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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3427/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3427/2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Galliate Lombardo (VA), Via della Novaglia 8, rappresentato e assistito dall'Avv. Marcello
Tomassetti (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arese C.F._2
(MI), Via S. Anna 11, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. , nato ad [...] in data [...] , ivi residente a[...], C.F._3 rappresentato e difeso dell' avv. Fabiana Pagano (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Eboli (SA) via L. Imperato, 10, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente comparsa di costituzione
CONVENUTO nonché contro
, corrente in Bologna via Stalingrado 45 ), già Controparte_3 P.IVA_2
denominata , quale società incorporante di compagnia di Controparte_4 Controparte_5
assicurazioni di , in persona del procuratore dr. CP_6 Controparte_7 Controparte_8
in forza di procura speciale del 25.6.2021, notar di Bologna rep. 95247/11284, rappresentata Per_1 ed assistita dall'avv. Mauro Giardini (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso e nello studio di quest'ultimo in Varese via Veratti 3, per mandato allegato al presente atto e congiunto ex art. 83 cpc, e da intendersi apposta in calce al presente atto (art.18. co. 5 DM 44/11, come sostituito dal DM 48/13)
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata la responsabilità civile e/o contrattuale di per la violazione degli CP_1 obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal sig. in conseguenza del sinistro del 12 settembre 2019, in favore dello stesso, Parte_1 pari a complessivi € 90.957,50, di cui, in base alle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa
e in applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di , € 55.895,00 a titolo di danno non patrimoniale CP_6
comprensivo di danno biologico per I.P. pari al 13%, invalidità temporanea in forma totale e parziale, oltre a personalizzazione nella misura e grado ritenuta liquidabile, oltre alla rifusione delle spese mediche e di cura, quelle della relazione medico-legale, quelle di c.t.u. e di assistenza alla
c.t.u., come sostenute e documentate, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, come documentati in corso di causa e quantificati in complessivi € 35.062,50, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita e agli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese compensi di causa.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
In via preliminare in rito:
dichiarare la nullità dell'atto di citazione, attesa la genericità e l'indeterminatezza nell' esposizione dei fatti e della domanda.
Nel merito:
in via principale, rigettare la domanda così come proposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutto quanto fin qui esposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare la tenuta a manlevare da ogni eventuale pronuncia di Controparte_9 CP_10 condanna al risarcimento del danno che le dovesse essere ascrittta all'esito della presente vertenza
e, per l'effetto, condannare il terzo a garantire e provvedere al pagamento dei danni riconosciuti all'attore, rideterminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata alle sole voci di danno effettivamente provate e previa obiettivizzazione della lesione e delle sue conseguenze.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO:
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la assenza di responsabilità in capo a per i fatti dedotti in giudizio, respingere ogni domanda svolta CP_1
contro la comparente.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.12.21, notificato a mezzo pec, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la CP_1
responsabilità civile e/o contrattuale della società convenuta per la violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante
p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatesi in conseguenza del sinistro del 12 settembre 2019, in favore del Sig. pari a complessivi € 106.782,60 (di Parte_1 cui € 69.835,54 a titolo di danno non patrimoniale ed € 29.903,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di cura), ovvero pari a quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita
e agli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo”.
A sostegno della pretesa, la parte attrice ha dedotto che nelle circostanze di tempo predette la stessa si trovava presso il ristorante Il Papavero, sito in Eboli (SA), ove aveva cenato con la moglie e i parenti e dove è caduta mentre percorreva la scala che conduceva verso l'uscita posta al piano inferiore, a causa di un gradino rotto, subendo di conseguenza gravi lesioni fisiche, nella specie rottura traumatica del tendine del quadricipite a sinistra, per cui venne sottoposta ad intervento chirurgico di tenorrafia.
In data 4.3.2022, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della citazione, contestando nel merito ogni deduzione e pretesa, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere autorizzata alla chiamata in manleva dell'assicurazione garante della responsabilità civile CP_3
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 29.3.2022, il Giudice, anche alla luce della eccezione sollevata in merito alla incompetenza territoriale, differiva l'udienza al 05.04.2022, concedendo termine a parte attrice sino al 2.4.2022 per il deposito di documentazione probante.
All'udienza successiva, preso atto della rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale formalizzata da parte convenuta, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di
[...]
. Controparte_3
In data 7.7.2022 si costituiva in giudizio la società terza chiamata contestando le deduzioni le pretese dell'attore e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.06.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita inizialmente per il tramite di prova orale per testi, escussioni nelle udienze del 29.03.2023, 31.05.2023, 03.10.2023, 21.11.2023 e 09.01.2024. Ad esito dell'assunzione della prova, con ordinanza datata 11.1.2024, il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 12.6.2024 il CTU depositava la versione definitiva dell'elaborato.
A seguito dell'udienza del 10.09.2024, il Giudice concedeva ai CT delle parti termine fino al
3.10.2024 per l'inoltro delle proprie osservazioni alle conclusioni della CTU nella sua versione definitiva nonché termine a quest'ultima fino al 25.10.2024 per prendere specifica posizione sulle stesse, rinviava per le valutazioni del caso all'udienza del 19.11.2024.
Alla suddetta udienza, su richiesta delle parti, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nella qual occasione la causa veniva trattenuta in decisione e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande proposte da parte attrice devono essere accolte nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare va analizzata l'eccezione di parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità nell'esposizione dei fatti e nella domanda.
La predetta parte, invero, ritiene che la domanda attorea sia caratterizzata da genericità ed imprecisione, contestando, nello specifico, come l'esposizione della vicenda, così come rappresentata nell'atto introduttivo, non abbia consentito al convenuto di apprestare al meglio le proprie difese, comportando, tale modalità espositiva, la nullità comminata dall'art.164, comma 4, c.p.c..
Sul punto, va osservato come l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Costituisce onere dell'attore quello di specificare, sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa.
L'assenza di specificità, per essere comminata con la nullità, deve essere tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori indicazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. nn. 17023/2003, 27670/2008).
La nullità della citazione, pertanto si produce, a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Orbene, nel caso di specie, esaminati gli atti, in particolare quello introduttivo, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., in quanto la ricostruzione fattuale e giuridica svolta da parte attrice non risulta tale da precludere l'esame nel merito della controversia nonché la possibilità della parte convenuta, così come di fatto avvenuto, di prendere posizione sui fatti oggetto di causa.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nel merito, in via di principio, giova ricordare come l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c., c.d. responsabilità da custodia, pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Il fondamento della suddetta responsabilità risiede nella relazione tra persona e res, intesa come potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati a terzi da cose in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere- dovere di intervenire sulla stessa.
Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, è suo preciso onere dimostrare, anzitutto, l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Il danneggiato, pertanto, deve provare che la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, dovendo l'evento essere conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., nn. 6306 /2013, 2660/2013).
Non è, pertanto, sufficiente, per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ma è necessaria la presenza di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determini la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. n. 11592/2010).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto rilevante il concetto di insidia anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., affermando che l'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (Cass., nn. 24428/2009, Cass., n. 2660/2013).
Mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 26051/2008, 376/2005), quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima (Cass., n. 22807/2009) o di un terzo (Cass., n. 24755/2008).
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno affermato come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass., SSUU, n. 20943/2022).
Tanto premesso, deve rilevarsi, in punto di fatto, che l'istruttoria orale (testi e ) e la Tes_1 Tes_2
documentazione versata in atti hanno confermato la seguente dinamica del sinistro: il sig. Parte_1
è caduto dalle scale del ristorante “il Papavero”, dopo aver cenato con i parenti della moglie, la sera del giorno 12.9.2019, in corrispondenza del terz'ultimo gradino della scala del ristorante in questione.
Occorre, a tal punto, verificare l'effettiva e intrinseca pericolosità della res, ossia del gradino su cui
è avvenuta la caduta.
Sul punto va osservato come i testi presenti all'accaduto hanno confermato il fatto che il gradino fosse rotto e sprovvisto di striscia antiscivolo. Nessuna prova univoca, invero, è stata raggiunta circa il fatto che la zona fosse effettivamente bagnata, non essendo chiaro se la stessa fosse risultata tale al momento della caduta o solamente successivamente per altri fattori. La stessa moglie del signor invero, ha riferito come “non so se il problema fosse stato del ghiaccio o dell'urina di Parte_1
mio marito, però ho notato che quando si è alzato i gradini erano bagnati. Erano bagnati sia i gradini dove era caduto che dove lo abbiamo portato e appoggiato alla prima rampa”, non confermando, pertanto, che la zona fosse tale già al momento in cui l'attore è caduto.
Le predette deposizioni trovano, inoltre, riscontro diretto nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (doc. 19), dalla quale si può acclarare come il gradino in questione fosse stato riparato e, in ogni caso, mancasse di una parte della pedata, ovverosia la parte piana sulla quale viene di norma appoggiato il piede.
Analizzando con maggiora attenzione la foto in questione si può direttamente constatare come tutti gli ultimi gradini della rampa di scale fossero, in realtà, non omogenei, ma presentassero delle discontinuità alle estremità.
Il teste nel riferire circa la geometria e della dimensione degli scalini (pedata e alzata), ha Tes_3 affermato come “la scala di accesso al Papavero rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza”, nello specifico, “solitamente i requisiti sono la pedale e l'alzata, la larghezza della scala e il posizionamento dei pianerottoli non oltre i dieci scalini consecutivi della rampa”. Aggiungendo, poi, come “i materiali devono essere durevoli, in particolare devono essere anche antisdruccievola. Trattandosi di un edificio storico di inizio '900, i materiali sono dell'epoca e quindi hanno un'usura che ne assicura l'anti-sdrucciolevolezza” e confermando, inoltre, come la scala si trovasse in buono stato di manutenzione.
Ciò posto, tuttavia, va specificato che il mero rispetto della normativa di sicurezza non assume rilevanza ai fini del giudizio relativo ai generali doveri di custodia.
Quanto alla prova della custodia, infatti, non v'è dubbio che sulla società convenuta, quale proprietaria del ristorante in cui è avvenuto l'incidente, gravasse l'obbligo di custodire gli oggetti in uso alla stessa, quale la scala e i gradini ove l'attore è caduto.
Dev'essere precisato, tuttavia, che, nel caso in esame, la responsabilità del custode non deriva da una cosa c.d. seagente (ove l'apporto concausale della condotta dell'uomo è limitato o addirittura assente), ma è cagionato da cosa inerte in cui il danno si verifica con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è quindi indispensabile per la produzione dell'evento.
Pertanto, il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento di danno.
In tali casi, il comportamento del danneggiato vale ad escludere la responsabilità del custode solo se detta condotta si palesi come eccezionale, abnorme, del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode stesso.
Le allegazioni di parte convenuta e della terza chiamata non sono tali da escludere la responsabilità, non avendo fornito una prospettazione alternativa alla dinamica del fatto riportata dall'attrice, né tanto meno hanno dimostrato un elemento integrante il caso fortuito.
Dall'istruttoria è emerso, infatti, che l'androne delle scale era servito dall'impianto di illuminazione nonché era presente un corrimano (anche se non è stato confermato se l'attore si tenesse allo stesso al momento della caduta). Tuttavia, tali circostanze non escludono di per sè la pericolosità insita nella res, anzi, al contrario confermano come la scala si presentasse apparentemente tale da non imporre all'attore di prestare una maggiore cautela nel percorrerla.
