TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1826/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Padova, via Dante n. 88 presso lo studio dell'avv. Diego
Bolognini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Parte attrice opponente contro
in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Cuneo, corso Solaro n. 4 presso lo studio degli avv.ti
[...]
Lorenzo Tassone e Katia Serra che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“In via preliminare: disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria trattandosi di contratto d'opera.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie della società nei confronti della e, conseguentemente, CP_3 Parte_1
revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96
c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere e della mancata produzione della corrispondenza intervenuta tra legali – al pagamento di una somma in favore di Parte_1
ritenuta equa e/o di giustizia.
Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di CP_3
alle obbligazioni di cui al rapporto contrattuale dedotto in causa con particolare riferimento al
1 ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e alla mancata installazione dei “sonotrodi” e, conseguentemente, quantificato il danno da ritardo in una somma non inferiore ad €
10.000,00= e non superiore ad € 81.700,00=, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e compensarsi (per importi corrispondenti) le reciproche pretese.
In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità – anche perché contrario ai principi della correttezza a e buona fede contrattuale – del contegno posto in essere da ai danni di per aver impedito a quest'ultima l'accesso – unitamente al CP_3 Parte_1 potenziale investitore – ai locali ove era posizionata la macchina/apparecchio commissionata/o e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in CP_3 favore di del danno patito e da quantificarsi in via equitativa all'esito della Parte_1
espletanda istruttoria e da contenersi, in ogni caso, nel valore di cui alla presente controversia
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre C.P.A. ed IVA, come per legge.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via preliminare rigettare la domanda di esperimento del tentativo di mediazione concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso dal
Tribunale di Asti nel procedimento monitorio R.G. n. 352/2023 ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.;
In via principale rigettare tutte le domande dell'opponente perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 opposto in subordine condannare , al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_1 dell'importo di Euro 81.700,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lvo n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre spese, compensi professionali, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali (15%) relativi al procedimento monitorio.
In ogni caso
2 condannare al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 96 cod. proc. civ. in via istruttoria ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”: Contr Contr 1) i disegni inviati da MPM a di cui all'offerta del 20 novembre 2020 presentata da a
per la costruzione della macchina per l'assemblaggio di cialde di caffè erano privi dei Parte_1
sonotrodi (si rammostrino al teste i docc. 3 e 4);
Contr 2) i sonotrodi venivano consegnati presso la sede di nel mese di luglio 2022;
3) in data 15 marzo 2023 mancavano i disegni definitivi dei seguenti gruppi: CR050-01 gruppo telaio;
CR050-14 gruppo aspirazione sfrido;
CR050-22 gruppo dosatore prodotto;
CR050-25 gruppo sonotrodo;
CR050-30 grupp ATM con pre-saldatura circolare;
CR050-35 gruppo Carterature;
CR050-36 gruppo Armadio Elettrico pulsantiera (si rammostri al teste il doc. 8); Contr 4) il disegno definitivo del gruppo carterature CR050-35 veniva consegnato da MPM a in data 12 aprile 2021 (si rammostri al teste il doc. doc. 29);
Contr 5) i disegni definitivi indicati nella mail del 15 marzo 2021 sono stati inviati da MPM a nei mesi di maggio e giugno 2021;
6) in data 10 settembre 2021 veniva eseguito il collaudo in bianco provvisorio del prototipo per l'assemblaggio di cialde di caffè in presenza del Sig. direttore tecnico dei Persona_1
lavori di , del Sig. legale rappresentante di LGL, e dei Sig.ri e Parte_1 CP_5 Parte_3
Parte_4
7) in data 10 settembre 2021 venivano effettuate riprese fotografiche e video della macchina in funzione (si rammostri al teste il doc. 13); Contr
8) a partire dal 14 settembre 2021 metteva a disposizione di la macchina per il Parte_1
collaudo in bianco (si rammostri al teste il doc. 14);
Si indicano come testi:
- sui capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7,8: il Sig. C.F. , presso Parte_3 C.F._1 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN); CP_3
- sui capitoli n. 1,2,5,6,7,8: il Sig. C.F. , presso Parte_4 C.F._2 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN); CP_3
3 - sui capitoli 1,2,5,6,7,8 il Sig. C.F. , presso Testimone_1 C.F._3 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN). CP_3
Si chiede sin d'ora di essere ammessi in prova contraria sui capi di prova avversari, eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati.
Con vittoria delle spese tutte di causa, dei compensi professionali, della percentuale di rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Asti in data 3.5.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 81.700,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese legali, CP_3
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. IT21V00-0107 del 16.9.2021 rimasta parzialmente insoluta e avente ad oggetto la costruzione di una macchina per assemblaggio di cialde di caffè.
L'opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto sulla base dell'inesistenza e inesigibilità della pretesa creditoria asserita posto che non vi sarebbe stato alcun credito certo, liquido o esigibile ed in virtù di ciò la pretesa creditizia della società convenuta opposta sarebbe risultata del tutto illegittima;
il contegno processuale assunto dalla avrebbe inoltre determinato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_3
La convenuta non avrebbe, infatti, adempiuto puntualmente alle proprie prestazioni contrattuali ma si sarebbe resa responsabile sia di un comportamento illegittimo fonte di gravi danni per la medesima attrice sia di un'omessa esposizione della espressa contestazione scritta della propria pretesa creditizia da parte di per il tramite di una copiosa Parte_1 corrispondenza tra legali. Nel contestare l'esistenza del credito vantato da ha CP_3 Parte_1 lamentato i seguenti inadempimenti: a) a fronte dell'acconto corrisposto da , Parte_1 CP_3
non le avrebbe consentito di far visionare la macchina commissionata a dei potenziali investitori, i quali si erano dichiarati disponibili ad entrare nella compagine societaria dell'opponente o ad acquistare la macchina stessa;
b) avrebbe preteso, per molto CP_3
tempo ma senza averne diritto, il saldo prezzo per consentire a , nonché ai potenziali Parte_1 investitori, l'accesso ai propri locali al fine di visionare la macchina commissionata;
c) il saldo prezzo delle prestazioni contrattualmente pattuite era condizionato all'esito positivo del c.d. collaudo in bianco, il quale aveva la funzione sia di attestare l'ultimazione dei lavori nella sua
4 interezza sia di certificarne l'esecuzione a regola d'arte e la funzionalità dell'opera; d) tuttavia, nonostante l'acconto versato, alla data del 19.10.2021 la macchina non era ancora stata ultimata e il predetto collaudo non era mai avvenuto;
e) il rapporto contrattuale insorto tra le parti non prevedeva alcuna clausola di risoluzione automatica né lo stesso poteva essere dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. da una delle parti, in virtù di un asserito inadempimento lamentato;
f) non sarebbero stati installati i c.d. “sonotrodi”.
La società (che nelle more del giudizio si è fusa per incorporazione nella CP_3 [...]
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le doglianze avversarie Parte_5
e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
a sostegno di ciò ha argomentato circa il corretto adempimento da parte sua delle obbligazioni assunte con il contratto del 20 novembre 2020; ha osservato che il ritardo nella consegna non era a lei imputabile e che in ogni caso non era stato previsto un termine essenziale nell'interesse di
; circa, invece, la mancata installazione dei sonotrodi lamentata dalla parte attrice Parte_1
opponente, la convenuta ha rilevato che la predetta prestazione non era stata prevista nell'offerta inizialmente sottoscritta e sulla base della quale era stata formulata la domanda monitoria;
inoltre, il collaudo in bianco avrebbe potuto essere eseguito anche senza tali componenti, i quali servivano unicamente alla messa in funzione della macchina con il prodotto finale;
infine, a ottobre 2021 non aveva ancora provveduto a ordinare i Parte_1
sonotrodi alla fornitrice (cfr. e-mail 12 ottobre 2021/doc. 15 parte convenuta opposta) e gli stessi erano stati consegnati a soltanto a luglio 2022, ossia quasi due anni dopo CP_3
l'accettazione dell'offerta iniziale.
Con riguardo invece al mancato accesso degli investitori ai locali della la convenuta CP_3
ha dedotto che nel medesimo contratto non solo non era stato previsto alcun obbligo in proposito ma, soprattutto, la macchina risultava pronta per il collaudo in bianco già da settembre 2021, quando invece le richieste di accesso dei presunti investitori sarebbero pervenute addirittura un anno dopo, cioè a luglio-settembre 2022 (cfr. doc. 6 parte attrice opponente).
Ciò premesso, l'opposizione proposta deve essere disattesa alla luce delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
5 per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione, Sezioni Unite, n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la costruzione da parte della convenuta del prototipo di una macchina per l'assemblaggio di cialde di caffè, in forza dell'offerta formulata dalla in data 20.11.2020 CP_3
e accettata da in data 23.11.2020 (doc. 4 e 5 di parte convenuta). Parte_1
Ancorché la questione non sia influente ai fini del giudizio, si osserva che detto contratto appare riconducibile all'appalto e non al contratto d'opera come invece sostenuto dall'attrice
(al fine di eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, eccezione già rigettata con ordinanza del 25.5.2024) tenuto conto del tradizionale criterio distintivo adottato dalla giurisprudenza secondo cui “Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui
l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010).
La L.G.L. all'epoca dei fatti per cui è causa non era, infatti, riconducibile alla nozione di piccola impresa – la quale è caratterizzata prevalentemente dal lavoro personale del titolare dell'azienda ed eventualmente dei suoi famigliari o di pochi collaboratori – trattandosi di una società di capitali, interamente partecipata da un'altra società di capitali (ossia la CP_1 che l'ha successivamente incorporata) e con 18 dipendenti (doc. 1 di parte convenuta),
[...] con una netta prevalenza quindi dell'organizzazione di impresa sull'apporto personale del debitore.
La non ha, inoltre, contestato la realizzazione della macchina oggetto della Parte_1 prestazione contrattuale della e quindi l'adempimento dell'obbligazione principale CP_3 gravante su quest'ultima.
Le censure sollevate dall'opponente si appuntano, infatti, sostanzialmente su quattro profili, che attengono non già alla corretta esecuzione delle opere, bensì i) al ritardo con cui
6 sarebbero state completate, ii) alla mancata effettuazione del c.d. “collaudo in bianco”, iii) alla violazione delle regole di buona fede e correttezza che sarebbe consistita nell'impedire la visione della macchina a terzi soggetti che sarebbero stati interessati a investire nel progetto della , iv) alla mancata installazione dei sonotrodi. Parte_1
Quanto al primo profilo, ossia quello relativo al ritardo nell'adempimento, si osserva che il contratto prevedeva in effetti un termine per la consegna del macchinario, individuato in 165 giorni di calendario dall'ordine e dal ricevimento del primo acconto, destinato a scadere nel mese di maggio 2021, il quale è decorso senza che la macchina a quell'epoca fosse stata ultimata.
Tuttavia, il termine in questione non era stato espressamente previsto come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. né tale essenzialità appare desumibile dalla natura e dalle modalità della prestazione, avendo anzi la messo in atto dei comportamenti da cui emerge il Parte_1 suo interesse all'esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine. Quest'ultima ha, infatti, proseguito il rapporto con la convenuta per la realizzazione della macchina ben oltre il mese di maggio 2021 (v. doc. 15 di parte convenuta) e ancora nel settembre 2022 ha chiesto, tramite il proprio legale, quando sarebbe potuto avvenire il collaudo (doc. 6 di parte attrice).
Conseguentemente, quand'anche vi fosse stato un ritardo imputabile alla L.G.L. nella consegna della macchina, esso non giustificherebbe la risoluzione del contratto, che del resto non è stata neppure richiesta dall'opponente.
Rimarrebbe pertanto in astratto il solo discorso relativo al risarcimento del danno, ma la non ha specificamente allegato né tantomeno provato alcunché sotto tale profilo, a Parte_1 prescindere anche in questo caso dalla questione dell'imputabilità del ritardo alla CP_3
In merito alla mancata esecuzione del c.d. “collaudo in bianco”, ossia della prova a vuoto della macchina senza il prodotto finale, va rilevato che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (doc. 15 di parte convenuta) emerge che la aveva manifestato la CP_3
propria disponibilità a effettuare il collaudo sin dal mese di settembre 2021, rappresentando come la macchina fosse stata realizzata in tutte le sue parti, fatta eccezione per i sonotrodi, i quali non erano ancora stati consegnati dal fornitore (cui erano stati ordinati dalla stessa
) e che in ogni caso non erano necessari per la prova a vuoto, avendo unicamente la Parte_1
funzione di chiudere il prodotto finale ossia le cialde.
7 L'opponente non ha contestato che quantomeno dal settembre 2021 la macchina fosse completa di tutti i suoi componenti (ad eccezione dei sonotrodi) e che fosse quindi possibile procedere con il “collaudo in bianco” di talché non può ora legittimamente contestare l'esigibilità del credito adducendo la mancanza di un presupposto che essa stessa ha determinato con il proprio comportamento.
L'aver omesso di prestare la dovuta collaborazione ai fini del collaudo, che presupponeva evidentemente la partecipazione della committente al suo svolgimento, integra infatti un comportamento che appare contrario al principio della buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e non può pertanto giustificare la proroga sine die dell'obbligo di pagamento dell'ultima tranche del corrispettivo contrattuale.
In tal senso dispone del resto anche l'art. 1359 c.c. in tema di condizione negoziale (cui è assimilabile in sostanza la previsione in esame), stabilendo che essa si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Con riguardo alla questione dell'installazione dei sonotrodi, va rilevato come si tratti di quei componenti ulteriori, installati in una fase successiva, aventi la funzione tipica di chiudere la cialda di caffè, così permettendo la messa in funzione con il prodotto finale.
Nel contratto iniziale siglato dalle parti non si fa alcun cenno espresso a tali componenti né la ha dedotto idonea prova orale sul punto, attesa la genericità del capitolo di prova n. Parte_1
8 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. avente ad oggetto tale circostanza.
Risulta inoltre documentalmente che non spettasse alla L.G.L. fornirli, essendosi la Parte_1
impegnata a ordinarli direttamente al fornitore Hermann, come emerge dalla mail del 12 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 16 parte convenuta).
In terzo luogo, il contratto stipulato nel novembre del 2020 aveva ad oggetto, come già più volte rilevato, la realizzazione di un prototipo per il quale era stato previsto il pagamento del saldo finale all'esito del collaudo in bianco, ovverosia senza prodotti;
tale circostanza costituisce un elemento presuntivo per ritenere che il montaggio dei sonotrodi non fosse incluso nell'offerta iniziale, trattandosi di un componente non necessario ai fini del collaudo in bianco e installabile in un momento successivo, una volta che detto collaudo avesse avuto esito positivo.
8 Vi è, infine, l'argomento di prova, valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., costituito dalla mancata comparizione personale della parte attrice senza giustificato motivo all'udienza del 24.6.2024 fissata per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione.
In ogni caso, l'onere della prova sul punto gravava sulla (non avendo la agito Parte_1 CP_3 per il pagamento dell'installazione di tale componente) e non può ritenersi assolto alla luce di quanto precede.
Da ultimo, la parte attrice opponente ha lamentato di aver subito un danno derivante dalla condotta della che non avrebbe consentito l'accesso presso i locali in cui si trovava la CP_3
macchina al fine di farla visionare ad alcuni investitori, che si sarebbero dichiarati disponibili ad entrare nella compagine societaria dell'opponente e/o ad acquistare la macchina stessa.
Nello specifico, la si duole quindi della perdita di siffatta possibilità di investimento Parte_1
che sarebbe da imputare alla mancata collaborazione da parte di la quale non avrebbe CP_3
consentito di visionare la predetta macchina.
Anche in relazione a questa voce di danno la parte attrice non ha tuttavia adeguatamente assolto l'onere probatorio richiesto né a monte l'onere di allegare specificamente il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'asserita rinuncia all'investimento in questione.
A ciò si devono aggiungere altre due considerazioni: in primo luogo, nel contratto non era stato previsto alcun obbligo in capo a di far visionare la macchina a potenziali CP_3
investitori; inoltre, tali richieste di accesso sono pervenute quasi un anno dopo la costruzione della macchina e la sua messa a disposizione per il collaudo in bianco (cfr. doc. 6 parte attrice), il quale non è avvenuto per cause imputabili alla stessa . Parte_1
Tutto ciò precisato, l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte opponente.
Non appaiono invece sussistere i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi di malafede o colpa grave nell'esercizio dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di causa, liquidandole in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 2.4.2025
Il Giudice
Marco Bottallo
10
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Padova, via Dante n. 88 presso lo studio dell'avv. Diego
Bolognini, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Parte attrice opponente contro
in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Cuneo, corso Solaro n. 4 presso lo studio degli avv.ti
[...]
Lorenzo Tassone e Katia Serra che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“In via preliminare: disporsi l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria trattandosi di contratto d'opera.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la non fondatezza delle pretese creditizie della società nei confronti della e, conseguentemente, CP_3 Parte_1
revocarsi il decreto ingiuntivo emesso e/o ogni ulteriore domanda formulata in concedendo termine dalla società ingiungente, odierna opposta, con condanna della stessa ex art. 96
c.p.c. – stante l'omissione di fatti rilevanti ai fini del decidere e della mancata produzione della corrispondenza intervenuta tra legali – al pagamento di una somma in favore di Parte_1
ritenuta equa e/o di giustizia.
Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento di CP_3
alle obbligazioni di cui al rapporto contrattuale dedotto in causa con particolare riferimento al
1 ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e alla mancata installazione dei “sonotrodi” e, conseguentemente, quantificato il danno da ritardo in una somma non inferiore ad €
10.000,00= e non superiore ad € 81.700,00=, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e compensarsi (per importi corrispondenti) le reciproche pretese.
In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi l'illegittimità – anche perché contrario ai principi della correttezza a e buona fede contrattuale – del contegno posto in essere da ai danni di per aver impedito a quest'ultima l'accesso – unitamente al CP_3 Parte_1 potenziale investitore – ai locali ove era posizionata la macchina/apparecchio commissionata/o e, conseguentemente, condannare la società al pagamento in CP_3 favore di del danno patito e da quantificarsi in via equitativa all'esito della Parte_1
espletanda istruttoria e da contenersi, in ogni caso, nel valore di cui alla presente controversia
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre C.P.A. ed IVA, come per legge.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
In via preliminare rigettare la domanda di esperimento del tentativo di mediazione concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso dal
Tribunale di Asti nel procedimento monitorio R.G. n. 352/2023 ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ.;
In via principale rigettare tutte le domande dell'opponente perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 527/2023 opposto in subordine condannare , al pagamento in favore di Controparte_4 Controparte_1 dell'importo di Euro 81.700,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lvo n. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, ovvero di quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre spese, compensi professionali, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali (15%) relativi al procedimento monitorio.
In ogni caso
2 condannare al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 96 cod. proc. civ. in via istruttoria ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”: Contr Contr 1) i disegni inviati da MPM a di cui all'offerta del 20 novembre 2020 presentata da a
per la costruzione della macchina per l'assemblaggio di cialde di caffè erano privi dei Parte_1
sonotrodi (si rammostrino al teste i docc. 3 e 4);
Contr 2) i sonotrodi venivano consegnati presso la sede di nel mese di luglio 2022;
3) in data 15 marzo 2023 mancavano i disegni definitivi dei seguenti gruppi: CR050-01 gruppo telaio;
CR050-14 gruppo aspirazione sfrido;
CR050-22 gruppo dosatore prodotto;
CR050-25 gruppo sonotrodo;
CR050-30 grupp ATM con pre-saldatura circolare;
CR050-35 gruppo Carterature;
CR050-36 gruppo Armadio Elettrico pulsantiera (si rammostri al teste il doc. 8); Contr 4) il disegno definitivo del gruppo carterature CR050-35 veniva consegnato da MPM a in data 12 aprile 2021 (si rammostri al teste il doc. doc. 29);
Contr 5) i disegni definitivi indicati nella mail del 15 marzo 2021 sono stati inviati da MPM a nei mesi di maggio e giugno 2021;
6) in data 10 settembre 2021 veniva eseguito il collaudo in bianco provvisorio del prototipo per l'assemblaggio di cialde di caffè in presenza del Sig. direttore tecnico dei Persona_1
lavori di , del Sig. legale rappresentante di LGL, e dei Sig.ri e Parte_1 CP_5 Parte_3
Parte_4
7) in data 10 settembre 2021 venivano effettuate riprese fotografiche e video della macchina in funzione (si rammostri al teste il doc. 13); Contr
8) a partire dal 14 settembre 2021 metteva a disposizione di la macchina per il Parte_1
collaudo in bianco (si rammostri al teste il doc. 14);
Si indicano come testi:
- sui capitoli n. 1,2,3,4,5,6,7,8: il Sig. C.F. , presso Parte_3 C.F._1 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN); CP_3
- sui capitoli n. 1,2,5,6,7,8: il Sig. C.F. , presso Parte_4 C.F._2 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN); CP_3
3 - sui capitoli 1,2,5,6,7,8 il Sig. C.F. , presso Testimone_1 C.F._3 [...]
corrente in Via Borgo San Martino, n. 64, 12042 Bra (CN). CP_3
Si chiede sin d'ora di essere ammessi in prova contraria sui capi di prova avversari, eventualmente ammessi, con i testi sopra indicati.
Con vittoria delle spese tutte di causa, dei compensi professionali, della percentuale di rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Asti in data 3.5.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare alla società la somma di € 81.700,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e spese legali, CP_3
a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. IT21V00-0107 del 16.9.2021 rimasta parzialmente insoluta e avente ad oggetto la costruzione di una macchina per assemblaggio di cialde di caffè.
L'opponente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo opposto sulla base dell'inesistenza e inesigibilità della pretesa creditoria asserita posto che non vi sarebbe stato alcun credito certo, liquido o esigibile ed in virtù di ciò la pretesa creditizia della società convenuta opposta sarebbe risultata del tutto illegittima;
il contegno processuale assunto dalla avrebbe inoltre determinato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_3
La convenuta non avrebbe, infatti, adempiuto puntualmente alle proprie prestazioni contrattuali ma si sarebbe resa responsabile sia di un comportamento illegittimo fonte di gravi danni per la medesima attrice sia di un'omessa esposizione della espressa contestazione scritta della propria pretesa creditizia da parte di per il tramite di una copiosa Parte_1 corrispondenza tra legali. Nel contestare l'esistenza del credito vantato da ha CP_3 Parte_1 lamentato i seguenti inadempimenti: a) a fronte dell'acconto corrisposto da , Parte_1 CP_3
non le avrebbe consentito di far visionare la macchina commissionata a dei potenziali investitori, i quali si erano dichiarati disponibili ad entrare nella compagine societaria dell'opponente o ad acquistare la macchina stessa;
b) avrebbe preteso, per molto CP_3
tempo ma senza averne diritto, il saldo prezzo per consentire a , nonché ai potenziali Parte_1 investitori, l'accesso ai propri locali al fine di visionare la macchina commissionata;
c) il saldo prezzo delle prestazioni contrattualmente pattuite era condizionato all'esito positivo del c.d. collaudo in bianco, il quale aveva la funzione sia di attestare l'ultimazione dei lavori nella sua
4 interezza sia di certificarne l'esecuzione a regola d'arte e la funzionalità dell'opera; d) tuttavia, nonostante l'acconto versato, alla data del 19.10.2021 la macchina non era ancora stata ultimata e il predetto collaudo non era mai avvenuto;
e) il rapporto contrattuale insorto tra le parti non prevedeva alcuna clausola di risoluzione automatica né lo stesso poteva essere dichiarato risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. da una delle parti, in virtù di un asserito inadempimento lamentato;
f) non sarebbero stati installati i c.d. “sonotrodi”.
La società (che nelle more del giudizio si è fusa per incorporazione nella CP_3 [...]
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le doglianze avversarie Parte_5
e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
a sostegno di ciò ha argomentato circa il corretto adempimento da parte sua delle obbligazioni assunte con il contratto del 20 novembre 2020; ha osservato che il ritardo nella consegna non era a lei imputabile e che in ogni caso non era stato previsto un termine essenziale nell'interesse di
; circa, invece, la mancata installazione dei sonotrodi lamentata dalla parte attrice Parte_1
opponente, la convenuta ha rilevato che la predetta prestazione non era stata prevista nell'offerta inizialmente sottoscritta e sulla base della quale era stata formulata la domanda monitoria;
inoltre, il collaudo in bianco avrebbe potuto essere eseguito anche senza tali componenti, i quali servivano unicamente alla messa in funzione della macchina con il prodotto finale;
infine, a ottobre 2021 non aveva ancora provveduto a ordinare i Parte_1
sonotrodi alla fornitrice (cfr. e-mail 12 ottobre 2021/doc. 15 parte convenuta opposta) e gli stessi erano stati consegnati a soltanto a luglio 2022, ossia quasi due anni dopo CP_3
l'accettazione dell'offerta iniziale.
Con riguardo invece al mancato accesso degli investitori ai locali della la convenuta CP_3
ha dedotto che nel medesimo contratto non solo non era stato previsto alcun obbligo in proposito ma, soprattutto, la macchina risultava pronta per il collaudo in bianco già da settembre 2021, quando invece le richieste di accesso dei presunti investitori sarebbero pervenute addirittura un anno dopo, cioè a luglio-settembre 2022 (cfr. doc. 6 parte attrice opponente).
Ciò premesso, l'opposizione proposta deve essere disattesa alla luce delle seguenti considerazioni.
Anzitutto, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca
5 per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione, Sezioni Unite, n. 13533/2001).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto la costruzione da parte della convenuta del prototipo di una macchina per l'assemblaggio di cialde di caffè, in forza dell'offerta formulata dalla in data 20.11.2020 CP_3
e accettata da in data 23.11.2020 (doc. 4 e 5 di parte convenuta). Parte_1
Ancorché la questione non sia influente ai fini del giudizio, si osserva che detto contratto appare riconducibile all'appalto e non al contratto d'opera come invece sostenuto dall'attrice
(al fine di eccepire l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, eccezione già rigettata con ordinanza del 25.5.2024) tenuto conto del tradizionale criterio distintivo adottato dalla giurisprudenza secondo cui “Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui
l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010).
La L.G.L. all'epoca dei fatti per cui è causa non era, infatti, riconducibile alla nozione di piccola impresa – la quale è caratterizzata prevalentemente dal lavoro personale del titolare dell'azienda ed eventualmente dei suoi famigliari o di pochi collaboratori – trattandosi di una società di capitali, interamente partecipata da un'altra società di capitali (ossia la CP_1 che l'ha successivamente incorporata) e con 18 dipendenti (doc. 1 di parte convenuta),
[...] con una netta prevalenza quindi dell'organizzazione di impresa sull'apporto personale del debitore.
La non ha, inoltre, contestato la realizzazione della macchina oggetto della Parte_1 prestazione contrattuale della e quindi l'adempimento dell'obbligazione principale CP_3 gravante su quest'ultima.
Le censure sollevate dall'opponente si appuntano, infatti, sostanzialmente su quattro profili, che attengono non già alla corretta esecuzione delle opere, bensì i) al ritardo con cui
6 sarebbero state completate, ii) alla mancata effettuazione del c.d. “collaudo in bianco”, iii) alla violazione delle regole di buona fede e correttezza che sarebbe consistita nell'impedire la visione della macchina a terzi soggetti che sarebbero stati interessati a investire nel progetto della , iv) alla mancata installazione dei sonotrodi. Parte_1
Quanto al primo profilo, ossia quello relativo al ritardo nell'adempimento, si osserva che il contratto prevedeva in effetti un termine per la consegna del macchinario, individuato in 165 giorni di calendario dall'ordine e dal ricevimento del primo acconto, destinato a scadere nel mese di maggio 2021, il quale è decorso senza che la macchina a quell'epoca fosse stata ultimata.
Tuttavia, il termine in questione non era stato espressamente previsto come essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. né tale essenzialità appare desumibile dalla natura e dalle modalità della prestazione, avendo anzi la messo in atto dei comportamenti da cui emerge il Parte_1 suo interesse all'esecuzione del contratto nonostante la scadenza del termine. Quest'ultima ha, infatti, proseguito il rapporto con la convenuta per la realizzazione della macchina ben oltre il mese di maggio 2021 (v. doc. 15 di parte convenuta) e ancora nel settembre 2022 ha chiesto, tramite il proprio legale, quando sarebbe potuto avvenire il collaudo (doc. 6 di parte attrice).
Conseguentemente, quand'anche vi fosse stato un ritardo imputabile alla L.G.L. nella consegna della macchina, esso non giustificherebbe la risoluzione del contratto, che del resto non è stata neppure richiesta dall'opponente.
Rimarrebbe pertanto in astratto il solo discorso relativo al risarcimento del danno, ma la non ha specificamente allegato né tantomeno provato alcunché sotto tale profilo, a Parte_1 prescindere anche in questo caso dalla questione dell'imputabilità del ritardo alla CP_3
In merito alla mancata esecuzione del c.d. “collaudo in bianco”, ossia della prova a vuoto della macchina senza il prodotto finale, va rilevato che dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti (doc. 15 di parte convenuta) emerge che la aveva manifestato la CP_3
propria disponibilità a effettuare il collaudo sin dal mese di settembre 2021, rappresentando come la macchina fosse stata realizzata in tutte le sue parti, fatta eccezione per i sonotrodi, i quali non erano ancora stati consegnati dal fornitore (cui erano stati ordinati dalla stessa
) e che in ogni caso non erano necessari per la prova a vuoto, avendo unicamente la Parte_1
funzione di chiudere il prodotto finale ossia le cialde.
7 L'opponente non ha contestato che quantomeno dal settembre 2021 la macchina fosse completa di tutti i suoi componenti (ad eccezione dei sonotrodi) e che fosse quindi possibile procedere con il “collaudo in bianco” di talché non può ora legittimamente contestare l'esigibilità del credito adducendo la mancanza di un presupposto che essa stessa ha determinato con il proprio comportamento.
L'aver omesso di prestare la dovuta collaborazione ai fini del collaudo, che presupponeva evidentemente la partecipazione della committente al suo svolgimento, integra infatti un comportamento che appare contrario al principio della buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. e non può pertanto giustificare la proroga sine die dell'obbligo di pagamento dell'ultima tranche del corrispettivo contrattuale.
In tal senso dispone del resto anche l'art. 1359 c.c. in tema di condizione negoziale (cui è assimilabile in sostanza la previsione in esame), stabilendo che essa si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Con riguardo alla questione dell'installazione dei sonotrodi, va rilevato come si tratti di quei componenti ulteriori, installati in una fase successiva, aventi la funzione tipica di chiudere la cialda di caffè, così permettendo la messa in funzione con il prodotto finale.
Nel contratto iniziale siglato dalle parti non si fa alcun cenno espresso a tali componenti né la ha dedotto idonea prova orale sul punto, attesa la genericità del capitolo di prova n. Parte_1
8 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. avente ad oggetto tale circostanza.
Risulta inoltre documentalmente che non spettasse alla L.G.L. fornirli, essendosi la Parte_1
impegnata a ordinarli direttamente al fornitore Hermann, come emerge dalla mail del 12 ottobre 2021 (cfr. doc. n. 16 parte convenuta).
In terzo luogo, il contratto stipulato nel novembre del 2020 aveva ad oggetto, come già più volte rilevato, la realizzazione di un prototipo per il quale era stato previsto il pagamento del saldo finale all'esito del collaudo in bianco, ovverosia senza prodotti;
tale circostanza costituisce un elemento presuntivo per ritenere che il montaggio dei sonotrodi non fosse incluso nell'offerta iniziale, trattandosi di un componente non necessario ai fini del collaudo in bianco e installabile in un momento successivo, una volta che detto collaudo avesse avuto esito positivo.
8 Vi è, infine, l'argomento di prova, valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., costituito dalla mancata comparizione personale della parte attrice senza giustificato motivo all'udienza del 24.6.2024 fissata per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione.
In ogni caso, l'onere della prova sul punto gravava sulla (non avendo la agito Parte_1 CP_3 per il pagamento dell'installazione di tale componente) e non può ritenersi assolto alla luce di quanto precede.
Da ultimo, la parte attrice opponente ha lamentato di aver subito un danno derivante dalla condotta della che non avrebbe consentito l'accesso presso i locali in cui si trovava la CP_3
macchina al fine di farla visionare ad alcuni investitori, che si sarebbero dichiarati disponibili ad entrare nella compagine societaria dell'opponente e/o ad acquistare la macchina stessa.
Nello specifico, la si duole quindi della perdita di siffatta possibilità di investimento Parte_1
che sarebbe da imputare alla mancata collaborazione da parte di la quale non avrebbe CP_3
consentito di visionare la predetta macchina.
Anche in relazione a questa voce di danno la parte attrice non ha tuttavia adeguatamente assolto l'onere probatorio richiesto né a monte l'onere di allegare specificamente il pregiudizio che le sarebbe derivato dall'asserita rinuncia all'investimento in questione.
A ciò si devono aggiungere altre due considerazioni: in primo luogo, nel contratto non era stato previsto alcun obbligo in capo a di far visionare la macchina a potenziali CP_3
investitori; inoltre, tali richieste di accesso sono pervenute quasi un anno dopo la costruzione della macchina e la sua messa a disposizione per il collaudo in bianco (cfr. doc. 6 parte attrice), il quale non è avvenuto per cause imputabili alla stessa . Parte_1
Tutto ciò precisato, l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte opponente.
Non appaiono invece sussistere i presupposti per la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi di malafede o colpa grave nell'esercizio dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
9 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore della convenuta delle spese di causa, liquidandole in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 2.4.2025
Il Giudice
Marco Bottallo
10