Articolo 4 della Legge 1 maggio 1955, n. 318
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 maggio 1955
Art. 4.
In sede di conguaglio per la prima applicazione della presente legge sara' effettuato il recupero delle somme corrisposte in forza delle leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954 , n. 580. Qualora l'ammontare di tali somme risulti superiore a quello degli arretrati, da liquidarsi a norma degli articoli precedenti, per il periodo 1 gennaio 1954-28 febbraio 1955, l'eccedenza non e' soggetta a recupero.
Entrata in vigore il 6 maggio 1955