Né parte convenuta né la terza chiamata hanno fornito la prova, su di loro gravante, che la caduta è stata causata da altri fattori, non riconducibili alla scala ed indipendenti dalla stessa, ma imputabili, piuttosto, alla condotta dall'attore.
All'uopo non risulta sufficiente quanto riferito dalla terza chiamata per cui “il con tutti i Parte_1
suoi parenti, hanno utilizzato le scale per salire, senza alcun inconveniente, e nello scendere tutti gli altri hanno oltrepassato indenni il terz'ultimo gradino, con la conseguente considerazione, che quel terz'ultimo gradino della scala, non è in grado da solo di provocare la caduta dell'utente”, in quanto trattasi di una constatazione logica che, di per sé, non è tale da escludere la pericolosità insita nella res.
Oltre a tali affermazioni di principio, non è stata fornita nessuna specifica prova diretta ad identificare, quale causa della caduta dell'attrice, non le condizioni della scala ma l'eventuale disattenzione della stessa, che avrebbe potuto non interrompere il nesso di causalità, ma essere quantomeno idonea a giustificare un concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c..
L'istruttoria condotta in corso di causa, pertanto, ha confermato l'esistenza di un nesso causale tra la caduta e la presenza di una situazione insidiosa, rappresentata dal gradino rotto e non è, invero, emersa alcuna condotta negligente della vittima secondo i parametri sopra descritti e, pertanto, non può che sostenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. (Tribunale di Milano, sent. n.
5886/21).
Il complesso di questi elementi consente di ritenere provato che il sinistro è avvenuto a causa di una insidia non visibile né prevedibile, rappresentata dal gradino rotto, che ha causato la caduta dell'attore.
Alla luce di quanto sopra, dunque, essendo stati provati dall'attrice tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., deve affermarsi la responsabilità della convenuta per il danno patito dall'attore, la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito da parte attrice va rilevato come quest'ultimo si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti
a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane
(c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. n. 3906/2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost. nn. 356/1991, 184/1986).
Dalla documentazione in atti e dalla relazione del nominato C.T.U. (qui da intendersi integralmente richiamata) risulta che “in seguito all'evento per cui è causa il signor ebbe a Parte_1 riportare un valido traumatismo all'arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine quadricipitale, detta lesione è stata descritta alle indagini strumentali e visite mediche specialistiche effettuate ed in sede di ricovero ospedaliero. Si è reso necessario intervento chirurgico di tenorrafia termino terminale, immobilizzazione in tutore, deambulazione protetta, protratto trattamento riabilitativo assistito. Nessun dubbio sulla decorrenza della suddetta lesività registrata e descritta in connessione cronologica con l'evento lesivo e che risulta in accordo con la modalità di accadimento del fatto (rovinosa caduta dalle scale)”.
Ne è conseguito un periodo di inabilità temporanea in forma totale di giorni 5 e parziale al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 120. Tali dati, come riferito nella CTU e nella successiva integrazione, risultano esser stati condivisi anche dai CT di parte.
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 13%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
“Tabelle 2024 di Liquidazione del Danno non patrimoniale” adottate dal Tribunale di Milano e pertanto vigenti all'atto della liquidazione del danno.
Sulla base delle menzionate tabelle (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% la somma di €
115,00) va liquidata per l'inabilità temporanea la somma di € 14.375,00.
Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (13%) indicato dal c.t.u. e l'età del danneggiato alla data del fatto (anni 38), va riconosciuta la somma di € 40.620,00 (valore del punto € 3.833,93, determinato da un punto danno biologico pari ad € 2.972,04 e con incremento per sofferenza soggettiva del 29%).
Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione l'incidenza degli esiti sull'integrità e sull'efficienza psico-fisica, sulle AVQ e sugli aspetti dinamico relazionali che il
C.T.U, in una scala da 1 a 5, ha valutato nella misura pari a 4/5 per i primi 65 giorni di inabilità temporanea, pari a 3/5 per i successivi 90 giorni e pari a 2/5 per i restanti 120 giorni.
Tenuto conto di questo parametro e del livello elevato di sofferenza sofferto dalla attrice per buona parte del periodo di convalescenza, si reputa congruo un aumento personalizzato pari al 29%.
L'istruttoria condotta in corso di causa, invero, ha confermato che l'attore ha subito una notevole modificazione delle abitudini di vita, soprattutto nel primo periodo successivo alla caduta, accompagnata da forte turbamento dello stato d'animo, che ha sensibilmente inciso sulla salute e sull'equilibrio psichico del danneggiato.
In particolare, il teste , con riferimento a quanto dallo stesso percepito e non riferito Testimone_4 de relato, ha dichiarato che l'attore “è stato ospite da me sino al settembre dopo il primo anno del
Covid. Si è intrattenuto un anno circa. Confermo le circostanze in riferimento a quel periodo, io e la mia famiglia lo aiutavamo a muoversi”.
Ha confermato, inoltre, la circostanza per cui “in quel periodo in cui era mio ospite faceva uso di farmaci antidepressivi. In questi giorni in cui sono qui ho visto che prendeva delle pillole antidepressive. ADR: ho chiesto personalmente a lui cosa fossero le pillole che lo stesso stava prendendo”.
Più nello specifico, la moglie ha affermato che “lo aiuto io a salire e scendere Testimone_5
le scale. Lo faccio spesso perché ha dei giorni in cui ha molto più dolore di altri giorni. Riesce comunque a salire anche da solo, sempre con l'aiuto di corrimano, stampelle. Non è sempre riuscito
a salire da solo. Siamo stati giù più o meno un annetto e non riusciva a fare le scale, dopo un anno pian piano ci è riuscito”.
Ha confermato che “guida, ma con la vettura con cambio automatico. Ci siamo muniti di questo tipo di vettura da un anno di sicuro” e che lo stesso “va dallo psicoterapeuta almeno una volta a settimana
o una volta ogni due settimane. Più o meno ha sempre avuto questa cadenza. Non ricordo da quando ha iniziato. Gli ansiolitici gli assume tutti i giorni e anche di antidepressivo assume una pastiglia al giorno. Prima della caduta non ricordo se li assumeva. Ha iniziato ad assumerli entrambi da dopo la caduta”.
Il complessivo danno non patrimoniale è pari, quindi, a € 54.995,00.
Tale quantificazione, personalizzata per le ragioni anzidette, assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Per quanto attiene, invero, ai danni patrimoniali subiti dall'attrice, possono essere liquidate le spese per prestazioni sanitarie documentate, pari, come riferito nella CTU, a euro 5049,72, nello specifico: fisiocure per complessivi Euro 3002,00; accertamenti clinico strumentali per complessivi Euro 898,3; terapia farmacologica per complessivi Euro 474,42; presidi ed ortesi per complessi Euro 180,00; spese relative a degenza ospedaliera Euro 495,00.
Va respinta, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno).
L'attore ha sicuramente fornito prova dello svolgimento del proprio lavoro di consulente aziendale, specializzato in credit management e nella gestione e recupero di crediti massivo per conto delle società clienti nonché dell'impossibilità di compiere le normali attività lavorative durante il periodo di inabilità fino al mese di giugno 2020, e dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro regolarmente anche nel periodo successivo in cui è rimasto ospite presso i parenti per ricevere l'assistenza quotidiana, fino al mese di novembre 2020, tuttavia il mero raffronto delle dichiarazione dei redditi relative agli anni 2018-2019 e 2020 non è sufficiente a ritenere provato il danno in questione.
Sul punto, va specificato come serve una prova rigorosa (Cass., n. 5616/2018), in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. Infatti, il lucro cessante comprende le somme che la parte che subisce l'inadempimento, avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico.
L'attore, invero, non ha dimostrato di non aver più potuto provvedere autonomamente ed efficacemente al proprio lavoro, quale specifica conseguenza dell'incidente subito, tenuto anche in considerazione il generale contesto, in cui si è inserita la degenza dell'attore, determinato dal c.d. periodo di lockdown, che ha comportato un arresto di plurime attività lavorative e, pertanto, una riduzione generale dei fatturati.
In conclusione, va liquidata all'attrice la somma di € 5049,72 per danno patrimoniale e di € 54.995,00 per danno non patrimoniale.
In ragione della domanda di manleva formulata da parte convenuta e in assenza di contestazioni circa la validità della polizza nel caso di specie, tali spese andranno rimborsate dalla assicurazione terza chiamata in causa.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 557/2009, Cass. n.
6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale) e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto
(12.9.2019), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all'attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del 12.9.2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione. Per il danno patrimoniale, invece, gli interessi sono dovuti dalla data dell'esborso, sulle somme devolute alla medesima data e progressivamente rivalutate fino alla data odierna. Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase decisorio per cui trovano applicazione i valori minimi.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta per la parte già versata
(doc. 28) e per la differenza successivamente liquidata con provvedimento del 3.6.2025. In accoglimento delle domanda di manleva le stesse andranno rimborsate all'attore da parte del terzo chiamato.
Quanto alle spese di CTP va osservato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 16990/ 2017, che: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del
1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Come chiarito, tali costi costituiscono spese giudiziali sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Nel caso di specie, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha prodotto fattura del c.t.p. per un totale di euro 2000 oltre accessori, ciò, come anzidetto, risulta sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, tuttavia va effettuato un controllo sulla eventuale eccessività. Tale requisito risulta confermato anche in considerazione dell'importo liquidato, su sua richiesta, a favore della CTU, pari all'incirca alla metà di quanto chiesto dal CTP di parte. Inoltre, parte attrice ha depositato solamente la fattura e non la ricevuta dell'effettivo pagamento della somma richiesta.
Orbene, ritiene questo Giudice che alla luce della documentazione prodotta a titolo di spese stragiudiziali, appare equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di euro 1000,00, da ritenersi comprensiva di tutte le voci richieste dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effettoaccerta la responsabilità di in relazione al sinistro
[...] CP_1 oggetto di causa;
- accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 [...]
e per l'effetto condanna al Controparte_9 Controparte_9
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della somma di € 5049,72 per danno patrimoniale e di € 54.995,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo e agli interessi per il periodo antecedente in base ai criteri esposti in motivazione;
- condanna in solido tra loro a rifondere CP_1 Controparte_9
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 11.977 per Parte_1 compensi professionale e € 1000,00 per spese, oltre a spese generali iva e cpa;
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Varese, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3427/2021 promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Galliate Lombardo (VA), Via della Novaglia 8, rappresentato e assistito dall'Avv. Marcello
Tomassetti (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arese C.F._2
(MI), Via S. Anna 11, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. CP_1 P.IVA_1 CP_2
c.f. , nato ad [...] in data [...] , ivi residente a[...], C.F._3 rappresentato e difeso dell' avv. Fabiana Pagano (C.F. ), elettivamente C.F._4 domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Eboli (SA) via L. Imperato, 10, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente comparsa di costituzione
CONVENUTO nonché contro
, corrente in Bologna via Stalingrado 45 ), già Controparte_3 P.IVA_2
denominata , quale società incorporante di compagnia di Controparte_4 Controparte_5
assicurazioni di , in persona del procuratore dr. CP_6 Controparte_7 Controparte_8
in forza di procura speciale del 25.6.2021, notar di Bologna rep. 95247/11284, rappresentata Per_1 ed assistita dall'avv. Mauro Giardini (C.F. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5 presso e nello studio di quest'ultimo in Varese via Veratti 3, per mandato allegato al presente atto e congiunto ex art. 83 cpc, e da intendersi apposta in calce al presente atto (art.18. co. 5 DM 44/11, come sostituito dal DM 48/13)
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
Accertata e dichiarata la responsabilità civile e/o contrattuale di per la violazione degli CP_1 obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dal sig. in conseguenza del sinistro del 12 settembre 2019, in favore dello stesso, Parte_1 pari a complessivi € 90.957,50, di cui, in base alle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa
e in applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di , € 55.895,00 a titolo di danno non patrimoniale CP_6
comprensivo di danno biologico per I.P. pari al 13%, invalidità temporanea in forma totale e parziale, oltre a personalizzazione nella misura e grado ritenuta liquidabile, oltre alla rifusione delle spese mediche e di cura, quelle della relazione medico-legale, quelle di c.t.u. e di assistenza alla
c.t.u., come sostenute e documentate, oltre al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, come documentati in corso di causa e quantificati in complessivi € 35.062,50, da liquidarsi anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c., in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita e agli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese compensi di causa.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA:
In via preliminare in rito:
dichiarare la nullità dell'atto di citazione, attesa la genericità e l'indeterminatezza nell' esposizione dei fatti e della domanda.
Nel merito:
in via principale, rigettare la domanda così come proposta in quanto infondata in fatto e diritto per tutto quanto fin qui esposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare la tenuta a manlevare da ogni eventuale pronuncia di Controparte_9 CP_10 condanna al risarcimento del danno che le dovesse essere ascrittta all'esito della presente vertenza
e, per l'effetto, condannare il terzo a garantire e provvedere al pagamento dei danni riconosciuti all'attore, rideterminato il quantum della pretesa risarcitoria avanzata alle sole voci di danno effettivamente provate e previa obiettivizzazione della lesione e delle sue conseguenze.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO:
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata la assenza di responsabilità in capo a per i fatti dedotti in giudizio, respingere ogni domanda svolta CP_1
contro la comparente.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.12.21, notificato a mezzo pec, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare la CP_1
responsabilità civile e/o contrattuale della società convenuta per la violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante
p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali verificatesi in conseguenza del sinistro del 12 settembre 2019, in favore del Sig. pari a complessivi € 106.782,60 (di Parte_1 cui € 69.835,54 a titolo di danno non patrimoniale ed € 29.903,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di cura), ovvero pari a quella diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT – Costo Vita
e agli interessi sulla somma rivalutata dal fatto al saldo effettivo”.
A sostegno della pretesa, la parte attrice ha dedotto che nelle circostanze di tempo predette la stessa si trovava presso il ristorante Il Papavero, sito in Eboli (SA), ove aveva cenato con la moglie e i parenti e dove è caduta mentre percorreva la scala che conduceva verso l'uscita posta al piano inferiore, a causa di un gradino rotto, subendo di conseguenza gravi lesioni fisiche, nella specie rottura traumatica del tendine del quadricipite a sinistra, per cui venne sottoposta ad intervento chirurgico di tenorrafia.
In data 4.3.2022, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la nullità della citazione, contestando nel merito ogni deduzione e pretesa, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere autorizzata alla chiamata in manleva dell'assicurazione garante della responsabilità civile CP_3
Alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 29.3.2022, il Giudice, anche alla luce della eccezione sollevata in merito alla incompetenza territoriale, differiva l'udienza al 05.04.2022, concedendo termine a parte attrice sino al 2.4.2022 per il deposito di documentazione probante.
All'udienza successiva, preso atto della rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale formalizzata da parte convenuta, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di
[...]
. Controparte_3
In data 7.7.2022 si costituiva in giudizio la società terza chiamata contestando le deduzioni le pretese dell'attore e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13.06.2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita inizialmente per il tramite di prova orale per testi, escussioni nelle udienze del 29.03.2023, 31.05.2023, 03.10.2023, 21.11.2023 e 09.01.2024. Ad esito dell'assunzione della prova, con ordinanza datata 11.1.2024, il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
In data 12.6.2024 il CTU depositava la versione definitiva dell'elaborato.
A seguito dell'udienza del 10.09.2024, il Giudice concedeva ai CT delle parti termine fino al
3.10.2024 per l'inoltro delle proprie osservazioni alle conclusioni della CTU nella sua versione definitiva nonché termine a quest'ultima fino al 25.10.2024 per prendere specifica posizione sulle stesse, rinviava per le valutazioni del caso all'udienza del 19.11.2024.
Alla suddetta udienza, su richiesta delle parti, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., nella qual occasione la causa veniva trattenuta in decisione e assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande proposte da parte attrice devono essere accolte nei limiti di cui si dirà.
In via preliminare va analizzata l'eccezione di parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità nell'esposizione dei fatti e nella domanda.
La predetta parte, invero, ritiene che la domanda attorea sia caratterizzata da genericità ed imprecisione, contestando, nello specifico, come l'esposizione della vicenda, così come rappresentata nell'atto introduttivo, non abbia consentito al convenuto di apprestare al meglio le proprie difese, comportando, tale modalità espositiva, la nullità comminata dall'art.164, comma 4, c.p.c..
Sul punto, va osservato come l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Costituisce onere dell'attore quello di specificare, sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa.
L'assenza di specificità, per essere comminata con la nullità, deve essere tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori indicazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. nn. 17023/2003, 27670/2008).
La nullità della citazione, pertanto si produce, a norma dell'art. 164, comma 4, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Orbene, nel caso di specie, esaminati gli atti, in particolare quello introduttivo, non sussiste nessuno dei presupposti per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., in quanto la ricostruzione fattuale e giuridica svolta da parte attrice non risulta tale da precludere l'esame nel merito della controversia nonché la possibilità della parte convenuta, così come di fatto avvenuto, di prendere posizione sui fatti oggetto di causa.
L'eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nel merito, in via di principio, giova ricordare come l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c., c.d. responsabilità da custodia, pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Il fondamento della suddetta responsabilità risiede nella relazione tra persona e res, intesa come potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati a terzi da cose in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere- dovere di intervenire sulla stessa.
Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, è suo preciso onere dimostrare, anzitutto, l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Il danneggiato, pertanto, deve provare che la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, dovendo l'evento essere conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., nn. 6306 /2013, 2660/2013).
Non è, pertanto, sufficiente, per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ma è necessaria la presenza di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determini la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. n. 11592/2010).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto rilevante il concetto di insidia anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., affermando che l'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (Cass., nn. 24428/2009, Cass., n. 2660/2013).
Mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 26051/2008, 376/2005), quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima (Cass., n. 22807/2009) o di un terzo (Cass., n. 24755/2008).
Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, le quali hanno affermato come la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass., SSUU, n. 20943/2022).
Tanto premesso, deve rilevarsi, in punto di fatto, che l'istruttoria orale (testi e ) e la Tes_1 Tes_2
documentazione versata in atti hanno confermato la seguente dinamica del sinistro: il sig. Parte_1
è caduto dalle scale del ristorante “il Papavero”, dopo aver cenato con i parenti della moglie, la sera del giorno 12.9.2019, in corrispondenza del terz'ultimo gradino della scala del ristorante in questione.
Occorre, a tal punto, verificare l'effettiva e intrinseca pericolosità della res, ossia del gradino su cui
è avvenuta la caduta.
Sul punto va osservato come i testi presenti all'accaduto hanno confermato il fatto che il gradino fosse rotto e sprovvisto di striscia antiscivolo. Nessuna prova univoca, invero, è stata raggiunta circa il fatto che la zona fosse effettivamente bagnata, non essendo chiaro se la stessa fosse risultata tale al momento della caduta o solamente successivamente per altri fattori. La stessa moglie del signor invero, ha riferito come “non so se il problema fosse stato del ghiaccio o dell'urina di Parte_1
mio marito, però ho notato che quando si è alzato i gradini erano bagnati. Erano bagnati sia i gradini dove era caduto che dove lo abbiamo portato e appoggiato alla prima rampa”, non confermando, pertanto, che la zona fosse tale già al momento in cui l'attore è caduto.
Le predette deposizioni trovano, inoltre, riscontro diretto nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (doc. 19), dalla quale si può acclarare come il gradino in questione fosse stato riparato e, in ogni caso, mancasse di una parte della pedata, ovverosia la parte piana sulla quale viene di norma appoggiato il piede.
Analizzando con maggiora attenzione la foto in questione si può direttamente constatare come tutti gli ultimi gradini della rampa di scale fossero, in realtà, non omogenei, ma presentassero delle discontinuità alle estremità.
Il teste nel riferire circa la geometria e della dimensione degli scalini (pedata e alzata), ha Tes_3 affermato come “la scala di accesso al Papavero rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza”, nello specifico, “solitamente i requisiti sono la pedale e l'alzata, la larghezza della scala e il posizionamento dei pianerottoli non oltre i dieci scalini consecutivi della rampa”. Aggiungendo, poi, come “i materiali devono essere durevoli, in particolare devono essere anche antisdruccievola. Trattandosi di un edificio storico di inizio '900, i materiali sono dell'epoca e quindi hanno un'usura che ne assicura l'anti-sdrucciolevolezza” e confermando, inoltre, come la scala si trovasse in buono stato di manutenzione.
Ciò posto, tuttavia, va specificato che il mero rispetto della normativa di sicurezza non assume rilevanza ai fini del giudizio relativo ai generali doveri di custodia.
Quanto alla prova della custodia, infatti, non v'è dubbio che sulla società convenuta, quale proprietaria del ristorante in cui è avvenuto l'incidente, gravasse l'obbligo di custodire gli oggetti in uso alla stessa, quale la scala e i gradini ove l'attore è caduto.
Dev'essere precisato, tuttavia, che, nel caso in esame, la responsabilità del custode non deriva da una cosa c.d. seagente (ove l'apporto concausale della condotta dell'uomo è limitato o addirittura assente), ma è cagionato da cosa inerte in cui il danno si verifica con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è quindi indispensabile per la produzione dell'evento.
Pertanto, il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento di danno.
In tali casi, il comportamento del danneggiato vale ad escludere la responsabilità del custode solo se detta condotta si palesi come eccezionale, abnorme, del tutto imprevedibile ed inevitabile da parte del custode stesso.
Le allegazioni di parte convenuta e della terza chiamata non sono tali da escludere la responsabilità, non avendo fornito una prospettazione alternativa alla dinamica del fatto riportata dall'attrice, né tanto meno hanno dimostrato un elemento integrante il caso fortuito.
Dall'istruttoria è emerso, infatti, che l'androne delle scale era servito dall'impianto di illuminazione nonché era presente un corrimano (anche se non è stato confermato se l'attore si tenesse allo stesso al momento della caduta). Tuttavia, tali circostanze non escludono di per sè la pericolosità insita nella res, anzi, al contrario confermano come la scala si presentasse apparentemente tale da non imporre all'attore di prestare una maggiore cautela nel percorrerla.
