Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1240/2024 R.G., promossa da
nata a [...], il [...], Parte_1
residente in Capo d'Orlando (ME), alla Contrada Bastione 5, codice fiscale elett.te dom.ta in Capo d'Orlando, Via del Piave 125, C.F._1
presso e nello studio dell'avv. Carmelo Portale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
contro
Controparte_1
-resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1 [...]
– trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando CP_1
1
, nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituito in Controparte_1
giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
All'udienza del 7.5.2025 è stata sentita la ricorrente la quale ha dichiarato quanto segue: “Mio marito lavora in una fabbrica a Capo d'Orlando, ma non so quanto guadagna. Non viviamo più insieme da circa 6 anni. Chiedo il mantenimento solo per mia figlia , ancora minorenne, gli altri figli sono maggiorenni ed Per_1
economicamente autonomi. Mio marito, in questi anni, non ha mai contribuito al mantenimento di ”. La causa – ritenuta matura per la decisione – è stata Per_1
assunta in decisione previa trasmissione degli atti al P.M..
La domanda è meritevole di accoglimento.
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che è stato documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusto decreto d'omologa emesso dal
Tribunale di Patti, e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Alla luce delle risultanze processuali si ritiene che debba essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario essendo venuto meno il rapporto di coniugio tra le parti sulla base di quanto documentato dalla ricorrente e tenuto conto, altresì, della condotta processuale del resistente che, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha manifestato disinteresse al ricorso.
2 Con riferimento alla domanda avanzata dalla ricorrente avente ad oggetto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ancora minorenne si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre evidenziare che un genitore, ancorché privo di reddito, non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e dignitoso tenore di vita posto che, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata, non tanto ai redditi derivanti dall'attività professionale svolta quanto, piuttosto, ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
L'art. 147 c.c. indica i doveri genitoriali, disponendo che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
L'art. 30, comma 1, della Costituzione afferma che “E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, sancendo che i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio o da genitori non sposati.
I genitori hanno, dunque, l'obbligo nei confronti dei figli di mantenerli a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o dalle vicissitudini dei rapporti personali tra gli stessi.
In tema di contributo al mantenimento dei figli minori, la giurisprudenza afferma in modo pacifico che “A seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori” (Cass. Civ., n. 19455/2019).
Orbene nella fattispecie in esame la ricorrente ha affermato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza oltre l'assegno di inclusione di € 480,00; con riferimento alla posizione del resistente ha affermato, invece, che quest'ultimo lavora in un'azienda di cui, tuttavia, non conosce lo stipendio che percepisce.
3 Orbene, ritiene il Collegio che sebbene appare equo aumentare l'assegno di mantenimento a carico del resistente in favore della figlia, tenuto conto delle maggiori esigenze di quest'ultima connaturate alla crescita della stessa, tuttavia, non avendo la ricorrente provato il suo incolpevole stato di disoccupazione e tenuto conto che la stessa, per la sua giovane età e per il suo stato di salute può -e deve - attivarsi per ottenere un occupazione retribuita, appare equo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 250,00.
L'importo sopra indicato andrà versato dal resistente presso il domicilio della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed andrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore dell'Erario essendo stata la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1240/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) condanna a corrispondere a un Controparte_1 Parte_1
assegno mensile di € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT e conferma le ulteriori disposizioni della separazione;
4) condanna la ricorrente a corrispondere le spese di lite da versarsi in favore dell'Erario che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., se dovute come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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