Art. 4.
In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954 , n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.
In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954 , n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.