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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 2763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2763 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000365/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000365/2013 avente ad oggetto: “art. 1490 cc - garanzia per vizi della cosa venduta” promossa da
, titolare dell'omonima Azienda Agricola Vivaistica sita in Parte_1
Contrada Conchia n.c., Monopoli (BA) (C.F. ) P.IVA_1
elettivamente domicil. alla P.ZZA SANT'ANTONIO N. 24 70043 MONOPOLI (BA) rappres. e dif. dall'Avv. GRATTAGLIANO FILIPPO (C.F. ) C.F._1
ATTORE
1 contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LAGHEZZA MAURIZIO (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
rappres. e dif. dagli Avv.ti MELE ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._3
MARCHELLO MAURO (C.F. ) C.F._4
TERZA CHIAMATA
contro
C.F. ), con sede in Peker Str. 2, 83017 – Kiriat Controparte_3 P.IVA_4
Malachi, Israele rappres. e dif. dall'Avv. RICCARDI GIUSEPPE (C.F. ed C.F._5
elettivamente domicil. presso lo studio di quest'ultimo in VIA PRINCIPE AMEDEO N.
198 70122 BARI
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 18.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 29.5.2013, , titolare Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola Vivaistica (sita in Monopoli, BA, alla C.da Conchia n.c.) ha adito questo Tribunale e ha chiesto, invocando l'art. 1490 cc, di:
- dichiarare che lo stesso ha acquistato per la sua azienda dall
[...]
utilizzate nei terreni da lui condotti e oggetto di verifica da parte del Controparte_4
CTU in sede di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, rg n. 9112/2012;
- accertare che le idrovalvole si sono rivelate difettose - come documentato dal ctp Dott.
e dal Dott. , CTU nominato in sede di ATP – e che il Persona_1 Persona_2
vizio ha prodotto danni ingenti per lucro cessante e danno emergente nella misura accertata dal CTU, dott. , di € 741.950,00; ER
- per l'effetto, condannare l al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
€ 741.950,00 o di quell'altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi anatocistici quanto meno dal 22.6.2012 fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26.9.2013 si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzata a chiamare in causa la da cui aveva acquistato le CP_2
elettrovalvole rivendute all'attore, e, nel merito, di rigettare le domande avverse essendo il mal funzionamento imputabile a vizi di costruzione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di ridurre la pretesa nella misura ritenuta di giustizia e di ritenere responsabile dell'accaduto in via diretta la ovvero condannare CP_2
quest'ultima a tenerla indenne da ogni effetto pregiudizievole a lei derivante dalla emananda sentenza.
3 Con comparsa di costituzione depositata in data 27.12.2013 si è costituita in giudizio la che ha chiesto a questo Tribunale, in via preliminare, di essere autorizzata a CP_2
chiamare in causa la , produttrice delle elettrovalvole per cui è causa e, Controparte_3
nel merito, di rigettare tutte le domande attoree nei confronti della
[...]
e quelle da quest'ultima proposte nei propri confronti in Controparte_1
quanto i danni lamentati erano imputabili ad una erronea installazione delle valvole sotto il livello del suolo che ne aveva determinato l'immersione in acqua e, quindi, il mal funzionamento;
in via subordinata, di ridurre le domande attoree perché eccessive e in ogni caso per avere l'attore concorso in modo prevalente a cagionare il danno;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ritenere e dichiarare la CP_3
obbligata tenerla indenne.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2018 si è costituita in giudizio la che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità della notifica Controparte_3
dell'atto di citazione alla stessa effettuata dalla in data 24.2.2014, la decadenza CP_2
insanabile di quest'ultima dalla facoltà di chiamarla in giudizio e, di conseguenza, la nullità di tutte le successive notifiche eseguite da nei suoi confronti nonchè, per CP_2
l'effetto, di estrometterla dal presente giudizio;
nel merito, in via principale, di rigettare tutte le domande stante l'erronea installazione delle valvole effettuata dal , unico Pt_1
responsabile dei danni subiti;
nel merito, in via subordinata, di dichiarare che il fatto colposo del aveva concorso in modo prevalente a cagionare il danno lamentato Pt_1
alle colture e, per l'effetto, di ridurre le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito in data 24.1.2018, la causa, istruita mediante interrogatorio formale di , prova testimoniali (con i testi Parte_1 Tes_1 Testimone_2
e ) e CTU a cura dell'Ing. Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.3.2025 fissata Persona_3
4 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUESTIONI PROCESSUALI PRELIMINARI RELATIVE ALLA TERZA CHIAMATA
IN CAUSA Controparte_3
A.1 Eccepita decadenza della dal potere di chiamare in causa la CP_2 CP_3
[...]
La , costituendosi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte Controparte_3
della ha eccepito preliminarmente la nullità della prima notifica dell'atto di CP_2
chiamata in causa e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza eseguita nei suoi confronti dalla rilevando che quest'ultima si era attivata, per eseguire la CP_2
notifica di quanto sopra, solo in data 24.2.2014 e, cioè, oltre il termine perentorio del
14.2.2014 fissato dal giudice con decreto del 3.1.2014, ai sensi dell'art. 702-bis, comma 5,
c.p.c..
Ha, quindi, eccepito la decadenza della dalla facoltà di chiamarla in causa CP_2
sostenendo che, di conseguenza, tutte le successive notifiche effettuate da quest'ultima nei suoi confronti erano da considerarsi tamquam non esset.
L'eccezione è inammissibile.
Invero, come condivisibilmente ritiene la Suprema Corte (alla motivazione delle cui sentenze, oltre citate, si rinvia), il terzo chiamato in causa su istanza di parte non può, per carenza di interesse, eccepire la decadenza dalla chiamata per inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in
5 giudizio (Cass., 2018/10382; 2013/10579).
Né si ritiene di dover esercitare il potere di rilievo d'ufficio a mezzo revoca del provvedimento emesso all'udienza del 23.4.2014 (con cui il giudice, revocando il decreto del 3.1.2014, ha sostanzialmente rimesso in termini la chiamante) e rilevando la decadenza della dal potere di chiamare in causa la per mancato rispetto CP_2 Controparte_3
del termine perentorio fissato.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, nel caso di chiamata di terzo, l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio della decadenza per inosservanza delle prescrizioni di legge
è funzionale sia ad assicurare l'esigenza di un celere svolgimento del processo a favore della parte attrice (che così evita la lungaggine di un differimento dell'udienza per la chiamata del terzo) sia a tutelare l'interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è dell'intero sistema processuale civile e che si configura anche nella necessità di evitare che l'udienza vada sprecata per il dover fissarne un'altra per la citazione della terza chiamata (Cass., 2013/10579).
Nel caso di specie, però, il giudizio è giunto a conclusione e si sono svolte tutte le fasi processuali;
ne consegue che l'esercizio, in questa fase decisionale, del potere di rilievo d'ufficio della decadenza de qua non sarebbe funzionale al soddisfacimento delle esigenze sopra indicate, ma al contrario renderebbe inutilmente espletate lunghe e dispendiose attività processuali.
A.2 Difetto di giurisdizione
La terza chiamata è una società israeliana con sede in Israele. Controparte_3
La stessa, costituendosi, ha, preliminarmente, come sopra detto, eccepito la decadenza della chiamante dal potere di ufficio di chiamarla in causa e non ha eccepito il CP_2
6 difetto di giurisdizione;
nella parte motiva del proprio atto difensivo, si è limitata ad affermare che l'eccepita decadenza non equivaleva ad << accettare la giurisdizione del giudice italiano >>; si è, poi, difesa nel merito.
Ciò evidenziato, si osserva che, in materia di competenza internazionale del giudice italiano, trova applicazione la legge del 31/05/1995, n. 218, rubricata <Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato >>, la quale, all'art. 3, “Ambito della giurisdizione”, stabilisce che:
<< 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno
Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio >>.
Pertanto, anche allorché, come nel caso in esame, il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la giurisdizione sussiste - quando si tratti di una delle materie comprese, come nell'ipotesi de qua, nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 - secondo i criteri indicati dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione.
7 L'art. 4, al primo comma, stabilisce, inoltre, che << Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se … il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo >>.
Ciò premesso, si ritiene che l'espressione utilizzata dalla nella parte Controparte_3
motiva della comparsa di costituzione - e, cioè, << senza con ciò accettare la giurisdizione del giudice italiano >> - non integri gli estremi dell'eccezione del difetto di giurisdizione che la terza chiamata, invero, non ha, infatti, chiesto di dichiarare.
Come affermato dalla Suprema Corte, la cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria (Cassazione civile, sez. un., 13/07/2005, n. 14695).
A maggior ragione si è verificata una "proroga tacita della giurisdizione" nel caso in esame in cui la terza chiamata non ha chiesto nè l'esame né la risoluzione della questione della giurisdizione.
In ogni caso, per completezza, si osserva che la giurisdizione sussiste.
Trattasi di materia (contratto di compravendita) rientrante nel campo di applicazione della
Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968; inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, pur essendo la terza chiamata non domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri indicati dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della suddetta Convenzione e - in considerazione della natura c.d.
8 mobile del rinvio a quest'ultima effettuato dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995 - ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., 2025/2481;
Cassazione civile, sez. un., 12/04/2024, n. 9971).
In particolare, qualora il contratto abbia ad oggetto una compravendita di beni deve essere adottato, ai fini dell'individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, in assenza di apposita convenzione stipulata dalle parti, il criterio, stabilito per la materia contrattuale, del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (art. 7, lett. a) e b), primo trattino, del Regolamento (UE) n.
1215/2012 (Cass., 2025/2481; Cassazione civile, sez. un., 12/04/2024, n. 9971).
Nel caso in esame, il luogo della consegna dei beni è pacificamente l'Italia essendo la chiamante distributrice per l'Italia della società israeliana CP_2 Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti della suddetta terza chiamata.
B) QUESTIONI DI MERITO: ESAME DOMANDA ATTORE E DOMANDE di
CP_5
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti della e CP_1
le domande di garanzia avanzate, dalla convenuta, nei confronti della e, da CP_2
quest'ultima, nei confronti della , vanno esaminate congiuntamente Controparte_3
stante la identità delle questioni sottese.