Né parte convenuta né la terza chiamata hanno fornito la prova, su di loro gravante, che la caduta è stata causata da altri fattori, non riconducibili alla scala ed indipendenti dalla stessa, ma imputabili, piuttosto, alla condotta dall'attore.
All'uopo non risulta sufficiente quanto riferito dalla terza chiamata per cui “il con tutti i Parte_1
suoi parenti, hanno utilizzato le scale per salire, senza alcun inconveniente, e nello scendere tutti gli altri hanno oltrepassato indenni il terz'ultimo gradino, con la conseguente considerazione, che quel terz'ultimo gradino della scala, non è in grado da solo di provocare la caduta dell'utente”, in quanto trattasi di una constatazione logica che, di per sé, non è tale da escludere la pericolosità insita nella res.
Oltre a tali affermazioni di principio, non è stata fornita nessuna specifica prova diretta ad identificare, quale causa della caduta dell'attrice, non le condizioni della scala ma l'eventuale disattenzione della stessa, che avrebbe potuto non interrompere il nesso di causalità, ma essere quantomeno idonea a giustificare un concorso di colpa ex art. 1227, I comma, c.c..
L'istruttoria condotta in corso di causa, pertanto, ha confermato l'esistenza di un nesso causale tra la caduta e la presenza di una situazione insidiosa, rappresentata dal gradino rotto e non è, invero, emersa alcuna condotta negligente della vittima secondo i parametri sopra descritti e, pertanto, non può che sostenersi l'esclusiva responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c. (Tribunale di Milano, sent. n.
5886/21).
Il complesso di questi elementi consente di ritenere provato che il sinistro è avvenuto a causa di una insidia non visibile né prevedibile, rappresentata dal gradino rotto, che ha causato la caduta dell'attore.
Alla luce di quanto sopra, dunque, essendo stati provati dall'attrice tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., deve affermarsi la responsabilità della convenuta per il danno patito dall'attore, la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale subito da parte attrice va rilevato come quest'ultimo si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il danno biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale. Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale (v. artt. 138 e 139 del d.lgs.209/05, sostanzialmente ricognitivi degli indirizzi giurisprudenziali in materia) va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, “con riferimento sia alle componenti
a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane
(c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. n. 3906/2010). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost. nn. 356/1991, 184/1986).
Dalla documentazione in atti e dalla relazione del nominato C.T.U. (qui da intendersi integralmente richiamata) risulta che “in seguito all'evento per cui è causa il signor ebbe a Parte_1 riportare un valido traumatismo all'arto inferiore sinistro con lesione completa del tendine quadricipitale, detta lesione è stata descritta alle indagini strumentali e visite mediche specialistiche effettuate ed in sede di ricovero ospedaliero. Si è reso necessario intervento chirurgico di tenorrafia termino terminale, immobilizzazione in tutore, deambulazione protetta, protratto trattamento riabilitativo assistito. Nessun dubbio sulla decorrenza della suddetta lesività registrata e descritta in connessione cronologica con l'evento lesivo e che risulta in accordo con la modalità di accadimento del fatto (rovinosa caduta dalle scale)”.
Ne è conseguito un periodo di inabilità temporanea in forma totale di giorni 5 e parziale al 75% di giorni 60, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 120. Tali dati, come riferito nella CTU e nella successiva integrazione, risultano esser stati condivisi anche dai CT di parte.
Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 13%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
“Tabelle 2024 di Liquidazione del Danno non patrimoniale” adottate dal Tribunale di Milano e pertanto vigenti all'atto della liquidazione del danno.
Sulla base delle menzionate tabelle (che indicano per l'inabilità temporanea al 100% la somma di €
115,00) va liquidata per l'inabilità temporanea la somma di € 14.375,00.
Per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente, considerato il grado dei postumi invalidanti (13%) indicato dal c.t.u. e l'età del danneggiato alla data del fatto (anni 38), va riconosciuta la somma di € 40.620,00 (valore del punto € 3.833,93, determinato da un punto danno biologico pari ad € 2.972,04 e con incremento per sofferenza soggettiva del 29%).
Gli importi sopra indicati, tuttavia, avendo riguardo alla componente lesione della salute devono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione l'incidenza degli esiti sull'integrità e sull'efficienza psico-fisica, sulle AVQ e sugli aspetti dinamico relazionali che il
C.T.U, in una scala da 1 a 5, ha valutato nella misura pari a 4/5 per i primi 65 giorni di inabilità temporanea, pari a 3/5 per i successivi 90 giorni e pari a 2/5 per i restanti 120 giorni.
Tenuto conto di questo parametro e del livello elevato di sofferenza sofferto dalla attrice per buona parte del periodo di convalescenza, si reputa congruo un aumento personalizzato pari al 29%.
L'istruttoria condotta in corso di causa, invero, ha confermato che l'attore ha subito una notevole modificazione delle abitudini di vita, soprattutto nel primo periodo successivo alla caduta, accompagnata da forte turbamento dello stato d'animo, che ha sensibilmente inciso sulla salute e sull'equilibrio psichico del danneggiato.
In particolare, il teste , con riferimento a quanto dallo stesso percepito e non riferito Testimone_4 de relato, ha dichiarato che l'attore “è stato ospite da me sino al settembre dopo il primo anno del
Covid. Si è intrattenuto un anno circa. Confermo le circostanze in riferimento a quel periodo, io e la mia famiglia lo aiutavamo a muoversi”.
Ha confermato, inoltre, la circostanza per cui “in quel periodo in cui era mio ospite faceva uso di farmaci antidepressivi. In questi giorni in cui sono qui ho visto che prendeva delle pillole antidepressive. ADR: ho chiesto personalmente a lui cosa fossero le pillole che lo stesso stava prendendo”.
Più nello specifico, la moglie ha affermato che “lo aiuto io a salire e scendere Testimone_5
le scale. Lo faccio spesso perché ha dei giorni in cui ha molto più dolore di altri giorni. Riesce comunque a salire anche da solo, sempre con l'aiuto di corrimano, stampelle. Non è sempre riuscito
a salire da solo. Siamo stati giù più o meno un annetto e non riusciva a fare le scale, dopo un anno pian piano ci è riuscito”.
Ha confermato che “guida, ma con la vettura con cambio automatico. Ci siamo muniti di questo tipo di vettura da un anno di sicuro” e che lo stesso “va dallo psicoterapeuta almeno una volta a settimana
o una volta ogni due settimane. Più o meno ha sempre avuto questa cadenza. Non ricordo da quando ha iniziato. Gli ansiolitici gli assume tutti i giorni e anche di antidepressivo assume una pastiglia al giorno. Prima della caduta non ricordo se li assumeva. Ha iniziato ad assumerli entrambi da dopo la caduta”.
Il complessivo danno non patrimoniale è pari, quindi, a € 54.995,00.
Tale quantificazione, personalizzata per le ragioni anzidette, assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita.
Per quanto attiene, invero, ai danni patrimoniali subiti dall'attrice, possono essere liquidate le spese per prestazioni sanitarie documentate, pari, come riferito nella CTU, a euro 5049,72, nello specifico: fisiocure per complessivi Euro 3002,00; accertamenti clinico strumentali per complessivi Euro 898,3; terapia farmacologica per complessivi Euro 474,42; presidi ed ortesi per complessi Euro 180,00; spese relative a degenza ospedaliera Euro 495,00.
Va respinta, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante (mancato guadagno).
L'attore ha sicuramente fornito prova dello svolgimento del proprio lavoro di consulente aziendale, specializzato in credit management e nella gestione e recupero di crediti massivo per conto delle società clienti nonché dell'impossibilità di compiere le normali attività lavorative durante il periodo di inabilità fino al mese di giugno 2020, e dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro regolarmente anche nel periodo successivo in cui è rimasto ospite presso i parenti per ricevere l'assistenza quotidiana, fino al mese di novembre 2020, tuttavia il mero raffronto delle dichiarazione dei redditi relative agli anni 2018-2019 e 2020 non è sufficiente a ritenere provato il danno in questione.
Sul punto, va specificato come serve una prova rigorosa (Cass., n. 5616/2018), in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità. Infatti, il lucro cessante comprende le somme che la parte che subisce l'inadempimento, avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dello stesso e non il guadagno meramente potenziale e ipotetico.
L'attore, invero, non ha dimostrato di non aver più potuto provvedere autonomamente ed efficacemente al proprio lavoro, quale specifica conseguenza dell'incidente subito, tenuto anche in considerazione il generale contesto, in cui si è inserita la degenza dell'attore, determinato dal c.d. periodo di lockdown, che ha comportato un arresto di plurime attività lavorative e, pertanto, una riduzione generale dei fatturati.
In conclusione, va liquidata all'attrice la somma di € 5049,72 per danno patrimoniale e di € 54.995,00 per danno non patrimoniale.
In ragione della domanda di manleva formulata da parte convenuta e in assenza di contestazioni circa la validità della polizza nel caso di specie, tali spese andranno rimborsate dalla assicurazione terza chiamata in causa.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi compensativi, volti a compensare il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Va, al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (Cass., SS.UU., n. 557/2009, Cass. n.
6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale) e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto
(12.9.2019), somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, all'attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori del 12.9.2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione. Per il danno patrimoniale, invece, gli interessi sono dovuti dalla data dell'esborso, sulle somme devolute alla medesima data e progressivamente rivalutate fino alla data odierna. Dalla presente decisione al saldo vanno applicati i soli interessi al saggio legale.
Le spese legali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, ad esclusione della fase decisorio per cui trovano applicazione i valori minimi.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta per la parte già versata
(doc. 28) e per la differenza successivamente liquidata con provvedimento del 3.6.2025. In accoglimento delle domanda di manleva le stesse andranno rimborsate all'attore da parte del terzo chiamato.
Quanto alle spese di CTP va osservato, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 16990/ 2017, che: “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n.
3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del
1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)”.
Come chiarito, tali costi costituiscono spese giudiziali sicchè le relative somme devono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente e vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue.
Nel caso di specie, in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha prodotto fattura del c.t.p. per un totale di euro 2000 oltre accessori, ciò, come anzidetto, risulta sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, tuttavia va effettuato un controllo sulla eventuale eccessività. Tale requisito risulta confermato anche in considerazione dell'importo liquidato, su sua richiesta, a favore della CTU, pari all'incirca alla metà di quanto chiesto dal CTP di parte. Inoltre, parte attrice ha depositato solamente la fattura e non la ricevuta dell'effettivo pagamento della somma richiesta.
Orbene, ritiene questo Giudice che alla luce della documentazione prodotta a titolo di spese stragiudiziali, appare equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di euro 1000,00, da ritenersi comprensiva di tutte le voci richieste dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e per l'effettoaccerta la responsabilità di in relazione al sinistro
[...] CP_1 oggetto di causa;
- accoglie la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_1 [...]
e per l'effetto condanna al Controparte_9 Controparte_9
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 della somma di € 5049,72 per danno patrimoniale e di € 54.995,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo e agli interessi per il periodo antecedente in base ai criteri esposti in motivazione;
- condanna in solido tra loro a rifondere CP_1 Controparte_9
a le spese di lite, che liquida in complessivi € 11.977 per Parte_1 compensi professionale e € 1000,00 per spese, oltre a spese generali iva e cpa;
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Varese, 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra