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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 347/2021 R.G., avente ad oggetto “cause in materia di rapporti societari”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024 e poi in data 14.5.2025 discussa oralmente dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 352 commi 2, 3 e 4 c.p.c., tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Caterino (C.F: ) C.F._2
-attore in riassunzione-
e
- (C.F: ), rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 CodiceFiscale_3
Giovanna Maresca (C.F.: ) e Giovanni Tadini (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
) C.F._5
-convenuto in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, conveniva in giudizio il fratello , chiedendo: Parte_1 CP_1
- che venisse riconosciuta l'esistenza, tra loro due, di una società di fatto occulta, avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale di allevamento bovino e bufalino svolta apparentemente in forma individuale dal solo , in Castelvolturno, alla località CP_1
“Vecchia Risaia”;
- che venisse dichiarata l'illegittimità della sua estromissione da ogni attività societaria effettuata ai suoi danni dal fratello in data 31.7.2011; CP_1
- che venisse accertato che tale società doveva invece intendersi sciolta in data 31.12.2011, allorquando esso a seguito dei litigi con il fratello , aveva comunicato a Pt_1 CP_1
quest'ultimo la propria volontà di recedere dalla società;
- che, conseguentemente, gli venisse liquidato il valore della sua quota sociale, da determinarsi a mezzo di CTU.
…
Con sentenza n° 323/2016, pubblicata in data 26.1.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava la domanda.
In effetti il giudice adito non ammetteva, per genericità, l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi richieste dal , per il resto, riteneva che le prove documentali Parte_1
prodotte fossero insufficienti a dimostrare l'esistenza della società di fatto invocata nell'atto di citazione.
…
A seguito di appello proposto da , la Corte di Appello, con sentenza n° Parte_1
3425/2018, pubblicata in data 11.7.2018, condivideva tutte le valutazioni operate dal primo giudice in punto di inammissibilità delle prove orali richieste e di insufficienza della prova documentale a dimostrare l'esistenza della società di fatto e, conseguentemente, rigettava l'appello.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto da la Suprema Corte, con Parte_1
ordinanza n° 24160/2020, cassava con rinvio l'impugnata sentenza, rilevando un vizio motivazionale laddove non era stato ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotti da . Parte_1
2 In particolare, osservava la Suprema Corte “che, nella specie, quanto alla prova per interpello e testimoniale non ammessa, l'indicazione sia della circostanza della continua attività di gestione dell'azienda fin dalla sua costituzione, sia delle singole attività svolte per
l'intrapresa comune – nell'intento attoreo, volte al fine di dimostrare l'assunto della società di fatto, alla cui prova concorrevano i documenti in atti sopra menzionati – che avrebbero dovuto formare oggetto della stessa, ne palesano la rilevanza e concludenza, onde non è legittima la preclusione al suo espletamento, trattandosi di capitoli separati ed adeguatamente specifici, secondo le prescrizioni di cui all'art. 230 e 244 c.p.c., onde la corte
d'appello non ha correttamente applicato il principio di diritto relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare”.
…
A seguito di tale pronuncia della Suprema Corte DI ha riassunto la causa dinanzi Pt_1
a questa Corte con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con il quale, dopo aver riportato integralmente il contenuto dell'atto di appello e del ricorso per cassazione, ha concluso chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova per testi già richiesti sin dal primo grado e, nel merito, di accogliere l'appello proposto e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado:
- di accertare e dichiarare l'esistenza di una società di fatto intercorrente tra di lui ed il fratello;
CP_1
- di accertare e dichiarare l'illegittimità della sua estromissione da ogni attività societaria effettuata ai suoi danni dal fratello in data 31.7.2011; CP_1
- di accertare e dichiarare che la società doveva invece intendersi sciolta in data 31.12.2011,
a seguito della comunicazione che egli aveva effettuato al fratello della propria CP_1
volontà di recedere dalla società stessa;
- per l'effetto, di condannare al pagamento di una somma a titolo di CP_1
liquidazione della sua quota sociale, pari alla giusta metà, da determinarsi a mezzo di CTU.
…
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda e reiterando anch'egli le richieste istruttorie avanzate in primo grado.
…
3 Con ordinanza depositata in data 25.5.2022 questa Corte ha osservato che, a seguito della sentenza della Suprema Corte, non residuavano ulteriori spazi di valutazione circa l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova testimoniale dedotti dall'attore in riassunzione;
conseguentemente ha ammesso tali mezzi di prova ed ha altresì ammesso la prova contraria testimoniale dedotta dal convenuto.
Esperita l'attività istruttoria, , mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. Parte_1
127/ter c.p.c., dell'udienza del 27.11.2024, ha concluso nel modo che segue:
“ IN VIA ISTRUTTORIA:
1) che l'ill.ma Corte di Appello, all'esito della escussione di tutti testi, ex art. 117 cpc, eserciti le proprie facoltà, ORDINANDO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI IN
CONTRADDITTORIO TRA LIBERAMENTE SUI FATTI Parte_2
DELLA CAUSA.
2) che l'ill.ma Corte di Appello, successivamente all'interrogatorio libero, disponga CTU tecnica al fine di determinare il valore della quota sociale di pari giusto alla Parte_1
metà, al momento dell'uscita dalla compagine societaria che si fissa alla data del
21/12/2011;
NEL MERITO: 1) in riforma della sentenza di primo e secondo grado, accertare e dichiarare
l'esistenza di una società di fatto, costituita nel dicembre del 1992 tra il il Parte_1 [...]
ed avente ad oggetto la gestione dell'azienda di allevamento bovino e bufalino in CP_1
Castel Volturno alla via Vicinale Ievolo, località vecchia risaia;
2) accertare e dichiarare
l'esclusione illegittima del sig. a parte del fratello da ogni attività Parte_1 CP_1
societaria avvenuta in data 31/07/2011; 3) accertare e dichiarare l'operatività del recesso di
dalla società di fatto sin dal 31/12/2011, data quest'ultima di comunicazione Parte_1
stragiudiziale di recesso dalla predetta società; 4) PER L'EFFETTO, condannare il sig.
in proprio e nella qualità, al pagamento della somma che emergerà in corso CP_1
di giudizio a titolo di liquidazione della quota sociale del pari alla giusta metà Parte_1
dell'intera quota societaria, da determinarsi attraverso specifica CTU;
5) Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio ossia del giudizio di primo grado, del doppio grado di appello
e del giudizio di legittimità, da riconoscere allo scrivente Avvocato quale antistatario”.