B.1 Sintesi delle domande dell'attore e difese della parte convenuta e delle chiamate in garanzia
1.1 ha dedotto: di aver acquistato dall - come da fatture Parte_1 CP_1
allegate datate da dicembre 2011 a aprile 2012 - n. 97 idrovalvole mod. Ooval 24vac 50hz
9 da 4'' in linea, prodotte dalla con sede in Israele e commercializzate in Controparte_3
Italia dalla di Marsala, da utilizzare per l'impianto di irrigazione dei propri 35 CP_2
ettari di terreno adibito alla produzione di prato pronto, sito in San Vito al Tagliamento, territorio di Brindisi;
che, una volta installate nella primavera del 2012, le suddette valvole avevano funzionato male procurandogli ingenti danni;
che, precisamente, una volta aperte, non si chiudevano determinando l'allagamento dei campi;
che tutte le società sopra citate erano ripetutamente intervenute sui luoghi a mezzo i loro tecnici cercando di far funzionare le idrovalvole che, però, nonostante i tentativi e le sostituzioni di pezzi non avevano mai funzionato.
L'attore ha, pertanto, citato in giudizio la società venditrice, la e azionato CP_1
nei suoi confronti la garanzia per vizi ex art. 1490 cc chiedendo la condanna della prima al risarcimento dei danni subiti.
1.2 La venditrice si è costituita senza smentire l'esistenza del CP_1
malfunzionamento lamentato e confermando di essere intervenuta sui luoghi unitamente alle terze chiamate per cercare di far funzionare correttamente le idrovalvole vendute. Si è difesa sostenendo di aver fornito valvole conformi alle normative vigenti, munite del marchio di conformità CE e di certificazioni di qualità ISO, di aver fornito assistenza nella fase postvendita provvedendo agli interventi suggeriti dalla e che il CP_2
malfunzionamento era dovuto a vizi costruttivi dalla stessa non riscontrabile dei quali non era tenuta a rispondere non essendo incorsa in alcuna culpa in eligendo.
1.3 La che ha venduto le idrovalvole alla chiamata in causa da CP_2 CP_1
quest'ultima, ha dedotto: che il proprio amministratore ed il proprio agente di zona durante le prove delle idro-elettrovalvole effettuate dopo la segnalazione del malfunzionamento segnalarono più volte al Lapietra l'inidoneità dell'installazione delle idro-elettrovalvole un metro sotto il piano di campagna in una fossa piena di acqua e fango;
che detta errata
10 installazione aveva determinato una consistente ossidazione delle parti elettriche del solenoide delle valvole, con conseguente mancato funzionamento del pistone sito all'interno della valvola e che consente il movimento di apertura e successiva chiusura;
che, inoltre, era stato verificato che il aveva sostituito quasi tutte le idrovalvole Pt_1
con altre di diversa marca posizionandole al di sopra del piano di campagna in pozzetti in muratura.
La ha dedotto che quanto sopra era stato riscontrato dal ctu, Dott. , CP_2 ER
nominato in sede di ATP, il quale, a pag. 5 della sua relazione, aveva affermato quanto segue: “si è preso atto, sin dal primo accesso, che il Sig. aveva provveduto a Pt_1
sostituire e riposizionare le idro-elettrovalvole con altre di altra marca e tipo, lasciandone installate solo quattro della ditta al fine di poter espletare le operazioni peritali. Il CP_3
riposizionamento, in pozzetti in muratura a regola d'arte, si era reso necessario in quanto precedentemente alloggiate in modo poco razionale in contenitori di plastica neri, per altri usi, adattati m certamente non adeguati allo scopo”.
Infine, ha dedotto che nel settembre 2012 , ingegnere della , Per_4 Controparte_3
sostituì il solenoide di una delle valvole con un dispositivo manuale detto “sagiv a tre vie”
e che, a seguito di detto intervento, l'idro-elettrovalvola funzionò perfettamente.
La ha dedotto di non essere responsabile dei danni subiti dall'attore ai sensi CP_2
dell'art. 1218 cc in quanto i danni non erano ad essa imputabili e non vi era prova che fosse a conoscenza della circostanza che le valvole sarebbero state posizionate sotto il piano di campagna;
che, in ogni caso, il aveva concorso in modo prevalente o esclusivo Pt_1
alla causazione dei danni lamentati violando le regole dell'arte e la normativa CEI-EN
60529.
1.4 La , costituendosi in giudizio, ha dedotto, nel merito, che non vi era Controparte_3
era prova alcuna del fatto che il lamentato malfunzionamento delle idrovalvole derivasse
11 da un difetto di costruzione imputabile alla società produttrice;
che i lamentati danni erano imputabili all'imperizia del che le aveva interrate all'interno di pozzetti di plastica Pt_1
determinandone l'immersione in acqua e fango a impianto azionato e successivamente per averle sostituite con altre, di diversa marca, collocate, unitamente a quattro residue valvole della in pozzetti in muratura, realizzati a regola d'arte, in cui le valvole CP_3
erano sopraelevate rispetto al livello del suolo;
che il codice IP66 di certificazione delle valvole prodotte da Oovalm mostrava che le predette non potevano essere immerse né temporaneamente né continuativamente in acqua come affermato dal ctu, dott. ER
nominato in sede di Ato, a pagina 16 della sua relazione.
La ha criticato la consulenza espletata in sede di ATP sostenendo che CP_3 CP_3
il ctu ha errato ad ispezionare le valvole smontate e stoccate in un'area di deposito all'interno dell'azienda dell'attore in quanto verosimilmente ripulite dal prima Pt_1
dell'ispezione; ha dedotto che il ctu avrebbe dovuto ispezionare le valvole lasciate in campo dal , come richiesto dal CTP di Dott. Ha Pt_1 CP_2 Tes_3
evidenzianziato che dal test effettuato in sede di Atp era emersa la mancanza di sistemi di filtraggio nell'impianto e un elevato contenuto salino delle acque.
B.2 Garanzia per vizi ex art. 1490 cc e onere della prova
Il Lapietra, invocando la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc (che, al primo comma, recita: << Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore >>), ha chiesto in via contrattuale il risarcimento dei danni conseguenti ai lamentati vizi delle idrovalvole acquistate da CP_1
La domanda di risarcimento dei danni (proponibile anche indipendentemente dall'azione di risoluzione o riduzione del prezzo, v. Cass., 14986/2021; 1979/1267) va inquadrata nell'ambito dell'art. 1494 cc secondo cui << in ogni caso il venditore è tenuto verso il
12 compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa >>.
Com'è noto, nella cosiddetta vendita "a catena ", come quella de qua, l'azione contrattuale per l'acquirente sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) (Cass.,
2005/11612).
Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., n. 1631 del 24/01/2020).
Pertanto, correttamente parte attrice ha agito contrattualmente solo nei confronti della e questa correttamente ha chiamato in garanzia l e quest'ultima la CP_1 CP_2
produttrice essuna azione extracontrattuale è stata esperita dall'attore Controparte_3
nei confronti della Controparte_3
In ordine all'onere della prova, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle
13 caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass., 2017/21927; 2013/20110).
Nel caso in esame, nulla è stato provato in ordine alla regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
in ogni caso, come evidenziato nei paragrafi che seguono, anche a prescindere da quanto sopra detto in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, si osserva che i vizi lamentati dall'attore sono risultati esistenti in virtù degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dai nominati ctu e in considerazione del comportamento tenuto dalle parti in causa nella fase preprocessuale.
Riguardo all'elemento soggettivo si osserva che, mentre l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non richiede l'esistenza della colpa dell'alienante, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a carico di quest'ultimo una presunzione relativa di conoscenza dei vizi (Cass.,
26852/2013; 14665/2008).
Più precisamente, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore sia responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. civ. n.
15824/2014).
B.3 Esistenza dei vizi lamentati
14 Dall'esame delle difese delle parti e delle risultanze delle prove orali emerge che può ritenersi pacifico e provato che parte attrice installò a propria cura e spese le idrovalvole acquistate dalla e che, appena riscontrato il malfunzionamento delle stesse, CP_1
ne diede immediatamente notizia alla venditrice e quest'ultima alla la quale, a CP_2
sua volta, avvisò la (nessuna delle parti in causa ha, infatti, sollevato Controparte_3
eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi).
E' pacifico, pure, che le valvole per cui è causa sono state utilizzate dal all'interno Pt_1
del suo impianto di irrigazione - utilizzato per innaffiare terreno destinato alla produzione di prato pronto - così descritto dal ctu in sede di atp: ER
“L'impianto è stato realizzato mediante tubazioni principali in PVC, interrate, di diametro di 125 mm (PN 10); tubazioni di mandata in polietilene, sempre interrate, da 110 mm
(PN6) e 90 mm (PN6); n. 5 programmatori TORO da 24 stazioni (Mod. TMC 424) per
l'automazione dell'impianto; n. 96 idro-elettrovalvole (con sistema elettromeccanico di apertura/chiusura) della ditta n materiale plastico da 4" - tipo PH04ELU001 (PN CP_3
10) e solenoide di comando a tre vie, DOROT 3W 24 V. AC modello S80-3-D 50 Hz;
irrigatori Rossi R25 a funzionamento circolare, con gittata e portata massime rispettivamente di circa 20-30 m e 2/300 l/h (variabili in funzione della pressione di esercizio)”. Impianto ritenuto dal medesimo ctu realizzato a regola d'arte (v. atp pag. 16)
e non inficiato dall'originario posizionamento delle valvole per cui è causa (v. oltre).
E' anche provato (e, comunque, non contestato dall'attore) che, in un primo momento, le idrovalvole furono installate in pozzetti di plastica neri (v. foto a pag. 6 della ctu del dott.
), posti a 50-60 cm di profondità (v. pag 16-17 della ctu del dott. ER ER
redatta in sede di atp) che si allagavano dopo l'azionamento dell'impianto di irrigazione.
E' provato che ci furono tanti sopralluoghi da parte dei tecnici di tutte le società oggi in giudizio e numerosi tentativi di riparazione delle valvole anche a mezzo sostituzione di
15 pezzi delle stesse (filtri, membrane, solenoidi); che, nel giugno 2012, i tecnici delle società chiamate in causa avvisarono il dell'errata collocazione delle valvole in pozzetti Pt_1
di plastica e che gli stessi, tornati suoi luoghi, sostituirono pezzi delle valvole nel tentativo di farle funzionare, constatando che tutte le valvole Ooval erano state sostituite con altre di diversa marca, tranne quattro, e che erano state tutte posizionale in pozzetti di muratura
(che il ctu in sede di atp ha accertato avere pure una profondità di 50-60 cm: v. parte finale di pag. 20 dell'atp laddove si legge che l'alloggiamento successivo delle valvole in vasche in mattoni di calcestruzzo era verosimilmente alla stessa profondità di quello originario nei pozzetti di plastica).
Ciò premesso, si osserva che, come detto, dalle difese delle parti e dalle prove orali assunte emerge che i tecnici delle società chiamate in causa hanno effettuato vari e ripetuti tentativi di riparazione sulle valvole Ooval e, ciò, pur se le stesse erano state precedentemente collocate in pozzetti di plastica non adeguati.
Ciò conferma la convinzione del ctu, dott. , secondo cui la circostanza che per un ER
periodo iniziale le valvole fossero state collocate in pozzetti di plastica non influì sul malfunzionamento delle stesse.
Infatti, diversamente, non si spiegherebbero i ripetuti tentativi di farle funzionare posti in essere sia dalla che dalla anche con sostituzioni di pezzi: infatti, se dette CP_2 CP_3
società – i cui tecnici hanno smontato e rimontato più volte le valvole come dalle testimonianze dei testi escussi- avessero verificato che queste ultime, come oggi sostengono, si erano ossidate a causa della loro immersione in acqua perché alloggiate in pozzetti non adeguati, non si sarebbero certamente sobbarcate interventi dispendiosi in termini di personale e pezzi di ricambio stante l'imputabilità dei guasti all'erroneo alloggiamento delle valvole da parte del . Pt_1
Infatti, a conferma di ciò, si osserva che le valvole conservate dalla parte attrice in
16 magazzino non hanno presentato all'ispezione del ctu parti ossidate né corpi estranei ma, diversamente, parti interne lubrificate (v. pag. 7 dell'atp).
Infondata è l'osservazione della secondo cui il ctu avrebbe dovuto ispezionare le CP_3
valvole ancora in funzione in quanto quelle riposte in magazzino potevano essere state ripulite dal . Pt_1
Detta affermazione non è supporta da alcun elemento di prova e, anzi, appare smentita dalla circostanza che la società produttrice, recatasi più volte sui luoghi subito dopo la denuncia del malfunzionamento a smontare e rimontare le valvole ancora in funzione, ben avrebbe potuto documentare eventuali segni di ossidazione o danni derivanti dalla dedotta immersione in acqua. Non solo non ha documentato quanto sopra, ma ha proceduto con i tentativi di riparazione.
Inconducenti appaiono, inoltre, le argomentazioni relative al dedotto mancato rispetto da parte del di eventuali norme tecniche internazionali Uni – En, poichè, intanto una Pt_1
violazione di una regola assume rilevo, in quanto da essa sia derivato l'evento per evitare il quale la detta regola è stata dettata.
Infatti, nel caso di specie, come sopra detto, si è accertato che nessuna incidenza sul malfunzionamento delle valvole ha avuto la loro originaria impropria collocazione.
Peraltro, il ctu ha affermato, senza essere smentito, che il livello IP 66 risultante dalla scheda tecnica del solenoide corrisponde a << Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la prenetrazione di liquidi da spruzzi, mareggiate e forti getti d'acqua in qualsiasi direzione >> con la conseguenza che << la valvola non può essere immersa in acqua ma è comunque in grado di resistere a forti getti d'acqua quali possono avvenire in pieno campo >> (v. pag. 16 dell'atp).
Alla luce di quanto sopra e del comportamento delle società convenute nella fase
17 preprocessuale, può affermarsi che le valvole inizialmente poste nei pozzetti di plastica si ritrovavano in acqua e fango perché non si richiudevano continuando ad erogare acqua (v. pag. 20 atp dove si legge che << L'allagamento degli alloggiamenti era dovuto all'apertura continua delle valvole con conseguente erogazione dell'acqua e ristagno >> ovvero pag. 15 in cui si legge che malfunzionamenti registrati è stata l'effetto degli stessi e non la causa >> ). E, cioè, si creavano degli allagamenti nei pozzetti, non a causa della tipologia dei pozzetti stessi seppur inadeguati, ma a causa del malfunzionamento delle valvole.
Il ctu dott. ha accertato che, a seguito di ripetute prove dallo stesso effettuate, le ER
valvole da lui esaminate erano affette da << una evidente difettosità >> in quanto
<attivate in posizione di apertura, erogavano regolarmente l'acqua, ma più volte … portate in posizione di chiusura non si richiudevano lasciando aperto il flusso dell'acqua.
La chiusura avveniva esclusivamente a seguito di leggere ripetute percussioni praticate sulla parete esterna del solenoide che consentivano l'effettiva interruzione del flusso di acqua>> (v. pag. 7).
Inoltre, il suddetto ctu ha verificato che la qualità delle acque impiegate era da ritenersi idonea alla tipologia di impianto irriguo utilizzato e che era da escludere che la pressione di esercizio dell'impianto irriguo potesse avere in qualche modo influito sulla mancata chiusura delle valvole (v. relazione tecnica a cui per intero si rinvia); considerazioni non contestate dalle parti in causa e confermate dal ctu nominato nel presente giudizio, dott.
. ER
Va, infine, evidenziata l'irrilevanza dell'eventuale episodico funzionamento delle valvole de quibus durante i tentativi di riparazione effettuati nella fase preprocessuale dai tecnici delle società in causa di cui hanno riferito alcuni dei testi escussi, essendo le idrovalvole destinate a funzionare regolarmente e non in modo casuale e discontinuo.
18 Alla luce di quanto sopra nonché delle risultanze degli accertamenti svolti dal dott.
in sede atp e delle conclusioni del ctu nominato nel presente giudizio, dott. ER
, si può affermare che le valvole per cui è causa erano affette da vizi che le hanno ER
rese inidonee all'uso a cui erano destinate e che il loro malfunzionamento non è in alcuna misura imputabile all'attore del quale va escluso, pertanto, qualsiasi concorso di colpa ex art. 1227, comma primo, cc.
Va, sul punto, evidenziato che l'attore ha evitato pure l'aggravarsi dei danni lamentati sostituendo tempestivamente le valvole difettose con valvole di altre marche che hanno funzionato regolarmente (art. 1227, comma secondo, cc).
B.4 Elemento soggettivo
La società convenuta e le terze chiamate hanno eccepito l'assenza di un proprio comportamento colposo senza provare, però, come richiesto all'articolo 1494 cc << di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa >>.
B.4.1 Venditore e Rivenditore
Come rilevato nel paragrafo B.2, la fattispecie di cui all'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a carico di quest'ultimo una presunzione relativa di conoscenza dei vizi (Cass., 26852/2013; 14665/2008).
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. civ. n. 15824/2014).
19 Nel caso di specie, la e la da cui la prima ha acquistato le valvole CP_1 CP_2
vendute all'attore, nulla hanno provato sul punto.
Invero, non è sufficiente invocare la conformità dei prodotti venduti o distribuiti agli standard della normativa di settore, ma è necessaria la verifica quantomeno a campione del funzionamento di quanto messo in commercio per poter affermare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Né hanno dedotto (e tantomeno provato) di aver venduto le medesime valvole ad altri acquirenti e che le stesse si erano sempre rivelate perfettamente funzionanti.
B.4.2 Produttore
A maggior ragione va affermata la responsabilità del produttore nei confronti della CP_2
[... non avendo il primo fornito la prova liberatoria di aver ignorato senza colpa i vizi delle valvole immesse in commercio, nulla deducendo in ordine al processo produttivo, ai controlli effettuati, al ricorso ad eventuali misure precauzionali rientranti nella sua disponibilità in quanto produttrice del bene.
C RISARCIMENTO DANNI
Alla luce di quanto sopra, spetta alla parte attrice, , il risarcimento dei Parte_1
danni subiti a causa del malfunzionamento dell'impianto di irrigazione determinato dagli accertati vizi delle valvole per cui è causa, sia per lucro cessante che per danno emergente, nella misura di € 741.950,00, stabilita in sede di accertamento tecnico preventivo dal ctu, dott. . ER
Parte attrice in sede di atp depositò un consulenza di parte, a firma del dott. Ingegnoli, corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi che individuava tre tipologie di danni:
<< - Scarto, l'impossibilità di gestione dell'acqua ha impedito di portare alla giusta
20 umidità il terreno per la raccolta, causando uno scarto medio del 70% contro quello medio aziendale non superiore al 10% su una superficie di circa 15 ettari.
- Siccità, rimanendo le idrovalvole aperte, si verifica una totale perdita di carico di pressione sull'impianto idrico, contestualmente gli irrigatori non operando più con giusta pressione, si verifica il fermo degli irrigatori, provocando zone inondate, creando de solchi
e zone aride provocando il totale disseccamento cronico. Con le ondate di calore tende a depauperarsi e non maturare, anzi. Aree da seminare ex-novo senza poter raccogliere neanche un metro quadro (mancato raccolto), per circa 15 ettari.
– Fondo, nelle aree che hanno conosciuto allagamenti e importanti ristagni idrici duraturi si sono creati danni alla planarità della superficie estremamente pregiudizievole per la coltivazione del tappeto “a rotoli” e per la stagione prossima è fondamentale ripristinarlo” >>.
Il ctu (alle cui conclusioni e alla cui relazione pienamente condivisibili si rinvia in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate) ha accertato che il terreno dell'attore servito dall'impianto irriguo (circa 28 ha, netti di tare) - nel periodo, da marzo 2012 fino a tutta la stagione primaverile /estiva, durante il quale il “prato pronto” avrebbe richiesto una regolare irrigazione al fine di poter essere raccolto in zolle in maniera idonea a consentire il reimpianto successivo - subì, come verificato sulla base dei sopralluoghi effettuati e della documentazione fotografica prodotta, il parziale allagamento di alcune zone produttive in prossimità degli irrigatori rimasti aperti per lungo tempo stimate in circa 5 ettari con perdita totale della produzione.
Il ctu ha evidenziato che, oltre al mancato raccolto, vanno considerati i danni conseguenti all'esecuzione delle operazioni necessarie per il ripristino e per il livellamento del suolo, indispensabili per la buona riuscita della nuova semina.
21 Il ctu ha, poi, accertato che altre parti dei campi coltivati, a causa della mancanza di pressione dell'acqua, non sono state irrigate per ridotta o insufficiente erogazione di acqua e che ciò non ha permesso la maturazione delle zolle e ha determinato il disseccamento del tappeto erboso in formazione.
Al fine del calcolo dei mancati redditi e dei costi per il ripristino delle normali condizioni di produttività dell'azienda, il ctu ha considerato tre tipologie differenti di danno.
La prima relativa alle zone di terreno (Ha 5) nelle quali vi sono stati ristagni idrici persistenti che hanno comportato compattamento del suolo e perdita totale di produzione e per le quali ha considerato anche i costi di ripristino.
La seconda relativa alle zone di terreno (Ha 9) che hanno subito eccessi idrici persistenti, senza tuttavia determinare situazioni di compattamento e/o erosione del suolo, ma che comunque hanno comportato perdite produttive.
L'ultima tipologia di danno riferibile alle situazioni opposte di disseccamento della cultura a causa di insufficiente o mancato apporto idrico (ha 9 e non 10, come corretto in sede di risposta alle osservazioni delle parti).
Pertanto, in considerazione dell'effettiva superficie coltivata e servita dall'impianto irriguo
(circa 28 ha, netti di tare) e dei danni causati dal malfunzionamento dello stesso, il ctu ha calcolato la perdita di reddito per mancata produzione dell'anno 2012 e i relativi costi per il ripristino delle condizioni ordinarie, per le parti soggette ad inondazione.
Per la stima delle perdite di reddito, al prezzo di vendita delle “zolle”, calcolato su valori medi di mercato per vendite all'ingrosso delle diverse specie coltivate, (micro e macroterme), pari a circa 5,50 €/mq, il ctu ha detratto i costi non sostenuti dall'operatore
(sfalci, eventuali trattamenti, operazioni di preparazione, taglio e arrotatura delle zolle e altre) stimati forfettariamente in 2,47 €/mq (circa il 45% del prezzo di vendita).
22 I costi di ripristino sono, invece, stati considerati in termini di materiali e manodopera necessaria a riportare il suolo alle condizioni preesistenti.
La produzione perduta per apporti idrici insufficienti è, invece, stata calcolata sulla parte di superficie oggetto di disseccamento stimata in circa 9 ettari.
Il tutto come da tabella dal ctu redatta a pag. 11 della sua relazione tecnica, a cui si rinvia, per complessivi € 741.950,00.
Il dott. ha affermato, rispondendo alle osservazioni delle parti e senza essere ER
successivamente smentito, che:
- << l'importo riportato in tabella (pari a 3,03 €/mq), come meglio specificato nel testo, si riferisce a valori medi di mercato rilevati in zona pari a 5,50 €/mq, decurtati delle spese non sostenute (forfettariamente stimate pari al 45% circa del prezzo di vendita). Tale valore di mercato è stato ritenuto attendibile, anche in considerazione di quanto stabilito nel listino informativo della , Parte_2
Ed. 2006/2007 (v. allegato - pag. 45 voci ST4 e ST5), che riporta valori anche superiori a quanto stimato dal sottoscritto (con una forbice compresa tra 6,30 e 14,80 €/mq), in funzione delle diverse tipologie di miscugli vegetali utilizzati, e che include anche altri oneri non considerabili nel nostro caso >>;
- le previste operazioni di riporto di terreno in quanto danneggiato e compattato a causa dei perduranti fenomeni di ristagno idrico hanno carattere straordinario ed esulano dalla normale manutenzione del campo dopo il taglio del manto erboso.
Avverso la relazione tecnica si cui sopra, l' si è limitata nella comparsa CP_1
conclusionale datata 6.3.2025 a contestare genericamente la quantificazione del danno in quanto << eccessivo e spropositato >> e a evidenziare che l'attore avrebbe potuto ridurre i danni. Sul punto si osserva che il , come sopra rilevato, ha ridotto i danni Pt_1
23 sostituendo nella stessa estate del 2012 la quasi totalità delle valvole Ooval con altre di diverse marche perfettamente funzionanti.
La contesta infondatamente la prevedibilità del danno richiesta dall'art. 1225 cc. CP_2
Invero, appare facilmente prevedibile che idrovalvole da utilizzare negli impianti di irrigazione possano comportare, in caso di malfunzionamento, danni alla vegetazione prodotta anche a fini imprenditoriali.
Osserva, inoltre, che il ctu ha erroneamente incluso nella determinazione del danno non solo i cinque ettari ove si è verificato l'allagamento del prato, ma anche altri 9 ettari per presunti eccessi idrici ed altri ancora 10 (rectius 9) ettari per disseccamento in quanto il
, usando l'ordinaria diligenza ed avendo verificato il malfunzionamento delle Pt_1
valvole OOVAL, avrebbe potuto sospendere l'irrigazione dei 5 ettari interessati al fenomeno dell'allagamento limitando a questi i danni e evitando ulteriori perdite per eccessi idrici e per disseccamento.
L'osservazione non è condivisibile essendo stato dedotto e provato dalla stessa CP_2
che il fece di più che interrompere l'erogazione per i suddetti 5 ettari sostituendo Pt_1
le valvole Ooval con valvole di altre marche. Né la ha dedotto e provato che detta CP_2
sostituzione non fu tempestiva e che fu prolungata oltre il momento in cui l'attore ebbe la consapevolezza che le valvole erano viziate.
La ha contestato la quantificazione effettuata dal ctu affermando Controparte_3
esclusivamente che su 4 idro-elettrovalvole Ooval, ha calcolato un danno esteso all'intero impianto. Si tratta di un ragionamento presuntivo (che assomiglia di più ad un “volo pindarico”), che non può essere ammesso nell'ambito di una consulenza tecnica >>.
La deduzione è infondata.
24 Invero, le fotografie, mai contestate, allegate alla consulenza di parte attrice a firma del dott. Ingegnoli, documentano il mancato funzionamento di tutte le valvole riproducendo lo stato dei luoghi dell'intero terreno dell'attore nel periodo 16/23.6.2012. Inoltre, come osservato nei paragrafi che precedono, tecnici della si recarono sui Controparte_3
luoghi nel giugno del 2012 e constatarono il mancato funzionamento di tutte le valvole tanto da tentare, mediante svariati interventi sulle valvole, di farle funzionare.
La stessa società ha chiesto di provare ed ha provato che solo nel settembre del 2012 la stessa tornata sui luoghi verificò che << il Sig. aveva sostituito gran parte delle Pt_1
idro-elettrovalvole prodotte da e acquistate da con altre di diversa CP_3 CP_1
marca>>. Ne consegue che la deduzione in esame, oltre ad essere tardiva, contrasta con le risultanze istruttorie da cui emerge che i tecnici delle società presenti in giudizio intervennero sui luoghi quanto tutte le valvole erano in funzione verificando il malfunzionamento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea e delle domande di garanzia proposte, la va condannata a pagare a la somma CP_1 Parte_1
di € 741.950,00 oltre agli accessori di cui infra;
la a tenere indenne la CP_2 CP_1
dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza e a sua volta a
[...] Controparte_3
tenere indenne la CP_6
Si osserva che gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere
25 riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi(Cass., 10/12/2021, n.39376).
Ne consegue che spettano all'attore sulla somma riconosciuta di € 741.950,00, con decorrenza dal 31.1.2013 (data, della quantificazione, della ctu dott. ) e fino alla ER
data del passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass., 02/04/2014, n.7697), la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dal 31.1.2013 fino al passaggio in giudicato (v. Sez Unite 1995/1712; 2004/4993).
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare Controparte_7
al primo la somma di € 741.950,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi calcolati come in narrativa;
- accoglie la domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la CP_2
prima dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza;
- accoglie la domanda avanzata dalla nei confronti della , e CP_2 Controparte_3
per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza;
- condanna solidalmente la e la Controparte_1 CP_2
[... a rimborsare a le spese dell'Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1
svoltosi tra le parti che liquida in complessivi Euro 9.998,30, di cui € 7.691,00 per compensi ed € 2.307,30, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv.
Filippo Grattagliano, difensore di , dichiaratosi antistatario;
pone a Parte_1
carico della e della le Controparte_1 CP_2
spese di ctu condannando le stesse solidalmente a rifondere quanto Parte_1
anticipato a tale titolo;
- condanna solidalmente la la Controparte_1 CP_2
[... e la a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_3 Parte_1
per il presente giudizio in complessivi Euro 46.708,80, di cui € 29.193,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ed € 17.515,80, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv. Filippo Grattagliano difensore di , dichiaratosi antistatario;
pone a carico della Parte_1 [...]
della e della le spese di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
27 ctu come liquidate in corso di causa condannando le stesse a rifondere Parte_1
di quanto eventualmente dallo stesso anticipato a tale titolo.
[...]
Così deciso il 04/07/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000365/2013 avente ad oggetto: “art. 1490 cc - garanzia per vizi della cosa venduta” promossa da
, titolare dell'omonima Azienda Agricola Vivaistica sita in Parte_1
Contrada Conchia n.c., Monopoli (BA) (C.F. ) P.IVA_1
elettivamente domicil. alla P.ZZA SANT'ANTONIO N. 24 70043 MONOPOLI (BA) rappres. e dif. dall'Avv. GRATTAGLIANO FILIPPO (C.F. ) C.F._1
ATTORE
1 contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2
rappres. e dif. dall'Avv. LAGHEZZA MAURIZIO (C.F. ) C.F._2
CONVENUTA contro
C.F. ) CP_2 P.IVA_3
rappres. e dif. dagli Avv.ti MELE ALESSANDRO (C.F. ) e C.F._3
MARCHELLO MAURO (C.F. ) C.F._4
TERZA CHIAMATA
contro
C.F. ), con sede in Peker Str. 2, 83017 – Kiriat Controparte_3 P.IVA_4
Malachi, Israele rappres. e dif. dall'Avv. RICCARDI GIUSEPPE (C.F. ed C.F._5
elettivamente domicil. presso lo studio di quest'ultimo in VIA PRINCIPE AMEDEO N.
198 70122 BARI
TERZA CHIAMATA
All'udienza del 18.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
2 1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 29.5.2013, , titolare Parte_1
dell'omonima Azienda Agricola Vivaistica (sita in Monopoli, BA, alla C.da Conchia n.c.) ha adito questo Tribunale e ha chiesto, invocando l'art. 1490 cc, di:
- dichiarare che lo stesso ha acquistato per la sua azienda dall
[...]
utilizzate nei terreni da lui condotti e oggetto di verifica da parte del Controparte_4
CTU in sede di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, rg n. 9112/2012;
- accertare che le idrovalvole si sono rivelate difettose - come documentato dal ctp Dott.
e dal Dott. , CTU nominato in sede di ATP – e che il Persona_1 Persona_2
vizio ha prodotto danni ingenti per lucro cessante e danno emergente nella misura accertata dal CTU, dott. , di € 741.950,00; ER
- per l'effetto, condannare l al pagamento in suo favore della somma di Controparte_1
€ 741.950,00 o di quell'altra maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi anatocistici quanto meno dal 22.6.2012 fino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 26.9.2013 si è costituita in giudizio la chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzata a chiamare in causa la da cui aveva acquistato le CP_2
elettrovalvole rivendute all'attore, e, nel merito, di rigettare le domande avverse essendo il mal funzionamento imputabile a vizi di costruzione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di ridurre la pretesa nella misura ritenuta di giustizia e di ritenere responsabile dell'accaduto in via diretta la ovvero condannare CP_2
quest'ultima a tenerla indenne da ogni effetto pregiudizievole a lei derivante dalla emananda sentenza.
3 Con comparsa di costituzione depositata in data 27.12.2013 si è costituita in giudizio la che ha chiesto a questo Tribunale, in via preliminare, di essere autorizzata a CP_2
chiamare in causa la , produttrice delle elettrovalvole per cui è causa e, Controparte_3
nel merito, di rigettare tutte le domande attoree nei confronti della
[...]
e quelle da quest'ultima proposte nei propri confronti in Controparte_1
quanto i danni lamentati erano imputabili ad una erronea installazione delle valvole sotto il livello del suolo che ne aveva determinato l'immersione in acqua e, quindi, il mal funzionamento;
in via subordinata, di ridurre le domande attoree perché eccessive e in ogni caso per avere l'attore concorso in modo prevalente a cagionare il danno;
in ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di ritenere e dichiarare la CP_3
obbligata tenerla indenne.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2018 si è costituita in giudizio la che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità della notifica Controparte_3
dell'atto di citazione alla stessa effettuata dalla in data 24.2.2014, la decadenza CP_2
insanabile di quest'ultima dalla facoltà di chiamarla in giudizio e, di conseguenza, la nullità di tutte le successive notifiche eseguite da nei suoi confronti nonchè, per CP_2
l'effetto, di estrometterla dal presente giudizio;
nel merito, in via principale, di rigettare tutte le domande stante l'erronea installazione delle valvole effettuata dal , unico Pt_1
responsabile dei danni subiti;
nel merito, in via subordinata, di dichiarare che il fatto colposo del aveva concorso in modo prevalente a cagionare il danno lamentato Pt_1
alle colture e, per l'effetto, di ridurre le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Disposto il mutamento del rito in data 24.1.2018, la causa, istruita mediante interrogatorio formale di , prova testimoniali (con i testi Parte_1 Tes_1 Testimone_2
e ) e CTU a cura dell'Ing. Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 18.3.2025 fissata Persona_3
4 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUESTIONI PROCESSUALI PRELIMINARI RELATIVE ALLA TERZA CHIAMATA
IN CAUSA Controparte_3
A.1 Eccepita decadenza della dal potere di chiamare in causa la CP_2 CP_3
[...]
La , costituendosi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte Controparte_3
della ha eccepito preliminarmente la nullità della prima notifica dell'atto di CP_2
chiamata in causa e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza eseguita nei suoi confronti dalla rilevando che quest'ultima si era attivata, per eseguire la CP_2
notifica di quanto sopra, solo in data 24.2.2014 e, cioè, oltre il termine perentorio del
14.2.2014 fissato dal giudice con decreto del 3.1.2014, ai sensi dell'art. 702-bis, comma 5,
c.p.c..
Ha, quindi, eccepito la decadenza della dalla facoltà di chiamarla in causa CP_2
sostenendo che, di conseguenza, tutte le successive notifiche effettuate da quest'ultima nei suoi confronti erano da considerarsi tamquam non esset.
L'eccezione è inammissibile.
Invero, come condivisibilmente ritiene la Suprema Corte (alla motivazione delle cui sentenze, oltre citate, si rinvia), il terzo chiamato in causa su istanza di parte non può, per carenza di interesse, eccepire la decadenza dalla chiamata per inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge, atteso che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in
5 giudizio (Cass., 2018/10382; 2013/10579).
Né si ritiene di dover esercitare il potere di rilievo d'ufficio a mezzo revoca del provvedimento emesso all'udienza del 23.4.2014 (con cui il giudice, revocando il decreto del 3.1.2014, ha sostanzialmente rimesso in termini la chiamante) e rilevando la decadenza della dal potere di chiamare in causa la per mancato rispetto CP_2 Controparte_3
del termine perentorio fissato.
Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, nel caso di chiamata di terzo, l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio della decadenza per inosservanza delle prescrizioni di legge
è funzionale sia ad assicurare l'esigenza di un celere svolgimento del processo a favore della parte attrice (che così evita la lungaggine di un differimento dell'udienza per la chiamata del terzo) sia a tutelare l'interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è dell'intero sistema processuale civile e che si configura anche nella necessità di evitare che l'udienza vada sprecata per il dover fissarne un'altra per la citazione della terza chiamata (Cass., 2013/10579).
Nel caso di specie, però, il giudizio è giunto a conclusione e si sono svolte tutte le fasi processuali;
ne consegue che l'esercizio, in questa fase decisionale, del potere di rilievo d'ufficio della decadenza de qua non sarebbe funzionale al soddisfacimento delle esigenze sopra indicate, ma al contrario renderebbe inutilmente espletate lunghe e dispendiose attività processuali.
A.2 Difetto di giurisdizione
La terza chiamata è una società israeliana con sede in Israele. Controparte_3
La stessa, costituendosi, ha, preliminarmente, come sopra detto, eccepito la decadenza della chiamante dal potere di ufficio di chiamarla in causa e non ha eccepito il CP_2
6 difetto di giurisdizione;
nella parte motiva del proprio atto difensivo, si è limitata ad affermare che l'eccepita decadenza non equivaleva ad << accettare la giurisdizione del giudice italiano >>; si è, poi, difesa nel merito.
Ciò evidenziato, si osserva che, in materia di competenza internazionale del giudice italiano, trova applicazione la legge del 31/05/1995, n. 218, rubricata <Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato >>, la quale, all'art. 3, “Ambito della giurisdizione”, stabilisce che:
<< 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo
77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo
II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno
Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio >>.
Pertanto, anche allorché, come nel caso in esame, il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la giurisdizione sussiste - quando si tratti di una delle materie comprese, come nell'ipotesi de qua, nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 - secondo i criteri indicati dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione.
7 L'art. 4, al primo comma, stabilisce, inoltre, che << Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se … il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo >>.
Ciò premesso, si ritiene che l'espressione utilizzata dalla nella parte Controparte_3
motiva della comparsa di costituzione - e, cioè, << senza con ciò accettare la giurisdizione del giudice italiano >> - non integri gli estremi dell'eccezione del difetto di giurisdizione che la terza chiamata, invero, non ha, infatti, chiesto di dichiarare.
Come affermato dalla Suprema Corte, la cosiddetta "proroga tacita della giurisdizione" del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria (Cassazione civile, sez. un., 13/07/2005, n. 14695).
A maggior ragione si è verificata una "proroga tacita della giurisdizione" nel caso in esame in cui la terza chiamata non ha chiesto nè l'esame né la risoluzione della questione della giurisdizione.
In ogni caso, per completezza, si osserva che la giurisdizione sussiste.
Trattasi di materia (contratto di compravendita) rientrante nel campo di applicazione della
Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968; inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, pur essendo la terza chiamata non domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri indicati dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della suddetta Convenzione e - in considerazione della natura c.d.
8 mobile del rinvio a quest'ultima effettuato dall'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995 - ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass., 2025/2481;
Cassazione civile, sez. un., 12/04/2024, n. 9971).
In particolare, qualora il contratto abbia ad oggetto una compravendita di beni deve essere adottato, ai fini dell'individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, in assenza di apposita convenzione stipulata dalle parti, il criterio, stabilito per la materia contrattuale, del luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (art. 7, lett. a) e b), primo trattino, del Regolamento (UE) n.
1215/2012 (Cass., 2025/2481; Cassazione civile, sez. un., 12/04/2024, n. 9971).
Nel caso in esame, il luogo della consegna dei beni è pacificamente l'Italia essendo la chiamante distributrice per l'Italia della società israeliana CP_2 Controparte_3
Alla luce di quanto sopra, va affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano nei confronti della suddetta terza chiamata.
B) QUESTIONI DI MERITO: ESAME DOMANDA ATTORE E DOMANDE di
CP_5
La domanda di risarcimento danni avanzata dall'attore nei confronti della e CP_1
le domande di garanzia avanzate, dalla convenuta, nei confronti della e, da CP_2
quest'ultima, nei confronti della , vanno esaminate congiuntamente Controparte_3
stante la identità delle questioni sottese.
B.1 Sintesi delle domande dell'attore e difese della parte convenuta e delle chiamate in garanzia
1.1 ha dedotto: di aver acquistato dall - come da fatture Parte_1 CP_1
allegate datate da dicembre 2011 a aprile 2012 - n. 97 idrovalvole mod. Ooval 24vac 50hz
9 da 4'' in linea, prodotte dalla con sede in Israele e commercializzate in Controparte_3
Italia dalla di Marsala, da utilizzare per l'impianto di irrigazione dei propri 35 CP_2
ettari di terreno adibito alla produzione di prato pronto, sito in San Vito al Tagliamento, territorio di Brindisi;
che, una volta installate nella primavera del 2012, le suddette valvole avevano funzionato male procurandogli ingenti danni;
che, precisamente, una volta aperte, non si chiudevano determinando l'allagamento dei campi;
che tutte le società sopra citate erano ripetutamente intervenute sui luoghi a mezzo i loro tecnici cercando di far funzionare le idrovalvole che, però, nonostante i tentativi e le sostituzioni di pezzi non avevano mai funzionato.
L'attore ha, pertanto, citato in giudizio la società venditrice, la e azionato CP_1
nei suoi confronti la garanzia per vizi ex art. 1490 cc chiedendo la condanna della prima al risarcimento dei danni subiti.
1.2 La venditrice si è costituita senza smentire l'esistenza del CP_1
malfunzionamento lamentato e confermando di essere intervenuta sui luoghi unitamente alle terze chiamate per cercare di far funzionare correttamente le idrovalvole vendute. Si è difesa sostenendo di aver fornito valvole conformi alle normative vigenti, munite del marchio di conformità CE e di certificazioni di qualità ISO, di aver fornito assistenza nella fase postvendita provvedendo agli interventi suggeriti dalla e che il CP_2
malfunzionamento era dovuto a vizi costruttivi dalla stessa non riscontrabile dei quali non era tenuta a rispondere non essendo incorsa in alcuna culpa in eligendo.
1.3 La che ha venduto le idrovalvole alla chiamata in causa da CP_2 CP_1
quest'ultima, ha dedotto: che il proprio amministratore ed il proprio agente di zona durante le prove delle idro-elettrovalvole effettuate dopo la segnalazione del malfunzionamento segnalarono più volte al Lapietra l'inidoneità dell'installazione delle idro-elettrovalvole un metro sotto il piano di campagna in una fossa piena di acqua e fango;
che detta errata
10 installazione aveva determinato una consistente ossidazione delle parti elettriche del solenoide delle valvole, con conseguente mancato funzionamento del pistone sito all'interno della valvola e che consente il movimento di apertura e successiva chiusura;
che, inoltre, era stato verificato che il aveva sostituito quasi tutte le idrovalvole Pt_1
con altre di diversa marca posizionandole al di sopra del piano di campagna in pozzetti in muratura.
La ha dedotto che quanto sopra era stato riscontrato dal ctu, Dott. , CP_2 ER
nominato in sede di ATP, il quale, a pag. 5 della sua relazione, aveva affermato quanto segue: “si è preso atto, sin dal primo accesso, che il Sig. aveva provveduto a Pt_1
sostituire e riposizionare le idro-elettrovalvole con altre di altra marca e tipo, lasciandone installate solo quattro della ditta al fine di poter espletare le operazioni peritali. Il CP_3
riposizionamento, in pozzetti in muratura a regola d'arte, si era reso necessario in quanto precedentemente alloggiate in modo poco razionale in contenitori di plastica neri, per altri usi, adattati m certamente non adeguati allo scopo”.
Infine, ha dedotto che nel settembre 2012 , ingegnere della , Per_4 Controparte_3
sostituì il solenoide di una delle valvole con un dispositivo manuale detto “sagiv a tre vie”
e che, a seguito di detto intervento, l'idro-elettrovalvola funzionò perfettamente.
La ha dedotto di non essere responsabile dei danni subiti dall'attore ai sensi CP_2
dell'art. 1218 cc in quanto i danni non erano ad essa imputabili e non vi era prova che fosse a conoscenza della circostanza che le valvole sarebbero state posizionate sotto il piano di campagna;
che, in ogni caso, il aveva concorso in modo prevalente o esclusivo Pt_1
alla causazione dei danni lamentati violando le regole dell'arte e la normativa CEI-EN
60529.
1.4 La , costituendosi in giudizio, ha dedotto, nel merito, che non vi era Controparte_3
era prova alcuna del fatto che il lamentato malfunzionamento delle idrovalvole derivasse
11 da un difetto di costruzione imputabile alla società produttrice;
che i lamentati danni erano imputabili all'imperizia del che le aveva interrate all'interno di pozzetti di plastica Pt_1
determinandone l'immersione in acqua e fango a impianto azionato e successivamente per averle sostituite con altre, di diversa marca, collocate, unitamente a quattro residue valvole della in pozzetti in muratura, realizzati a regola d'arte, in cui le valvole CP_3
erano sopraelevate rispetto al livello del suolo;
che il codice IP66 di certificazione delle valvole prodotte da Oovalm mostrava che le predette non potevano essere immerse né temporaneamente né continuativamente in acqua come affermato dal ctu, dott. ER
nominato in sede di Ato, a pagina 16 della sua relazione.
La ha criticato la consulenza espletata in sede di ATP sostenendo che CP_3 CP_3
il ctu ha errato ad ispezionare le valvole smontate e stoccate in un'area di deposito all'interno dell'azienda dell'attore in quanto verosimilmente ripulite dal prima Pt_1
dell'ispezione; ha dedotto che il ctu avrebbe dovuto ispezionare le valvole lasciate in campo dal , come richiesto dal CTP di Dott. Ha Pt_1 CP_2 Tes_3
evidenzianziato che dal test effettuato in sede di Atp era emersa la mancanza di sistemi di filtraggio nell'impianto e un elevato contenuto salino delle acque.
B.2 Garanzia per vizi ex art. 1490 cc e onere della prova
Il Lapietra, invocando la garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc (che, al primo comma, recita: << Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore >>), ha chiesto in via contrattuale il risarcimento dei danni conseguenti ai lamentati vizi delle idrovalvole acquistate da CP_1
La domanda di risarcimento dei danni (proponibile anche indipendentemente dall'azione di risoluzione o riduzione del prezzo, v. Cass., 14986/2021; 1979/1267) va inquadrata nell'ambito dell'art. 1494 cc secondo cui << in ogni caso il venditore è tenuto verso il
12 compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa >>.
Com'è noto, nella cosiddetta vendita "a catena ", come quella de qua, l'azione contrattuale per l'acquirente sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio) (Cass.,
2005/11612).
Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., n. 1631 del 24/01/2020).
Pertanto, correttamente parte attrice ha agito contrattualmente solo nei confronti della e questa correttamente ha chiamato in garanzia l e quest'ultima la CP_1 CP_2
produttrice essuna azione extracontrattuale è stata esperita dall'attore Controparte_3
nei confronti della Controparte_3
In ordine all'onere della prova, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, in tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle
13 caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Cass., 2017/21927; 2013/20110).
Nel caso in esame, nulla è stato provato in ordine alla regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
in ogni caso, come evidenziato nei paragrafi che seguono, anche a prescindere da quanto sopra detto in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, si osserva che i vizi lamentati dall'attore sono risultati esistenti in virtù degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dai nominati ctu e in considerazione del comportamento tenuto dalle parti in causa nella fase preprocessuale.
Riguardo all'elemento soggettivo si osserva che, mentre l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non richiede l'esistenza della colpa dell'alienante, l'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a carico di quest'ultimo una presunzione relativa di conoscenza dei vizi (Cass.,
26852/2013; 14665/2008).
Più precisamente, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore sia responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. civ. n.
15824/2014).
B.3 Esistenza dei vizi lamentati
14 Dall'esame delle difese delle parti e delle risultanze delle prove orali emerge che può ritenersi pacifico e provato che parte attrice installò a propria cura e spese le idrovalvole acquistate dalla e che, appena riscontrato il malfunzionamento delle stesse, CP_1
ne diede immediatamente notizia alla venditrice e quest'ultima alla la quale, a CP_2
sua volta, avvisò la (nessuna delle parti in causa ha, infatti, sollevato Controparte_3
eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi).
E' pacifico, pure, che le valvole per cui è causa sono state utilizzate dal all'interno Pt_1
del suo impianto di irrigazione - utilizzato per innaffiare terreno destinato alla produzione di prato pronto - così descritto dal ctu in sede di atp: ER
“L'impianto è stato realizzato mediante tubazioni principali in PVC, interrate, di diametro di 125 mm (PN 10); tubazioni di mandata in polietilene, sempre interrate, da 110 mm
(PN6) e 90 mm (PN6); n. 5 programmatori TORO da 24 stazioni (Mod. TMC 424) per
l'automazione dell'impianto; n. 96 idro-elettrovalvole (con sistema elettromeccanico di apertura/chiusura) della ditta n materiale plastico da 4" - tipo PH04ELU001 (PN CP_3
10) e solenoide di comando a tre vie, DOROT 3W 24 V. AC modello S80-3-D 50 Hz;
irrigatori Rossi R25 a funzionamento circolare, con gittata e portata massime rispettivamente di circa 20-30 m e 2/300 l/h (variabili in funzione della pressione di esercizio)”. Impianto ritenuto dal medesimo ctu realizzato a regola d'arte (v. atp pag. 16)
e non inficiato dall'originario posizionamento delle valvole per cui è causa (v. oltre).
E' anche provato (e, comunque, non contestato dall'attore) che, in un primo momento, le idrovalvole furono installate in pozzetti di plastica neri (v. foto a pag. 6 della ctu del dott.
), posti a 50-60 cm di profondità (v. pag 16-17 della ctu del dott. ER ER
redatta in sede di atp) che si allagavano dopo l'azionamento dell'impianto di irrigazione.
E' provato che ci furono tanti sopralluoghi da parte dei tecnici di tutte le società oggi in giudizio e numerosi tentativi di riparazione delle valvole anche a mezzo sostituzione di
15 pezzi delle stesse (filtri, membrane, solenoidi); che, nel giugno 2012, i tecnici delle società chiamate in causa avvisarono il dell'errata collocazione delle valvole in pozzetti Pt_1
di plastica e che gli stessi, tornati suoi luoghi, sostituirono pezzi delle valvole nel tentativo di farle funzionare, constatando che tutte le valvole Ooval erano state sostituite con altre di diversa marca, tranne quattro, e che erano state tutte posizionale in pozzetti di muratura
(che il ctu in sede di atp ha accertato avere pure una profondità di 50-60 cm: v. parte finale di pag. 20 dell'atp laddove si legge che l'alloggiamento successivo delle valvole in vasche in mattoni di calcestruzzo era verosimilmente alla stessa profondità di quello originario nei pozzetti di plastica).
Ciò premesso, si osserva che, come detto, dalle difese delle parti e dalle prove orali assunte emerge che i tecnici delle società chiamate in causa hanno effettuato vari e ripetuti tentativi di riparazione sulle valvole Ooval e, ciò, pur se le stesse erano state precedentemente collocate in pozzetti di plastica non adeguati.
Ciò conferma la convinzione del ctu, dott. , secondo cui la circostanza che per un ER
periodo iniziale le valvole fossero state collocate in pozzetti di plastica non influì sul malfunzionamento delle stesse.
Infatti, diversamente, non si spiegherebbero i ripetuti tentativi di farle funzionare posti in essere sia dalla che dalla anche con sostituzioni di pezzi: infatti, se dette CP_2 CP_3
società – i cui tecnici hanno smontato e rimontato più volte le valvole come dalle testimonianze dei testi escussi- avessero verificato che queste ultime, come oggi sostengono, si erano ossidate a causa della loro immersione in acqua perché alloggiate in pozzetti non adeguati, non si sarebbero certamente sobbarcate interventi dispendiosi in termini di personale e pezzi di ricambio stante l'imputabilità dei guasti all'erroneo alloggiamento delle valvole da parte del . Pt_1
Infatti, a conferma di ciò, si osserva che le valvole conservate dalla parte attrice in
16 magazzino non hanno presentato all'ispezione del ctu parti ossidate né corpi estranei ma, diversamente, parti interne lubrificate (v. pag. 7 dell'atp).
Infondata è l'osservazione della secondo cui il ctu avrebbe dovuto ispezionare le CP_3
valvole ancora in funzione in quanto quelle riposte in magazzino potevano essere state ripulite dal . Pt_1
Detta affermazione non è supporta da alcun elemento di prova e, anzi, appare smentita dalla circostanza che la società produttrice, recatasi più volte sui luoghi subito dopo la denuncia del malfunzionamento a smontare e rimontare le valvole ancora in funzione, ben avrebbe potuto documentare eventuali segni di ossidazione o danni derivanti dalla dedotta immersione in acqua. Non solo non ha documentato quanto sopra, ma ha proceduto con i tentativi di riparazione.
Inconducenti appaiono, inoltre, le argomentazioni relative al dedotto mancato rispetto da parte del di eventuali norme tecniche internazionali Uni – En, poichè, intanto una Pt_1
violazione di una regola assume rilevo, in quanto da essa sia derivato l'evento per evitare il quale la detta regola è stata dettata.
Infatti, nel caso di specie, come sopra detto, si è accertato che nessuna incidenza sul malfunzionamento delle valvole ha avuto la loro originaria impropria collocazione.
Peraltro, il ctu ha affermato, senza essere smentito, che il livello IP 66 risultante dalla scheda tecnica del solenoide corrisponde a << Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la prenetrazione di liquidi da spruzzi, mareggiate e forti getti d'acqua in qualsiasi direzione >> con la conseguenza che << la valvola non può essere immersa in acqua ma è comunque in grado di resistere a forti getti d'acqua quali possono avvenire in pieno campo >> (v. pag. 16 dell'atp).
Alla luce di quanto sopra e del comportamento delle società convenute nella fase
17 preprocessuale, può affermarsi che le valvole inizialmente poste nei pozzetti di plastica si ritrovavano in acqua e fango perché non si richiudevano continuando ad erogare acqua (v. pag. 20 atp dove si legge che << L'allagamento degli alloggiamenti era dovuto all'apertura continua delle valvole con conseguente erogazione dell'acqua e ristagno >> ovvero pag. 15 in cui si legge che malfunzionamenti registrati è stata l'effetto degli stessi e non la causa >> ). E, cioè, si creavano degli allagamenti nei pozzetti, non a causa della tipologia dei pozzetti stessi seppur inadeguati, ma a causa del malfunzionamento delle valvole.
Il ctu dott. ha accertato che, a seguito di ripetute prove dallo stesso effettuate, le ER
valvole da lui esaminate erano affette da << una evidente difettosità >> in quanto
<attivate in posizione di apertura, erogavano regolarmente l'acqua, ma più volte … portate in posizione di chiusura non si richiudevano lasciando aperto il flusso dell'acqua.
La chiusura avveniva esclusivamente a seguito di leggere ripetute percussioni praticate sulla parete esterna del solenoide che consentivano l'effettiva interruzione del flusso di acqua>> (v. pag. 7).
Inoltre, il suddetto ctu ha verificato che la qualità delle acque impiegate era da ritenersi idonea alla tipologia di impianto irriguo utilizzato e che era da escludere che la pressione di esercizio dell'impianto irriguo potesse avere in qualche modo influito sulla mancata chiusura delle valvole (v. relazione tecnica a cui per intero si rinvia); considerazioni non contestate dalle parti in causa e confermate dal ctu nominato nel presente giudizio, dott.
. ER
Va, infine, evidenziata l'irrilevanza dell'eventuale episodico funzionamento delle valvole de quibus durante i tentativi di riparazione effettuati nella fase preprocessuale dai tecnici delle società in causa di cui hanno riferito alcuni dei testi escussi, essendo le idrovalvole destinate a funzionare regolarmente e non in modo casuale e discontinuo.
18 Alla luce di quanto sopra nonché delle risultanze degli accertamenti svolti dal dott.
in sede atp e delle conclusioni del ctu nominato nel presente giudizio, dott. ER
, si può affermare che le valvole per cui è causa erano affette da vizi che le hanno ER
rese inidonee all'uso a cui erano destinate e che il loro malfunzionamento non è in alcuna misura imputabile all'attore del quale va escluso, pertanto, qualsiasi concorso di colpa ex art. 1227, comma primo, cc.
Va, sul punto, evidenziato che l'attore ha evitato pure l'aggravarsi dei danni lamentati sostituendo tempestivamente le valvole difettose con valvole di altre marche che hanno funzionato regolarmente (art. 1227, comma secondo, cc).
B.4 Elemento soggettivo
La società convenuta e le terze chiamate hanno eccepito l'assenza di un proprio comportamento colposo senza provare, però, come richiesto all'articolo 1494 cc << di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa >>.
B.4.1 Venditore e Rivenditore
Come rilevato nel paragrafo B.2, la fattispecie di cui all'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a carico di quest'ultimo una presunzione relativa di conoscenza dei vizi (Cass., 26852/2013; 14665/2008).
La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (Cass. civ. n. 15824/2014).
19 Nel caso di specie, la e la da cui la prima ha acquistato le valvole CP_1 CP_2
vendute all'attore, nulla hanno provato sul punto.
Invero, non è sufficiente invocare la conformità dei prodotti venduti o distribuiti agli standard della normativa di settore, ma è necessaria la verifica quantomeno a campione del funzionamento di quanto messo in commercio per poter affermare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Né hanno dedotto (e tantomeno provato) di aver venduto le medesime valvole ad altri acquirenti e che le stesse si erano sempre rivelate perfettamente funzionanti.
B.4.2 Produttore
A maggior ragione va affermata la responsabilità del produttore nei confronti della CP_2
[... non avendo il primo fornito la prova liberatoria di aver ignorato senza colpa i vizi delle valvole immesse in commercio, nulla deducendo in ordine al processo produttivo, ai controlli effettuati, al ricorso ad eventuali misure precauzionali rientranti nella sua disponibilità in quanto produttrice del bene.
C RISARCIMENTO DANNI
Alla luce di quanto sopra, spetta alla parte attrice, , il risarcimento dei Parte_1
danni subiti a causa del malfunzionamento dell'impianto di irrigazione determinato dagli accertati vizi delle valvole per cui è causa, sia per lucro cessante che per danno emergente, nella misura di € 741.950,00, stabilita in sede di accertamento tecnico preventivo dal ctu, dott. . ER
Parte attrice in sede di atp depositò un consulenza di parte, a firma del dott. Ingegnoli, corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi che individuava tre tipologie di danni:
<< - Scarto, l'impossibilità di gestione dell'acqua ha impedito di portare alla giusta
20 umidità il terreno per la raccolta, causando uno scarto medio del 70% contro quello medio aziendale non superiore al 10% su una superficie di circa 15 ettari.
- Siccità, rimanendo le idrovalvole aperte, si verifica una totale perdita di carico di pressione sull'impianto idrico, contestualmente gli irrigatori non operando più con giusta pressione, si verifica il fermo degli irrigatori, provocando zone inondate, creando de solchi
e zone aride provocando il totale disseccamento cronico. Con le ondate di calore tende a depauperarsi e non maturare, anzi. Aree da seminare ex-novo senza poter raccogliere neanche un metro quadro (mancato raccolto), per circa 15 ettari.
– Fondo, nelle aree che hanno conosciuto allagamenti e importanti ristagni idrici duraturi si sono creati danni alla planarità della superficie estremamente pregiudizievole per la coltivazione del tappeto “a rotoli” e per la stagione prossima è fondamentale ripristinarlo” >>.
