Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5919/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5919/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NESTONNI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to PERNISCO CP_1 C.F._2
EMILIA e dell'avv. PERNISCO PIERLUIGI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio contenzioso/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto in riassunzione del 25/09/2024, i sigg.ri e Parte_1 CP_1 premesso che, all'esito della sentenza non definitiva n. 608/2023 pubblicata in data 13 gennaio
2023 e passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli odierni esponenti in data 9 ottobre 1999, il giudizio in essere veniva sospeso “relativamente alle altre domande”, in ragione della contestuale pendenza di giudizio di appello recante n.r.g. 6801/2020 e sino alla definizione dello stesso;
che il predetto giudizio di appello è stato definito con la sentenza n. 4384/2024 pubblicata in data 20 giugno
2024, in cui si dava atto che le parti erano addivenute ad una soluzione transattiva;
che è intenzione dei sigg.ri e definire la presente controversia, prevedendo che Parte_1 CP_1 ognuno di loro si occupi autonomamente del proprio mantenimento, in ragione della sussistenza di propri redditi.
All'udienza dell'11/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni congiunte:
- Gli ex coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, in ragione della sussistenza di propri redditi.
- I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
- Spese compensate”.
Il G.I., in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio senza termini.
§§§
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in quanto conformi all'interesse delle stesse, ferma restando la valenza meramente negoziale delle eventuali clausole esulanti dal contenuto necessario del divorzio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Roma, in data 09/10/1999, dispone in conformità
[...] CP_1 alle condizioni congiunte di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto 01332, parte
2, serie A04);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 18/12/2024.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marta Ienzi