Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 1106/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1106/2024 promosso da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federica Federici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via C. Battisti n. 45, Avezzano, giusta procura in calce al ricorso per la separazione personale dei coniugi
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Edmondo Panella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Umbria n. 3, Luco dei
Marsi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Come da condizioni proposte dal giudice designato alla prima udienza di comparizione delle parti del 9.4.2025
e alle quali le parti hanno aderito: “- affido condiviso, con diritto di visita nella massima flessibilità e comunque secondo quanto indicato al punto 4 delle conclusioni del ricorso;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con impegno del resistente a liberarla entro il 30.4.2025;
- rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente e al mantenimento per sé;
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€ 350,00 mensili oltre spese straordinarie come da protocollo al 50% e percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente. Laddove si tratti di spese straordinarie superiori ad € 200,00 e condivise espressamente tra le parti e la ricorrente sia impossibilitata ad anticiparle, il resistente si impegna a sostenere egli stesso la spesa, salvo rimborso o a fornire a ricorrente l'intera somma corrispondente alla sua quota;
- spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per la separazione personale dei coniugi depositata in data 15.11.2024 e ritualmente notificato,
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 14.10.2006 ad Avezzano con Parte_2 CP_1
e che dall'unione è nato nel 2009 un figlio, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei
[...] coniugi con addebito al resistente, disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di lei, a cui quindi assegnare la casa coniugale, regolamentarsi il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni indicate nel ricorso e porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili e di euro 150,00 per lei.
Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto della domanda di addebito e di previsione Controparte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della moglie e per la quantificazione dell'assegno per il figlio nella minor misura di euro 350,00 mensili.
All'udienza del 9.4.2025 il giudice delegato ha proposto alle parti, presenti personalmente, la soluzione conciliativa sopra riportata alla quale le stesse hanno aderito.
Il giudice ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto concordato dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni svolte, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1,
c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse del figlio della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione. Secondo quanto chiaramente desumibile dal contenuto dell'accordo circa le modalità di esercizio del diritto di visita il collocamento prevalente del minore è presso la madre e ciò realizza nel miglior modo pure l'interesse del figlio.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
2 DICHIARA la separazione personale dei coniugi e come sopra Parte_1 Controparte_1 meglio generalizzati.
OMOLOGA le seguenti condizioni
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente, con impegno del resistente a liberarla entro il
30.4.2025;
- affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, con diritto Persona_1 di visita nella massima flessibilità e comunque secondo quanto indicato al punto 4 delle conclusioni del ricorso, che appresso si riportano: il padre potrà vedere il figlio minore nei giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 19:00, inoltre il minore potrà trascorrere con il padre il fine settimana dal sabato dall'orario di uscita dalla scuola sino alla domenica alle ore 19:00 con pernottamento. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno sempre essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni che verranno nel tempo relativi agli studi, allo sport ed agli impegni sociali del figlio minore.
Qualora il minore non potesse uscire dall'abitazione materna per motivi di salute o per disagevoli condizioni atmosferiche ovvero qualora le condizioni di salute del figlio non dovessero consentire il diritto di visita del padre nei giorni e nelle ore innanzi indicati, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre senza che ciò possa modificare la pregressa alternanza. Salvo diversi accordi durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà il giorno della vigilia di natale con l'un genitore il 25 starà con l'altro e viceversa, il tutto secondo alternanza a partire per il primo anno dal genitore non collocatario. In ordine alle vacanze pasquali Sole trascorrerà, ad anni alterni, la giornata della domenica di Pasqua con il padre e la giornata del lunedì in Albis con la madre, iniziando dal genitore non collocatario. In merito alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre 14 giorni consecutivi con pernottamento da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Resta inteso che i giorni di festività ovvero i periodi di vacanza estiva in cui il minore sarà con il padre non potranno dare diritto a decurtazioni della misura del mantenimento mensile che verrà stabilito. Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile, starà con la mamma a Per_1 pranzo e con il papà a cena, l'anno successivo viceversa. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo del minore i genitori dovranno mantenere in sua presenza un contegno adeguato, evitando che la stessa abbia frequentazioni poco consone alla sua tranquilla crescita.
Qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dal figlio. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, dandone notizia all'altro genitore, con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, l'indirizzo ove alloggeranno, nonché le date di partenza e di ritorno.
3 - assegno di mantenimento per il figlio a carico del resistente e con decorrenza dal deposito del ricorso pari ad € 350,00 mensili oltre spese straordinarie come da protocollo al 50% e percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente. Laddove si tratti di spese straordinarie superiori ad € 200,00
e condivise espressamente tra le parti e la ricorrente sia impossibilitata ad anticiparle, il resistente si impegna a sostenere egli stesso la spesa, salvo rimborso o a fornire a ricorrente l'intera somma corrispondente alla sua quota;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'atto n. 100 parte 2 – Serie A- anno 2006.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in data 5 maggio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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