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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 2417/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), Via San Pasquale 2/c.
- ricorrente –
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Gratteri (Pa).
-resistente contumace-
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
1 - di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Controparte_1 CP_1
, presso la struttura di assistenza per anziani e disabili, dal 06.11.2017
[...]
come tirocinante professionale fino al 03.10.2018 e dal 20.06.2019 al 30.06.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale, prorogato fino al
31.12.2020 e successivamente sino al 10.03.2021, data in cui riceveva la comunicazione di essere stato messo in cassa integrazione in deroga Covid;
- di avere svolto le mansioni di operatore sociosanitario, inquadrato al livello C2 del
C.C.N.L. - Istituzioni socio-Assistenziali prestando la propria attività CP_2
lavorativa per sei ore al giorno, compresa la domenica e i giorni festivi;
- di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la complessiva somma di €
13.472,00 e, dunque, una retribuzione inferiore all'effettiva quantità di lavoro prestato e di non aver avuto corrisposto i ratei della 13^ e 14^mensilità, il compenso per il lavoro straordinario svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute e dei permessi, nonché il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare che la
[...]
, in persona della omonima titolare e legale rappresentante, con sede Controparte_1
in Gratteri, c.da "Costa Amendola" snc e' debitrice nei confronti di della Parte_1
complessiva somma di € 81.334.53 per le causali di cui in premessa;
- condannare, altresì, la
resistente al pagamento della complessiva somma di euro 38.578,29 a titolo di differenza CP_1
retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità,
TFR e quant'altro dovuto;
- condannare, altresì, la resistente al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 81.334,53 a titolo di differenza retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità, TFR e quant'altro dovuto;
- condannare la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze
2 retributive e delle altre spettanze economiche non percepite, va osservato che, dalla documentazione versata in atti (avente ad oggetto: copia contratto di assunzione a tempo determinato del 20.06.2019, estratto del CCNL istituzioni Socio Assistenziali copia CP_2
delle proroghe dei contratti a termine, i conteggi delle differenze retributive spettanti e copia delle buste paga), emerge che lavorò alle dipendenze della resistente Parte_1 CP_1
dal 20 giugno 2019 al 10 marzo 2021, con le mansioni di operatore socio sanitario e inquadramento di cui al livello C2 del CCNL per i dipendenti delle Istituzioni socioassistenziali, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 19.00 alle ore 22.00, con riposo settimanale il sabato e la domenica (cfr. contratti versati in atti).
Non è stata fornita alcuna prova, invece, del lavoro straordinario asseritamente svolto né del mancato godimento delle ferie e dei permessi non retribuiti che, come noto, era onere del ricorrente fornire.
Parimenti, per quanto concerne il periodo di lavoro non regolarizzato, dal 06 novembre
2017 al 20 giugno 2019, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
In particolare, l in relazione al periodo in esame, non ha fornito la prova, Parte_1
fondamentale in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio
1996, n. 326).
3 L'unico teste escusso, figlio di un paziente ricoverato presso Testimone_1
struttura, ha infatti dichiarato: “posso confermare di avere visto lavorare Controparte_3
presso la struttura di e ne sono a conoscenza in quanto mio padre è Controparte_1 CP_1
stato ricoverato in detta struttura e il ricorrente accudiva sia lui che altri pazienti;
non ricordo le date ma mio padre è rimasto presso la struttura per circa tre anni fino al decesso avvenuto il
26.08.2020; fino a detta data ho visto il Sig. lavorare all'interno della struttura;
il Parte_1
ricorrente era un OSS accudiva i degenti, li lavava, li cambiava, li aiutava a mangiare;
andavo
a trovare mio padre in giorni e orari sempre diversi e in tante occasioni ho visto il ricorrente lavorare nella struttura;
a volte vedevo lavorare in struttura altri operatori in particolare
e ; ….non sono a conoscenza degli orari e giorni di Controparte_4 Persona_1
lavoro e se ha lavorato nei giorni festivi senza compenso” ( cfr. verbale di udienza del
09.10.2023).
Ed invero, sebbene la parte resistente non si sia presentata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro non regolarizzato dedotto in giudizio, degli orari di lavoro rispettati, né tantomeno del costante svolgimento di lavoro straordinario e nei giorni festivi.
In assenza, quindi, di prova sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tutte le domande avanzate dal ricorrente, per il periodo dal 06.11.2017 al 20.06.2019, vanno rigettate.
Pertanto, alla stregua degli analitici conteggi effettuati dal C.T.U. nella relazione - che si reputano corretti e ai quali si rinvia – la ditta “ Controparte_1
” deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità
[...]
nonché trattamento di fine rapporto, per il rapporto di lavoro dal 20.06.2019 al 10.03.2021, al pagamento, in favore di , della somma pari a € 3.242,89 (tenuto Parte_1
conto degli importi già percepiti), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
4 -in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di , per i titoli di cui in
[...] Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 3.242,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
-condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 27.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
5
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 2417/2021 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cefalù (Pa), Via San Pasquale 2/c.
- ricorrente –
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede legale in Gratteri (Pa).
-resistente contumace-
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.09.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
1 - di avere lavorato alle dipendenze della ditta “ Controparte_1 CP_1
, presso la struttura di assistenza per anziani e disabili, dal 06.11.2017
[...]
come tirocinante professionale fino al 03.10.2018 e dal 20.06.2019 al 30.06.2020, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time orizzontale, prorogato fino al
31.12.2020 e successivamente sino al 10.03.2021, data in cui riceveva la comunicazione di essere stato messo in cassa integrazione in deroga Covid;
- di avere svolto le mansioni di operatore sociosanitario, inquadrato al livello C2 del
C.C.N.L. - Istituzioni socio-Assistenziali prestando la propria attività CP_2
lavorativa per sei ore al giorno, compresa la domenica e i giorni festivi;
- di aver percepito per tutta la durata del rapporto di lavoro la complessiva somma di €
13.472,00 e, dunque, una retribuzione inferiore all'effettiva quantità di lavoro prestato e di non aver avuto corrisposto i ratei della 13^ e 14^mensilità, il compenso per il lavoro straordinario svolto, l'indennità sostituiva delle ferie non godute e dei permessi, nonché il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare che la
[...]
, in persona della omonima titolare e legale rappresentante, con sede Controparte_1
in Gratteri, c.da "Costa Amendola" snc e' debitrice nei confronti di della Parte_1
complessiva somma di € 81.334.53 per le causali di cui in premessa;
- condannare, altresì, la
resistente al pagamento della complessiva somma di euro 38.578,29 a titolo di differenza CP_1
retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità,
TFR e quant'altro dovuto;
- condannare, altresì, la resistente al pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 81.334,53 a titolo di differenza retributiva, straordinario, indennità sostitutiva dei rate di ferie maturati, 13^, 14^ mensilità, TFR e quant'altro dovuto;
- condannare la resistente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
La parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26 marzo 2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito indicati.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze
2 retributive e delle altre spettanze economiche non percepite, va osservato che, dalla documentazione versata in atti (avente ad oggetto: copia contratto di assunzione a tempo determinato del 20.06.2019, estratto del CCNL istituzioni Socio Assistenziali copia CP_2
delle proroghe dei contratti a termine, i conteggi delle differenze retributive spettanti e copia delle buste paga), emerge che lavorò alle dipendenze della resistente Parte_1 CP_1
dal 20 giugno 2019 al 10 marzo 2021, con le mansioni di operatore socio sanitario e inquadramento di cui al livello C2 del CCNL per i dipendenti delle Istituzioni socioassistenziali, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 19.00 alle ore 22.00, con riposo settimanale il sabato e la domenica (cfr. contratti versati in atti).
Non è stata fornita alcuna prova, invece, del lavoro straordinario asseritamente svolto né del mancato godimento delle ferie e dei permessi non retribuiti che, come noto, era onere del ricorrente fornire.
Parimenti, per quanto concerne il periodo di lavoro non regolarizzato, dal 06 novembre
2017 al 20 giugno 2019, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Orbene tale prova non è stata fornita dal ricorrente.
In particolare, l in relazione al periodo in esame, non ha fornito la prova, Parte_1
fondamentale in conformità al costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo
Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio
1996, n. 326).
3 L'unico teste escusso, figlio di un paziente ricoverato presso Testimone_1
struttura, ha infatti dichiarato: “posso confermare di avere visto lavorare Controparte_3
presso la struttura di e ne sono a conoscenza in quanto mio padre è Controparte_1 CP_1
stato ricoverato in detta struttura e il ricorrente accudiva sia lui che altri pazienti;
non ricordo le date ma mio padre è rimasto presso la struttura per circa tre anni fino al decesso avvenuto il
26.08.2020; fino a detta data ho visto il Sig. lavorare all'interno della struttura;
il Parte_1
ricorrente era un OSS accudiva i degenti, li lavava, li cambiava, li aiutava a mangiare;
andavo
a trovare mio padre in giorni e orari sempre diversi e in tante occasioni ho visto il ricorrente lavorare nella struttura;
a volte vedevo lavorare in struttura altri operatori in particolare
e ; ….non sono a conoscenza degli orari e giorni di Controparte_4 Persona_1
lavoro e se ha lavorato nei giorni festivi senza compenso” ( cfr. verbale di udienza del
09.10.2023).
Ed invero, sebbene la parte resistente non si sia presentata per rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c., il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro non regolarizzato dedotto in giudizio, degli orari di lavoro rispettati, né tantomeno del costante svolgimento di lavoro straordinario e nei giorni festivi.
In assenza, quindi, di prova sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tutte le domande avanzate dal ricorrente, per il periodo dal 06.11.2017 al 20.06.2019, vanno rigettate.
Pertanto, alla stregua degli analitici conteggi effettuati dal C.T.U. nella relazione - che si reputano corretti e ai quali si rinvia – la ditta “ Controparte_1
” deve essere condannata, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità
[...]
nonché trattamento di fine rapporto, per il rapporto di lavoro dal 20.06.2019 al 10.03.2021, al pagamento, in favore di , della somma pari a € 3.242,89 (tenuto Parte_1
conto degli importi già percepiti), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
4 -in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore di , per i titoli di cui in
[...] Parte_1
motivazione, della somma complessiva di € 3.242,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
-condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 27.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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