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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2250/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2250/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Fontana n. 1, presso lo Studio dell'avv. Mario Marseglia (C.F.
– PEC: che li C.F._2 Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Controparte_2
pagina 1 di 18 Como, Piazza del Popolo n. 14, presso lo Studio dell'avv. Ferdinando Paglia (C.F.
– PEC: che la C.F._3 Email_2
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“1) in VI preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in VI istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1622/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 1 marzo 2023 nel giudizio n. di R.G. 23616/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla per pretese provvigioni;
Controparte_1
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio o, in subordine, compensare anche solo parzialmente le spese del giudizio di primo grado”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In VI preliminare.
pagina 2 di 18 I) Dichiarare inammissibile l'appello di controparte per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 nn.1 e 2 c.p.c;
II) non concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello avverso, nonché insussistenza di gravi e fondati motivi;
Nel merito.
III) accogliere il presente appello incidentale e, in riforma nella sentenza impugnata condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 3.660,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
IV) rigettare integralmente l'appello avversario e le relative domande, poiché infondate sia in fatto che in diritto, e confermare la sentenza di primo grado per il resto, fatto salvo quanto chiesto al precedente punto III);
In VI istruttoria.
V) ammettere i mezzi di prova già chiesti in primo grado, per le ragioni di cui al presente atto;
In ogni caso.
VI) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1622/2023, pubblicata in data 01/03/2023, con la quale è stato revocato un decreto ingiuntivo, già emesso in favore di e nei confronti Controparte_1
della sig.ra per l'importo di euro 26.718,00, ed è stata condannata la sig.ra Pt_1 [...]
a pagare alla la minor somma di euro 23.058,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese. pagina 3 di 18 Vicende processuali
1) Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle circostanze pacifiche in causa risulta che la sig.ra si era rivolta all'agenzia per comprare Pt_1 Controparte_1
un immobile sito in VI AT n. 6, a Milano, e per vendere un proprio immobile sito in VI LL n. 17, a Milano.
In particolare:
A) In data 5/5/2020 la sig.ra aveva conferito alla l'incarico Pt_1 Controparte_1
per la vendita del proprio immobile di VI LL.
Per questo immobile, in data 4/6/2020, era stata presentata alla sig.ra tramite Pt_1
l'agenzia immobiliare, una proposta d'acquisto, per il prezzo di euro 163.000,00, nella quale il promittente acquirente chiedeva il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da C3 ad A3 ed indicava, per il rogito, la data del 30/6/2020. Tale proposta di acquisto veniva accettata dalla sig.ra in data 5/6/2020. Pt_1
In data 7/12/2020, la sig.ra non essendo riuscita a conseguire il cambio di Pt_1
destinazione d'uso per l'immobile, provvedeva a risolvere transattivamente il vincolo derivante da detta proposta d'acquisto accettata con una scrittura privata transattiva nella quale veniva dato atto che non si era verificata la condizione indicata dalla promissaria acquirente (sig.ra , e, cioè, non era intervenuto il cambio di destinazione Persona_1
d'uso dell'immobile.
B) Quanto all'immobile di VI AT, la sig.ra tramite l'agenzia Pt_1
immobiliare, aveva sottoscritto, sempre in data 5/5/2020, una proposta di acquisto per detto immobile per il prezzo di euro 540.000,00, proposta che veniva accettata dalla venditrice sig.ra in data 22/5/2020: la proposta prevedeva, oltre al pagamento Parte_2
immediato dell'importo di euro 10.000,00, il successivo pagamento di euro 130.000,00 per la data del 30/6/2020 ed il saldo, con l'intervento di un ente finanziatore scelto dal proponente, alla data del rogito da stipularsi entro il 31/10/2020. pagina 4 di 18 La sig.ra per tale affare, con dichiarazione in data 5/5/2020, si impegnava a Pt_1
riconoscere al mediatore una provvigione del 3,5 % sul prezzo di vendita indicato nella proposta di acquisto, provvigione che sarebbe maturata alla notifica dell'accettazione della proposta e che sarebbe stata saldata alla stipula del preliminare o comunque entro
20 giorni dall'accettazione della proposta.
Tale proposta di acquisto veniva accettata dalla venditrice in data 22/5/2020.
Successivamente, la sig.ra non essendo riuscita ad acquisire il mutuo necessario Pt_1
per l'acquisto di detto immobile, provvedeva a risolvere transattivamente con la venditrice anche il contratto preliminare relativo a tale immobile, e, ciò, con una scrittura privata transattiva in data 24/7/2020 nella quale si dava atto, appunto, che la promissaria acquirente non aveva trovato alcuna banca disponibile ad erogare la somma di euro 400.000,00 a titolo di mutuo.
2) In relazione all'attività di mediazione svolta nell'interesse della sig.ra per tali Pt_1
affari, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per l'importo di Controparte_1
euro 26.718,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni, di cui euro 23.058,00 per l'attività di mediazione svolta per l'acquisto dell'immobile di VI AT, ed euro
3.660,00 per la vendita dell'immobile di VI LL.
3) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, la sig.ra contestando Pt_1
la pretesa a titolo di provvigioni azionata dall'opposta , chiedeva la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente in particolare, deduceva che l'opposta non aveva Parte_1
correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della signora in Pt_1
virtù del mandato di mediazione immobiliare né per la vendita dell'immobile di VI
LL n. 17 né per l'acquisto di quello di VI AT n. 6, e, precisamente:
- per ciò che riguarda l'immobile di VI LL, la mediatrice non aveva informato la signora “che non sarebbe stato facile ottenere, entro la data del rogito, e Pt_1
comunque entro la fine del 2020, il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di sua pagina 5 di 18 proprietà, condizione essenziale per l'acquisto dell'immobile da parte della signora
; Persona_1
- che, per ciò che riguarda l'immobile di VI AT, la mediatrice non aveva informato la signora “che la proposta di acquisto dell'immobile della signora Pt_1
per come formulata…, non era condizionata all'ottenimento del mutuo per il Parte_2
pagamento del prezzo e che la stessa sarebbe stata obbligata ad acquistare Pt_1
l'immobile indipendentemente dall'avveramento della circostanza”, e, ciò, senza contare che era stata “la stessa mediatrice a rassicurare la signora in merito alla facilità di Pt_1
ottenimento di un mutuo – circostanza mai verificatasi”.
4) Costituendosi in giudizio, l'opposta contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
5) Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto:
A) da un lato, che non fosse maturata la provvigione per l'attività di mediazione svolta per la vendita dell'immobile di VI LL, per il fatto che l'affare era stato subordinato ad una condizione sospensiva (il cambio di destinazione d'uso) che non si era verificata (e che, oltre tutto, era impossibile che si verificasse nei tempi brevi a tal fine previsti);
B) da un altro lato, che, invece, fosse dovuta la provvigione per l'affare di VI
AT, per il fatto che la concessione del mutuo non era stata prevista come condizione sospensiva né nella proposta di acquisto accettata dal venditore (che si limitava a prevedere che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto con l'intervento di un ente finanziatore) né nella dichiarazione di riconoscimento della provvigione dovuta al mediatore.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, rilevato che, per quanto, poi, il mediatore fosse stato interessato sia per la vendita dell'immobile di VI LL sia per l'acquisto di quello di VI AT, tuttaVI, i due affari non erano stati collegati tra di loro né era stato previsto che l'acquisto dell'immobile di VI AT fosse condizionato alla vendita pagina 6 di 18 dell'immobile di VI LL: il giudice di primo grado ha, in proposito, rilevato che i due trasferimenti “non fanno alcun riferimento l'uno all'altro e non hanno in comune neppure il termine entro il quale avrebbe dovuto esser stipulato il rogito… Vi è anzi evidenza documentale, almeno con riferimento all'acquisto dell'immobile di VI
AT, che parte opponente si era obbligata al pagamento della provvigione nella percentuale del 3,5% accordandosi per il saldo entro 20 giorni dalla notifica dell'accettazione della proposta di acquisto, senza fare alcun riferimento né all'erogazione del finanziamento né tanto meno al perfezionamento della vendita dell'immobile di VI LL”.
Il Tribunale, con riguardo alla mancata acquisizione del mutuo che sarebbe stato necessario per l'acquisto dell'immobile di VI AT, osservava che non si sarebbe potuta configurare una responsabilità del mediatore per il fatto che l'attrice non era riuscita ad ottenere il finanziamento;
che, inoltre, non sarebbe stato rilevante che il mediatore, in ipotesi, si fosse impegnato con l'attrice per l'ottenimento di un finanziamento presso le banche, posto che la valutazione circa la concessione del finanziamento sarebbe, comunque, dipesa dalle condizioni dell'attrice.
Sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale, detratto dall'importo monitoriamente azionato l'importo provvigionale richiesto per VI LL, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannato l'opponente sig.ra a pagare la minor somma di Pt_1
euro 23.058,00, oltre interessi, e condannato l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
6) Contro tale sentenza ha proposto appello la sig.ra che ha chiesto Pt_1
l'accoglimento della domanda originariamente proposta e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna somma è dovuta alla per pretese provvigioni, preVI Controparte_1
riforma della sentenza impugnata per i motivi così titolati:
i) sul collegamento negoziale e la nullità consequenziale del contratto afferente all'immobile di VI AT;
pagina 7 di 18 ii) sulla negligenza ed imperizia della;
Controparte_1
iii) sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente al capo di sentenza di condanna alle spese.
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, da un lato, ha chiesto il rigetto dell'appello; da un altro lato, in VI di appello incidentale, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.660,00 Parte_1
a titolo di provvigioni maturate per l'attività di mediazione svolta in relazione all'immobile di Via LL.
8) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
10) Quanto al merito, pare opportuno esaminare, anzitutto, l'appello incidentale proposto dall'appellata , con il quale è stata chiesta la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la provvigione per l'attività di mediazione relativa alla vendita dell'immobile di VI LL: al riguardo, la parte appellata ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato a qualificare pagina 8 di 18 come condizione sospensiva la richiesta di cambio di destinazione d'uso da conseguirsi entro il 30/6/2020, in quanto la richiesta della promissaria acquirente sarebbe stata, piuttosto, diretta a chiarire che il cambio di destinazione si sarebbe dovuto fare a cura della venditrice sig.ra che questa aveva accettato di farsi carico Pt_1
dell'adempimento richiesto;
che, peraltro, si era attivata in ritardo;
che, inoltre, la data fissata per il rogito non era da considerarsi essenziale e che, quindi, il cambio di destinazione non sarebbe stato impossibile e si sarebbe potuto conseguire;
che, pertanto, il mediatore aveva diritto alla provvigione anche per tale affare;
che, del resto, ove si fosse voluto qualificare il cambio di destinazione come condizione sospensiva, questa si dovrebbe dovuta considerare come avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c. in quanto non si sarebbe verificata per causa imputabile alla sig.ra Pt_1
10.1) Tale appello incidentale è del tutto infondato, dovendosi condividere la decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso il riconoscimento della provvigione per l'affare relativo alla vendita dell'immobile di VI LL sul rilievo che
“indipendentemente da chi si fosse accollato l'onere delle relative spese e adempimenti amministrativi, il cambio di destinazione d'uso, che costituiva condizione sospensiva della promessa di vendita, era impossibile da ottenere in 25 giorni (5 giugno accettazione proposta irrevocabile – 30 giugno rogito) e non può invocarsene la finzione di avveramento per fatto imputabile al soggetto obbligato – promittente venditore – perché è fatto notorio che è molto più lungo il tempo necessario per il completamento dell'iter burocratico presso il Comune di Milano in caso di trasformazione di un'unità immobiliare da commerciale a residenziale, anche in epoca esente dalle restrizioni imposte per la pandemia, come quella interessata dalla vicenda in esame”.
Con riguardo alle doglianze svolte dall'appellante incidentale, va, in particolare, rimarcato che, alla stregua della proposta di acquisto presentata in data 4/6/2020 dalla promissaria acquirente sig.ra (nella quale è chiaramente Parte_3
pagina 9 di 18 riportato che “l'acquirente richiede il cambio di destinazione d'uso ad abitazione residenziale”, ossia da C3 ad A3), deve ritenersi che detto affare fosse stato effettivamente sottoposto alla condizione sospensiva del conseguimento del cambio di destinazione d'uso dell'immobile entro il 30/6/2020; che è pacifico che detta condizione non ebbe ad avverarsi entro tale data né successivamente;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 1757 comma 1 c.c., non può ritenersi che sia sorto il diritto del mediatore alla provvigione per detto affare.
Quanto, poi, alla pretesa di parte appellata di avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c., al di là del rilievo svolto dal giudice di primo grado in ordine alla stessa impossibilità che potesse verificarsi la condizione in questione nel breve lasso temporale preso in considerazione dalle parti, va escluso che ricorrano i presupposti per la finzione di avveramento della condizione invocata dalla parte appellata, posto che questa non ha in alcun modo provato che detta condizione sarebbe mancata per causa imputabile alla parte appellante;
che, inoltre, pare doversi escludere che la sig.ra Pt_1
avesse un qualche interesse contrario all'avveramento della condizione, ove si consideri che proprio dal verificarsi di questa dipendeva la possibilità di vendita dell'immobile in questione.
11) Per ciò che riguarda l'appello principale proposto dall'appellante Parte_1
, va richiamato che questa ha, anzitutto, lamentato l'erroneità della sentenza
[...]
impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo che le parti sostanziali avevano posto in essere una “complessiva operazione economica”, ha, tuttaVI, ritenuto che questa “non si è tradotta in termini contrattuali in un collegamento negoziale tra i due trasferimenti - che non fanno alcun riferimento l'uno all'altro e non hanno in comune neppure il termine entro il quale avrebbe dovuto esser stipulato il rogito”.
Al riguardo, l'appellante ha ribadito che essa si era rivolta alla Controparte_1
perché interessata all'acquisto dell'immobile di VI AT (per il quale il venditore pagina 10 di 18 aveva incaricato la ); che aveva fatto presente al mediatore di poter Controparte_1
pagare il prezzo di acquisto in parte con un mutuo e in parte con la vendita dell'immobile di VI LL che al momento era di classe C3; che il mediatore le aveva detto che l'avrebbe aiutata a trovare una banca per il finanziamento e che il cambio di destinazione dell'immobile di VI LL si sarebbe potuto fare in tempi brevi (25 giorni)
- cosa che invece sarebbe stata impossibile – tanto che aveva pubblicizzato l'immobile come A3 e che, su carta intestata della le aveva fatto firmare in Controparte_1
data 18/6/2020 una dichiarazione con cui essa si impegnava a far conseguire il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di VI LL da C3 ad A3, come richiesto nella proposta d'acquisto del 4/6/2020; che questa proposta di acquisto prevedeva il pagamento del saldo di euro 158.000,00 entro il 30/6/2020 (data, peraltro, prevista per il rogito); che questa circostanza era per lei decisiva perché si era impegnata contemporaneamente a pagare un anticipo di euro 130.000,00 per l'immobile di VI
AT entro il 30/6/2020.
Con particolare riguardo alla doglianza svolta con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante sig.ra ha dedotto che il collegamento negoziale tra i Pt_1
due affari doveva essere evidente per la circostanza relativa alla medesima data del
30/6/2020 riportata nelle due proposte;
che si trattava di un'unica operazione economica;
che il buon esito dell'acquisto dell'immobile di VI AT dipendeva dal buon esito della vendita dell'immobile di VI LL: pertanto, la stessa, considerato che, per la data del 30/6/2020, non era riuscita a vendere l'immobile di VI LL, non aveva potuto fare altro che chiedere la risoluzione del contratto preliminare relativo all'acquisto dell'immobile di VI AT, cosa che ebbe a fare con scrittura privata del 24/7/2020.
L'appellante, tenuto conto che il Tribunale aveva rilevato che il cambio di destinazione d'uso, costituente “condizione sospensiva della promessa di vendita, era impossibile da ottenere in 25 giorni”, ha affermato che “sulla scorta di tali premesse la sentenza pagina 11 di 18 avrebbe dovuto incidere anche il negozio collegato riguardante l'acquisto dell'immobile di VI AT, sul quale la nullità del primo rapporto si riverbera (come di fatto si è riverberata)”; che, pertanto, “in applicazione del principio simul stabunt, simul cadent questa difesa chiede all'Ecc.ma Corte di voler dichiarare la nullità del contratto di acquisto dell'immobile di VI AT e, per l'effetto, statuire che alcuna somma è dovuta alla a titolo di provvigione”. Controparte_1
Con il proprio secondo motivo di appello, l'odierna appellante sig.ra ha dedotto Pt_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attività di intermediazione immobiliare, di cui era stata incaricata la sarebbe stata da questa svolta correttamente e Controparte_1
diligentemente.
Al riguardo, l'appellante, con riguardo all'immobile di VI LL, ha dedotto che il mediatore, sapendo che l'immobile era di classe C3, aveva assicurato che sarebbe stato possibile il cambio di destinazione da C3 ad A3 nel giro di 25 giorni;
che, del resto, il mediatore aveva pubblicizzato l'immobile come di classe A3 ed aveva fatto sottoscrivere all'appellante l'impegno a far conseguire il cambio di destinazione entro il
30/6/2020, cosa questa che il giudice di primo grado aveva affermato in sentenza essere notoriamente impossibile.
La parte appellata si sarebbe, inoltre, mostrata inadempiente agli obblighi di correttezza anche per la vicenda del mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile di VI
AT, in quanto aveva assicurato che, in caso di necessità, essa avrebbe reperito una banca per il finanziamento: l'appellante, in proposito, ha richiamato che essa aveva dedotto a prova (non ammessa dal Giudice di primo grado) quanto segue:
“h) vero che il signor della inVIva una mail ad Tes_1 Controparte_1 [...]
filiale di Milano, VI Manzoni n. 7, specificamente nel mese di giugno 2020, Pt_4
contenete la richiesta di erogazione di un mutuo a favore della dott.ssa Parte_1
(con i testi e;
[...] Tes_2 Testimone_3
pagina 12 di 18 i) vero che in seguito alla richiesta di cui al capitolo precedente il signor Tes_4 [...]
Pt_4
telefonava alla dott.ssa informandola di aver ricevuto tale richiesta e Parte_1
le dichiarazioni dei redditi della stessa dott.ssa (con i testi e Pt_1 Tes_2 Tes_3
”.
[...]
Al riguardo, l'appellante ha, quindi, chiarito che tali richieste di prova erano “tese a dimostrare che forniva alla sig.ra informazioni e Controparte_1 Pt_1
rassicurazioni ingannevoli circa la sicura erogazione di un prestito grazie all'intermediazione della stessa . CP_1
11.1) Tali motivi di appello devono ritenersi infondati.
Per ciò che riguarda le allegazioni svolte dall'appellante in ordine al collegamento negoziale tra i due affari, oggetto del primo motivo di appello, ad avviso della Corte le doglianze in tal modo svolte dall'appellante devono ritenersi infondate.
Invero, premesso che trattasi di una questione che non era stata nemmeno sollevata dall'odierna appellante in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, ed a prescindere da ogni considerazione sulle conseguenze in diritto che l'appellante vorrebbe trarre dall'invocato collegamento negoziale tra i due affari, pacificamente non conclusi (ad esempio, laddove è stato chiesto a questa Corte, addirittura, “di voler dichiarare la nullità del contratto di acquisto dell'immobile di VI AT”), va detto che, per quanto sia plausibile che entrambi gli affari siano stati prospettati, nella medesima occasione, dalla sig.ra al mediatore, come tra loro “collegati”, tuttaVI, Pt_1
non risulta che sia stato in alcun modo precisato il collegamento negoziale tra i due affari, nel senso che la conclusione della vendita dell'immobile di VI LL avrebbe dovuto condizionare la possibilità di acquisto dell'immobile di VI AT: la proposta di acquisto presentata dalla sig.ra per l'immobile di VI AT non Pt_1
indica nulla in tal senso, né la dichiarazione di riconoscimento della provvigione al mediatore per l'affare di VI AT indica alcunché in proposito. pagina 13 di 18 Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui “ …il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenza sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale….” (Cass. n. 677 del 9/01/2024).
Ad escludere il collegamento negoziale in senso tecnico tra i due affari, va, poi, tenuto presente che nella scrittura privata transattiva sottoscritta dall'appellante in data
24/7/2020 con la venditrice dell'immobile di VI AT, la sig.ra (senza Pt_1
fare alcun cenno al fatto che non era riuscita a vendere l'immobile di VI LL) dichiarava che essa non aveva trovato una banca disposta a concederle un mutuo di euro
400.000,00 e che per questo motivo aveva ritenuto di dover risolvere il preliminare
(peraltro con ampio anticipo rispetto alla data fissata per il rogito per il 31/10/2020); che il preliminare per la vendita dell'immobile di VI LL è stato consensualmente risolto
(a motivo del mancato conseguimento del cambio di destinazione) in data 7/12/2020, sì da potersi supporre che, sino a tale data, potesse esservi ancora un interesse della promissaria acquirente all'acquisto dell'immobile, quantunque fosse da tempo spirato il termini del 30/6/2020, e che, correlativamente, potesse esservi un interesse della sig.ra alla vendita dell'immobile di VI LL, quantunque fosse stato già risolto il Pt_1
preliminare relativo all'acquisto dell'immobile di VI AT.
Quanto agli ulteriori addebiti di negligenza, oggetto del secondo motivo di appello, esclusa la rilevanza di detti addebiti rispetto all'affare di VI LL (per il quale, come pagina 14 di 18 detto, non è stata riconosciuta la provvigione al mediatore), con riguardo all'attività svolta dal mediatore per l'affare di VI AT, va detto che non risulta che l'agenzia di mediazione si fosse assunta l'impegno di seguire la sig.ra Pt_1
nell'acquisizione di mutuo necessario all'acquisto dell'immobile in questione;
che, peraltro, dai capitoli di prova dedotti dalla stessa appellante (e sopra riportati) parrebbe, anche, che una qualche attività in tal senso sia stata svolta dalla parte appellata (avendo l'appellante dedotto a prova che l'agenzia di mediazione avrebbe inVIto una mail ad
UBI Banca contenete la richiesta di erogazione di un mutuo a favore della dott.ssa
[...]
; che, comunque, va condivisa la valutazione in proposito svolta dal Parte_1
giudice di primo grado laddove ha rilevato che l'agenzia di mediazione “mai avrebbe potuto validamente assumere alcun obbligo di intermediazione per l'accesso al credito presso le banche, trattandosi di attività riservata a soggetti iscritti ad apposito albo, né vi sono riscontri sufficienti circa la violazione del divieto”; che, inoltre, “quand'anche potesse dimostrarsi che l' si era impegnata per l'ottenimento di un CP_1
finanziamento, nessuna responsabilità potrebbe comunque riconoscersi a suo carico nella fattispecie, in quanto parte opponente non ha affatto documentato di avere i requisiti reddito/patrimoniali sufficienti per accedere al credito e vi è piuttosto evidenza del contrario”.
Sotto tale ultimo profilo, va richiamato che, in una mail inoltrata in data 8/5/2020 da un promotore creditizio di Credipass alla sig.ra (doc. 10 , veniva a questa Pt_1 Pt_1
chiarito che, sulla base dei documenti dalla stessa presentati, si sarebbe potuto erogare un mutuo al massimo per l'importo di euro 285.000,00; che trattasi di una cifra non solo ben lontana dall'importo di euro 400.000,00 che la sig.ra (ha dichiarato nella Pt_1
scrittura transattiva che) sperava di conseguire, ma anche dall'importo di euro
540.000,00 che serviva per l'acquisto dell'immobile di VI AT: al riguardo, è solo il caso di notare (con riferimento alle allegazioni svolte dall'appellante in punto di collegamento negoziale tra i due affari) che, in tale contesto, quand'anche la sig.ra pagina 15 di 18 fosse riuscita a vendere l'immobile di VI LL, ciò non le sarebbe stato Pt_1
sufficiente per concludere l'acquisto dell'immobile di VI AT.
Per le considerazioni svolte, i primi due motivi dell'appello principale, da ritenersi infondati, non consentono di escludere il riconoscimento del diritto alla provvigione vantato dalla pate appellata con riferimento all'affare di VI AT, diritto che deve ritenersi sia sorto con l'accettazione, da parte della venditrice, della proposta di acquisto presentata dalla sig.ra irrilevante essendo che dette parti abbiano, poi, ritenuto di Pt_1
risolvere consensualmente, con la scrittura privata transattiva del 24/7/2020, il contratto preliminare in tal modo da esse perfezionato.
12) Con il proprio il terzo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui sono state poste interamente a suo carico le spese di lite, e, ciò, nonostante fosse stata esclusa la pretesa di provvigione per l'affare relativo all'immobile di VI LL, circostanza questa che avrebbe dovuto consentire di compensare quantomeno parzialmente le spese di lite tra le parti.
12.1) Ad avviso della Corte tale motivo di appello deve ritenersi fondato, posto che l'opposizione al D.I. proposta dalla sig.ra ha consentito di escludere il Pt_1
riconoscimento alla provvigione vantato dall'Agenzia di mediazione con riferimento all'affare di VI LL;
di revocare il decreto ingiuntivo e di determinare in misura inferiore il credito monitoriamente azionato dall'odierna parte appellata (ossia in misura pari ad euro 23.058,00 a fronte del maggior importo di euro 26.718,00 azionato con decreto ingiuntivo), profili questi che ben avrebbero potuto indurre ad applicare un criterio di pur parziale compensazione in sede di regolazione delle spese di lite tra le parti.
In tale contesto, questo collegio reputa che, in accoglimento di tale motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, da ritenersi confermata per il resto, debba essere disposta la compensazione per 1/5 delle spese di lite sostenute dall'odierna pagina 16 di 18 appellata nel corso del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo con liquidazione dei compensi effettuata ai valori medi di tariffa.
13) Quanto alle spese del presente grado, considerato che il giudizio di appello si è concluso con la conferma della sentenza impugnata, eccezione fatta che per il profilo relativo alla regolazione delle spese di lite nei termini testè indicati, ricorrono, del pari i presupposti per applicare un analogo criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico della parte appellante la quota di 4/5 delle spese di lite della parte appellata, come liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle Tariffe vigenti, con liquidazione dei compensi effettuata ai valori medi e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi nel presente grado.
14) Tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellata
[...]
sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 Controparte_1
per il versamento da parte dell'appellata predetta dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante
[...]
nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1622/2023, pubblicata Controparte_1
in data 01/03/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
2) accoglie il terzo motivo dell'appello principale proposto dall'appellante Parte_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, da ritenersi per il resto
[...]
confermata, dispone la compensazione per 1/5 delle spese di lite sostenute dall'opposta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna Controparte_1
pagina 17 di 18 l'appellante a rimborsare alla parte appellata la quota di 4/5 Controparte_1
delle spese di primo grado liquidate (per tale quota di 4/5) in complessivi euro 3.380,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
la quota di 4/5 delle spese di lite del presente grado di appello, Controparte_1
liquidate, per tale quota, in complessivi euro 3.200,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_1
all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2250/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Fontana n. 1, presso lo Studio dell'avv. Mario Marseglia (C.F.
– PEC: che li C.F._2 Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata in Controparte_2
pagina 1 di 18 Como, Piazza del Popolo n. 14, presso lo Studio dell'avv. Ferdinando Paglia (C.F.
– PEC: che la C.F._3 Email_2
rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Mediazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“1) in VI preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) in VI istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1622/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 1 marzo 2023 nel giudizio n. di R.G. 23616/2021, accogliendo la domanda originariamente proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla per pretese provvigioni;
Controparte_1
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio o, in subordine, compensare anche solo parzialmente le spese del giudizio di primo grado”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In VI preliminare.
pagina 2 di 18 I) Dichiarare inammissibile l'appello di controparte per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 nn.1 e 2 c.p.c;
II) non concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello avverso, nonché insussistenza di gravi e fondati motivi;
Nel merito.
III) accogliere il presente appello incidentale e, in riforma nella sentenza impugnata condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 3.660,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
IV) rigettare integralmente l'appello avversario e le relative domande, poiché infondate sia in fatto che in diritto, e confermare la sentenza di primo grado per il resto, fatto salvo quanto chiesto al precedente punto III);
In VI istruttoria.
V) ammettere i mezzi di prova già chiesti in primo grado, per le ragioni di cui al presente atto;
In ogni caso.
VI) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 1622/2023, pubblicata in data 01/03/2023, con la quale è stato revocato un decreto ingiuntivo, già emesso in favore di e nei confronti Controparte_1
della sig.ra per l'importo di euro 26.718,00, ed è stata condannata la sig.ra Pt_1 [...]
a pagare alla la minor somma di euro 23.058,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi e spese. pagina 3 di 18 Vicende processuali
1) Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle circostanze pacifiche in causa risulta che la sig.ra si era rivolta all'agenzia per comprare Pt_1 Controparte_1
un immobile sito in VI AT n. 6, a Milano, e per vendere un proprio immobile sito in VI LL n. 17, a Milano.
In particolare:
A) In data 5/5/2020 la sig.ra aveva conferito alla l'incarico Pt_1 Controparte_1
per la vendita del proprio immobile di VI LL.
Per questo immobile, in data 4/6/2020, era stata presentata alla sig.ra tramite Pt_1
l'agenzia immobiliare, una proposta d'acquisto, per il prezzo di euro 163.000,00, nella quale il promittente acquirente chiedeva il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da C3 ad A3 ed indicava, per il rogito, la data del 30/6/2020. Tale proposta di acquisto veniva accettata dalla sig.ra in data 5/6/2020. Pt_1
In data 7/12/2020, la sig.ra non essendo riuscita a conseguire il cambio di Pt_1
destinazione d'uso per l'immobile, provvedeva a risolvere transattivamente il vincolo derivante da detta proposta d'acquisto accettata con una scrittura privata transattiva nella quale veniva dato atto che non si era verificata la condizione indicata dalla promissaria acquirente (sig.ra , e, cioè, non era intervenuto il cambio di destinazione Persona_1
d'uso dell'immobile.
B) Quanto all'immobile di VI AT, la sig.ra tramite l'agenzia Pt_1
immobiliare, aveva sottoscritto, sempre in data 5/5/2020, una proposta di acquisto per detto immobile per il prezzo di euro 540.000,00, proposta che veniva accettata dalla venditrice sig.ra in data 22/5/2020: la proposta prevedeva, oltre al pagamento Parte_2
immediato dell'importo di euro 10.000,00, il successivo pagamento di euro 130.000,00 per la data del 30/6/2020 ed il saldo, con l'intervento di un ente finanziatore scelto dal proponente, alla data del rogito da stipularsi entro il 31/10/2020. pagina 4 di 18 La sig.ra per tale affare, con dichiarazione in data 5/5/2020, si impegnava a Pt_1
riconoscere al mediatore una provvigione del 3,5 % sul prezzo di vendita indicato nella proposta di acquisto, provvigione che sarebbe maturata alla notifica dell'accettazione della proposta e che sarebbe stata saldata alla stipula del preliminare o comunque entro
20 giorni dall'accettazione della proposta.
Tale proposta di acquisto veniva accettata dalla venditrice in data 22/5/2020.
Successivamente, la sig.ra non essendo riuscita ad acquisire il mutuo necessario Pt_1
per l'acquisto di detto immobile, provvedeva a risolvere transattivamente con la venditrice anche il contratto preliminare relativo a tale immobile, e, ciò, con una scrittura privata transattiva in data 24/7/2020 nella quale si dava atto, appunto, che la promissaria acquirente non aveva trovato alcuna banca disponibile ad erogare la somma di euro 400.000,00 a titolo di mutuo.
2) In relazione all'attività di mediazione svolta nell'interesse della sig.ra per tali Pt_1
affari, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per l'importo di Controparte_1
euro 26.718,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni, di cui euro 23.058,00 per l'attività di mediazione svolta per l'acquisto dell'immobile di VI AT, ed euro
3.660,00 per la vendita dell'immobile di VI LL.
3) Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, la sig.ra contestando Pt_1
la pretesa a titolo di provvigioni azionata dall'opposta , chiedeva la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente in particolare, deduceva che l'opposta non aveva Parte_1
correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della signora in Pt_1
virtù del mandato di mediazione immobiliare né per la vendita dell'immobile di VI
LL n. 17 né per l'acquisto di quello di VI AT n. 6, e, precisamente:
- per ciò che riguarda l'immobile di VI LL, la mediatrice non aveva informato la signora “che non sarebbe stato facile ottenere, entro la data del rogito, e Pt_1
comunque entro la fine del 2020, il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di sua pagina 5 di 18 proprietà, condizione essenziale per l'acquisto dell'immobile da parte della signora
; Persona_1
- che, per ciò che riguarda l'immobile di VI AT, la mediatrice non aveva informato la signora “che la proposta di acquisto dell'immobile della signora Pt_1
per come formulata…, non era condizionata all'ottenimento del mutuo per il Parte_2
pagamento del prezzo e che la stessa sarebbe stata obbligata ad acquistare Pt_1
l'immobile indipendentemente dall'avveramento della circostanza”, e, ciò, senza contare che era stata “la stessa mediatrice a rassicurare la signora in merito alla facilità di Pt_1
ottenimento di un mutuo – circostanza mai verificatasi”.
4) Costituendosi in giudizio, l'opposta contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
5) Il Tribunale, con la sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto:
A) da un lato, che non fosse maturata la provvigione per l'attività di mediazione svolta per la vendita dell'immobile di VI LL, per il fatto che l'affare era stato subordinato ad una condizione sospensiva (il cambio di destinazione d'uso) che non si era verificata (e che, oltre tutto, era impossibile che si verificasse nei tempi brevi a tal fine previsti);
B) da un altro lato, che, invece, fosse dovuta la provvigione per l'affare di VI
AT, per il fatto che la concessione del mutuo non era stata prevista come condizione sospensiva né nella proposta di acquisto accettata dal venditore (che si limitava a prevedere che il saldo del prezzo sarebbe avvenuto con l'intervento di un ente finanziatore) né nella dichiarazione di riconoscimento della provvigione dovuta al mediatore.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, rilevato che, per quanto, poi, il mediatore fosse stato interessato sia per la vendita dell'immobile di VI LL sia per l'acquisto di quello di VI AT, tuttaVI, i due affari non erano stati collegati tra di loro né era stato previsto che l'acquisto dell'immobile di VI AT fosse condizionato alla vendita pagina 6 di 18 dell'immobile di VI LL: il giudice di primo grado ha, in proposito, rilevato che i due trasferimenti “non fanno alcun riferimento l'uno all'altro e non hanno in comune neppure il termine entro il quale avrebbe dovuto esser stipulato il rogito… Vi è anzi evidenza documentale, almeno con riferimento all'acquisto dell'immobile di VI
AT, che parte opponente si era obbligata al pagamento della provvigione nella percentuale del 3,5% accordandosi per il saldo entro 20 giorni dalla notifica dell'accettazione della proposta di acquisto, senza fare alcun riferimento né all'erogazione del finanziamento né tanto meno al perfezionamento della vendita dell'immobile di VI LL”.
Il Tribunale, con riguardo alla mancata acquisizione del mutuo che sarebbe stato necessario per l'acquisto dell'immobile di VI AT, osservava che non si sarebbe potuta configurare una responsabilità del mediatore per il fatto che l'attrice non era riuscita ad ottenere il finanziamento;
che, inoltre, non sarebbe stato rilevante che il mediatore, in ipotesi, si fosse impegnato con l'attrice per l'ottenimento di un finanziamento presso le banche, posto che la valutazione circa la concessione del finanziamento sarebbe, comunque, dipesa dalle condizioni dell'attrice.
Sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale, detratto dall'importo monitoriamente azionato l'importo provvigionale richiesto per VI LL, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannato l'opponente sig.ra a pagare la minor somma di Pt_1
euro 23.058,00, oltre interessi, e condannato l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
6) Contro tale sentenza ha proposto appello la sig.ra che ha chiesto Pt_1
l'accoglimento della domanda originariamente proposta e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna somma è dovuta alla per pretese provvigioni, preVI Controparte_1
riforma della sentenza impugnata per i motivi così titolati:
i) sul collegamento negoziale e la nullità consequenziale del contratto afferente all'immobile di VI AT;
pagina 7 di 18 ii) sulla negligenza ed imperizia della;
Controparte_1
iii) sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente al capo di sentenza di condanna alle spese.
7) Costituendosi in giudizio, l'appellata eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, da un lato, ha chiesto il rigetto dell'appello; da un altro lato, in VI di appello incidentale, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo di euro 3.660,00 Parte_1
a titolo di provvigioni maturate per l'attività di mediazione svolta in relazione all'immobile di Via LL.
8) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo complesso, è stato articolato in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierna impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
10) Quanto al merito, pare opportuno esaminare, anzitutto, l'appello incidentale proposto dall'appellata , con il quale è stata chiesta la riforma della Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la provvigione per l'attività di mediazione relativa alla vendita dell'immobile di VI LL: al riguardo, la parte appellata ha dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato a qualificare pagina 8 di 18 come condizione sospensiva la richiesta di cambio di destinazione d'uso da conseguirsi entro il 30/6/2020, in quanto la richiesta della promissaria acquirente sarebbe stata, piuttosto, diretta a chiarire che il cambio di destinazione si sarebbe dovuto fare a cura della venditrice sig.ra che questa aveva accettato di farsi carico Pt_1
dell'adempimento richiesto;
che, peraltro, si era attivata in ritardo;
che, inoltre, la data fissata per il rogito non era da considerarsi essenziale e che, quindi, il cambio di destinazione non sarebbe stato impossibile e si sarebbe potuto conseguire;
che, pertanto, il mediatore aveva diritto alla provvigione anche per tale affare;
che, del resto, ove si fosse voluto qualificare il cambio di destinazione come condizione sospensiva, questa si dovrebbe dovuta considerare come avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c. in quanto non si sarebbe verificata per causa imputabile alla sig.ra Pt_1
10.1) Tale appello incidentale è del tutto infondato, dovendosi condividere la decisione del giudice di primo grado, laddove ha escluso il riconoscimento della provvigione per l'affare relativo alla vendita dell'immobile di VI LL sul rilievo che
“indipendentemente da chi si fosse accollato l'onere delle relative spese e adempimenti amministrativi, il cambio di destinazione d'uso, che costituiva condizione sospensiva della promessa di vendita, era impossibile da ottenere in 25 giorni (5 giugno accettazione proposta irrevocabile – 30 giugno rogito) e non può invocarsene la finzione di avveramento per fatto imputabile al soggetto obbligato – promittente venditore – perché è fatto notorio che è molto più lungo il tempo necessario per il completamento dell'iter burocratico presso il Comune di Milano in caso di trasformazione di un'unità immobiliare da commerciale a residenziale, anche in epoca esente dalle restrizioni imposte per la pandemia, come quella interessata dalla vicenda in esame”.
Con riguardo alle doglianze svolte dall'appellante incidentale, va, in particolare, rimarcato che, alla stregua della proposta di acquisto presentata in data 4/6/2020 dalla promissaria acquirente sig.ra (nella quale è chiaramente Parte_3
pagina 9 di 18 riportato che “l'acquirente richiede il cambio di destinazione d'uso ad abitazione residenziale”, ossia da C3 ad A3), deve ritenersi che detto affare fosse stato effettivamente sottoposto alla condizione sospensiva del conseguimento del cambio di destinazione d'uso dell'immobile entro il 30/6/2020; che è pacifico che detta condizione non ebbe ad avverarsi entro tale data né successivamente;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 1757 comma 1 c.c., non può ritenersi che sia sorto il diritto del mediatore alla provvigione per detto affare.
Quanto, poi, alla pretesa di parte appellata di avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 c.c., al di là del rilievo svolto dal giudice di primo grado in ordine alla stessa impossibilità che potesse verificarsi la condizione in questione nel breve lasso temporale preso in considerazione dalle parti, va escluso che ricorrano i presupposti per la finzione di avveramento della condizione invocata dalla parte appellata, posto che questa non ha in alcun modo provato che detta condizione sarebbe mancata per causa imputabile alla parte appellante;
che, inoltre, pare doversi escludere che la sig.ra Pt_1
avesse un qualche interesse contrario all'avveramento della condizione, ove si consideri che proprio dal verificarsi di questa dipendeva la possibilità di vendita dell'immobile in questione.
11) Per ciò che riguarda l'appello principale proposto dall'appellante Parte_1
, va richiamato che questa ha, anzitutto, lamentato l'erroneità della sentenza
[...]
impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, pur riconoscendo che le parti sostanziali avevano posto in essere una “complessiva operazione economica”, ha, tuttaVI, ritenuto che questa “non si è tradotta in termini contrattuali in un collegamento negoziale tra i due trasferimenti - che non fanno alcun riferimento l'uno all'altro e non hanno in comune neppure il termine entro il quale avrebbe dovuto esser stipulato il rogito”.
Al riguardo, l'appellante ha ribadito che essa si era rivolta alla Controparte_1
perché interessata all'acquisto dell'immobile di VI AT (per il quale il venditore pagina 10 di 18 aveva incaricato la ); che aveva fatto presente al mediatore di poter Controparte_1
pagare il prezzo di acquisto in parte con un mutuo e in parte con la vendita dell'immobile di VI LL che al momento era di classe C3; che il mediatore le aveva detto che l'avrebbe aiutata a trovare una banca per il finanziamento e che il cambio di destinazione dell'immobile di VI LL si sarebbe potuto fare in tempi brevi (25 giorni)
- cosa che invece sarebbe stata impossibile – tanto che aveva pubblicizzato l'immobile come A3 e che, su carta intestata della le aveva fatto firmare in Controparte_1
data 18/6/2020 una dichiarazione con cui essa si impegnava a far conseguire il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di VI LL da C3 ad A3, come richiesto nella proposta d'acquisto del 4/6/2020; che questa proposta di acquisto prevedeva il pagamento del saldo di euro 158.000,00 entro il 30/6/2020 (data, peraltro, prevista per il rogito); che questa circostanza era per lei decisiva perché si era impegnata contemporaneamente a pagare un anticipo di euro 130.000,00 per l'immobile di VI
AT entro il 30/6/2020.
Con particolare riguardo alla doglianza svolta con il proprio primo motivo di impugnazione, l'appellante sig.ra ha dedotto che il collegamento negoziale tra i Pt_1
due affari doveva essere evidente per la circostanza relativa alla medesima data del
30/6/2020 riportata nelle due proposte;
che si trattava di un'unica operazione economica;
che il buon esito dell'acquisto dell'immobile di VI AT dipendeva dal buon esito della vendita dell'immobile di VI LL: pertanto, la stessa, considerato che, per la data del 30/6/2020, non era riuscita a vendere l'immobile di VI LL, non aveva potuto fare altro che chiedere la risoluzione del contratto preliminare relativo all'acquisto dell'immobile di VI AT, cosa che ebbe a fare con scrittura privata del 24/7/2020.
L'appellante, tenuto conto che il Tribunale aveva rilevato che il cambio di destinazione d'uso, costituente “condizione sospensiva della promessa di vendita, era impossibile da ottenere in 25 giorni”, ha affermato che “sulla scorta di tali premesse la sentenza pagina 11 di 18 avrebbe dovuto incidere anche il negozio collegato riguardante l'acquisto dell'immobile di VI AT, sul quale la nullità del primo rapporto si riverbera (come di fatto si è riverberata)”; che, pertanto, “in applicazione del principio simul stabunt, simul cadent questa difesa chiede all'Ecc.ma Corte di voler dichiarare la nullità del contratto di acquisto dell'immobile di VI AT e, per l'effetto, statuire che alcuna somma è dovuta alla a titolo di provvigione”. Controparte_1
Con il proprio secondo motivo di appello, l'odierna appellante sig.ra ha dedotto Pt_1
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attività di intermediazione immobiliare, di cui era stata incaricata la sarebbe stata da questa svolta correttamente e Controparte_1
diligentemente.
Al riguardo, l'appellante, con riguardo all'immobile di VI LL, ha dedotto che il mediatore, sapendo che l'immobile era di classe C3, aveva assicurato che sarebbe stato possibile il cambio di destinazione da C3 ad A3 nel giro di 25 giorni;
che, del resto, il mediatore aveva pubblicizzato l'immobile come di classe A3 ed aveva fatto sottoscrivere all'appellante l'impegno a far conseguire il cambio di destinazione entro il
30/6/2020, cosa questa che il giudice di primo grado aveva affermato in sentenza essere notoriamente impossibile.
La parte appellata si sarebbe, inoltre, mostrata inadempiente agli obblighi di correttezza anche per la vicenda del mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile di VI
AT, in quanto aveva assicurato che, in caso di necessità, essa avrebbe reperito una banca per il finanziamento: l'appellante, in proposito, ha richiamato che essa aveva dedotto a prova (non ammessa dal Giudice di primo grado) quanto segue:
“h) vero che il signor della inVIva una mail ad Tes_1 Controparte_1 [...]
filiale di Milano, VI Manzoni n. 7, specificamente nel mese di giugno 2020, Pt_4
contenete la richiesta di erogazione di un mutuo a favore della dott.ssa Parte_1
(con i testi e;
[...] Tes_2 Testimone_3
pagina 12 di 18 i) vero che in seguito alla richiesta di cui al capitolo precedente il signor Tes_4 [...]
Pt_4
telefonava alla dott.ssa informandola di aver ricevuto tale richiesta e Parte_1
le dichiarazioni dei redditi della stessa dott.ssa (con i testi e Pt_1 Tes_2 Tes_3
”.
[...]
Al riguardo, l'appellante ha, quindi, chiarito che tali richieste di prova erano “tese a dimostrare che forniva alla sig.ra informazioni e Controparte_1 Pt_1
rassicurazioni ingannevoli circa la sicura erogazione di un prestito grazie all'intermediazione della stessa . CP_1
11.1) Tali motivi di appello devono ritenersi infondati.
Per ciò che riguarda le allegazioni svolte dall'appellante in ordine al collegamento negoziale tra i due affari, oggetto del primo motivo di appello, ad avviso della Corte le doglianze in tal modo svolte dall'appellante devono ritenersi infondate.
Invero, premesso che trattasi di una questione che non era stata nemmeno sollevata dall'odierna appellante in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, ed a prescindere da ogni considerazione sulle conseguenze in diritto che l'appellante vorrebbe trarre dall'invocato collegamento negoziale tra i due affari, pacificamente non conclusi (ad esempio, laddove è stato chiesto a questa Corte, addirittura, “di voler dichiarare la nullità del contratto di acquisto dell'immobile di VI AT”), va detto che, per quanto sia plausibile che entrambi gli affari siano stati prospettati, nella medesima occasione, dalla sig.ra al mediatore, come tra loro “collegati”, tuttaVI, Pt_1
non risulta che sia stato in alcun modo precisato il collegamento negoziale tra i due affari, nel senso che la conclusione della vendita dell'immobile di VI LL avrebbe dovuto condizionare la possibilità di acquisto dell'immobile di VI AT: la proposta di acquisto presentata dalla sig.ra per l'immobile di VI AT non Pt_1
indica nulla in tal senso, né la dichiarazione di riconoscimento della provvigione al mediatore per l'affare di VI AT indica alcunché in proposito. pagina 13 di 18 Al riguardo, va richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui “ …il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenza sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale….” (Cass. n. 677 del 9/01/2024).
Ad escludere il collegamento negoziale in senso tecnico tra i due affari, va, poi, tenuto presente che nella scrittura privata transattiva sottoscritta dall'appellante in data
24/7/2020 con la venditrice dell'immobile di VI AT, la sig.ra (senza Pt_1
fare alcun cenno al fatto che non era riuscita a vendere l'immobile di VI LL) dichiarava che essa non aveva trovato una banca disposta a concederle un mutuo di euro
400.000,00 e che per questo motivo aveva ritenuto di dover risolvere il preliminare
(peraltro con ampio anticipo rispetto alla data fissata per il rogito per il 31/10/2020); che il preliminare per la vendita dell'immobile di VI LL è stato consensualmente risolto
(a motivo del mancato conseguimento del cambio di destinazione) in data 7/12/2020, sì da potersi supporre che, sino a tale data, potesse esservi ancora un interesse della promissaria acquirente all'acquisto dell'immobile, quantunque fosse da tempo spirato il termini del 30/6/2020, e che, correlativamente, potesse esservi un interesse della sig.ra alla vendita dell'immobile di VI LL, quantunque fosse stato già risolto il Pt_1
preliminare relativo all'acquisto dell'immobile di VI AT.
Quanto agli ulteriori addebiti di negligenza, oggetto del secondo motivo di appello, esclusa la rilevanza di detti addebiti rispetto all'affare di VI LL (per il quale, come pagina 14 di 18 detto, non è stata riconosciuta la provvigione al mediatore), con riguardo all'attività svolta dal mediatore per l'affare di VI AT, va detto che non risulta che l'agenzia di mediazione si fosse assunta l'impegno di seguire la sig.ra Pt_1
nell'acquisizione di mutuo necessario all'acquisto dell'immobile in questione;
che, peraltro, dai capitoli di prova dedotti dalla stessa appellante (e sopra riportati) parrebbe, anche, che una qualche attività in tal senso sia stata svolta dalla parte appellata (avendo l'appellante dedotto a prova che l'agenzia di mediazione avrebbe inVIto una mail ad
UBI Banca contenete la richiesta di erogazione di un mutuo a favore della dott.ssa
[...]
; che, comunque, va condivisa la valutazione in proposito svolta dal Parte_1
giudice di primo grado laddove ha rilevato che l'agenzia di mediazione “mai avrebbe potuto validamente assumere alcun obbligo di intermediazione per l'accesso al credito presso le banche, trattandosi di attività riservata a soggetti iscritti ad apposito albo, né vi sono riscontri sufficienti circa la violazione del divieto”; che, inoltre, “quand'anche potesse dimostrarsi che l' si era impegnata per l'ottenimento di un CP_1
finanziamento, nessuna responsabilità potrebbe comunque riconoscersi a suo carico nella fattispecie, in quanto parte opponente non ha affatto documentato di avere i requisiti reddito/patrimoniali sufficienti per accedere al credito e vi è piuttosto evidenza del contrario”.
Sotto tale ultimo profilo, va richiamato che, in una mail inoltrata in data 8/5/2020 da un promotore creditizio di Credipass alla sig.ra (doc. 10 , veniva a questa Pt_1 Pt_1
chiarito che, sulla base dei documenti dalla stessa presentati, si sarebbe potuto erogare un mutuo al massimo per l'importo di euro 285.000,00; che trattasi di una cifra non solo ben lontana dall'importo di euro 400.000,00 che la sig.ra (ha dichiarato nella Pt_1
scrittura transattiva che) sperava di conseguire, ma anche dall'importo di euro
540.000,00 che serviva per l'acquisto dell'immobile di VI AT: al riguardo, è solo il caso di notare (con riferimento alle allegazioni svolte dall'appellante in punto di collegamento negoziale tra i due affari) che, in tale contesto, quand'anche la sig.ra pagina 15 di 18 fosse riuscita a vendere l'immobile di VI LL, ciò non le sarebbe stato Pt_1
sufficiente per concludere l'acquisto dell'immobile di VI AT.
Per le considerazioni svolte, i primi due motivi dell'appello principale, da ritenersi infondati, non consentono di escludere il riconoscimento del diritto alla provvigione vantato dalla pate appellata con riferimento all'affare di VI AT, diritto che deve ritenersi sia sorto con l'accettazione, da parte della venditrice, della proposta di acquisto presentata dalla sig.ra irrilevante essendo che dette parti abbiano, poi, ritenuto di Pt_1
risolvere consensualmente, con la scrittura privata transattiva del 24/7/2020, il contratto preliminare in tal modo da esse perfezionato.
12) Con il proprio il terzo motivo d'appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui sono state poste interamente a suo carico le spese di lite, e, ciò, nonostante fosse stata esclusa la pretesa di provvigione per l'affare relativo all'immobile di VI LL, circostanza questa che avrebbe dovuto consentire di compensare quantomeno parzialmente le spese di lite tra le parti.
12.1) Ad avviso della Corte tale motivo di appello deve ritenersi fondato, posto che l'opposizione al D.I. proposta dalla sig.ra ha consentito di escludere il Pt_1
riconoscimento alla provvigione vantato dall'Agenzia di mediazione con riferimento all'affare di VI LL;
di revocare il decreto ingiuntivo e di determinare in misura inferiore il credito monitoriamente azionato dall'odierna parte appellata (ossia in misura pari ad euro 23.058,00 a fronte del maggior importo di euro 26.718,00 azionato con decreto ingiuntivo), profili questi che ben avrebbero potuto indurre ad applicare un criterio di pur parziale compensazione in sede di regolazione delle spese di lite tra le parti.
In tale contesto, questo collegio reputa che, in accoglimento di tale motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, da ritenersi confermata per il resto, debba essere disposta la compensazione per 1/5 delle spese di lite sostenute dall'odierna pagina 16 di 18 appellata nel corso del giudizio di primo grado, come liquidate in dispositivo con liquidazione dei compensi effettuata ai valori medi di tariffa.
13) Quanto alle spese del presente grado, considerato che il giudizio di appello si è concluso con la conferma della sentenza impugnata, eccezione fatta che per il profilo relativo alla regolazione delle spese di lite nei termini testè indicati, ricorrono, del pari i presupposti per applicare un analogo criterio di parziale compensazione delle spese di lite, sì da potersi porre a carico della parte appellante la quota di 4/5 delle spese di lite della parte appellata, come liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle Tariffe vigenti, con liquidazione dei compensi effettuata ai valori medi e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria – trattazione, non tenutasi nel presente grado.
14) Tenuto conto del rigetto dell'appello incidentale proposto dall'appellata
[...]
sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 Controparte_1
per il versamento da parte dell'appellata predetta dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'appellante
[...]
nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1622/2023, pubblicata Controparte_1
in data 01/03/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata Controparte_1
2) accoglie il terzo motivo dell'appello principale proposto dall'appellante Parte_1
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, da ritenersi per il resto
[...]
confermata, dispone la compensazione per 1/5 delle spese di lite sostenute dall'opposta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna Controparte_1
pagina 17 di 18 l'appellante a rimborsare alla parte appellata la quota di 4/5 Controparte_1
delle spese di primo grado liquidate (per tale quota di 4/5) in complessivi euro 3.380,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
la quota di 4/5 delle spese di lite del presente grado di appello, Controparte_1
liquidate, per tale quota, in complessivi euro 3.200,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante quota di 1/5;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_1
all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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