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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RGN. 1941 /2025 V.G.
T R I B U N A L E ORDINARIO D I M I L A N O
Sezione VIII civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Oggi 20 marzo 2025, ore 10,15 innanzi alla dott. ssa Carmen Manucra, compare: la ricorrente – nata il [...] in Parte_1
EGITTO, residente in [...] - – che nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di fatto in via esclusiva sul figlio
– ( CF: Persona_1
) nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
PRETIS N.121 – chiede che il GT autorizzi l'inserimento del detto minore nel proprio permesso di soggiorno.
A domanda del GT, la ricorrente precisa di vivere in Italia dal 2017, da quando ha raggiunto insieme alla madre ed ai suoi fratelli il loro padre che già viveva qui sin dal
1997 : dichiara, pertanto, di essere titolare di permesso sin dal 2017, di avere studiato in Italia, frequentando le scuole medie e quelle superiori fino al quarto anno, compreso, dell'Istituto Falck, per diventare operatore socio sanitari.
A domanda del GT, precisa di avere conosciuto e di essersi sposata con il padre di suo figlio, – nato in [...] il Persona_1
30.10.1994, residente in [...]( Egitto ) – : precisamente, il matrimonio veniva celebrato in data 09 settembre 2023 ( come da atto di Matrimonio che esibisce
) e dopo poche settimane dalla celebrazione rimaneva incinta .
Di lì a poco, però, cominciavano i problemi coniugali .
A maggio 2024, a seguito di una grave e violenta lite col marito - che le diceva chiaramente di non volerla più con lui - culminata con la sua caduta dalle scale di casa, provocata nella medesima occasione dalla di lui madre, trovava rifugio nell'immediatezza presso la casa della di lei madre, dove il marito non l'ha mai più cercata. Stando così le cose, con l'aiuto dei suoi genitori, riusciva a rientrare in Italia, ove nasceva nell'agosto 2024. Il riconoscimento paterno avveniva in via Per_1
automatica per via del matrimonio, il cui certificato veniva esibito all'atto del riconoscimento di cui si occupava personalmente . Il marito non è mai venuto in Italia né ha mai espresso l'intenzione di farlo.
Sottolinea che inutili siano stati i tentativi di contattarlo: non solo questi non ha mostrato alcun interesse per il figlio né alla nascita né successivamente, ma ha bloccato la ricorrente come il di lei padre: quest'ultimo lo aveva chiamato per richiamarlo alle sue responsabilità di padre, prima ancora che di marito, un richiamo che non ha sortito nessun effetto positivo per il minore, nei confronti del quale anche al di lei padre il marito ribadiva il suo totale disinteresse.
Pertanto la ricorrente, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale di fatto in via esclusiva sul figlio minore, insiste affinché il GT la autorizzi ad attivarsi in ogni modo necessario a tutelare il figlio, in primis innanzi il proprio
Consolato come pure innanzi ogni Autorità Amministrativa italiana competente a garantire la regolarizzazione della posizione del figlio in Italia, ed in tal senso, in via urgente al fine dell'inserimento del figlio nel proprio permesso di soggiorno.
Il Giudice tutelare
Rilevato che esula dalla competenza di questo GT la specifica disciplina che regola la materia dei permessi di soggiorno;
Rilevato in ogni caso che la ricorrente è genitore esercente la responsabilità
genitoriale in via esclusiva sul figlio minore;
Osservato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 317 c.c. “nel caso di lontananza, incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro ..” e che pertanto la ricorrente, in quanto unico genitore presente sul territorio italiano, esercente la responsabilità sul figlio, ex lege deve e dovrà attivarsi finchè duri la lontananza/impedimento del padre del minore, nell'interesse dello stesso;
P.Q.M.
dichiara Non luogo a provvedere sul ricorso, esulando dalla competenza di questo Ufficio
la disciplina delle condizioni inerenti il soggiorno di cittadini non comunitari,
rilevando in ogni caso, che, allo stato, la ricorrente è unico genitore presente sul
territorio nazionale italiano, esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sul figlio minore e che pertanto ex lege, senza necessità di ulteriore
autorizzazione giudiziaria, è legittimata ad attivarsi nell'interesse dello stesso, in
primis per la relativa regolarizzazione nei limiti stabiliti dalla normativa che regola la materia, oltre che per tutto quanto necessiti al piccolo, ivi compreso il rilascio dei documenti di identità della minore, necessari allo stesso a seguire la madre in ogni suo spostamento, anche oltre i confini nazionali italiani ed a fortiori verso il Paese
d'Origine.
Si comunichi con URGENZA alla ricorrente ai recapiti indicati in ricorso.
Milano, lì 20.03.2025
Il Giudice tutelare
Dott.ssa Carmen Manucra
T R I B U N A L E ORDINARIO D I M I L A N O
Sezione VIII civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Oggi 20 marzo 2025, ore 10,15 innanzi alla dott. ssa Carmen Manucra, compare: la ricorrente – nata il [...] in Parte_1
EGITTO, residente in [...] - – che nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di fatto in via esclusiva sul figlio
– ( CF: Persona_1
) nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
PRETIS N.121 – chiede che il GT autorizzi l'inserimento del detto minore nel proprio permesso di soggiorno.
A domanda del GT, la ricorrente precisa di vivere in Italia dal 2017, da quando ha raggiunto insieme alla madre ed ai suoi fratelli il loro padre che già viveva qui sin dal
1997 : dichiara, pertanto, di essere titolare di permesso sin dal 2017, di avere studiato in Italia, frequentando le scuole medie e quelle superiori fino al quarto anno, compreso, dell'Istituto Falck, per diventare operatore socio sanitari.
A domanda del GT, precisa di avere conosciuto e di essersi sposata con il padre di suo figlio, – nato in [...] il Persona_1
30.10.1994, residente in [...]( Egitto ) – : precisamente, il matrimonio veniva celebrato in data 09 settembre 2023 ( come da atto di Matrimonio che esibisce
) e dopo poche settimane dalla celebrazione rimaneva incinta .
Di lì a poco, però, cominciavano i problemi coniugali .
A maggio 2024, a seguito di una grave e violenta lite col marito - che le diceva chiaramente di non volerla più con lui - culminata con la sua caduta dalle scale di casa, provocata nella medesima occasione dalla di lui madre, trovava rifugio nell'immediatezza presso la casa della di lei madre, dove il marito non l'ha mai più cercata. Stando così le cose, con l'aiuto dei suoi genitori, riusciva a rientrare in Italia, ove nasceva nell'agosto 2024. Il riconoscimento paterno avveniva in via Per_1
automatica per via del matrimonio, il cui certificato veniva esibito all'atto del riconoscimento di cui si occupava personalmente . Il marito non è mai venuto in Italia né ha mai espresso l'intenzione di farlo.
Sottolinea che inutili siano stati i tentativi di contattarlo: non solo questi non ha mostrato alcun interesse per il figlio né alla nascita né successivamente, ma ha bloccato la ricorrente come il di lei padre: quest'ultimo lo aveva chiamato per richiamarlo alle sue responsabilità di padre, prima ancora che di marito, un richiamo che non ha sortito nessun effetto positivo per il minore, nei confronti del quale anche al di lei padre il marito ribadiva il suo totale disinteresse.
Pertanto la ricorrente, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità
genitoriale di fatto in via esclusiva sul figlio minore, insiste affinché il GT la autorizzi ad attivarsi in ogni modo necessario a tutelare il figlio, in primis innanzi il proprio
Consolato come pure innanzi ogni Autorità Amministrativa italiana competente a garantire la regolarizzazione della posizione del figlio in Italia, ed in tal senso, in via urgente al fine dell'inserimento del figlio nel proprio permesso di soggiorno.
Il Giudice tutelare
Rilevato che esula dalla competenza di questo GT la specifica disciplina che regola la materia dei permessi di soggiorno;
Rilevato in ogni caso che la ricorrente è genitore esercente la responsabilità
genitoriale in via esclusiva sul figlio minore;
Osservato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 317 c.c. “nel caso di lontananza, incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro ..” e che pertanto la ricorrente, in quanto unico genitore presente sul territorio italiano, esercente la responsabilità sul figlio, ex lege deve e dovrà attivarsi finchè duri la lontananza/impedimento del padre del minore, nell'interesse dello stesso;
P.Q.M.
dichiara Non luogo a provvedere sul ricorso, esulando dalla competenza di questo Ufficio
la disciplina delle condizioni inerenti il soggiorno di cittadini non comunitari,
rilevando in ogni caso, che, allo stato, la ricorrente è unico genitore presente sul
territorio nazionale italiano, esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sul figlio minore e che pertanto ex lege, senza necessità di ulteriore
autorizzazione giudiziaria, è legittimata ad attivarsi nell'interesse dello stesso, in
primis per la relativa regolarizzazione nei limiti stabiliti dalla normativa che regola la materia, oltre che per tutto quanto necessiti al piccolo, ivi compreso il rilascio dei documenti di identità della minore, necessari allo stesso a seguire la madre in ogni suo spostamento, anche oltre i confini nazionali italiani ed a fortiori verso il Paese
d'Origine.
Si comunichi con URGENZA alla ricorrente ai recapiti indicati in ricorso.
Milano, lì 20.03.2025
Il Giudice tutelare
Dott.ssa Carmen Manucra