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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4528/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Matrone, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Palmieri, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Beniamino Spirito e Raffaele Malinconico, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5.02.2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31/07/2019 nata il Parte_1
21..1983, conveniva in giudizio il chirurgo plastico dott. Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità
[...] professionale del medico subiti in dipendenza degli interventi di rinosettoplastica da lui eseguiti in data 16.4.2014 (cartella clinica n. 74 del
16.04.2014), nonché in data 6.3.2015, (cartella clinica n. 63 del 06.03.2015), presso la , con sede in Cava dei Controparte_3
Tirreni, senza raggiungere, a seguito di ben due interventi, l'esito ragionevolmente sperato, persistendo evidenti asimmetrie e irregolarità del naso dell'attrice, riconducibili alla negligenza dello specialista che aveva eseguito gli interventi, purtroppo senza l'auspicato successo, come documentazione fotografica prodotta in atti (foro dell'attrice prima e dopo gli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 interventi) e come ritenuto dal ctp medico-legale dott. , redatta sulla Per_1 base della medesima documentazione sanitaria prodotta in atti. L'attrice deduceva che, trattandosi di intervento di chirurgia estetica, non era sufficiente garantire l'obbligo di mezzi, ma vi era anche l'obbligo di risultato, per cui il mancato conseguimento dei risultati illustrati alla paziente prima dell'intervento chirurgico e ragionevolmente conseguibili in termini di miglioramento estetico, ebbe a causare alla stessa un danno risarcibile reso ancor più significativo dalla mancata emendazione dell'inestetismo residuato a livello dell'ala sinistra del naso, ragione per la quale fu eseguito il secondo intervento del 6.03.2015, essendo esso finalizzato all'eliminazione del dismorfismo residuato al primo intervento di rinoplastica. L'attrice allegava che il danno estetico risarcibile come danno biologico permanente veniva quantificato nella misura percentuale del 10% (dieci%), oltre periodo di malattia determinato dalle cure chirurgiche e alle successive convalescenza
(di almeno 30 giorni), oltre il danno patrimoniale emergente consistente nelle spese affrontate per l'esecuzione dei due interventi di chirurgia plastica, atti ad emendare l'inestetismo originario e quello residuato dopo il primo intervento, senza il conseguimento dei risultati estetici prefissati illustrati alla paziente.
Si costituiva in giudizio il dott. il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.
Deduceva che la paziente avrebbe dovuto dimostrare di avere subìto un danno, provando la natura, l'entità della lesione patita e il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Allegava di avere eseguito correttamente gli interventi contestati secondo legis artis, seguendola sia nella fase pre- operatoria (vedi esami clinici e strumentali eseguiti, consenso informato) che nella fase post-operatoria (visite di controllo). Il decorso post operatorio era stato regolare ed il risultato estetico apprezzabile, tant'è che, contrariamente a quanto faziosamente descritto nell'atto introduttivo, la paziente riprendeva regolarmente le proprie attività. In ogni caso impugnava l'abnorme quantificazione del danno, anche di natura psicologica, perché non provato e non supportato da idonea documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, non bastando a tal fine la consulenza medico-legale a firma del dr. . In ogni caso, essendo assicurato per la Persona_2 responsabilità civile professionale verso terzi con la Controparte_2
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa
[...] detta compagnia assicurativa, perché, nella denegata ipotesi di accoglimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 della domanda di parte attrice, il giudice la dichiarare tenuta a manlevare esso convenuto dalle conseguenze patrimoniale della decisione.
Costituitasi in giudizio, l' si associava in Controparte_2 toto alla difesa del dott. e chiedeva il rigetto della domanda attorea CP_1 per i motivi indicati nella comparsa dal convenuto. Riguardo al rapporto assicurativo, confermava che il convenuto era assicurato con essa CP_2 con polizza 1 / 10247 / 122 / 103109100 stipulata in data 20.12.2013 in corso di validità, con massimale di euro 1.500.000,00 – scoperto del 10% - minimo euro 2.500,00 e massimo euro 25.000,00 La franchigia, ex artt.
3.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione ( CGA ) in relazione all.art.733 delle condizioni particolari era di euro 5.000,00 . Eccepiva, però, che che il sinistro per cui è causa non era stato denunciato nei termini di legge e quindi era prescritto. Rilevava sul punto che il primo avviso di richiesta del risarcimento del danno al dr. da parte della , come scritto in CP_1 Pt_1 citazione a pag.5 rigo 3 e documento n. 3 del fascicolo attoreo, fu la PEC del
17 marzo 2017, inviata anche alla Artemisia H Srl Casa di Cura R. Ruggiero di Cava de'Tirreni. Il convenuto, invece, aveva comunicato a il CP_2 sinistro solo con la chiamata in causa del 21 aprile 2022, cioè dopo 5 anni e un mese dalla prima richiesta di risarcimento danni. Orbene, ai sensi dell'art.
2.1 delle CGA pag. 4/11 ( il contraente in caso di sinistro deve comunicare entro tre giorni dalla data di avvenimento ) e degli artt. 1913 e
1915 c.c. l'assicurato aveva perso il diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze del sinistro. Inoltre , In ogni caso, ai sensi dell'art. 2952 comma
2 cod.civ. ( i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni), per cui la chiamata in causa eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato, chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
All'udienza del 09.11.2023, in seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. , il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.02.2025, con termine per il deposito di note conclusionali fino a trenta giorni prima. All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa.
La domanda attorea è in fondata e va pertanto accolta. Va rigettata, invece, la domanda proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa.
Innanzi tutto questo giudicante condivide il provvedimento del
10.11.2023, con il quale il precedente giudice assegnatario, in esito alla domanda di ammissione di ctu formulata da parte attrice, per l'accertamento e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 la quantificazione dei danni lamentati, ha ritenuto che la stessa non fosse necessaria ai fini della decisione.
Riguardo alla ricostruzione dei fatti allegati dall'attrice, essi risultano provati con la documentazione sanitaria prodotta, da quella fotografica e comunque essi non sono stati contestati dal convenuto.
Alla luce dei fatti come esposti e documentati dall'attrice, va evidenziato che sussiste la responsabilità professionale del convenuto, il quale, nonostante l'esecuzione di un doppio intervento chirurgico a pagamento, volto a conseguire un significativo miglioramento dell'aspetto estetico della paziente, a seguito di rimodellamento del naso, non è riuscito a garantire all'attrice un risultato esteticamente del tutto valido, rispetto alla condizione precedente.
Invero sebbene un apprezzabile miglioramento della forma originaria del naso vi sia stata, nonostante il secondo intervento, è residuata un'evidente asimmetria e irregolarità del naso dell'attrice, come documentazione fotografica prodotta in atti (foro dell'attrice prima e dopo gli interventi). E' palese l'inestetismo residuato a livello dell'ala sinistra del naso, che dopo il primo intervento il convenuto, alle lamentele dell'attrice, dapprima riferiva che sarebbe passato con il tempo, poi, visto che era rimasto, ebbe a tentare di correggere con il secondo intervento del 6.03.2015. Invece, anche dopo detto secondo intervento, l'inestetico dismorfismo residuato a sinistra del naso, è rimasto ed esso è attribuibile alla imperizia dello specialista che aveva eseguito gli interventi.
Giova evidenziare che la colpa medica nella chirurgia plastica per mere finalità estetiche, come nel caso in esame, non risponde ai canoni propri dell'obbligazione di mezzi, in quanto è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico per finalità esclusivamente estetiche, si attende ragionevolmente la eliminazione o la riduzione di un difetto estetico;
quindi per raggiungere un determinato risultato e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura ((cfr. sul punto Cass. 0014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato;
nello stesso senso Tribunale di Milano 24 luglio 2017 n. 8243).
Peraltro, la chirurgia estetica, proprio per tale motivo, ancor più di quella curativa, richiede una grande esperienza e abilità tecnica, tanto è vero che essa viene praticata privatamente da strutture e da chirurghi specializzati, con costi notevoli a carico del paziente.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 In ogni caso, l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicchè incombe sul medico provare che il suo inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile (artt.
1218 e 1176 comma 2 c.c.), circostanza non emersa nel presente procedimento.
Il richiamo alla diligenza “qualificata”, e cioè l'impiego della perizia e dei mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, induce a ritenere che l'asimmetria prodotta a sinistra del naso dell'attrice, non sia conforme a tale standard, e sia espressione di imperizia e di negligenza, quest'ultima intesa quale imprudenza nell'essersi assunto una responsabilità di miglioramento estetico non adeguata alle proprie capacità.
Peraltro, trattandosi di un intervento chirurgico routinario e non ravvisandosi caratteri di emergenza o urgenza, la situazione consentiva all'operatore anche, eventualmente, di rifiutare di operare ove avesse ritenuto irraggiungibile il risultato estetico sperato ovvero rischioso intervenire sulla paziente. Né rileva il fatto che sia stata la paziente a rivolgersi spontaneamente alle cure del chirurgo estetico, consapevole della difficoltà di raggiungere un determinato risultato ed anche dei rischi insiti nelle procedure chirurgiche.
Si ritiene che, per un chirurgo plastico, un intervento di rinosettoplastica sia un intervento di carattere routinario, senza particolari difficoltà, anche tenuto conto che, in Italia, se ne eseguono, mediamente, oltre 20.000 all'anno. Sul convenuto grava, quindi, l'obbligazione di risarcire l'attrice delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento - o del non esatto adempimento – in cui è incorso.
Passando alla valutazione del danno, appare esagerata la valutazione medico legale fatta dal ctp dell'attrice (10% di danno biologico permanente e giorni 30 di danno biologico temporaneo) in quanto esso non tiene conto: 1) del miglioramento apprezzabile della forma e grandezza del naso conseguito dall'attrice; 2) del fatto che l'asimmetria nasale residuata va inquadrata nell'ambito del danno differenziale estetico di lieve entità, che per i trattati di medicina legale va valutato tre l'1 ed il 5%. Nel caso in esame, il sottoscritto giudice, quale peritus peritorum valuta nel 5% il danno biologico permanente e in giorni quindici il danno biologico temporaneo totale.
Ciò posto considerato che l'attrice, alla data del primo intervento
(16.4.2014) aveva 30 anni, applicando le tabelle del danno biologico in uso all'attualità presso il Tribunale di Milano, il danno biologico permanente è pari ad euro 7.445,00 (valore del punto euro 1.741,00) e quello temporaneo è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 pari ad euro 1.725,00 (euro 115,00 quotidie x 15), per un complessivo danno biologico pari ad euro 9.170,00. Vanno, inoltre rimborsate all'attrice, a titolo di danno patrimoniale all'attrice, euro 1.430,00 di spese documentate, per un danno risarcibile di complessivi euro 10.600,00 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del primo intervento fino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, in quanto prescritta ai sensi dell'art. 2952 comma 2
c.c.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e convenuto e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per le semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra la chiamata in causa e il convenuto, attesa la validità del rapporto assicurativo e l'eccepita prescrizione di cui si è avvalsa la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 10.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16/4/2014 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995
2) Rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra convenuto e chiamata in causa
Così deciso in data 7/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4528/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Matrone, come Parte_1 da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Palmieri, come da procura in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2
Beniamino Spirito e Raffaele Malinconico, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
5.02.2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31/07/2019 nata il Parte_1
21..1983, conveniva in giudizio il chirurgo plastico dott. Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità
[...] professionale del medico subiti in dipendenza degli interventi di rinosettoplastica da lui eseguiti in data 16.4.2014 (cartella clinica n. 74 del
16.04.2014), nonché in data 6.3.2015, (cartella clinica n. 63 del 06.03.2015), presso la , con sede in Cava dei Controparte_3
Tirreni, senza raggiungere, a seguito di ben due interventi, l'esito ragionevolmente sperato, persistendo evidenti asimmetrie e irregolarità del naso dell'attrice, riconducibili alla negligenza dello specialista che aveva eseguito gli interventi, purtroppo senza l'auspicato successo, come documentazione fotografica prodotta in atti (foro dell'attrice prima e dopo gli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 interventi) e come ritenuto dal ctp medico-legale dott. , redatta sulla Per_1 base della medesima documentazione sanitaria prodotta in atti. L'attrice deduceva che, trattandosi di intervento di chirurgia estetica, non era sufficiente garantire l'obbligo di mezzi, ma vi era anche l'obbligo di risultato, per cui il mancato conseguimento dei risultati illustrati alla paziente prima dell'intervento chirurgico e ragionevolmente conseguibili in termini di miglioramento estetico, ebbe a causare alla stessa un danno risarcibile reso ancor più significativo dalla mancata emendazione dell'inestetismo residuato a livello dell'ala sinistra del naso, ragione per la quale fu eseguito il secondo intervento del 6.03.2015, essendo esso finalizzato all'eliminazione del dismorfismo residuato al primo intervento di rinoplastica. L'attrice allegava che il danno estetico risarcibile come danno biologico permanente veniva quantificato nella misura percentuale del 10% (dieci%), oltre periodo di malattia determinato dalle cure chirurgiche e alle successive convalescenza
(di almeno 30 giorni), oltre il danno patrimoniale emergente consistente nelle spese affrontate per l'esecuzione dei due interventi di chirurgia plastica, atti ad emendare l'inestetismo originario e quello residuato dopo il primo intervento, senza il conseguimento dei risultati estetici prefissati illustrati alla paziente.
Si costituiva in giudizio il dott. il quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.
Deduceva che la paziente avrebbe dovuto dimostrare di avere subìto un danno, provando la natura, l'entità della lesione patita e il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Allegava di avere eseguito correttamente gli interventi contestati secondo legis artis, seguendola sia nella fase pre- operatoria (vedi esami clinici e strumentali eseguiti, consenso informato) che nella fase post-operatoria (visite di controllo). Il decorso post operatorio era stato regolare ed il risultato estetico apprezzabile, tant'è che, contrariamente a quanto faziosamente descritto nell'atto introduttivo, la paziente riprendeva regolarmente le proprie attività. In ogni caso impugnava l'abnorme quantificazione del danno, anche di natura psicologica, perché non provato e non supportato da idonea documentazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, non bastando a tal fine la consulenza medico-legale a firma del dr. . In ogni caso, essendo assicurato per la Persona_2 responsabilità civile professionale verso terzi con la Controparte_2
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa e chiamava in causa
[...] detta compagnia assicurativa, perché, nella denegata ipotesi di accoglimento
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 della domanda di parte attrice, il giudice la dichiarare tenuta a manlevare esso convenuto dalle conseguenze patrimoniale della decisione.
Costituitasi in giudizio, l' si associava in Controparte_2 toto alla difesa del dott. e chiedeva il rigetto della domanda attorea CP_1 per i motivi indicati nella comparsa dal convenuto. Riguardo al rapporto assicurativo, confermava che il convenuto era assicurato con essa CP_2 con polizza 1 / 10247 / 122 / 103109100 stipulata in data 20.12.2013 in corso di validità, con massimale di euro 1.500.000,00 – scoperto del 10% - minimo euro 2.500,00 e massimo euro 25.000,00 La franchigia, ex artt.
3.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione ( CGA ) in relazione all.art.733 delle condizioni particolari era di euro 5.000,00 . Eccepiva, però, che che il sinistro per cui è causa non era stato denunciato nei termini di legge e quindi era prescritto. Rilevava sul punto che il primo avviso di richiesta del risarcimento del danno al dr. da parte della , come scritto in CP_1 Pt_1 citazione a pag.5 rigo 3 e documento n. 3 del fascicolo attoreo, fu la PEC del
17 marzo 2017, inviata anche alla Artemisia H Srl Casa di Cura R. Ruggiero di Cava de'Tirreni. Il convenuto, invece, aveva comunicato a il CP_2 sinistro solo con la chiamata in causa del 21 aprile 2022, cioè dopo 5 anni e un mese dalla prima richiesta di risarcimento danni. Orbene, ai sensi dell'art.
2.1 delle CGA pag. 4/11 ( il contraente in caso di sinistro deve comunicare entro tre giorni dalla data di avvenimento ) e degli artt. 1913 e
1915 c.c. l'assicurato aveva perso il diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze del sinistro. Inoltre , In ogni caso, ai sensi dell'art. 2952 comma
2 cod.civ. ( i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni), per cui la chiamata in causa eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato, chiedendo il rigetto della domanda di manleva.
All'udienza del 09.11.2023, in seguito al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. , il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5.02.2025, con termine per il deposito di note conclusionali fino a trenta giorni prima. All'esito dell'udienza di discussione la causa veniva decisa.
La domanda attorea è in fondata e va pertanto accolta. Va rigettata, invece, la domanda proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa.
Innanzi tutto questo giudicante condivide il provvedimento del
10.11.2023, con il quale il precedente giudice assegnatario, in esito alla domanda di ammissione di ctu formulata da parte attrice, per l'accertamento e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 la quantificazione dei danni lamentati, ha ritenuto che la stessa non fosse necessaria ai fini della decisione.
Riguardo alla ricostruzione dei fatti allegati dall'attrice, essi risultano provati con la documentazione sanitaria prodotta, da quella fotografica e comunque essi non sono stati contestati dal convenuto.
Alla luce dei fatti come esposti e documentati dall'attrice, va evidenziato che sussiste la responsabilità professionale del convenuto, il quale, nonostante l'esecuzione di un doppio intervento chirurgico a pagamento, volto a conseguire un significativo miglioramento dell'aspetto estetico della paziente, a seguito di rimodellamento del naso, non è riuscito a garantire all'attrice un risultato esteticamente del tutto valido, rispetto alla condizione precedente.
Invero sebbene un apprezzabile miglioramento della forma originaria del naso vi sia stata, nonostante il secondo intervento, è residuata un'evidente asimmetria e irregolarità del naso dell'attrice, come documentazione fotografica prodotta in atti (foro dell'attrice prima e dopo gli interventi). E' palese l'inestetismo residuato a livello dell'ala sinistra del naso, che dopo il primo intervento il convenuto, alle lamentele dell'attrice, dapprima riferiva che sarebbe passato con il tempo, poi, visto che era rimasto, ebbe a tentare di correggere con il secondo intervento del 6.03.2015. Invece, anche dopo detto secondo intervento, l'inestetico dismorfismo residuato a sinistra del naso, è rimasto ed esso è attribuibile alla imperizia dello specialista che aveva eseguito gli interventi.
Giova evidenziare che la colpa medica nella chirurgia plastica per mere finalità estetiche, come nel caso in esame, non risponde ai canoni propri dell'obbligazione di mezzi, in quanto è indubbio che chi si rivolge ad un chirurgo plastico per finalità esclusivamente estetiche, si attende ragionevolmente la eliminazione o la riduzione di un difetto estetico;
quindi per raggiungere un determinato risultato e non per curare una malattia. Ne consegue che il risultato rappresentato dal miglioramento estetico dell'aspetto del paziente non è solo un motivo, ma entra a far parte del nucleo causale del contratto, e ne determina la natura ((cfr. sul punto Cass. 0014/1994 che propende per la qualificazione come obbligazione di risultato;
nello stesso senso Tribunale di Milano 24 luglio 2017 n. 8243).
Peraltro, la chirurgia estetica, proprio per tale motivo, ancor più di quella curativa, richiede una grande esperienza e abilità tecnica, tanto è vero che essa viene praticata privatamente da strutture e da chirurghi specializzati, con costi notevoli a carico del paziente.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 In ogni caso, l'obbligazione assunta dal medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale, sicchè incombe sul medico provare che il suo inadempimento è stato determinato da una causa a lui non imputabile (artt.
1218 e 1176 comma 2 c.c.), circostanza non emersa nel presente procedimento.
Il richiamo alla diligenza “qualificata”, e cioè l'impiego della perizia e dei mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, induce a ritenere che l'asimmetria prodotta a sinistra del naso dell'attrice, non sia conforme a tale standard, e sia espressione di imperizia e di negligenza, quest'ultima intesa quale imprudenza nell'essersi assunto una responsabilità di miglioramento estetico non adeguata alle proprie capacità.
Peraltro, trattandosi di un intervento chirurgico routinario e non ravvisandosi caratteri di emergenza o urgenza, la situazione consentiva all'operatore anche, eventualmente, di rifiutare di operare ove avesse ritenuto irraggiungibile il risultato estetico sperato ovvero rischioso intervenire sulla paziente. Né rileva il fatto che sia stata la paziente a rivolgersi spontaneamente alle cure del chirurgo estetico, consapevole della difficoltà di raggiungere un determinato risultato ed anche dei rischi insiti nelle procedure chirurgiche.
Si ritiene che, per un chirurgo plastico, un intervento di rinosettoplastica sia un intervento di carattere routinario, senza particolari difficoltà, anche tenuto conto che, in Italia, se ne eseguono, mediamente, oltre 20.000 all'anno. Sul convenuto grava, quindi, l'obbligazione di risarcire l'attrice delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento - o del non esatto adempimento – in cui è incorso.
Passando alla valutazione del danno, appare esagerata la valutazione medico legale fatta dal ctp dell'attrice (10% di danno biologico permanente e giorni 30 di danno biologico temporaneo) in quanto esso non tiene conto: 1) del miglioramento apprezzabile della forma e grandezza del naso conseguito dall'attrice; 2) del fatto che l'asimmetria nasale residuata va inquadrata nell'ambito del danno differenziale estetico di lieve entità, che per i trattati di medicina legale va valutato tre l'1 ed il 5%. Nel caso in esame, il sottoscritto giudice, quale peritus peritorum valuta nel 5% il danno biologico permanente e in giorni quindici il danno biologico temporaneo totale.
Ciò posto considerato che l'attrice, alla data del primo intervento
(16.4.2014) aveva 30 anni, applicando le tabelle del danno biologico in uso all'attualità presso il Tribunale di Milano, il danno biologico permanente è pari ad euro 7.445,00 (valore del punto euro 1.741,00) e quello temporaneo è
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 pari ad euro 1.725,00 (euro 115,00 quotidie x 15), per un complessivo danno biologico pari ad euro 9.170,00. Vanno, inoltre rimborsate all'attrice, a titolo di danno patrimoniale all'attrice, euro 1.430,00 di spese documentate, per un danno risarcibile di complessivi euro 10.600,00 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del primo intervento fino all'effettivo soddisfo.
Va rigettata la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della chiamata in causa, in quanto prescritta ai sensi dell'art. 2952 comma 2
c.c.
Le spese seguono la soccombenza tra attrice e convenuto e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per le semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
Sussistono giusti motivi per compensarle tra la chiamata in causa e il convenuto, attesa la validità del rapporto assicurativo e l'eccepita prescrizione di cui si è avvalsa la compagnia assicurativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 10.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16/4/2014 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri statuiti da Cass. S.U. 1712/1995
2) Rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
4) Compensa le spese di giudizio tra convenuto e chiamata in causa
Così deciso in data 7/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6