4 ha invece concluso: opponendosi alla richiesta di libero interrogatorio delle CP_1
parti; reiterando l'eccezione di inammissibilità della testimonianza del teste ed infine, Tes_1
nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Assegnata la causa in decisione, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica l'attore in riassunzione ha riproposto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'istanza, già proposta in sede di precisazione delle conclusioni, a che la causa venisse discussa oralmente dinanzi al collegio: pertanto, la discussione orale si è tenuta all'udienza del
14.5.2025 (dopo che l'udienza all'uopo precedentemente fissata era stata rinviata per impedimento del difensore di parte attrice) e, all'esito, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o
5 riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Tale principio vale ovviamente anche nell'ipotesi, come quella che qui ci occupa, in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizio di motivazione, costituendo anche tale pronunzia una ipotesi di cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000).
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti nel presente giudizio di rinvio (che però non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio: cfr. Cass., sez. 1, n°
5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata), e pertanto:
- sulla domanda di accertare l'esistenza tra l'attore ed il convenuto Parte_1 CP_1
di una società di fatto, venuta meno solo allorquando, in data 31.12.2011, ha
[...] Pt_1
comunicato al fratello la propria volontà di recedere dalla società stessa;
CP_1
- sulla domanda di condannare al pagamento a della somma a CP_1 Parte_1
quest'ultimo spettante a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
…
Ciò premesso, ritiene questa Corte che possa ritenersi fondata la sola domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto, mentre invece debba essere rigettata la domanda di condanna di al pagamento a di una somma a titolo CP_1 Parte_1
di liquidazione della sua quota sociale.
Quanto all'esistenza di una società di fatto tra i due fratelli valgono le considerazioni che seguono.
Si può certamente convenire con parte convenuta sulla completa irrilevanza, ai fini che qui ci occupano, delle matrici di assegni e dei contratti di finanziamento prodotti da . Parte_1
6 Sostiene quest'ultimo che le matrici di assegni dimostrerebbero che egli ha effettuato pagamenti per conto della società per 218.000 euro e che i contratti di finanziamento sarebbero stati da lui sottoscritti per acquisire liquidità a favore della società.
Sennonché le matrici sono solo delle mere annotazioni effettuate dalla stessa parte, che pertanto, di per sé, senza documentazione di riscontro, nulla dicono sulla veridicità del loro contenuto e, comunque, sulla effettiva destinazione a favore della società dei pagamenti annotati.
Lo stesso dicasi per i contratti di finanziamento, non essendovi alcuna evidenza che le somme così ottenute da siano state effettivamente destinate ai bisogni Parte_1
dell'attività imprenditoriale formalmente intestata a (peraltro il finanziamento CP_1
per euro 22.200,00 ottenuto da FIN-ECO, risulta specificamente ottenuto per cure mediche).
Già più significativi sono gli avalli prestati da , nelle date del 24.1.2003 e del Parte_1
24.5.2005, per il pagamento di titoli cambiari emessi da per l'acquisto di CP_1
bestiame, tenuto conto che tra gli indici rivelatori dell'esistenza di una società di fatto occulta vi possono essere proprio le garanzie ed i finanziamenti prestati a favore dell'imprenditore apparentemente individuale, purché, per la loro sistematicità, essi rappresentino una costante opera di sostegno dell'attività di impresa da parte del garante o finanziatore (cfr.
Cass., sez. 1, n° 4385 del 13/02/2023).
Tuttavia tali avalli, seppure per l'appunto elementi più significativi rispetto alle matrici ed ai contratti di finanziamento di cui si è detto, non appaiono comunque decisivi, tenuto conto che, per quanto numerosi, essi sono stati tutti prestati in due sole date (24.1.2003 e
24.5.2005), ragione per la quale appaiono mancanti del requisito della sistematicità, e tenuto inoltre conto che non compare mai come unico avallante, essendo per lo più Parte_1
accompagnato in tale veste anche da (madre dei due ): ragione per la Persona_1 Pt_1
quale gli avalli in questione potrebbero essere giustificati anche da una mera affectio familiaris (si tenga conto che: “la prova del vincolo societario tra consanguinei deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale”: cfr. Cass., sez. 1, n° 33230 del 16/12/2019).
Ciò posto, ritiene questa Corte che la sussistenza di una società di fatto tra i due fratelli possa invece trarsi dai seguenti elementi indiziari, tutti documentalmente provati e non
7 suscettibili di una convincente spiegazione alternativa in mera chiave di affectio familiaris, in particolar modo se letti, come è d'altronde necessario per gli elementi indiziari, in maniera unitaria e non parcellizzata:
- la circostanza che l'attività imprenditoriale in questione (allevamento di bovini e bufalini esercitato sul medesimo terreno in precedenza condotto in fitto da , madre Persona_1
dei due fratelli , la quale vi praticava la diversa attività di coltivazione di pomodori e Pt_1
pesche) sia stata in origine intestata (in data 19.3.1993) ad , moglie di Controparte_2
, per poi essere passare solo nell'anno 1995 a , il quale, con Parte_1 CP_1
contratto registrato in data 18.12.1995 e stipulato con l'ente proprietario del fondo, è succeduto alla madre nel contratto di affitto del fondo rustico dove veniva Persona_1
esercitata l'attività agricola (cfr. visure, certificato di attribuzione di partita IVA e contratto di affitto presenti nella produzione documentale attorea);
- la circostanza che sia stato titolare di una procura ad operare sul conto corrente Parte_1
bancario n° 01/30061/03, intestato al fratello , dal 10.12.2004 al 13.6.2012, e quindi CP_1
per circa otto anni (cfr. attestazione bancaria presente nella produzione documentale attorea);
- la circostanza che avesse il possesso dei libretti di circolazione di quattro Parte_1
trattori e di un escavatore intestati a , tant'è che il difensore di quest'ultimo, CP_1
con missiva datata 1.7.2013, ne ha chiesto a formalmente la restituzione (cfr. Parte_1
missiva presente nella produzione documentale attorea).
A tali elementi documentali vanno aggiunte le risultanze della prova testimoniale espletata nel presente giudizio di rinvio.
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni poco compatibili con una forma di gestione comune dell'attività aziendale sono stati (teste addotto dal convenuto) e Testimone_2
(teste comune di ambedue le parti in causa), i quali non hanno però Testimone_3
nemmeno loro negato in assoluto una presenza in azienda anche di . Parte_1
In particolare, l proprietario di un fondo confinante con quello dell'azienda , Tes_2 Pt_1
ha riferito che tutta l'attività dell'azienda era svolta da , il quale curava anche i CP_1
rapporti con fornitori ed acquirenti, aggiungendo comunque che , che lavorava Parte_1
come infermiere, dava ogni tanto una mano.
8 Il , a sua volta, amministratore unico della Fresh meat s.r.l., ha dichiarato di avere Tes_3
intrattenuto i suoi rapporti commerciali sempre con , ma ha riferito anche che, CP_1
nel suo primo periodo di collaborazione con l'azienda, e cioè fino a circa 10-12-anni prima la data della testimonianza (resa il 12.9.2023), aveva visto, in qualche occasione, anche ell'azienda (si ricordi che l'asserita società di fatto è in effetti cessata nell'anno 2011). Pt_1
Maggiormente indicative di una gestione in forma societaria dell'attività aziendale sono state le dichiarazioni dei testi , e . Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, responsabile della Agrimed s.r.l. (società fornitrice di concimi e semi), teste Tes_4
addotto dal convenuto , dopo aver premesso di rifornire da CP_1 CP_1
più di dieci anni e di avere come referente il solo , ha tuttavia riferito che, all'inizio CP_1
della sua collaborazione con l'azienda , “oltre dieci anni fa”, la sua società aveva avuto Pt_1
rapporti anche con che si recato qualche volta presso il loro negozio (si ribadisce che, Pt_1
in base alla prospettazione attorea, la società tra i due fratelli era in effetti cessata nel dicembre 2011).
Ancora più specifiche sono state le dichiarazioni del teste addotto Testimone_5
dall'attore . Parte_1
Tale teste è apparso particolarmente genuino in quanto non si è sbilanciato in affermazioni azzardate ed inverosimili, ma ha tranquillamente ammesso di non essere in grado di rispondere rispetto ad alcune delle circostanze capitolate dalla parte attrice che ne aveva chiesto l'escussione, e comunque rispetto a fatti successivi all'anno 2000 (anno in cui egli ha cessato la sua attività di allevatore, che fino a quel momento aveva esercitato su di un terreno distante circa un chilometro da quello dell'azienda ). Pt_1
Ebbene egli, pur precisando con sincerità di non essere in grado di riferire circa gli accordi esistenti tra i due fratelli e che nessuno dei due gli aveva specificamente detto che erano soci, ha comunque riferito di avere personalmente visto i due fratelli lavorare insieme Pt_1
nell'azienda, ed in particolare coltivare la terra, piantare il mais, fare qualche lavoretto di carpenteria;
ha aggiunto che, in genere, si recava in azienda il pomeriggio, dopo aver Pt_1
smontato dall'ospedale dove lavorava, e di averlo altresì incontrato in occasione di qualche riunione tra gli allevatori della zona, dove si discuteva del prezzo del latte e di problemi aziendali vari.
9 Va precisato che la difesa di si è opposta all'escussione del ed ha CP_1 Tes_1
continuato a sostenere l'inammissibilità della sua escussione anche in sede di precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusionali, trattandosi di teste non indicato in origine dalla parte attrice nella sua lista testi, ma la cui audizione è stata da questa Corte autorizzata in sostituzione di altro teste deceduto.
A tali obiezioni questa Corte replica che, come già si è evidenziato in sede di ammissione del teste, la sostituzione con altro teste del teste deceduto è ritenuta ammissibile dalla
Suprema Corte in quanto volta a porre rimedio ad un impedimento non imputabile alla parte
(cfr.: Cass., sez. 3, n° 16764 del 21/07/2006: “Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento”).
Vi sono state, infine, le dichiarazioni della teste , di professione Testimone_6
commercialista (seppure non dell'azienda ), la quale ha riferito di essere a Pt_1
conoscenza, in virtù di pregressi rapporti di amicizia tra la sua famiglia e quella dei fratelli
, che i due fratelli gestivano insieme l'azienda, e che in particolare, mentre Pt_1 Pt_1
stava soprattutto sul mezzo agricolo, la parte amministrativa era gestita da CP_1 Pt_1
ha aggiunto di avere personalmente constatato la presenza in azienda di ambedue i fratelli, in abiti da lavoro, con gli attrezzi di campagna.
…
In conclusione, ritiene questa Corte che:
10 - la circostanza (documentalmente provata) che l'attività imprenditoriale in oggetto sia stata in origine aperta (nell'anno 1993) a nome della moglie di ( ), Parte_1 Controparte_2
prima di passare, nel dicembre 1995, a nome di , CP_1
- la circostanza (documentalmente provata) che sia stato titolare, per circa otto Parte_1
anni, di una procura ad operare sul conto corrente bancario n° 01/30061/03, intestato al fratello (con possibilità, quindi, di effettuare pagamenti per conto della società, ma CP_1
anche di apprendere eventuali utili transitanti sul conto),
- la circostanza (asserita in una missiva con intimazione alla restituzione, inviata a Pt_1
dal difensore di ) che avesse anche il possesso dei libretti
[...] CP_1 Parte_1
di circolazione di quattro trattori e di un escavatore intestati a , CP_1
- la circostanza che lavorasse insieme al fratello nell'azienda (come in Parte_1
particolare riferito dai testi e ), per conto della quale azienda ha in alcune Tes_1 Tes_6
occasioni anche presenziato a riunioni tra gli allevatori della zona (come riferito dal teste e per conto della quale ha anche intrattenuto rapporti con i fornitori (come riferito Tes_1
dal teste , Tes_4
sono tutti elementi indiziari che, se letti congiuntamente, sono difficilmente giustificabili in termini di mera affectio familiaris e fanno più fondatamente propendere per l'esercizio da parte dei due fratelli di un'attività imprenditoriale in forma societaria, sebbene formalmente intestata al solo , avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività di allevamento CP_1
bovino e bufalino.
Tale conclusione non può certo essere inficiata dal solo fatto che, come già si è detto, i testi e hanno invece reso dichiarazioni tendenti ad escludere una Tes_2 Testimone_3
partecipazione all'attività anche di : essi hanno riferito limitatamente a quanto di Parte_1
loro conoscenza e la loro conoscenza non può certo prevalere sulle plurime prove documentali e testimoniali che conducono, invece, alla opposta conclusione sopra illustrata.
Deve pertanto essere accolta la domanda, proposta da , di accertamento Parte_1
dell'esistenza una società di fatto tra esso ed il fratello fino al dicembre Pt_1 CP_1
2011: quanto all'epoca di cessazione di tale società di fatto essa può, per l'appunto, essere fissata al 31.12.2011, allorquando, come dichiarato dallo stesso la società stessa si è Pt_1
sciolta a seguito del suo volontario recesso.
11 Di nessun rilievo ha invece la diversa, e precedente, data del 31.7.2011, allorquando, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe stato lo stesso ad escludere CP_1
dalla società, sebbene del tutto illegittimamente: tale diversa data di cessazione della Pt_1
società non è stata invocata, in via subordinata, da (che si è difeso sempre CP_1
e solo negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto sociale), e comunque sarebbe di per sé illegittima, alla luce del disposto dell'art. 2287 comma 3 c.c., a norma del quale, se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata solo dal
Tribunale, su domanda dell'altro.
…
Come già anticipato, deve tuttavia essere rigettata l'ulteriore domanda, avanzata da Pt_1
, di condannare a versargli una somma di denaro (da determinarsi in
[...] CP_1
corso di causa) a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
Va a tal proposito evidenziato che, a norma dell'art. 2289 c.c., “La liquidazione della quota
è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Occorre quindi fare riferimento all'effettiva consistenza della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita del socio, tenendo conto del valore dei beni, mobili ed immobili, presenti nel patrimonio sociale, nonché dei crediti, del denaro e dei valori esistenti in cassa e tenendo altresì conto (per espressa previsione legislativa) degli utili e delle perdite delle operazioni in corso: non è quindi scontato che, al momento dell'uscita del socio dalla società, l'attivo sia superiore al passivo, ben potendo invece il valore della quota essere pari a zero e verificarsi quindi una situazione in cui sia la società ad avere il diritto di richiedere al socio uscente o ai suoi eredi la quota di perdite di loro competenza.
Ebbene, tutto ciò premesso, parte attrice non ha fornito alcuna documentazione in qualche modo idonea alla ricostruzione della situazione patrimoniale della società al momento della sua uscita da quest'ultima; non ha fornito bilanci, scritture contabili o qualsivoglia forma equivalente di documentazione contabile;
non ha portato documentazione atta a dimostrare la presenza di utili nelle casse sociali o la titolarità di crediti;
non ha fornito alcuna documentazione volta a fornire un quadro dei beni mobili o immobili riferibili alla società e del loro valore (in base alla lettera di messa in mora inviatagli dal fratello e da lui CP_1
stesso prodotta in giudizio, dovrebbe essere in possesso, o quanto meno dovrebbe Pt_1
12 essere stato in possesso, dei libretti di circolazione di quattro trattori e di un escavatore, ma nemmeno di tali mezzi è stata fornita una qualsivoglia documentazione idonea a ricostruirne la storia ed il valore); non ha fornito documentazione atta a ricostruire i risultati economici delle gestioni passate (rispetto all'anno 2011) della società, così da permettere pure una ragionevole previsione della sua redditività futura ed in ultima analisi di determinarne l'avviamento; paradossalmente l'unico documento fornito è costituito da un appunto informale circa la situazione debitoria della società (che, a quanto pare, è stato a suo tempo inviato a da ), quantificata in euro 378.289. Pt_1 CP_1
Appare quindi evidente che, a fronte di tale completa carenza probatoria ed ancor prima di allegazione, appare del tutto esplorativa e velleitaria la richiesta, formulata da , Parte_1
di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per determinare il valore della propria quota di liquidazione, senza nulla offrire da esaminare all'invocato consulente.
In conclusione, non essendo stato dal fornito alcun elemento per ricostruire, Parte_1
sensi dell'art. 2289 c.c, il valore della sua quota di liquidazione al momento dello scioglimento del rapporto sociale e, di conseguenza, non essendo stato fornito alcun elemento che possa far ritenere che vi fosse, all'epoca dei fatti, un attivo che superasse il passivo e che desse quindi un valore attivo anche alla quota da liquidare al Parte_1
deve essere rigettata la domanda avanzata da quest'ultimo a che venga CP_1
condannato a pagargli una somma di denaro a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
...
Alla luce della soccombenza reciproca che si è verificata tra le parti (sulla domanda di accertamento della società di fatto è risultato vincitore , che però è risultato Parte_1
soccombente su quella di condanna di a pagargli una somma di denaro a CP_1
titolo di liquidazione della sua quota sociale) vi sono gli estremi per una integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., delle spese processuali di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità, giudizio di rinvio).
P.Q.M.
13 La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 24160/2020, così provvede:
- in accoglimento della domanda di accertamento proposta da , dichiara esistente Parte_1
fino al 31.12.2011 una società di fatto intercorrente tra il predetto ed il fratello Pt_1 CP_1
, avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale di allevamento bovino
[...]
e bufalino, formalmente svolta in forma individuale dal solo;
CP_1
- rigetta la domanda avanzata da di condannare al pagamento Parte_1 CP_1
a suo favore di una somma di denaro a titolo di liquidazione della sua quota sociale;
- letto l'art. 92 comma 2 c.p.c., dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
14
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Antonio Mungo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 347/2021 R.G., avente ad oggetto “cause in materia di rapporti societari”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.11.2024 e poi in data 14.5.2025 discussa oralmente dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 352 commi 2, 3 e 4 c.p.c., tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Caterino (C.F: ) C.F._2
-attore in riassunzione-
e
- (C.F: ), rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 CodiceFiscale_3
Giovanna Maresca (C.F.: ) e Giovanni Tadini (C.F.: CodiceFiscale_4 [...]
) C.F._5
-convenuto in riassunzione-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, conveniva in giudizio il fratello , chiedendo: Parte_1 CP_1
- che venisse riconosciuta l'esistenza, tra loro due, di una società di fatto occulta, avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale di allevamento bovino e bufalino svolta apparentemente in forma individuale dal solo , in Castelvolturno, alla località CP_1
“Vecchia Risaia”;
- che venisse dichiarata l'illegittimità della sua estromissione da ogni attività societaria effettuata ai suoi danni dal fratello in data 31.7.2011; CP_1
- che venisse accertato che tale società doveva invece intendersi sciolta in data 31.12.2011, allorquando esso a seguito dei litigi con il fratello , aveva comunicato a Pt_1 CP_1
quest'ultimo la propria volontà di recedere dalla società;
- che, conseguentemente, gli venisse liquidato il valore della sua quota sociale, da determinarsi a mezzo di CTU.
…
Con sentenza n° 323/2016, pubblicata in data 26.1.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava la domanda.
In effetti il giudice adito non ammetteva, per genericità, l'interrogatorio formale del convenuto e la prova per testi richieste dal , per il resto, riteneva che le prove documentali Parte_1
prodotte fossero insufficienti a dimostrare l'esistenza della società di fatto invocata nell'atto di citazione.
…
A seguito di appello proposto da , la Corte di Appello, con sentenza n° Parte_1
3425/2018, pubblicata in data 11.7.2018, condivideva tutte le valutazioni operate dal primo giudice in punto di inammissibilità delle prove orali richieste e di insufficienza della prova documentale a dimostrare l'esistenza della società di fatto e, conseguentemente, rigettava l'appello.
…
A seguito di ricorso per cassazione proposto da la Suprema Corte, con Parte_1
ordinanza n° 24160/2020, cassava con rinvio l'impugnata sentenza, rilevando un vizio motivazionale laddove non era stato ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotti da . Parte_1
2 In particolare, osservava la Suprema Corte “che, nella specie, quanto alla prova per interpello e testimoniale non ammessa, l'indicazione sia della circostanza della continua attività di gestione dell'azienda fin dalla sua costituzione, sia delle singole attività svolte per
l'intrapresa comune – nell'intento attoreo, volte al fine di dimostrare l'assunto della società di fatto, alla cui prova concorrevano i documenti in atti sopra menzionati – che avrebbero dovuto formare oggetto della stessa, ne palesano la rilevanza e concludenza, onde non è legittima la preclusione al suo espletamento, trattandosi di capitoli separati ed adeguatamente specifici, secondo le prescrizioni di cui all'art. 230 e 244 c.p.c., onde la corte
d'appello non ha correttamente applicato il principio di diritto relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare”.
…
A seguito di tale pronuncia della Suprema Corte DI ha riassunto la causa dinanzi Pt_1
a questa Corte con atto di citazione ai sensi dell'art. 392 c.p.c., con il quale, dopo aver riportato integralmente il contenuto dell'atto di appello e del ricorso per cassazione, ha concluso chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova per testi già richiesti sin dal primo grado e, nel merito, di accogliere l'appello proposto e pertanto, in riforma della sentenza di primo grado:
- di accertare e dichiarare l'esistenza di una società di fatto intercorrente tra di lui ed il fratello;
CP_1
- di accertare e dichiarare l'illegittimità della sua estromissione da ogni attività societaria effettuata ai suoi danni dal fratello in data 31.7.2011; CP_1
- di accertare e dichiarare che la società doveva invece intendersi sciolta in data 31.12.2011,
a seguito della comunicazione che egli aveva effettuato al fratello della propria CP_1
volontà di recedere dalla società stessa;
- per l'effetto, di condannare al pagamento di una somma a titolo di CP_1
liquidazione della sua quota sociale, pari alla giusta metà, da determinarsi a mezzo di CTU.
…
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda e reiterando anch'egli le richieste istruttorie avanzate in primo grado.
…
3 Con ordinanza depositata in data 25.5.2022 questa Corte ha osservato che, a seguito della sentenza della Suprema Corte, non residuavano ulteriori spazi di valutazione circa l'ammissibilità e la rilevanza dell'interrogatorio formale del convenuto e della prova testimoniale dedotti dall'attore in riassunzione;
conseguentemente ha ammesso tali mezzi di prova ed ha altresì ammesso la prova contraria testimoniale dedotta dal convenuto.
Esperita l'attività istruttoria, , mediante note scritte sostitutive, ai sensi dell'art. Parte_1
127/ter c.p.c., dell'udienza del 27.11.2024, ha concluso nel modo che segue:
“ IN VIA ISTRUTTORIA:
1) che l'ill.ma Corte di Appello, all'esito della escussione di tutti testi, ex art. 117 cpc, eserciti le proprie facoltà, ORDINANDO LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI IN
CONTRADDITTORIO TRA LIBERAMENTE SUI FATTI Parte_2
DELLA CAUSA.
2) che l'ill.ma Corte di Appello, successivamente all'interrogatorio libero, disponga CTU tecnica al fine di determinare il valore della quota sociale di pari giusto alla Parte_1
metà, al momento dell'uscita dalla compagine societaria che si fissa alla data del
21/12/2011;
NEL MERITO: 1) in riforma della sentenza di primo e secondo grado, accertare e dichiarare
l'esistenza di una società di fatto, costituita nel dicembre del 1992 tra il il Parte_1 [...]
ed avente ad oggetto la gestione dell'azienda di allevamento bovino e bufalino in CP_1
Castel Volturno alla via Vicinale Ievolo, località vecchia risaia;
2) accertare e dichiarare
l'esclusione illegittima del sig. a parte del fratello da ogni attività Parte_1 CP_1
societaria avvenuta in data 31/07/2011; 3) accertare e dichiarare l'operatività del recesso di
dalla società di fatto sin dal 31/12/2011, data quest'ultima di comunicazione Parte_1
stragiudiziale di recesso dalla predetta società; 4) PER L'EFFETTO, condannare il sig.
in proprio e nella qualità, al pagamento della somma che emergerà in corso CP_1
di giudizio a titolo di liquidazione della quota sociale del pari alla giusta metà Parte_1
dell'intera quota societaria, da determinarsi attraverso specifica CTU;
5) Con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio ossia del giudizio di primo grado, del doppio grado di appello
e del giudizio di legittimità, da riconoscere allo scrivente Avvocato quale antistatario”.
4 ha invece concluso: opponendosi alla richiesta di libero interrogatorio delle CP_1
parti; reiterando l'eccezione di inammissibilità della testimonianza del teste ed infine, Tes_1
nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Assegnata la causa in decisione, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica l'attore in riassunzione ha riproposto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'istanza, già proposta in sede di precisazione delle conclusioni, a che la causa venisse discussa oralmente dinanzi al collegio: pertanto, la discussione orale si è tenuta all'udienza del
14.5.2025 (dopo che l'udienza all'uopo precedentemente fissata era stata rinviata per impedimento del difensore di parte attrice) e, all'esito, la causa è stata nuovamente assegnata in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che sebbene l'attore in riassunzione, nel suo atto di citazione in riassunzione, abbia impropriamente richiesto la riforma della sentenza di primo grado, costituisce principio pacifico che: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (cfr. Cass., sez. 1, n° 1824 del 28/01/2005); confronta anche
Cass., sez. 2, n° 15143 del 31/05/2021: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o
5 riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti”.
Tale principio vale ovviamente anche nell'ipotesi, come quella che qui ci occupa, in cui la sentenza di appello sia stata annullata per vizio di motivazione, costituendo anche tale pronunzia una ipotesi di cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito
(cfr. Cass., sez. 1, n° 14892 del 17/11/2000).
Per quanto detto è compito di questo giudice del rinvio statuire direttamente sulle domande proposte dalle parti nel presente giudizio di rinvio (che però non possono essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle proposte nei precedenti gradi di giudizio: cfr. Cass., sez. 1, n°
5381 del 07/03/2011; conforme, più di recente, Cassazione, sezione 2, n° 33458 dell'11/11/2021, quest'ultima non massimata), e pertanto:
- sulla domanda di accertare l'esistenza tra l'attore ed il convenuto Parte_1 CP_1
di una società di fatto, venuta meno solo allorquando, in data 31.12.2011, ha
[...] Pt_1
comunicato al fratello la propria volontà di recedere dalla società stessa;
CP_1
- sulla domanda di condannare al pagamento a della somma a CP_1 Parte_1
quest'ultimo spettante a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
…
Ciò premesso, ritiene questa Corte che possa ritenersi fondata la sola domanda di accertamento dell'esistenza di una società di fatto, mentre invece debba essere rigettata la domanda di condanna di al pagamento a di una somma a titolo CP_1 Parte_1
di liquidazione della sua quota sociale.
Quanto all'esistenza di una società di fatto tra i due fratelli valgono le considerazioni che seguono.
Si può certamente convenire con parte convenuta sulla completa irrilevanza, ai fini che qui ci occupano, delle matrici di assegni e dei contratti di finanziamento prodotti da . Parte_1
6 Sostiene quest'ultimo che le matrici di assegni dimostrerebbero che egli ha effettuato pagamenti per conto della società per 218.000 euro e che i contratti di finanziamento sarebbero stati da lui sottoscritti per acquisire liquidità a favore della società.
Sennonché le matrici sono solo delle mere annotazioni effettuate dalla stessa parte, che pertanto, di per sé, senza documentazione di riscontro, nulla dicono sulla veridicità del loro contenuto e, comunque, sulla effettiva destinazione a favore della società dei pagamenti annotati.
Lo stesso dicasi per i contratti di finanziamento, non essendovi alcuna evidenza che le somme così ottenute da siano state effettivamente destinate ai bisogni Parte_1
dell'attività imprenditoriale formalmente intestata a (peraltro il finanziamento CP_1
per euro 22.200,00 ottenuto da FIN-ECO, risulta specificamente ottenuto per cure mediche).
Già più significativi sono gli avalli prestati da , nelle date del 24.1.2003 e del Parte_1
24.5.2005, per il pagamento di titoli cambiari emessi da per l'acquisto di CP_1
bestiame, tenuto conto che tra gli indici rivelatori dell'esistenza di una società di fatto occulta vi possono essere proprio le garanzie ed i finanziamenti prestati a favore dell'imprenditore apparentemente individuale, purché, per la loro sistematicità, essi rappresentino una costante opera di sostegno dell'attività di impresa da parte del garante o finanziatore (cfr.
Cass., sez. 1, n° 4385 del 13/02/2023).
Tuttavia tali avalli, seppure per l'appunto elementi più significativi rispetto alle matrici ed ai contratti di finanziamento di cui si è detto, non appaiono comunque decisivi, tenuto conto che, per quanto numerosi, essi sono stati tutti prestati in due sole date (24.1.2003 e
24.5.2005), ragione per la quale appaiono mancanti del requisito della sistematicità, e tenuto inoltre conto che non compare mai come unico avallante, essendo per lo più Parte_1
accompagnato in tale veste anche da (madre dei due ): ragione per la Persona_1 Pt_1
quale gli avalli in questione potrebbero essere giustificati anche da una mera affectio familiaris (si tenga conto che: “la prova del vincolo societario tra consanguinei deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale”: cfr. Cass., sez. 1, n° 33230 del 16/12/2019).
Ciò posto, ritiene questa Corte che la sussistenza di una società di fatto tra i due fratelli possa invece trarsi dai seguenti elementi indiziari, tutti documentalmente provati e non
7 suscettibili di una convincente spiegazione alternativa in mera chiave di affectio familiaris, in particolar modo se letti, come è d'altronde necessario per gli elementi indiziari, in maniera unitaria e non parcellizzata:
- la circostanza che l'attività imprenditoriale in questione (allevamento di bovini e bufalini esercitato sul medesimo terreno in precedenza condotto in fitto da , madre Persona_1
dei due fratelli , la quale vi praticava la diversa attività di coltivazione di pomodori e Pt_1
pesche) sia stata in origine intestata (in data 19.3.1993) ad , moglie di Controparte_2
, per poi essere passare solo nell'anno 1995 a , il quale, con Parte_1 CP_1
contratto registrato in data 18.12.1995 e stipulato con l'ente proprietario del fondo, è succeduto alla madre nel contratto di affitto del fondo rustico dove veniva Persona_1
esercitata l'attività agricola (cfr. visure, certificato di attribuzione di partita IVA e contratto di affitto presenti nella produzione documentale attorea);
- la circostanza che sia stato titolare di una procura ad operare sul conto corrente Parte_1
bancario n° 01/30061/03, intestato al fratello , dal 10.12.2004 al 13.6.2012, e quindi CP_1
per circa otto anni (cfr. attestazione bancaria presente nella produzione documentale attorea);
- la circostanza che avesse il possesso dei libretti di circolazione di quattro Parte_1
trattori e di un escavatore intestati a , tant'è che il difensore di quest'ultimo, CP_1
con missiva datata 1.7.2013, ne ha chiesto a formalmente la restituzione (cfr. Parte_1
missiva presente nella produzione documentale attorea).
A tali elementi documentali vanno aggiunte le risultanze della prova testimoniale espletata nel presente giudizio di rinvio.
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni poco compatibili con una forma di gestione comune dell'attività aziendale sono stati (teste addotto dal convenuto) e Testimone_2
(teste comune di ambedue le parti in causa), i quali non hanno però Testimone_3
nemmeno loro negato in assoluto una presenza in azienda anche di . Parte_1
In particolare, l proprietario di un fondo confinante con quello dell'azienda , Tes_2 Pt_1
ha riferito che tutta l'attività dell'azienda era svolta da , il quale curava anche i CP_1
rapporti con fornitori ed acquirenti, aggiungendo comunque che , che lavorava Parte_1
come infermiere, dava ogni tanto una mano.
8 Il , a sua volta, amministratore unico della Fresh meat s.r.l., ha dichiarato di avere Tes_3
intrattenuto i suoi rapporti commerciali sempre con , ma ha riferito anche che, CP_1
nel suo primo periodo di collaborazione con l'azienda, e cioè fino a circa 10-12-anni prima la data della testimonianza (resa il 12.9.2023), aveva visto, in qualche occasione, anche ell'azienda (si ricordi che l'asserita società di fatto è in effetti cessata nell'anno 2011). Pt_1
Maggiormente indicative di una gestione in forma societaria dell'attività aziendale sono state le dichiarazioni dei testi , e . Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, responsabile della Agrimed s.r.l. (società fornitrice di concimi e semi), teste Tes_4
addotto dal convenuto , dopo aver premesso di rifornire da CP_1 CP_1
più di dieci anni e di avere come referente il solo , ha tuttavia riferito che, all'inizio CP_1
della sua collaborazione con l'azienda , “oltre dieci anni fa”, la sua società aveva avuto Pt_1
rapporti anche con che si recato qualche volta presso il loro negozio (si ribadisce che, Pt_1
in base alla prospettazione attorea, la società tra i due fratelli era in effetti cessata nel dicembre 2011).
Ancora più specifiche sono state le dichiarazioni del teste addotto Testimone_5
dall'attore . Parte_1
Tale teste è apparso particolarmente genuino in quanto non si è sbilanciato in affermazioni azzardate ed inverosimili, ma ha tranquillamente ammesso di non essere in grado di rispondere rispetto ad alcune delle circostanze capitolate dalla parte attrice che ne aveva chiesto l'escussione, e comunque rispetto a fatti successivi all'anno 2000 (anno in cui egli ha cessato la sua attività di allevatore, che fino a quel momento aveva esercitato su di un terreno distante circa un chilometro da quello dell'azienda ). Pt_1
Ebbene egli, pur precisando con sincerità di non essere in grado di riferire circa gli accordi esistenti tra i due fratelli e che nessuno dei due gli aveva specificamente detto che erano soci, ha comunque riferito di avere personalmente visto i due fratelli lavorare insieme Pt_1
nell'azienda, ed in particolare coltivare la terra, piantare il mais, fare qualche lavoretto di carpenteria;
ha aggiunto che, in genere, si recava in azienda il pomeriggio, dopo aver Pt_1
smontato dall'ospedale dove lavorava, e di averlo altresì incontrato in occasione di qualche riunione tra gli allevatori della zona, dove si discuteva del prezzo del latte e di problemi aziendali vari.
9 Va precisato che la difesa di si è opposta all'escussione del ed ha CP_1 Tes_1
continuato a sostenere l'inammissibilità della sua escussione anche in sede di precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusionali, trattandosi di teste non indicato in origine dalla parte attrice nella sua lista testi, ma la cui audizione è stata da questa Corte autorizzata in sostituzione di altro teste deceduto.
A tali obiezioni questa Corte replica che, come già si è evidenziato in sede di ammissione del teste, la sostituzione con altro teste del teste deceduto è ritenuta ammissibile dalla
Suprema Corte in quanto volta a porre rimedio ad un impedimento non imputabile alla parte
(cfr.: Cass., sez. 3, n° 16764 del 21/07/2006: “Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento”).
Vi sono state, infine, le dichiarazioni della teste , di professione Testimone_6
commercialista (seppure non dell'azienda ), la quale ha riferito di essere a Pt_1
conoscenza, in virtù di pregressi rapporti di amicizia tra la sua famiglia e quella dei fratelli
, che i due fratelli gestivano insieme l'azienda, e che in particolare, mentre Pt_1 Pt_1
stava soprattutto sul mezzo agricolo, la parte amministrativa era gestita da CP_1 Pt_1
ha aggiunto di avere personalmente constatato la presenza in azienda di ambedue i fratelli, in abiti da lavoro, con gli attrezzi di campagna.
…
In conclusione, ritiene questa Corte che:
10 - la circostanza (documentalmente provata) che l'attività imprenditoriale in oggetto sia stata in origine aperta (nell'anno 1993) a nome della moglie di ( ), Parte_1 Controparte_2
prima di passare, nel dicembre 1995, a nome di , CP_1
- la circostanza (documentalmente provata) che sia stato titolare, per circa otto Parte_1
anni, di una procura ad operare sul conto corrente bancario n° 01/30061/03, intestato al fratello (con possibilità, quindi, di effettuare pagamenti per conto della società, ma CP_1
anche di apprendere eventuali utili transitanti sul conto),
- la circostanza (asserita in una missiva con intimazione alla restituzione, inviata a Pt_1
dal difensore di ) che avesse anche il possesso dei libretti
[...] CP_1 Parte_1
di circolazione di quattro trattori e di un escavatore intestati a , CP_1
- la circostanza che lavorasse insieme al fratello nell'azienda (come in Parte_1
particolare riferito dai testi e ), per conto della quale azienda ha in alcune Tes_1 Tes_6
occasioni anche presenziato a riunioni tra gli allevatori della zona (come riferito dal teste e per conto della quale ha anche intrattenuto rapporti con i fornitori (come riferito Tes_1
dal teste , Tes_4
sono tutti elementi indiziari che, se letti congiuntamente, sono difficilmente giustificabili in termini di mera affectio familiaris e fanno più fondatamente propendere per l'esercizio da parte dei due fratelli di un'attività imprenditoriale in forma societaria, sebbene formalmente intestata al solo , avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività di allevamento CP_1
bovino e bufalino.
Tale conclusione non può certo essere inficiata dal solo fatto che, come già si è detto, i testi e hanno invece reso dichiarazioni tendenti ad escludere una Tes_2 Testimone_3
partecipazione all'attività anche di : essi hanno riferito limitatamente a quanto di Parte_1
loro conoscenza e la loro conoscenza non può certo prevalere sulle plurime prove documentali e testimoniali che conducono, invece, alla opposta conclusione sopra illustrata.
Deve pertanto essere accolta la domanda, proposta da , di accertamento Parte_1
dell'esistenza una società di fatto tra esso ed il fratello fino al dicembre Pt_1 CP_1
2011: quanto all'epoca di cessazione di tale società di fatto essa può, per l'appunto, essere fissata al 31.12.2011, allorquando, come dichiarato dallo stesso la società stessa si è Pt_1
sciolta a seguito del suo volontario recesso.
11 Di nessun rilievo ha invece la diversa, e precedente, data del 31.7.2011, allorquando, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe stato lo stesso ad escludere CP_1
dalla società, sebbene del tutto illegittimamente: tale diversa data di cessazione della Pt_1
società non è stata invocata, in via subordinata, da (che si è difeso sempre CP_1
e solo negando l'esistenza di qualsivoglia rapporto sociale), e comunque sarebbe di per sé illegittima, alla luce del disposto dell'art. 2287 comma 3 c.c., a norma del quale, se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata solo dal
Tribunale, su domanda dell'altro.
…
Come già anticipato, deve tuttavia essere rigettata l'ulteriore domanda, avanzata da Pt_1
, di condannare a versargli una somma di denaro (da determinarsi in
[...] CP_1
corso di causa) a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
Va a tal proposito evidenziato che, a norma dell'art. 2289 c.c., “La liquidazione della quota
è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”.
Occorre quindi fare riferimento all'effettiva consistenza della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita del socio, tenendo conto del valore dei beni, mobili ed immobili, presenti nel patrimonio sociale, nonché dei crediti, del denaro e dei valori esistenti in cassa e tenendo altresì conto (per espressa previsione legislativa) degli utili e delle perdite delle operazioni in corso: non è quindi scontato che, al momento dell'uscita del socio dalla società, l'attivo sia superiore al passivo, ben potendo invece il valore della quota essere pari a zero e verificarsi quindi una situazione in cui sia la società ad avere il diritto di richiedere al socio uscente o ai suoi eredi la quota di perdite di loro competenza.
Ebbene, tutto ciò premesso, parte attrice non ha fornito alcuna documentazione in qualche modo idonea alla ricostruzione della situazione patrimoniale della società al momento della sua uscita da quest'ultima; non ha fornito bilanci, scritture contabili o qualsivoglia forma equivalente di documentazione contabile;
non ha portato documentazione atta a dimostrare la presenza di utili nelle casse sociali o la titolarità di crediti;
non ha fornito alcuna documentazione volta a fornire un quadro dei beni mobili o immobili riferibili alla società e del loro valore (in base alla lettera di messa in mora inviatagli dal fratello e da lui CP_1
stesso prodotta in giudizio, dovrebbe essere in possesso, o quanto meno dovrebbe Pt_1
12 essere stato in possesso, dei libretti di circolazione di quattro trattori e di un escavatore, ma nemmeno di tali mezzi è stata fornita una qualsivoglia documentazione idonea a ricostruirne la storia ed il valore); non ha fornito documentazione atta a ricostruire i risultati economici delle gestioni passate (rispetto all'anno 2011) della società, così da permettere pure una ragionevole previsione della sua redditività futura ed in ultima analisi di determinarne l'avviamento; paradossalmente l'unico documento fornito è costituito da un appunto informale circa la situazione debitoria della società (che, a quanto pare, è stato a suo tempo inviato a da ), quantificata in euro 378.289. Pt_1 CP_1
Appare quindi evidente che, a fronte di tale completa carenza probatoria ed ancor prima di allegazione, appare del tutto esplorativa e velleitaria la richiesta, formulata da , Parte_1
di nomina di un consulente tecnico d'ufficio per determinare il valore della propria quota di liquidazione, senza nulla offrire da esaminare all'invocato consulente.
In conclusione, non essendo stato dal fornito alcun elemento per ricostruire, Parte_1
sensi dell'art. 2289 c.c, il valore della sua quota di liquidazione al momento dello scioglimento del rapporto sociale e, di conseguenza, non essendo stato fornito alcun elemento che possa far ritenere che vi fosse, all'epoca dei fatti, un attivo che superasse il passivo e che desse quindi un valore attivo anche alla quota da liquidare al Parte_1
deve essere rigettata la domanda avanzata da quest'ultimo a che venga CP_1
condannato a pagargli una somma di denaro a titolo di liquidazione della sua quota sociale.
...
Alla luce della soccombenza reciproca che si è verificata tra le parti (sulla domanda di accertamento della società di fatto è risultato vincitore , che però è risultato Parte_1
soccombente su quella di condanna di a pagargli una somma di denaro a CP_1
titolo di liquidazione della sua quota sociale) vi sono gli estremi per una integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., delle spese processuali di tutti i gradi in cui si è articolato il presente giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità, giudizio di rinvio).
P.Q.M.
13 La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n° 24160/2020, così provvede:
- in accoglimento della domanda di accertamento proposta da , dichiara esistente Parte_1
fino al 31.12.2011 una società di fatto intercorrente tra il predetto ed il fratello Pt_1 CP_1
, avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività imprenditoriale di allevamento bovino
[...]
e bufalino, formalmente svolta in forma individuale dal solo;
CP_1
- rigetta la domanda avanzata da di condannare al pagamento Parte_1 CP_1
a suo favore di una somma di denaro a titolo di liquidazione della sua quota sociale;
- letto l'art. 92 comma 2 c.p.c., dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di tutti i gradi del presente giudizio.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Antonio Mungo
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