Il ctu (alle cui conclusioni e alla cui relazione pienamente condivisibili si rinvia in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate) ha accertato che il terreno dell'attore servito dall'impianto irriguo (circa 28 ha, netti di tare) - nel periodo, da marzo 2012 fino a tutta la stagione primaverile /estiva, durante il quale il “prato pronto” avrebbe richiesto una regolare irrigazione al fine di poter essere raccolto in zolle in maniera idonea a consentire il reimpianto successivo - subì, come verificato sulla base dei sopralluoghi effettuati e della documentazione fotografica prodotta, il parziale allagamento di alcune zone produttive in prossimità degli irrigatori rimasti aperti per lungo tempo stimate in circa 5 ettari con perdita totale della produzione.
Il ctu ha evidenziato che, oltre al mancato raccolto, vanno considerati i danni conseguenti all'esecuzione delle operazioni necessarie per il ripristino e per il livellamento del suolo, indispensabili per la buona riuscita della nuova semina.
21 Il ctu ha, poi, accertato che altre parti dei campi coltivati, a causa della mancanza di pressione dell'acqua, non sono state irrigate per ridotta o insufficiente erogazione di acqua e che ciò non ha permesso la maturazione delle zolle e ha determinato il disseccamento del tappeto erboso in formazione.
Al fine del calcolo dei mancati redditi e dei costi per il ripristino delle normali condizioni di produttività dell'azienda, il ctu ha considerato tre tipologie differenti di danno.
La prima relativa alle zone di terreno (Ha 5) nelle quali vi sono stati ristagni idrici persistenti che hanno comportato compattamento del suolo e perdita totale di produzione e per le quali ha considerato anche i costi di ripristino.
La seconda relativa alle zone di terreno (Ha 9) che hanno subito eccessi idrici persistenti, senza tuttavia determinare situazioni di compattamento e/o erosione del suolo, ma che comunque hanno comportato perdite produttive.
L'ultima tipologia di danno riferibile alle situazioni opposte di disseccamento della cultura a causa di insufficiente o mancato apporto idrico (ha 9 e non 10, come corretto in sede di risposta alle osservazioni delle parti).
Pertanto, in considerazione dell'effettiva superficie coltivata e servita dall'impianto irriguo
(circa 28 ha, netti di tare) e dei danni causati dal malfunzionamento dello stesso, il ctu ha calcolato la perdita di reddito per mancata produzione dell'anno 2012 e i relativi costi per il ripristino delle condizioni ordinarie, per le parti soggette ad inondazione.
Per la stima delle perdite di reddito, al prezzo di vendita delle “zolle”, calcolato su valori medi di mercato per vendite all'ingrosso delle diverse specie coltivate, (micro e macroterme), pari a circa 5,50 €/mq, il ctu ha detratto i costi non sostenuti dall'operatore
(sfalci, eventuali trattamenti, operazioni di preparazione, taglio e arrotatura delle zolle e altre) stimati forfettariamente in 2,47 €/mq (circa il 45% del prezzo di vendita).
22 I costi di ripristino sono, invece, stati considerati in termini di materiali e manodopera necessaria a riportare il suolo alle condizioni preesistenti.
La produzione perduta per apporti idrici insufficienti è, invece, stata calcolata sulla parte di superficie oggetto di disseccamento stimata in circa 9 ettari.
Il tutto come da tabella dal ctu redatta a pag. 11 della sua relazione tecnica, a cui si rinvia, per complessivi € 741.950,00.
Il dott. ha affermato, rispondendo alle osservazioni delle parti e senza essere ER
successivamente smentito, che:
- << l'importo riportato in tabella (pari a 3,03 €/mq), come meglio specificato nel testo, si riferisce a valori medi di mercato rilevati in zona pari a 5,50 €/mq, decurtati delle spese non sostenute (forfettariamente stimate pari al 45% circa del prezzo di vendita). Tale valore di mercato è stato ritenuto attendibile, anche in considerazione di quanto stabilito nel listino informativo della , Parte_2
Ed. 2006/2007 (v. allegato - pag. 45 voci ST4 e ST5), che riporta valori anche superiori a quanto stimato dal sottoscritto (con una forbice compresa tra 6,30 e 14,80 €/mq), in funzione delle diverse tipologie di miscugli vegetali utilizzati, e che include anche altri oneri non considerabili nel nostro caso >>;
- le previste operazioni di riporto di terreno in quanto danneggiato e compattato a causa dei perduranti fenomeni di ristagno idrico hanno carattere straordinario ed esulano dalla normale manutenzione del campo dopo il taglio del manto erboso.
Avverso la relazione tecnica si cui sopra, l' si è limitata nella comparsa CP_1
conclusionale datata 6.3.2025 a contestare genericamente la quantificazione del danno in quanto << eccessivo e spropositato >> e a evidenziare che l'attore avrebbe potuto ridurre i danni. Sul punto si osserva che il , come sopra rilevato, ha ridotto i danni Pt_1
23 sostituendo nella stessa estate del 2012 la quasi totalità delle valvole Ooval con altre di diverse marche perfettamente funzionanti.
La contesta infondatamente la prevedibilità del danno richiesta dall'art. 1225 cc. CP_2
Invero, appare facilmente prevedibile che idrovalvole da utilizzare negli impianti di irrigazione possano comportare, in caso di malfunzionamento, danni alla vegetazione prodotta anche a fini imprenditoriali.
Osserva, inoltre, che il ctu ha erroneamente incluso nella determinazione del danno non solo i cinque ettari ove si è verificato l'allagamento del prato, ma anche altri 9 ettari per presunti eccessi idrici ed altri ancora 10 (rectius 9) ettari per disseccamento in quanto il
, usando l'ordinaria diligenza ed avendo verificato il malfunzionamento delle Pt_1
valvole OOVAL, avrebbe potuto sospendere l'irrigazione dei 5 ettari interessati al fenomeno dell'allagamento limitando a questi i danni e evitando ulteriori perdite per eccessi idrici e per disseccamento.
L'osservazione non è condivisibile essendo stato dedotto e provato dalla stessa CP_2
che il fece di più che interrompere l'erogazione per i suddetti 5 ettari sostituendo Pt_1
le valvole Ooval con valvole di altre marche. Né la ha dedotto e provato che detta CP_2
sostituzione non fu tempestiva e che fu prolungata oltre il momento in cui l'attore ebbe la consapevolezza che le valvole erano viziate.
La ha contestato la quantificazione effettuata dal ctu affermando Controparte_3
esclusivamente che su 4 idro-elettrovalvole Ooval, ha calcolato un danno esteso all'intero impianto. Si tratta di un ragionamento presuntivo (che assomiglia di più ad un “volo pindarico”), che non può essere ammesso nell'ambito di una consulenza tecnica >>.
La deduzione è infondata.
24 Invero, le fotografie, mai contestate, allegate alla consulenza di parte attrice a firma del dott. Ingegnoli, documentano il mancato funzionamento di tutte le valvole riproducendo lo stato dei luoghi dell'intero terreno dell'attore nel periodo 16/23.6.2012. Inoltre, come osservato nei paragrafi che precedono, tecnici della si recarono sui Controparte_3
luoghi nel giugno del 2012 e constatarono il mancato funzionamento di tutte le valvole tanto da tentare, mediante svariati interventi sulle valvole, di farle funzionare.
La stessa società ha chiesto di provare ed ha provato che solo nel settembre del 2012 la stessa tornata sui luoghi verificò che << il Sig. aveva sostituito gran parte delle Pt_1
idro-elettrovalvole prodotte da e acquistate da con altre di diversa CP_3 CP_1
marca>>. Ne consegue che la deduzione in esame, oltre ad essere tardiva, contrasta con le risultanze istruttorie da cui emerge che i tecnici delle società presenti in giudizio intervennero sui luoghi quanto tutte le valvole erano in funzione verificando il malfunzionamento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento della domanda attorea e delle domande di garanzia proposte, la va condannata a pagare a la somma CP_1 Parte_1
di € 741.950,00 oltre agli accessori di cui infra;
la a tenere indenne la CP_2 CP_1
dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza e a sua volta a
[...] Controparte_3
tenere indenne la CP_6
Si osserva che gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere
25 riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi(Cass., 10/12/2021, n.39376).
Ne consegue che spettano all'attore sulla somma riconosciuta di € 741.950,00, con decorrenza dal 31.1.2013 (data, della quantificazione, della ctu dott. ) e fino alla ER
data del passaggio in giudicato della presente sentenza (Cass., 02/04/2014, n.7697), la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dal 31.1.2013 fino al passaggio in giudicato (v. Sez Unite 1995/1712; 2004/4993).
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo e al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
[...]
[...] [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a pagare Controparte_7
al primo la somma di € 741.950,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi calcolati come in narrativa;
- accoglie la domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti della e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la CP_2
prima dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza;
- accoglie la domanda avanzata dalla nei confronti della , e CP_2 Controparte_3
per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima dagli effetti pregiudizievoli della presente sentenza;
- condanna solidalmente la e la Controparte_1 CP_2
[... a rimborsare a le spese dell'Accertamento Tecnico Preventivo Parte_1
svoltosi tra le parti che liquida in complessivi Euro 9.998,30, di cui € 7.691,00 per compensi ed € 2.307,30, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv.
Filippo Grattagliano, difensore di , dichiaratosi antistatario;
pone a Parte_1
carico della e della le Controparte_1 CP_2
spese di ctu condannando le stesse solidalmente a rifondere quanto Parte_1
anticipato a tale titolo;
- condanna solidalmente la la Controparte_1 CP_2
[... e la a rimborsare a le spese di lite che liquida Controparte_3 Parte_1
per il presente giudizio in complessivi Euro 46.708,80, di cui € 29.193,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale ed € 17.515,80, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali;
distrae le suddette somme in favore dell'Avv. Filippo Grattagliano difensore di , dichiaratosi antistatario;
pone a carico della Parte_1 [...]
della e della le spese di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
27 ctu come liquidate in corso di causa condannando le stesse a rifondere Parte_1
di quanto eventualmente dallo stesso anticipato a tale titolo.
[...]
Così deciso il 04/07/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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