Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14466/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.NASO DOMENICO giusta procura in Parte_1 atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.11.2024, la ricorrente, premesso di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Bari con la quale le era stata riconosciuta una maggiore anzianità e le relative differenze retributive, lamentava che l'amministrazione in sede di liquidazione delle somme dovute a tale titolo, aveva trattenuto la somma di €352,31 dovuta per i contributi previdenziali.
Concludeva chiedendo la condanna del ministero alla restituzione di tale somma oltre accessori.
Non si costituiva in giudizio l'amministrazione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e la domanda va accolta per i motivi che seguono.
4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13164/18).
E' stato più volte ribadito che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 218 del 1952, art. 19 può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (cfr. Cass. lav. n. 18044/15; n. 21010/13), secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive - come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata - non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite. Così precisandosi, poi, in motivazione: "Questa Corte ha, anche di recente, affermato il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.....Cass. n. 19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013). In motivazione, si precisa che, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011,
n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto....").
Da ultimo la Corte ha ribadito che: “ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt.
19 e 23 il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante» (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass.
18044/2015 e Cass. 19790/2011).
6. In particolare, è stato precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 15 luglio 2019 nr. 18897; Cass. nr.
22379/2015) sicchè prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.
7. Nel citato precedente di questa Corte nr. 22379/2015 si è osservato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione l'inadempimento nasce al momento stesso del mancato pagamento della dovuta misura della retribuzione maturata e che il ritardo nel pagamento dei contributi trae origine da tale inadempimento;
il datore di lavoro non può infatti procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga ai fini della trattenuta di cui all'articolo 23 L. nr. 218/1952”
(cfr. Cass. N. 18524/22)
Deve pertanto essere sancito l'obbligo del resistente di dare CP_1 esatta esecuzione ala sentenza n.423723 del Tribunale di BAri, provvedendo alla restituzione, in favore della ricorrente, della somma di
€352,31 indebitamente trattenuta a titolo di contributi previdenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario in ragione del valore della controversia e negli importi minimi, atteso il valore del contenzioso.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto VI , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma di €352,31, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
2. Condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi €270,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari,30/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi