Articolo 31 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 30Articolo 32
Versione
4 aprile 1972
Art. 31.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1972, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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