina del processo, è una chiave di volta, determinando una differenziazione tra la posizione delle parti prima e dopo la pronuncia, che, da paritaria diviene,
10 invece, differenziata (cfr. Cass. n. 10027/2012); ciò vale tanto più nel caso di specie in cui a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 447 bis c.p.c..
Orbene, in applicazione di tali principi nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, non può non osservarsi in premessa che la Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'ordinanza pronunciata il 15 luglio 2022, prendendo atto, tra l'altro, della presenza di un capo condannatorio avente ad oggetto la disinstallazione delle strutture e delle infrastrutture della società presenti sul terreno dell'attore, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 847/21, oggetto di gravame, sul presupposto dell'esistenza dei gravissimi danni che avrebbero potuto discendere dall'interruzione del servizio di telefonia, così implicitamente ammettendo l'immediata esecutività della richiamata statuizione.
Questo Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da una tale valutazione.
È opportuno precisare che alla pronuncia di risoluzione contenuta nella sentenza n. 847/21 richiamata nel precetto deve essere ricondotta un'efficacia dichiarativa, emergendo dal corpo della motivazione che la domanda risolutoria era stata formulata ai sensi dell'art. 1454 c.c. (cfr. Cass. n.
36918/21 secondo cui “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto”).
Ciò, tuttavia, in accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, non conduce ad affermare tout court l'ineseguibilità della sentenza prima del suo passaggio in giudicato, essendo necessario accertare il legame intercorrente tra il capo risolutorio e il capo di condanna avente ad oggetto la rimozione degli impianti.
A parere dello scrivente giudicante, detto rapporto deve essere inteso quale rapporto di mera dipendenza. E, infatti, la condanna alla disinstallazione degli impianti appare essere funzionale alla restituzione della cosa locata nello stato in cui il conduttore l'aveva ricevuta, obbligo che sorge in conseguenza del venir meno del titolo negoziale. Essa, dunque, è meramente funzionale ad adeguare la realtà fattuale alla realtà di diritto, e non costituisce né un elemento costitutivo della pronuncia di risoluzione né una statuizione tale da alterare gli assetti degli interessi;
sotto
11 quest'ultimo profilo, la statuizione di condanna non viene in rilievo quale controprestazione alla declaratoria di risoluzione, non essendo neppure possibile riscontrare quali sarebbero i benefici scaturenti dalla decisione di cui la parte esecutata non potrebbe godere nel caso di un'anticipata esecuzione del capo condannatorio (cfr. in senso analogo, Trib. Terni n. 646/23). La statuizione di condanna contenuta nella sentenza richiamata dal precetto deve, allora, essere intesa quale mera necessaria conseguenza della sopravvenuta inefficacia del titolo, di cui il Tribunale si è limitato a prendere atto con la sentenza dichiarativa de qua, parificabile a quella tipicamente restitutoria pronunciata in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione (cfr. sull'immediata esecutività di tale capo, Cass. n.16737/11 sopra citata), in quanto tale immediatamente esecutiva
(cfr. Trib. Tivoli, n. 438/17; Trib. Foggia, n. 1025/19; si vedano anche le argomentazioni svolte da
Trib. Matera, n. 807/24 e dalla Corte di appello di Salerno, 432/22).
Pertanto, ad esito del giudizio, laddove il titolo non fosse stato integralmente riformato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, non avrebbero colto nel segno le doglianze formulate dalla parte opponente sul punto.
Quanto al secondo motivo di opposizione con cui ha eccepito l'ineseguibilità della Parte_1 sentenza sul presupposto dell'avvenuta cessione del contratto di locazione, il Tribunale osserva quanto segue.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza della Cassazione, ogniqualvolta l'esecuzione
(già iniziata ovvero solo paventata come nel caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo. In altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, al giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 12911/2012;
Cass. n. 24027/2009; Cass. n. 12251/2007).
12 Orbene, nel caso di specie, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell'opponente era già stata sollevata e definita, nel senso del suo rigetto, dal Tribunale al momento della pronuncia della sentenza su cui si fonda precetto. In particolare, il giudice della cognizione aveva riconosciuto la legittimazione passiva in capo a Telecom Italia s.p.a. sul presupposto secondo cui la cessione del ramo di azienda e la contestuale cessione del contratto di locazione del bene a Infrastrutture
Wirelees Italiane s.p.a. non sarebbero state opponibili agli originari attori.
Poiché, dunque, per determinare la legittimazione formale ad attivare o subire la tutela giurisdizionale esecutiva deve aversi riguardo anzitutto al contenuto del titolo giudiziale, quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.c., correttamente gli opposti hanno precettato la Telecom
Italia s.p.a..
Non può pervenirsi ad una diversa conclusione solo in ragione dell'eccepito subentro, già al momento dell'instaurazione dell'originario giudizio di cognizione, di un diverso soggetto nella titolarità del contratto di locazione. Al riguardo, si reputa opportuno precisare che la parte opponente, al fine di paralizzare la minaccia dell'azione esecutiva di controparte, avrebbe dovuto dedurre non già il mero formale subentro di altri nel rapporto contrattuale, bensì l'effettiva immissione di terzi nella detenzione del bene oggetto di esecuzione, unica circostanza che, laddove dimostrata, avrebbe potuto far ragionevolmente sorgere il dubbio circa l'impossibilità di eseguire la sentenza (cfr. per la rilevanza, ai fini dell'esecuzione in forma specifica, dell'individuazione del soggetto che si trova nell'attuale disponibilità del bene, Cass. n. 3643/2013). Nella specie, la
[...]
si è, invece, limitata a reiterare le argomentazioni giuridiche già dedotte in sede di originaria Pt_1
cognizione a fondamento dell'opponibilità della cessione agli opposti, senza neppure allegare di aver effettivamente trasferito a terzi la disponibilità materiale del fondo. Ne deriva la validità del precetto indirizzato alla parte individuata come obbligata nel titolo giudiziale, la quale conserva la legittimazione passiva all'azione esecutiva in difetto di prova della diversa detenzione del bene in capo ad altro soggetto (cfr., per analoghe considerazioni, Trib. Napoli, n. 1482/24).
Neanche sotto questo punto di vista, pertanto, avrebbero colto nel segno le doglianze sollevate da
Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'esito del giudizio avrebbe, pertanto, condotto ad accogliere solo parzialmente l'opposizione in relazione al dedotto profilo, rilevato d'ufficio, dell'inesistenza di un titolo giudiziale avente ad oggetto la condanna al rilascio, risultando infondate tutte le ulteriori censure sollevate dall'opponente.
13 In punto di regolazione delle spese di lite, il fatto che il parziale accoglimento dell'opposizione sarebbe dipeso esclusivamente da un profilo rilevato d'ufficio, la peculiarità delle questioni in fatto e diritto trattate rispetto alle quali non si rinvengono precedenti giurisprudenziali perfettamente in termini nonché, ancora, la complessità delle valutazioni svolte con riguardo alla delibazione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dagli opposti, su cui la giurisprudenza non è ancora pervenuta ad univoci approdi, inducono il Tribunale a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso, l'11 gennaio 2025.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
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