Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 24 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 24/11/2021, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/11/2021
N. 01416/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Dal Bello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Bernardi in Venezia, Santa Croce 252, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con -OMISSIS-., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini e Francesco Balasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina -OMISSIS-, con cui -OMISSIS-. ha annullato in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente -OMISSIS- e ha disposto nuova aggiudicazione in favore dell’ATI costituendo tra -OMISSIS-., -OMISSIS-. dell’appalto “ per i lavori di -OMISSIS- ” - -OMISSIS-;
- del verbale di gara del -OMISSIS-;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, e in particolare, per quanto occorrer possa
- del chiarimento “pubblicato” il -OMISSIS-
nonché per la declaratoria di inefficacia
- ai sensi degli artt. 121-122 cod. proc. amm. del contratto di appalto che dovesse essere medio tempore stipulato;
e per la condanna
- di -OMISSIS-. al risarcimento in forma specifica ex art. 124 cod. proc. amm. mediante subentro nel contratto di appalto o in subordine per equivalente.
B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con -OMISSIS-., il -OMISSIS-,
per l’annullamento:
- del punto 5.2. del Disciplinare di gara telematica pubblicato da -OMISSIS-., relativo all’affidamento dei “lavori di -OMISSIS-”;
- ove occorrer possa, del provvedimento del -OMISSIS- e della comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 d.lgs. 50 del 2016, di data -OMISSIS-, di -OMISSIS-., recante l’originaria aggiudicazione dell’appalto in favore di -OMISSIS-, in seguito resa comunque oggetto di annullamento in autotutela da parte del medesimo Ente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli oggetto di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. e di -OMISSIS-.;
Visto il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con lettera di invito in data -OMISSIS-, -OMISSIS-. (in seguito, AdC) ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento, in base al criterio del prezzo più basso, dei “ lavori di -OMISSIS- --OMISSIS- ”, per l’importo a base di gara di € 1.644.298,88.
I lavori erano suddivisi nelle seguenti categorie:
- -OMISSIS-per € 1.478.987,07;
- -OMISSIS- per € 165.311,81.
Il termine per la presentazione delle offerte era fissato in data -OMISSIS-.
1.1. In base all’art. 5.2, lett. B), del disciplinare “ Requisiti speciali – sistema di qualificazione (ex art. 84 d.lgs. 50/2016) ”: “ In relazione alla lavorazione scorporabile -OMISSIS- a qualificazione obbligatoria, trattandosi di categoria super specialistica (-OMISSIS-) l’impresa partecipante può in alternativa:
- possedere i requisiti in proprio mediante adeguata qualificazione per la categoria -OMISSIS-, classifica I o superiore;
- costituire ATI verticale con un operatore economico in possesso di adeguata qualificazione per la categoria -OMISSIS-, classifica I o superiore;
- ricorrere al subappalto obbligatorio ad impresa in possesso di adeguata qualificazione per la categoria -OMISSIS-, classifica I o superiore per l’intero importo di categoria ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, in quanto il suo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori (vedasi vademecum ANCE); tale quota si aggiunge alla % massima di subappalto;
- Ai sensi dell’art.89, c.11 non è ammesso l’avvalimento in quanto -OMISSIS- ”.
Invece, l’art. 4, comma 2, lett. B), del capitolato speciale stabiliva che: “ In relazione alla lavorazione -OMISSIS-, scorporabile, -OMISSIS- a qualificazione obbligatoria, il partecipante può in alternativa:
- possedere i requisiti in proprio mediante adeguata qualificazione per la categoria -OMISSIS-, classifica I o superiore;
- costituire ATI verticale con un operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (attestazione -OMISSIS-);
- ricorrere al subappalto nei limiti del 30% dell’intero importo di categoria contrattuale, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del d.lgs. 50/2016, in quanto il suo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori (vedasi vademecum ANCE); tale quota si aggiunge alla % massima di subappalto;
Ai sensi dell’art.89, c.11 non è ammesso l’avvalimento in quanto -OMISSIS- ”.
1.2. Con riguardo alla diversa indicazione dei limiti del subappalto dei lavori di cui alla categoria -OMISSIS-, contenuta nel disciplinare e nel capitolato, con un primo chiarimento pubblicato sul profilo committente in data -OMISSIS- – quattro giorni dopo la lettera di invito – la stazione appaltante comunicava quanto segue: “ posto che la scorporabile -OMISSIS- è una -OMISSIS- a qualificazione obbligatoria, il cui importo supera il 10% dell’importo di contratto, nel caso in cui la Concorrente ne sia priva e non possa riunirsi in RTI con altro operatore adeguatamente qualificato con -OMISSIS-, cl. I, la stessa può ricorrere al subappalto nei limiti del 30% dell’importo di categoria come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa; Tale quota si aggiunge alla percentuale massima di subappalto prevista all'art. 105 comma 2 che, come previsto all’art. 48 comma 2 del ridetto capitolato è limitata al 30% dell’intero importo contrattuale ”.
1.3. Sempre in relazione alla medesima questione riguardante i limiti al subappalto dei lavori relativi alla categoria -OMISSIS-, con un secondo chiarimento del -OMISSIS-, la stazione appaltante ribadiva che: “ si ricorda altresì che il limite del subappalto è previsto al 30% dell’importo contrattuale, fermo restando ulteriori previsioni per la categoria -OMISSIS-(subappalto possibile entro il 30% della categoria stessa) ”.
1.4. Alla procedura partecipavano vari operatori economici tra cui -OMISSIS-., in raggruppamento temporaneo con -OMISSIS-. (in seguito, RTI -OMISSIS-) e -OMISSIS- (in seguito, -OMISSIS-), che nella documentazione amministrativa dichiarava di subappaltare interamente le lavorazioni della categoria -OMISSIS-.
1.5. In relazione a tale dichiarazione di -OMISSIS- la stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio, e -OMISSIS- dichiarava di limitare il subappalto per la categoria -OMISSIS- entro la soglia del 30% e, a comprova del possesso dei requisiti per l’esecuzione della restante parte dei lavori, produceva documentazione attestante la realizzazione di lavori analoghi, ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.
1.6. All’esito delle operazioni di gara -OMISSIS- risultava prima classificata e con determinazione del 6 maggio 2021, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in suo favore.
1.7. A seguito di specifica istanza di -OMISSIS-. (in seguito, -OMISSIS-), con determinazione del 2-OMISSIS- la stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, in quanto, trattandosi di lavori di valore superiore ad € 150.000,00, era necessario il possesso della attestazione SOA corrispondente e non era possibile comprovare il possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Con la medesima determinazione veniva altresì disposta l’aggiudicazione in favore dell’RTI -OMISSIS-.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura sulla base del seguente unico motivo.
Violazione di legge in relazione all’art. 97 Cost. e agli artt. 72, 73 e 70 del d.lgs. 50 del 2016; violazione del principio del contrarius actus; violazione del principio di par condicio competitorum e trasparenza; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Il chiarimento del -OMISSIS- si porrebbe in violazione del divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara. La legge di gara sarebbe, infatti, modificabile unicamente attraverso atti sottoposti alle medesime garanzie di pubblicità previste per il bando e previa riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
I chiarimenti non potrebbero in alcun modo comportare sostanziali modifiche della legge di gara, tanto meno in senso restrittivo della concorrenza e il disciplinare di gara, che consentiva il subappalto senza limiti dei lavori relativi alla categoria -OMISSIS-, prevarrebbe rispetto alla prescrizione del capitolato speciale che limitava il subappalto in relazione a tale categoria al 30% dell’intero importo contrattuale.
3. AdC e -OMISSIS-, quest’ultima in proprio e quale mandataria dell’RTI -OMISSIS-, si sono costituite in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata impugnazione del capitolato speciale e del chiarimento del -OMISSIS-. Inoltre -OMISSIS- - avendo dichiarato, in riscontro al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, di limitare il subappalto della categoria -OMISSIS- entro il limite del 30% - avrebbe prestato acquiescenza alle prescrizioni del capitolato.
Nel merito, le resistenti rilevavano in particolare che il d.m. n. 248 del 2016 e l’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 limitano il subappalto entro la soglia del 30% e tali disposizioni devono ritenersi etero-integrative del disciplinare di gara.
Il disciplinare sarebbe stato viziato da un mero refuso, pertanto la stazione appaltante con i chiarimenti in questione non avrebbe modificato la legge di gara, ma si sarebbe limitata a correggerne un errore materiale.
4. Con ricorso incidentale notificato e depositato in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale mandataria dell’RTI -OMISSIS-, ha altresì impugnato, in via subordinata per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l’art. 5.2. del disciplinare di gara per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 105, comma 5 e 89, comma 11 del d.lgs. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016 . Le statuizioni in ordine al superamento dei limiti al subappalto, contenute nelle sentenze della Corte di giustizia UE del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18), non riguarderebbero gli appalti sotto soglia comunitaria né i lavori rientranti nelle c.d. categorie super specialistiche.
Inoltre alla fattispecie non sarebbe applicabile, ratione temporis , il d.l. n. 77 del 2021 che prevede l’abrogazione dell’articolo 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 a decorrere dall’1 novembre 2021.
5. Con ordinanza n. 330 del 16 luglio 2021 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, “Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che le sentenze della Corte di Giustizia del 26 settembre 2019 nella causa n. 63/2018 e del 27 novembre 2019 nella causa n. 402/2018 non paiono imporre la disapplicazione del limite al subappalto, di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento agli appalti sotto soglia e relativamente alle c.d. opere super specialistiche (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 240; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1575; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2020, n. 3204);
- che l’appalto in esame ha valore inferiore alle soglie comunitarie e non sono stati dedotti elementi per far ritenere che si tratti di affidamento di interesse “transfrontaliero”;
- che con due chiarimenti la Stazione appaltante aveva evidenziato che, a fronte del contrasto tra l’art. 5.2, lett. b), del Disciplinare e l’art. 4, lett. b), del Capitolato, l’eventuale subappalto non avrebbe potuto coprire l’intero importo della categoria -OMISSIS-, ma al massimo il 30%;
- che a seguito del soccorso istruttorio la ricorrente avrebbe affermato di affidare in subappalto i lavori di cui alla categoria -OMISSIS- nei limiti del 30%;
- che la ricorrente non pare avere evidenziato l’interesse alla rinnovazione dell’intera procedura” .
6. In vista dell’udienza le parti depositavano memorie e repliche in cui le resistenti, oltre a sviluppare ulteriormente le loro difese, davano anche atto dell’intervenuta stipula del contratto e dell’avvio dei lavori.
La ricorrente rilevava invece che l’oggetto del contendere non avrebbe riguardato la vigenza o meno del divieto di subappalto (oltre il 30%) per i lavori rientranti nelle categorie c.d. super specialistiche (-OMISSIS-), bensì la condotta complessivamente tenuta dalla stazione appaltante che sarebbe “ violativa della par condicio tra i concorrenti ”. In particolare, a fronte delle incertezze interpretative derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia del 2019 sui limiti al subappalto e del tenore testuale dell’art. 5.2 del disciplinare, la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’intera procedura e non “ correggere il tiro ” con dei semplici chiarimenti.
7. All’udienza del 3 novembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Le censure proposte con il ricorso principale sono infondate e in parte inammissibili.
1.1. Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 105 del 2016, nella versione ratione temporis applicabile, per le opere c.d. super specialistiche di cui all'articolo 89, comma 11, del medesimo Codice dei contratti pubblici: “l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso ”.
Tale disposizione è stata infatti abrogata dall’art. 49, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere solo dall’1 novembre 2021, quindi successivamente alla data di trasmissione delle lettere di invito.
E per costante giurisprudenza è la data di indizione della procedura il riferimento per individuare la disciplina applicabile alla gara.
1.2. Né in relazione alla fattispecie in esame il suddetto limite al subappalto poteva ritenersi superato alla luce delle note sentenze della Corte di Giustizia UE, Sez. V, del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18).
Da un lato, le statuizioni contenute in tali pronunce della Corte di giustizia non sono direttamente applicabili agli appalti sotto soglia privi di rilevanza transfrontaliera certa (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 240; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 1575; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2020, n. 3204).
E nel caso di specie il valore dell’appalto è inferiore alle soglie comunitarie e agli atti non emergono elementi per ritenere la sussistenza di un interesse transfrontaliero né la ricorrente ha fatto affermazioni in tal senso.
Dall’altro lato, tali statuizioni non risultano direttamente estendibili agli affidamenti di opere super specialistiche – come nella fattispecie - sottoposti ad una disciplina speciale in quanto, trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, vi è una specifica esigenza di garantire l’esecuzione da parte soprattutto dell’appaltatore qualificato (ANAC, delibera 20 agosto 2020, n. 704. In questo senso anche: T.A.R. Basilicata, Sez. I, 15 marzo 2021, n. 240; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2020, n. 3204).
1.3. In definitiva in base al dettato normativo applicabile alla fattispecie – l’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 – per l’affidamento dei lavori di cui alla categoria -OMISSIS- doveva applicarsi il limite del 30% per il subappalto.
Il capitolato speciale (art. 4, comma 2, lett. B) – non oggetto di impugnazione – recepiva tale prescrizione normativa.
L’art. 5.2. del disciplinare di gara invece contraddittoriamente, da un lato, consentiva espressamente agli operatori concorrenti di ricorrere all’integrale subappalto delle opere in -OMISSIS-, dall’altro lato, richiamava il disposto dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e le linee guida di settore (c.d. vademecum ANCE) che impongono il rispetto del limite del 30%.
Con il chiarimento del -OMISSIS- – pubblicato sul profilo committente quattro giorni dopo la trasmissione della lettera di invito – la stazione appaltante ha quindi corretto tale riconoscibile contraddizione della legge di gara, precisando che la disposizione doveva essere intesa nel senso imposto dall’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Si è quindi trattato non di una illegittima modifica della legge di gara, bensì di un dovuto chiarimento in merito alla portata precettiva della stessa, “ una sorta d’interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis” (Cons. Stato Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2097).
Per consolidata giurisprudenza “ Nelle gare pubbliche — in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della lex specialis risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o sono equivoche — la risposta della Pubblica amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un'indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis; in effetti i chiarimenti operano a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e, resi pubblici — non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della lex di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5705. In senso conforme: Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2018, n. 781; Cons. Stato Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2097; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 3 maggio 2021, n. 1106; T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 22 settembre 2020, n. 327).
1.4. Irrilevanti sono le considerazioni, svolte dalla ricorrente, in ordine alla affermata prevalenza del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale in relazione alle modalità di partecipazione alla procedura.
Attraverso i chiarimenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS- la stazione appaltante ha infatti fornito l’interpretazione autentica della legge di gara, stabilendo essa stessa quale prescrizione dovesse applicarsi.
1.5. L’asserito affidamento circa la possibilità di subappaltare integralmente i lavori relativi alla categoria -OMISSIS- derivante dalle contrastanti indicazioni della legge di gara, “ se è vero che non può condurre a escludere l'operatore per ragioni formali ove quest'ultimo sia in proprio in possesso dei requisiti richiesti (Cons. Stato, sez. V, n. 4252 del 2020), non può certo condurre ad ammettere alla gara un operatore economico che subappalti per intero la categoria super specialistica in assenza di propria qualificazione ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2020, n. 3204).
Tale esito è precluso dal chiaro disposto dell’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. Infondata è altresì la censura con cui la ricorrente lamenta la mancata riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
La stazione appaltante, come anticipato, ha infatti pubblicato il primo chiarimento in data -OMISSIS-, quattro giorni dopo la trasmissione delle lettere di invito e venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato in data -OMISSIS-.
I concorrenti hanno quindi potuto presentare le proprie offerte conoscendo il limite alla possibilità di subappaltare i lavori relativi alla categoria -OMISSIS- imposto dall’art. 105, comma 5, del Codice e ribadito dalla stazione appaltante con il chiarimento in risposta al quesito del -OMISSIS-.
3. Tardiva e infondata è infine la censura, dedotta dalla ricorrente in sede di memorie ex art. 73 cod,. proc. amm., secondo cui la stazione appaltante, a garanzia della par condicio dei concorrenti, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’intera procedura anziché “ correggere il tiro ” con dei semplici chiarimenti.
Come si è già evidenziato, infatti, il chiarimento del -OMISSIS- è stato pubblicato sul profilo committente in tempo utile per consentire ai concorrenti di predisporre regolarmente le proprie offerte, correggendo la legge di gara nel senso già imposto dall’art. 105, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016. Pertanto non si ravvisa alcuna lesione della par condicio dei concorrenti.
Il ricorso allo strumento dei chiarimenti risulta altresì coerente con i principi di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa e rispondente alle esigenze di speditezza della stazione appaltante.
4. Oltre che infondate le censure proposte con il ricorso principale sono peraltro inammissibili in ragione della mancata impugnazione del capitolato speciale e del chiarimento del -OMISSIS-.
Il chiarimento in data -OMISSIS- – l’unico impugnato dalla ricorrente – è infatti meramente ripetitivo del precedente del -OMISSIS-.
Invero dal contenuto del ricorso sembrerebbe che il ricorrente sia incorso nell’equivoco che il primo chiarimento sia stato pubblicato – tardivamente - solo in data -OMISSIS-.
4. In ragione dell’infondatezza dei motivi di impugnazione, deve essere respinta anche la consequenziale domanda di risarcimento del danno.
5. Il ricorso principale deve pertanto essere respinto.
6. Dalla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto in via subordinata da -OMISSIS-.
7. In ragione della novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale proposto da -OMISSIS-;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO