Articolo 238 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 217Articolo 239
Versione
31 dicembre 2019
Art. 238. Concorso dei vecchi e nuovi creditori 1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente