Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 953/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio Fazzi Presidente
Francesca Rosaria Plutino Giudice
Flavio Tovani Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.02.2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 953/2023 R.G.A.C., promossa da:
nato in [...], il [...], (C.F.: ), COD. CUI: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Maria Coiro ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio sito in Gioia Tauro (RC) via Sarino Pugliese n. 126;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, in Reggio Calabria Controparte_3
(RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato telematicamente in data 09.03.2023, cittadino ghanese, Parte_1 nato in data [...], ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2022/Imm/IV° Sez. (Nr. 320) - emesso dalla Questura di l'. 01.09.2022 e notificato brevi manu in data 13.02.2023- Controparte_3 con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia
IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento del Questore di Reggio
Calabria, impugnato, per le ragioni dedotte nella parte motiva;
NEL MERITO: riconoscere al sig. nato il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), domiciliato in Santa Maria, COD. CUI – C.F._1 C.F._2 il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 TU d.lgs. 286/98, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dal co.
1.2 dell'art. 19 TU immigrazione, per le ragioni dedotte nella parte motiva.
Il Tribunale con provvedimento dell'11 maggio 2023, depositato in data 12.05.2023, ha accolto l'istanza di sospensione considerato che: “sussiste il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, ex art. 5 d.lgs. 150/2011, relativo al rimpatrio forzato e all'abbandono del percorso di integrazione in essere, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso;
”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del in carica, difeso ope legis Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 07.05.2024 la comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il respingimento della domanda cautelare e di merito di parte avversa siccome infondata, con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, regolarmente notiziato del procedimento, non ha presentato osservazioni né conclusioni.
All'udienza del 09.05.2024 il Giudice Designato disponeva l'audizione del ricorrente da espletarsi all'udienza del 03.10.2024. A tale udienza nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata al 12.12.2024. All'udienza del 12.12.2024, la difesa rinunciava all'audizione del ricorrente chiedendo che la causa fosse decisa;
il Giudice Designato rinviava la causa all'udienza del 07.02.2025 per la precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte. All'udienza del 07.02.2025, parte ricorrente depositava note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento del ricorso introduttivo.
In data 19.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In punto di diritto, si osserva che al presente giudizio trova applicazione la novella normativa di cui al d.l. 130 del 21.10.2020, entrato in vigore in data 22.10.2020 e convertito nella legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020, che ha modificato l'art. 5 c. 6 del d.lgs. 286/1998 aggiungendo la clausola finale «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» ed ha novellato anche altre norme contenute, per quel che qui interessa, nel d.lgs. 286/1998, nel d.lgs. 25/2008 e nel d.lgs. n. 142/2015.
In particolare, il novellato art. 19 del d.lgs. 286/1998 così recita: “
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale , di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
2 firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati. (5)
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; [inserito dal d.l. 130/20]
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (2) o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
(3) d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate”.
Il decreto-legge, come convertito, all'art. 15 prevede che le modifiche apportate all'art. 5 c. 6 ed all'art. 19 si applichino ai procedimenti pendenti, sia amministrativi sia giudiziari, alla data della sua entrata in vigore, sicché è indubbia la sua applicabilità al presente giudizio.
In sintesi, la protezione speciale potrà riconoscersi nel caso in cui nel paese di origine del richiedente vi sia una situazione tale per cui il suo rientro comporterebbe il rischio di subire la violazione dei propri diritti umani inviolabili ovvero qualora vi sia il rischio di compromettere la sua vita privata o familiare, salvo in quest'ultimo caso che non ricorrano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute. Ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Da ultimo, il d.l. 20/23 (cd. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge 50/23, ha di fatto eliminato le modifiche nel 2020. In particolare, ha soppresso il terzo e quarto periodo dell'art. 19
3 T.U.I., comma 1.11 , restringendo nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Tuttavia, la stessa legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/23 nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare domanda di protezione speciale (vedasi art. 7 c. 2. “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, contoobinua ad applicarsi la disciplina previgente”); sicché è indubbia l'applicabilità di tale disposizione transitoria al presente giudizio, in quanto incardinato avverso un provvedimento di diniego della Questura di , emesso su un'istanza presentata in epoca antecedente Controparte_3 all'entrata in vigore del d.l. 20/23, convertito con la legge n. 50/23 (11.03.2023).
Ciò promesso sulla normativa sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata.
Ciò premesso sulla normativa applicabile, nel merito la domanda è fondata e può trovare accoglimento sotto il profilo della lunga permanenza in Italia del ricorrente (ingresso in Italia avvenuto in data 14.05.2011) e dell'integrazione socio lavorativa raggiunta.
In primis, occorre considerare che prive di pregio sono le eccezioni di nullità del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per carenze motivazionali dello stesso decreto e del provvedimento della Commissione territoriale di Crotone, atteso che le stesse, in questa sede, non determinano l'epilogo invocato (la nullità) per carenze di requisiti formali e/o sostanziali richiesti dalla procedura amministrativa, ma impongono al Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del provvedimento amministrativo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa dell' insufficiente motivazione o della mancata traduzione, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa. Orbene, non appare revocabile in dubbio che, in questa sede, l'istante ha potuto pienamente dispiegare il proprio diritto di difesa, sia venendo a conoscenza del provvedimento, sia impugnandolo tempestivamente, sia più in generale, esercitando le proprie difese nel pieno contraddittorio con la controparte.
Nel merito il ricorrente ha fondato la propria domanda di riconoscimento della Protezione per casi speciali sulla condizione di vulnerabilità alla quale il ricorrente andrebbe incontro, in caso di rientro in Ghana, in considerazione del fatto che si tratta di un Paese che presenta una situazione sanitaria drammatica nonché un sistema giudiziario e carcerario irrispettoso dei diritti umani fondamentali dell'individuo; la difesa del ricorrente ha aggiunto che, nel caso de quo, deve essere presa in considerazione “ l'esistenza di una vita privata qui in Italia e il rischio della violazione del conseguente diritto- circostanza dimostrata dalla durata della presenza del ricorrente sul territorio nazionale, ormai da oltre 12 anni, dal lungo periodo di assenza dal Paese di origine, dall'assenza di una sfera sociale di riferimento in Ghana, dall'ottima conoscenza, scritta e orale, della lingua italiana e, soprattutto, dalla raggiunta integrazione, rispetto alla quale può produrre adeguata documentazione comprensiva di contratto di locazione”
Con le “note autorizzate di precisazione delle conclusioni”, la Difesa dell' insisteva nell' Pt_1 accoglimento del ricorso, valorizzando il percorso di integrazione del ricorrente, aggiornato con nuovi 1 “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla Legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine 4 depositi documentali.
Va, dunque, accolto il ricorso, in ordine alla lunga permanenza del ricorrente nel territorio italiano ed al percorso di integrazione socio lavorativo intrapreso.
A tal proposito, va evidenziato che, ai fini della valutazione dei fondati motivi di ritenere che il richiedente possa subire una violazione della propria vita privata e familiare i parametri di riferimento sono i seguenti: natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, de suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
(Cass. Civ. sez. I- 28.10.2020, n. 23720).
Orbene, ha lasciato il Paese d'origine, il Ghana, nel 2009 ed è giunto in Italia, dopo essere Pt_1 stato in Burkina Faso, e per tre anni, circa 14 anni fa, il 14.05.2011, sbarcando ad Per_1 Per_2 Per_3
Agrigento, in Sicilia. Dopo aver presentato in Italia, domanda reiterata di protezione internazionale ha ottenuto, a febbraio 2013, il riconoscimento di quella umanitaria, ex art. 5, co. 6, D.lgs n. 286/1998, in considerazione “delle sussistenti rilevanti esigenze umanitarie connesse alla recisione dei legami dell'interessato con il paese d'origine ed alla perdurante stabilità della situazione libica”. A seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata il 09.05.2019 (cfr. documentazione versata in atti), la Commissione Territoriale di Crotone, in data 23.09.2020, ha espresso parere contrario al rinnovo del permesso di soggiorno.
Grazie alla documentazione prodotta in giudizio, il ricorrente ha dato prova di essere riuscito ad integrarsi nel contesto sociale del territorio che lo ospita, producendo in atti: copia contratto di locazione di subentro in immobile ad uso abitativo, sito in Gioia Tauro (Reggio Calabria) via Santa Maria n.8 piano 2 con durata di 12 mesi a decorrere dall'01.10.2020 fino all'01.10.2021, con possibilità di rinnovo per eguale periodo e dietro versamento di un canone annuo di locazione pattuito in 1.200,00 euro per ognuno dei conduttori da pagarsi in 12 rate mensili di euro 100,00 ciascuna (Cfr. allegato contratto di locazione e la registrazione presso l'A.E.);
Dal punto di vista lavorativo, il ricorrente ha depositato altresì: estratto conto previdenziale del CP_4
2022, 2023, 2024, attestante le attività lavorative svolte, dal 2014 al 2024, nel settore agricolo. Pertanto, soprattutto alla luce dell'intrapreso percorso di integrazione lavorativa, caratterizzata dallo svolgimento di attività stagionali (come lo è quello agricolo), non v'è dubbio che un eventuale rimpatrio del ricorrente in Ghana costituirebbe una violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 130/2020, al comma 1.1., il quale prevede che non sia ammesso il respingimento o espulsione o estradizione di una persona “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare”, oltre che renderebbe possibile lo scadimento delle condizioni di vita privata in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU.
In conclusione, il ricorso è fondato avendo l'odierno ricorrente dimostrato il suo inserimento nel tessuto socioeconomico della Repubblica Italiana, rendendo possibile l'inquadramento della situazione di fatto all'interno dell'elencazione normativa di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I., sotto il profilo della protezione “speciale” in ordine alla tutela della vita privata.
Non deve essere disposto nulla sulle spese, dal momento che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è una pubblica amministrazione.
5
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la protezione speciale ai sensi Parte_1 dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
Controparte_3
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 19.02.2025
Il presidente Il giudice relatore
Dott. Liborio Fazzi Dott. Flavio Tovani
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