Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1780/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.10.2024
da
(C.F. ), cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Trevi (PG) alla Via Bracciano n. 17
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPRONI Savina ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in
Foligno (PG), alla Via dei Franceschi, n. 38, presso il Difensore
e
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Trevi (PG) alla Via Bracciano n. 17,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti POGGIANTI Massimiliano e ADRIANI Delia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, in via Martiri dei Lager, n. 58, presso i Difensori;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 30.06.2018 in Spoleto (anno 2018, atto n. 20, parte
II, serie A);
in separazione legale dei beni
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a mantenere dei rapporti improntati al reciproco rispetto. Il sig. per concorde volontà delle parti, ha già lasciato l'immobile in CP_1
comproprietà tra i coniugi adibito a casa familiare, sito in Comune di Trevi (PG), Via Bracciano n. 17;
2) il Sig. con decorrenza dal 24 aprile 2025, trasferirà la propria residenza;
CP_1
3) il sig. si obbliga a trasferire a titolo gratuito - in presenza delle condizioni e nel rispetto dei CP_1 termini, così come tutto stabilito nella premessa - alla signora che accetta e si obbliga ad Parte_1
acquisire, la sua quota pro-indiviso dell'immobile adibito a casa familiare, unitamente agli arredi, sito in
Comune di Trevi (PG), Via Bracciano n. 17 ed identificato come fabbricato, da terra a cielo, con corte pertinenziale esclusiva annessa, e precisamente:
- abitazione posta ai piani terra e primo sottostrada, della consistenza catastale di 6,5 (sei virgola cinque) vani;
- garage pertinenziale, posto a piano primo sottostrada, della consistenza catastale di 20 (venti) metri quadri;
- corte pertinenziale esclusiva annessa, della superficie catastale di mq. 1.625
(milleseicentoventicinque), comprensiva dell'area di sedime delle porzioni di. fabbricato. Confini: strada pubblica di accesso, parti comuni su più lati, corte retrostante, salvo altri. Dette porzioni di fabbricato sono identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Trevi (PG), foglio 20:- particella 1186, subalterno 3, Via
Bracciano n. 4, piano: S1-T, categoria A/2, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, Superficie Catastale Totale: 137 mq
- Totale escluse aree scoperte: 131 mq, Rendita catastale Euro 419,62;- particella 1186, subalterno 2, Via
Bracciano n. 4, piano: S1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 20 mq, Superficie Catastale Totale: 26 mq,
Rendita catastale Euro 24,79; - particella 1186, subalterno 1, Via Bracciano n. 4, piano: T, bene comune non censibile - corte. La corte pertinenziale esclusiva è altresì censita e trova corrispondenza al Catasto Terreni del
Comune di Trevi (PG), foglio 20: - particella 1186, mq. 1.625, ente urbano, senza reddito.
-I ricorrenti concordano che il suddetto trasferimento a titolo gratuito - in presenza delle condizioni e nel rispetto dei termini, così come tutto stabilito nella premessa - comprensivo anche di annessi e connessi, accessori e pertinenze, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive (se e per come esistenti sulla predetta), nonché di tutti gli arredi, oggetti e beni mobili che vi si trovano, avverrà a definizione dei rapporti economico/patrimoniali dei ricorrenti fra loro e quale condizione per l'accordo separativo.
I ricorrenti attestano che, ai sensi e per gli effetti della L. 26/6/1990 n. 165, il suddetto immobile, è stato dichiarato nelle varie denunce dei redditi e, comunque, nell'ultima dichiarazione. Ai fini fiscali i ricorrenti si riservano di chiedere l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 ed in particolare che lo stipulando atto pubblico sia esente da imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e da ogni altra tassa, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, nonché della Circolare Ministeriale del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - del 16 marzo
2000 n.49/e, ciò in quanto il detto atto sarà finalizzato all'esecuzione degli obblighi assunti nel presente accordo, diretti alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e quindi strettamente e funzionalmente collegati alla separazione in conformità dei principi stabiliti tra l'altro dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.18/E del 29 maggio 2013 e dalla Risoluzione n.65/E del 16 luglio 2015, precisandosi a tal fine che l'accordo patrimoniale in oggetto è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese notarili saranno integralmente a carico della signora Parte_1
4) Qualora, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa, l'Istituto di credito non avesse acconsentito all'operazione di accollo del mutuo, attualmente cointestato tra i ricorrenti, esclusivamente in capo alla sig.ra con totale liberazione del Sig. dalla posizione di Pt_1 CP_1
cointestatario del medesimo mutuo e/o garante dello stesso, ovvero, in alternativa, la sig.ra non Pt_1
avesse provveduto (a sua esclusiva cura e spese, senza alcun diritto di ripetizione nei confronti del sig. CP_1
all'estinzione dello stesso mutuo e quindi, in forza di quanto stabilito, nel caso di mancato trasferimento della quota pro-indiviso dell' immobile de quo, dal Sig. lla Sig.ra le parti procederanno alla messa CP_1 Pt_1 in vendita dell' immobile, con decorrenza dal 24 aprile 2025. In quest'ultimo caso la signora sino Pt_1
all'effettiva eventuale vendita dell'immobile, continuerà a vivere presso la casa coniugale, ovviamente continuando ad accollarsi integralmente le rate di mutuo senza possibilità di ripetizione dal coniuge contestatario. Il ricavato della suddetta vendita sarà in primo luogo destinato all'estinzione del mutuo cointestato ai coniugi per l'importo che risulterà, a tale scopo, eventualmente ancora dovuto all'Istituto di
Credito, mentre quanto residuerà di tale ricavato, al quale il sig. sin d'ora rinuncia, sarà acquisito CP_1 definitivamente ed esclusivamente dalla sig.ra che dovrà comunque tenere indenne il medesimo sig. Pt_1
da ogni e qualsivoglia eventuale spesa (anche di natura fiscale) derivante da tale cessione CP_1
immobiliare. La sig.ra dovrà comunque rimborsare al sig. entro 30 giorni dalla suddetta Pt_1 CP_1
vendita, l'importo complessivo che lo stesso fosse stato eventualmente tenuto a versare, sino a tale cessione,
a titolo di IMU per il periodo intercorrente dal trentunesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza di omologa di cui al presente ricorso.
5) le parti danno atto di non aver null' altro che debba essere oggetto di spartizione;
6) le parti risultano economicamente autosufficienti e ciò esclude la necessità di un contributo perequativo.”. All'udienza del 29.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
18.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Spoleto (PG) in data 30.06.2018;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto (PG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Elisabetta Massini