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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/01/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3388/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3388/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da Parte_1
n persona del Direttore in carica,
[...]
C.F. P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ( , che la rappresenta e difende Email_1 ex lege APPELLANTE
e Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmine Andrea Silvestri ( , che la rappresenta e Email_2 difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8513/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30/10/2023
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia la Corta d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in via principale, dichiarare l'integrale legittimità dell'avviso di pagamento, prot. n. 48365 del 17.11.2020, confermando l'importo di euro 86.310,03 oltre interessi legali a carico della sig.ra a titolo di indennità per Controparte_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile in esame;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere errata la quantificazione operata dall CP_2 nell'avviso di pagamento prot. n. 48365 del 17.11.2020, si chiede la rideterminazione degli importi dovuti dalla signora a titolo di indennità da Controparte_1 occupazione sine titulo dell'immobile in esame, nella misura ritenuta di giustizia, comunque superiore rispetto a quella determinata dal primo giudice;
- in ogni caso, vinte le spese dei due gradi di giudizio.” per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto. In subordine, nella denegata e contestata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere l'appello, accertare e dichiarare: 1) che la ricorrente sia stata immessa in buona fede nel potere di fatto nell'unità abitativa dalla società allora in bonis, con sede in Cesano Boscone (MI), Controparte_3 in virtù di preliminare non trascritto ma comunque eseguito;
2) che tale immissione nel potere di fatto risulta anteriore alla data della Misura di Prevenzione;
3) che la ricorrente in buona fede abbia su tale unità abitativa effettuato migliorie ed addizioni significative;
4) che in forza delle migliorie ed addizioni apportate all'immobile di Muggiò che deve essere restituito in forza dell'intimato rilascio, l abbia CP_4 conseguito un ingiustificato arricchimento;
determinare il valore delle migliorie e delle addizioni sull'immobile de quo effettuate dalla ricorrente;
e per conseguenza determinare l'indennità di occupazione dell'immobile con riferimento alla categoria catastale per il quale l'immobile risulta censito al tempo della Misura di Prevenzione disposta nel 2010; in ogni caso compensare il controcredito della ricorrente con l'indennità di occupazione che sarà determinata dalla Corte in considerazione dei criteri sopra indicati, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Milano con ricorso in opposizione avverso la Controparte_1 richiesta di pagamento, prot. n. 48365 del 17/11/2020, notificata il 4/6/2021, con cui l' (di seguito, anche Parte_1
pagina 2 di 9 solo “l'Agenzia”) le aveva intimato, in solido con il pagamento di Controparte_5
€ 86.310,03, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione abusiva. L'occupazione riguardava il periodo compreso tra il 25/3/2009 e il 30/9/2020 di un immobile sito in Muggiò (MB), Via Toti n. 4/6, sottoposto a confisca definitiva. Parte ricorrente allegava e contestava che:
- l'intimazione di pagamento rivolta solo a inficiava la regolarità Controparte_5 formale del provvedimento;
- non esisteva alcun tipo di rapporto tra e il destinatario della misura di Controparte_1 prevenzione, tale;
Persona_1
- in ogni caso, l'occupazione dell'immobile non poteva considerarsi abusiva, poiché il potere di fatto esercitato dalla ricorrente sull'immobile trovava titolo nel contratto preliminare di compravendita, stipulato con il 18/3/2009 e, quindi, Controparte_3 prima che il decreto che aveva disposto la misura di prevenzione diventasse definitivo;
- in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la promissaria acquirente aveva versato € 87.000,00 mediante assegni circolari;
- la ricorrente aveva apportato plurime e rilevanti migliorie all'immobile, che, al momento della presa di possesso, si trovava allo stato rustico;
- posto che la doveva considerarsi possessore in buona fede ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 1150 cod. civ., tali migliorie avevano determinato un ingiusto arricchimento dell'Amministrazione: ciò, in tesi, consentiva alla ricorrente di “opporre eccezione di compensazione giudiziale alle richieste dell'Agenzia […] a prescindere dalla rilevata questione preliminare sull'inesistenza dell'intimazione” (cfr. p. 7 del ricorso);
- lo stato in cui si trovava l'immobile al momento dell'inizio dell'occupazione avrebbe richiesto l'applicazione di criteri di determinazione dell'indennità diversi da quelli adottati dall CP_6
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato Pt_1 in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha annullato parzialmente la richiesta di pagamento, rideterminando l'indennità in € 4.094,35, oltre interessi legali dal 4/6/2021 al saldo, e ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali. Le motivazioni poste alla base decisione possono essere riassunte come segue:
- le imprecisioni contenute nella richiesta di pagamento e l'indicazione di un'altra persona quale destinataria dell'intimazione, non inficiavano la validità del provvedimento2; 1 In tesi, “se lo stato di diritto dell'immobile confiscato è quello del suo censo catastale, allora per determinare l'indennità di occupazione ci si dovrà riferire al corrispettivo valore. Se per contro si dovrà fare riferimento all'attuale stato di fatto dell'immobile (unità abitativa), allora troverà cittadinanza il controcredito della ricorrente per le migliorie e le addizioni dalla stessa effettuate in buona fede ex art. 1150 c.c.” (ricorso, p. 8). pagina 3 di 9 - la mancata trascrizione del preliminare di compravendita sottoscritto da
[...]
e dalla in data 18/3/2009 aveva privato la ricorrente di un CP_1 Controparte_3 valido titolo giuridico, opponibile a terzi, tale da giustificare il possesso dell'immobile;
- il possesso dell'immobile si era protratto ininterrottamente dal 25/3/2009 (momento immediatamente successivo alla stipula del preliminare) sino al 16/12/2021, come risultava dal verbale di rilascio;
la circostanza, desumibile dall'e-mail del 24/2/20203, relativa all'accesso presso il complesso immobiliare eseguito dal Coadiutore dell nazionale dei beni sequestrati e confiscati unitamente a ufficiali dell'Arma Pt_1 dei Carabinieri non assumeva rilievo, ai fini della corretta delimitazione del periodo di occupazione abusiva, che doveva essere fatto decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza di sgombero e dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 4/6/2021 in quanto “l'interessata [avrebbe] avuto giuridica cognizione del provvedimento di confisca e dell'ordine di sgombero;
ne consegue che l'occupazione abusiva deve ritenersi limitata al periodo dal 4 giugno 2021 alla data di effettivo rilascio del bene (16 dicembre 2021)” (sentenza di primo grado, p. 2); Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Milano aveva rideterminato l'indennità, con riferimento a tale più breve periodo, nella minor somma di € 4.094,35, importo calcolato
“applicando il canone medio di mercato per gli immobili siti a Muggiò – correttamente individuato nella prima richiesta di pagamento in € 628,90 mensili” (ibidem).
L ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Pt_1 la legittimità dell'avviso di pagamento e, in subordine, per la rideterminazione degli importi dovuti dall'appellata, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, nella misura ritenuta di giustizia “comunque superiore rispetto a quella determinata dal primo giudice”.
Sono stati articolati due motivi di impugnazione.
L'appellante ha dedotto l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte della e l'erroneità nell'indicato dies a quo della debenza dell'indennità. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
In subordine, l'appellata ha chiesto l'accertamento del suo possesso in buona fede (in virtù di un preliminare non trascritto, ma pur sempre eseguito), nonché dell'ingiustificato arricchimento dell'Agenzia a seguito delle migliorie apportate all'immobile, con compensazione del proprio controcredito relativo alle spese sopportate a tal fine con l'indennità di occupazione, in ogni caso da rideterminare, avendo riguardo
“alla categoria catastale per il quale l'immobile risulta censito al tempo della Misura di Prevenzione disposta nel 2010”.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 15/5/2024, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'11/12/2024 per la discussione e la lettura del dispositivo. Le parti, all'odierna udienza, hanno proceduto alla discussione e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, da intendersi ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Prima di analizzare nel merito l'appello, la Corte ritiene opportuno riportare brevemente i fatti che hanno originato il contenzioso, come risultanti dagli atti e dai documenti di causa:
- in data 18/3/2009, la sottoscriveva con un contratto CP_1 Controparte_3 preliminare di compravendita di un immobile sito alla via Toti di Muggiò (MB) e corrispondeva alla promittente venditrice € 87.000,00, a titolo di anticipo del prezzo pattuito;
- il contratto preliminare non veniva trascritto;
- successivamente alla sottoscrizione del preliminare, la iniziava ad abitare CP_1 nell'immobile;
- con decreto n. 214/2014, emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Misure di prevenzione il 18/4/2013 e divenuto definitivo il 29/11/2014, veniva disposta, a carico di
, la confisca dell'intero capitale sociale della Persona_1 Controparte_3 nonché dell'intero complesso dei beni aziendali, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, l'immobile sito in Muggiò, oggetto del suddetto preliminare;
per effetto del provvedimento di confisca, quindi, secondo quanto previsto dalla normativa di cui al D. lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nonché delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
pagina 5 di 9 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il bene veniva devoluto all'Erario e gestito dall Parte_1
- posto che, anche dopo la confisca, l'immobile ha continuato ad essere occupato da l'Agenzia in data 4/6/2021 provvedeva a notificarle una “Prima Controparte_1 richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” – prot. n. 48365 del 17/11/2020, intimando il pagamento di € 86.310,03 a titolo di indennità di occupazione abusiva, oltre interessi legali nel periodo compreso tra il 25/3/2009 al 30/9/2020; l'importo veniva determinato sulla base dei criteri indicati nel prospetto allegato alla richiesta;
- in pari data, veniva notificata alla l'ordinanza di sgombero ex art. 47, comma CP_1
2, D. Lgs. 159/2011;
- la proponeva istanza di revisione avverso entrambi i provvedimenti, al fine di CP_1 sollecitare l'intervento in autotutela dell'Amministrazione;
- l'istanza restava priva di riscontro e, in data 16/12/2021, veniva redatto il verbale di consegna e immissione nel possesso dell'immobile da parte dell'Agenzia. Il Giudice di primo grado ha rideterminato l'indennità di occupazione abusiva ritenendola dovuta per il più ristretto periodo compreso tra il 4/6/2021 (data della notifica della richiesta di pagamento coincidente, a parere del Tribunale, con il momento in cui la aveva avuto cognizione giuridica del provvedimento di confisca) e il CP_1
16/12/2021 (data di effettivo rilascio del bene).
L'Agenzia appellante, dopo aver ribadito, l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte della a fronte dell'inopponibilità ai terzi del preliminare non trascritto, CP_1 ha eccepito come in realtà vi fosse la prova che l'appellata aveva avuto cognizione dell'avvenuta confisca ancor prima della notifica della richiesta di pagamento. In tesi, ciò potrebbe evincersi:
- dall'insinuazione della al passivo del fallimento, con condotta da ritenersi CP_1 significativa della consapevolezza, da parte dell'appellata, dell'assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse possesso dell'immobile;
- dall'accesso eseguito dal Coadiutore dell'Agenzia e dall'Arma dei Carabinieri, prima della notifica dell'ordinanza di sgombero. Parte appellata, nell'eccepire l'infondatezza dell'appello, ha condiviso l'iter argomentativo del Tribunale di Milano. L'appello, ad avviso della Corte, è fondato, almeno nei termini che seguono.
Come può evincersi dai fatti sopra riportati, è pacifico che la abbia iniziato ad CP_1 occupare l'immobile oggetto del preliminare di vendita immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto (in data 18/3/2009), pur a fronte del permanere della proprietà dell'immobile in capo alla promittente venditrice Controparte_3
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, non è in discussione che la consegna anticipata del bene non abbia modificato la natura di preliminare del contratto sottoscritto e che non si sia prodotto l'effetto traslativo della proprietà, rimasta in capo alla promittente venditrice4.
Il contratto definitivo pacificamente non è intervenuto.
A fronte del fallimento della dichiarato con sentenza n. 360/2012 Controparte_3 del Tribunale di Milano Sezione Fallimentare, la in data 15/9/2012, CP_1 proponeva istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 RD 267/1942, chiedendo:
- in via principale, di dar corso al contratto preliminare;
- in via subordinata, il mantenimento della trattativa per l'acquisto dell'immobile;
- in estremo subordine, di essere ammessa al passivo per la somma di € 87.000,00, ossia quella pacificamente corrisposta a titolo di anticipo in sede di sottoscrizione del preliminare. Il Giudice delegato, nel dichiarare5 l'esecutività dello stato passivo, provvedeva, conformemente alla proposta del Curatore, a rigettare le richieste in via principale formulate dalla poiché il compromesso di vendita non era stato registrato e CP_1 non risultava completo di tutti i dati necessari. Ammetteva la al chirografario per € 87.000,006. CP_1
L'insinuazione al passivo del fallimento della società venditrice per l'importo versato dalla promissaria acquirente a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto è, a parere della
Corte, indice della volontà della di non avvalersi del preliminare sottoscritto. CP_1
Con l'insinuazione al passivo fallimentare, la ha manifestato l'interesse a CP_1 dismettere gli effetti del preliminare per riottenere la somma versata e a non addivenire alla stipula del definitivo con acquisto della proprietà dell'immobile. Ne deriva che la prolungata detenzione dell'unità abitativa non possa ritenersi condotta conforme a buona fede. La ha continuato ad occupare l'immobile pur nella consapevolezza di non CP_1 esserne proprietaria o titolare di altro diritto, che ne avrebbe potuto legittimare la detenzione. La mancata trascrizione del contratto preliminare (circostanza pacifica in atti), come rilevato nella procedura fallimentare, ha assunto rilievo dirimente.
La trascrizione del preliminare avrebbe consentito alla promissaria acquirente di
“prenotare” gli effetti della trascrizione del contratto definitivo. La trascrizione, una volta eseguita, sarebbe prevalsa ai sensi del comma 2 dell'art. 2645 bis cod. civ. Con il decreto di confisca n. 214/2014 del Tribunale di Palermo, l'immobile occupato dalla è confluito nella titolarità dell'Erario e, come tale, è stato sottoposto alla CP_1 gestione dell appellante, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui al D. Pt_1
Lgs. n. 159/2011.
L'occupazione dell'immobile non è mai stata interrotta dall'appellata. La circostanza non è stata contestata dalla e ha trovato pieno riscontro nell'e- CP_1 mail del 24/2/2020, con cui si è dato atto dell'accesso, eseguito dall'Amministrazione presso l'immobile in data 20/2/2020 e alla presenza del “sig. […] Testimone_1 per conto della sig.ra occupante dell'immobile individuato come int. Controparte_1
8, piano secondo”7. Conclusivamente, l'appellata ha perpetrato la detenzione dell'immobile, pur in assenza di un titolo giuridico che la legittimasse, e sebbene avesse già manifestato per facta concludentia la volontà di non diventarne proprietaria, con l'insinuazione al passivo nel fallimento della società promittente venditrice. La Corte non ritiene condivisibile l'individuazione del periodo di occupazione senza titolo operata dal Tribunale di Milano, che ha considerato quale dies a quo il 4/6/2021 ossia la data in cui l'Amministrazione ha provveduto a notificare alla la CP_1 richiesta di pagamento e l'ordinanza di sgombero. A giudizio della Corte, il periodo rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione deve essere fatto decorrere dalla data del 1/12/2014 e, dunque, dalla mensilità immediatamente successiva al provvedimento definitivo di confisca
(29/11/2014). Da tale data il bene è divenuto di proprietà dell'Erario, fermo restando il dies ad quem individuato dal Giudice di primo grado alla data di effettivo rilascio dell'immobile (16/12/2021). La Corte rileva come non vi sia alcuna evidenza in atti dell'avvenuto rilascio nel mese di ottobre 2021, come sostenuto dall'appellata, che, tuttavia, ha omesso di fornire elementi a sostegno di tale allegazione.
Il canone mensile medio di mercato, per gli immobili ubicati a Muggiò, è stato indicato - nella prima richiesta di pagamento in € 628,90. La Corte, in assenza di adeguate contestazioni, che era onere dell'appellata sollevare, non ritiene di discostarsi da tale criterio di calcolo e quindi determina in € 52.827,60 l'importo complessivamente dovuto dalla a titolo di indennità di occupazione CP_1 senza titolo per il periodo già sopra indicato. In riforma della sentenza impugnata, la deve dunque essere condannata al CP_1 versamento in favore dell appellante della somma di € 52.827,60, oltre interessi Pt_1 legali dal 16/12/2021 al saldo. 7 Cfr. doc. n. 5 fascicolo appellante pagina 8 di 9 L'esito complessivo della controversia porta la Corte ad affermare che sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cpc per disporre la compensazione parziale delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, per la quota di 1/3. La restante quota (2/3) viene posta a carico di Controparte_1
La quota viene liquidata come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000, come previsti dal DM 147/2022), avuto riguardo al decisum, alle questioni affrontate e all'attività di difesa in concreto prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dall
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8513/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30/10/2023, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) determina l'indennità di occupazione senza titolo nella somma di € 52.827,60, oltre interessi legali dal 16/12/2021 al saldo;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore di parte Controparte_1 appellante della restante quota, che liquida in complessivi € 6.142,66 per compensi (di cui € 2.811,33 per il primo grado ed € 3.331,33 per il grado di appello), oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, in data 11/12/2024 Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ad avviso del Giudice di prime cure, “dal tenore complessivo si evince, in termini di sufficiente certezza e univocità, che la debitrice è stata correttamente identificata in la quale, esercitando pienamente il proprio diritto di Controparte_1 difesa, ne ha chiesto l'annullamento sul presupposto della non debenza dell'indennità richiesta”. 3 Doc. n. 5 prodotta da parte resistente. pagina 4 di 9 4 Cass. n. 5211/2016 e, da ultimo, Cass. n. 5891/2024. 5 Decreto del 26/3/2013. 6 Cfr. doc. n. 5 fascicolo CP_1 pagina 7 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati
Domenico BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3388/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da Parte_1
n persona del Direttore in carica,
[...]
C.F. P.IVA_1 domiciliata in Milano, via Freguglia n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ( , che la rappresenta e difende Email_1 ex lege APPELLANTE
e Controparte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Corridoni n. 19, presso lo studio dell'avv. Carmine Andrea Silvestri ( , che la rappresenta e Email_2 difende come da delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8513/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30/10/2023
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia la Corta d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in via principale, dichiarare l'integrale legittimità dell'avviso di pagamento, prot. n. 48365 del 17.11.2020, confermando l'importo di euro 86.310,03 oltre interessi legali a carico della sig.ra a titolo di indennità per Controparte_1
l'occupazione sine titulo dell'immobile in esame;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere errata la quantificazione operata dall CP_2 nell'avviso di pagamento prot. n. 48365 del 17.11.2020, si chiede la rideterminazione degli importi dovuti dalla signora a titolo di indennità da Controparte_1 occupazione sine titulo dell'immobile in esame, nella misura ritenuta di giustizia, comunque superiore rispetto a quella determinata dal primo giudice;
- in ogni caso, vinte le spese dei due gradi di giudizio.” per parte appellata: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto. In subordine, nella denegata e contestata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere l'appello, accertare e dichiarare: 1) che la ricorrente sia stata immessa in buona fede nel potere di fatto nell'unità abitativa dalla società allora in bonis, con sede in Cesano Boscone (MI), Controparte_3 in virtù di preliminare non trascritto ma comunque eseguito;
2) che tale immissione nel potere di fatto risulta anteriore alla data della Misura di Prevenzione;
3) che la ricorrente in buona fede abbia su tale unità abitativa effettuato migliorie ed addizioni significative;
4) che in forza delle migliorie ed addizioni apportate all'immobile di Muggiò che deve essere restituito in forza dell'intimato rilascio, l abbia CP_4 conseguito un ingiustificato arricchimento;
determinare il valore delle migliorie e delle addizioni sull'immobile de quo effettuate dalla ricorrente;
e per conseguenza determinare l'indennità di occupazione dell'immobile con riferimento alla categoria catastale per il quale l'immobile risulta censito al tempo della Misura di Prevenzione disposta nel 2010; in ogni caso compensare il controcredito della ricorrente con l'indennità di occupazione che sarà determinata dalla Corte in considerazione dei criteri sopra indicati, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Milano con ricorso in opposizione avverso la Controparte_1 richiesta di pagamento, prot. n. 48365 del 17/11/2020, notificata il 4/6/2021, con cui l' (di seguito, anche Parte_1
pagina 2 di 9 solo “l'Agenzia”) le aveva intimato, in solido con il pagamento di Controparte_5
€ 86.310,03, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione abusiva. L'occupazione riguardava il periodo compreso tra il 25/3/2009 e il 30/9/2020 di un immobile sito in Muggiò (MB), Via Toti n. 4/6, sottoposto a confisca definitiva. Parte ricorrente allegava e contestava che:
- l'intimazione di pagamento rivolta solo a inficiava la regolarità Controparte_5 formale del provvedimento;
- non esisteva alcun tipo di rapporto tra e il destinatario della misura di Controparte_1 prevenzione, tale;
Persona_1
- in ogni caso, l'occupazione dell'immobile non poteva considerarsi abusiva, poiché il potere di fatto esercitato dalla ricorrente sull'immobile trovava titolo nel contratto preliminare di compravendita, stipulato con il 18/3/2009 e, quindi, Controparte_3 prima che il decreto che aveva disposto la misura di prevenzione diventasse definitivo;
- in occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita la promissaria acquirente aveva versato € 87.000,00 mediante assegni circolari;
- la ricorrente aveva apportato plurime e rilevanti migliorie all'immobile, che, al momento della presa di possesso, si trovava allo stato rustico;
- posto che la doveva considerarsi possessore in buona fede ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 1150 cod. civ., tali migliorie avevano determinato un ingiusto arricchimento dell'Amministrazione: ciò, in tesi, consentiva alla ricorrente di “opporre eccezione di compensazione giudiziale alle richieste dell'Agenzia […] a prescindere dalla rilevata questione preliminare sull'inesistenza dell'intimazione” (cfr. p. 7 del ricorso);
- lo stato in cui si trovava l'immobile al momento dell'inizio dell'occupazione avrebbe richiesto l'applicazione di criteri di determinazione dell'indennità diversi da quelli adottati dall CP_6
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato Pt_1 in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha annullato parzialmente la richiesta di pagamento, rideterminando l'indennità in € 4.094,35, oltre interessi legali dal 4/6/2021 al saldo, e ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali. Le motivazioni poste alla base decisione possono essere riassunte come segue:
- le imprecisioni contenute nella richiesta di pagamento e l'indicazione di un'altra persona quale destinataria dell'intimazione, non inficiavano la validità del provvedimento2; 1 In tesi, “se lo stato di diritto dell'immobile confiscato è quello del suo censo catastale, allora per determinare l'indennità di occupazione ci si dovrà riferire al corrispettivo valore. Se per contro si dovrà fare riferimento all'attuale stato di fatto dell'immobile (unità abitativa), allora troverà cittadinanza il controcredito della ricorrente per le migliorie e le addizioni dalla stessa effettuate in buona fede ex art. 1150 c.c.” (ricorso, p. 8). pagina 3 di 9 - la mancata trascrizione del preliminare di compravendita sottoscritto da
[...]
