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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5419/2016 posta in deliberazione all'udienza del 3 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F Parte_1 C.F._1
Avv. Bartolomeo Della Morte (C.F. C.F._2
Avv. Astolfo Di Amato (C.F. C.F._3
PARTE APPELLANTE
E
ved. (C.F. ) Controparte_1 Pt_1 C.F._4
Avv. Lucio De Angelis (C.F. ) C.F._5
Avv. AD CC (C.F. C.F._6
Avv. NADIA DINACCI (C.F. C.F._7
Avv. Lucio De Angelis (C.F. e difesa in proprio C.F._6
E
, (C.F.: Controparte_2 C.F._8 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.: C.F._9 Parte_3
) , nella qualità di eredi di C.F._10 Persona_1
Avv. Donatello Fumia (C.F.: ) C.F._11
PARTE APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. e , CP_3 C.F._12 Controparte_4
(C.F. ), nella qualità di eredi di e C.F._13 Persona_2
di Controparte_5
Avv. Eduardo Zampella, (C.F. ) C.F._14
PARTE APPELLATA
E
Controparte_6
PARTI CONTUMACI
E
n.q. Curatore dell'eredità giacente Controparte_7 Persona_3
Controparte_8
n.q. Curatore eredità giacente
[...] Persona_4
CP_9
Controparte_10
CP_11 Controparte_12
[...]
n.q. Curatore eredità giacente
[...] Persona_5
[...]
Controparte_13
[...]
PARTI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza definitiva n. 8969/2016 emessa dal
Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 4109/2004 il Tribunale di Roma si è pronunciato sui tre giudizi riuniti e iscritti ai numeri 21238/80 r.g.- 7662/85 r.g. - 39321/90 r.g., relativi alla successione del notaio deceduto il 14 giugno 1980; il de Parte_2
cuius aveva disposto del proprio patrimonio con testamento olografo del 10 agosto
1976 e aveva istituito eredi per 4/5 i figli e AD (quest'ultima nata dal secondo Per_1
matrimonio con e per il restante quinto i figli ed Controparte_1 Per_3 Pt_1
Il primo dei suindicati giudizi (Rg. 21238/80) - promosso da con Persona_1
la successiva costituzione di che ha aderito alle domande del fratello - Parte_1
ha avuto ad oggetto la ricomprensione nell'asse ereditario delle quote costituenti il capitale delle società e Controparte_10 CP_12 CP_13
nel secondo procedimento (Rg. 7662/85) - instaurato da - si è Controparte_1
dibattuto in ordine alla natura simulata (in quanto asseritamente costituente una donazione) dell'atto del 20 giugno 1975 con il quale il de cuius ha ceduto la nuda proprietà delle quote della ai figli e con CP_11 Pt_1 Per_3 Controparte_6
usufrutto in favore della prima moglie con il terzo giudizio (Rg. Parte_4
39321/90) - promosso da e (per Persona_1 Parte_1 Controparte_8 rappresentazione del padre , che aveva rinunciato all'eredità) - ha avuto ad Per_3
oggetto l'accertamento della consistenza del patrimonio ereditario di Parte_2
la riunione fittizia delle donazioni (comprese quelle dissimulate sotto
[...]
l'apparenza di atti di acquisto in favore di e della figlia AD Controparte_1
CC), l'accertamento delle quote di legittima, la riduzione delle donazioni dirette ed indirette e l'attribuzione del patrimonio relitto secondo i diritti di ciascun attore.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, ha così statuito:
1) “rigetta la domanda di convalida dei sequestri giudiziari disposti dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto del 9 agosto 1980;
2) ordina: a) al custode dei libri sociali e dei documenti sociali sequestrati in esecuzione del decreto di cui al precedente capo di restituire tali cose alla
[...]
ed alla b) alla (già Controparte_10 CP_12 Controparte_14 [...]
di restituire il saldo attivo del conto corrente Controparte_15
bancario n. 4525/03, di cui è titolare la presso l'agenzia 3 di CP_12 CP_14
della stessa banca, oggetto di sequestro eseguito il 12 agosto 1980, alla stessa
CP_12
3) rigetta le domande di e di nonché le domande di Persona_1 Parte_1
e di AD CC relative alle quote di partecipazione al Controparte_1
capitale della e della Controparte_10 CP_12
4) dichiara inammissibili le domande proposte da di simulazione Controparte_1
assoluta, anche per interposizione fittizia, degli atti di costituzione delle seguenti società: Parte_5 [...]
Controparte_16 Controparte_17
Controparte_18
CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 5) dichiara inammissibile la domanda proposta da intesa alla Controparte_1
declaratoria di appartenenza al defunto di partecipazione al Parte_2
capitale della pari al 50% dell'intero; CP_24
6) dichiara inammissibili le domande proposte da di nullità per Controparte_1
simulazione assoluta, anche per carenza dei requisiti di forma e di sostanza, degli atti elencati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 maggio
2000;
7) dichiara in particolare inammissibile la domanda di nullità dell'atto relativo all'appartamento in Napoli, Via Vittoria Colonna, n.15;
8) dichiara inammissibili le domande proposte da di simulazione Controparte_1
degli atti di vendita, aventi ad oggetto diciassette appartamenti, stipulati il 19 giugno 1975, fra la e la Controparte_25 CP_23
9) dichiara inammissibile la domanda proposta da di Controparte_1
simulazione degli atti di vendita relativi agli immobili ubicati in Napoli, Via
Luigi Iacono, costruiti dalla CP_16
10) dichiara inammissibile la domanda proposta da di Controparte_1
simulazione degli atti di vendita relativi all'immobile di Via Maurizio Piscicelli,
n.50 costruito dalla CP_16
11) rigetta la domanda proposta da relativa agli immobili Controparte_1
in Torre Annunziata, Corso Vittorio Emanuele II, n.78;
12) rigetta la domanda proposta da relativa agli immobili Controparte_1
in Marano di Napoli;
13) rigetta la domanda proposta da relativa alla proprietà Controparte_1
di metà dell'immobile sito in Via Grottarossa, n.988; CP_14
14) rigetta la domanda proposta da relativa all'immobile in Controparte_1
Via S. Maria di Guadalupe;
CP_14 15) rigetta la domanda proposta da relativa all'immobile in Controparte_1
Napoli, Via S. Maria della Neve, n.67;
16) rigetta la domanda proposta da relativa agli immobili Controparte_1
intestati a Parte_4
17) dichiara che a mezzo dei contratti di vendita della proprietà di immobili stipulati da rispettivamente con la ICE SNEI S.p.A. (il 28 Controparte_6
marzo 1962) e con (il 4 novembre 1962), la proprietà degli Persona_6
immobili costituenti l'oggetto di tali contratti, rispettivamente siti in Napoli, Via
Cervantes, n. 55 ed in Napoli, Via Scarlatti, n. 150, negli atti di vendita compiutamente descritti, venne indirettamente donata dal notaio Parte_2
al figlio
[...] Controparte_6
18) dichiara pertanto che la proprietà degli immobili di cui al precedente capo deve computarsi nell'asse ereditario del notaio Parte_2
19) dichiara la simulazione, per interposizione fittizia di persona, dell'atto a rogito Notaio del 4 giugno 1975 con il quale Per_7 CP_26
apparentemente donò a , , e la nuda Per_1 Per_3 Pt_1 Controparte_6
proprietà dell'autorimessa , in Napoli, Rampe S. Antonio, Piazza Parte_6
Sannazzaro nn.142 e 143, compiutamente descritta nel citato atto, reale ed effettivo donante essendo stato il notaio Parte_2
20) dichiara pertanto che la proprietà dell'immobile di cui al precedente capo deve computarsi nell'asse ereditario del notaio Parte_2
21) dichiara che l'atto di trasferimento della nuda proprietà delle quote di partecipazione al capitale della intercorso fra il notaio CP_11 Parte_2
a un lato e , ed dall'altro, dissimula una
[...] Per_3 CP_6 Parte_1
donazione della nuda proprietà degli stessi beni mobili non registrati fatta dal primo ai secondi;
22) dichiara la nullità del dissimulato contratto di donazione di cui al precedente capo;
23) accertato che il diritto di usufrutto su tali quote attribuito dal notaio a si è estinto per morte di quest'ultima, dichiara Parte_2 Parte_4
conseguentemente che la proprietà delle quote medesime costituisce parte dell'asse ereditario relitto dal notaio Parte_2
24) dichiara la nullità, per simulazione assoluta, degli atti di trasferimento delle quote da ed a CP_11 CP_6 Parte_1 Controparte_27
e da quest'ultimo alla CP_9
25) rigetta la domanda di risarcimento del danno per inadempimento di Pt_4
alle obbligazioni ad essa incombenti quale amministratore unico della
[...]
proposta da nei confronti di CP_11 Controparte_1 Persona_1
e quali eredi di Parte_1 Persona_3 Controparte_6 Parte_4
26) dichiara che il 50% delle quote di partecipazione alla
[...]
e C. S.a.s. apparteneva al defunto , mentre il CP_28 Persona_2
residuo 50% delle quote di partecipazione a tale società forma oggetto di legato da parte del notaio in favore del figlio Parte_2 Persona_3
27) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da , CP_3
, , vedova , quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 CP_3
, contro e AD CC;
Persona_2 Controparte_1
28) accertato che non ha provveduto a riassumere la Controparte_8
causa relativa alle domande dalla stessa proposte contro e Controparte_1
AD CC con citazione ad esse notificata il 13 giugno 1990, rigetta le domande proposte da ed nei confronti di Persona_1 Parte_1
e di AD CC con la stessa citazione notificata il 13 Controparte_1
giugno 1990; 29) ordina al conservatore dei registri immobiliari di di procedere, con CP_14
esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della trascrizione indicata nel precedente capo, eseguita il 14 giugno 1990 al n. 30087.
Provvede per il resto relativamente ad ogni altra domanda proposta dalle parti con separata ordinanza in pari data.”
All'esito della rimessione della causa sul ruolo e dell'espletamento della
Consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Roma con la sentenza definitiva n.
8969/2016 ha statuito come segue:
“definitivamente pronunciando,
➢ dichiara che
• per successione legittima, AD CC, e gli eredi di Controparte_1 [...]
, e - sono eredi di Per_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
deceduto il 14 giugno 1980, e che, altresì, è chiamata all'eredità Parte_2
anche per rappresentazione del padre Controparte_8 Persona_3
• ai predetti eredi e chiamata all'eredità competono le seguenti quote di eredità: ad
1/3 (3/9); agli eredi di - , Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 Parte_2
e - complessivamente 2/9; a AD CC, 2/9; a
[...] Parte_3 [...]
(per rappresentazione di , 2/9; CP_8 Persona_3
➢ tenuto conto della attuale inesistenza dei beni facenti parte dell'asse ereditario, come argomentato in motivazione, condanna
• al pagamento in favore di della somma di € Controparte_6 Controparte_1
470.018,91; eredi di - , e Persona_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
- della somma di € 212.059,67; AD CC della somma di € 266.546,03;
[...] • al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
470.018,91; eredi di - , e Persona_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
- della somma di € 212.059,67;AD CC della somma di € 266.546,03;
[...]
• al pagamento in favore di della somma di € Persona_3 Controparte_1
470.018,91; eredi di - , e Persona_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
- della somma di € 212.059,67; AD CC della somma di € 266.546,03;
[...]
➢ dichiara il diritto
• di alla restituzione da parte degli eredi di della Parte_1 Parte_2
somma di € 24.539,57, per il pagamento di debiti ereditari;
• di alla restituzione da parte degli eredi di della Controparte_1 Parte_2
somma di € 58.773,87, per il pagamento di debiti ereditari;
• degli eredi di - , e Persona_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
- alla restituzione da parte degli eredi di della somma di €
[...] Parte_2
86.161,30, per il pagamento di debiti ereditari;
conseguentemente condanna:
AD CC al pagamento di € 28.720,43 in favore degli eredi di - Persona_1
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
al pagamento di € 9.129,14 in favore degli eredi di Controparte_1 Persona_1
, e Controparte_2 Parte_2 Parte_3
➢ condanna ed in solido, Controparte_6 Parte_1 Persona_3
al pagamento, in favore di degli eredi di Controparte_1 Persona_1
- , e - e di AD
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
CC, delle spese processuali come liquidate in motivazione;
➢ compensa interamente le spese processuali relative ai rapporti processuali intercorsi fra gli attori e le altre parti in causa, nonché fra queste ultime;
➢ pone definitivamente in solido a carico di degli eredi Controparte_1
di - , e Persona_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
- di AD CC, di di e di
[...] Persona_3 Parte_1
le spese di c.t.u., come separatamente liquidate.” Controparte_6
Avverso la citata sentenza definitiva ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
1) in via preliminare, sospendere, ex art. 283 cod. proc. civ., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone tutti i presupposti;
2) Dichiarare che il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata, per tutti i motivi indicati in narrativa, ha erroneamente ritenuto che la dott.ssa Parte_1
non sia erede, ed in particolare, erede con beneficio di inventario, del padre
Parte_2
3) Conseguentemente dichiarare che la dottoressa non solo è erede Parte_1
del padre quanto peraltro è erede con beneficio di inventario Parte_2
ex art. 510 c.c. dello stesso con tutte le conseguenze relative ai fini del riparto dell'asse ereditario;
4) Conseguentemente stante l'erroneo contenuto della sentenza impugnata di non aver tenuto conto che la dott.ssa è erede con beneficio di Parte_1
inventario del padre disporre che l'attribuzione del Parte_2
patrimonio di quest'ultimo non deve essere fatto solo a favore – così come sostenuto nella sentenza impugnata – di degli eredi di Controparte_29 [...]
di ma deve essere effettuato anche a favore della Per_1 Controparte_8
stessa dott.ssa condannando coloro che risulteranno a ciò Parte_1 tenuti, a corrispondere alla dott.ssa quanto alla stessa dovuto, Parte_1
anche, se del caso all'esito di nuova CTU;
5) Conseguentemente dichiarare errata e per gli effetti annullare la sentenza impugnata in ordine alla quantificazione delle quote attribuite a titolo di successione legittima alla seconda moglie del de cuius agli Controparte_1
arredi del figlio alla figlia AD CC e alla nipote CP_6 CP_8
[...]
6) in via del tutto subordinata, qualora si ritenesse che la sentenza impugnata ha correttamente affermato che la dottoressa ha rinunciato Parte_1
all'eredità del padre, dichiarare la sentenza impugnata comunque erronea nella parte in cui ha affermato che le donazioni eseguite dal notaio Parte_2
in favore della figlia non sono valide ed efficaci facendo Parte_1
rientrare i relativi beni donati dell'asse ereditario;
7) dichiarare in ogni caso la sentenza impugnata errata nella parte in cui ha inserito tra i beni facenti parte del patrimonio del gli immobili siti in CP_11
Napoli alla via M. De Vito Piscitelli e ciò in contrasto ed in difformità di quanto statuito nella sentenza non definitiva n. 4190/2004, disponendo di conseguenza;
8) dichiarare in ogni caso la sentenza impugnata errata nella parte in cui ha ritenuto di far rientrare nel patrimonio ereditario la piena proprietà delle quote
, e non già la sola nuda proprietà della stessa;
CP_11
9) dichiarare in ogni caso la sentenza impugnata relativamente alla valutazione dei beni e al criterio di stima operato degli stessi errata e tanto dicasi con particolare riferimento ai beni della società , disponendo di conseguenza;
CP_11
10) dichiarare in ogni caso non dovuta la rivalutazione sulle somme di cui la dott.ssa è stata condannata, ma solo gli interessi su dette somme, Parte_1
non trattandosi di debito di valore ma di valuta;
11) dichiarare in ogni caso violato l'articolo 559 codice civile in riferimento al modo di riduzione delle donazioni operate dal giudice nella sentenza impugnata;
12) in ogni caso, dichiarare la sentenza errata e come tale riformarla nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di della restituzione delle Parte_1
somme anticipata non è configurabile quale domanda di condanna, e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento in favore della dott.ssa Pt_1
delle suddette somme;
[...]
13) In ogni caso dichiarare errata la condanna di alle spese Parte_1
del giudizio stante la parziale soccombenza di tutte le parti in causa e pertanto a modifica di quanto ivi statuito disporre che le stesse andavano compensate.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite e AD Controparte_1
CC, che hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
“Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
I – dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare integralmente l'appello principale, proposto dalla sig.ra con vittoria di spese processuali;
- Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'autonomo appello incidentale delle sig.re e AD CC;
Controparte_1
II - rideterminare il valore attribuito alle liberalità del Garage Sannazzaro e di Viale
Colli Aminei;
III- rideterminare l'asse relitto includendovi anche l'appartamento di via Vittoria Colonna n. 15 (a cui si è consolidato l'usufrutto per morte della sig.ra in data 1.5.1989; IV – sempre in accoglimento dell'appello incidentale Parte_4
rideterminare le quote spettanti ai coeredi, in conformità a tutte le censure formulate al riguardo con il presente atto di appello incidentale;
V - condannare per l'effetto,
a corrispondere 1/3 della quota spettante alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 rivalutata all'attualità, oltre interessi dall'apertura della successione, ed 1/3 (oppure, in via subordinata, 2/9) alla dott.ssa AD CC.
VI - condannare, per l'effetto, a corrispondere 1/3 della quota Controparte_6
spettante alla Sig.ra rivalutata all'attualità, oltre interessi Controparte_1
dall'apertura della successione, ed 1/3 (o, in via subordinata, 2/9) alla dott.ssa AD
CC;
VII - condannare, per l'effetto, a corrispondere 1/3 della quota spettante Persona_3
alla Sig.ra rivalutata all'attualità, oltre interessi dall'apertura della Controparte_1
successione, ed 1/3 (o, in via subordinata, 2/9) alla dott.ssa AD CC.
VIII – revocare e riformare la condanna al rimborso del debito ereditario, emessa ingiustamente a favore di (e, per esso, in favore dei suoi eredi), Persona_1
considerata l'acclarata esclusiva proprietà del de cuius per il denaro impiegato da
(quale mero mandatario) nel pagamento delle stesse passività, Persona_1
dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi diritto al rimborso, in favore del mero mandatario, (e per esso dei suoi eredi); Persona_1
IX - riconoscere il diritto della dott.ssa AD CC al legato dei beni mobili, con ciò dovendosi intendere gli arredi ed i conti correnti bancari pignorati per la soddisfazione dei debiti ereditari, condannando gli eredi a rifondere il relativo valore, oltre rivalutazione ed interessi;
X - riconoscere che le somme di cui agli assegni firmati dal de cuius e consegnati a per provvedere al pagamento dei debiti ereditari, di cui in narrativa, Persona_1
devono essere restituiti alla massa e per le rispettive quote di spettanza, ai coeredi, oltre interessi;
XI – riconoscere, sulle quote spettanti alle odierne appellanti incidentali, oltre alla rivalutazione delle somme riconosciute spettanti, anche gli interessi maturati (quali frutti dovuti) dall'apertura della successione al pagamento delle quote dovute. XII - accertare e dichiarare che non si è mai costituita e, quindi, Controparte_8
nemmeno ha mai dedotto e tanto meno comprovato l'accettazione dell'eredità devoluta per rappresentazione (avendo il padre rinunciato) e che tale diritto si è Persona_3
ora prescritto, per cui non può riservarsi una quota dell'eredità in suo favore, costituendo presupposto della partecipazione alla collazione e divisione ereditaria la prova dell'effettiva acquisizione della qualità di erede;
XIII – condannare le controparti, in solido fra loro, al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio di appello.
Si è costituito, altresì, che ha concluso come segue: Controparte_6
"Voglia l'On.le Corte di Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere e rigettare ogni avverso appello proposto e ogni avversa domanda formulata nei confronti del sig. per assoluta infondatezza Controparte_6
in fatto e in diritto e, in accoglimento del presente appello incidentale, così provvedere e decidere:
1) in via preliminare, attesa l'indiscutibile sussistenza dei requisiti di legge, sospendere, ex art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Roma n. 8969/2016, deliberata il 19/01/2016 e pubblicata il 04/05/2016,
a repertorio n. 8574/2016 dello stesso 04/05/2016;
2) accogliere tutte le domande formulate nel procedimento di I grado, così come articolate nella comparsa di costituzione del 15 gennaio 2013, nei verbali di causa nonché nei suoi successivi atti di parte, ivi inclusi quelli relativi all'attività del collegio dei consulenti, e precisate all'udienza collegiale del 29 settembre 2015;
3) disattendere e respingere tutte le domande da chiunque formulate nei confronti dell'appellante Controparte_6 4) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per essere stata emessa in assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.na in ipotesi di litisconsorzio necessario e, per l'effetto, rimettere la causa CP_26
al primo giudice ex 354 c.p.c.;
5) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per omessa interruzione del processo ex art. 300, comma 4. c.p.c. ed omesso scioglimento di relativa riserva del G.I.;
6) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per omessa pronuncia su reclamo ex art. 178 c.p.c.;
7) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per mancata rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimità costituzionale per violazione di principi costituzionali;
8) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per mancata concessione di adeguato termine per il deposito della comparsa costituzionale;
9) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado perché emessa in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 154 c.p.c., 191 c.p.c., 13 disp.att.
c.p.c., 22 disp. att. c.p.c.;
10) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per la nullità non sanata dell'udienza del 15.01.2013;
11) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per la nullità non sanata dell'udienza del 16.07.2013;
12) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per la nullità non sanata dell'udienza del 16.09.2013; 13) accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per l'inesistenza dell'obbligo di restituzione facente capo - secondo essa - ai sigg. CP_6
e 14) annullare e/o riformare tutte le seguenti
[...] Persona_3 Parte_1
decisioni:
14a) decisione di inclusione nel patrimonio immobiliare della degli CP_11
immobili siti in Napoli, via De Vito Piscicelli, 50, che, invece, gli aveva esclusi dalla successione (punto 10 del dispositivo della sentenza non definitiva n. 4190/2004 del
Tribunale di Roma); 14b) decisione di inclusione del valore della piena proprietà delle quote della nella massa ereditaria;
14c) decisione, priva di motivazione, CP_11
di mancato recepimento delle disposizioni di legge relative alla valutazione delle quote sociali ai fini successori;
14d) decisione di recepimento, priva di adeguata motivazione, delle valutazioni operate dai consulenti tecnici sui beni immobili della siti in AT (NA) e sui beni immobili siti in Napoli, piazza CP_11
Sannazzaro, 142-143; in Napoli, via Cervantes, 55 e in Napoli, via Scarlatti, 150, da essi consulenti e dall'impugnata sentenza inclusi nella massa ereditaria de quo;
14e) decisione di condanna di al pagamento di euro 470.018,91 in favore Controparte_6
di di euro 266.546,03 in favore di AD CC;
di euro Controparte_1
212.059,67 in favore degli eredi di 14f) decisioni di condanna a carico Persona_1
del dr. rese con omessa applicazione delle disposizioni di cui all'art. Controparte_6
552 c.c. e omessa relativa motivazione 14g) decisione di condanna di Controparte_6
al pagamento, in solido con e delle spese processuali Persona_3 Parte_1
liquidate in motivazione della sentenza in favore di eredi di Controparte_1 [...]
e di AD CC;
Per_1
15)annullare tutte le decisioni dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n.
