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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.10.2025 ed all'esito del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1378/2023 ( + 2306/2024) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Christian CIFALITTI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore in Cassino (FR ) alla via Ruggero Bonghi, n. 1;
– opponente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De CP_1
Benedictis, LU ZU, VI CA e OL UM ed elettivamente domiciliato come in atti in Caserta via San Benedetto loc. Arena – opposto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati separatamente e, poi successivamente riuniti, la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 347 2022 00027117 83 000, notificato in data 24 gennaio 2023 dall' avente ad oggetto il pagamento della somma di € CP_1
16.237,39, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 15 giugno 2015 – 31 dicembre 2018, relative alle prime tre rate, nonché avverso l'avviso di addebito n. 347 2024 00001630
44 000, notificato in data 12 marzo 2024 dall' avente ad oggetto la richiesta di pagamento della CP_1 somma di € 5.484,21 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 15 giugno
2015 – 31 dicembre 2018, relativa alla quarta rata deducendo, a fondamento dei ricorsi in opposizione,
l'intervenuta decadenza per tardività della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 L. n.
689/1981, la parziale prescrizione del credito azionato, nonché l'insussistenza dei presupposti fondanti l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti atteso che ella aveva lavorato come dipendente della società Parte_2
1 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir annullare gli atti impugnati e dichiarare non dovuti i crediti contributivi ivi iscritti;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva agli avversi ricorsi deducendo la loro infondatezza per le argomentazioni indicate nelle rispettive memorie difensive e fondanti sul verbale ispettivo in atti con il quale era stato annullato il rapporto di lavoro subordinato denunciato tra la e la sig.ra con conseguente iscrizione di quest'ultima nella Parte_3 Parte_1 gestione commercianti.
Concludeva pertanto con il rigetto della domanda e la legittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Disposta la riunione del presente procedimento a quello contrassegnato con il n.r.g. 2306/2024 per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa con motivazione contestuale all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.
Controparte_2
Occorre, inoltre, verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del
D.lg. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso in oggetto le opposizioni sono tempestive atteso che i ricorsi sono stati depositati entro il termine perentorio indiato
Appare inconferente l'eccezione di decadenza sollevata nei ricorsi riuniti atteso che l'art. 14 della legge
689/1981 trova applicazione in presenza di sanzioni e violazioni amministrative;
al contrario nella fattispecie in esame gli ava impugnati attengono all' omesso versamento della contribuzione previdenziale – gestione commercianti - dovuta dalla parte ricorrente per i periodi in contestazione.
MERITO
I ricorsi riuniti sono fondati
La pretesa dell'Istituto trae origine dal verbale unico di accertamento n. 2021002401 del 22 marzo 2021, con cui l' all'esito di un controllo postumo eseguito nel 2020-2021, aveva disconosciuto la natura CP_1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la società Parte_1 [...]
della quale la stessa era socia al 50%, riqualificando l'attività come lavoro autonomo Parte_4 abituale con conseguente iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Parte_5 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o
2 da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento degli stessi ha Controparte_3
l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n.
4227/2002).
Ebbene , nella fattispecie di cui è causa, attraverso le testimonianze assunte, la parte opponente ha provato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato.
L 'amministratrice della , escussa come TE ha dichiarato: “Conosco la Parte_4 Tes_1 ricorrente, avevamo un rapporto di lavoro. La ricorrente era socia e dipendente della ed ha lavorato in Parte_4
Alife presso la profumeria Piano Bellezza. Lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Era tenuta a rispettare l'orario di lavoro e doveva giustificarmi le assenze. La ricorrente era addetta alle vendite. [...] Non era abilitata ad applicare sconti, doveva sempre chiedere il mio permesso. [...] Io autorizzavo i permessi e trattenevo i soldi in busta paga. [...] Le ferie non godute sono state liquidate con bonifico.”
Dalla detta dichiarazione è emerso che la ricorrente era tenuta a rispettare un determinato orario di lavoro ed a giustificare le assenze e che la stessa era sottoposta al potere direttivo e disciplinare della nonché priva di qualsiasi autonomia operativa e gestionale. Tes_1
La TE , cliente abituale della profumeria ha dichiarato: “la ricorrente lavorava la Testimone_2 mattina nella profumeria e il pomeriggio con me presso un ufficio di recupero crediti. [...] Mi recavo nella profumeria nei periodi natalizi, pasquali e per vari acquisti nel corso dell'anno. La ricorrente era commessa. [...] Quando chiedevo qualche prodotto o un ordine mancante, la ricorrente si rapportava con la titolare che le dava indicazioni. [...] In caso di sconto, la ricorrente si rapportava sempre con la titolare o telefonicamente.”
Infine la TE ha riferito " Conosco la ricorrente in quanto è del mio stesso paese. Io sono medico Testimone_3
e lavoro per l' . Ho lavorato presso una clinica privata di Telese nel periodo da ottobre 2015 fino a febbraio CP_4
2024. Lavoravo su turni di mattina pomeriggio e notte. Mi sono recata spesso presso la Parte_4 all'incirca 4/5 volte al mese. Ricordo che la ricorrente vi lavorava prima del periodo Covid per circa 2/3 anni. Era commessa. Mi è capitato di andare sia la mattina che il pomeriggio. La ricorrente la vedevo solo la mattina il pomeriggio vi era la titolare. Mi è capitato anche di vedere la titolare di mattina. In caso di sconto la ricorrente doveva Tes_1 sempre chiedere alla titolare. Nel periodo Natalizio quando mi trattenevo più tempo per scegliere i regali, la Tes_1 chiedeva alla di prendere dei caffè, oppure se volevo ordinare un profumo la doveva chiedere alla Parte_1 Parte_1
Tes_ se vi fosse possibilità di fare tale ordine”
3 Da tali dichiarazioni è confermato che la ricorrente era obbligata ad osservare l'orario di lavoro mattutino e che era sottoposta al potere direttivo e gestionale della titolare Tes_1
I testi escussi hanno, dunque, reso infatti ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto , l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione, nonché i periodici pagamenti e la mancanza di rischio a carico della lavoratrice. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione. CP_ L' ha prodotto il verbale di accertamento relativo all'ispezione svolta presso il datore di lavoro suindicato dal quale, tuttavia, non emerge il compimento di alcun accertamento relativo allo specifico rapporto di lavoro in oggetto, ma ha provveduto ad annullare il rapporto di lavoro solo sulla base di una serie di indici presuntivi.
Tale accertamento, tuttavia, non può ritenersi da solo sufficiente a fondare il disconoscimento atteso che tali indici presuntivi, indicati nel verbale ispettivo, sono stati ampiamente superati delle dichiarazioni testimoniali riportate che hanno confermato, nello specifico, l'esistenza del detto rapporto. CP_ Peraltro gli ispettori e escussi nel corso del giudizio come testi, Tes_4 Testimone_5 hanno confermato di non essersi mai recati presso la sede aziendale nel periodo dal 2015 al 2018 e che la detta indagine si è svolta sulla base di documentazione fornita dalla e dal consulente del Tes_1 lavoro, senza ulteriori riscontri in loco durante l'espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre la stessa escussa dagli ispettori verbalizzanti aveva già, in tale sede, confermato che Tes_1 la era stata l'unica dipendente della detta società e che lavorava 15 ore settimanali (cfr. Parte_1 dichiarazioni allegate al verbale ispettivo in atti)
Ne consegue che i ricorsi riuniti meritano accoglimento e, per l'effetto, vanno dichiarati non dovuti i CP_ contributi richiesti dall' alla parte opponente con gli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai numeri 347 2022 00027117 83 000 e 347 2024 00001630 44 000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Christian CIFALITTI
4 Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico del Lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.10.2025 ed all'esito del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1378/2023 ( + 2306/2024) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Christian CIFALITTI ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore in Cassino (FR ) alla via Ruggero Bonghi, n. 1;
– opponente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala De CP_1
Benedictis, LU ZU, VI CA e OL UM ed elettivamente domiciliato come in atti in Caserta via San Benedetto loc. Arena – opposto -
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati separatamente e, poi successivamente riuniti, la parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 347 2022 00027117 83 000, notificato in data 24 gennaio 2023 dall' avente ad oggetto il pagamento della somma di € CP_1
16.237,39, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 15 giugno 2015 – 31 dicembre 2018, relative alle prime tre rate, nonché avverso l'avviso di addebito n. 347 2024 00001630
44 000, notificato in data 12 marzo 2024 dall' avente ad oggetto la richiesta di pagamento della CP_1 somma di € 5.484,21 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 15 giugno
2015 – 31 dicembre 2018, relativa alla quarta rata deducendo, a fondamento dei ricorsi in opposizione,
l'intervenuta decadenza per tardività della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 L. n.
689/1981, la parziale prescrizione del credito azionato, nonché l'insussistenza dei presupposti fondanti l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti atteso che ella aveva lavorato come dipendente della società Parte_2
1 Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir annullare gli atti impugnati e dichiarare non dovuti i crediti contributivi ivi iscritti;
vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che resisteva agli avversi ricorsi deducendo la loro infondatezza per le argomentazioni indicate nelle rispettive memorie difensive e fondanti sul verbale ispettivo in atti con il quale era stato annullato il rapporto di lavoro subordinato denunciato tra la e la sig.ra con conseguente iscrizione di quest'ultima nella Parte_3 Parte_1 gestione commercianti.
Concludeva pertanto con il rigetto della domanda e la legittimità dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Disposta la riunione del presente procedimento a quello contrassegnato con il n.r.g. 2306/2024 per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa con motivazione contestuale all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c.
Controparte_2
Occorre, inoltre, verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del
D.lg. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso in oggetto le opposizioni sono tempestive atteso che i ricorsi sono stati depositati entro il termine perentorio indiato
Appare inconferente l'eccezione di decadenza sollevata nei ricorsi riuniti atteso che l'art. 14 della legge
689/1981 trova applicazione in presenza di sanzioni e violazioni amministrative;
al contrario nella fattispecie in esame gli ava impugnati attengono all' omesso versamento della contribuzione previdenziale – gestione commercianti - dovuta dalla parte ricorrente per i periodi in contestazione.
MERITO
I ricorsi riuniti sono fondati
La pretesa dell'Istituto trae origine dal verbale unico di accertamento n. 2021002401 del 22 marzo 2021, con cui l' all'esito di un controllo postumo eseguito nel 2020-2021, aveva disconosciuto la natura CP_1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente e la società Parte_1 [...]
della quale la stessa era socia al 50%, riqualificando l'attività come lavoro autonomo Parte_4 abituale con conseguente iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
Tanto premesso costituisce principio ripetutamente affermato dalla suprema Corte quello secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno Parte_5 piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o
2 da loro compiuti mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).
Ancora nella fattispecie in esame, a fronte del disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte dell' , colui che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento degli stessi ha Controparte_3
l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., n. 1186/2000; Cass., n. 7093/2000,; Cass., n.
4227/2002).
Ebbene , nella fattispecie di cui è causa, attraverso le testimonianze assunte, la parte opponente ha provato la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato.
L 'amministratrice della , escussa come TE ha dichiarato: “Conosco la Parte_4 Tes_1 ricorrente, avevamo un rapporto di lavoro. La ricorrente era socia e dipendente della ed ha lavorato in Parte_4
Alife presso la profumeria Piano Bellezza. Lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Era tenuta a rispettare l'orario di lavoro e doveva giustificarmi le assenze. La ricorrente era addetta alle vendite. [...] Non era abilitata ad applicare sconti, doveva sempre chiedere il mio permesso. [...] Io autorizzavo i permessi e trattenevo i soldi in busta paga. [...] Le ferie non godute sono state liquidate con bonifico.”
Dalla detta dichiarazione è emerso che la ricorrente era tenuta a rispettare un determinato orario di lavoro ed a giustificare le assenze e che la stessa era sottoposta al potere direttivo e disciplinare della nonché priva di qualsiasi autonomia operativa e gestionale. Tes_1
La TE , cliente abituale della profumeria ha dichiarato: “la ricorrente lavorava la Testimone_2 mattina nella profumeria e il pomeriggio con me presso un ufficio di recupero crediti. [...] Mi recavo nella profumeria nei periodi natalizi, pasquali e per vari acquisti nel corso dell'anno. La ricorrente era commessa. [...] Quando chiedevo qualche prodotto o un ordine mancante, la ricorrente si rapportava con la titolare che le dava indicazioni. [...] In caso di sconto, la ricorrente si rapportava sempre con la titolare o telefonicamente.”
Infine la TE ha riferito " Conosco la ricorrente in quanto è del mio stesso paese. Io sono medico Testimone_3
e lavoro per l' . Ho lavorato presso una clinica privata di Telese nel periodo da ottobre 2015 fino a febbraio CP_4
2024. Lavoravo su turni di mattina pomeriggio e notte. Mi sono recata spesso presso la Parte_4 all'incirca 4/5 volte al mese. Ricordo che la ricorrente vi lavorava prima del periodo Covid per circa 2/3 anni. Era commessa. Mi è capitato di andare sia la mattina che il pomeriggio. La ricorrente la vedevo solo la mattina il pomeriggio vi era la titolare. Mi è capitato anche di vedere la titolare di mattina. In caso di sconto la ricorrente doveva Tes_1 sempre chiedere alla titolare. Nel periodo Natalizio quando mi trattenevo più tempo per scegliere i regali, la Tes_1 chiedeva alla di prendere dei caffè, oppure se volevo ordinare un profumo la doveva chiedere alla Parte_1 Parte_1
Tes_ se vi fosse possibilità di fare tale ordine”
3 Da tali dichiarazioni è confermato che la ricorrente era obbligata ad osservare l'orario di lavoro mattutino e che era sottoposta al potere direttivo e gestionale della titolare Tes_1
I testi escussi hanno, dunque, reso infatti ampia dichiarazione circa l'espletamento dell'attività lavorativa, il tipo di lavoro svolto , l'assoggettamento alle direttive ed al controllo del datore di lavoro , la natura personale della prestazione, nonché i periodici pagamenti e la mancanza di rischio a carico della lavoratrice. La precisione delle dichiarazioni rese dalle suindicate testi, nonché la conoscenza diretta delle circostanze riferite, determinano l'attendibilità delle dichiarazioni stesse e la loro utilizzabilità ai fini della decisione. CP_ L' ha prodotto il verbale di accertamento relativo all'ispezione svolta presso il datore di lavoro suindicato dal quale, tuttavia, non emerge il compimento di alcun accertamento relativo allo specifico rapporto di lavoro in oggetto, ma ha provveduto ad annullare il rapporto di lavoro solo sulla base di una serie di indici presuntivi.
Tale accertamento, tuttavia, non può ritenersi da solo sufficiente a fondare il disconoscimento atteso che tali indici presuntivi, indicati nel verbale ispettivo, sono stati ampiamente superati delle dichiarazioni testimoniali riportate che hanno confermato, nello specifico, l'esistenza del detto rapporto. CP_ Peraltro gli ispettori e escussi nel corso del giudizio come testi, Tes_4 Testimone_5 hanno confermato di non essersi mai recati presso la sede aziendale nel periodo dal 2015 al 2018 e che la detta indagine si è svolta sulla base di documentazione fornita dalla e dal consulente del Tes_1 lavoro, senza ulteriori riscontri in loco durante l'espletamento dell'attività lavorativa.
Inoltre la stessa escussa dagli ispettori verbalizzanti aveva già, in tale sede, confermato che Tes_1 la era stata l'unica dipendente della detta società e che lavorava 15 ore settimanali (cfr. Parte_1 dichiarazioni allegate al verbale ispettivo in atti)
Ne consegue che i ricorsi riuniti meritano accoglimento e, per l'effetto, vanno dichiarati non dovuti i CP_ contributi richiesti dall' alla parte opponente con gli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi indicati negli avvisi di addebito impugnati contrassegnati dai numeri 347 2022 00027117 83 000 e 347 2024 00001630 44 000 CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore dell'avv. Christian CIFALITTI
4 Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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