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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2541/2024 promossa da:
con il patrocinio di CA IZ Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
costituita personalmente Controparte_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, contraria rejectis, in accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto, emesso il 10.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 10.6.2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., 98, 99 e 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D.Lgs. 150/2011:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e, per l'effetto, ammettere in via provvisoria, il sig. Pt_1
pagina 1 di 8 come in atti generalizzato, al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli Pt_1
artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
IN VIA PRINCIPALE: annullare e revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il sig. al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. Parte_1
93 e 78 D.P.R. 115/2002
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, di spese e competenze di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
La scrivente eccepisce preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , Controparte_1 cui è riconducibile l'emissione del provvedimento impugnato, mentre l' è estranea al procedimento (Cass. n. 2517/2019),. Controparte_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., artt. 170, 98 e 99 T.U.S.G. e artt. 14 e
15 D.Lgs. 150/2011 , propone opposizione avverso il provvedimento Parte_1
del Tribunale di Pavia di data 10.6.2024 emanato nel procedimento n. 19/2024 G.P. e n.
8574/23 Trib. Pavia relativamente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data
12.1.2024, autocertificando un reddito, relativo all'anno d'imposta 2023, di circa
4.000,00 euro;
che con decreto del 15.1.2024, veniva ammesso dal Tribunale al beneficio richiesto, nulla venendo dal giudice rilevato in ordine alla mancata autocertificazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2022; che in seguito agli “accertamenti” effettuati dall' , emergeva che Controparte_3 il reddito percepito dall'imputato nell'anno d'imposta 2022, ammontava ad euro
15.232,00 e che, pertanto si superavano i limiti di reddito previsti dall'art. 76 del D.P.R.
115/2002;
pagina 2 di 8 che per tal motivo, con il provvedimento oggi impugnato, la ammissione veniva revocata;
che sussisteva violazione di legge, per illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato, posto che la sentenza della Corte di Cassazione n 4358/24, 4 Sez. Pen., del
01.02.24, citata dal giudice per motivare la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrariamente alla conclusione raggiunta dal giudicante, confermava l'orientamento, ormai consolidato, sul significato da attribuirsi al termine "ultima dichiarazione" per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; che, infatti, nella detta decisione impugnata si precisa che l'ultima dichiarazione deve essere individuata in quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza di ammissione, l'obbligo di presentazione;
che pertanto, nel caso di specie, avendo presentato l'istanza nel gennaio 2024, risultava essere rilevante la dichiarazione redditi del 2023 e non quella del 2022.
Il ricorrente deduce, altresì, la illegittimità del decreto per carenza di istruttoria posto che non era dato desumere quale fosse stato l'accertamento amministrativo svolto nel caso di specie;
che, infatti, avendo il giudice effettuato riferimento ad un accertamento dell' CP_3
, deduceva la genericità dello stesso e la irrilevanza probatoria trattandosi di elenco
[...]
riportante i presunti redditi di 99 soggetti, senza indicazione alcuna della autorità che ha eseguito l'accertamento, della data e delle modalità dello stesso e senza apposizione in calce di firma alcuna.
Nel giudizio così radicato si costituisce eccependo Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , cui è Controparte_1 riconducibile l'emissione del provvedimento impugnato, rimanendo l' CP_3
è estranea al procedimento (Cass. n. 2517/2019);
[...]
nel merito, deduce di essersi limitata a trasmettere al Tribunale di Pavia i dati richiesti in via istruttoria con comunicazione prot. 30019 del 18/03/24 sottoscritta digitalmente dal funzionario delegato dalla Direttrice provinciale, comunicazione che rinviava ad un pagina 3 di 8 prospetto relativo a tutte le posizioni oggetto di controllo;
che, nel caso di specie, era emerso che il ricorrente residente sin dal Parte_1
01/01/2000 in Via Scala, 5 (dal 14/06/24 in Via Pastrengo, 6) aveva CP_2 CP_2
conseguito i seguenti redditi per gli anni di imposta 2022 e 2023:
- Anno 2022 : Reddito di € 15.232,70 (n. 2 Certificazioni Uniche)
- Anno 2023: Reddito di € 4.111,25 (n. 1 Certificazione unica); che inoltre. per l'anno di imposta 2022 risultano una serie di familiari conviventi, anch'essi percettori di redditi.
Per l'anno di imposta 2023, l'Agenzia Entrate deduce che i familiari conviventi in
Via Scala, 5 risultanti dall'anagrafe tributaria sono: CP_2
1) reddito € 0 Controparte_4
2) reddito € 9.222,65 (n. 2 Certificazioni uniche) CP_5
3) reddito € 7.072,56 (n. 3 Certificazioni uniche) CP_6
4) reddito € 1.903,88 (n. 3 Certificazioni uniche) CP_7
Deduce che i redditi sopra indicati sono comprensivi dei redditi esenti;
che la sig.ra risulta residente dal 17/10/2022 a Costa Valle Imagna (BG), mentre la Persona_1
sig.ra risulta residente dal 17/03/23 in Via Frank, Pavi. CP_6
Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Parte ricorrente deduce, inoltre che la convivenza di è solo anagrafica e non CP_5
effettiva posto che lo stesso a partire dall'anno 2020, risiede presso una struttura assistenziale.
Il giudice, alla udienza del 17.12.2024, tenutasi in modalità trattazione scritta, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio in quanto, dalla dichiarazione della emergeva che il ricorrente, per l'anno 2022, fosse Controparte_3
pagina 4 di 8 titolare di redditi per euro 15.232,70, superiore al limite fissato.
Atteso che l'art. 76 TU giustizia prevede che “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68”, il giudice, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di dover fare riferimento ai redditi anno 2022 dovendo la locuzione
“risultante dall'ultima dichiarazione” essere intesa come quella per la quale è maturato, alla data del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione.
Nel caso di specie la istanza risulta presentata nel gennaio 2024; a tale data era già stata depositata la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (da presentarsi entro il 30 settembre
2023), ed erano già stati percepiti i redditi 2023, pur non essendo maturato l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
Il ricorrente ritiene che la previsione normativa di riferimento debba essere letta nel senso che deve essere considerata la prossimità cronologica alla annualità e pertanto debbano essere considerati i redditi già percepiti, pur in assenza di deposito della dichiarazione.
In giurisprudenza è indubbiamente sorto un contrasto relativo alle modalità di interpretazione della locuzione utilizzata in propri sto dal legislatore.
Sul punto risulta essere emanata decisione della Suprema Corte, riportata dal giudice nel suo provvedimento ( Cass. Sez. IV Penale, 4358/24) relativa che a prima vista appare analogo.
Nella parte motiva di tale decisione la Corte precisa che in giurisprudenza erano sorti due diversi orientamenti in ordine al significato da attribuirsi al termine "ultima dichiarazione" di cui all'art.76 TU: il primo, secondo il quale il legislatore ha inteso riferirsi ai redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del Per_2
05/02/2010, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008); Per_3
il secondo, secondo il quale debbano intendersi i redditi relativamente ai quali è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege.
pagina 5 di 8 Rileva che il primo orientamento risulta maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito "risultante" dall'ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell'annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
rileva in ogni caso la Corte che il diverso orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, appare però maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa, per il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico sarebbe eccessivo.
Sulla base di tali evidenze la Cassazione, nel detto arresto, ritiene di dover aderire al secondo orientamento, con individuazione dei redditi per i quali è maturato l'obbligo di presentazione, pur se la dichiarazione non sia stata ancora presentata.
Ha così affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza”.
Ritiene il giudicante che il giudice del provvedimento impugnato abbia correttamente applicato il detto principio.
L'istanza è stata presentata nel gennaio 2024; a tale data non era maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, posto che detto obbligo matura, per quel che attiene alle persone fisiche, al 30 settembre;
né risulta depositata la relativa dichiarazione, essendo appena maturato il termine del 31.12.2023 cui si deve fare riferimento per il computo dei redditi.
Pertanto i redditi da considerare erano e sono, necessariamente, i redditi del 2022, anno che coincide con l'ultima dichiarazione presentata e con l'ultima dichiarazione per la quale era maturato l'obbligo, con riferimento ai quali il ricorrente ha percepito, pacificamente, un reddito superiore al limite che gli consente di poter usufruire del beneficio.
pagina 6 di 8 Va detto che l'arresto giurisprudenziale citato dal giudice e dalla parte, ciascuno a supporto della propria tesi, trae in inganno per la particolarità delle date.
In detta fattispecie, infatti, l'istanza di ammissione era stata presentata il 3.10.2022 e a tale data era maturato il termine per la presentazione dei redditi anno 2021, (scadente il
30.9.2022), per cui la Corte ha ritenuto che debba farsi riferimento a detti redditi pur non essendo la dichiarazione presentata effettivamente.
Va rilevato, peraltro, che più di recente la Corte si è espressa in senso favorevole al contribuente in un caso nel quale la parte, pur non essendo maturato il termine, aveva già presentato la relativa dichiarazione.
Nel caso esaminato dalla Corte, infatti, l'istanza di ammissione al patrocinio veniva presentata il 29.8.2019, data nella quale la ricorrente aveva già depositato la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018.
La Corte in detta ipotesi ha quindi affermato che:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento” (Cass. Sez. IV penale, 12.03.2024, n. 16875).
La questione però non modifica la fattispecie in esame, posto che alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, 12.1.2024, non era né scaduto il termine per la presentazione dei redditi del 2023, né il aveva depositato la propria dichiarazione, per ci i redditi Pt_1
rilevanti ai fini della ammissione al beneficio sono quelli del 2022.
Ogni ulteriore questione dedotta (connessa alla convivenza anagrafica con il fratello), ovvero connessa alla carenza probatoria, rimangono assorbiti, posto che non è in alcun modo in discussione la percezione, da parte del ricorrente, nell'anno 2012, di un reddito che supera la soglia fissata dal legislatore.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla sulle spese in quanto il non si è costituito, mentre l' si è CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 8 costituita in proprio.
A tal proposito si rileva che la sempre la Cassazione afferma che “Ove la Pubblica
Amministrazione si costituisca in giudizio mediante un proprio funzionario, il Giudice non può attribuire a quest'ultimo diritti o onorari ma solo il rimborso delle spese vive” (Cass.
15641/2020).
Le spese vengono quindi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Respinge il ricorso.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2541/2024 promossa da:
con il patrocinio di CA IZ Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
costituita personalmente Controparte_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, contraria rejectis, in accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto, emesso il 10.6.2024, dal Tribunale di Pavia e notificato il 10.6.2024, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., 98, 99 e 170 D.P.R. 115/2002
e 15 D.Lgs. 150/2011:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia del decreto opposto e, per l'effetto, ammettere in via provvisoria, il sig. Pt_1
pagina 1 di 8 come in atti generalizzato, al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli Pt_1
artt. 93 e 78 D.P.R. 115/2002
IN VIA PRINCIPALE: annullare e revocare il decreto impugnato e, per l'effetto, ammettere il sig. al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. Parte_1
93 e 78 D.P.R. 115/2002
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, di spese e competenze di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
La scrivente eccepisce preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , Controparte_1 cui è riconducibile l'emissione del provvedimento impugnato, mentre l' è estranea al procedimento (Cass. n. 2517/2019),. Controparte_3
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c., artt. 170, 98 e 99 T.U.S.G. e artt. 14 e
15 D.Lgs. 150/2011 , propone opposizione avverso il provvedimento Parte_1
del Tribunale di Pavia di data 10.6.2024 emanato nel procedimento n. 19/2024 G.P. e n.
8574/23 Trib. Pavia relativamente alla statuizione di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
A fondamento del ricorso deduce: di aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data
12.1.2024, autocertificando un reddito, relativo all'anno d'imposta 2023, di circa
4.000,00 euro;
che con decreto del 15.1.2024, veniva ammesso dal Tribunale al beneficio richiesto, nulla venendo dal giudice rilevato in ordine alla mancata autocertificazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2022; che in seguito agli “accertamenti” effettuati dall' , emergeva che Controparte_3 il reddito percepito dall'imputato nell'anno d'imposta 2022, ammontava ad euro
15.232,00 e che, pertanto si superavano i limiti di reddito previsti dall'art. 76 del D.P.R.
115/2002;
pagina 2 di 8 che per tal motivo, con il provvedimento oggi impugnato, la ammissione veniva revocata;
che sussisteva violazione di legge, per illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato, posto che la sentenza della Corte di Cassazione n 4358/24, 4 Sez. Pen., del
01.02.24, citata dal giudice per motivare la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrariamente alla conclusione raggiunta dal giudicante, confermava l'orientamento, ormai consolidato, sul significato da attribuirsi al termine "ultima dichiarazione" per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; che, infatti, nella detta decisione impugnata si precisa che l'ultima dichiarazione deve essere individuata in quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza di ammissione, l'obbligo di presentazione;
che pertanto, nel caso di specie, avendo presentato l'istanza nel gennaio 2024, risultava essere rilevante la dichiarazione redditi del 2023 e non quella del 2022.
Il ricorrente deduce, altresì, la illegittimità del decreto per carenza di istruttoria posto che non era dato desumere quale fosse stato l'accertamento amministrativo svolto nel caso di specie;
che, infatti, avendo il giudice effettuato riferimento ad un accertamento dell' CP_3
, deduceva la genericità dello stesso e la irrilevanza probatoria trattandosi di elenco
[...]
riportante i presunti redditi di 99 soggetti, senza indicazione alcuna della autorità che ha eseguito l'accertamento, della data e delle modalità dello stesso e senza apposizione in calce di firma alcuna.
Nel giudizio così radicato si costituisce eccependo Controparte_2
preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto dal TU 115/2002 emerge che l'unico soggetto legittimato passivamente è il , cui è Controparte_1 riconducibile l'emissione del provvedimento impugnato, rimanendo l' CP_3
è estranea al procedimento (Cass. n. 2517/2019);
[...]
nel merito, deduce di essersi limitata a trasmettere al Tribunale di Pavia i dati richiesti in via istruttoria con comunicazione prot. 30019 del 18/03/24 sottoscritta digitalmente dal funzionario delegato dalla Direttrice provinciale, comunicazione che rinviava ad un pagina 3 di 8 prospetto relativo a tutte le posizioni oggetto di controllo;
che, nel caso di specie, era emerso che il ricorrente residente sin dal Parte_1
01/01/2000 in Via Scala, 5 (dal 14/06/24 in Via Pastrengo, 6) aveva CP_2 CP_2
conseguito i seguenti redditi per gli anni di imposta 2022 e 2023:
- Anno 2022 : Reddito di € 15.232,70 (n. 2 Certificazioni Uniche)
- Anno 2023: Reddito di € 4.111,25 (n. 1 Certificazione unica); che inoltre. per l'anno di imposta 2022 risultano una serie di familiari conviventi, anch'essi percettori di redditi.
Per l'anno di imposta 2023, l'Agenzia Entrate deduce che i familiari conviventi in
Via Scala, 5 risultanti dall'anagrafe tributaria sono: CP_2
1) reddito € 0 Controparte_4
2) reddito € 9.222,65 (n. 2 Certificazioni uniche) CP_5
3) reddito € 7.072,56 (n. 3 Certificazioni uniche) CP_6
4) reddito € 1.903,88 (n. 3 Certificazioni uniche) CP_7
Deduce che i redditi sopra indicati sono comprensivi dei redditi esenti;
che la sig.ra risulta residente dal 17/10/2022 a Costa Valle Imagna (BG), mentre la Persona_1
sig.ra risulta residente dal 17/03/23 in Via Frank, Pavi. CP_6
Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Parte ricorrente deduce, inoltre che la convivenza di è solo anagrafica e non CP_5
effettiva posto che lo stesso a partire dall'anno 2020, risiede presso una struttura assistenziale.
Il giudice, alla udienza del 17.12.2024, tenutasi in modalità trattazione scritta, tratteneva la causa in decisine con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c..
***
Come evidenziato nella parte narrativa della presente decisione, il giudice, nel provvedimento oggi impugnato, ha revocato la ammissione al beneficio in quanto, dalla dichiarazione della emergeva che il ricorrente, per l'anno 2022, fosse Controparte_3
pagina 4 di 8 titolare di redditi per euro 15.232,70, superiore al limite fissato.
Atteso che l'art. 76 TU giustizia prevede che “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68”, il giudice, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di dover fare riferimento ai redditi anno 2022 dovendo la locuzione
“risultante dall'ultima dichiarazione” essere intesa come quella per la quale è maturato, alla data del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione.
Nel caso di specie la istanza risulta presentata nel gennaio 2024; a tale data era già stata depositata la dichiarazione dei redditi dell'anno 2022 (da presentarsi entro il 30 settembre
2023), ed erano già stati percepiti i redditi 2023, pur non essendo maturato l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
Il ricorrente ritiene che la previsione normativa di riferimento debba essere letta nel senso che deve essere considerata la prossimità cronologica alla annualità e pertanto debbano essere considerati i redditi già percepiti, pur in assenza di deposito della dichiarazione.
In giurisprudenza è indubbiamente sorto un contrasto relativo alle modalità di interpretazione della locuzione utilizzata in propri sto dal legislatore.
Sul punto risulta essere emanata decisione della Suprema Corte, riportata dal giudice nel suo provvedimento ( Cass. Sez. IV Penale, 4358/24) relativa che a prima vista appare analogo.
Nella parte motiva di tale decisione la Corte precisa che in giurisprudenza erano sorti due diversi orientamenti in ordine al significato da attribuirsi al termine "ultima dichiarazione" di cui all'art.76 TU: il primo, secondo il quale il legislatore ha inteso riferirsi ai redditi ricadenti nel periodo per il quale è già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione cfr. Sez. 4, n. 32687 del 2023; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Rv. 260955; Sez. 4, n. 7710 del Per_2
05/02/2010, Rv. 246698; Sez. 4, n. 1617/2008); Per_3
il secondo, secondo il quale debbano intendersi i redditi relativamente ai quali è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, pur non essendo venuto a scadenza il termine previsto ex lege.
pagina 5 di 8 Rileva che il primo orientamento risulta maggiormente aderente al testo normativo, dove il richiamo al reddito "risultante" dall'ultima dichiarazione lascerebbe intendere che il legislatore abbia voluto riferirsi ai redditi percepiti nell'annualità per la quale è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
rileva in ogni caso la Corte che il diverso orientamento, fondato sul criterio della prossimità cronologica, appare però maggiormente rispondente alla ratio della previsione normativa, per il fatto di ancorare i dati rappresentati nella certificazione del reddito alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, rilevando che, se il reddito da certificare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico sarebbe eccessivo.
Sulla base di tali evidenze la Cassazione, nel detto arresto, ritiene di dover aderire al secondo orientamento, con individuazione dei redditi per i quali è maturato l'obbligo di presentazione, pur se la dichiarazione non sia stata ancora presentata.
Ha così affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza”.
Ritiene il giudicante che il giudice del provvedimento impugnato abbia correttamente applicato il detto principio.
L'istanza è stata presentata nel gennaio 2024; a tale data non era maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, posto che detto obbligo matura, per quel che attiene alle persone fisiche, al 30 settembre;
né risulta depositata la relativa dichiarazione, essendo appena maturato il termine del 31.12.2023 cui si deve fare riferimento per il computo dei redditi.
Pertanto i redditi da considerare erano e sono, necessariamente, i redditi del 2022, anno che coincide con l'ultima dichiarazione presentata e con l'ultima dichiarazione per la quale era maturato l'obbligo, con riferimento ai quali il ricorrente ha percepito, pacificamente, un reddito superiore al limite che gli consente di poter usufruire del beneficio.
pagina 6 di 8 Va detto che l'arresto giurisprudenziale citato dal giudice e dalla parte, ciascuno a supporto della propria tesi, trae in inganno per la particolarità delle date.
In detta fattispecie, infatti, l'istanza di ammissione era stata presentata il 3.10.2022 e a tale data era maturato il termine per la presentazione dei redditi anno 2021, (scadente il
30.9.2022), per cui la Corte ha ritenuto che debba farsi riferimento a detti redditi pur non essendo la dichiarazione presentata effettivamente.
Va rilevato, peraltro, che più di recente la Corte si è espressa in senso favorevole al contribuente in un caso nel quale la parte, pur non essendo maturato il termine, aveva già presentato la relativa dichiarazione.
Nel caso esaminato dalla Corte, infatti, l'istanza di ammissione al patrocinio veniva presentata il 29.8.2019, data nella quale la ricorrente aveva già depositato la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2018.
La Corte in detta ipotesi ha quindi affermato che:
“In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento” (Cass. Sez. IV penale, 12.03.2024, n. 16875).
La questione però non modifica la fattispecie in esame, posto che alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, 12.1.2024, non era né scaduto il termine per la presentazione dei redditi del 2023, né il aveva depositato la propria dichiarazione, per ci i redditi Pt_1
rilevanti ai fini della ammissione al beneficio sono quelli del 2022.
Ogni ulteriore questione dedotta (connessa alla convivenza anagrafica con il fratello), ovvero connessa alla carenza probatoria, rimangono assorbiti, posto che non è in alcun modo in discussione la percezione, da parte del ricorrente, nell'anno 2012, di un reddito che supera la soglia fissata dal legislatore.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Nulla sulle spese in quanto il non si è costituito, mentre l' si è CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 8 costituita in proprio.
A tal proposito si rileva che la sempre la Cassazione afferma che “Ove la Pubblica
Amministrazione si costituisca in giudizio mediante un proprio funzionario, il Giudice non può attribuire a quest'ultimo diritti o onorari ma solo il rimborso delle spese vive” (Cass.
15641/2020).
Le spese vengono quindi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Respinge il ricorso.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Pavia, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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