8969/2016, deliberata il 19/01/2016 e pubblicata il 04/05/2016, repertorio n.
8574/2016 dello stesso 04/05/2016, di cui è stata evidenziata - nella parte motiva di questo atto - la nullità; 16) disporre eventualmente nuova C.T.U., stante la palese e incontrovertibile nullità della C.T.U. di primo grado;
17) Con vittoria di onorari e spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Nelle more, e AD CC hanno notificato un atto di Controparte_1
citazione riproducente la “comparsa di risposta e di appello incidentale” già depositata in atti, finalizzato sostanzialmente a portare a conoscenza delle parti contumaci il proposto appello incidentale, con la reiterazione delle conclusioni già rassegnate;
all'esito, ha depositato una “seconda comparsa” con la Controparte_6
quale ha riproposto le conclusioni già svolte in sede di costituzione.
Costituitesi, a loro volta, nel presente gravame, e CP_3 [...]
, entrambe nella qualità di eredi di e di Controparte_4 Persona_2
(vedova ,) hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 CP_3
conclusioni: “ … l'ecc.ma Corte di Appello di Roma, reietta ogni contraria istanza , azione ed eccezione: 1) rigetti integralmente l'atto di appello preposto;
2) estrometta, in relazione ai singoli capi d'impugnazione della Sentenza appellata, i convenuti eredi e dal presente giudizio, dando atto del dichiarato rifiuto al CP_3 CP_5
contraddittorio; 6) condanni l'appellante a pagare, le spese, i diritti e gli onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA , con attribuzione.”
Si sono costituite, inoltre, e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
nella qualità di eredi di che hanno così concluso:
[...] Persona_1
“ Voglia l'On. Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione e difesa respingere l'appello principale di e l'appello incidentale di e Parte_1 Controparte_1
AD CC ed, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli eredi di con il presente atto, riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Persona_1
Roma n. 8969/2016 mediante la riduzione del valore degli immobili di via Colli Aminei
50/3 e del ”, entrambi in Napoli, e l'accredito a Controparte_30 Persona_1
oggi ai suoi eredi , del pagamento di euro 24.539,57 effettuato alla Esattoria di Napoli per conto degli eredi di il tutto con ogni conseguenza di legge e con Parte_2
vittoria di spese.”
E' seguito il deposito di due ulteriori comparse da parte di che Parte_1
ha chiesto il rigetto - con l'una - degli appelli incidentali proposti da Controparte_1
e AD CC, nonché dagli eredi di e - con l'altra - dell'atto di Persona_1
citazione riproducente “la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” notificato da e AD CC. Controparte_1
e AD CC, a loro volta, hanno depositato una comparsa Controparte_1
avverso l'appello incidentale proposto da e dagli eredi di Controparte_6 [...]
nonché in relazione alle successive comparse di contestando Per_1 Parte_1
la fondatezza delle pretese avverse.
Il Consigliere istruttore, all'udienza del 23 febbraio 2017, ha dichiarato la contumacia di n.q. di Controparte_10 CP_12 Controparte_7
Curatore eredità giacente , Persona_3 CP_13 Controparte_8
, n.q. di Curatore Controparte_13 CP_11 Controparte_31
dell'eredità giacente di Persona_5 Controparte_32 Controparte_8
n.q. di curatore dell'eredità giacente di e Persona_4 CP_9
Con provvedimento del 5 luglio 2017 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 283 c.p.c.
Il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 27 ottobre 2022 a seguito dell'intervenuta dichiarazione del decesso di Controparte_6
All'esito della riassunzione su impulso di che ha richiamato e Parte_1
fatto proprie le conclusioni così come formulate nell'atto di appello, si sono nuovamente costituite e AD CC, che hanno reiterato le Controparte_33
considerazioni difensive e le conclusioni già rese, nonché e CP_26 CP_4 quali eredi di e di , che hanno chiesto
[...] Persona_2 Controparte_5
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “ 1) rigettare integralmente gli atti di appello preposti;
2) confermare, per quanto di ragione, il punto 26 della Sentenza, relativo alla proprietà del 50% delle quote di partecipazione alla 3) CP_13
estromettere, per il resto, i convenuti eredi di e Persona_2 Controparte_5
dal presente giudizio, in accoglimento del rifiuto di contraddittorio;
4) in riforma del punto 25 della Sentenza, rinviare al definitivo la decisione del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, i danni morali, esistenziali e psicofisici subiti nelle more del giudizio di primo grado dagli eredi e , in misura che verrà CP_3 CP_5
determinata in separato giudizio o in via equitativa;
5) condannare gli appellanti e appellanti incidentali al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto difensore, antistatario. Salvo ogni altro diritto.”
