Articolo 40 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 39Articolo 41
Versione
24 ottobre 1991
Art. 40. (Integrazioni alla legge 25 luglio 1952, n. 949) 1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale".
Nota all'art. 40:
- Il testo vigente all' art. 17 della legge 949/1952 , cosi' come modificato da ultimo dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17. - E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma.
L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilita' finanziarie, per le operazioni di credito destinate:
a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;
b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;
c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;
d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;
e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e successive modificazioni ed integrazioni;
e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazine tecnologica e per la tutela ambientale".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991