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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3633 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 6357 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ira, che la rappresenta e difende per mandato allegato ai singoli ricorsi introduttivi dei giudizi.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi, Vincenza Marina Marinelli, Pier CP_1
Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n.
7131 del 23.01.2023, e Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024,a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 19.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1 via Milano n. 97, presso lo studio dell'avv. Simona Maria Leanza, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.04.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90183652 63
000, notificata il 28.02.2024, ed ai sottesi avvisi di addebito:
A. n. 593 2014 00035412 12 000, di € 1.270,62, in relazione a contributi IVS anno 2013, notificato il
13.10.2014.
B. n. 593 2015 00018339 34 000, di € 1336,52, in relazione a contributi IVS anno 2013, notificato
27.10.2015.
C. n. 593 2018 00020042 12 000, di € 2.466,59, in relazione a contributi IVS anno 2017, non notificato.
D. n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno 2017 e 2018, non notificato.
E. n. 593 2019 00030985 57 000, di € 1.988,04, in relazione a contributi IVS anno 2018, non notificato.
La ricorrente con la presente opposizione all'esecuzione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000, notificato il 13.10.2014, e n. 593 2015 00018339 34
000, notificato 27.10.2015, poiché non seguiti da alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla data di notificazione dell'intimazione oggetto di opposizione il 28.02.2024.
Con riguardo agli avvisi di addebito n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593
2019 00030985 57 000, contestava l'omessa notifica.
Concludeva chiedendo – previa sospensione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute rispettivamente negli avvisi di addebito
5932014000354212000 notificato il 13.10.2014, e avviso di addebito 59320150001833934000, notificato
27.10.2015, oggi oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c., sottostanti l'intimazione in oggetto, e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto all'asserita pretesa. 2) Accertare e dichiarare, l'omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 59320180002004212000; 59320180007902735000; 59320190003098557000, e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto alla sottostante pretesa. Con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione
2 disposta a causa della pandemia. In ogni caso rilevava come gli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12
000 e n. 593 2015 00018339 34 000, erano stati oggetto di stralcio ai sensi della Legge 197/2022.
Si costituiva, inoltre, l , la quale, preliminarmente eccepiva la sua carenza di Controparte_3
CP_ legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di addebito di pertinenza dell' , e rilevava che gli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000, erano stati oggetto di stralcio ai sensi della Legge 197/2022, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
contestava la prescrizione per la vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.03.2025.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.07.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90273801 78 000, notificata il 18.06.2024, ed ai sottesi atti:
1) avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, di € 2.718,19, in relazione a contributi IVS anno
2015, notificato il 22.12.2016.
2) cartella di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000, di € 170,54, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2017, non notificata.
3) cartella di pagamento n. 293 2018 0030602 63 000, di € 164,87, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2018, non notificata.
4) avviso di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, di € 1.382,03, in relazione a contributi IVS anno
2016, non notificato.
5) avviso di addebito n. 593 2018 00020042 12 000, di € 2.466,59, in relazione a contributi IVS anno
2017, non notificato.
6) avviso di addebito n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno
2017 e 2018, non notificato.
7) avviso di addebito n. 593 2019 00030985 57 000, di € 1.988,04, in relazione a contributi IVS anno
2018, non notificato.
Proponeva, altresì, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90203802 91 000, notificata il
24.6.2024, ed ai sottesi atti:
8) cartella di pagamento n. 293 2018 0030602 63 000, di € 164,87, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2018, non notificata.
9) avviso di addebito n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno
2017 e 2018, non notificato.
3 La ricorrente con la presente opposizione all'esecuzione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, notificato 22.12.2016, poiché non seguito da alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla data di notificazione dell'intimazione oggetto di opposizione il
18.06.2024.
Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, ed agli altri avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027
35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, contestava l'omessa notifica.
Concludeva chiedendo – previa sospensione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute dell'avviso di addebito n. 59320160005194954000, di € 2.718,19 relativo a contributi ivs anno 2015, notificato il 22.16.2016 e sotteso all'intimazione di pagamento n. 29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc.
1); e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto all'asserita pretesa. B) accertare e dichiarare, l'omessa notifica e per l'effetto annullare i seguenti atti: 2) cartella di pagamento n. 29320170044604205000 3) cartella di pagamento n. 29320180030602630000 4) avviso di addebito n. 59320170002966674000 5) avviso di addebito n. 59320180002004212000 6) avviso di addebito n. 59320180007902735000 7) avviso di addebito n.
59320190003098557000 8) cartella di pagamento n. 29320180030602630000 9) avviso di addebito n.
59320180007902735000 quali atti sottesi (dal n. 2 al n. 7) all'intimazione di pagamento n.
29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc. 1); e dal n. 8 al n. 9, quali atti sottostanti pure all'intimazione di pagamento n. 29320249020380291000 notificata il 24.6.2024 (doc. 2); e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto alle asserite pretese. dichiarare l'inefficacia in parte de qua, delle due intimazioni di pagamento, rispettivamente n. 29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc. 1); e n.
29320249020380291000 notificata il 24.6.2024 (doc. 2) nella parte relativa ai crediti annullati e prescritti. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.” CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2018 0002004212000, n. 593 2018 0007902735000 e n. 593 2019 0003098557000, opposti ed indicati in ricorso con i num 5 – 6 -7, eccepiva la litispendenza essendo già oggetto di impugnazione in precedente giudizio pendente avanti a questo Tribunale nel giudizio n. 3633/2024 R.G., GI dott. Fiorentino
Mario, con udienza al 21.03.2025; eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_2 essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L' , restava intimata. Controparte_3
4 Con ordinanza del 24.01.2025, resa all'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva rimessa al
Presidente della Sezione per l'eventuale riunione con quella iscritta al n. 3633/2024 R.G. e con decreto presidenziale del 28.01.2025 assegnata al sottoscritto giudicante.
Fissata l'udienza di prosecuzione le cause venivano chiamate all'udienza del 21.03.2025, nella quale previa riunione del giudizio iscritto al n. 635772024 R.G. a quello n. 3633/2024 R.G., veniva differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
F. Infatti, deve rilevarsi che con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000 e n. 593
2015 00018339 34 000, gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L.
29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
5 Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa gli avvisi di addebito n. 593 2014
00035412 12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000 poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dalla documentazione depositata dall' . Controparte_3
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , opposte nell'odierno giudizio e per come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del
6 contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche le cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, avente ad oggetto premi assicurativi , e gli avvisi di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 CP_2
2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
7 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 293 2017
00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, e degli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n.
593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, nonché,
l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo alla sua notificazione fino a quello dell'intimazione impugnata in questa sede, formulando una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
8 In via preliminare si rileva la tardività della costituzione dell' , avvenuta Controparte_3 soltanto in data 22.10.2024 e va valutata la questione dell'ammissibilità della documentazione prodotta dall' , in quanto tardivamente costituitasi. Controparte_3
Va premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del
13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.).
Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera
9 raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione.
Conseguentemente, questo decidente, dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. dei documenti prodotti dall' . Controparte_3
Ciò premesso, va evidenziato come l non ha fornito alcuna prova Controparte_3 dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602
63 000, e pertanto l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90273801 78 000 e n. 293 2024 90203802 91 000, vanno dichiarate inefficaci per la parte relativa alle somme di cui alle suindicate cartelle.
Per quanto riguarda l'omessa notificazione degli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 CP_ 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, va rilevato come l ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r con le quali risultano regolarmente notificati i predetti atti (rispettivamente: racc. n. 65037459158-7 il 22.12.2016; n. 66545352005-1 il 28.09.2017; n.
66548054629-8 il 27.06.2018; n. 68953690928-4 il 03.01.2019 ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato il
24.12.2018; n. 68955795432-0 il 03.08.2020, ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato il 24.07.2019).
Quindi, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
notifica perfezionatasi per avvenuta consegna ovvero per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso di deposito.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale
10 giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del
11 rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
In merito alla contestazione relativa all'erroneo indirizzo in cui sarebbe stata notificato l'avviso di addebito n.
593 2018 00079027 35 000, per come asseritamente risultante dal certificato di residenza storico, si rileva la mera valenza indiziaria dello stesso a fronte dell'attestazione dell'agente postale che alla data 24.12.2018 all'indirizzo indicato nella raccomandata, sebbene difforme da quello indicato nel certificato di residenza, ha attestato di aver lasciato l'avviso di deposito. Tale dichiarazione, rientrando tra gli accertamenti eseguiti personalmente dallo stesso, fa fede fino a querela di falso e supera – in mancanza – la valenza del certificato di residenza.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile e le intimazioni di pagamento n. 293
2022 90183652 63 000, n. 293 2023 90273801 78 000 e n. 293 2024 90203802 91 000, vanno dichiarate pienamente efficaci e le somme dovute.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 593 2016
00051949 54 000, va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il
12 diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, in data 22.12.2016, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica del citato atto, occorre innanzi tutto evidenziare come l non ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi Controparte_3
e sul decorso del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per l'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, che andava a maturare in data 22.12.2021, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per
Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei
13 termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
14 Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, per l'avviso di addebito 593 2016 00051949 54 000, che ordinariamente andava a scadere in data 22.12.2021 e che per effetto della sospensione maturava il 14.06.2022, era quindi già spirato alla data del 18.06.2024 di notifica dell'intimazione impugnata n. 293 2023 90273801 78 000.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante l'annullamento automatico ex lege di parte dei crediti e la reciproca soccombenza, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati in data 08.04.2024 e 01.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., dell'
[...] CP_1 [...]
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 CP_2 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_3 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 avverso gli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n.
593 2019 00030985 57 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati,.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412
12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000, per intervenuto annullamento ex Legge 197/2022, sottesi all'intimazione impugnata n. 293 2022 90183652 63 000, che annulla nella parte de quo.
15 3. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito 593 2016 00051949 54 000, e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dallo stesso portato, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
4. Dichiara l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018
0030602 63 000, e per l'effetto l'inefficacia delle intimazioni di pagamento n. 293 2023 90273801 78 000 e n.
293 2024 90203802 91 000, per la parte relativa alle somme di cui alle suindicate cartelle.
5. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3633 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa civile iscritta al n. 6357 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele D'Annunzio n. 125, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ira, che la rappresenta e difende per mandato allegato ai singoli ricorsi introduttivi dei giudizi.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi, Vincenza Marina Marinelli, Pier CP_1
Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n.
7131 del 23.01.2023, e Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024,a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
[...]
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per CP_1 mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536; Racc. n. 1915, del 19.01.2023) in Notar di Persona_2
Palermo.
(già , Agente della Riscossione Controparte_3 Controparte_4 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1 via Milano n. 97, presso lo studio dell'avv. Simona Maria Leanza, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
➢ Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'8.04.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90183652 63
000, notificata il 28.02.2024, ed ai sottesi avvisi di addebito:
A. n. 593 2014 00035412 12 000, di € 1.270,62, in relazione a contributi IVS anno 2013, notificato il
13.10.2014.
B. n. 593 2015 00018339 34 000, di € 1336,52, in relazione a contributi IVS anno 2013, notificato
27.10.2015.
C. n. 593 2018 00020042 12 000, di € 2.466,59, in relazione a contributi IVS anno 2017, non notificato.
D. n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno 2017 e 2018, non notificato.
E. n. 593 2019 00030985 57 000, di € 1.988,04, in relazione a contributi IVS anno 2018, non notificato.
La ricorrente con la presente opposizione all'esecuzione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale degli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000, notificato il 13.10.2014, e n. 593 2015 00018339 34
000, notificato 27.10.2015, poiché non seguiti da alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla data di notificazione dell'intimazione oggetto di opposizione il 28.02.2024.
Con riguardo agli avvisi di addebito n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593
2019 00030985 57 000, contestava l'omessa notifica.
Concludeva chiedendo – previa sospensione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute rispettivamente negli avvisi di addebito
5932014000354212000 notificato il 13.10.2014, e avviso di addebito 59320150001833934000, notificato
27.10.2015, oggi oggetto di opposizione ex art. 615 c.p.c., sottostanti l'intimazione in oggetto, e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto all'asserita pretesa. 2) Accertare e dichiarare, l'omessa notifica degli avvisi di addebito nn. 59320180002004212000; 59320180007902735000; 59320190003098557000, e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto alla sottostante pretesa. Con vittoria di spese e compensi. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione
2 disposta a causa della pandemia. In ogni caso rilevava come gli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12
000 e n. 593 2015 00018339 34 000, erano stati oggetto di stralcio ai sensi della Legge 197/2022.
Si costituiva, inoltre, l , la quale, preliminarmente eccepiva la sua carenza di Controparte_3
CP_ legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di addebito di pertinenza dell' , e rilevava che gli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000, erano stati oggetto di stralcio ai sensi della Legge 197/2022, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
contestava la prescrizione per la vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 21.03.2025.
➢ Con separato ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.07.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023
90273801 78 000, notificata il 18.06.2024, ed ai sottesi atti:
1) avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, di € 2.718,19, in relazione a contributi IVS anno
2015, notificato il 22.12.2016.
2) cartella di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000, di € 170,54, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2017, non notificata.
3) cartella di pagamento n. 293 2018 0030602 63 000, di € 164,87, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2018, non notificata.
4) avviso di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, di € 1.382,03, in relazione a contributi IVS anno
2016, non notificato.
5) avviso di addebito n. 593 2018 00020042 12 000, di € 2.466,59, in relazione a contributi IVS anno
2017, non notificato.
6) avviso di addebito n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno
2017 e 2018, non notificato.
7) avviso di addebito n. 593 2019 00030985 57 000, di € 1.988,04, in relazione a contributi IVS anno
2018, non notificato.
Proponeva, altresì, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90203802 91 000, notificata il
24.6.2024, ed ai sottesi atti:
8) cartella di pagamento n. 293 2018 0030602 63 000, di € 164,87, in relazione alle rate premio , CP_2 regolazioni premio e sanzioni, anno 2018, non notificata.
9) avviso di addebito n. 593 2018 00079027 35 000, di € 2.425,30, in relazione a contributi IVS anno
2017 e 2018, non notificato.
3 La ricorrente con la presente opposizione all'esecuzione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, notificato 22.12.2016, poiché non seguito da alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla data di notificazione dell'intimazione oggetto di opposizione il
18.06.2024.
Con riguardo alle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, ed agli altri avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027
35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, contestava l'omessa notifica.
Concludeva chiedendo – previa sospensione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute dell'avviso di addebito n. 59320160005194954000, di € 2.718,19 relativo a contributi ivs anno 2015, notificato il 22.16.2016 e sotteso all'intimazione di pagamento n. 29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc.
1); e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto all'asserita pretesa. B) accertare e dichiarare, l'omessa notifica e per l'effetto annullare i seguenti atti: 2) cartella di pagamento n. 29320170044604205000 3) cartella di pagamento n. 29320180030602630000 4) avviso di addebito n. 59320170002966674000 5) avviso di addebito n. 59320180002004212000 6) avviso di addebito n. 59320180007902735000 7) avviso di addebito n.
59320190003098557000 8) cartella di pagamento n. 29320180030602630000 9) avviso di addebito n.
59320180007902735000 quali atti sottesi (dal n. 2 al n. 7) all'intimazione di pagamento n.
29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc. 1); e dal n. 8 al n. 9, quali atti sottostanti pure all'intimazione di pagamento n. 29320249020380291000 notificata il 24.6.2024 (doc. 2); e per l'effetto dichiarare la non debenza rispetto alle asserite pretese. dichiarare l'inefficacia in parte de qua, delle due intimazioni di pagamento, rispettivamente n. 29320239027380178000 notificata il 18.6.2024 (doc. 1); e n.
29320249020380291000 notificata il 24.6.2024 (doc. 2) nella parte relativa ai crediti annullati e prescritti. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge.” CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale preliminarmente in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2018 0002004212000, n. 593 2018 0007902735000 e n. 593 2019 0003098557000, opposti ed indicati in ricorso con i num 5 – 6 -7, eccepiva la litispendenza essendo già oggetto di impugnazione in precedente giudizio pendente avanti a questo Tribunale nel giudizio n. 3633/2024 R.G., GI dott. Fiorentino
Mario, con udienza al 21.03.2025; eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l , il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in CP_2 essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
L' , restava intimata. Controparte_3
4 Con ordinanza del 24.01.2025, resa all'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva rimessa al
Presidente della Sezione per l'eventuale riunione con quella iscritta al n. 3633/2024 R.G. e con decreto presidenziale del 28.01.2025 assegnata al sottoscritto giudicante.
Fissata l'udienza di prosecuzione le cause venivano chiamate all'udienza del 21.03.2025, nella quale previa riunione del giudizio iscritto al n. 635772024 R.G. a quello n. 3633/2024 R.G., veniva differita per la decisione.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
F. Infatti, deve rilevarsi che con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412 12 000 e n. 593
2015 00018339 34 000, gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L.
29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.”
5 Il Legislatore ha previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a mille euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 01.01.2000 e il
31.12.2015.
Dal tenore della norma (“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”), si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e determina fin da subito – ossia dalla data di entrata in vigore della legge – la inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori;
operazioni queste ultime che richiedono, evidentemente, necessari tempi tecnico-contabili.
Ciò posto, si osserva che la norma richiamata è, pacificamente, applicabile alla fattispecie in esame e nel determinare l'importo “comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, restando esclusi gli interessi che maturano successivamente al momento in cui i ruoli sono affidati all'Agente della Riscossione.
Ciò premesso rientrano nella sfera di applicazione della suindicata normativa gli avvisi di addebito n. 593 2014
00035412 12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000 poiché i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, non superano per contributi, sanzioni e somme aggiuntive la soglia dei “mille euro”, per come si evince dalla documentazione depositata dall' . Controparte_3
Ne discende che i debiti oggetto dei suindicati atti, indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, per CP_ somme iscritte a ruolo a titolo di contributi , opposte nell'odierno giudizio e per come sopra analiticamente indicate, devono ritenersi ope legis annullate.
Pertanto, con riferimento a tali atti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del
6 contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass.,
8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048).
Tale declaratoria, tuttavia, non esaurisce il petitum del giudizio, il cui accertamento riguarda anche le cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, avente ad oggetto premi assicurativi , e gli avvisi di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 CP_2
2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, ed in merito ai quali va, innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Preliminarmente, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della
7 notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame il ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 293 2017
00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602 63 000, e degli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n.
593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, nonché,
l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo alla sua notificazione fino a quello dell'intimazione impugnata in questa sede, formulando una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'articolo 615, comma 1, c.p.c.
8 In via preliminare si rileva la tardività della costituzione dell' , avvenuta Controparte_3 soltanto in data 22.10.2024 e va valutata la questione dell'ammissibilità della documentazione prodotta dall' , in quanto tardivamente costituitasi. Controparte_3
Va premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., n. 16337 del
13/07/2009), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti probatori nell'atto di costituzione in giudizio, imposta dall'art. 416, comma 3, c.p.c., e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420, quinto comma, cod. proc. civ.).
Tuttavia, l'altrettanta pacifica giurisprudenza, ritiene che, ove i documenti siano stati prodotti successivamente, il giudice potrà dichiarare la decadenza della parte ovvero, in alternativa, disporre l'ammissione d'ufficio dei documenti medesimi ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.
Inoltre, con riferimento al potere istruttorio d'ufficio, la costante giurisprudenza di legittimità, ha statuito che
“Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, deve esercitare il potere - dovere, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ., di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché i fatti stessi siano allegati nell'atto costitutivo, non verificandosi in questo caso alcun superamento, a mezzo dell'attività istruttoria svolta
d'ufficio dal giudice, di eventuali preclusioni o decadenze processuali già verificatesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile al fine di decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo” (Cfr:. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 278 del
10/01/2005).
Tale arresto giurisprudenziale di legittimità è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19305 del 29/09/2016, che statuisce che “Nel rito del lavoro, il potere istruttorio d'ufficio ex artt.
421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicché il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d'indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l'incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d'ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo. (In applicazione del detto principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di riforma di quella del tribunale che aveva fondato il rigetto della prescrizione sull'acquisizione d'ufficio, quale atto interruttivo, dell'avviso di ricevimento, della lettera
9 raccomandata di richiesta di differenze retributive, tardivamente depositato dalla lavoratrice solo con le note conclusive)”.
Orbene, alla luce dei superiori principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, acquista anche rilevanza l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte espressa nella pronuncia n.
10634/2021, che pone un vero e proprio onere in capo al giudicante di acquisire gli elementi indispensabili ai fini della decisione.
Conseguentemente, questo decidente, dispone l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. dei documenti prodotti dall' . Controparte_3
Ciò premesso, va evidenziato come l non ha fornito alcuna prova Controparte_3 dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018 0030602
63 000, e pertanto l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90273801 78 000 e n. 293 2024 90203802 91 000, vanno dichiarate inefficaci per la parte relativa alle somme di cui alle suindicate cartelle.
Per quanto riguarda l'omessa notificazione degli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 CP_ 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n. 593 2019 00030985 57 000, va rilevato come l ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r con le quali risultano regolarmente notificati i predetti atti (rispettivamente: racc. n. 65037459158-7 il 22.12.2016; n. 66545352005-1 il 28.09.2017; n.
66548054629-8 il 27.06.2018; n. 68953690928-4 il 03.01.2019 ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato il
24.12.2018; n. 68955795432-0 il 03.08.2020, ovvero decorsi dieci giorni dall'avviso lasciato il 24.07.2019).
Quindi, essi risultano tutti regolarmente notificati a mezzo del servizio postale ordinario all'indirizzo del destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
notifica perfezionatasi per avvenuta consegna ovvero per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data del lasciato avviso di deposito.
Con riferimento a tale ultima notificazione va precisato che con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n.
602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari.
La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n.
27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale
10 giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo
(Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006;
n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del
11 rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del
Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
In merito alla contestazione relativa all'erroneo indirizzo in cui sarebbe stata notificato l'avviso di addebito n.
593 2018 00079027 35 000, per come asseritamente risultante dal certificato di residenza storico, si rileva la mera valenza indiziaria dello stesso a fronte dell'attestazione dell'agente postale che alla data 24.12.2018 all'indirizzo indicato nella raccomandata, sebbene difforme da quello indicato nel certificato di residenza, ha attestato di aver lasciato l'avviso di deposito. Tale dichiarazione, rientrando tra gli accertamenti eseguiti personalmente dallo stesso, fa fede fino a querela di falso e supera – in mancanza – la valenza del certificato di residenza.
Pertanto, tenuto conto della data di notificazione degli avvisi di addebito nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile e le intimazioni di pagamento n. 293
2022 90183652 63 000, n. 293 2023 90273801 78 000 e n. 293 2024 90203802 91 000, vanno dichiarate pienamente efficaci e le somme dovute.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 593 2016
00051949 54 000, va ancora evidenziato che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il
12 diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, va rilevato che la notificazione dell'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, in data 22.12.2016, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Inoltre, con riguardo a tale eccezione di prescrizione successiva alla notifica del citato atto, occorre innanzi tutto evidenziare come l non ha fornito prova di aver notificato atti interruttivi Controparte_3
e sul decorso del termine prescrizionale assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19.
Infatti, sull'ordinario termine prescrizionale per l'avviso di addebito n. 593 2016 00051949 54 000, che andava a maturare in data 22.12.2021, assume rilevanza la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per
Covid-19.
Al riguardo occorre peraltro considerare che, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale, nella specie trova applicazione la sospensione dei
13 termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (Cfr., in particolare, Sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza n. 3644/2022, pubbl. il
25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…] ”
In particolare, rileva quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; di quanto poi stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, che ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, nello specifico, occorre tener altresì in conto, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo –
31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d .Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
14 Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (Cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di
Catania, cit.).
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, il termine di prescrizione, che ricadeva nel periodo di sospensione fino al 31.08.2021, ricominciava a decorrere dall'1.09.2021 e da tale data va aggiunto il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Ne consegue che, nel caso di specie, aggiungendo il periodo di sospensione, pari ad un anno, cinque mesi e
23 giorni, al termine di prescrizione, per l'avviso di addebito 593 2016 00051949 54 000, che ordinariamente andava a scadere in data 22.12.2021 e che per effetto della sospensione maturava il 14.06.2022, era quindi già spirato alla data del 18.06.2024 di notifica dell'intimazione impugnata n. 293 2023 90273801 78 000.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, stante l'annullamento automatico ex lege di parte dei crediti e la reciproca soccombenza, le stesse possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti depositati in data 08.04.2024 e 01.07.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., dell'
[...] CP_1 [...]
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2 CP_2 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_3 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 avverso gli avvisi di addebito n. 593 2017 00029666 74 000, n. 593 2018 00020042 12 000, n. 593 2018 00079027 35 000 e n.
593 2019 00030985 57 000, dichiarando dovuti i contributi previdenziali dagli stessi portati,.
2. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 593 2014 00035412
12 000 e n. 593 2015 00018339 34 000, per intervenuto annullamento ex Legge 197/2022, sottesi all'intimazione impugnata n. 293 2022 90183652 63 000, che annulla nella parte de quo.
15 3. Accoglie l'opposizione all'esecuzione avverso l'avviso di addebito 593 2016 00051949 54 000, e dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali dallo stesso portato, annullando per la parte de qua l'intimazione impugnata.
4. Dichiara l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 293 2017 00446042 05 000 e n. 293 2018
0030602 63 000, e per l'effetto l'inefficacia delle intimazioni di pagamento n. 293 2023 90273801 78 000 e n.
293 2024 90203802 91 000, per la parte relativa alle somme di cui alle suindicate cartelle.
5. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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