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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Relatore dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g.597/2024
promossa da:
(CF: Email_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Monica Morelli con domicilio eletto nel suo studio in
Bologna Via Cesare Battisti 33 pagina1 di 4 Appellante contro
(CF Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerardo Di Punzio e Debora D'Ippolito con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna Via Donato Creti 55/3
Appellato
In punto a:appello avverso la ordinanza di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di
Bologna in data 23.2.2024
MOTIVI di FATTO e di DIRITTO
Con ordinanza in data 23.2.2024 emessa nel procedimento di convalida di sfratto per morosità promosso dal locatore ei confronti della conduttrice CP_1 CP_2
, il Tribunale di Bologna, dato atto che la morosità non era stata stata
[...] integralmente sanata entro il termine di grazia concesso ai sensi dell'art. 55 L.392/1978, ha pronunciato la convalida dello sfratto per morosità e fissato la data di esecuzione del rilascio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto appello al cui accoglimento CP_3 si è opposto CP_1
La causa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura all'udienza del
17.1.2025 (anche se, per mero errore materiale, il predetto dispositivo reca la data del
17.1.2024 che viene rettificata nella presente sentenza)
L'appello – da ritenersi ammissibile in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante,
è stato proposto avverso una convalida di sfratto che pur rivestendo la forma di pagina2 di 4 ordinanza, ha il valore di sentenza essendo stato emesso in difetto delle condizioni che ne legittimano la pronuncia – è fondato e deve essere accolto.
L'appellante, invero, ha censurato il provvedimento di convalida eccependo che questo era stato emesso sull'erroneo presupposto della mancata puntuale sanatoria della morosità avendo il Tribunale, all'udienza di verifica della sanatoria, erroneamente ritenuto che entro il termine di grazia dovesse essere pagata una ulteriore somma
(dovuta per conguaglio di oneri condominiali) che, al contrario, non era stata ricompresa nel complessivo importo determinato nell'ordinanza di concessione del termine di grazia e che era stata pagata dalla conduttrice prima dell'udienza di verifica della sanatoria ma dopo la scadenza del termine di grazia, entro il quale, invece, era stata pagata tutta la somma determinata dal Tribunale.
Osserva la Corte che nell'atto di intimazione di sfratto era stata dedotta la morosità del conduttore con riferimento al mancato pagamento dei canoni di locazione e che, all'esito della prima udienza di comparizione, il Tribunale - preso atto della dichiarazione del difensore dell'intimante di persistenza della morosità ammontante ad euro 8.850,00
(compresi i canoni dovuti fino a settembre 2023 e le somme dovute a titolo di acconto per spese condominiali da gennaio a settembre 2023 pari ad euro 900,00) – ha concesso il termine di 90 giorni per sanare la morosità “pari all'importo di euro 8.850,00 comprensivo del canone del mese di settembre 2023 e degli oneri condominiali come previsto in contratto, oltre a:1) interessi legali dalla scadenza di ogni canone non pagato al saldo, 2) successivi canoni fino alla scadenza del termine di grazia, 3) spese del presente procedimento che liquida in euro 172,05 per anticipazioni ed euro 800,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali CPA al 4% e IVA se dovuta”.
E' pacifico che l'unica somma pagata oltre il termine di grazia e precisamente in data
15.12.2023 è quella riferita al conguaglio degli oneri condominiali pari ad euro 969,03 indicata nella mail con la quale l'avv.D'Ippolito rivolgendosi al collega, difensore della controparte, invitava il medesimo ad intercedere presso la cliente perché questa corrispondesse la somma entro la data della successiva udienza.
Ebbene, nell'ordinanza di convalida il Tribunale, richiamando l'ordinanza di concessione del termine di grazia nella parte in cui era stata determinata la complessiva somma da pagare, ha indicato, oltre all'importo di euro 8.850,00 (comprensivo della mensilità di settembre 2023 e degli oneri condominiali), gli interessi legali dalle scadenze di ciascun rateo al soddisfo, le mensilità successive e “gli oneri successivi maturati e maturandi medio tempore”, nonché le spese legali.
pagina3 di 4 In realtà “gli oneri successivi maturati e maturandi medio tempore” non erano stati menzionati nell'ordinanza di concessione del termine di grazia come si evince dal testo del provvedimento sopra riportato nel quale gli unici oneri condominiali indicati sono quelli già ricompresi nell'importo di euro 8.850,00 corrispondente a quello per il quale il difensore della parte intimante aveva attestato la persistenza della morosità; le somme maturande erano state ricomprese nella morosità da sanare entro il termine di grazia solo con riferimento ai canoni e non anche agli oneri condominiali.
Essendo questi ultimi estranei alla morosità da sanare entro il termine di 90 giorni, la circostanza che tali oneri fossero effettivamente dovuti e che siano stati pagati oltre il termine non giustifica la convalida dello sfratto.
Né può sottacersi che il pagamento di questa ulteriore somma è comunque avvenuto, sia pure con tre giorni di ritardo rispetto al termine di grazia ma prima dell'udienza fissata per la verifica della sanatoria e quindi nei tempi indicati dallo stesso difensore di parte intimante con mail in data 12.12.2023 (doc.8) evidentemente nella consapevolezza che si trattava di somma non compresa in quella determinata ai fini della sanatoria.
L'ordinanza di convalida dello sfratto, pronunciata in difetto delle condizioni, deve quindi essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Controparte_2
annulla l'ordinanza di convalida di sfratto impugnata e condanna il Controparte_1 secondo a rifondere alla prima le spese del grado che liquida in euro 507,50 per esborsi, euro 6.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Bologna, 17.1.2025
Il Presidente dott. Maria Cristina
Salvadori
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