Trib. Modena, sentenza 23/03/2025, n. 357
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Sentenza 23 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Modena, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Lucchi, riguarda una controversia tra un condominio e un'impresa costruttrice per vizi di costruzione. L'attore ha richiesto l'accertamento della responsabilità del convenuto per gravi vizi riscontrati negli immobili acquistati, invocando gli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c. e chiedendo un risarcimento di € 39.055,60 per il ripristino dell'immobile. Il convenuto ha contestato le domande, eccependo l'infondatezza delle pretese e la prescrizione dell'azione, sostenendo che la questione fosse da inquadrare in un contratto di vendita piuttosto che in un appalto.

Il Giudice ha accolto le richieste dell'attore, affermando che la responsabilità del convenuto sussiste ai sensi dell'art. 1669 c.c., poiché i vizi denunciati compromettevano la funzionalità dell'intero fabbricato. Ha ritenuto che le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal convenuto non fossero fondate, evidenziando che la denuncia dei vizi era stata effettuata tempestivamente. Inoltre, ha confermato la legittimazione dell'amministratore a rappresentare gli interessi del condominio, anche per vizi riguardanti parti di proprietà esclusiva. La sentenza ha quindi condannato il convenuto al risarcimento di € 25.925,00, oltre interessi e rivalutazione, e ha rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 23/03/2025, n. 357
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 357
    Data del deposito : 23 marzo 2025

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