Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale di udienza del 13.3.2025): Il Giudice , dott.ssa Patrizia Baici, al termine della camera di consiglio, esaminati gli atti esentita la discussione dei difensori decide la causa pronunciando la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791/2024 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. PILETTA ALBERTO del Foro di Vercelli e presso il suo studio in
Vercelli, via Camillo Leone 21, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con CP_1
Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F.
) per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a CodiceFiscale_1
rogito dr. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli, Persona_1
piazza Ernesto Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
1
Le parti all'odierna udienza hanno concluso come riportato a verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
perché fosse accertato il suo diritto, alla corresponsione del TFR accantonato al
Fondo della Tesoreria mai liquidato alla ricorrente.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio dando atto che l'Istituto aveva CP_1
già provveduto in autotutela dichiarando: “L'ispettore, preso atto della documentazione fornita da alcune lavoratrici da cui si evince che il TFR non è mai stato corrisposto, ha predisposto in data 02.10.2024 la relazione allegata (All.1) autorizzando la Sede ad effettuare il pagamento spettante. La Sede pertanto ha provveduto in questi giorni al ripristino del conto in positivo, seguendo le istruzioni impartite con la Circolare
n° 7/2010, per annullare l'indebito conguaglio effettuato dal datore di lavoro. Sarà cura della Sede disporre quanto prima il pagamento del TFR spettante alla lavoratrice, non appena l'estratto conto sarà in positivo”, ergo la prossima liquidazione del T.F.R. a controparte spettante.”.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' CP_2
alle spese di causa.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato liquidato il TFR alla ricorrente.
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, si osserva che il pagamento reclamato si è verificato solo in data 11.12.2024, ossia successivamente al deposito del ricorso (24.10.2024) e ciò giustifica a parere di chi scrive la condanna dell'Istituto alla rifusione delle stesse in favore di parte ricorrente, liquidate in misura prossima ai minimi tabellari in considerazione dell'attività svolta.
2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
3