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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 844/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAGLIARDINI CLAUDIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 13/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) La casa familiare sita in Cisterna di Latina (LT), Via Reynolds n.125, di proprietà esclusiva degli eredi della madre del sig. , resterà nella disponibilità Parte_2 esclusiva degli stessi avendo la sig.ra trasferito la propria residenza già da Parte_1 tempo in altra abitazione sita in Cisterna di Latina (LT), Via Pietro Nenni n.6; B) La figlia
, non economicamente autosufficiente e riconosciuta invalida, con diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3
L.104/92, continuerà a vivere con la madre, presso l'abitazione di Via Pietro Nenni n. 6,
Cisterna di Latina (LT); C) Il sig. verserà a titolo di assegno divorzile in Parte_2
favore della sig.ra la somma mensile di €. 100,00 che verrà versata alla Parte_1 stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
D) Il sig. , relativamente alla figlia , Parte_2 Per_1
si obbliga a sostenere integralmente tutte le spese extra riferite alla predetta come indicate nel Protocollo del Tribunale di Latina”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 27/06/1982 nel Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 24/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 50, Parte II, Serie A, dell'anno 1982); compensa le spese di causa.
Latina, 22/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAGLIARDINI CLAUDIA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 13/10/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 24/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 21/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“A) La casa familiare sita in Cisterna di Latina (LT), Via Reynolds n.125, di proprietà esclusiva degli eredi della madre del sig. , resterà nella disponibilità Parte_2 esclusiva degli stessi avendo la sig.ra trasferito la propria residenza già da Parte_1 tempo in altra abitazione sita in Cisterna di Latina (LT), Via Pietro Nenni n.6; B) La figlia
, non economicamente autosufficiente e riconosciuta invalida, con diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap grave ex art.3 comma 3
L.104/92, continuerà a vivere con la madre, presso l'abitazione di Via Pietro Nenni n. 6,
Cisterna di Latina (LT); C) Il sig. verserà a titolo di assegno divorzile in Parte_2
favore della sig.ra la somma mensile di €. 100,00 che verrà versata alla Parte_1 stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
D) Il sig. , relativamente alla figlia , Parte_2 Per_1
si obbliga a sostenere integralmente tutte le spese extra riferite alla predetta come indicate nel Protocollo del Tribunale di Latina”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 27/06/1982 nel Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 24/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CISTERNA DI LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 50, Parte II, Serie A, dell'anno 1982); compensa le spese di causa.
Latina, 22/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino