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Sentenza 30 novembre 2024
Sentenza 30 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/11/2024, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2024 |
Testo completo
N. 518/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. MAa Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. MAa PA Scolaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 518/21 R.G., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Barbera (c.f. , pec fax CodiceFiscale_1 Email_1
0908967767) e presso lo stesso elettivamente dom.to in Piazza Catalani n. 6, giusta Pt_1 procura alle liti rilasciata in atti;
APPELLANTE- APPELLATO Incidentale-
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Via La Farina n. 40, in Controparte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. MAo Caldarera (C.F. ) – che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi di cui agli C.F._2 artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero 090/671520 e/o alla e-mail
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2 Pt_1
Via del Vespro, n. 57;
APPELLATA-APPELLANTE incidentale-
(con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro CP_2
4.005.358.876,00 i.v., cod. fisc. e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. , P. P.IVA_2
Iva n. , R.E.A. Roma n. 756453) in persona dell'Ing. (nato a P.IVA_3 Controparte_3
Genova il 3 luglio 1977, cod. fisc. suo procuratore speciale munito dei C.F._3
1 necessari poteri rappresentativi in virtù di procura per atto in Notar da Roma del Persona_1
17.02.2021, rep. n. 8002, racc. n. 3469) assistito dallo (con sede Controparte_4 in Siracusa, Via Nizza n. 16, cod. fisc. e p. iva nelle persone degli Avv.ti Corrado P.IVA_4
V. Giuliano (cod. fisc. ) (cod. fisc. C.F._4 Parte_2
) e Federico Ares (cod. fisc. ), che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di rituale procura ad litem e che a norma dell'art. 52, comma 1, lett. b) del D.L. 90/2014 hanno dichiarato di voler ricevere ogni successivo avviso, comunicazione e/o notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ove insieme alla propria assistita eleggono Email_3 domicilio a tutti gli effetti del presente giudizio;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, il 26 maggio 2021 n.1083/21, a conclusione del procedimento R.G. n. 2088/2011, notificata in data 27/5/2021, con la quale veniva accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 16/02/2011 emessa dal avente Parte_1 ad oggetto il recupero di somme relative al pagamento della COSAP, con la condanna alle spese del Pt_1 opponente al pagamento in favore degli opposti della somma di euro 12.360,00 per ciascuno oltre oneri titolo di spese legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, “1) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la Parte_1 sentenza n.1083/21 emessa dal Tribunale di Messina il 26.5.21 appellata limitatamente al capo impugnato e, conseguentemente, rigettare le opposizioni proposte da ed Controparte_1
e confermare l'ordinanza ingiunzione prot. N. 45027 del 16/02/2011 emessa CP_2 dal e, comunque, in ogni caso, condannare e Parte_1 CP_2 Controparte_1 per tenza al pagamento di euro 510.708,0 o canoni ed euro 288.204,00 per sanzioni correttamente nella misura applicate, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ritenendo comunque adeguatamente provato e sussistente il credito vantato dal . 2) In accoglimento del secondo motivo di appello Parte_1 proposto ed in riforma del capo della sentenza con cui è stata disposta la condanna del
[...]
al pagamento delle spese legali in favore di ed disporre Parte_1 Controparte_1 CP_2 il pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio a carico degli opponenti per quanto di competenza in favore del . 3) Condannare gli appellati al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato-appellante incidentale: “1) Rigettare nel merito il gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello del , Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado ritenendo fondati gli altri motivi di opposizione e, in particolare: a. in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare;
b. in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare per contraddittorietà tra gli art.
2 19 comma 3 e l'art. 20 comma 7, con riferimento agli art.li 1 della L.r. 97/1982 e 1, comma 1 ultima parte del D.Lgs. n. 32/1998; c. in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare per violazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs n. 446/1997. d. in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento, in quanto, non avrebbe potuto essere emessa in ossequio all'abrogazione del T.U. n. 639 del 1910 avvenuta in forza dell'art. 130, co. 2°, del D. P. R. n. 43/1988 che né impone eventualmente di procedere alla riscossione mediante formazione di ruoli;
e. in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare l'illegittima l'ingiunzione di pagamento, per violazione dell'art.31 comma III del regolamento, stante l'erronea e sproporzionata applicazione delle sanzioni;
f. in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_1
e per l'effetto accogliere la spiegata domanda in garanzia e/o regresso, stante la soggettività passiva dell'obbligazione in capo all' e, in ogni caso, l'obbligo di pagamento in capo CP_2 alla stessa in forza dell'atto di scissione, condannare la a mallevare l'opponente da CP_2 quanto dovesse essere costretta a corrispondere in pagamento all'amministrazione comunale. 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'appellato CP_2
“rigettare l'appello principale promosso dal e il sesto motivo di quello incidentale Parte_1 formulato da e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1083/2021 resa in Controparte_1 prime cure dal Tribunale civile di Messina, o comunque dichiarare con qualunque altra statuizione che nulla deve al in virtù della ordinanza ingiunzione prot. 45027 del CP_2 Parte_1
16.2.2011 o ha comunque diritto a essere manlevata da dal pagamento di qualunque Controparte_1 somma che in forza di tale ingiunzione risulti dovuta all'ente comunale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.03.2011, la proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa dal il 16/02/2011 con la quale Parte_1
l'Amministrazione ingiungeva a ed a (successivamente Controparte_1 Controparte_5 acquisita da il pagamento della somma di € 510.708,00 a titolo di canoni di concessione CP_2 di occupazione del suolo pubblico non corrisposti relativi agli anni dal 2004 al 2008 e relative sanzioni.
A tale procedimento veniva riunita l'opposizione proposta da avverso la medesima CP_2 ordinanza ingiunzione e per la quale era stato incardinato altro g
I motivi di opposizione formulati da entrambi gli ingiunti erano relativi all'illegittimità del Regolamento Comunale COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 17/C del 31/03/2001, (c.d. illegittimità derivata) che sarebbe derivata: dalla mancanza di motivazione del
3 suddetto regolamento;
dalla contraddittorietà dello stesso nella parte in cui prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità e, d'altra parte, prevede l'onerosità delle concessioni del suolo pubblico destinato ad impianti di distribuzione di carburante;
dalla mancata comunicazione del Regolamento COSAP al Ministero delle Finanze.
Veniva, altresì, contestato l'utilizzo del ricorso all'ingiunzione di cui al T.U. n. 639 del 1910 ai fini della riscossione degli oneri di concessione, ritenuto precluso dall'opponente ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28/01/1988.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza n. 1083/2021 emessa il 26 maggio 2021, il Giudice dopo aver ritenuto la legittimità del Regolamento Comunale COSAP e del procedimento di ingiunzione azionato, accoglieva l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e, conseguentemente annullava l'atto opposto condannando l'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il Tribunale: per quanto riguarda l'opposizione proposta da ha ritenuto che: Controparte_1
“Nella specie, per quanto emerso, non vi sono elementi in atto idonei a comprovare, come eccepito, la legittimità della pretesa dell'amministrazione comunale a vedersi riconosciuto il diritto ad avere corrisposte delle differenze del canone di occupazione di suolo pubblico da parte della ulteriori rispetto a quello incontestatamente Controparte_1 già corrisposto. Né, per altro verso, risulta versato in atti dal alcun accertamento da cui, ai sensi del citato Pt_1 art. 16, comma 3, del regolamento comunale in parola dovrebbe evincersi l'eventuale occupazione abusiva dei siti. Anzi, è proprio lo stesso comune che nella propria comparsa responsiva riconosce l'avvenuto pagamento del C.O.S.A.P. e che non vi sarebbe stata alcuna occupazione abusiva (cfr. pagg. 5/6)”; per quanto riguarda l'opposizione proposta da (proc. originario n. 2380/2011) quale CP_2 successore universale della sciuta la sua legittimazione passiva Controparte_6 esclusivamente dal luglio del 2008, ha, in relazione a tale ultimo semestre, statuito negli stessi termini di cui sopra atteso che l'amministrazione comunale non avrebbe ottemperato all'onere probatorio su di lei incombente “circa le ragioni sottese alla pretesa di che trattasi, essendovi del resto prova in atti dell'avvenuto pagamento del C.O.S.A.P. per l'anno 2008 relativamente agli impianti di distribuzione in oggetto (fatto neanche contestato)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il con citazione notificata e Parte_1 depositata in data 30.06.2021, affidandola ai motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021, con contestuale appello incidentale, si costituiva la la quale, nel contestare integralmente l'appello avversario, proponeva in caso Controparte_1 di suo accoglimento, appello incidentale, affidandolo ai motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 30.12.2021, si costituiva, altresì, l' la quale chiedeva il CP_2 rigetto dell'appello principale e del sesto motivo di appello incidentale formulato da
[...] con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. CP_1
Con decreto del Presidente della prima sezione civile del 16.11.2021, la prima udienza veniva slittata al 21.01.2022.
4 In tale data, rilevata l'assenza del relatore per essere stato trasferito ad altra sezione, veniva disposto un rinvio al 20.05.2022 ed in tale udienza, svoltasi con modalità cartolari, veniva disposto un rinvio al 03.07.2023 per la discussione con il rito del lavoro.
Alla successiva udienza del 03.07.2023, la Corte, rilevato che la causa, proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.lvo 01 settembre 2011, n. 150, andava trattata con il rito ordinario e non con il rito del lavoro, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 18 dicembre 2023, fissata con le modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.lvo 149/2022).
All'esito di tale udienza “cartolare”, sulla scorta delle note scritte depositate dalle parti, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., così come richiamato dall'art. 352, comma 1, c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui D. Lgs. 10/10/2022, n. 149, applicabile ratione temporis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del merita parziale accoglimento, così come Parte_1 quello incidentale propo nei limiti e per le ragioni di cui si dirà. CP_1
§ 1. Con il primo motivo di appello, il premesso che il Giudice di prima Parte_1 istanza aveva rigettato tutti i motivi di opposizione formulati dalle opponenti afferenti all'illegittimità del regolamento COSAP del 2001 e alla mancata comunicazione dello stesso al Ministero delle Finanze, ritenuta non dovuta, lamentava l'avvenuto accoglimento nel merito dell'opposizione proposta da fondando tale decisione sulla mancata prova Controparte_1 del credito da parte dell'Ente.
Sosteneva, sul punto, che contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, la prova del credito del deriverebbe dallo stesso Regolamento COSAP, che determina “le Pt_1 modalità di calcolo del canone nonché i criteri di applicazione degli stessi” posto che nessuna contestazione era stata mossa in merito all'occupazione ed all'entità della stessa.
Invocava, in tema, l'applicazione dell'art. 19 del citato Regolamento, il quale al primo comma prevede: “Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e per la sua durata”; mentre al secondo comma dispone: “La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in 0,20 Euro al metro quadrato o lineare al giorno;” e al terzo comma stabilisce i coefficienti moltiplicatori, fissando in 0,4 il coefficiente per gli impianti di distribuzione del carburante.
Sosteneva, quindi, l'appellante che risulterebbe così evidente che l'importo dovuto come canone di concessione non è altro che un'operazione algebrica costituita dalla tariffa base (€ 0,20) moltiplicata per il coefficiente previsto (0,4), per la misura dell'occupazione (mq.) per la durata della stessa (365 giorni in un anno), elementi tutti contenuti nel Regolamento Comunale, la cui conoscenza è notoria, trattandosi di fonte normativa sul punto.
Precisava, altresì, che nell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione, facente parte integrante del procedimento sanzionatorio ed allegato agli atti di causa, erano riportati dettagliatamente gli importi previsti per i singoli impianti di distribuzione con l'espressa dicitura “quale differenza 5 canone di concessione”; erano espressamente qualificate quali differenze in quanto, come affermato in primo grado, erano state corrisposte dal concessionario delle somme relative al canone di concessione ma le stesse non costituivano l'intero importo dovuto.
Aggiungeva, anche, che l'unico dato non rinvenibile nel regolamento COSAP, ai fini della determinazione del mero calcolo matematico per la determinazione del canone, è quello relativo all'estensione dell'occupazione (mq).
A tal fine rilevava che l'estensione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico dei singoli impianti era contenuta sia nella nota prot. n. 7683 del 2009 che nell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 2011 che ha costituito oggetto di opposizione (Viale Gazzi mq. 775; Via FrateLI di MA mq. 527; Via Catania angolo Via Bergamo mq. 167; Viale Principe Umberto angolo Via Boccetta mq. 309; Piazza Zaera mq. 196) e dette estensioni non erano mai state contestate dagli opponenti e, pertanto, dovevano e devono darsi per definite, accettate ed inequivocabili.
Chiedeva, quindi, la modifica della sentenza impugnata nel capo in cui non riteneva provata l'esistenza del credito dell'amministrazione e, conseguentemente chiedeva la conferma dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa il 16 febbraio 2011 e/o, comunque, la condanna di e per quanto di loro competenza al pagamento di euro 510.708,00 CP_2 Controparte_1 di cui euro 222.504,00 per canoni ed euro 288.204,00 per sanzioni nella misura correttamente applicata, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
§ 2. Con il secondo motivo di appello, il censurava la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali, statuizione da ritenersi errata alla luce dell'asserita fondatezza del primo motivo di appello.
Appello incidentale
§ 3. Con l'appello incidentale, la dopo aver difeso la legittimità delle Controparte_1 statuizioni di primo grado sui capi te, impugnava la medesima pronuncia nella parte in cui aveva rigettato le questioni di forma sollevate con l'atto di opposizione.
In particolare, la reiterava i seguenti motivi di opposizione, tradotti in Controparte_1 correlativi motivi di appello incidentale condizionato:
3.1. “violazione e falsa applicazione dell' art.63, comma 1 e 2, del d.lgs 15.12.1997 n. 446 e del d.lgs 25.2.1995 n.77 in relazione all'art. 3 della l. 241/1990”.
Eccepiva, in prima battuta, l'appellata- appellante incidentale l'illegittimità del provvedimento di cui trattasi e della sottesa nota prot. 7683 del 7.7.2009, che deriverebbe dalla presunta illegittimità (c.d. invalidità derivata) del Regolamento Comunale COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 17/C del 31.3.2001. In particolare, per quanto attiene allo specifico motivo, il pur essendosi determinato ad emanare il regolamento di istituzione del Canone, non Pt_1 aveva esplicitato l'iter procedimentale e motivazionale che lo aveva condotto a scegliere il sistema e l'istituto della COSAP.
3.2 “erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo il regolamento cosap – illegittimità per contraddittorietà del regolamento Cosap degli art.li 19, comma 3, limitatamente agli impianti di distribuzione carburanti e l'art. 20, comma 7, con riferimento agli art. 1 della l.r. 97/1982 e 1, comma 1 ultima parte, del d.lgt. 32/1998”.
6 Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui (art. 20, comma VII) prevede l'esenzione dal pagamento del canone per “le superfici destinate a servizi di pubblica utilità”, rendendo invece onerosa la concessione di suolo pubblico in caso di destinazione ad impianti di distribuzione di carburante (come nel caso che occupa) in quanto ciò contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 1 L.R. 97/1982 ed art. 16 D.L. n. 745/1970 conv. in Legge n. 1034/1970, secondo cui la distribuzione stradale di carburanti sarebbe un servizio pubblico per legge.
3.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs n. 446/1997.
Deduceva l'appellante incidentale che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446, andava comunicato al Ministero delle Finanze e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
3.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 130, co. 2°, del d. p. r. n. 43/1988 e del T.U. n. 639 del 1910.
Secondo l'appellante incidentale, con il DPR n. 4371988 sarebbero state espressamente abrogate tutte le disposizioni regolanti la riscossione previste dal R.D. 639/1910 e sarebbe stato operato un rinvio alla formazione del ruolo con le modalità poste dall'art. 67, comma II, con la conseguenza che non sarebbe più consentito all'Amministrazione di avvalersi della procedura regolata dagli art. 5 e ss del Regio Decreto.
3.5. In via subordinata, nel caso in cui fosse stato accolto il motivo di gravame formulato dal riproponeva anche il VII motivo di opposizione contenuto nell'atto di Parte_1 citazione, ossia l'asserita erronea applicazione dell'art. 31, comma 2 del Regolamento TOSAP, relativo all'irrogazione delle sanzioni.
3.6. Sempre in via subordinata, lamentava l'errata interpretazione dell'atto di scissione e dell'allegato progetto di scissione tra la e la Controparte_1 Controparte_6
Secondo la in particolare, la motivazione del Giudice di prime cure sarebbe Controparte_1 frutto di una errata interpretazione dell'atto di scissione e dell'allegato progetto di scissione la e la Controparte_1 Controparte_6
A tal proposito, invocava il punto n. 3 del progetto di scissione denominato “Elementi patrimoniali da assegnare alla costituenda società beneficiaria ed effetti patrimoniali dell'operazione” nel quale sarebbe espressamente prevista la clausola secondo cui “La società beneficiaria subentrerà altresi alla Società Scissa nella titolarità di qualsivoglia rapporto giuridico attivo e passivo relativo al Compendio scisso, a prescindere che questo abbia o meno manifestato i suoi effetti contabili alla data di efficacia. Elementi patrimoniali attivi e passivi, elencati nell'allegato E) del progetto di scissione, dove alla lett. d) prevede espressamente che tra gli elementi patrimoniali attivi e passivi della scissione sono presenti i “crediti e debiti connessi a costi o ricavi direttamente imputabili agli impianti per assicurazioni, fitti attivi e passivi, concessioni, convenzionamenti o altro”.
§ 4. Va, altresì, dato conto del fatto che l' costituendosi in questo giudizio di appello, CP_2 ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto la Contr legittimazione passiva dell' partire dal mese di luglio 2008.
7 Deduceva, in particolare, tale società di avere acquisito gli impianti in questione successivamente alla scadenza del termine di pagamento del canone relativo all'anno 2008, che era fissato al 31 marzo di ciascun anno, prima che con deliberazione 9/c del 20.03.2008, entrata in vigore successivamente al termine di scadenza di pagamento del canone 2008, l'art. 26, comma 3, del Regolamento COSAP, ne postergasse la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno successivo. Dunque, avendo la (oggi ricevuto gli impianti de quibus Controparte_6 CP_2 successivamente al 31 marzo 2008, non potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale dell'omesso pagamento e delle sanzioni connesse alla presunta occupazione avvenuta nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 10 luglio 2008, quando l'esponente non era ancora entrata in possesso dei beni oggetto dell'ingiunzione.
In conclusione, da ciò deriverebbe che, anche in caso di parziale accoglimento dell'appello principale del o del VI motivo di quello incidentale promosso da Parte_1 CP_1
dovrebbe comunque essere dichiarata esente da ogni obbligo e responsabilità.
[...] CP_2
§§§
§. 5. Prioritaria appare la trattazione dell'appello principale, atteso che per quello incidentale avanzato dalla riproponendo i motivi di opposizione che sono stati disattesi dal CP_1
Giudice di prime cure, vale il principio secondo cui “allorché l'appello principale risulti totalmente infondato, l'appellante incidentale non ha più interesse a che il suo gravame sia deciso, perché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare a un risultato più favorevole relativamente all'oggetto della controversia (Cass. Sez. 2 21-2-2019 n. 5134 Rv. 652759-01)” (Cfr. più recentemente, in motivazione, Cassazione civ., sez. 2, Ord. N. 27772 del 02.10.2023).
Il primo motivo dell'appello principale, come anticipato, risulta parzialmente fondato.
Occorre premettere che con l'ordinanza impugnata (prot. n. 45027 del 16.02.2011) il Parte_1
ingiungeva alla alla il paga
[...] Controparte_1 Pt_1 CP_6 complessiva somma di €. 510.708,00, in solido tra loro.
Nello specifico, nel corpo del provvedimento si richiamava l'ingiunzione di pagamento avente prot. n. 7683 del 07.07.2009, con la quale veniva richiesto il pagamento dei canoni di occupazione per i distributori di carburante, nella misura di €. 29,20 al metro quadro, ai sensi degli artt. 18 e
19 del “regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, adottato con Deliberazione Consiliare n. 17/C del 31.03.2001 e successivamente modificato con deliberazione n. 39/C del 2.8.2002 e deliberazione n. 9/C del
20.03.2008.
Si precisa che benché nell'oggetto di tale provvedimento (prot. 7683 del 7.07.09) si faceva riferimento agli anni dal 2001 al 2008, di fatto la liquidazione ha riguardato gli anni dal 2004 al 2008.
Venivano, quindi, in detto atto specificate le località e le superfici occupate, nei termini che seguono:
- Viale Gazzi- mq. 775,00-
- Via FLI di MA- mq. 527,00;
- Via Catania- angolo Via Bergamo- mq. 167,00
- Viale P. Umberto – angolo Via Boccetta- mq. 309,00;
8 - Piazza Zaera- mq. 196,00.
Si precisava, altresì, che il “canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa trova applicazione anche per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, così come previsto dall'art. 34 dello stesso e dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446”.
Indi, rilevato che per dette occupazioni risultava effettuato solo il parziale pagamento dei canoni dovuti, veniva liquidato ed irrogato, per ciascuno di tali spazi, l'importo dovuto quale differenza canone di concessione, nonché la sanzione amministrativa prevista dall'art. 30 del suddetto Regolamento Comunale per il caso di pagamento omesso, insufficiente e/o non effettuato entro i termini previsti.
Così, a titolo esemplificativo, per il primo di tali impianti (sito in Viale Gazzi- n. 510335) veniva liquidato l'importo di €. 18.600,40, quale differenza canone di concessione per ognuno degli anni in contestazione – 2004-2005-2006-2007-e 2008 (per un totale di €. 93.002,00), oltre la sanzione amministrativa di €. 22.630,00 per ogni annualità (per un totale di €. 113.150,00), e, quindi, per complessivi €. 206.152,00.
Analogamente si procedeva per tutti gli altri impianti, così pervenendo al totale per complessivi
€. 510.708,00.
Secondo la difesa dell' contenuta nella comparsa di costituzione e risposta CP_7 depositata nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 e 6 del relativo atto), con tale atti l'amministrazione aveva inteso recuperare la differenza dei canoni richiesti a titolo di occupazione del suolo pubblico negli anni 2004- 2008, solo parzialmente corrisposti dalla Controparte_1 la quale sarebbe stata tenuta anche al pagamento delle relative sanzioni amministrative;
precisava, infatti, l'Ente che “nessuna occupazione abusiva è stata contestata all'opponente, né è stato richiesto alcun pagamento a tale titolo”.
Il nello stesso atto di costituzione ha quindi precisato che “la circostanza che Parte_1 nella narrativa dell'ingiunzione opposta siano richiamati gli artt. 16 e 31 comma 3 del Regolamento, che disciplinano rispettivamente le occupazioni abusive e le relative sanzioni amministrative, non ha alcun rilievo ed è da riferirsi alla riserva che l'Amministrazione Comunale ha operato nella nota del 2009 in ordine al diritto di procedere all'effettuazione dei necessari accertamenti sulla superficie effettivamente occupata, all'esito dei quali resta riservata la possibilità dell'Amministrazione di procedere all'emanazione di ulteriori atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni. Quanto sopra a dimostrazione che nessuna contestazione in atto è stata effettuata in ordine all'eventuale occupazione abusiva”.
§
Orbene, ritiene la Corte che quantunque il richiamo contenuto nell'ordinanza ingiunzione opposta agli artt. 16 e 31, comma 3, del Regolamento, evocasse le disposizioni in materia di abusiva occupazione, tuttavia l'integrale richiamo all'ingiunzione di pagamento prot. n. 7683 del 07.07.2009, costituente parte integrale dell'atto medesimo, laddove venivano richieste tutte le somme dovute per gli anni compresi dal 2004 al 2008 per occupazione suolo, facendo espresso riferimento alla causale “differenza canoni da pagare” (dizione che presuppone il parziale pagamento dei canoni concessori), unitamente alle precisazioni operate dall'Amministrazione Comunale (attrice in senso sostanziale) all'atto della costituzione in giudizio, nonché alle allegazioni di parte opponente, può ritenersi superata la questione relativa all'eccepito difetto di
9 prova dell'occupazione, avendo l'amministrazione comunale agito per recuperare le somme dovute sulle aree occupate di fatto, in assenza di contestazioni sul punto da parte delle società opponenti.
In materia, peraltro, è appena il caso di osservare che “il canone per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto anche da parte dell'occupante di fatto o abusivo. E ciò poiché il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni” (Cfr. Cons. Stato Sez. V, 28/10/2022, n. 9311; Cass. SS.UU., n. 12167/2003; Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19.01.2018).
A tal fine si rileva che l'estensione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico dei singoli impianti era contenuta sia nella nota prot. n. 7683 del 2009 che nell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 2011 che ha costituito oggetto di opposizione (Viale Gazzi mq. 775; Via FrateLI di MA mq. 527; Via Catania angolo Via Bergamo mq. 167; Viale Principe Umberto angolo Via Boccetta mq. 309; Piazza Zaera mq. 196) e che dette superfici non sono mai state contestate dagli opponenti.
In sostanza, l'esistenza e la titolarità degli impianti di distribuzione carburanti oggetto dell'ordinanza-ingiunzione e quindi l'occupazione delle relative aree da parte della CP_1
cui è successivamente subentrata la (in virtù dell'atto di scissione
[...] Controparte_6 parziale e non proporzionale dell'11.07.2008) e di seguito la come oltre si dirà, non è CP_2 mai stata contestata dalle suddette società occupanti.
Dall'atto di citazione della subentrata alla per fusione, si ricava, CP_2 Controparte_6 anzi, che era stato stipulato un contratto concessorio tra il e la Pt_1 Controparte_1 registrato a il 31.07.95 al n. 3322, sull'area sulla quale insiste l'IDC di via FLI di MA. A Pt_1 comprova ento effettuato nel tempo, la società depositava le ricevute di pagamento dei canoni secondo quanto pattuito tra le parti con il relativo accordo concessorio.
A ciò si aggiunga che vi è agli atti lettera prot n. 53 del 3.9.2008 indirizzata al CP_6
Municipio di con cui si comunicava che la titolarità degli impianti di distribuzione Pt_1 carburanti (tutti queLI di cui all'ingiunzione di pagamento) passava da a Controparte_1
in virtù dell'atto di scissione parziale e non proporzionale dell'11.7.2008. Controparte_6
Vi è altra lettera del 4.9.07 con cui la trasmetteva al Controparte_1 Parte_1 allegandolo agli atti, assegno circolare di €. 3.129,11, quale canone annuo relativamente alla concessione di cui sopra.
Risultano poi allegati i bollettini postali di (parziale) pagamento della relativi Controparte_1 agli impianti di cui all'ordinanza-ingiunzione e segnatamente: piazza Zaera, Viale Gazzi, F.LI Di MA, Viale Principe Umberto, Via Catania a riprova del fatto che per le predette occupazioni, risalenti nel tempo, la società occupante non ha mai operato contestazioni sull'an, ma soltanto sul quantum.
Nessuna contestazione, quindi, può ricavarsi dagli atti circa l'effettiva perdurante occupazione degli spazi pubblici da parte delle società opponenti negli anni in contestazione, nei siti e per le superfici indicate nell'ordinanza-ingiunzione, sicché tale dato può dirsi definitivamente acquisito al processo.
10 Ne deriva che non può dubitarsi circa l'obbligo di tali società di corrispondere il relativo canone (COSAP) secondo le tariffe fissate nel citato Regolamento comunale, detratti gli importi già versati in relazione ai singoli IDC.
§
Al fine di dare una veste giuridica a tali considerazioni, è il caso di rilevare quanto segue.
E' noto che “l'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto” (Cfr. Cassazione civile, Sezione 1, sentenza n. 22792 del 03.11.2011, che ha enunciato tale principio in fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale).
In sostanza, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, ossia secondo le regole ordinarie (Così, cfr. anche Cass. sez. 1, sentenza n. 9989 del 16.05.2016).
Va rammentato che le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero modificativi o estintivi, fermo restando tuttavia il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
Del resto è pacifico che il giudizio di opposizione ad ordinanza “non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, che richiama principi espressi anche da Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 1786 del 28.01.2010 che in motivazione ha puntualizzato “occorre precisare che l'Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come
11 opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante. Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali ne' al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale”).
Ed allora se le regole da adottare sono quelle ordinarie, non vi è dubbio alcuno che debba trovare applicazione anche il principio di non contestazione, il cui onere in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e nel caso in esame non può porsi in discussione la precisa e puntuale allegazione da parte della P.A. delle superfici di fatto occupate dalle società opponenti con i singoli impianti di distribuzione carburante, a fronte della quale, come già sopra ampiamente esposto, nessuna (altrettanto) specifica contestazione risulta mossa dai destinatari delle ordinanze- ingiunzioni opposte, le quali si sono limitate ad operare delle contestazioni di forma sulla procedura adottata e di legittimità degli atti regolamentari sui quali si fondano, qui ribadite in sede di appello incidentale e sulle quali ci soffermeremo a seguire.
Deve, infatti, ritenersi che, a fronte della precisa articolazione in punto di fatto ad opera dell'attore delle aree e delle superfici sui quali è stata calcolata la differenza di canone dovuta, alla mancata contestazione dell'opponente deve darsi rilievo ex art. 115 c.p.c. (Cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 -Rv. 664451 – 01).
§
Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente l'amministrazione comunale ha determinato il canone dovuto per le predette occupazioni, secondo i parametri di cui agli art. 19 e 20 del vigente Regolamento COSAP.
Dalle somme determinate secondo i coefficienti regolamentari, il di ha invero Pt_1 Pt_1 detratto gli importi che in relazione a ciascuna annualità l'occupante aveva nel frattempo versato (così come dalle società documentato in atti).
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'art. 34, comma 1, del Regolamento COSAP “Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, con validità permanente, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate fino alla naturale scadenza con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa;
il mancato pagamento del nuovo canone così determinato costituisce rinuncia alla concessione” e che secondo il comma 4, dello stesso articolo “Per le occupazioni temporanee o permanenti per le quali siano state già corrisposte, somme a titolo di C.o.s.a.p. per l'occupazione del suolo pubblico, il concessionario provvederà al pagamento della somma residua rispetto a quanto dovuto sulla base delle nuove tariffe”.
Ebbene, alla stregua di quanto dedotto dal con l'atto di appello il calcolo del canone Pt_1 altro non è che un'operazione algebrica costituita dalla tariffa base (€ 0,20) moltiplicata per il coefficiente previsto (0,4), per la misura dell'occupazione (mq.) per la durata della stessa (365 giorni in un anno), elementi tutti contenuti nel Regolamento Comunale e che in effetti conducono alla sommatoria indicata nell'ingiunzione opposta;
tali dati, al pari della superficie occupata, non sono stati specificamente contestati dalle società opponenti, se non sotto i profili generici di cui
12 ci occuperemo oltre, con censure già superate dal Giudice di prime cure, qui riproposte e che devono ritenersi infondate come si vedrà nel prosieguo.
La stessa amministrazione, poi, ha considerato nel calcolo contenuto nell'ingiunzione opposta, gli importi che le società appellate avevano già corrisposto secondo criteri all'evidenza non conformi, come detto, al Regolamento COSAP e che per l'appunto sono stati relegati a pagamenti parziali.
Ne deriva che va ritenuta dovuta la somma quale differenza dei canoni non corrisposti negli anni dal 2004 al 2008 e pari a complessivi €. 222.504,00.
Quanto alle sanzioni, invece, le stesse, in linea con la pretesa dell'amministrazione che si è astenuta dal contestare occupazioni abusive, vanno rapportate alle previsioni di cui all'art. 30 del Regolamento COSAP (pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto) e non già all'art. 31 dello stesso Regolamento (in misura pari al 100% del canone).
Ne consegue che l'importo delle sanzioni va ragguagliato al 50% dell'ammontare dei canoni ancora dovuti e quindi va liquidato in complessivi €. 111.252,00 (in luogo dei 288.2024,00 ingiunti) per tutti gli anni in contestazione.
§ 6. Appello incidentale proposto da Controparte_1
Quanto sopra deliberato in ordine all'importo delle sanzioni legittimamente applicabili nella fattispecie de qua, che vanno ridotte del 50%, implica l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da limitatamente al motivo n. 5 (cfr. sopra sub. 3.5.) o comunque Controparte_1 del motivo di opposizione avanzato con il ricorso introduttivo di primo grado e qui riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Tutti gli altri motivi di forma qui riproposti dalla devono invece ritenersi Controparte_1 infondati, potendosi sul punto operare un integrale richiamo alla pronuncia di primo grado, interamente condivisa, su tali profili, dalla Corte di Appello.
Ciò facendo applicazione del principio secondo cui “la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 -Rv. 654951 – 01 -. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni).
Occorre, infatti, osservare che il Tribunale nel rigettare le censure mosse dall'opponente avverso la legittimità formale del titolo, ha correttamente fatto applicazione delle regole normative e dei principi giurisprudenziali applicabili alla materia.
Nello specifico, si consideri, in aggiunta che:
13 - per quanto attiene al vizio procedimentale e motivazionale del Regolamento COSAP eccepito dalla (V. sopra sub. 3.1.) è principio pacifico nell'ambito della giurisprudenza Controparte_1 elaborata in materia che “il Regolamento comunale che dispone che le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono assoggettate al pagamento di un canone (la C.O.S.A.P.) e non più al pagamento di tassa (T.O.S.A.P.) e indica le modalità di calcolo del canone non deve essere motivato” (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 dicembre 2020 n. 7904). Secondo il ragionamento esposto in tale pronuncia, alla quale la Corte intende aderire, i regolamenti partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e come al legislatore – cui, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine – non si domanda spiegazione delle scelte di cui v'è traduzione nelle specifiche disposizioni, poiché esse avvengono a livello politico, allo stesso modo l'ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell'esercizio della sua discrezionalità in quanto anch'essa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono l'indirizzo politico – amministrativo dell'ente. Del resto, le ragioni delle disposizioni regolamentari vanno ricavate dal dibattito che ha preceduto l'adozione del regolamento (gli atti interni dell'organo deliberativo) e degli atti istruttori precedenti la deliberazione.
- in relazione al profilo censurato con il secondo sub-motivo (3.2.) va rilevato che è rimessa alla volontà regolamentare la previsione di speciali esenzioni nell'applicazione del canone, essendo ciò frutto di scelte dell'amministrazione pubblica. Anche in questo caso soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale, in varie pronunce, non ha messo in discussione la legittimità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) imposto alle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, ordinanza n. 17292 del 27.06.2019 con riferimento al canone dovuto da una società cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo aveva affidato la gestione di un impianto per mezzo del quale venivano diffusi programmi radiotelevisivi;
Cassazione civile, sezione 5, sentenza n. 5130 del 30.03.2012, in fattispecie relativa al canone dovuto dal proprietario della rete del gas);
- avuto riguardo al profilo di cui al terzo motivo (sub. 3.3) è altrettanto pacifico che dalla natura non tributaria del canone in esame (COSAP) derivi la non applicabilità della disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 in tema di comunicazione al Ministero delle Finanze, riguardante i regolamenti sulle entrate tributarie;
- infine, quanto alle censure mosse al ricorso all'ingiunzione di cui al testo unico n. 639 del 1910 è sufficiente rilevare che anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo – l'Ente territoriale può avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.R. 639/2010, la quale costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cfr. Cass. civ., sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05.11.2020; Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016). Ciò è stato ribadito anche recentemente in materia, affine alla presente, di canoni idrici (Cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7365 del 19/03/2024 che ha statuito che “il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate[…]”);
- per quanto attiene, infine, alla questione relativa alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio (Sub. 3.6.) va osservato più precisamente quanto segue. 14 Va ricordato che la ha agito in giudizio (nel procedimento n. R.g. 2380/2011) quale CP_2 successore universale della cui, come detto, è stata notificata la medesima Controparte_6 ingiunzione nota prot. U n. 45027 del 16 febbraio 2011.
Come emerge anche dall'impugnata sentenza, quest'ultima società ha anzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la acquistato gli impianti in Controparte_5 contestazione per effetto di scissione parziale e non proporzionale dell'11.7.2008, rep. N. 112.403, racc. n. 30484, Notaio di Roma(cfr. atto di citazione) e che l'art. 9 dell'atto Persona_2 di scissione prevedeva che: “A 06 bis c.c., gli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale della società scissa non indicati nel progetto di scissione rimangono in capo alla società scissa medesima”.
Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che con decorrenza dall'11.7.2008 “la titolarità della concessione in locazione di cui sopra è stata trasferita dalla lla Controparte_1 CP_6
pertanto in pari data il medesimo contratto proseguirà la sua efficacia con la nuova Società”, sicchè -
[...] trattandosi di pretese riguardanti anche l'anno 2008- dal luglio di tale anno ha riconosciuto la legittimazione passiva di quest'ultima.
Secondo la statuizione di primo grado “per quanto riguarda, invece, il periodo precedente, vale quanto dispone l'atto di “scissione parziale e non proporzionale di società con costituzione di nuova società” dell'11.7.2008, il quale prevede la scissione parziale della e la costituzione della Controparte_1 stabilendo all'art. 9 che gli elementi del passivo patrimoniale della società scissa, Controparte_6 non indicati nel progetto di scissione, rimangono in capo alla società scissa (cfr.), con ciò escludendo che quest'ultima possa in quale modo rispondere per il passivo pregeresso”.
Tale impostazione, siccome conforme ed aderente agli atti di causa e segnatamente alle previsioni contrattuali di cui all'atto di scissione sopra richiamato, va qui condivisa.
Ne deriva che infondato deve ritenersi il sesto motivo (cfr. sopra sub. 3.6) dell'appello incidentale spiegato da ella parte in cui richiama il contenuto del punto n. 3 del progetto Controparte_1 di scissione, che tuttavia non risulta allegato agli atti in aggiunta al contratto di scissione (quest'ultimo, sì, prodotto nel corso del giudizio di primo grado) e pertanto non se ne può invocare in questa sede l'applicazione.
Da ciò consegue che non può accogliersi la richiesta di manleva della avanzata da CP_2 per il periodo pregresso al luglio 2008 (data in cui la prima società ha Controparte_1 acquisito gli impianti).
Mentre, relativamente al periodo successivo, come sopra anticipato, unica legittimata deve ritenersi appunto la considerato che l'occupazione di fatto degli spazi pubblici da quel CP_2 periodo in poi è da attribuire all'Ente titolare degli impianti di carburanti, a nulla rilevando che tale rapporto di fatto abbia avuto inizio dopo la scadenza del termine per il pagamento del canone per l'anno 2008, considerato che si verte in tema di omesso/parziale pagamento e conseguentemente titolare passivo dell'obbligo di pagamento per il rateo in questione (luglio- dicembre 2008) non può che essere la nuova società.
In sintesi, l' quale successore della è tenuta al versamento del canone CP_2 CP_6
e delle relative sanzioni solo a partire da luglio 2008, mentre per il periodo pregresso ne dovrà rispondere la Controparte_1
15 In conclusione, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa il 16 febbraio 2011 merita conferma limitatamente all'importo dei canoni dovuti ed alle sanzioni nei limiti del 50%, così ripartendosi la sorte capitale tra la e l' (quest'ultima subentrata alla Controparte_1 CP_2
: Controparte_6
anni dal 2004 al 2007): Controparte_1
IDC Differenza SANZIONE TOTALE N. anni IMPORTI Canoni da 50% del dovuto complessivi pagare
GAZZI €. 18.600,40 €. 9.300,20 €. 27.900,60 x 4 (2004-
€. 111.602,40 2005-2006- 2007)
F.LI MA €. 13.286,00 €. 6.643,00 €. x 4 (2004-
€. 79.716,00 19.929,00 2005-2006- 2007)
Via
€. 525,60 €. 262,80 €. 788,40 x 4 (2004-
€. 3.153,60 Catania 2005-2006- 2007)
V.Le P.
€. 6.978,80 €. 3.489,40 €.10.468,20 x 4 (2004-
€. 41.872,80 Umberto 2005-2006- 2007)
P.zza
€. 5.110,00 €. 2.555,00 €. 7.665,00 x 4 (2004-
€. 30.660,00 Zaera 2005-2006- 2007) TOTALE 44.500,80
€. 22.250,40
€. 66.751,2 x 4 (2004-
€. 267.004,80 x 4
2005-2006- (di cui
2007)
€.178.003,20 x 4 per canoni ed €. 89.001,6 per sanzioni)
(anno 2008 – primo semestre) – (anno 2008- secondo Controparte_1 CP_2 semestre)
IDC Differenza SANZIONE TOTALE N. anni IMPORTI Canoni da 50% del complessivi pagare dovuto
GAZZI+
€. 44.500,80 €. 22.250,40 €. : 2 €. 33.375,60 F.LI MA- 66.751,20 di cui €. Via 22.250,40 per Catania+ canone 2008 Viale ed €.
16 P.Umberto+ 11.125,20 per P.zza Zaera sanzione (50% importo dovuto)
Quindi ricapitolando, complessivamente: la sarà tenuta al pagamento di €. 267.004,80 (anni 2004-2005-2006-2007) + €. CP_1
33.375,60 (quota parte dell'anno 2008), per un totale di €. 300.380,40 (di cui €. 200.253,6 per canoni ed €. 100.126,8 per sanzioni); la invece, sarà tenuta al pagamento di €. 33.375,60 (quota parte dell'anno 2008), di cui CP_2
€. 22.250,40 per canone ed €. 11.125,20 per sanzioni.
La sentenza di primo grado va quindi riformata nei termini seguenti: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 45027 del 16 febbraio 2011, ritenuta la sua legittimazione passiva fino al primo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto a titolo di canone per gli anni dal 2004 al primo semestre 2008 in €. 200.253,60 ed a titolo di sanzioni (per lo stesso periodo) in €. 100.126,80; in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il medesimo superiore CP_2 atto, ritenuta la sua legittimazione passiva a decorrere dal secondo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto per il suddetto periodo, a titolo di canone in €. 22.250,40 e a titolo di sanzioni in €. 11.125,20.
§ 6. Spese processuali (secondo motivo dell'appello principale del . Parte_1
Il (parziale) accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della (parziale) soccombenza, le opponenti- odierne appellate, debbano essere condannate alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore del in ragione di 2/3 per quanto attiene Parte_1
e in ragione di 1/4 per quanto attiene l' , dovendosi le stesse essere Controparte_1 CP_2 compensate per la rimanente parte (rispettivamente, nella misura di 1/3 e di ¾, avuto riguardo alla diversa incidenza sull'esito finale del parziale accoglimento dell'opposizione proposta).
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto -, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ed in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta 17 la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore da determinare in base al decisum finale e applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della non rilevante entità delle questioni trattate, le spese processuali si liquidano:
-a carico della (nella indicata misura di 2/3) si liquidano per il giudizio di Controparte_1 primo grado in 00 a titolo di onorario (di cui € 1.200,00 per la fase di studio,
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 2.400,00 per la fase decisionale) e per il giudizio di appello in €. 7.000,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- a carico dell' (nella indicata misura di 1/4), si liquidano per il giudizio di primo grado CP_2 in complessivi € 2.900,00 a titolo di onorario (di cui € 450,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.350,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 800,00 per la fase decisionale) e per il giudizio di appello in €. 2.650,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio,
€ 350,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 750,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e
€. 950,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare integralmente tra ed Controparte_1 CP_2 le spese del giudizio relativo al loro rapporto processuale.
[...]
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, udito -con modalità cartolari- il procuratore dell'appellante, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1083/21 emessa dal Tribunale di Messina in data 26 maggio 2021 (proc. n. 2088/2011 R.G.), così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da in riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado, così dispone: a) accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da avverso la nota - Controparte_1 ingiunzione prot. n. 45027 del 16 febbraio 2011 e, ritenuta la sua legittimazione passiva fino al primo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto a titolo di
18 canone (COSAP) per gli anni dal 2004 al primo semestre 2008 in €. 200.253,60 ed a titolo di sanzioni (per lo stesso periodo) in €. 100.126,80, per un totale di €. 300.380,40; per l'effetto, condanna la al relativo pagamento in favore del Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
b) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il medesimo CP_2 superiore atto, ritenuta la sua legittimazione passiva a decorrere dal secondo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto per il suddetto periodo, a titolo di canone (COSAP) in €. 22.250,40 e a titolo di sanzioni in €. 11.125,20, per un totale di
€. 33.375,60; per l'effetto condanna la al relativo pagamento in favore del CP_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
c) rigetta nel resto;
d) Condanna la a rifondere al 2/3 delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, che liquida rispettivamente
-per tale parte- in complessivi €. 7.900,00 ed €. 7.000,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti il rimanente 1/3. e) Condanna la a rifondere al 1/4 delle spese del giudizio CP_2 Parte_1 di primo grado e del presente grado di appello, che liquida rispettivamente – per tale parte- in complessivi €. 2.900,00 ed €. 2.650,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti i rimanenti 3/4; f) Compensa integralmente le spese del giudizio tra ed Controparte_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa MAa PA SC) (dr.ssa MAa Pina LAZZARA)
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
La Corte di Appello di Messina, I Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Dott. MAa Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. MAa PA Scolaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 518/21 R.G., vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Barbera (c.f. , pec fax CodiceFiscale_1 Email_1
0908967767) e presso lo stesso elettivamente dom.to in Piazza Catalani n. 6, giusta Pt_1 procura alle liti rilasciata in atti;
APPELLANTE- APPELLATO Incidentale-
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Via La Farina n. 40, in Controparte_1 P.IVA_1 Pt_1 persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, per procura in atti dall'Avv. MAo Caldarera (C.F. ) – che ha dichiarato di voler ricevere gli avvisi di cui agli C.F._2 artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al seguente numero 090/671520 e/o alla e-mail
- ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2 Pt_1
Via del Vespro, n. 57;
APPELLATA-APPELLANTE incidentale-
(con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro CP_2
4.005.358.876,00 i.v., cod. fisc. e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. , P. P.IVA_2
Iva n. , R.E.A. Roma n. 756453) in persona dell'Ing. (nato a P.IVA_3 Controparte_3
Genova il 3 luglio 1977, cod. fisc. suo procuratore speciale munito dei C.F._3
1 necessari poteri rappresentativi in virtù di procura per atto in Notar da Roma del Persona_1
17.02.2021, rep. n. 8002, racc. n. 3469) assistito dallo (con sede Controparte_4 in Siracusa, Via Nizza n. 16, cod. fisc. e p. iva nelle persone degli Avv.ti Corrado P.IVA_4
V. Giuliano (cod. fisc. ) (cod. fisc. C.F._4 Parte_2
) e Federico Ares (cod. fisc. ), che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di rituale procura ad litem e che a norma dell'art. 52, comma 1, lett. b) del D.L. 90/2014 hanno dichiarato di voler ricevere ogni successivo avviso, comunicazione e/o notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata ove insieme alla propria assistita eleggono Email_3 domicilio a tutti gli effetti del presente giudizio;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina, il 26 maggio 2021 n.1083/21, a conclusione del procedimento R.G. n. 2088/2011, notificata in data 27/5/2021, con la quale veniva accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 16/02/2011 emessa dal avente Parte_1 ad oggetto il recupero di somme relative al pagamento della COSAP, con la condanna alle spese del Pt_1 opponente al pagamento in favore degli opposti della somma di euro 12.360,00 per ciascuno oltre oneri titolo di spese legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, “1) In accoglimento del primo motivo di appello, riformare la Parte_1 sentenza n.1083/21 emessa dal Tribunale di Messina il 26.5.21 appellata limitatamente al capo impugnato e, conseguentemente, rigettare le opposizioni proposte da ed Controparte_1
e confermare l'ordinanza ingiunzione prot. N. 45027 del 16/02/2011 emessa CP_2 dal e, comunque, in ogni caso, condannare e Parte_1 CP_2 Controparte_1 per tenza al pagamento di euro 510.708,0 o canoni ed euro 288.204,00 per sanzioni correttamente nella misura applicate, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, ritenendo comunque adeguatamente provato e sussistente il credito vantato dal . 2) In accoglimento del secondo motivo di appello Parte_1 proposto ed in riforma del capo della sentenza con cui è stata disposta la condanna del
[...]
al pagamento delle spese legali in favore di ed disporre Parte_1 Controparte_1 CP_2 il pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio a carico degli opponenti per quanto di competenza in favore del . 3) Condannare gli appellati al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
Per l'appellato-appellante incidentale: “1) Rigettare nel merito il gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
In via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello del , Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado ritenendo fondati gli altri motivi di opposizione e, in particolare: a. in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare;
b. in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare per contraddittorietà tra gli art.
2 19 comma 3 e l'art. 20 comma 7, con riferimento agli art.li 1 della L.r. 97/1982 e 1, comma 1 ultima parte del D.Lgs. n. 32/1998; c. in accoglimento del terzo motivo d'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per il fenomeno dell'invalidità derivata in quanto si fondano sul presupposto regolamento comunale da ritenersi illegittimo e/o comunque inefficace e, pertanto, da disapplicare per violazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs n. 446/1997. d. in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare illegittima l'ingiunzione di pagamento, in quanto, non avrebbe potuto essere emessa in ossequio all'abrogazione del T.U. n. 639 del 1910 avvenuta in forza dell'art. 130, co. 2°, del D. P. R. n. 43/1988 che né impone eventualmente di procedere alla riscossione mediante formazione di ruoli;
e. in accoglimento del quinto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare l'illegittima l'ingiunzione di pagamento, per violazione dell'art.31 comma III del regolamento, stante l'erronea e sproporzionata applicazione delle sanzioni;
f. in accoglimento del sesto motivo di appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_1
e per l'effetto accogliere la spiegata domanda in garanzia e/o regresso, stante la soggettività passiva dell'obbligazione in capo all' e, in ogni caso, l'obbligo di pagamento in capo CP_2 alla stessa in forza dell'atto di scissione, condannare la a mallevare l'opponente da CP_2 quanto dovesse essere costretta a corrispondere in pagamento all'amministrazione comunale. 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'appellato CP_2
“rigettare l'appello principale promosso dal e il sesto motivo di quello incidentale Parte_1 formulato da e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1083/2021 resa in Controparte_1 prime cure dal Tribunale civile di Messina, o comunque dichiarare con qualunque altra statuizione che nulla deve al in virtù della ordinanza ingiunzione prot. 45027 del CP_2 Parte_1
16.2.2011 o ha comunque diritto a essere manlevata da dal pagamento di qualunque Controparte_1 somma che in forza di tale ingiunzione risulti dovuta all'ente comunale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24.03.2011, la proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa dal il 16/02/2011 con la quale Parte_1
l'Amministrazione ingiungeva a ed a (successivamente Controparte_1 Controparte_5 acquisita da il pagamento della somma di € 510.708,00 a titolo di canoni di concessione CP_2 di occupazione del suolo pubblico non corrisposti relativi agli anni dal 2004 al 2008 e relative sanzioni.
A tale procedimento veniva riunita l'opposizione proposta da avverso la medesima CP_2 ordinanza ingiunzione e per la quale era stato incardinato altro g
I motivi di opposizione formulati da entrambi gli ingiunti erano relativi all'illegittimità del Regolamento Comunale COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 17/C del 31/03/2001, (c.d. illegittimità derivata) che sarebbe derivata: dalla mancanza di motivazione del
3 suddetto regolamento;
dalla contraddittorietà dello stesso nella parte in cui prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità e, d'altra parte, prevede l'onerosità delle concessioni del suolo pubblico destinato ad impianti di distribuzione di carburante;
dalla mancata comunicazione del Regolamento COSAP al Ministero delle Finanze.
Veniva, altresì, contestato l'utilizzo del ricorso all'ingiunzione di cui al T.U. n. 639 del 1910 ai fini della riscossione degli oneri di concessione, ritenuto precluso dall'opponente ai sensi del D.P.R. n. 43 del 28/01/1988.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata.
Con sentenza n. 1083/2021 emessa il 26 maggio 2021, il Giudice dopo aver ritenuto la legittimità del Regolamento Comunale COSAP e del procedimento di ingiunzione azionato, accoglieva l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione e, conseguentemente annullava l'atto opposto condannando l'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
In particolare, il Tribunale: per quanto riguarda l'opposizione proposta da ha ritenuto che: Controparte_1
“Nella specie, per quanto emerso, non vi sono elementi in atto idonei a comprovare, come eccepito, la legittimità della pretesa dell'amministrazione comunale a vedersi riconosciuto il diritto ad avere corrisposte delle differenze del canone di occupazione di suolo pubblico da parte della ulteriori rispetto a quello incontestatamente Controparte_1 già corrisposto. Né, per altro verso, risulta versato in atti dal alcun accertamento da cui, ai sensi del citato Pt_1 art. 16, comma 3, del regolamento comunale in parola dovrebbe evincersi l'eventuale occupazione abusiva dei siti. Anzi, è proprio lo stesso comune che nella propria comparsa responsiva riconosce l'avvenuto pagamento del C.O.S.A.P. e che non vi sarebbe stata alcuna occupazione abusiva (cfr. pagg. 5/6)”; per quanto riguarda l'opposizione proposta da (proc. originario n. 2380/2011) quale CP_2 successore universale della sciuta la sua legittimazione passiva Controparte_6 esclusivamente dal luglio del 2008, ha, in relazione a tale ultimo semestre, statuito negli stessi termini di cui sopra atteso che l'amministrazione comunale non avrebbe ottemperato all'onere probatorio su di lei incombente “circa le ragioni sottese alla pretesa di che trattasi, essendovi del resto prova in atti dell'avvenuto pagamento del C.O.S.A.P. per l'anno 2008 relativamente agli impianti di distribuzione in oggetto (fatto neanche contestato)”.
Avverso tale sentenza proponeva appello il con citazione notificata e Parte_1 depositata in data 30.06.2021, affidandola ai motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 30.11.2021, con contestuale appello incidentale, si costituiva la la quale, nel contestare integralmente l'appello avversario, proponeva in caso Controparte_1 di suo accoglimento, appello incidentale, affidandolo ai motivi di cui infra.
Con comparsa depositata in data 30.12.2021, si costituiva, altresì, l' la quale chiedeva il CP_2 rigetto dell'appello principale e del sesto motivo di appello incidentale formulato da
[...] con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata. CP_1
Con decreto del Presidente della prima sezione civile del 16.11.2021, la prima udienza veniva slittata al 21.01.2022.
4 In tale data, rilevata l'assenza del relatore per essere stato trasferito ad altra sezione, veniva disposto un rinvio al 20.05.2022 ed in tale udienza, svoltasi con modalità cartolari, veniva disposto un rinvio al 03.07.2023 per la discussione con il rito del lavoro.
Alla successiva udienza del 03.07.2023, la Corte, rilevato che la causa, proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.lvo 01 settembre 2011, n. 150, andava trattata con il rito ordinario e non con il rito del lavoro, disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 18 dicembre 2023, fissata con le modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal D.lvo 149/2022).
All'esito di tale udienza “cartolare”, sulla scorta delle note scritte depositate dalle parti, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., così come richiamato dall'art. 352, comma 1, c.p.c. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui D. Lgs. 10/10/2022, n. 149, applicabile ratione temporis).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale del merita parziale accoglimento, così come Parte_1 quello incidentale propo nei limiti e per le ragioni di cui si dirà. CP_1
§ 1. Con il primo motivo di appello, il premesso che il Giudice di prima Parte_1 istanza aveva rigettato tutti i motivi di opposizione formulati dalle opponenti afferenti all'illegittimità del regolamento COSAP del 2001 e alla mancata comunicazione dello stesso al Ministero delle Finanze, ritenuta non dovuta, lamentava l'avvenuto accoglimento nel merito dell'opposizione proposta da fondando tale decisione sulla mancata prova Controparte_1 del credito da parte dell'Ente.
Sosteneva, sul punto, che contrariamente a quanto argomentato dal Giudice di prime cure, la prova del credito del deriverebbe dallo stesso Regolamento COSAP, che determina “le Pt_1 modalità di calcolo del canone nonché i criteri di applicazione degli stessi” posto che nessuna contestazione era stata mossa in merito all'occupazione ed all'entità della stessa.
Invocava, in tema, l'applicazione dell'art. 19 del citato Regolamento, il quale al primo comma prevede: “Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria dell'ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e per la sua durata”; mentre al secondo comma dispone: “La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in 0,20 Euro al metro quadrato o lineare al giorno;” e al terzo comma stabilisce i coefficienti moltiplicatori, fissando in 0,4 il coefficiente per gli impianti di distribuzione del carburante.
Sosteneva, quindi, l'appellante che risulterebbe così evidente che l'importo dovuto come canone di concessione non è altro che un'operazione algebrica costituita dalla tariffa base (€ 0,20) moltiplicata per il coefficiente previsto (0,4), per la misura dell'occupazione (mq.) per la durata della stessa (365 giorni in un anno), elementi tutti contenuti nel Regolamento Comunale, la cui conoscenza è notoria, trattandosi di fonte normativa sul punto.
Precisava, altresì, che nell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione, facente parte integrante del procedimento sanzionatorio ed allegato agli atti di causa, erano riportati dettagliatamente gli importi previsti per i singoli impianti di distribuzione con l'espressa dicitura “quale differenza 5 canone di concessione”; erano espressamente qualificate quali differenze in quanto, come affermato in primo grado, erano state corrisposte dal concessionario delle somme relative al canone di concessione ma le stesse non costituivano l'intero importo dovuto.
Aggiungeva, anche, che l'unico dato non rinvenibile nel regolamento COSAP, ai fini della determinazione del mero calcolo matematico per la determinazione del canone, è quello relativo all'estensione dell'occupazione (mq).
A tal fine rilevava che l'estensione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico dei singoli impianti era contenuta sia nella nota prot. n. 7683 del 2009 che nell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 2011 che ha costituito oggetto di opposizione (Viale Gazzi mq. 775; Via FrateLI di MA mq. 527; Via Catania angolo Via Bergamo mq. 167; Viale Principe Umberto angolo Via Boccetta mq. 309; Piazza Zaera mq. 196) e dette estensioni non erano mai state contestate dagli opponenti e, pertanto, dovevano e devono darsi per definite, accettate ed inequivocabili.
Chiedeva, quindi, la modifica della sentenza impugnata nel capo in cui non riteneva provata l'esistenza del credito dell'amministrazione e, conseguentemente chiedeva la conferma dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa il 16 febbraio 2011 e/o, comunque, la condanna di e per quanto di loro competenza al pagamento di euro 510.708,00 CP_2 Controparte_1 di cui euro 222.504,00 per canoni ed euro 288.204,00 per sanzioni nella misura correttamente applicata, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
§ 2. Con il secondo motivo di appello, il censurava la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali, statuizione da ritenersi errata alla luce dell'asserita fondatezza del primo motivo di appello.
Appello incidentale
§ 3. Con l'appello incidentale, la dopo aver difeso la legittimità delle Controparte_1 statuizioni di primo grado sui capi te, impugnava la medesima pronuncia nella parte in cui aveva rigettato le questioni di forma sollevate con l'atto di opposizione.
In particolare, la reiterava i seguenti motivi di opposizione, tradotti in Controparte_1 correlativi motivi di appello incidentale condizionato:
3.1. “violazione e falsa applicazione dell' art.63, comma 1 e 2, del d.lgs 15.12.1997 n. 446 e del d.lgs 25.2.1995 n.77 in relazione all'art. 3 della l. 241/1990”.
Eccepiva, in prima battuta, l'appellata- appellante incidentale l'illegittimità del provvedimento di cui trattasi e della sottesa nota prot. 7683 del 7.7.2009, che deriverebbe dalla presunta illegittimità (c.d. invalidità derivata) del Regolamento Comunale COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 17/C del 31.3.2001. In particolare, per quanto attiene allo specifico motivo, il pur essendosi determinato ad emanare il regolamento di istituzione del Canone, non Pt_1 aveva esplicitato l'iter procedimentale e motivazionale che lo aveva condotto a scegliere il sistema e l'istituto della COSAP.
3.2 “erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo il regolamento cosap – illegittimità per contraddittorietà del regolamento Cosap degli art.li 19, comma 3, limitatamente agli impianti di distribuzione carburanti e l'art. 20, comma 7, con riferimento agli art. 1 della l.r. 97/1982 e 1, comma 1 ultima parte, del d.lgt. 32/1998”.
6 Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il regolamento sarebbe illegittimo nella parte in cui (art. 20, comma VII) prevede l'esenzione dal pagamento del canone per “le superfici destinate a servizi di pubblica utilità”, rendendo invece onerosa la concessione di suolo pubblico in caso di destinazione ad impianti di distribuzione di carburante (come nel caso che occupa) in quanto ciò contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 1 L.R. 97/1982 ed art. 16 D.L. n. 745/1970 conv. in Legge n. 1034/1970, secondo cui la distribuzione stradale di carburanti sarebbe un servizio pubblico per legge.
3.3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs n. 446/1997.
Deduceva l'appellante incidentale che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446, andava comunicato al Ministero delle Finanze e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
3.4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 130, co. 2°, del d. p. r. n. 43/1988 e del T.U. n. 639 del 1910.
Secondo l'appellante incidentale, con il DPR n. 4371988 sarebbero state espressamente abrogate tutte le disposizioni regolanti la riscossione previste dal R.D. 639/1910 e sarebbe stato operato un rinvio alla formazione del ruolo con le modalità poste dall'art. 67, comma II, con la conseguenza che non sarebbe più consentito all'Amministrazione di avvalersi della procedura regolata dagli art. 5 e ss del Regio Decreto.
3.5. In via subordinata, nel caso in cui fosse stato accolto il motivo di gravame formulato dal riproponeva anche il VII motivo di opposizione contenuto nell'atto di Parte_1 citazione, ossia l'asserita erronea applicazione dell'art. 31, comma 2 del Regolamento TOSAP, relativo all'irrogazione delle sanzioni.
3.6. Sempre in via subordinata, lamentava l'errata interpretazione dell'atto di scissione e dell'allegato progetto di scissione tra la e la Controparte_1 Controparte_6
Secondo la in particolare, la motivazione del Giudice di prime cure sarebbe Controparte_1 frutto di una errata interpretazione dell'atto di scissione e dell'allegato progetto di scissione la e la Controparte_1 Controparte_6
A tal proposito, invocava il punto n. 3 del progetto di scissione denominato “Elementi patrimoniali da assegnare alla costituenda società beneficiaria ed effetti patrimoniali dell'operazione” nel quale sarebbe espressamente prevista la clausola secondo cui “La società beneficiaria subentrerà altresi alla Società Scissa nella titolarità di qualsivoglia rapporto giuridico attivo e passivo relativo al Compendio scisso, a prescindere che questo abbia o meno manifestato i suoi effetti contabili alla data di efficacia. Elementi patrimoniali attivi e passivi, elencati nell'allegato E) del progetto di scissione, dove alla lett. d) prevede espressamente che tra gli elementi patrimoniali attivi e passivi della scissione sono presenti i “crediti e debiti connessi a costi o ricavi direttamente imputabili agli impianti per assicurazioni, fitti attivi e passivi, concessioni, convenzionamenti o altro”.
§ 4. Va, altresì, dato conto del fatto che l' costituendosi in questo giudizio di appello, CP_2 ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto la Contr legittimazione passiva dell' partire dal mese di luglio 2008.
7 Deduceva, in particolare, tale società di avere acquisito gli impianti in questione successivamente alla scadenza del termine di pagamento del canone relativo all'anno 2008, che era fissato al 31 marzo di ciascun anno, prima che con deliberazione 9/c del 20.03.2008, entrata in vigore successivamente al termine di scadenza di pagamento del canone 2008, l'art. 26, comma 3, del Regolamento COSAP, ne postergasse la scadenza al 31 dicembre di ciascun anno successivo. Dunque, avendo la (oggi ricevuto gli impianti de quibus Controparte_6 CP_2 successivamente al 31 marzo 2008, non potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale dell'omesso pagamento e delle sanzioni connesse alla presunta occupazione avvenuta nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 10 luglio 2008, quando l'esponente non era ancora entrata in possesso dei beni oggetto dell'ingiunzione.
In conclusione, da ciò deriverebbe che, anche in caso di parziale accoglimento dell'appello principale del o del VI motivo di quello incidentale promosso da Parte_1 CP_1
dovrebbe comunque essere dichiarata esente da ogni obbligo e responsabilità.
[...] CP_2
§§§
§. 5. Prioritaria appare la trattazione dell'appello principale, atteso che per quello incidentale avanzato dalla riproponendo i motivi di opposizione che sono stati disattesi dal CP_1
Giudice di prime cure, vale il principio secondo cui “allorché l'appello principale risulti totalmente infondato, l'appellante incidentale non ha più interesse a che il suo gravame sia deciso, perché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare a un risultato più favorevole relativamente all'oggetto della controversia (Cass. Sez. 2 21-2-2019 n. 5134 Rv. 652759-01)” (Cfr. più recentemente, in motivazione, Cassazione civ., sez. 2, Ord. N. 27772 del 02.10.2023).
Il primo motivo dell'appello principale, come anticipato, risulta parzialmente fondato.
Occorre premettere che con l'ordinanza impugnata (prot. n. 45027 del 16.02.2011) il Parte_1
ingiungeva alla alla il paga
[...] Controparte_1 Pt_1 CP_6 complessiva somma di €. 510.708,00, in solido tra loro.
Nello specifico, nel corpo del provvedimento si richiamava l'ingiunzione di pagamento avente prot. n. 7683 del 07.07.2009, con la quale veniva richiesto il pagamento dei canoni di occupazione per i distributori di carburante, nella misura di €. 29,20 al metro quadro, ai sensi degli artt. 18 e
19 del “regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, adottato con Deliberazione Consiliare n. 17/C del 31.03.2001 e successivamente modificato con deliberazione n. 39/C del 2.8.2002 e deliberazione n. 9/C del
20.03.2008.
Si precisa che benché nell'oggetto di tale provvedimento (prot. 7683 del 7.07.09) si faceva riferimento agli anni dal 2001 al 2008, di fatto la liquidazione ha riguardato gli anni dal 2004 al 2008.
Venivano, quindi, in detto atto specificate le località e le superfici occupate, nei termini che seguono:
- Viale Gazzi- mq. 775,00-
- Via FLI di MA- mq. 527,00;
- Via Catania- angolo Via Bergamo- mq. 167,00
- Viale P. Umberto – angolo Via Boccetta- mq. 309,00;
8 - Piazza Zaera- mq. 196,00.
Si precisava, altresì, che il “canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa trova applicazione anche per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, così come previsto dall'art. 34 dello stesso e dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446”.
Indi, rilevato che per dette occupazioni risultava effettuato solo il parziale pagamento dei canoni dovuti, veniva liquidato ed irrogato, per ciascuno di tali spazi, l'importo dovuto quale differenza canone di concessione, nonché la sanzione amministrativa prevista dall'art. 30 del suddetto Regolamento Comunale per il caso di pagamento omesso, insufficiente e/o non effettuato entro i termini previsti.
Così, a titolo esemplificativo, per il primo di tali impianti (sito in Viale Gazzi- n. 510335) veniva liquidato l'importo di €. 18.600,40, quale differenza canone di concessione per ognuno degli anni in contestazione – 2004-2005-2006-2007-e 2008 (per un totale di €. 93.002,00), oltre la sanzione amministrativa di €. 22.630,00 per ogni annualità (per un totale di €. 113.150,00), e, quindi, per complessivi €. 206.152,00.
Analogamente si procedeva per tutti gli altri impianti, così pervenendo al totale per complessivi
€. 510.708,00.
Secondo la difesa dell' contenuta nella comparsa di costituzione e risposta CP_7 depositata nel giudizio di primo grado (cfr. pag. 5 e 6 del relativo atto), con tale atti l'amministrazione aveva inteso recuperare la differenza dei canoni richiesti a titolo di occupazione del suolo pubblico negli anni 2004- 2008, solo parzialmente corrisposti dalla Controparte_1 la quale sarebbe stata tenuta anche al pagamento delle relative sanzioni amministrative;
precisava, infatti, l'Ente che “nessuna occupazione abusiva è stata contestata all'opponente, né è stato richiesto alcun pagamento a tale titolo”.
Il nello stesso atto di costituzione ha quindi precisato che “la circostanza che Parte_1 nella narrativa dell'ingiunzione opposta siano richiamati gli artt. 16 e 31 comma 3 del Regolamento, che disciplinano rispettivamente le occupazioni abusive e le relative sanzioni amministrative, non ha alcun rilievo ed è da riferirsi alla riserva che l'Amministrazione Comunale ha operato nella nota del 2009 in ordine al diritto di procedere all'effettuazione dei necessari accertamenti sulla superficie effettivamente occupata, all'esito dei quali resta riservata la possibilità dell'Amministrazione di procedere all'emanazione di ulteriori atti di contestazione e di irrogazione di sanzioni. Quanto sopra a dimostrazione che nessuna contestazione in atto è stata effettuata in ordine all'eventuale occupazione abusiva”.
