Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. Nr 1047/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo in data 15 aprile 2021 con il n. 1047/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di nullità totale e parziale contratti, ripetizione somme, vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto FRATONI ed Parte_1 miciliata presso il suo studio in Prato, via Dante n. 7, come da mandato in calce all'atto di citazione;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attore
in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via F. D. Guerrazzi n. 21 è elettivamente domiciliata, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 055 24 69 166 Pec: Email_2
Convenuta
All'udienza del 25 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'attore:
“riportandosi a quelle già rassegnate in atti limitando la domanda di risarcimento a quella somma che è risultata accertata come dovuta nei limiti indicati dalla CTU maggiorata da interessi ai sensi dell'articolo 1284 c.c.. dalla domanda al saldo. Vittoria di spese e di competenze del giudizio comprese le spese di CTP e di CTU da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Per la convenuta:
“precisa le conclusioni come in atto di comparsa di costituzione e risposta:
...l'adito Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, voglia rigettare, per le motivazioni di cui in narrativa, le domande spiegate da parte attrice nel presente giudizio. Con vittoria di esborsi e compensi di lite”
1
Con atto di citazione notificata il 7 aprile 2021 esponeva: Parte_1
- di intrattenere con la filiale di Prato, in rapporto di Controparte_1 conto corrente rubricato al n 681180, non prodotto dalla Banca nonostante istanza formulata ai sensi dell'art 119 TUB;
- che tale rapporto, in assenza di un documento che regoli formalmente i rapporti contrattuali, comportava la nullità degli addebiti operati e, nello specifico, le spese e i costi non concordati;
- che su tale conto erano stati aperti altri rapporti di credito nelle forme di scoperto di C/C affidati e, in particolare:
a) il primo sottoscritto in data 16 febbraio 2010, con scadenza 18 mesi meno un giorno, per € 30.000,00, con termine incerto, attesa la palese contraddittorietà tra quanto previsto nel primo capoverso (fino a revoca) e nel secondo (18 mesi meno un giorno), privo di data certa e per omessa indicazione del tasso nominale ed effettivo, nonché del regime finanziario applicato;
b) il secondo sottoscritto in data 24 agosto 2011, con scadenza fino a revoca, per € 30.000,00, privo di data certa e per omessa indicazione del tasso nominale ed effettivo e regime finanziario, sul quale erano state operate modifiche unilaterali e computate voci a titolo di Commissione
Disponibilità Fondi (C.D.F.) e di Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) non previste.
Tanto premesso, conveniva . innanzi al Tribunale di Prato per CP_1 sentire dichiarare la nullità dei contratti per le ragioni esposte, con la condanna alla restituzione delle somme versate in forza dei rapporti invalidi, con il favore delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si costituiva ritualmente resistendo alla domanda evidenziando:
- quanto al contratto di conto corrente n. 681180 la sottoscrizione del relativo documento, in data 12.2.2010 e la consegna di ulteriore copia avvenuta in data 30.10.2020;
2 - quanto alla apertura di credito concessa sul conto corrente ordinario n.
681180 in data 16.2.2010, che il termine di durata era determinato per un periodo di diciotto mesi meno un giorno, salva facoltà di revoca antecedente a detto termine e prevedeva le condizioni economiche attraverso il richiamo al contratto di conto corrente;
- che la aveva inviato al proprio cliente gli estratti conto trimestrali CP_1 contenenti, oltre alle movimentazioni del periodo ri riferimento, le modifiche unilaterali dei contratti e il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate a tutti i rapporti afferenti al conto corrente, ed aveva comunicato tutte le modifiche relative all'introduzione della CDF e della CIV;
- che le medesime considerazioni erano valide anche per l'apertura di credito concessa in data 24 agosto 2011, sul medesimo conto corrente ordinario.
Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.
La causa veniva istruita con la produzione di documenti e riservata in decisione all'udienza del 22 settembre 2022, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
Con sentenza non definitiva n. 234/2023, emessa in data 3.4.2023, questo
Tribunale rigettava le domande di nullità assoluta dei contratti per difetto di forma, nonché di nullità parziale riferimento alle clausole determinative degli interessi ultra legali, e disponeva con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per procedere ad effettuare le verifiche in ordine agli interessi anatocistici ed alle commissioni applicate dalla banca in conformità a quanto precisato nella motivazione della sentenza non definitiva emessa in pari data
A seguito del deposito della CTU, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all''udienza del 25.10.2024 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 CPC. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. STATUIZIONI DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA. PRINCIPI APPLICABILI Di seguito deve essere richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 234/2023, emessa in data 3-4 aprile 2023, con la quale sono state rigettate le domande di nullità assoluta per difetto di forma del contratto di conto corrente n 681180 e dei contratti di apertura di credito, nella forma di scoperto di C/C, correlati al primo e sottoscritti, rispettivamente, il 16 febbraio 2010 ed il 14 agosto 2011. Con la medesima sentenza, alla quale si fa riferimento per relationem, sono state inoltre disattese le domande di nullità parziale delle specifiche clausole che hanno giustificato alcuni specifici addebiti e, in particolare:
• Per il conto corrente ordinario: spese di liquidazione ( € 226,00) , spese di emissione estratto conto ( € 38,60) e spese per movimentazioni ( € 721,00).
Con riferimento ai contratti di apertura di credito:
• quanto al primo, quella relativa al termine temporale della concessione dell'affidamento, la clausola di determinazione degli interessi passivi ( sia come TAN che come TAEG), nonché di contabilizzazione degli interessi per il periodo antecedente il I gennaio 2014;
• relativamente al secondo , la clausola di determinazione degli interessi passivi ( sia come TAN che come TAEG), e di capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente il I gennaio 2014.
Sempre nella medesima pronuncia, si è dato conto della inammissibilità delle questioni sollevate o genericamente ( circa illegittimità dello ius variandi e delle Commissioni Massimo Scoperto) o tardivamente ( quali la difformità del tasso di interessi nominale rispetto a quello effettivo, in presenza della capitalizzazione infra-annuale e la legittimità della revoca del luglio 2012, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte dalla banca, con sostituzione di nuovo e diverso affidamento).
Al contempo, è stata rilevato che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 27.12.2013, n 147, entrata in vigore il I gennaio 2014, e le successive disposizioni in materia di anatocismo, avrebbe dovuta essere ritenuta illegittima in ogni caso l'applicazione di interessi di tale natura, così come 4 non è dovuta la capitalizzazione applicata dalle banche ad oneri diversi dagli interessi. Infine, quanto alle commissioni, in base al nuovo impianto normativo rappresentato dall'art 2bis del dl 29.11.2008 , dall'art 117 bis
T.U.B., introdotto dalla legge 214/2011, e dalla legge 27/2012, e dalle delibere CICR applicative, sia la commissione di istruttoria veloce ( c.d. CIV) che quella per la messa a disposizione dei fondi, sono legittimamente dovute, solo se conformi agli schemi ritenuti validi ed alle condizioni prescritte. Conseguentemente, l'oggetto della presente decisione deve essere circoscritto nei limiti in cui le domande non sono state già disattese e, in virtù di quanto statuito, all'esito degli accertamenti valutare la fondatezza della domanda di ripetizione in coerenza con i principi affermati.
II. CONCLUSIONI. DETERMINAZIONE DEL CREDITO Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza non definitiva e dalla giurisprudenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in data 3 aprile 2024 dal CTU, rag. nella parte Persona_1 in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi ai sensi dell'art 117 T.U.B.
Acquisita e sottoposta ad analisi la documentazione prodotta tempestivamente dalle parti e richiamato il contenuto delle condizioni negoziali ( pag. 7 e ss ), l'ausiliario riporta la ricostruzione sintetica degli estratti conto e degli oneri applicati.
Nel periodo complessivamente analizzato, è risultato che la banca ha complessivamente applicato i seguenti oneri bancari:
5 Viene evidenziato che sui rapporti oggetto di analisi, la banca non ha fatto applicazione della Commissione di Massimo Scoperto. pur pattuita in contratto, e che a partire dal I gennaio 2014, almeno sino al 21 febbraio
2014, dagli estratti conto non risultano interessi capitalizzati.
Diversamente, risulta che è stata applicata una Commissione per la messa a disposizione dei fondi ( C.D.F.) pari allo 0.50% sugli importi affidati, sino al
28.8.2011, dello 0,30% da quest'ultima data fino al 30.12.2011 dall'1,1,2912 fino al 19.2.2014, di nuovo dello 0,50%, per complessivi € 1.931,57; tali commissioni in conformità alle pattuizioni contrattuali.
Dal 16.11.2012, tuttavia, è stata applicata saltuariamente la Commissione di
Istruttoria Veloce ( CIV) sugli sconfini oltre fido, non prevista in contratto e non concordata formalmente nel corso del rapporto e, comunque, non giustificata secondo i principi richiamati nella sentenza non definitiva.
Da tali verifiche, il ricalcolo delle somme indebitamente applicate dalla banca per commissione di istruttoria veloce non concordata, compresa la componente anatocistica non dovuta ( pag. 13 relazione).
6 Gli importi addebitati trimestralmente in modo unilaterale, in violazione delle clausole sottoscritte, ammontano ad € 1350,00 che, per effetto della capitalizzazione applicata ( pari ad € 81,75 ), sono risultati pari a complessivi € 1.431,75 al I trimestre 2014.
Sull' importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens.
In applicazione dei principi di cui agli artt 91 e ss cpc, segue la condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia, in linea con i parametri di cui al DM 55/2014 ( medi in base all'effettivo valore riconosciuto), dichiarandone la parziale compensazione nella misura del 60% , in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia al momento dell'istaurazione del giudizio e della parziale reciproca soccombenza in relazione alle diverse domande proposte, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono invece mantenute
7 a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con atto di citazione notificata il 7 aprile 2021, da nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, ogni contra eduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito dell'attore nei confronti della banca convenuta, in € 1431,75 alle date indicate in motivazione, condannando la al relativo rimborso, CP_1 con interessi legali dalla data della domanda al saldo;
b) condanna La convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 2552,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e di € 900,00 per CTP, compensandole tutte per il 60 % e ponendo il residuo a carico della convenuta con distrazione a favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 14 aprile 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott. Michele Sirgiovanni
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