e dalla in data 18/3/2009 aveva privato la ricorrente di un CP_1 Controparte_3 valido titolo giuridico, opponibile a terzi, tale da giustificare il possesso dell'immobile;
- il possesso dell'immobile si era protratto ininterrottamente dal 25/3/2009 (momento immediatamente successivo alla stipula del preliminare) sino al 16/12/2021, come risultava dal verbale di rilascio;
la circostanza, desumibile dall'e-mail del 24/2/20203, relativa all'accesso presso il complesso immobiliare eseguito dal Coadiutore dell nazionale dei beni sequestrati e confiscati unitamente a ufficiali dell'Arma Pt_1 dei Carabinieri non assumeva rilievo, ai fini della corretta delimitazione del periodo di occupazione abusiva, che doveva essere fatto decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza di sgombero e dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 4/6/2021 in quanto “l'interessata [avrebbe] avuto giuridica cognizione del provvedimento di confisca e dell'ordine di sgombero;
ne consegue che l'occupazione abusiva deve ritenersi limitata al periodo dal 4 giugno 2021 alla data di effettivo rilascio del bene (16 dicembre 2021)” (sentenza di primo grado, p. 2); Sulla base di tali premesse, il Tribunale di Milano aveva rideterminato l'indennità, con riferimento a tale più breve periodo, nella minor somma di € 4.094,35, importo calcolato
“applicando il canone medio di mercato per gli immobili siti a Muggiò – correttamente individuato nella prima richiesta di pagamento in € 628,90 mensili” (ibidem).
L ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per Pt_1 la legittimità dell'avviso di pagamento e, in subordine, per la rideterminazione degli importi dovuti dall'appellata, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, nella misura ritenuta di giustizia “comunque superiore rispetto a quella determinata dal primo giudice”.
Sono stati articolati due motivi di impugnazione.
L'appellante ha dedotto l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte della e l'erroneità nell'indicato dies a quo della debenza dell'indennità. CP_1
Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
In subordine, l'appellata ha chiesto l'accertamento del suo possesso in buona fede (in virtù di un preliminare non trascritto, ma pur sempre eseguito), nonché dell'ingiustificato arricchimento dell'Agenzia a seguito delle migliorie apportate all'immobile, con compensazione del proprio controcredito relativo alle spese sopportate a tal fine con l'indennità di occupazione, in ogni caso da rideterminare, avendo riguardo
“alla categoria catastale per il quale l'immobile risulta censito al tempo della Misura di Prevenzione disposta nel 2010”.
All'udienza di prima comparizione, celebrata il 15/5/2024, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'11/12/2024 per la discussione e la lettura del dispositivo. Le parti, all'odierna udienza, hanno proceduto alla discussione e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, da intendersi ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Prima di analizzare nel merito l'appello, la Corte ritiene opportuno riportare brevemente i fatti che hanno originato il contenzioso, come risultanti dagli atti e dai documenti di causa:
- in data 18/3/2009, la sottoscriveva con un contratto CP_1 Controparte_3 preliminare di compravendita di un immobile sito alla via Toti di Muggiò (MB) e corrispondeva alla promittente venditrice € 87.000,00, a titolo di anticipo del prezzo pattuito;
- il contratto preliminare non veniva trascritto;
- successivamente alla sottoscrizione del preliminare, la iniziava ad abitare CP_1 nell'immobile;
- con decreto n. 214/2014, emesso dal Tribunale di Palermo Sezione Misure di prevenzione il 18/4/2013 e divenuto definitivo il 29/11/2014, veniva disposta, a carico di
, la confisca dell'intero capitale sociale della Persona_1 Controparte_3 nonché dell'intero complesso dei beni aziendali, tra cui, per quanto di rilievo in questa sede, l'immobile sito in Muggiò, oggetto del suddetto preliminare;
per effetto del provvedimento di confisca, quindi, secondo quanto previsto dalla normativa di cui al D. lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nonché delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
pagina 5 di 9 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il bene veniva devoluto all'Erario e gestito dall Parte_1
- posto che, anche dopo la confisca, l'immobile ha continuato ad essere occupato da l'Agenzia in data 4/6/2021 provvedeva a notificarle una “Prima Controparte_1 richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” – prot. n. 48365 del 17/11/2020, intimando il pagamento di € 86.310,03 a titolo di indennità di occupazione abusiva, oltre interessi legali nel periodo compreso tra il 25/3/2009 al 30/9/2020; l'importo veniva determinato sulla base dei criteri indicati nel prospetto allegato alla richiesta;
- in pari data, veniva notificata alla l'ordinanza di sgombero ex art. 47, comma CP_1
2, D. Lgs. 159/2011;
- la proponeva istanza di revisione avverso entrambi i provvedimenti, al fine di CP_1 sollecitare l'intervento in autotutela dell'Amministrazione;
- l'istanza restava priva di riscontro e, in data 16/12/2021, veniva redatto il verbale di consegna e immissione nel possesso dell'immobile da parte dell'Agenzia. Il Giudice di primo grado ha rideterminato l'indennità di occupazione abusiva ritenendola dovuta per il più ristretto periodo compreso tra il 4/6/2021 (data della notifica della richiesta di pagamento coincidente, a parere del Tribunale, con il momento in cui la aveva avuto cognizione giuridica del provvedimento di confisca) e il CP_1
16/12/2021 (data di effettivo rilascio del bene).
L'Agenzia appellante, dopo aver ribadito, l'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte della a fronte dell'inopponibilità ai terzi del preliminare non trascritto, CP_1 ha eccepito come in realtà vi fosse la prova che l'appellata aveva avuto cognizione dell'avvenuta confisca ancor prima della notifica della richiesta di pagamento. In tesi, ciò potrebbe evincersi:
- dall'insinuazione della al passivo del fallimento, con condotta da ritenersi CP_1 significativa della consapevolezza, da parte dell'appellata, dell'assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse possesso dell'immobile;
- dall'accesso eseguito dal Coadiutore dell'Agenzia e dall'Arma dei Carabinieri, prima della notifica dell'ordinanza di sgombero. Parte appellata, nell'eccepire l'infondatezza dell'appello, ha condiviso l'iter argomentativo del Tribunale di Milano. L'appello, ad avviso della Corte, è fondato, almeno nei termini che seguono.
Come può evincersi dai fatti sopra riportati, è pacifico che la abbia iniziato ad CP_1 occupare l'immobile oggetto del preliminare di vendita immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto (in data 18/3/2009), pur a fronte del permanere della proprietà dell'immobile in capo alla promittente venditrice Controparte_3
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, non è in discussione che la consegna anticipata del bene non abbia modificato la natura di preliminare del contratto sottoscritto e che non si sia prodotto l'effetto traslativo della proprietà, rimasta in capo alla promittente venditrice4.
Il contratto definitivo pacificamente non è intervenuto.
A fronte del fallimento della dichiarato con sentenza n. 360/2012 Controparte_3 del Tribunale di Milano Sezione Fallimentare, la in data 15/9/2012, CP_1 proponeva istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 RD 267/1942, chiedendo:
- in via principale, di dar corso al contratto preliminare;
- in via subordinata, il mantenimento della trattativa per l'acquisto dell'immobile;
- in estremo subordine, di essere ammessa al passivo per la somma di € 87.000,00, ossia quella pacificamente corrisposta a titolo di anticipo in sede di sottoscrizione del preliminare. Il Giudice delegato, nel dichiarare5 l'esecutività dello stato passivo, provvedeva, conformemente alla proposta del Curatore, a rigettare le richieste in via principale formulate dalla poiché il compromesso di vendita non era stato registrato e CP_1 non risultava completo di tutti i dati necessari. Ammetteva la al chirografario per € 87.000,006. CP_1
L'insinuazione al passivo del fallimento della società venditrice per l'importo versato dalla promissaria acquirente a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto è, a parere della
Corte, indice della volontà della di non avvalersi del preliminare sottoscritto. CP_1
Con l'insinuazione al passivo fallimentare, la ha manifestato l'interesse a CP_1 dismettere gli effetti del preliminare per riottenere la somma versata e a non addivenire alla stipula del definitivo con acquisto della proprietà dell'immobile. Ne deriva che la prolungata detenzione dell'unità abitativa non possa ritenersi condotta conforme a buona fede. La ha continuato ad occupare l'immobile pur nella consapevolezza di non CP_1 esserne proprietaria o titolare di altro diritto, che ne avrebbe potuto legittimare la detenzione. La mancata trascrizione del contratto preliminare (circostanza pacifica in atti), come rilevato nella procedura fallimentare, ha assunto rilievo dirimente.
La trascrizione del preliminare avrebbe consentito alla promissaria acquirente di
“prenotare” gli effetti della trascrizione del contratto definitivo. La trascrizione, una volta eseguita, sarebbe prevalsa ai sensi del comma 2 dell'art. 2645 bis cod. civ. Con il decreto di confisca n. 214/2014 del Tribunale di Palermo, l'immobile occupato dalla è confluito nella titolarità dell'Erario e, come tale, è stato sottoposto alla CP_1 gestione dell appellante, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui al D. Pt_1
Lgs. n. 159/2011.
L'occupazione dell'immobile non è mai stata interrotta dall'appellata. La circostanza non è stata contestata dalla e ha trovato pieno riscontro nell'e- CP_1 mail del 24/2/2020, con cui si è dato atto dell'accesso, eseguito dall'Amministrazione presso l'immobile in data 20/2/2020 e alla presenza del “sig. […] Testimone_1 per conto della sig.ra occupante dell'immobile individuato come int. Controparte_1
8, piano secondo”7. Conclusivamente, l'appellata ha perpetrato la detenzione dell'immobile, pur in assenza di un titolo giuridico che la legittimasse, e sebbene avesse già manifestato per facta concludentia la volontà di non diventarne proprietaria, con l'insinuazione al passivo nel fallimento della società promittente venditrice. La Corte non ritiene condivisibile l'individuazione del periodo di occupazione senza titolo operata dal Tribunale di Milano, che ha considerato quale dies a quo il 4/6/2021 ossia la data in cui l'Amministrazione ha provveduto a notificare alla la CP_1 richiesta di pagamento e l'ordinanza di sgombero. A giudizio della Corte, il periodo rilevante ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione deve essere fatto decorrere dalla data del 1/12/2014 e, dunque, dalla mensilità immediatamente successiva al provvedimento definitivo di confisca
(29/11/2014). Da tale data il bene è divenuto di proprietà dell'Erario, fermo restando il dies ad quem individuato dal Giudice di primo grado alla data di effettivo rilascio dell'immobile (16/12/2021). La Corte rileva come non vi sia alcuna evidenza in atti dell'avvenuto rilascio nel mese di ottobre 2021, come sostenuto dall'appellata, che, tuttavia, ha omesso di fornire elementi a sostegno di tale allegazione.
Il canone mensile medio di mercato, per gli immobili ubicati a Muggiò, è stato indicato - nella prima richiesta di pagamento in € 628,90. La Corte, in assenza di adeguate contestazioni, che era onere dell'appellata sollevare, non ritiene di discostarsi da tale criterio di calcolo e quindi determina in € 52.827,60 l'importo complessivamente dovuto dalla a titolo di indennità di occupazione CP_1 senza titolo per il periodo già sopra indicato. In riforma della sentenza impugnata, la deve dunque essere condannata al CP_1 versamento in favore dell appellante della somma di € 52.827,60, oltre interessi Pt_1 legali dal 16/12/2021 al saldo. 7 Cfr. doc. n. 5 fascicolo appellante pagina 8 di 9 L'esito complessivo della controversia porta la Corte ad affermare che sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cpc per disporre la compensazione parziale delle spese, di entrambi i gradi di giudizio, per la quota di 1/3. La restante quota (2/3) viene posta a carico di Controparte_1
La quota viene liquidata come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000, come previsti dal DM 147/2022), avuto riguardo al decisum, alle questioni affrontate e all'attività di difesa in concreto prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto dall
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 8513/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata il 30/10/2023, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) determina l'indennità di occupazione senza titolo nella somma di € 52.827,60, oltre interessi legali dal 16/12/2021 al saldo;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore di parte Controparte_1 appellante della restante quota, che liquida in complessivi € 6.142,66 per compensi (di cui € 2.811,33 per il primo grado ed € 3.331,33 per il grado di appello), oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, in data 11/12/2024 Il Consigliere est. Serena Baccolini
Il Presidente Domenico Bonaretti
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ad avviso del Giudice di prime cure, “dal tenore complessivo si evince, in termini di sufficiente certezza e univocità, che la debitrice è stata correttamente identificata in la quale, esercitando pienamente il proprio diritto di Controparte_1 difesa, ne ha chiesto l'annullamento sul presupposto della non debenza dell'indennità richiesta”. 3 Doc. n. 5 prodotta da parte resistente. pagina 4 di 9 4 Cass. n. 5211/2016 e, da ultimo, Cass. n. 5891/2024. 5 Decreto del 26/3/2013. 6 Cfr. doc. n. 5 fascicolo CP_1 pagina 7 di 9