Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento consensuale per “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio” n.
14471/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIARI ELISA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. CHIARI ELISA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
✓ “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 27.06.1992 nel Comune di Brescia (BS) con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Brescia (anno 1992, atto n. 421, P. II serie A) e del Comune di IC (anno 1992, atto n. 14, P II serie
B).
✓ ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
✓ dichiarare compensate le spese legali.
✓ omologare le condizioni di divorzio che di seguito si riportano e prendere atto degli ulteriori
1
1) Il signor verserà a titolo di assegno divorzile alla NO la Parte_1 Parte_2 somma di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, a versarsi con decorrenza dalla firma del presente ricorso a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sull'iban della NO , già noto. Parte_2
2) Al fine di definire la crisi coniugale e a definizione dei rapporti tutti sorti con il matrimonio i ricorrenti si impegnano a dar corso, ciascuno per la quota di rispettiva spettanza, ai seguenti trasferimenti immobiliari: i) Il signor trasferirà in permuta alla NO la propria quota di Parte_1 Parte_2 piena proprietà indivisa (50%) dell'immobile che ha costituito abitazione familiare in SS (BS), Via Bevilacqua, n. 83. Immobile così identificato: unità abitativa posta a piano terra e primo con cantina e autorimessa a piano seminterrato, facente parte di palazzina residenziale a due livelli fuori terra con spazi comuni, censita come segue al NCT del Comune di SS (BS): foglio 18 – mapp. 311 – sub. 6 graffato al mappale 572 sub 2 (unità abitativa) e al foglio 18 – mapp. 572, sub 5 (autorimessa). ii) La NO , per parte sua, contestualmente trasferirà in permuta al signor Parte_2 la propria quota di piena proprietà indivisa (50%) dell'immobile ad uso abitativo sito in Parte_1 SS (BS), Vicolo Canale, n. 13. Immobile così identificato: appartamento bilocale al piano secondo composto da una sala con angolo cottura, un disimpegno, una stanza matrimoniale, un bagno e un posto auto scoperto, censito come segue al NCT del Comune di SS (BS): foglio 12, mappale 244, subalterni 7 (appartamento) e 14 (posto auto scoperto). Trattasi di immobile co-acquistato dai coniugi in costanza di matrimonio, attualmente concesso in locazione ad uso abitativo a terzi con contratto che proseguirà con il nuovo proprietario. iii) Attuata la permuta prevista ai punti 2.i e 2.ii che precedono, entrambi i ricorrenti si impegnano a trasferire al figlio riservandosi ciascuno l'usufrutto vitalizio, la nuda Parte_3 proprietà dei due immobili sopra indicati, dei quali ciascuno sarà divenuto proprietario esclusivo. Il trasferimento della nuda proprietà dei due immobili a favore del figlio verrà attuato con Parte_3 il medesimo atto con il quale i coniugi attueranno la permuta prevista ai punti 2.i e 2. ii. iv) Avuto riguardo al diverso valore commerciale dei beni oggetto della permuta concordata ai punti che precedono, la NO corrisponderà al signor un conguaglio in Parte_2 Parte_1 denaro sin d'ora concordato nell'importo di € 40.000.
3) Le parti danno atto e convengono che i trasferimenti immobiliari previsti nel presente punto sono stati negoziati e quindi concordati al fine di risolvere e comporre in via transattiva la crisi coniugale e a definizione di tutti i rapporti patrimoniali sorti con il matrimonio, con particolare riguardo ai beni in comunione legale.
4) In ordine a quanto previsto al punto che precede, le parti si impegnano a fissare la data del rogito notarile, che verrà stipulato presso lo studio del Notaio scelto di comune accordo tra i coniugi, entro e non oltre giorni 30 dalla data di deposito della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le parti dichiarano che i trasferimenti immobiliari previsti ai punti che precedono costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Volendo definire in maniera stabile e definitiva i rapporti patrimoniali ed economici sorti con il matrimonio, i coniugi effettuano altresì le seguenti attribuzioni riferite ai beni mobili: contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cui al punto 2 che precede, il signor attribuirà alla NO Parte_1
anche la propria quota di comproprietà sugli arredi e mobili presenti nella casa Parte_2 coniugale che diverranno pertanto di proprietà esclusiva della NO . Pt_2 7) i coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 27.6.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 421 parte II, serie A, anno 1992.
Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Parte_3
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 9711/2014 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.5.2014.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3