Gli eredi di non si sono costituiti nella fase di riassunzione, Controparte_6
nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024 sulla questione preliminare sollevata dall'appellante principale in merito alla qualifica di erede di CC. Pt_2
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Con la prima censura, si duole del mancato riconoscimento della Parte_1
qualità di erede legittima di e dell'erronea statuizione contenuta nella Parte_2
sentenza definitiva n. 8969/16, oggetto del presente gravame, ove è statuito che l'odierna appellante ha rinunciato all'eredità del padre con atto dell'11 marzo 1982; la stessa chiede inoltre di essere qualificata come erede con beneficio d'inventario. L'eccezione d'inammissibilità della doglianza sollevata dalle parti appellate va disattesa in quanto i rilievi mossi nell'atto introduttivo del presente giudizio appaiono del tutto rispettosi dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Ciò posto, la prima parte della censura è fondata e merita accoglimento.
Va innanzitutto premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione “le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, e non anche la modificabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è già stato deciso
(Cass. 13621/14; Cass. 17038/16).
Il citato principio si rinviene, peraltro, anche nella sentenza oggetto del presente gravame ove si legge che “questo Collegio decidente non può modificare le statuizioni della sentenza non definitiva citata, che possono essere modificate solo dal Giudice di appello”.
Occorre, quindi, verificare se in merito alla qualificazione di erede in capo ad il Tribunale si sia già pronunciato con la sentenza non definitiva n. Parte_1
4190/04, cosicché la relativa decisione non sia suscettibile di successiva modifica da parte della pronuncia definitiva.
Al riguardo, va innanzitutto premesso - al fine di delineare il tema del contendere
- che la sentenza n. 4190/04 è stata oggetto di impugnazione definita con la sentenza n. 2604/17 con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello principale e gli appelli incidentali;
avverso la pronuncia n. 2604/17 è stato proposto ricorso per cassazione;
con la sentenza n. 13814/23 la
Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, in relazione all'omesso esame dell'appello incidentale proposto da “non Parte_1
risultandone confutate tutte le argomentazioni, le quali attenevano comunque a punti involgenti questioni la cui risoluzione, ove fossero state prese in considerazione, avrebbero potuto determinare una pronuncia differente da quella adottata”; il giudizio di rinvio promosso da e recante il n. 4516/23 pende innanzi alla Sesta Parte_1
Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così delimitato l'ambito del procedimento ex art. 392 c.p.c., sono sicuramente passate in giudicato le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva con le quali il Tribunale ha accertato che le disposizioni di cui al testamento redatto da Parte_2
in data 11 agosto 1976 sono a titolo particolare, in quanto costituiscono legati,
[...]
e ha dichiarato l'apertura della successione legittima, con l'individuazione degli eredi.
Si legge, in particolare, nella citata pronuncia che “gli eredi del defunto notaio sono la coniuge ed i figli , e AD Parte_2 Controparte_1 Per_1 Pt_1
(i figli e hanno rinunciato all'eredità)”. Per_3 CP_6
Il rilievo sollevato dagli eredi di secondo cui la frase che precede Persona_1
rappresenterebbe un mero inciso che non spiega effetto vincolante nella presente sede, va disatteso.
Basti considerare che nella ricostruzione del fatto e, segnatamente nel riepilogo delle pretese avanzate, la sentenza n. 4190/04 qualifica la domanda proposta da Pt_1
come richiesta di “attribuzione a sé, quale erede di (pagina
[...] Parte_2
19).
Invero, nel giudizio di primo grado portante il n. 21238/80 r.g. Parte_1
evocata da al fine di integrare il contraddittorio, si è costituita con la Controparte_1
comparsa depositata in data 19 febbraio 1981 con la quale ha chiesto l'attribuzione della “quota pari a 1/10 di quant'altro dovesse rinvenirsi di proprietà del de cuius, al momento dell'apertura della successione”, esprimendo, quindi, la volontà di partecipare alla comunione ereditaria e dando luogo all'accettazione tacita alla stregua dell'art. 476 c.c. Non a caso il Tribunale, con l'inciso sopra riportato, ha fatto espressa menzione delle rinunce effettuate dai figli e , ma non anche di quella formulata da CP_6 Per_3
in data 11 marzo 1982. Parte_1
Ancorché la sentenza non definitiva non abbia affrontato specificamente detta questione, sulla quale si sono concentrate invece le difese formulate in questa sede dalle parti appellate, è evidente che l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità si è cristallizzata con la costituzione avvenuta in data 19 febbraio 1981 nel giudizio n.
21238/80 r.g., con la conseguenza che i relativi effetti non sono stati vanificati dalla successiva rinuncia, da ritenersi, quindi, tamquam non esset.
E' infatti pacifico il principio secondo cui “l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. 15663/20).
Del resto, il riconoscimento della qualità di erede contenuto nella sentenza non definitiva appare univoco anche alla luce delle conseguenti statuizioni ivi assunte in ordine alle “domande di collazione e di riduzione” proposte da nel Parte_1
procedimento riunito recante il n. 39321/90 r.g. in relazione a “una serie di atti di liberalità asseritamente effettuati dal notaio in favore della seconda Parte_2
moglie e della figlia AD CC;
atti viziati da inesistenza, nullità Controparte_1
o simulazione assoluta, ovvero relativa, ovvero ancora relativi a beni acquistati con denaro del notaio e intestati a società prestanome”, ossia quelli Parte_2
indicati con lettera da a) a u) delle pagine 59 e 60 della pronuncia. Il capo della sentenza n. 4190/04 che ha qualificato come erede Parte_1
del padre non si presta, quindi, a diverse interpretazioni, non è suscettibile di Pt_2
modifica in questa sede ed è altresì passato in giudicato, in quanto non attinto dalla pronuncia della Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza n. 2604/17 emessa dalla Corte di Appello.
La circostanza che in altro procedimento definito con la pronuncia n. 2807/1994 della Corte di Appello di Roma (emessa nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di oneri gravanti su sia stata esclusa la qualità di erede in capo Parte_2
all'odierna appellante non spiega rilievo.
In base al consolidato - e da ultimo ribadito - orientamento della Corte di
Cassazione “in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione” (Cass. 2462/24).
Secondo quanto statuito nella sentenza non definitiva n. 4190/2004 emessa dal
Tribunale di Roma, è, quindi, erede del padre Parte_1 Pt_2
All'accettazione dell'eredità non può, tuttavia conseguire, il riconoscimento del beneficio d'inventario, invocato nella seconda parte del primo motivo di gravame.
assume di avere accettato l'eredità del padre successivamente Parte_1
all'accettazione con beneficio d'inventario effettuata da in data 30 Controparte_1
settembre 1980 e chiede il riconoscimento dell'estensione ai sensi dell'art. 510 c.c., a norma del quale l'accettazione beneficiata fatta da un chiamato giova agli altri, anche se l'inventario sia fatto a cura di un coerede diverso da quello che ha reso la dichiarazione.
Ora, l'applicazione della previsione suindicata presuppone che l'intenzione di avvalersi dell'accettazione con beneficio d'inventario effettuata da un altro coerede sia espressa “in forma chiara e univoca”, ancorché non occorra l'adozione delle formalità di cui all'art. 484 c.c. (Cass. 22286/08 ove di legge nella parte motiva che “La giurisprudenza della Corte, con le poche pronunce emesse in materia, ha precisato che l'accettazione con beneficio d'inventario da parte di un chiamato non determina l'acquisto della qualità di erede beneficiato anche per gli altri, in quanto l'art. 510 c.c. non ha tale vis espansiva (Cass. 2532/99)); a tal fine, non è di certo idonea l'accettazione tacita, laddove, come nel caso in esame, sia effettuata con la costituzione nel giudizio successorio, in difetto di qualsiasi riferimento alla volontà di approfittare del meccanismo dell'eredità beneficiata avviato in precedenza dagli altri chiamato.
La parte appellante assume che la qualifica di erede con beneficio d'inventario le sarebbe stata riconosciuta dalle controparti negli scritti difensivi del primo grado, ma la circostanza, oltre a non trovare adeguati riscontri, non spiega alcun rilievo atteso che la verifica dei relativi presupposti deve essere effettuata d'ufficio dal giudice, senza che possano rilevare le eccezioni o le ammissioni dei coeredi (Cass. Sezioni Unite n.
10531/13).
In conclusione, in parziale accoglimento del primo motivo dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza definitiva n. 8969/16 emessa dal
Tribunale di Roma, va dichiarato che è erede pura e semplice del padre Parte_1
Parte_2
Il presente giudizio deve proseguire per la decisione in ordine alle ulteriori censure sollevate dalla parte appellante e agli appelli incidentali;
per effetto dell'accoglimento del primo motivo dell'appello proposto da - nei Parte_1
termini sopra precisati - si impone, inoltre, l'espletamento dell'attività istruttoria tesa alla nuova formazione delle quote, che tengano conto della riconosciuta qualità di erede in capo all'appellante.
Segue la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, restando la regolamentazione delle spese di lite riservata all'esito della decisione definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della prima censura dell'appello principale proposto da in parziale riforma della sentenza Parte_1
definitiva n. 8969/16 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1.- dichiara che è erede pura e semplice del padre Parte_1 Parte_2
2.- riserva al definitivo la regolamentazione delle spese di lite;
3.- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione in ordine alle ulteriori censure avanzate dall'appellante principale e agli appelli incidentali.
Roma, così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino