Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Mallia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento della Questura di -OMISSIS- Cat.A11/Immigr./2023 Prot. n. -OMISSIS-, in data 19 aprile 2024, con cui è stata denegata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente;
- di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato via PEC il 3 luglio 2024 e depositato il 24 luglio 2024, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, che rigetta l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno sul presupposto che:
«…PRESO ATTO che l'istante risulta avere una condotta che lo fa collocare fra i soggetti indicati agli artt. I lettera b) del D. Lgs 159/11, "Ossia coloro che per condotta di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi difatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
CONSIDERATO che il cittadino tunisino nel corso della sua permanenza sul Territorio Nazionale ha posto in essere condotte che ne evidenziano l'attuale e concreta pericolosità sociale, come delineata dall'art. 203 c.p., nonché l'attuale e concreto pericolo di reiterazione delle stesse e più nel dettaglio:
1. In data 22,05.2023 l'istante veniva tratto in arresto in ordine al delitto dí cui all'art.81c.p.v.,110 c.p., 628 comma 3 n.1 di rapina aggravata perché commessa con armi o da persona travisata o da più persone e il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p.;
2. Contestualmente per il reato di cui sopra veniva arrestato in flagranza;
3. In data 04.08.2023 il G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- sottoponeva lo stesso alla misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico;
4. In data 27.06.2023 veniva accusato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell'art,483 c.p.;
5. In data 13.09.2023 lo stesso veniva autorizzato a potersi allontanare dal proprio domicilio per provvedere alle proprie esigenze di vita;
6. In data 28.11.2023 l'istante veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari con controllo elettronico;
7. In data 03.08.2023 il suddetto veniva segnalato per danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p.,
POSTO che il cittadino tunisino, dai carichi pendenti, risulta con giudizio immediato, in attesa di udienza fissata in data 19.04.2024, per i reati di cui agli artt. 337, 582,585,576,628 c1-3 n.1, 1.110/1975 art. 4 c 2;
POSTO che è sottoposto a citazione diretta a giudizio per il reato di cui all'art. 635 c.p. con
udienza fissata in data 09.10.2024;
CONSIDERATA la personalità particolarmente pericolosa connotata da una propensione al
crimine tale da poter essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato;
APPURATO che l'istante è solito frequentare soggetti pregiudicati…» .
Parte ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. Vizio di motivazione con riferimento alle memorie e/o documenti difensivi pertinenti prodotti. Il provvedimento sarebbe nullo in quanto assolutamente mancante di motivazione, risolvendosi in mere formule di stile, frutto dell’omessa valutazione delle memorie ex art. 10- bis depositate, con cui si chiedeva la rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, ritenuta in via automatica, non valutata in concreto ma solo presunta, evidenziando l’irrilevanza della pendenza dei procedimenti pendenti in assenza di una pronuncia di condanna definitiva, nonché l’esistenza di legami familiari in Italia ed il lungo periodo di soggiorno.
2. Violazione di legge - erronea applicazione artt. 5 TUI e art. 1 lett. b) del d.lgs. 286/98 e art. 203 c.p.; vizio di motivazione. Il provvedimento sarebbe ulteriormente nullo per aver l’Amministrazione dedotto, sulla sola base della sussistenza di due procedimenti penali pendenti, da un lato che il ricorrente rientri tra i soggetti indicati dall’art. 1 lett. b) , del D. lgs. 159/11, ovvero “coloro che per condotta di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”, e, dall’altro, che egli sia un soggetto socialmente pericoloso ex art. 203 c.p.; infatti, non sussisterebbero i requisiti di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 25 del 27.02.2019, recependo la sentenza della Corte EDU (De Tommaso – 23.02.2017), posto che il ricorrente risulterebbe imputato di un unico delitto, che tali condotte non riguardano in un significativo arco temporale, e soprattutto che non vi sarebbe prova che ciò abbia generato profitti in capo al ricorrente o che tali profitti siano l’unico reddito del soggetto, che anzi sarebbe titolare di regolare contratto di lavoro, costituente l’unica sua fonte di reddito.
3. Violazione di legge - erronea applicazione artt. 5 TUI; eccesso di potere per la ritenuta ostatività automatica del procedimento penale pendente e per la ritenuta pericolosità del richiedente; vizio di motivazione. L’Amministrazione non avrebbe operato alcuna valutazione in concreto in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, comparandola ove sussistente con gli interessi dello stesso: legami familiari e il diritto alla vita privata, collegato alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’esistenza di una stabile attività lavorativa, concludendo con un automatismo precluso dalla legge e dalla costante giurisprudenza per la pericolosità sociale del ricorrente, fondato esclusivamente sull’esistenza di un procedimento penale e sul nomen juris del reato contestato, mentre solo sono le sentenze definitive di condanna potrebbero essere considerate ai fini della valutazione della gravità della fattispecie delittuosa (Cass. Civ., sez. VI, n. 15785/2013).
4. Violazione di legge - erronea applicazione artt. 5 TUI; eccesso di potere per omessa valutazione dei legami familiari e dell’interesse alla vita privata del ricorrente: vizio di motivazione. L’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione la contestuale presenza ovvero l’esistenza di una famiglia, di una vita familiare e privata di rilievo, valutando e motivando la loro eventuale subvalenza rispetto all’interesse statuale all’ordine pubblico per la ritenuta pericolosità del ricorrente, alla luce del fatto che egli dimorerebbe in Italia da oltre sei anni, convivendo con il padre, e dove svolgerebbe una stabile attività lavorativa.
5. Omessa traduzione del provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in lingua comprensibile. Il provvedimento non sarebbe stato tradotto in lingua comprensibile per il ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese.
Con ordinanza -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame in ordine alla valutazione in concreto dell’inserimento sociale dello straniero.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2025 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
I primi tre motivi sono infondati, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui il giudizio di pericolosità sociale del cittadino straniero richiedente il titolo di soggiorno può essere desunto da qualunque condotta che denoti la sua pericolosità sociale per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato ( ex plurimis , Cons. Stato 7990/2022), da valutare in concreto ( ex plurimis , CGARS 242/2024), essendo, nel caso di specie, indicati nel provvedimento impugnato le condotte ed i precedenti giudiziari su cui l’Amministrazione ha fondato il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.
Tale valutazione di pericolosità, compiuta dall’Amministrazione, consente – melius re perpensa – di rigettare il quarto motivo di ricorso, su cui si era fondato l’accoglimento della domanda cautelare, nel solco della giurisprudenza recente della Sezione, secondo cui «…l’esistenza di legami familiari sul territorio nazionale “costituisce, senz’altro, un elemento fondamentale nel giudizio di comparazione ma non può, per ciò solo, costituire uno scudo di immunità a fronte di un quadro di pericolosità sociale particolarmente significativo e preoccupante, quale è quello che emerge nel caso che occupa (Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2023, n. 2499)” (Consiglio di Stato sez. III, 23 maggio 2024, n. 4606)…» (sentenza di questa Sezione IV, 18 aprile 2025, n. 1275).
Il quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta non essere stato tradotto il provvedimento in una lingua a lui comprensibile, è infondato, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…tale violazione non comporta l’invalidità del provvedimento ma può condurre soltanto alla rimessione nei termini in favore del cittadino straniero che abbia tardivamente impugnato il provvedimento lesivo in ragione della mancata conoscenza della lingua italiana…» (Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8052).
L’accoglimento della domanda cautelare, ancorché a soli fini di un limitato riesame del provvedimento impugnato, integra ragione per la compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di IA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) compensa fra le parti le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.