§
Orbene, ritiene la Corte che quantunque il richiamo contenuto nell'ordinanza ingiunzione opposta agli artt. 16 e 31, comma 3, del Regolamento, evocasse le disposizioni in materia di abusiva occupazione, tuttavia l'integrale richiamo all'ingiunzione di pagamento prot. n. 7683 del 07.07.2009, costituente parte integrale dell'atto medesimo, laddove venivano richieste tutte le somme dovute per gli anni compresi dal 2004 al 2008 per occupazione suolo, facendo espresso riferimento alla causale “differenza canoni da pagare” (dizione che presuppone il parziale pagamento dei canoni concessori), unitamente alle precisazioni operate dall'Amministrazione Comunale (attrice in senso sostanziale) all'atto della costituzione in giudizio, nonché alle allegazioni di parte opponente, può ritenersi superata la questione relativa all'eccepito difetto di
9 prova dell'occupazione, avendo l'amministrazione comunale agito per recuperare le somme dovute sulle aree occupate di fatto, in assenza di contestazioni sul punto da parte delle società opponenti.
In materia, peraltro, è appena il caso di osservare che “il canone per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto anche da parte dell'occupante di fatto o abusivo. E ciò poiché il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni” (Cfr. Cons. Stato Sez. V, 28/10/2022, n. 9311; Cass. SS.UU., n. 12167/2003; Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19.01.2018).
A tal fine si rileva che l'estensione delle concessioni di occupazione del suolo pubblico dei singoli impianti era contenuta sia nella nota prot. n. 7683 del 2009 che nell'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 del 2011 che ha costituito oggetto di opposizione (Viale Gazzi mq. 775; Via FrateLI di MA mq. 527; Via Catania angolo Via Bergamo mq. 167; Viale Principe Umberto angolo Via Boccetta mq. 309; Piazza Zaera mq. 196) e che dette superfici non sono mai state contestate dagli opponenti.
In sostanza, l'esistenza e la titolarità degli impianti di distribuzione carburanti oggetto dell'ordinanza-ingiunzione e quindi l'occupazione delle relative aree da parte della CP_1
cui è successivamente subentrata la (in virtù dell'atto di scissione
[...] Controparte_6 parziale e non proporzionale dell'11.07.2008) e di seguito la come oltre si dirà, non è CP_2 mai stata contestata dalle suddette società occupanti.
Dall'atto di citazione della subentrata alla per fusione, si ricava, CP_2 Controparte_6 anzi, che era stato stipulato un contratto concessorio tra il e la Pt_1 Controparte_1 registrato a il 31.07.95 al n. 3322, sull'area sulla quale insiste l'IDC di via FLI di MA. A Pt_1 comprova ento effettuato nel tempo, la società depositava le ricevute di pagamento dei canoni secondo quanto pattuito tra le parti con il relativo accordo concessorio.
A ciò si aggiunga che vi è agli atti lettera prot n. 53 del 3.9.2008 indirizzata al CP_6
Municipio di con cui si comunicava che la titolarità degli impianti di distribuzione Pt_1 carburanti (tutti queLI di cui all'ingiunzione di pagamento) passava da a Controparte_1
in virtù dell'atto di scissione parziale e non proporzionale dell'11.7.2008. Controparte_6
Vi è altra lettera del 4.9.07 con cui la trasmetteva al Controparte_1 Parte_1 allegandolo agli atti, assegno circolare di €. 3.129,11, quale canone annuo relativamente alla concessione di cui sopra.
Risultano poi allegati i bollettini postali di (parziale) pagamento della relativi Controparte_1 agli impianti di cui all'ordinanza-ingiunzione e segnatamente: piazza Zaera, Viale Gazzi, F.LI Di MA, Viale Principe Umberto, Via Catania a riprova del fatto che per le predette occupazioni, risalenti nel tempo, la società occupante non ha mai operato contestazioni sull'an, ma soltanto sul quantum.
Nessuna contestazione, quindi, può ricavarsi dagli atti circa l'effettiva perdurante occupazione degli spazi pubblici da parte delle società opponenti negli anni in contestazione, nei siti e per le superfici indicate nell'ordinanza-ingiunzione, sicché tale dato può dirsi definitivamente acquisito al processo.
10 Ne deriva che non può dubitarsi circa l'obbligo di tali società di corrispondere il relativo canone (COSAP) secondo le tariffe fissate nel citato Regolamento comunale, detratti gli importi già versati in relazione ai singoli IDC.
§
Al fine di dare una veste giuridica a tali considerazioni, è il caso di rilevare quanto segue.
E' noto che “l'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto” (Cfr. Cassazione civile, Sezione 1, sentenza n. 22792 del 03.11.2011, che ha enunciato tale principio in fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale).
In sostanza, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, ossia secondo le regole ordinarie (Così, cfr. anche Cass. sez. 1, sentenza n. 9989 del 16.05.2016).
Va rammentato che le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero modificativi o estintivi, fermo restando tuttavia il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126).
Del resto è pacifico che il giudizio di opposizione ad ordinanza “non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, che richiama principi espressi anche da Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 1786 del 28.01.2010 che in motivazione ha puntualizzato “occorre precisare che l'Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come
11 opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante. Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali ne' al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale”).
Ed allora se le regole da adottare sono quelle ordinarie, non vi è dubbio alcuno che debba trovare applicazione anche il principio di non contestazione, il cui onere in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e nel caso in esame non può porsi in discussione la precisa e puntuale allegazione da parte della P.A. delle superfici di fatto occupate dalle società opponenti con i singoli impianti di distribuzione carburante, a fronte della quale, come già sopra ampiamente esposto, nessuna (altrettanto) specifica contestazione risulta mossa dai destinatari delle ordinanze- ingiunzioni opposte, le quali si sono limitate ad operare delle contestazioni di forma sulla procedura adottata e di legittimità degli atti regolamentari sui quali si fondano, qui ribadite in sede di appello incidentale e sulle quali ci soffermeremo a seguire.
Deve, infatti, ritenersi che, a fronte della precisa articolazione in punto di fatto ad opera dell'attore delle aree e delle superfici sui quali è stata calcolata la differenza di canone dovuta, alla mancata contestazione dell'opponente deve darsi rilievo ex art. 115 c.p.c. (Cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 -Rv. 664451 – 01).
§
Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente l'amministrazione comunale ha determinato il canone dovuto per le predette occupazioni, secondo i parametri di cui agli art. 19 e 20 del vigente Regolamento COSAP.
Dalle somme determinate secondo i coefficienti regolamentari, il di ha invero Pt_1 Pt_1 detratto gli importi che in relazione a ciascuna annualità l'occupante aveva nel frattempo versato (così come dalle società documentato in atti).
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'art. 34, comma 1, del Regolamento COSAP “Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, con validità permanente, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate fino alla naturale scadenza con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa;
il mancato pagamento del nuovo canone così determinato costituisce rinuncia alla concessione” e che secondo il comma 4, dello stesso articolo “Per le occupazioni temporanee o permanenti per le quali siano state già corrisposte, somme a titolo di C.o.s.a.p. per l'occupazione del suolo pubblico, il concessionario provvederà al pagamento della somma residua rispetto a quanto dovuto sulla base delle nuove tariffe”.
Ebbene, alla stregua di quanto dedotto dal con l'atto di appello il calcolo del canone Pt_1 altro non è che un'operazione algebrica costituita dalla tariffa base (€ 0,20) moltiplicata per il coefficiente previsto (0,4), per la misura dell'occupazione (mq.) per la durata della stessa (365 giorni in un anno), elementi tutti contenuti nel Regolamento Comunale e che in effetti conducono alla sommatoria indicata nell'ingiunzione opposta;
tali dati, al pari della superficie occupata, non sono stati specificamente contestati dalle società opponenti, se non sotto i profili generici di cui
12 ci occuperemo oltre, con censure già superate dal Giudice di prime cure, qui riproposte e che devono ritenersi infondate come si vedrà nel prosieguo.
La stessa amministrazione, poi, ha considerato nel calcolo contenuto nell'ingiunzione opposta, gli importi che le società appellate avevano già corrisposto secondo criteri all'evidenza non conformi, come detto, al Regolamento COSAP e che per l'appunto sono stati relegati a pagamenti parziali.
Ne deriva che va ritenuta dovuta la somma quale differenza dei canoni non corrisposti negli anni dal 2004 al 2008 e pari a complessivi €. 222.504,00.
Quanto alle sanzioni, invece, le stesse, in linea con la pretesa dell'amministrazione che si è astenuta dal contestare occupazioni abusive, vanno rapportate alle previsioni di cui all'art. 30 del Regolamento COSAP (pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto) e non già all'art. 31 dello stesso Regolamento (in misura pari al 100% del canone).
Ne consegue che l'importo delle sanzioni va ragguagliato al 50% dell'ammontare dei canoni ancora dovuti e quindi va liquidato in complessivi €. 111.252,00 (in luogo dei 288.2024,00 ingiunti) per tutti gli anni in contestazione.
§ 6. Appello incidentale proposto da Controparte_1
Quanto sopra deliberato in ordine all'importo delle sanzioni legittimamente applicabili nella fattispecie de qua, che vanno ridotte del 50%, implica l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da limitatamente al motivo n. 5 (cfr. sopra sub. 3.5.) o comunque Controparte_1 del motivo di opposizione avanzato con il ricorso introduttivo di primo grado e qui riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Tutti gli altri motivi di forma qui riproposti dalla devono invece ritenersi Controparte_1 infondati, potendosi sul punto operare un integrale richiamo alla pronuncia di primo grado, interamente condivisa, su tali profili, dalla Corte di Appello.
Ciò facendo applicazione del principio secondo cui “la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 -Rv. 654951 – 01 -. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da illegittime sospensioni di un contratto di appalto, con riguardo alla relativa liquidazione, ha richiamato la sentenza di primo grado affermando di condividerla integralmente ed esplicitandone puntualmente le ragioni).
Occorre, infatti, osservare che il Tribunale nel rigettare le censure mosse dall'opponente avverso la legittimità formale del titolo, ha correttamente fatto applicazione delle regole normative e dei principi giurisprudenziali applicabili alla materia.
Nello specifico, si consideri, in aggiunta che:
13 - per quanto attiene al vizio procedimentale e motivazionale del Regolamento COSAP eccepito dalla (V. sopra sub. 3.1.) è principio pacifico nell'ambito della giurisprudenza Controparte_1 elaborata in materia che “il Regolamento comunale che dispone che le concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche sono assoggettate al pagamento di un canone (la C.O.S.A.P.) e non più al pagamento di tassa (T.O.S.A.P.) e indica le modalità di calcolo del canone non deve essere motivato” (Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 dicembre 2020 n. 7904). Secondo il ragionamento esposto in tale pronuncia, alla quale la Corte intende aderire, i regolamenti partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e come al legislatore – cui, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine – non si domanda spiegazione delle scelte di cui v'è traduzione nelle specifiche disposizioni, poiché esse avvengono a livello politico, allo stesso modo l'ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell'esercizio della sua discrezionalità in quanto anch'essa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono l'indirizzo politico – amministrativo dell'ente. Del resto, le ragioni delle disposizioni regolamentari vanno ricavate dal dibattito che ha preceduto l'adozione del regolamento (gli atti interni dell'organo deliberativo) e degli atti istruttori precedenti la deliberazione.
- in relazione al profilo censurato con il secondo sub-motivo (3.2.) va rilevato che è rimessa alla volontà regolamentare la previsione di speciali esenzioni nell'applicazione del canone, essendo ciò frutto di scelte dell'amministrazione pubblica. Anche in questo caso soccorre la giurisprudenza di legittimità, la quale, in varie pronunce, non ha messo in discussione la legittimità del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) imposto alle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, ordinanza n. 17292 del 27.06.2019 con riferimento al canone dovuto da una società cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo aveva affidato la gestione di un impianto per mezzo del quale venivano diffusi programmi radiotelevisivi;
Cassazione civile, sezione 5, sentenza n. 5130 del 30.03.2012, in fattispecie relativa al canone dovuto dal proprietario della rete del gas);
- avuto riguardo al profilo di cui al terzo motivo (sub. 3.3) è altrettanto pacifico che dalla natura non tributaria del canone in esame (COSAP) derivi la non applicabilità della disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 in tema di comunicazione al Ministero delle Finanze, riguardante i regolamenti sulle entrate tributarie;
- infine, quanto alle censure mosse al ricorso all'ingiunzione di cui al testo unico n. 639 del 1910 è sufficiente rilevare che anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. 43/1988 - che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo – l'Ente territoriale può avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.R. 639/2010, la quale costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata (Cfr. Cass. civ., sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05.11.2020; Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016). Ciò è stato ribadito anche recentemente in materia, affine alla presente, di canoni idrici (Cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 7365 del 19/03/2024 che ha statuito che “il concessionario iscritto negli albi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, in via generale ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n. 209 del 2002 - del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011 - che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate[…]”);
- per quanto attiene, infine, alla questione relativa alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio (Sub. 3.6.) va osservato più precisamente quanto segue. 14 Va ricordato che la ha agito in giudizio (nel procedimento n. R.g. 2380/2011) quale CP_2 successore universale della cui, come detto, è stata notificata la medesima Controparte_6 ingiunzione nota prot. U n. 45027 del 16 febbraio 2011.
Come emerge anche dall'impugnata sentenza, quest'ultima società ha anzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la acquistato gli impianti in Controparte_5 contestazione per effetto di scissione parziale e non proporzionale dell'11.7.2008, rep. N. 112.403, racc. n. 30484, Notaio di Roma(cfr. atto di citazione) e che l'art. 9 dell'atto Persona_2 di scissione prevedeva che: “A 06 bis c.c., gli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale della società scissa non indicati nel progetto di scissione rimangono in capo alla società scissa medesima”.
Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che con decorrenza dall'11.7.2008 “la titolarità della concessione in locazione di cui sopra è stata trasferita dalla lla Controparte_1 CP_6
pertanto in pari data il medesimo contratto proseguirà la sua efficacia con la nuova Società”, sicchè -
[...] trattandosi di pretese riguardanti anche l'anno 2008- dal luglio di tale anno ha riconosciuto la legittimazione passiva di quest'ultima.
Secondo la statuizione di primo grado “per quanto riguarda, invece, il periodo precedente, vale quanto dispone l'atto di “scissione parziale e non proporzionale di società con costituzione di nuova società” dell'11.7.2008, il quale prevede la scissione parziale della e la costituzione della Controparte_1 stabilendo all'art. 9 che gli elementi del passivo patrimoniale della società scissa, Controparte_6 non indicati nel progetto di scissione, rimangono in capo alla società scissa (cfr.), con ciò escludendo che quest'ultima possa in quale modo rispondere per il passivo pregeresso”.
Tale impostazione, siccome conforme ed aderente agli atti di causa e segnatamente alle previsioni contrattuali di cui all'atto di scissione sopra richiamato, va qui condivisa.
Ne deriva che infondato deve ritenersi il sesto motivo (cfr. sopra sub. 3.6) dell'appello incidentale spiegato da ella parte in cui richiama il contenuto del punto n. 3 del progetto Controparte_1 di scissione, che tuttavia non risulta allegato agli atti in aggiunta al contratto di scissione (quest'ultimo, sì, prodotto nel corso del giudizio di primo grado) e pertanto non se ne può invocare in questa sede l'applicazione.
Da ciò consegue che non può accogliersi la richiesta di manleva della avanzata da CP_2 per il periodo pregresso al luglio 2008 (data in cui la prima società ha Controparte_1 acquisito gli impianti).
Mentre, relativamente al periodo successivo, come sopra anticipato, unica legittimata deve ritenersi appunto la considerato che l'occupazione di fatto degli spazi pubblici da quel CP_2 periodo in poi è da attribuire all'Ente titolare degli impianti di carburanti, a nulla rilevando che tale rapporto di fatto abbia avuto inizio dopo la scadenza del termine per il pagamento del canone per l'anno 2008, considerato che si verte in tema di omesso/parziale pagamento e conseguentemente titolare passivo dell'obbligo di pagamento per il rateo in questione (luglio- dicembre 2008) non può che essere la nuova società.
In sintesi, l' quale successore della è tenuta al versamento del canone CP_2 CP_6
e delle relative sanzioni solo a partire da luglio 2008, mentre per il periodo pregresso ne dovrà rispondere la Controparte_1
15 In conclusione, l'ordinanza ingiunzione prot. n. 45027 emessa il 16 febbraio 2011 merita conferma limitatamente all'importo dei canoni dovuti ed alle sanzioni nei limiti del 50%, così ripartendosi la sorte capitale tra la e l' (quest'ultima subentrata alla Controparte_1 CP_2
: Controparte_6
anni dal 2004 al 2007): Controparte_1
IDC Differenza SANZIONE TOTALE N. anni IMPORTI Canoni da 50% del dovuto complessivi pagare
GAZZI €. 18.600,40 €. 9.300,20 €. 27.900,60 x 4 (2004-
€. 111.602,40 2005-2006- 2007)
F.LI MA €. 13.286,00 €. 6.643,00 €. x 4 (2004-
€. 79.716,00 19.929,00 2005-2006- 2007)
Via
€. 525,60 €. 262,80 €. 788,40 x 4 (2004-
€. 3.153,60 Catania 2005-2006- 2007)
V.Le P.
€. 6.978,80 €. 3.489,40 €.10.468,20 x 4 (2004-
€. 41.872,80 Umberto 2005-2006- 2007)
P.zza
€. 5.110,00 €. 2.555,00 €. 7.665,00 x 4 (2004-
€. 30.660,00 Zaera 2005-2006- 2007) TOTALE 44.500,80
€. 22.250,40
€. 66.751,2 x 4 (2004-
€. 267.004,80 x 4
2005-2006- (di cui
2007)
€.178.003,20 x 4 per canoni ed €. 89.001,6 per sanzioni)
(anno 2008 – primo semestre) – (anno 2008- secondo Controparte_1 CP_2 semestre)
IDC Differenza SANZIONE TOTALE N. anni IMPORTI Canoni da 50% del complessivi pagare dovuto
GAZZI+
€. 44.500,80 €. 22.250,40 €. : 2 €. 33.375,60 F.LI MA- 66.751,20 di cui €. Via 22.250,40 per Catania+ canone 2008 Viale ed €.
16 P.Umberto+ 11.125,20 per P.zza Zaera sanzione (50% importo dovuto)
Quindi ricapitolando, complessivamente: la sarà tenuta al pagamento di €. 267.004,80 (anni 2004-2005-2006-2007) + €. CP_1
33.375,60 (quota parte dell'anno 2008), per un totale di €. 300.380,40 (di cui €. 200.253,6 per canoni ed €. 100.126,8 per sanzioni); la invece, sarà tenuta al pagamento di €. 33.375,60 (quota parte dell'anno 2008), di cui CP_2
€. 22.250,40 per canone ed €. 11.125,20 per sanzioni.
La sentenza di primo grado va quindi riformata nei termini seguenti: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 45027 del 16 febbraio 2011, ritenuta la sua legittimazione passiva fino al primo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto a titolo di canone per gli anni dal 2004 al primo semestre 2008 in €. 200.253,60 ed a titolo di sanzioni (per lo stesso periodo) in €. 100.126,80; in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il medesimo superiore CP_2 atto, ritenuta la sua legittimazione passiva a decorrere dal secondo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto per il suddetto periodo, a titolo di canone in €. 22.250,40 e a titolo di sanzioni in €. 11.125,20.
§ 6. Spese processuali (secondo motivo dell'appello principale del . Parte_1
Il (parziale) accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
In questa prospettiva reputa la Corte che, per il principio della (parziale) soccombenza, le opponenti- odierne appellate, debbano essere condannate alla rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore del in ragione di 2/3 per quanto attiene Parte_1
e in ragione di 1/4 per quanto attiene l' , dovendosi le stesse essere Controparte_1 CP_2 compensate per la rimanente parte (rispettivamente, nella misura di 1/3 e di ¾, avuto riguardo alla diversa incidenza sull'esito finale del parziale accoglimento dell'opposizione proposta).
Esse devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto -, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ed in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta 17 la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore da determinare in base al decisum finale e applicando i parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della non rilevante entità delle questioni trattate, le spese processuali si liquidano:
-a carico della (nella indicata misura di 2/3) si liquidano per il giudizio di Controparte_1 primo grado in 00 a titolo di onorario (di cui € 1.200,00 per la fase di studio,
€ 900,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 2.400,00 per la fase decisionale) e per il giudizio di appello in €. 7.000,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di studio, €. 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- a carico dell' (nella indicata misura di 1/4), si liquidano per il giudizio di primo grado CP_2 in complessivi € 2.900,00 a titolo di onorario (di cui € 450,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.350,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e € 800,00 per la fase decisionale) e per il giudizio di appello in €. 2.650,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio,
€ 350,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 750,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, e
€. 950,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare integralmente tra ed Controparte_1 CP_2 le spese del giudizio relativo al loro rapporto processuale.
[...]
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, udito -con modalità cartolari- il procuratore dell'appellante, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
1083/21 emessa dal Tribunale di Messina in data 26 maggio 2021 (proc. n. 2088/2011 R.G.), così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello principale proposto dal e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da in riforma della sentenza di primo Controparte_1 grado, così dispone: a) accoglie parzialmente l'opposizione spiegata da avverso la nota - Controparte_1 ingiunzione prot. n. 45027 del 16 febbraio 2011 e, ritenuta la sua legittimazione passiva fino al primo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto a titolo di
18 canone (COSAP) per gli anni dal 2004 al primo semestre 2008 in €. 200.253,60 ed a titolo di sanzioni (per lo stesso periodo) in €. 100.126,80, per un totale di €. 300.380,40; per l'effetto, condanna la al relativo pagamento in favore del Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
b) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso il medesimo CP_2 superiore atto, ritenuta la sua legittimazione passiva a decorrere dal secondo semestre 2008, ridetermina l'importo dalla stessa dovuto per il suddetto periodo, a titolo di canone (COSAP) in €. 22.250,40 e a titolo di sanzioni in €. 11.125,20, per un totale di
€. 33.375,60; per l'effetto condanna la al relativo pagamento in favore del CP_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Parte_1
c) rigetta nel resto;
d) Condanna la a rifondere al 2/3 delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio di primo grado e del presente grado di appello, che liquida rispettivamente
-per tale parte- in complessivi €. 7.900,00 ed €. 7.000,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti il rimanente 1/3. e) Condanna la a rifondere al 1/4 delle spese del giudizio CP_2 Parte_1 di primo grado e del presente grado di appello, che liquida rispettivamente – per tale parte- in complessivi €. 2.900,00 ed €. 2.650,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge. Compensa tra le parti i rimanenti 3/4; f) Compensa integralmente le spese del giudizio tra ed Controparte_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa MAa PA SC) (dr.ssa MAa Pina LAZZARA)
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