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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/08/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 17.05.2024 nell'interesse di:
nato a [...], il [...] e ivi residente, in LO Parte_1
SA ZO n.1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valeria De Vellis del Foro di Milano che lo rappresenta e difende appellante contro
nata a [...], il [...] e residente a [...], in Controparte_1
LO SA ZO n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Angelicchio presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Mantova il 11.04.2024, pubblicata in data 17.04.2024 e notificata il 18.04.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero 2510/2021 R.G. in punto separazione personale dei coniugi.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE MARUTTI:
Chiede che l'ill.ma corte d'appello di Brescia, previa nomina di Giudice Relatore e fissazione di udienza di discussione avanti al Collegio, voglia in riforma della sentenza n. 454/2024, emessa l'11 aprile 2024 e pubblicata dal Tribunale di Mantova il 17 aprile 2024 nel giudizio di separazione sub R.G. n. 2510/2021, che si impugna giusta i motivi tutti esposti, in particolare dei capi nn. 1 e 6: NEL MERITO 1.dichiarare l'addebito della separazione alla moglie;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal GN a favore della NO a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, in assenza dei presupposti di legge, e, per l'effetto, esonerare il GN dall'obbligo di corrispondere alla NO Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento a far data dalla domanda (ottobre 2021) e,
[...] conseguentemente, revocare l'obbligo a carico del GN di Parte_1 corrispondere alla NO l'assegno di mantenimento di € 500,00 Controparte_1 mensili, a far data dalla domanda (ottobre 2021); in ogni caso, condannare la NO al pagamento delle spese, competenze e onorari di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA 4. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, anche a prova contraria, dalla difesa nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in Pt_1 data 27 settembre 2022, nonché nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. in data 17 ottobre 2022, non ammesse, che si riportano, di seguito, integralmente:
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte Pt_1 depositata in data 27 settembre 2022, dal n. 1) al n. 5), i nn. 9), 11), 12), e dal n. 20) al n. 40), con i testi ivi indicati, i capitoli dal n. 41) al n. 49) formulati a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte Pt_1 depositata in data 17 ottobre 2022, con tutti i testi ivi indicati nonché con quelli indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 27 settembre 2022, nonché i capitoli di prova, per interpello, per Pt_1 interrogatorio formale e per testi, articolati nell'istanza di parte dell'11 Pt_1 maggio 2023, dal n. 50) al n. 54), con i testi ivi indicati;
1. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., depositata in data 27 settembre 2022 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2022, per i motivi di cui in atti;
2. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte ricorrente nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c., del 27 settembre 2022 e del 17
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. ottobre 2022, nonché quelli formulati nelle note difensive autorizzate di parte CP_1 del 22 maggio 2023, per tutti i motivi di cui in atti;
3. ammettere, in ogni caso, il GN a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente Pt_1 ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2022, nonché con quelli indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 27 settembre 2022; 4. Pt_1 dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione e di indagini fiscali/tributarie e di C.T.U. contabile - patrimoniale formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., datata 27 settembre 2022, per tutti i motivi in atti;
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ammettere tali richieste istruttorie nonostante siano palesemente esplorative e quindi indagini patrimoniali siano estese anche alla NO , come richiesto anche CP_1 con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 di parte Marutti;
in caso di opposizione della difesa alla domanda di collocamento paritetico delle figlie CP_1 minori e, comunque, della richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlie, disporre C.T.U. medico-psicologica sull'intero nucleo familiare, finalizzata a individuare quale sia la soluzione di affidamento/collocamento delle figlie e i tempi e le modalità di visita del genitore non collocatario più rispondenti all'interesse delle minori;
acquisire dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di AD il verbale di intervento del 13 gennaio 2022 richiesto da Parte_1
e i relativi atti/verbali collegati;
previa consultazione delle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate, al fine di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile alla ricorrente, nonché di informazioni specifiche, ordinare ad (o direttamente agli istituti di credito che risulteranno Controparte_1 all'esito della consultazione) di depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia della documentazione bancaria e cioè degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui la stessa sia, o sia stata negli ultimi dieci anni, intestataria e/o cointestataria, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi o quanto meno degli ultimi 10 anni, con particolare riferimento all'istituto , nonché di ogni altro documento fiscale, tributario, Pt_2 bancario e societario relativo alla propria situazione economica, reddituale e patrimoniale (mobiliare e immobiliare);
1. ordinare ad di Controparte_1 depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei contratti di locazione da lei stipulati in qualità di locatore negli ultimi 5 anni, oppure, in difetto, disporne l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate;
ordinare alla NO di CP_1 depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei contratti di vendita degli immobili a lei intestati, stipulati negli ultimi 10 anni;
disporre indagini di carattere patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale e C.T.U. contabile-patrimoniale sulla NO , in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in Controparte_1 essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio, degli investimenti e della reale capacità reddituale di , Controparte_1 nonché delegando alla Polizia Tributaria il compito di procedere all'acquisizione di
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile alla ricorrente, nonché di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, anche con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., nonché di accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria e di comunicare direttamente con il Giudice Istruttore o con il C.T.U. per ogni necessità in merito alle attività d'indagine delegate”.
PARTE APPELLATA:
Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello di Parte_1 nei confronti di , siccome inammissibile, infondato, non provato per Controparte_1
i motivi svolti in atto e quindi: respingere la domanda di addebito della separazione alla moglie e Respingere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie confermare il capo della sentenza di primo grado che dichiara tenuto il
a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie Parte_1 di € 500,00 mensili;
accogliere l'appello incidentale proposto da Controparte_1 con il presente atto, e per l'effetto, riformare e modificare la sentenza di primo grado nella determinazione dell'ammontare del contributo del padre per il mantenimento delle tre figlie minori fissando l'assegno mensile da porre a carico di
[...]
in una somma complessiva non inferiore ad € 1.800,00 a figlia dalla Parte_1 domanda ovvero nella misura superiore ad € 1.000,00 che riterrà congrua per le ragioni esposte e rivalutata Istat modificare la determinazione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre e comunque, in caso di rigetto, stabilire l'obbligo di contribuire nella misura del 60 % anche delle altre spese straordinarie indicate a pagina 19 della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie tutte formulate in primo grado dalla moglie a prova diretta e contraria articolate nella memoria ex art 183 co 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e non assunte e con i testi ivi indicati;
rigettare tutte le richieste istruttorie di parte appellante per i motivi esposti nelle memorie di primo grado ex art 183 comma 6 n.1,2,3 cpc depositate da . Controparte_1
Nell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale del padre, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e della moglie, qualora la Corte ritenesse di approfondire la situazione reddituale delle parti chiede disporsi accertamenti a cura della Guardia di finanza Nucleo polizia tributaria territorialmente competente ad effettuare una accurata ed approfondita indagine volta a verificare l'effettiva complessiva capacità economica del e la gestione dei dividendi ed utili allo stesso spettanti all'interno di Pt_1
di cui è socio amministratore e vice presidente. Si chiede che il Nucleo CP_2 suddetto acquisisca: a) le integrali dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2024, b) la compatibilità di tali dichiarazioni con la capacità reddituale e di spesa di Pt_1
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G.
basandosi anche su elementi presuntivi di ricostruzione della capacità Parte_1 reddituale, tenendo conto della sua attività lavorativa avuto riguardo alle specifiche utilità economiche che egli concretamente ritrae per poter sostenere i costi che ha sostenuto e che sostiene;
c). presso il catasto nazionale di quali beni immobili sia o sia stato intestatario / cointestatario, d) la provenienza del denaro necessario a realizzare l'immobile di AD LO SA ZO e attuale casa familiare;
e) le intestazioni / cointestazioni o altro di beni mobili registrati o se lo sia stato negli ultimi 10 anni, f) la copia degli estratti conto e delle movimentazioni delle carte di credito negli ultimi dieci anni;
g) la copia degli estratti conto accesi con società̀ finanziarie o con istituti di credito o assicurativi;
h) la documentazione relativa alla proprietà di beni mobili e immobili, certificazioni dei redditi, degli estratti conto dei conti bancari o postali ad essi intestati o cointestati per gli ultimi tre anni e, per lo stesso arco temporale, dei conti deposito titoli ad essi intestati o cointestati, polizze assicurative, investimenti, titoli;
i) la documentazione attestante partecipazioni in società; la denuncia di successione del padre deceduto nel 2018. Si Persona_1 chiede ex art 210 cpc disporsi l'esibizione dei contratti di leasing auto utilizzate dal
dal 2019 al 2024. Si chiede sin d'ora che si ordini l'acquisizione Parte_1 di informazioni presso l'Anagrafe dei conti correnti presso il Ministero del Tesoro con riguardo ai conti correnti ove il opera come titolare, Parte_1 contitolare o delegato ai sensi degli artt. 210, 213 cpc. Si chiede di acquisire dagli istituti bancari, assicurativi e finanziari, copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni o comunque degli ultimi tre anni e sino al 2024 e dei dossier titoli o di trasferimenti all'estero di somme di denaro e di polizze non tracciabili. Qualora la documentazione depositata risultasse insufficiente a documentare la sproporzione fra l'effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato, chiede sin d'ora ordinarsi accertamenti da parte della Polizia tributaria anche sulle società di cui il
[...]
è socio o titolare con conseguente trasmissione alla Agenzia delle Entrate Parte_1 dei risultati delle indagini esperite che documentino una sproporzione fra reddito effettivo e reddito dichiarato. Interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo nei confronti di
[...]
o comunque allo stesso riconducibili, relativamente all'ultimo triennio. Parte_1
In caso di accertamento positivo, si richiedano agli istituti tramite i quali
[...]
ha effettuato operazioni finanziarie di esibire e consegnare la Parte_1 documentazione relativa a dette operazioni finanziarie, con riferimento in particolare: - a tutti i rapporti intrattenuti (conto corrente, carte di credito/debito, operazioni extraconto, (compiute cioè al di fuori di un rapporto continuativo per proprio conto ovvero per conto o a nome di terzi es. incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito ecc.), garanzie, finanziamenti, cassette di sicurezza, polizze assicurative;
- agli estratti conto dei rapporti intrattenuti;
- all'A.U.I.- Archivio unico informatico: - operazioni non transitate sul conto, disponendo specificamente che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o cointestati al ovvero sui quali lo stesso può agire in nome e per Parte_1
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. conto dei titolari o comunque disporre operazioni con invio al Giudicante di un rapporto scritto sui risultati dell'indagine. Si chiede quindi e inoltre ammettersi CTU nominando un dottore commercialista con il quesito proposto nelle memorie istruttorie di primo grado e da intendersi qui trascritto dai punti 1 a 9. Rigettare tutte le istanze istruttorie di parte formulate in primo grado a prova diretta e Pt_1 contraria e qui richiamate e riproposte per le ragioni espresse in primo grado. Rigettare e dichiarare inammissibile l'istanza di CTU medico psicologica su
[...]
in quanto estranea ai motivi di appello, Rigettare e dichiarare CP_1 inammissibile l'istanza di acquisire dai carabinieri del nucleo radiomobile sull'intervento 13/01/2022 in quanto estranea ai motivi di appello;
Respingere le richieste di ordini di esibizione ex art 210 cpc rivolti alla (punti 8,9,10) ed in CP_1 caso di accoglimento ordinare l'esibizione anche al . Respingere Parte_1 la richiesta di ctu contabile e patrimoniale sulla signora come indicata a CP_1 pagina 35 del ricorso in appello ed in caso di accoglimento rivolgere la stessa indagine al . Dichiarare inammissibile e comunque superfluo e Parte_1 irrilevante la documentazione ex novo prodotta con l'appello. Chiede disporsi l'ascolto della figlia di anni 12 in relazione ai tempi di permanenza Persona_2
e di frequentazione del padre, al fine di mostrare che dopo la pronuncia del tribunale di Mantova le figlie non osservano il calendario indicato mantenendo tempi di permanenza quasi prevalenti con e presso la madre.
PROCURATORE GENERALE:
Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione, formulata dal
sulla base di argomentazioni corrette e condivisibili;
in particolare, questi Pt_1 non ha dimostrato che la dedotta relazione extraconiugale della moglie con tale (la cui sussistenza non appare univocamente provata) sia stata la Persona_3 causa della crisi coniugale, essendo, di contro, emerso che tra i coniugi da tempo ormai era in atto una situazione di forte conflittualità e di distacco;
il contributo per il mantenimento della moglie, posto a carico dell'appellante, e quantificato dal Tribunale in euro 500 mensili, appare fondatamente riconosciuto, dovendo rimarcarsi che si è in sede di separazione personale e non di divorzio;
l'ammontare del contributo per il mantenimento delle tre figlie, posto a carico del padre, è congruo e proporzionato alle esigenze delle minori ed alle reciproche condizioni economico-reddituali dei coniugi;
chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per separazione coniugale dinnanzi al Tribunale di Mantova depositato in data 10.09.2021, esponeva di aver contratto matrimonio con Controparte_1 il 07.05.2005, nel Comune di AD, in regime patrimoniale di Parte_1
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. separazione dei beni, e dalla loro unione erano nate tre figlie, (04.02.2012), Per_2
(03.06.2014) e (27.08.2016). Per_4 Per_5
La ricorrente deduceva che nel 2006 era subentrata una crisi coniugale che aveva spinto i coniugi ad allontanarsi sino al 2008 per poi riavvicinarsi. Nel 2009 la coppia era nuovamente in crisi, giungendo a separarsi consensualmente per poi ricongiungersi nel 2010. La famiglia nel 2012 viveva a AD. Nel corso degli anni le figlie e si erano appassionate allo sci, per Per_2 Per_4 cui nel 2020 i coniugi avevano deciso di iscrivere le due figlie alle scuole elementari di Madonna di Campiglio (TN) per consentire alle stesse di potersi dedicare a tale sport, che da quel momento avevano iniziato a praticare in forma agonistica. Le nuove abitudini di vita e la lontananza della moglie per stare con le figlie, seppur condivisa dai coniugi, aveva scatenato nel marito una profonda gelosia e atteggiamenti aggressivi verso la moglie. Quanto alla situazione lavorativa-economica del marito, questi era socio e vicepresidente del C.d.A di nonché socio accomandante di di CP_2 CP_3
e c., incassando periodici dividendi societari che variavano dai € CP_4
30.000 ai € 40.000 e percependo mensilmente ingenti somme di denaro contante non tracciato. La famiglia viveva a AD in un'abitazione di lusso di oltre 500 mq. con giardino e piscina la cui manutenzione era affidata al giardiniere, dotata di una palestra e di un bagno turco. risultava proprietario / Parte_1 comproprietario di immobili siti a AD (MN), a Montignoso, a Parma, a Rimini, a Misano Adriatico a Riccione, a Verona, alcuni dei quali erano affittati. Nel gennaio 2021 egli aveva acquistato il veicolo AUDI RS6 familiare del valore dichiarato di € 145.700,00 mentre a giugno 2021 egli aveva stipulato un leasing per il veicolo Ferrari F152 del valore dichiarato di € 306.159,00 € per il cui utilizzo corrispondeva un canone periodico al leasing. Inoltre, l'autovettura Audi SQ7 targata FL 312 WN utilizzata dalla moglie risultava in contratto del ed i ratei erano stati sempre Pt_1 pagati dallo stesso. Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione coniugale, con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre e diritti di frequentazione del padre;
assegnazione della casa coniugale di AD alla stessa;
un contributo per il mantenimento delle figlie, a carico del marito, pari a € 12.000,00 (€ 4.000,00 per ciascuna figlia), nonché il 100% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per la moglie pari a € 3.000,00; il pagamento integrale dei costi di trasferta tra AD e Madonna di Campiglio della moglie, a carico del marito.
2. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Mantova, in quanto l'effettiva residenza familiare era da rinvenirsi nella casa di Madonna di Campiglio, ubicata nel Comune di Pinzolo (TN). Nel merito, chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie;
l'affido condiviso delle tre figlie con collocamento paritetico delle minori;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed in tal
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. caso il padre era disponibile a contribuire alle spese abitative delle figlie versando alla l'ulteriore importo mensile di € 600,00; chiedeva in subordine, che il padre CP_1 potesse vedere le figlie a weekend alternati e, in caso di collocamento prevalente delle figlie presso la madre, il versamento alla a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, di un assegno pari a € 2.100,00. Il resistente negava le violenze addebitategli, precisando che nei primi mesi del 2020, i coniugi, su insistente richiesta della moglie, avevano deciso di localizzare la vita domestica nella grande casa di Campiglio. La moglie aveva iniziato a diventare sempre più insofferente rispetto alle attenzioni del marito, preferendo concentrarsi sulle frequentazioni amicali. Nella primavera del 2021, al marito erano stata fatte delle segnalazioni inerenti al fatto che la moglie intratteneva una relazione con un uomo del posto, un tale Pertanto, aveva deciso di affidare a Persona_3 Pt_1 un'agenzia investigativa il compito di sorvegliare la moglie. Questa agenzia aveva documentato che nel luglio 2021 la ricorrente si era intrattenuto presso il rifugio di montagna del presunto amante. In merito alle condizioni economiche, aveva precisato di percepire un reddito mensile di € 11.000,00, con il quale sosteneva i costi del mutuo della casa di AD per € 3.546,00 mensili, nonché i costi dei leasing delle automobili (compresa l'automobile in dotazione alla per € 1.700,00 mensili). A ciò andavano aggiunti i costi della CP_1 collaboratrice domestica del valore € 700,00 mensili al netto dei contributi, nonché i costi relativi alle bambine, a cui la aveva sempre contribuito nel corso della vita CP_1 familiare nella stessa misura del marito. Riguardo alla moglie, ella lavorava presso l'azienda della propria famiglia, con un cospicuo patrimonio immobiliare, tra cui era ricompresa la casa familiare di Madonna di Campiglio (TN), dove la stessa viveva con la famiglia, acquistata nel 2018 con un sostanzioso contributo del marito di circa
€ 200.000,00 complessivi. Inoltre, con l'assegno una tantum versato alla moglie, nell'ambito della prima separazione, questa ha acquistato un immobile sito a Casalmaggiore, percependo un canone di affitto mensile di € 600,00.
3. All'esito dell'udienza del 19.1.2022 il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava e a Controparte_1 Parte_1 vivere separati;
2) affidava ad entrambi i genitori le tre figlie minori della coppia, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre;
3) demandava ai Servizi Sociali del Comune di AD il monitoraggio della situazione familiare con particolare riguardo alle minori e al assegnava la casa coniugale, sita in Pt_1
LO SA ZO 15 a AD, unitamente agli arredi alla moglie;
infine stabiliva un calendario delle visite tra il padre e le figlie e poneva a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di 700,00 Euro mensili. Infine, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
4. Avverso tale provvedimento, in data 18.03.2022, proponeva reclamo ex Pt_1 art. 708, IV comma, c.p.c., chiedendo la revoca dell'assegno per la moglie.
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. La Corte di Appello di Brescia con decreto n. 635/2022 del 23.09.2022, rigettava il reclamo per la mancanza di evidenze in ordine alla data di inizio della relazione extraconiugale tra e l CP_1 Per_3
5. Il giudice istruttore, su istanza delle parti, tratteneva la causa in decisione ed in data 26.4.2022 emetteva sentenza parziale n. 513/2022 del 9.6.2022, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore per le ulteriori domande. Il Giudice istruttore, all'esito dell'udienza del 13.11.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. Il Tribunale di Mantova con la sentenza oggetto di impugnazione, depositata il 15.09.2024, decideva come segue: - rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- affida le minori , e in via condivisa Per_2 Per_4 Per_5 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie - a week end alternati, dal giovedì al termine delle lezioni scolastiche (oppure con prelievo dalla casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola), fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola (oppure presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola); - nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, dal mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche (o con prelievo dalla casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola), fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (oppure presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola;
4. in ogni caso, prevedere che il padre possa tenere con sé le figlie nei seguenti periodi di vacanza: - per metà delle vacanze scolastiche natalizie, con alternanza annuale del primo (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 31 gennaio) e del secondo periodo di vacanza (dal 31 gennaio alla ripresa scolastica); - durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di Carnevale, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per 4 settimane nei mesi di luglio e agosto, di cui almeno 2 consecutive, in periodi che dovranno essere individuati di comune accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante tutti i ponti infrannuali e le festività scolastiche, in alternanza con la madre;
- assegna la casa coniugale sita in AD (MN) al vicolo SA ZO 15 a
[...]
che l'abiterà con le figlie;
- pone a carico di l'obbligo CP_1 Parte_1 di corrispondere a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 la somma mensile di euro € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie ( €1.000,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla presente sentenza. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da giugno 2025, secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, alle spese straordinarie per le figlie secondo lo schema di cui in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre Parte_1 Controparte_1
9 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dalla presente sentenza. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da giugno 2025, secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese di giudizio. Osservava: quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, la stessa andava rigettata. A tal proposito, l'art 706 cpc al comma 1 impone come criterio determinante di competenza territoriale nel giudizio di separazione quello dell'ultima residenza comune dei coniugi ed in via residuale la residenza del coniuge convenuto. Anche rispetto alla domanda di affido dei figli minori il criterio è quello della residenza abituale dei minori. Ebbene, al momento della presentazione della domanda (settembre 2021), la residenza comune dei coniugi era quella di AD e il centro dei loro interessi era ivi collocato, atteso che la ricorrente trascorreva solo alcuni giorni della settimana presso la casa di Madonna di Campiglio, e tale circostanza non era stata contestata dal Quanto alle figlie della coppia, pur essendo le stesse Pt_1 iscritte presso la scuola di Madonna di Campiglio, alla data di proposizione del ricorso le minori avevano trascorso nella nuova sede solamente il precedente anno scolastico, peraltro con rientri settimanali presso la casa di AD, per cui non si poteva sostenere che la loro residenza abituale fosse cambiata rispetto al luogo in cui avevano da sempre vissuto, in cui si trovano gli affetti familiari e nel quale avevano sempre continuato a rientrare durante i fine settimana e i periodi di vacanza. In ordine alla domanda di addebito reciproco, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova: di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nonché del nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve provarsi che i predetti comportamenti siano stati la causa determinante del fallimento della convivenza. Pertanto, ove non si riscontra tale nesso, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Ciò detto, la ricorrente aveva basato l'istanza di addebito sul fatto che il marito aveva assunto un comportamento di gelosia ossessiva verso la moglie, nonché condotte violente da parte del marito, anche nel pretendere rapporti sessuali. Nel ricorso tali condotte venivano riportate in modo generico, senza il riferimento a specifici episodi. Riguardo ai presunti rapporti sessuali pretesi con violenza dal marito, agli atti non risultava alcuna denuncia, se non quella presentata nel gennaio del 2022, dopo la proposizione del presente ricorso. Tale denuncia faceva riferimento ad un episodio di presunta violenza sessuale avvenuto nel febbraio 2021, mai specificatamente citato dalla difesa di parte ricorrente, né nel ricorso né nella memoria integrativa, ma riportato per la prima volta solo nelle memorie istruttorie. Anche la circostanza del coinvolgimento delle amiche risultava smentita posto che l'unica teste sentita su tale aspetto era la quale si era espressa in Tes_1 termini dubitativi. Sulle condotte offensive, denigratorie e sullo stato di paura
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. generatosi nella ricorrente, tutti i testi avevano confermato la sussistenza di una forte conflittualità tra le parti, ma non vi erano prove evidenti di quanto sostenuto dalla ricorrente. L'unico elemento dalla stessa dedotto, e confermato dalla teste erano le Tes_2 offese contenute nei messaggi, ma poiché, non era chiaro il periodo in cui gli stessi messaggi erano stati inviati, non assumevano particolare rilevanza. Quanto all'unica teste che avrebbe assistito alle offese da parte del marito,
[...]
, era risultata inattendibile. CP_5
Pertanto, in assenza di prove adeguate, la domanda di addebito della separazione al marito andava rigettata. Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, fondata sul presunto tradimento della moglie con ed anche con altri presunti amanti, si Persona_3 osservava che la scoperta di tali tradimenti da parte del marito sarebbe comunque avvenuta in epoca successiva alla presentazione del presente ricorso, per cui non potevano in ogni caso costituire la causa della crisi coniugale. Quanto al tradimento con il sig. la prova sarebbe costituita dalla relazione Per_3 investigativa confermata anche dall'investigatore in udienza. Testimone_3
Ebbene, sia dalla relazione investigativa in atti che dalle dichiarazioni di questo teste, risultava accertata, nell'estate del 2021, la presenza della presso il rifugio del CP_1 presunto amante, una certa familiarità con lo stesso, con i luoghi e con i dipendenti dell ma non risultava alcuna prova certa dell'esistenza di rapporti sessuali o Per_3 di relazioni sentimentali tra la e l L'unica prova era costituita dal fatto CP_1 Per_3 che il teste dichiarava che parlando con l questi si riferiva alla Tes_3 Per_3 CP_1 come alla sua compagna. Tuttavia, tale prova appariva di per sé poco rilevante. Dunque, anche la domanda di addebito proposta dal resistente doveva essere rigettata. Sull'affido dei minori, secondo l'art. 337 quater c.c. l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Nel caso di specie, i servizi sociali incaricati, nell'ultima relazione del 28.3.2022, avevano riscontrato che l'atteggiamento del padre era stato amorevole e orientato all'ascolto ed avevano concluso che entrambi i genitori erano presenti nella vita delle figlie e rivestono un ruolo significativo e che dall'incontro con le minori non erano emerse manifestazioni palesi di disagio. Alla luce della suddetta relazione, quindi, non vi erano motivi per derogare all'ordinario regime di affido condiviso delle minori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, in considerazione dell'età delle minori e della collocazione di fatto. Riguardo alla frequentazione del genitore non convivente con le figlie, egli poteva vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati e nei periodi di vacanza alternandosi con la madre.
11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Tenuto conto della collocazione delle figlie presso la madre, la casa veniva assegnata a perché conforme al superiore interesse della prole a conservare Controparte_1
l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970, considerato che le minori, ad eccezione del solo anno scolastico 2020/2021, avevano sempre vissuto in quella casa. In merito situazione economica delle parti, veniva rilevato che le rispettive capacità economiche, in assenza di elementi probatori di segno diverso, dovevano ritenersi quelle risultanti dalla documentazione depositata in atti. La ricorrente aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi dalle quali emergeva, in particolare da quella dell'anno 2021, un reddito mensile netto di circa 2.600 euro, mentre dal CU 2022 emergeva un reddito mensile di circa 1.900 euro. Inoltre, la stessa era proprietaria e comproprietaria di diversi beni immobili, tra cui la casa a Madonna di Campiglio e quella a Casalmaggiore, acquistata con l'assegno una tantum ricevuto in sede di separazione consensuale nel 2009. La aveva, altresì, CP_1 documentato di essere gravata da rate di finanziamenti per un importo totale di circa
€1.000,00, nonché da ingenti spese di utenze per la casa coniugale. Il aveva documentato un reddito mensile di circa 15.000 euro, di essere Pt_1 proprietario di diversi beni immobili e di essere gravato dal mutuo della casa coniugale pari ad € 3.500, dalle spese per la colf, pari a € 700,00 e dalle rate di finanziamento degli autoveicoli pari ad € 1.700. Quindi, in considerazione di tutto ciò e dell'età delle minori, si riteneva equo fissare in € 1.000,00 l'assegno di contributo al mantenimento ordinario per ciascuna figlia. Riguardo all'assegno in favore della ricorrente, considerate le rispettive capacità economiche delle parti, la piena capacità lavorativa della ricorrente che era dotata di sufficienti redditi propri, essendo anche proprietaria di appartamenti di lusso ( vedi casa in Madonna di Campiglio) e che altresì ella durante la vita matrimoniale aveva goduto di un elevato stile di vita , come dimostravano le foto della casa coniugale e quella di Madonna di Campiglio, si riteneva equo fissare in € 500,00 l'assegno di contributo al suo mantenimento. Sulle spese processuali, tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, vi erano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
7. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 17.05.2024
formulando le domande di cui in epigrafe. Parte_1
8. Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.10.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la modifica della sentenza di primo grado in merito all'ammontare del contributo del padre per il mantenimento delle tre figlie minori, fissando l'assegno mensile da porre a carico dell'appellante in una somma complessiva non inferiore ad € 1.800, 00 a figlia ovvero nella misura superiore ad € 1.000,00, nonché la modifica della determinazione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre e comunque, in caso di rigetto, stabilire l'obbligo di contribuire nella misura del 60 %
12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. anche delle altre spese straordinarie indicate dalla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
9. La parte appellante in data 30.10.2024 depositava memoria ex art.473 bis 32 cpc. L'appellato il 06.11.2024 depositava istanza per l'espunzione della suddetta memoria.
10.Il procuratore Generale in data 06.11.2024 chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conferma della sentenza impugnata.
11. Con provvedimento del 15.11.2024 la relatrice, rilevato che parte appellante in data 30.10.2024 aveva depositato “memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c.” e che parte appellata il 7.11.2024 aveva depositato “istanza per l'espunzione della memoria ex art 473 bis 32 ed allegati di parte appellante” osservando che al caso di specie si applica il rito pre-riforma c.d. Cartabia con conseguente inammissibilità della memoria;
con la medesima istanza l'appellata chiedeva fissarsi “udienza di precisazione delle conclusioni con termini per memorie”; evidenziato altresì che alla causa in esame non si applica il nuovo rito ma quello pre-riforma c.d. Cartabia, con la conseguenza che la memoria depositata il 30.10.24 era inammissibile in quanto non autorizzata;
ritenuto tuttavia opportuno, valutata sia la proposizione di appello incidentale che la richiesta di parte appellata di poter depositare memorie conclusive, assegnare alle parti termine per repliche, con necessità quindi di rinvio dell'udienza, tanto premesso rinviava l'udienza del 19.11.2024 al 4.3.2025, con termini alle parti per memorie.
12. In data 15.22025 parte appellante ha depositato memoria di replica e in data 14.2.2025 parte appellata ha depositato memoria di controreplica.
13. All'udienza del 4.3.2025 le parti hanno concluso come sopra trascritto e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'appello è infondato, così come pure l'appello incidentale. La sentenza impugnata va pertanto confermata con compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
15. Con il primo motivo di appello, il sig. impugna la sentenza nella parte in Pt_1 cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie ritenendo erroneamente non provata la relazione extraconiugale della stessa con il GN
Persona_3
Tale decisione è, a suo giudizio, erronea, illegittima e gravemente carente.
13 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. È erronea laddove il Tribunale ha ritenuto che la relazione investigativa prodotta da in primo grado non abbia provato la relazione sentimentale tra la ricorrente e Pt_1 il GN Invero l'errore del Giudice di prime cure emerge dalla mera Persona_3 lettura della relazione investigativa nella quale sono evidenziate in maniera chiara le circostanze da cui si evince incontrovertibilmente l'intimità tra l'odierna appellata e l'amante. Difatti la relazione investigativa fornisce la prova della “convivenza” della con il GN rendendo evidente l'errore del Giudice di prime cure CP_1 Per_3 laddove ha tratto dalle indagini investigative la mera presenza della presso il CP_1 rifugio del presunto amante. Orbene, la condivisione della medesima stanza del rifugio da parte della e del CP_1
GN è stata confermata dall'investigatore sentito come teste Per_3 Tes_3 all'udienza del 10 marzo 2023, il quale relazionava altresì che partecipava alla CP_1 gestione del rifugio, frequentava gli spazi del Rifugio TUt riservati al personale e conosceva tutti i dipendenti del Rifugio. Anche tali circostanze sono state completamente travisate e sminuite dal Giudice, che ha ridotto la gestione condivisa tra la ricorrente e il GN ad un mero “rapporto di amicizia”. Per_3
La decisione di rigetto della domanda di addebito è, altresì, illegittima, in primo luogo nella parte in cui esclude il tradimento poiché non risultava provata l'esistenza di rapporti sessuali o di relazioni sentimentali tra la e l e l'unica prova CP_1 Per_3 fornita dalla dichiarazione dell'investigatore privato era di per sé irrilevante, non provando il tradimento. A tal proposito secondo la costante giurisprudenza di legittimità non è necessaria la consumazione di rapporti sessuali tra un coniuge e l'amante ovvero l'esteriorizzazione di atteggiamenti intimi, ma sono sufficienti semplici sospetti di infedeltà, configurabili in termini di adulterio apparente a prescindere dall'attualizzazione dello stesso. Invero, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”. Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia violato gli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui ha omesso di porre a fondamento della propria decisione il verbale delle indagini investigative preventive compiute ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. nell'ambito del processo penale in cui era imputato per violenza sessuale ai danni della Pt_1 moglie, che si è chiuso con la sua piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel detto verbale sono riportate le dichiarazioni rese dalla NO estetista Tes_4 della NO e sua amica, la quale ha riferito che l'odierna appellata le aveva CP_1 confidato l'esistenza della relazione extraconiugale con il gestore di un rifugio di nome . Per_3
14 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Ebbene, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, i verbali delle indagini investigative preventive sono atti pubblici resi da un pubblico e, come tali, facenti piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso. Peraltro, non ha mai contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dalla CP_1
NO ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., né l'ha denunciata ai sensi Tes_4 dell'art. 371 ter c.p. per false dichiarazioni al difensore. Il Giudice di prime cure ha, pure, violato la normativa dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici nonché quella dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il Giudice, non ha considerato gli elementi probatori nel loro complesso e non ha dato conto della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che sussistono nel caso di specie. Né ha verificato la sussistenza di nessuno dei suddetti requisiti che, se vagliati, invece, avrebbero dovuto portare ad una conclusione radicalmente opposta. Il Giudice di prime cure, infatti, pur richiamando le risultanze probatorie del tradimento tra e il GN ha tuttavia omesso di porle in relazione. CP_1 Per_3
Difatti, la condivisione della stessa stanza da parte dell'attuale appellata e del GN
la co-gestione del rifugio di proprietà di quest'ultimo e il fatto che lo stesso Per_3 non avesse smentito di essere il “compagno” della stessa portano a ritenere, in applicazione dei canoni della logica e dell'esperienza, che tra i due vi fosse una relazione amorosa. La giurisprudenza di merito, invero, ne presume la sussistenza dalla mera permanenza del coniuge e dell'amante all'interno di uno stesso edificio, pur Per_6 in assenza di altri indici ed elementi indiziari, quali atteggiamenti intimi, amorevoli o amicali. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente escluso dagli elementi indiziari i tradimenti scoperti da dopo l'avvio del giudizio di separazione, che pur non incidendo Pt_1 sulla frattura definitiva dell'affectio coniugalis, devono essere letti quale recidività nell'assunzione di comportamenti fedifraghi da parte di e, dunque, quale CP_1 elemento rafforzativo della presunzione del tradimento della medesima con il GN
. Per_3
Altresì, la decisione di rigettare la domanda di addebito avanzata da risulta Pt_1 illegittima in ragione della violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nella parte in cui non ha considerato le dichiarazioni confessorie con le quali ha ammesso la relazione extraconiugale con il gestore del rifugio TUt. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto affermato dalla ricorrente nella memoria integrativa del 21.02. 2022, ove l'infedeltà viene dalla stessa esplicitamente ammessa. In proposito, la Corte di cassazione ha affermato che “alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto”.
15 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Infine, la decisione impugnata è gravemente carente laddove il Tribunale ha omesso completamente di considerare le ulteriori prove del tradimento della moglie costituite: dai messaggi WhatsApp intercorsi nell'aprile 2021 tra e Parte_1 Per_7
maestro di sci delle figlie e della moglie, dai quali si evince come la
[...] CP_1 avesse una relazione extraconiugale con;
dalla testimonianza del GN Per_3 che, sentito come teste all'udienza del 12 maggio 2023, ha confermato l'invio Per_7 dei predetti messaggi al dalla seconda indagine investigava relativa al Pt_1 febbraio 2022, da cui emergeva che la relazione tra i due è proseguita anche nella casa familiare di AD e alla presenza delle figlie minori, dopo il deposito del ricorso, impedendo così la riconciliazione tra i coniugi;
dalla visura storica del PRA, si evince che il veicolo targato GB634LN, indicato nella succitata relazione investigativa, era, all'epoca della predetta indagine (11 marzo 2022), di proprietà del GN Persona_3
In definitiva sussiste la prova della violazione dello statuto matrimoniale da parte della moglie e che, quindi, la separazione dovrà essere addebitata alla moglie, che l'ha determinata violando ripetutamente i doveri di fedeltà, di lealtà e di collaborazione previsti dall'art. 143 c.c. Pertanto, dovrà essere revocato, a far data dalla domanda, anche l'assegno di mantenimento disposto, in via provvisoria, in favore della moglie, pur in assenza degli altri presupposti di legge.
15.1. In relazione al primo motivo di appello, evidenzia che Controparte_1 controparte non ha fornito la prova del tradimento della moglie. Dunque, tale motivo è infondato. Anzitutto, come aveva evidenziato il Tribunale, non solo occorreva accertare un comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche effettuare una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse la causa della intollerabilità della convivenza, ovvero un effetto di questa. La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento contrario, in modo volontario e consapevole, ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova di tale comportamento, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. In forza dei suddetti principi, mentre la moglie aveva dimostrato inequivocabilmente l'anteriorità di una profondissima crisi matrimoniale (oltre ad avere anche fornito la prova dei maltrattamenti subiti) tale d rendere intollerabile la convivenza, il marito, invece, non aveva dimostrato l'infedeltà della moglie né tantomeno aveva dimostrato il nesso causale tra la presunta condotta infedele della moglie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Inoltre, il Tribunale di prime cure aveva ben spiegato che il presunto tradimento della moglie con il sig. non era stato dimostrato dal marito in quanto né la relazione Per_3 investigativa né le dichiarazioni testimoniali dell'investigatore avevano Tes_3 fornito tale prova.
16 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Dall'istruttoria era emerso che dalla fine del 2019 la signora trascorreva almeno CP_1
3/4 giorni a settimana insieme con le figlie e la tata a Madonna di Campiglio, tanto è vero che le figlie dal 2020 avevano incominciato a frequentare lì la scuola primaria, e la famiglia da sempre aveva trascorso le vacanze invernali a Madonna Persona_8 di Campiglio. Pertanto, non vi era nulla di anomalo od inconsueto nel fatto che la signora conosceva bene i luoghi, i percorsi tra i boschi e gli abitanti di Madonna CP_1 di Campiglio, tra cui i gestori del rifugio TU ed i dipendenti. Difatti, la relazione investigativa non aveva documentato né dimostrato una convivenza della con l tanto è vero che l'investigatore aveva visto la CP_1 Per_3
in una sola occasione, salire le scale verso gli alloggi del rifugio. CP_1
Il report investigativo del si riferiva ad un periodo di osservazione di tre Pt_1 giorni a luglio 2021, tre giorni ad agosto 2021 e due giorni a settembre 2021. Peraltro, non era mai stata fotografata in atteggiamenti intimi o affettuosi con il CP_1
Sig. Per_3
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non c'erano prove che la gestisse il rifugio (vista la sua presenza tre giorni nell'arco di tre mesi) e la CP_1 circostanza che la stessa conoscesse i dipendenti del rifugio non voleva dire che intrattenesse rapporti intimi, ovvero una relazione amorosa con uno dei titolari. Dunque, correttamente il Tribunale di Mantova aveva affermato che dalla relazione investigativa si poteva desumere esclusivamente una conoscenza ed una familiarità tra e CP_1 Per_3
L'appellante, altresì, non aveva nemmeno dimostrato che la presunta infedeltà aveva inciso con efficacia disgregante sulla vita familiare. Ed invero, come affermato dal Giudice di primo grado, dal quadro probatorio complessivo emergeva certamente un contesto di elevata e preesistente conflittualità tra le parti e una crisi matrimoniale profonda e radicata precedente rispetto alla presunta infedeltà della moglie. Anche la Corte d'Appello di Brescia, nel provvedimento di rigetto del reclamo radicato da dopo i provvedimenti presidenziali provvisori (RG. 88/2022), Pt_1 condividendo la decisione del Presidente del Tribunale di Mantova, aveva evidenziato che occorreva valutare la complessa vicenda matrimoniale, comparare la condotta dei coniugi e l'irrilevanza dei comportamenti successivi al determinarsi della crisi matrimoniale. aveva sempre dichiarato (come confermato dai testimoni) che a Controparte_1 partire dal 2020 erano nati dei contrasti che si erano consolidati nel gennaio del 2021, quando il non aveva più avuto, nei confronti della moglie, alcun rispetto Pt_1 offendendola davanti alle tre figlie e agli amici. Per tale ragione in quel periodo CP_1 aveva iniziato a soffrire di attacchi di ansia, di panico e di ipertermia da stress. L'appellante, del resto, in primo grado non aveva contestato che nel 2021 la coppia si stava separando, vivendo di fatto separata da quasi due anni, né aveva mai contestato che, a maggio 2021, egli si era già rivolto ad un avvocato per la separazione e che la coppia organizzava separatamente i tempi con le bambine non comparendo mai insieme. Tali circostanze trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni
17 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. nel processo di primo grado. In particolare, i testimoni (ex Testimone_5 compagna del padre della RO per 22 anni) (padre della RO) Per_9 [...]
(colf convivente con la famiglia dal 2019) avevano collocato la crisi CP_5 familiare insanabile nel periodo 2019 – 2020. Quindi, il Giudice di primo grado aveva correttamente respinto la domanda di addebito alla moglie. Si contesta, altresì, l'affermazione di secondo cui il Tribunale era incorso Pt_1 nella violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c. per avere omesso di porre a fondamento della propria decisione il verbale delle indagini investigative preventive ex art 391 bis c.p.p. e funzionali al processo penale in cui era imputato per Pt_1 violenza sessuale ai danni della moglie, processo che si era chiuso con la sua piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel suddetto verbale erano riportate le dichiarazioni rese dalla NO Tes_4 estetista della e sua amica, la quale aveva riferito che l'appellata le aveva CP_1 confidato l'esistenza della relazione extraconiugale con il gestore di un rifugio di nome . Orbene, tali dichiarazioni, non venivano menzionate dal Giudice di Per_3 primo grado, in quanto non potevano avere un valore probatorio, nemmeno indiziario sia per il contesto in cui erano avvenute, sia per le macroscopiche incongruenze cronologicamente inconciliabili con gli avvenimenti che le rendevano non credibili e non attendibili. Peraltro, a nulla rilevava che la non avesse denunciato la CP_1 Tes_4 per false dichiarazioni al difensore, come, allo stesso modo il non
[...] Pt_1 aveva denunciato per falso i testimoni nonostante le dichiarazioni rese erano contrarie alla tesi difensiva del marito. Quindi, il Giudice di primo grado non aveva violato o erroneamente applicato gli artt. 115 e 116 cpc, in quanto ai fini d'una corretta decisione, egli non era tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indicasse gli elementi sui quali fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni. D'altronde, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, l'appellata, contrariamente a quanto affermato da non aveva mai Pt_1 ammesso la relazione extraconiugale con l contestando reiteratamente la Per_3 presunta infedeltà.
15.2. Il primo motivo di appello è infondato, per le ragioni esposte dalla parte appellata, sopra riportate, che si condividono. La Corte evidenzia che il Tribunale di Mantova ha affermato che non vi era una prova certa del tradimento con il sig. da parte della signora Motiva Per_3 CP_1 quindi tale convincimento riprendendo la relazione investigativa e la testimonianza sul punto. Su tale passaggio della sentenza si concentra il primo motivo di appello.
18 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Il Tribunale aveva anche motivato nei seguenti termini: “…Quanto alla domanda proposta dal resistente, lo stesso fonda la richiesta di addebito sul presunto tradimento della moglie con Preliminarmente si osserva che quanto Persona_3 ad altri soggetti pure indicati quali presunti amanti, la scoperta di tali tradimenti da parte del marito sarebbe comunque avvenuta in epoca successiva alla presentazione del presente ricorso, per cui non potrebbero in ogni caso costituire la causa della crisi coniugale. Anche con riferimento ai tradimenti precedenti al 2009, prima della separazione consensuale e della riconciliazione, gli stessi non possono porsi in nesso causale con l'odierna crisi coniugale.”. Quanto alla presunta relazione con il sig. la Corte osserva che l'attività Per_3 investigativa, su incarico del marito, aveva osservato la signora alcune ore in CP_1 otto giorni tra luglio e settembre 2021. A prescindere dal fatto se sia un lasso di tempo sufficiente o meno e se dall'osservazione possa dedursi o meno la sussistenza di una relazione sentimentale tra la signora e il sig. (che l'appellata nega vi sia stata all'epoca) è però CP_1 Per_3 accertato che la crisi coniugale fosse già in atto da tempo. Premesso che si trattava di una unione non solida, già attraversata da una crisi in passato, fino alla separazione, crisi poi superata;
che nel 2019 la coppia avesse comunque adottato una scelta insolita, ovvero il trasferimento di madre e figlie a Madonna di Campiglio la maggior parte dei giorni della settimana, di fatto non condividendo più una vita coniugale;
che la litigiosità reciproca era elevatissima e risalente, come emerso nel procedimento penale, tanto premesso è stato comunque accertato, attraverso le deposizioni testimoniali, che il venir meno dell'affectio coniugalis risale al 2020. Non è quindi stata fornita la prova che la presunta relazione tra la signora e il sig. sia stata la causa della separazione. CP_1 Per_3
Su questo aspetto l'appellante nulla deduce. Mancando la prova del nesso di causalità la domanda di addebito va respinta.
16. Con il secondo motivo di appello, viene impugnato il capo della sentenza che ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo Parte_1 al mantenimento della stessa, l'assegno di € 500,00 mensili. A parere dell'appellante il Tribunale fonda la relativa decisione su una errata ricognizione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, nonché su un'illegittima interpretazione del tenore di vita coniugale. In particolare, la decisione del Tribunale si fonda su un duplice errore di calcolo: il Giudice di prime cure ha errato laddove, relativamente ai redditi della ha CP_1 affermato che dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, risultava un reddito mensile netto di circa 2.600 euro, mentre dal CU 2022 un reddito mensile di circa 1.900 euro. Il Tribunale, pertanto, ha evidenziato una netta diminuzione reddituale dell'appellata dall'anno di imposta 2021 (pari a € 1.900,00) all'anno di imposta 2020 (pari a € 2.600,00). Tale calcolo è errato poiché non considera tutte le altre voci di reddito della in quanto omette di sommare al reddito complessivo i redditi da CP_1 locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca al 21%).
19 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Il calcolo corretto, pertanto, con riferimento all'anno di imposta 2021 è il seguente: € 3.393,16 (reddito netto mensile derivante esclusivamente dalla sommatoria tra il reddito da attività professionale e il reddito da locazione non sottoposto al regime della cedolare secca), cui va aggiunto l'importo mensile dei canoni di locazione al netto della cedolare secca pari a € 1.185,00. Pertanto, il totale del reddito mensile netto della per l'anno 2021 è di € 4.578,16. Con riferimento all'anno di imposta CP_1
2020, il reddito netto mensile derivante dalla sommatoria tra il reddito da attività professionale e il reddito da locazione soggetto alla tassazione ordinaria è, invece, di
€ 2.832,75, cui va aggiunto l'importo mensile netto dei canoni di locazione soggetti al regime della cedolare secca pari a € 540,00. Dunque, il reddito mensile netto della per l'anno 2021 è di € 3.372,75. CP_1
Dal confronto tra il PF 2021 e il PF 2022 della si evince, altresì, che il Giudice CP_1 di prime cure ha errato nel rilevare una contrazione dei suoi redditi che, al contrario, risultano aumentati dall'importo netto mensile di € 3.372,75 del 2020 all'importo netto mensile di € 4.578,16 del 2021. Inoltre, il Giudice di prime cure ha errato, nel calcolo degli oneri gravanti sul Pt_1 in quanto egli paga mensilmente la rata del mutuo della casa familiare assegnata alle figlie dell'importo di € 3.654,50 e non di € 3.500,00, come indicato dal Tribunale;
le rate di leasing dell'autoveicolo in uso all'odierno appellante sono dell'importo di € 2.078,00 anziché € 1.700, come emerge chiaramente dal contratto di finanziamento. Ne consegue che il computo corretto dei redditi dei coniugi sopraindicato evidenzia l'insussistenza della disparità economica tra le parti supposta dal Tribunale con una minima differenza tra le risorse disponibili per ciascuna delle parti: ha una Pt_1 disponibilità economica mensile di € 5.572,00 (così calcolata: € 15.000,00 di reddito netto mensile - € 3.654,00 di rata mensile di mutuo - € 2.078,00 di rata mensile di finanziamento - 3.000,00 di assegno di mantenimento delle figlie - € 700,00 di stipendio della colf); ha una disponibilità economica mensile di € 4.137,00 CP_1
(così calcolata: € 3.393,16 di reddito netto mensile da attività professionale + € 1.185,25 di reddito netto mensile derivante dalla locazione – € 460,00 a titolo di finanziamento, di cui peraltro controparte non ha mai specificato la natura). Fino a dicembre 2024, ella avrà in aggiunta a quanto precede la spesa di € 537,00 per le rate di un ulteriore finanziamento di cui non è specificata la natura. Il Giudice di primo grado, inoltre, ha presunto che il tenore di vita fosse elevato per il divario reddituale (in realtà inesistente) tra i coniugi, violando l'art. 2697 c.c. Invero, l'onere della prova del tenore di vita grava sul coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, il quale deve dimostrare, altresì, che il suddetto standard fosse garantito dal coniuge onerando. Nel caso di specie, non c'è alcuna prova in atti di un tenore di vita matrimoniale che oggi non sia in grado di conservare con i suoi redditi. CP_1
Il Giudice di prime cure ha, altresì, violato l'art. 156 c.c. In proposito secondo la Suprema Corte, la conservazione del precedente tenore di vita coniugale costituisce un obiettivo solo tendenziale dovendosi tenere conto degli effetti della disgregazione familiare, tra cui primariamente l'impoverimento dei
20 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. coniugi. In conseguenza della separazione, infatti, marito e moglie devono affrontare maggiori spese vive e viene meno la possibilità di sostenere in comune i costi fissi (tra di essi, figurano le spese per il mantenimento dei figli che, mentre durante il matrimonio potevano essere divise tra i genitori, dopo la separazione gravano in via prevalente sul genitore non collocatario dei minori). Ciò comporta un deterioramento anche della condizione economica del coniuge onerato, al quale deve essere garantita, al pari del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso di specie, il Tribunale ha ignorato le conseguenze economiche derivanti a dalla separazione e l'impossibilità dello stesso, allo stato attuale, di Pt_1 beneficiare dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il Tribunale ha violato, anche, l'art. 337-sexies c.c. laddove ha omesso di considerare il valore dell'assegnazione della casa coniugale alla madre nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Difatti, il Tribunale, al contrario, ha valutato la casa coniugale di AD quale prova dell'elevato tenore di vita goduto da in costanza di matrimonio, che CP_1 deve assicurarle anche attualmente mediante un adeguato assegno di Pt_1 mantenimento. L'assegnazione della casa coniugale, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, rappresenta per da un lato, un evidente risparmio di CP_1 spesa e, dall'altro lato, una garanzia di continuità del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infine, la sentenza appellata è contraddittoria nella parte in cui, pur tenendo conto che la ricorrente è dotata di piena capacità lavorativa e che gode di più che sufficienti redditi propri, essendo anche proprietaria di appartamenti di lusso, le ha riconosciuto un assegno di mantenimento del valore di € 500. Invero, il Giudice di prime cure, pur affermando l'insussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento (piena capacità lavorativa della moglie, redditi adeguati della stessa, ampie disponibilità patrimoniali costituite da beni di lusso di proprietà della stessa), attribuisce poi alla moglie il suddetto contributo. Del resto, che non abbia alcun bisogno dell'assegno del marito, è dimostrato CP_1 anche dal fatto che la stessa, come provato in primo grado, può permettersi il lusso di ospitare gratuitamente in casa l'ex domestica della famiglia, la NO
[...]
, la quale oggi lavora altrove. CP_5
16.1. Parte appellata contesta la ricostruzione dei fatti come operata dall'appellante. Il primo errore in cui è incorso l'appellante consiste nell'aver preso come riferimento i CU 2020 e 2021, come esaminati dal Giudice di primo grado, per rettificarli e sviluppare un proprio calcolo reddituale altrettanto sbagliato. Il secondo errore in cui è incorso l'appellante, è stato quello di non considerare che il Giudice di primo grado ha utilizzato i valori reddituali dei CU 2020 e 2021 dei due coniugi non per stabilire l'assegno al coniuge, bensì per determinare il contributo al mantenimento delle tre figlie.
21 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Ebbene, il giudice di primo grado, nel riconoscere il diritto di all'assegno di CP_1 mantenimento, ha tenuto conto della piena capacità lavorativa della moglie che gode di redditi propri, che la stessa e è proprietaria della casa di Madonna di Campiglio, evidenziando che durante la vita matrimoniale, la moglie ha goduto di un elevato stile di vita. Dunque, era certo il macroscopico squilibrio economico fra i coniugi al momento della separazione (e anche dopo) che l'appellante si ostina a non voler riconoscere. Nel caso di specie, dall'istruttoria di primo grado, era emerso, peraltro non contestato dal che con la nascita delle tre figlie la si era dedicata principalmente Pt_1 CP_1 alla famiglia ed alle bambine nate tra il 2012 e il 2016; che ella aveva ridotto il lavoro comprimendo le possibilità di carriera e di reddito;
che durante la convivenza matrimoniale il dal 2018 (morte del padre) si è potuto dedicare in maniera Pt_1 esclusiva all'impresa di famiglia di cui è diventato vice presidente CP_2 ereditando le azioni della società del padre. Difatti l'appellante ha CP_2 realizzato una villa faraonica a AD;
ha acquistato e cambiato numerose auto di lusso, disponendo di orologi per un valore di € 150.000,00; ha acquistato una villa a Forte dei Marmi dove la famiglia trascorreva le vacanze estive ed ha ristrutturato l'appartamento della moglie a Madonna di Campiglio dove la famiglia trascorreva le vacanze invernali, ed ha sempre pagato l'iscrizione all'esclusivo circolo sportivo di sci delle figlie, ha assunto e retribuito (in parte in nero) le colf e la tata. Al riguardo la Corte d'Appello adita aveva rigettato in sede di reclamo, la richiesta di di eliminare l'assegno di mantenimento al coniuge riconosciuto in € 700,00 Pt_1 dal Presidente del Tribunale, stante una innegabile disparità economica tra i due coniugi anche in virtù del principio del mantenimento del precedente tenore di vita. Invero, dalle dichiarazioni reddituali, emerge una disparità economica clamorosa tra le parti: quanto a nell'anno 2020 il calcolo del reddito mensile al Controparte_1 netto delle imposte era pari ad € 2.286,33 + € 387,08 = € 2.673,42; nell'anno 2021 percepiva un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.553,17 + € 663,58 = € 3.216,75 ; anno 2022 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.277,58 ( incluso l'assegno di separazione di € 700,00) + € 663,58 = € 2.941,16; nell'anno 2023 aveva un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.383,33 ( compreso l'assegno di separazione di € 700,00) + € 592,83 = € 2.976,46. Quanto al : - nel 2019 egli percepiva il un reddito mensile al netto Parte_1 delle imposte pari ad € 11.852,42 + € 54,58 = € 11.907,00. Va poi evidenziato che, nella dichiarazione, al quadro RL1 TIPO REDDITO 1 viene indicato € 40.336,00 quale distribuzione utili: trattasi di importo che corrisponde al 40% di quanto percepito dal come distribuzione utili del 2019 (€ 100.840 x40% = € Pt_1
40.336,00). Quindi il reddito netto totale del ammontava ad € 142.884.00+ € Pt_1
60.504.00 (60% dei dividendi non tassabili ma percepiti) = € 203.388,00 che equivalevano ad un reddito netto mensile di € 16.949,00; - nel 2020 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 14.519,60 e nella dichiarazione al quadro RL1 TIPO REDDITO 1 viene indicato € 52.336,00 quale distribuzione utili: trattasi di importo che corrisponde al 40% di quanto percepito ed incassato dal marito come
22 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. distribuzione utili del 2020 (€ 130.936,00 x40% = € 52.336,00). Per cui il reddito netto totale ammontava ad € 173.936,00 + € 78.600 (60% dividendi non tassabili e incassati) = € 252.836,00 che equivalevano ad un reddito netto mensile di € 21.069,66; nel 2021 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 14.802, con un incasso di € 55.603,00,00 quale distribuzione utili e quindi il reddito netto totale ammonta ad € 142.884.00+ € 83.397.00 (dividendi non tassabili e incassati) = € 261.030.00 che rappresentavano un reddito netto mensile di € 21.752,00. Alla luce di quanto sopra, conclude l'appellata, è indiscutibile che i calcoli fatti nell'atto di appello siano palesemente errati perché il reddito mensile netto della come risulta dai prospetti allegati, è almeno 1/10 del reddito di senza CP_1 Pt_1 tenere conto dei redditi del non dichiarati al fisco. Pertanto, non è corretta Pt_1
l'affermazione secondo cui il reddito mensile di cui dispone il ammonta ad € Pt_1
5.572,00 e che la abbia una disponibilità economica di € 4.137,00. Occorre, CP_1 altresì, considerare le spese che le stesse sono chiamate a sopportare dopo la fine della vita in comune. Parte appellata attualmente con il suo reddito, non ha più disposizione somme ingenti di denaro contante che il le consegnava e non dispone più di una carta Pt_1 di credito ricaricabile di € 1.500,00 mensili per gli acquisti on line (revocata il 23/12/2021 subito dopo l'udienza presidenziale, circostanza documentata e non contestata), e dell'autovettura Q7 che il marito le ha sottratto dopo l'udienza presidenziale, lasciandola a piedi, né può permettersi di pagare la colf e la tata, e le vacanze e Forte dei Marmi. Tuttavia, deve affrontare spese ordinarie molto alte CP_1 perché rapportate ad una villa di lusso di 600 mt2. Orbene, il Tribunale di Mantova non ha fondato l'assegno di mantenimento della moglie su (sola) base reddituale o sulla sola capacità di produrre reddito, ma sul tenore di vita della famiglia quando le parti vivevano insieme e deve essere rapportato alle attuali esigenze ed aspettative. A tal proposito è un dato oggettivo che a partire dal 2018/2019 si è creato un evidente squilibrio reddituale fra le parti: il marito ha avuto le maggiori possibilità di carriera e di guadagno perché ha ereditato molto denaro dalla morte del padre che gli ha consentito di pagare quasi integralmente la villa di 600 mt2 costata € 2.800.000.00, in quanto ha anche ereditato le azioni societarie paterne ed ha assunto il ruolo di Vicepresidente di CP_2
Il Tribunale di primo grado ha poi riconosciuto le ingenti spese di utenza che la moglie deve sostenere dopo la separazione per mantenere la villa assegnatale quale genitore collocatario, spese che sono sempre state pagate dal marito intestatario delle utenze: € 2.000,00 oltre iva per manutenzione ordinaria del giardino, € 2.470,00 per manutenzione ordinaria piscina, costo manutenzione ordinaria periodica ascensore € 418,00, Tari € 650,00, costi per luce e gas € 800/900 mensili, Internet € 70,00 mensili, acqua trimestrale € 240,00, € 850 ed € 502,00. Oltre alle spese di condominiali della casa di vacanza di Campiglio.
23 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Inoltre, l'appellante continua ad incassare il contributo mensile GSE sulla produzione del fotovoltaico della casa coniugale assegnata alla moglie mentre ella paga i consumi. Infine, l'appellante non ha considerato che, l'assegno di mantenimento del coniuge è tassato per la e detraibile dal reddito del CP_1 Pt_1
In merito agli immobili di proprietà esclusiva della signora va precisato che CP_1 quelli di Casalmaggiore e Madonna di Campiglio grava un mutuo mensile di circa € 1.000,00 mentre per gli altri immobili è documentato che la è nuda proprietaria CP_1 di alcuni e di altri immobili non percepisce reddito in quanto sono stati azionati procedimenti di sfratto per morosità. Altresì occorre evidenziare che è un imprenditore e, dopo la morte Parte_1 del padre (2018) è Vicepresidente di azienda con 90 dipendenti capitale CP_2 sociale di € 4.000.000.00; egli è titolare di 8.166 azioni ordinarie pari a nominali 816.600,00 euro di proprietà e nudo proprietario di 1.434.400,00 euro di azioni ordinarie pari a nominali 143.400,00. Gli utili di bilancio di esercizio sono i seguenti: per l'anno 2020 di € 3.365.664.00; anno 2021 € 4.312.474,00; anno 2022 € 4.261.644,60 e per il 2023 il bilancio di esercizio è pari ad € 55.732.219.00 con un utile netto di € 3.579.508.00. Rispetto al bilancio 2023, nel corso dell'anno 2023, complessivamente i CP_2 soci, si sono divisi ben euro 5, 65.000,00 lordi. Inoltre, è socio di altre imprese, tra cui anche la immobiliare Eredi Marutti srl Pt_1 che affitta gli immobili ereditati dal padre dislocati: a AD (MN), a Montignoso, a Parma, a Rimini, a Misano Adriatico, a Riccione, a Verona (Bardolino), alcuni dei quali sono a reddito. In ordine alla lamentata violazione dell'art 337 sexies c.c. perché il Tribunale non avrebbe considerato il valore dell'assegnazione della casa coniugale alla nella CP_1 regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, si osserva che la doglianza è priva di fondamento in quanto il Giudice ha preso considerazione sia i proventi derivanti dalle rispettive attività lavorative che le disponibilità patrimoniali di ciascuno di essi, giungendo a rilevare l'esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi e l'inidoneità delle risorse della a garantirle la conservazione del CP_1 medesimo tenore di vita precedentemente mantenuto che non può più mantenere senza un contributo economico da parte del marito. Dunque, il ragionamento del Giudice di prime cure è coerente, corretto e lineare in quanto, il Giudice riconosce il diritto all'assegno di mantenimento in capo alla CP_1 in forza dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Posta così in luce la capacità economico-reddituale dell'appellante, la signora CP_1 chiede, con appello incidentale, che sia aumentato l'assegno per le figlie. In particolare, chiede che il contributo sia aumentato nella misura non inferiore ad € 1.800,00 per ciascuna figlia (e quindi in totale euro 5.400), per consentire alle minori di poter mantenere il tenore di vita goduto in passato, rapportandolo anche alle aumentate esigenze delle stesse che sono cresciute. Inoltre, alla luce della macroscopica differenza di redditi e di patrimonio tra le parti, l'appellata chiede
24 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. venga ripristinata la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre come aveva stabilito il Presidente. Evidenzia altresì che le 3 figlie pranzano a scuola dal lunedì al venerdì ed il costo della mensa grava sulla madre. Inoltre, il padre, pur consapevole che non esiste il trasporto pubblico per il tragitto casa/ scuola, rifiuta il rimborso e, a fronte della richiesta di rimborso anche forfettario, egli ha rifiutato adducendo che solo quello pubblico è rimborsabile. Infine, evidenzia che il Giudice di primo grado pur avendo stabilito nei
P.Q.M.
l'obbligo di contribuire nella misura del 60 % delle spese straordinarie a carico del padre, a pagina 19 della sentenza, alla voce altre spese straordinarie indica la suddivisione al 50 % tra i genitori. Si ritiene che si sia trattato di un refuso ad ogni modo la anche in relazione alle altre spese straordinarie la Corte ristabilisca la CP_1 percentuale 75-25%.
16.2. La Corte ritiene che anche il secondo motivo di appello sia infondato e che la sentenza vada confermata in relazione all'assegno di mantenimento a favore della moglie. Il Tribunale è giunto ad una decisione equilibrata tenendo conto del patrimonio economico e del reddito delle parti, considerato l'alto tenore di vita pregresso della famiglia. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, emerge che l'appellante nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 307.417,00, con imposta netta di euro 114.264,00, addizionale regionale di euro 4.991,00 e comunale di euro 2.070,00, pertanto con un reddito netto mensile di oltre 15.000 euro. Inoltre, risulta titolare di nove immobili, di cui 3 al 100%, uno al 22% e gli altri all'11%. Nel 2024 ha denunciato un reddito complessivo in crescita, pari a euro 313.449,00. nel 2024 ha denunciato un reddito pari a euro 29.505. Controparte_1
Risulta titolare di undici immobili di cui quattro al 100% e gli altri al 20 o al 33% Al di là della minuziosa, e inutilmente prolissa, ricostruzione delle rispettive posizioni economiche effettuata dalle parti, naturalmente divergente nella interpretazione dei dati, non vi è dubbio che, nella migliore ipotesi per l'appellante, il suo reddito e la sua complessiva situazione economica è più di dieci volt superiore rispetto a quella della moglie. Il contributo fissato dal Tribunale per il mantenimento della moglie si attesta su una cifra contenuta proprio perché viene tenuto in considerazione il patrimonio immobiliare anche della e il godimento della casa CP_1 coniugale, oltre che le entrate che ricava dagli immobili. La somma stabilita per il mantenimento delle figlie appare equa e non vi sono i presupposti per un suo aumento, tenuto conto dell'ampio diritto di visita del padre e quindi del significativo mantenimento diretto da parte sua. L'appello incidentale va accolto in relazione alle spese straordinarie per le figlie, in quanto appare maggiormente coerente con il rilevante squilibrio economico tra le parti mantenere il rapporto già indicato in sede presidenziale, ovvero il 75% a carico
25 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. del padre e il 25% a carico della madre di tutte le voci delle spese straordinarie come da protocollo. L'appellante, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo giudizio, liquidate secondo i parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi. (9991) Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 454/2024 pubblicata il 17.04.2024 nonché sull'appello incidentale proposto da , nel contraddittorio Controparte_1 delle parti e sentito il P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello
In parziale accoglimento dell'appello incidentale:
- PONE a carico di il 75% di tutte le spese straordinarie Parte_1 relative alle figlie, come da protocollo, restando il restante 25% a carico di
Controparte_1
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Brescia, 4.3.2025 Pres. est. Maria Grazia Domanico
26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato il 17.05.2024 nell'interesse di:
nato a [...], il [...] e ivi residente, in LO Parte_1
SA ZO n.1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valeria De Vellis del Foro di Milano che lo rappresenta e difende appellante contro
nata a [...], il [...] e residente a [...], in Controparte_1
LO SA ZO n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Angelicchio presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 454/2024 emessa dal Tribunale di Mantova il 11.04.2024, pubblicata in data 17.04.2024 e notificata il 18.04.2024, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero 2510/2021 R.G. in punto separazione personale dei coniugi.
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE MARUTTI:
Chiede che l'ill.ma corte d'appello di Brescia, previa nomina di Giudice Relatore e fissazione di udienza di discussione avanti al Collegio, voglia in riforma della sentenza n. 454/2024, emessa l'11 aprile 2024 e pubblicata dal Tribunale di Mantova il 17 aprile 2024 nel giudizio di separazione sub R.G. n. 2510/2021, che si impugna giusta i motivi tutti esposti, in particolare dei capi nn. 1 e 6: NEL MERITO 1.dichiarare l'addebito della separazione alla moglie;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal GN a favore della NO a titolo di assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento, in assenza dei presupposti di legge, e, per l'effetto, esonerare il GN dall'obbligo di corrispondere alla NO Parte_1 CP_1
l'assegno di mantenimento a far data dalla domanda (ottobre 2021) e,
[...] conseguentemente, revocare l'obbligo a carico del GN di Parte_1 corrispondere alla NO l'assegno di mantenimento di € 500,00 Controparte_1 mensili, a far data dalla domanda (ottobre 2021); in ogni caso, condannare la NO al pagamento delle spese, competenze e onorari di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA 4. ammettere tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, anche a prova contraria, dalla difesa nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in Pt_1 data 27 settembre 2022, nonché nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. in data 17 ottobre 2022, non ammesse, che si riportano, di seguito, integralmente:
1. ammettere i capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte Pt_1 depositata in data 27 settembre 2022, dal n. 1) al n. 5), i nn. 9), 11), 12), e dal n. 20) al n. 40), con i testi ivi indicati, i capitoli dal n. 41) al n. 49) formulati a prova contraria nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte Pt_1 depositata in data 17 ottobre 2022, con tutti i testi ivi indicati nonché con quelli indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata dalla difesa in data 27 settembre 2022, nonché i capitoli di prova, per interpello, per Pt_1 interrogatorio formale e per testi, articolati nell'istanza di parte dell'11 Pt_1 maggio 2023, dal n. 50) al n. 54), con i testi ivi indicati;
1. rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., depositata in data 27 settembre 2022 e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2022, per i motivi di cui in atti;
2. dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i capitoli di prova formulati da parte ricorrente nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c., del 27 settembre 2022 e del 17
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. ottobre 2022, nonché quelli formulati nelle note difensive autorizzate di parte CP_1 del 22 maggio 2023, per tutti i motivi di cui in atti;
3. ammettere, in ogni caso, il GN a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente Pt_1 ammessi, con tutti i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. depositata in data 17 ottobre 2022, nonché con quelli indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte depositata in data 27 settembre 2022; 4. Pt_1 dichiarare inammissibili e comunque rigettare le richieste di ordini di esibizione e di indagini fiscali/tributarie e di C.T.U. contabile - patrimoniale formulate da parte ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., datata 27 settembre 2022, per tutti i motivi in atti;
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ammettere tali richieste istruttorie nonostante siano palesemente esplorative e quindi indagini patrimoniali siano estese anche alla NO , come richiesto anche CP_1 con la memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 di parte Marutti;
in caso di opposizione della difesa alla domanda di collocamento paritetico delle figlie CP_1 minori e, comunque, della richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlie, disporre C.T.U. medico-psicologica sull'intero nucleo familiare, finalizzata a individuare quale sia la soluzione di affidamento/collocamento delle figlie e i tempi e le modalità di visita del genitore non collocatario più rispondenti all'interesse delle minori;
acquisire dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di AD il verbale di intervento del 13 gennaio 2022 richiesto da Parte_1
e i relativi atti/verbali collegati;
previa consultazione delle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate, al fine di procedere all'acquisizione di tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile alla ricorrente, nonché di informazioni specifiche, ordinare ad (o direttamente agli istituti di credito che risulteranno Controparte_1 all'esito della consultazione) di depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia della documentazione bancaria e cioè degli estratti conto di tutti i conti correnti e/o dei depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi patrimoniali o comunque di investimenti e/o cassette di sicurezza di cui la stessa sia, o sia stata negli ultimi dieci anni, intestataria e/o cointestataria, o sui quali aveva delega a operare, dall'apertura di ogni singolo rapporto fino a oggi o quanto meno degli ultimi 10 anni, con particolare riferimento all'istituto , nonché di ogni altro documento fiscale, tributario, Pt_2 bancario e societario relativo alla propria situazione economica, reddituale e patrimoniale (mobiliare e immobiliare);
1. ordinare ad di Controparte_1 depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei contratti di locazione da lei stipulati in qualità di locatore negli ultimi 5 anni, oppure, in difetto, disporne l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate;
ordinare alla NO di CP_1 depositare in giudizio, ex art. 210 c.p.c., copia dei contratti di vendita degli immobili a lei intestati, stipulati negli ultimi 10 anni;
disporre indagini di carattere patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale e C.T.U. contabile-patrimoniale sulla NO , in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in Controparte_1 essere tutti gli accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio, degli investimenti e della reale capacità reddituale di , Controparte_1 nonché delegando alla Polizia Tributaria il compito di procedere all'acquisizione di
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. tutta la documentazione fiscale e bancaria riferita o riferibile alla ricorrente, nonché di informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, anche con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., nonché di accedere alle informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria e di comunicare direttamente con il Giudice Istruttore o con il C.T.U. per ogni necessità in merito alle attività d'indagine delegate”.
PARTE APPELLATA:
Contrariis rejectis, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: nel merito: rigettare l'appello di Parte_1 nei confronti di , siccome inammissibile, infondato, non provato per Controparte_1
i motivi svolti in atto e quindi: respingere la domanda di addebito della separazione alla moglie e Respingere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento alla moglie confermare il capo della sentenza di primo grado che dichiara tenuto il
a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della moglie Parte_1 di € 500,00 mensili;
accogliere l'appello incidentale proposto da Controparte_1 con il presente atto, e per l'effetto, riformare e modificare la sentenza di primo grado nella determinazione dell'ammontare del contributo del padre per il mantenimento delle tre figlie minori fissando l'assegno mensile da porre a carico di
[...]
in una somma complessiva non inferiore ad € 1.800,00 a figlia dalla Parte_1 domanda ovvero nella misura superiore ad € 1.000,00 che riterrà congrua per le ragioni esposte e rivalutata Istat modificare la determinazione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre e comunque, in caso di rigetto, stabilire l'obbligo di contribuire nella misura del 60 % anche delle altre spese straordinarie indicate a pagina 19 della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: ammettere le richieste istruttorie tutte formulate in primo grado dalla moglie a prova diretta e contraria articolate nella memoria ex art 183 co 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e non assunte e con i testi ivi indicati;
rigettare tutte le richieste istruttorie di parte appellante per i motivi esposti nelle memorie di primo grado ex art 183 comma 6 n.1,2,3 cpc depositate da . Controparte_1
Nell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale del padre, ai fini della determinazione degli assegni da lui dovuti a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e della moglie, qualora la Corte ritenesse di approfondire la situazione reddituale delle parti chiede disporsi accertamenti a cura della Guardia di finanza Nucleo polizia tributaria territorialmente competente ad effettuare una accurata ed approfondita indagine volta a verificare l'effettiva complessiva capacità economica del e la gestione dei dividendi ed utili allo stesso spettanti all'interno di Pt_1
di cui è socio amministratore e vice presidente. Si chiede che il Nucleo CP_2 suddetto acquisisca: a) le integrali dichiarazioni dei redditi dal 2012 al 2024, b) la compatibilità di tali dichiarazioni con la capacità reddituale e di spesa di Pt_1
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G.
basandosi anche su elementi presuntivi di ricostruzione della capacità Parte_1 reddituale, tenendo conto della sua attività lavorativa avuto riguardo alle specifiche utilità economiche che egli concretamente ritrae per poter sostenere i costi che ha sostenuto e che sostiene;
c). presso il catasto nazionale di quali beni immobili sia o sia stato intestatario / cointestatario, d) la provenienza del denaro necessario a realizzare l'immobile di AD LO SA ZO e attuale casa familiare;
e) le intestazioni / cointestazioni o altro di beni mobili registrati o se lo sia stato negli ultimi 10 anni, f) la copia degli estratti conto e delle movimentazioni delle carte di credito negli ultimi dieci anni;
g) la copia degli estratti conto accesi con società̀ finanziarie o con istituti di credito o assicurativi;
h) la documentazione relativa alla proprietà di beni mobili e immobili, certificazioni dei redditi, degli estratti conto dei conti bancari o postali ad essi intestati o cointestati per gli ultimi tre anni e, per lo stesso arco temporale, dei conti deposito titoli ad essi intestati o cointestati, polizze assicurative, investimenti, titoli;
i) la documentazione attestante partecipazioni in società; la denuncia di successione del padre deceduto nel 2018. Si Persona_1 chiede ex art 210 cpc disporsi l'esibizione dei contratti di leasing auto utilizzate dal
dal 2019 al 2024. Si chiede sin d'ora che si ordini l'acquisizione Parte_1 di informazioni presso l'Anagrafe dei conti correnti presso il Ministero del Tesoro con riguardo ai conti correnti ove il opera come titolare, Parte_1 contitolare o delegato ai sensi degli artt. 210, 213 cpc. Si chiede di acquisire dagli istituti bancari, assicurativi e finanziari, copia degli estratti conto degli ultimi 10 anni o comunque degli ultimi tre anni e sino al 2024 e dei dossier titoli o di trasferimenti all'estero di somme di denaro e di polizze non tracciabili. Qualora la documentazione depositata risultasse insufficiente a documentare la sproporzione fra l'effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato, chiede sin d'ora ordinarsi accertamenti da parte della Polizia tributaria anche sulle società di cui il
[...]
è socio o titolare con conseguente trasmissione alla Agenzia delle Entrate Parte_1 dei risultati delle indagini esperite che documentino una sproporzione fra reddito effettivo e reddito dichiarato. Interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo nei confronti di
[...]
o comunque allo stesso riconducibili, relativamente all'ultimo triennio. Parte_1
In caso di accertamento positivo, si richiedano agli istituti tramite i quali
[...]
ha effettuato operazioni finanziarie di esibire e consegnare la Parte_1 documentazione relativa a dette operazioni finanziarie, con riferimento in particolare: - a tutti i rapporti intrattenuti (conto corrente, carte di credito/debito, operazioni extraconto, (compiute cioè al di fuori di un rapporto continuativo per proprio conto ovvero per conto o a nome di terzi es. incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito ecc.), garanzie, finanziamenti, cassette di sicurezza, polizze assicurative;
- agli estratti conto dei rapporti intrattenuti;
- all'A.U.I.- Archivio unico informatico: - operazioni non transitate sul conto, disponendo specificamente che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o cointestati al ovvero sui quali lo stesso può agire in nome e per Parte_1
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. conto dei titolari o comunque disporre operazioni con invio al Giudicante di un rapporto scritto sui risultati dell'indagine. Si chiede quindi e inoltre ammettersi CTU nominando un dottore commercialista con il quesito proposto nelle memorie istruttorie di primo grado e da intendersi qui trascritto dai punti 1 a 9. Rigettare tutte le istanze istruttorie di parte formulate in primo grado a prova diretta e Pt_1 contraria e qui richiamate e riproposte per le ragioni espresse in primo grado. Rigettare e dichiarare inammissibile l'istanza di CTU medico psicologica su
[...]
in quanto estranea ai motivi di appello, Rigettare e dichiarare CP_1 inammissibile l'istanza di acquisire dai carabinieri del nucleo radiomobile sull'intervento 13/01/2022 in quanto estranea ai motivi di appello;
Respingere le richieste di ordini di esibizione ex art 210 cpc rivolti alla (punti 8,9,10) ed in CP_1 caso di accoglimento ordinare l'esibizione anche al . Respingere Parte_1 la richiesta di ctu contabile e patrimoniale sulla signora come indicata a CP_1 pagina 35 del ricorso in appello ed in caso di accoglimento rivolgere la stessa indagine al . Dichiarare inammissibile e comunque superfluo e Parte_1 irrilevante la documentazione ex novo prodotta con l'appello. Chiede disporsi l'ascolto della figlia di anni 12 in relazione ai tempi di permanenza Persona_2
e di frequentazione del padre, al fine di mostrare che dopo la pronuncia del tribunale di Mantova le figlie non osservano il calendario indicato mantenendo tempi di permanenza quasi prevalenti con e presso la madre.
PROCURATORE GENERALE:
Il Tribunale ha rigettato la domanda di addebito della separazione, formulata dal
sulla base di argomentazioni corrette e condivisibili;
in particolare, questi Pt_1 non ha dimostrato che la dedotta relazione extraconiugale della moglie con tale (la cui sussistenza non appare univocamente provata) sia stata la Persona_3 causa della crisi coniugale, essendo, di contro, emerso che tra i coniugi da tempo ormai era in atto una situazione di forte conflittualità e di distacco;
il contributo per il mantenimento della moglie, posto a carico dell'appellante, e quantificato dal Tribunale in euro 500 mensili, appare fondatamente riconosciuto, dovendo rimarcarsi che si è in sede di separazione personale e non di divorzio;
l'ammontare del contributo per il mantenimento delle tre figlie, posto a carico del padre, è congruo e proporzionato alle esigenze delle minori ed alle reciproche condizioni economico-reddituali dei coniugi;
chiede, pertanto, il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per separazione coniugale dinnanzi al Tribunale di Mantova depositato in data 10.09.2021, esponeva di aver contratto matrimonio con Controparte_1 il 07.05.2005, nel Comune di AD, in regime patrimoniale di Parte_1
6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. separazione dei beni, e dalla loro unione erano nate tre figlie, (04.02.2012), Per_2
(03.06.2014) e (27.08.2016). Per_4 Per_5
La ricorrente deduceva che nel 2006 era subentrata una crisi coniugale che aveva spinto i coniugi ad allontanarsi sino al 2008 per poi riavvicinarsi. Nel 2009 la coppia era nuovamente in crisi, giungendo a separarsi consensualmente per poi ricongiungersi nel 2010. La famiglia nel 2012 viveva a AD. Nel corso degli anni le figlie e si erano appassionate allo sci, per Per_2 Per_4 cui nel 2020 i coniugi avevano deciso di iscrivere le due figlie alle scuole elementari di Madonna di Campiglio (TN) per consentire alle stesse di potersi dedicare a tale sport, che da quel momento avevano iniziato a praticare in forma agonistica. Le nuove abitudini di vita e la lontananza della moglie per stare con le figlie, seppur condivisa dai coniugi, aveva scatenato nel marito una profonda gelosia e atteggiamenti aggressivi verso la moglie. Quanto alla situazione lavorativa-economica del marito, questi era socio e vicepresidente del C.d.A di nonché socio accomandante di di CP_2 CP_3
e c., incassando periodici dividendi societari che variavano dai € CP_4
30.000 ai € 40.000 e percependo mensilmente ingenti somme di denaro contante non tracciato. La famiglia viveva a AD in un'abitazione di lusso di oltre 500 mq. con giardino e piscina la cui manutenzione era affidata al giardiniere, dotata di una palestra e di un bagno turco. risultava proprietario / Parte_1 comproprietario di immobili siti a AD (MN), a Montignoso, a Parma, a Rimini, a Misano Adriatico a Riccione, a Verona, alcuni dei quali erano affittati. Nel gennaio 2021 egli aveva acquistato il veicolo AUDI RS6 familiare del valore dichiarato di € 145.700,00 mentre a giugno 2021 egli aveva stipulato un leasing per il veicolo Ferrari F152 del valore dichiarato di € 306.159,00 € per il cui utilizzo corrispondeva un canone periodico al leasing. Inoltre, l'autovettura Audi SQ7 targata FL 312 WN utilizzata dalla moglie risultava in contratto del ed i ratei erano stati sempre Pt_1 pagati dallo stesso. Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione coniugale, con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre e diritti di frequentazione del padre;
assegnazione della casa coniugale di AD alla stessa;
un contributo per il mantenimento delle figlie, a carico del marito, pari a € 12.000,00 (€ 4.000,00 per ciascuna figlia), nonché il 100% delle spese straordinarie ed un assegno di mantenimento per la moglie pari a € 3.000,00; il pagamento integrale dei costi di trasferta tra AD e Madonna di Campiglio della moglie, a carico del marito.
2. si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Mantova, in quanto l'effettiva residenza familiare era da rinvenirsi nella casa di Madonna di Campiglio, ubicata nel Comune di Pinzolo (TN). Nel merito, chiedeva in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie;
l'affido condiviso delle tre figlie con collocamento paritetico delle minori;
la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed in tal
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. caso il padre era disponibile a contribuire alle spese abitative delle figlie versando alla l'ulteriore importo mensile di € 600,00; chiedeva in subordine, che il padre CP_1 potesse vedere le figlie a weekend alternati e, in caso di collocamento prevalente delle figlie presso la madre, il versamento alla a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, di un assegno pari a € 2.100,00. Il resistente negava le violenze addebitategli, precisando che nei primi mesi del 2020, i coniugi, su insistente richiesta della moglie, avevano deciso di localizzare la vita domestica nella grande casa di Campiglio. La moglie aveva iniziato a diventare sempre più insofferente rispetto alle attenzioni del marito, preferendo concentrarsi sulle frequentazioni amicali. Nella primavera del 2021, al marito erano stata fatte delle segnalazioni inerenti al fatto che la moglie intratteneva una relazione con un uomo del posto, un tale Pertanto, aveva deciso di affidare a Persona_3 Pt_1 un'agenzia investigativa il compito di sorvegliare la moglie. Questa agenzia aveva documentato che nel luglio 2021 la ricorrente si era intrattenuto presso il rifugio di montagna del presunto amante. In merito alle condizioni economiche, aveva precisato di percepire un reddito mensile di € 11.000,00, con il quale sosteneva i costi del mutuo della casa di AD per € 3.546,00 mensili, nonché i costi dei leasing delle automobili (compresa l'automobile in dotazione alla per € 1.700,00 mensili). A ciò andavano aggiunti i costi della CP_1 collaboratrice domestica del valore € 700,00 mensili al netto dei contributi, nonché i costi relativi alle bambine, a cui la aveva sempre contribuito nel corso della vita CP_1 familiare nella stessa misura del marito. Riguardo alla moglie, ella lavorava presso l'azienda della propria famiglia, con un cospicuo patrimonio immobiliare, tra cui era ricompresa la casa familiare di Madonna di Campiglio (TN), dove la stessa viveva con la famiglia, acquistata nel 2018 con un sostanzioso contributo del marito di circa
€ 200.000,00 complessivi. Inoltre, con l'assegno una tantum versato alla moglie, nell'ambito della prima separazione, questa ha acquistato un immobile sito a Casalmaggiore, percependo un canone di affitto mensile di € 600,00.
3. All'esito dell'udienza del 19.1.2022 il Presidente del Tribunale adottava i seguenti provvedimenti provvisori: 1) autorizzava e a Controparte_1 Parte_1 vivere separati;
2) affidava ad entrambi i genitori le tre figlie minori della coppia, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica presso la madre;
3) demandava ai Servizi Sociali del Comune di AD il monitoraggio della situazione familiare con particolare riguardo alle minori e al assegnava la casa coniugale, sita in Pt_1
LO SA ZO 15 a AD, unitamente agli arredi alla moglie;
infine stabiliva un calendario delle visite tra il padre e le figlie e poneva a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di 700,00 Euro mensili. Infine, rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
4. Avverso tale provvedimento, in data 18.03.2022, proponeva reclamo ex Pt_1 art. 708, IV comma, c.p.c., chiedendo la revoca dell'assegno per la moglie.
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. La Corte di Appello di Brescia con decreto n. 635/2022 del 23.09.2022, rigettava il reclamo per la mancanza di evidenze in ordine alla data di inizio della relazione extraconiugale tra e l CP_1 Per_3
5. Il giudice istruttore, su istanza delle parti, tratteneva la causa in decisione ed in data 26.4.2022 emetteva sentenza parziale n. 513/2022 del 9.6.2022, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore per le ulteriori domande. Il Giudice istruttore, all'esito dell'udienza del 13.11.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. Il Tribunale di Mantova con la sentenza oggetto di impugnazione, depositata il 15.09.2024, decideva come segue: - rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- affida le minori , e in via condivisa Per_2 Per_4 Per_5 ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie - a week end alternati, dal giovedì al termine delle lezioni scolastiche (oppure con prelievo dalla casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola), fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola (oppure presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola); - nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, dal mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche (o con prelievo dalla casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola), fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento direttamente a scuola (oppure presso la casa materna alle ore 9.00 in caso di chiusura della scuola;
4. in ogni caso, prevedere che il padre possa tenere con sé le figlie nei seguenti periodi di vacanza: - per metà delle vacanze scolastiche natalizie, con alternanza annuale del primo (dal termine delle lezioni scolastiche sino al 31 gennaio) e del secondo periodo di vacanza (dal 31 gennaio alla ripresa scolastica); - durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di Carnevale, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze scolastiche estive, per 4 settimane nei mesi di luglio e agosto, di cui almeno 2 consecutive, in periodi che dovranno essere individuati di comune accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante tutti i ponti infrannuali e le festività scolastiche, in alternanza con la madre;
- assegna la casa coniugale sita in AD (MN) al vicolo SA ZO 15 a
[...]
che l'abiterà con le figlie;
- pone a carico di l'obbligo CP_1 Parte_1 di corrispondere a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 la somma mensile di euro € 3.000,00 (tremila/00) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie ( €1.000,00 per ciascuna figlia), con decorrenza dalla presente sentenza. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da giugno 2025, secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40% a carico della madre, alle spese straordinarie per le figlie secondo lo schema di cui in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro e non oltre Parte_1 Controparte_1
9 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento, con decorrenza dalla presente sentenza. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza da giugno 2025, secondo gli indici ISTAT;
- compensa le spese di giudizio. Osservava: quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, la stessa andava rigettata. A tal proposito, l'art 706 cpc al comma 1 impone come criterio determinante di competenza territoriale nel giudizio di separazione quello dell'ultima residenza comune dei coniugi ed in via residuale la residenza del coniuge convenuto. Anche rispetto alla domanda di affido dei figli minori il criterio è quello della residenza abituale dei minori. Ebbene, al momento della presentazione della domanda (settembre 2021), la residenza comune dei coniugi era quella di AD e il centro dei loro interessi era ivi collocato, atteso che la ricorrente trascorreva solo alcuni giorni della settimana presso la casa di Madonna di Campiglio, e tale circostanza non era stata contestata dal Quanto alle figlie della coppia, pur essendo le stesse Pt_1 iscritte presso la scuola di Madonna di Campiglio, alla data di proposizione del ricorso le minori avevano trascorso nella nuova sede solamente il precedente anno scolastico, peraltro con rientri settimanali presso la casa di AD, per cui non si poteva sostenere che la loro residenza abituale fosse cambiata rispetto al luogo in cui avevano da sempre vissuto, in cui si trovano gli affetti familiari e nel quale avevano sempre continuato a rientrare durante i fine settimana e i periodi di vacanza. In ordine alla domanda di addebito reciproco, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova: di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio nonché del nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve provarsi che i predetti comportamenti siano stati la causa determinante del fallimento della convivenza. Pertanto, ove non si riscontra tale nesso, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Ciò detto, la ricorrente aveva basato l'istanza di addebito sul fatto che il marito aveva assunto un comportamento di gelosia ossessiva verso la moglie, nonché condotte violente da parte del marito, anche nel pretendere rapporti sessuali. Nel ricorso tali condotte venivano riportate in modo generico, senza il riferimento a specifici episodi. Riguardo ai presunti rapporti sessuali pretesi con violenza dal marito, agli atti non risultava alcuna denuncia, se non quella presentata nel gennaio del 2022, dopo la proposizione del presente ricorso. Tale denuncia faceva riferimento ad un episodio di presunta violenza sessuale avvenuto nel febbraio 2021, mai specificatamente citato dalla difesa di parte ricorrente, né nel ricorso né nella memoria integrativa, ma riportato per la prima volta solo nelle memorie istruttorie. Anche la circostanza del coinvolgimento delle amiche risultava smentita posto che l'unica teste sentita su tale aspetto era la quale si era espressa in Tes_1 termini dubitativi. Sulle condotte offensive, denigratorie e sullo stato di paura
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. generatosi nella ricorrente, tutti i testi avevano confermato la sussistenza di una forte conflittualità tra le parti, ma non vi erano prove evidenti di quanto sostenuto dalla ricorrente. L'unico elemento dalla stessa dedotto, e confermato dalla teste erano le Tes_2 offese contenute nei messaggi, ma poiché, non era chiaro il periodo in cui gli stessi messaggi erano stati inviati, non assumevano particolare rilevanza. Quanto all'unica teste che avrebbe assistito alle offese da parte del marito,
[...]
, era risultata inattendibile. CP_5
Pertanto, in assenza di prove adeguate, la domanda di addebito della separazione al marito andava rigettata. Quanto alla domanda di addebito formulata dal resistente, fondata sul presunto tradimento della moglie con ed anche con altri presunti amanti, si Persona_3 osservava che la scoperta di tali tradimenti da parte del marito sarebbe comunque avvenuta in epoca successiva alla presentazione del presente ricorso, per cui non potevano in ogni caso costituire la causa della crisi coniugale. Quanto al tradimento con il sig. la prova sarebbe costituita dalla relazione Per_3 investigativa confermata anche dall'investigatore in udienza. Testimone_3
Ebbene, sia dalla relazione investigativa in atti che dalle dichiarazioni di questo teste, risultava accertata, nell'estate del 2021, la presenza della presso il rifugio del CP_1 presunto amante, una certa familiarità con lo stesso, con i luoghi e con i dipendenti dell ma non risultava alcuna prova certa dell'esistenza di rapporti sessuali o Per_3 di relazioni sentimentali tra la e l L'unica prova era costituita dal fatto CP_1 Per_3 che il teste dichiarava che parlando con l questi si riferiva alla Tes_3 Per_3 CP_1 come alla sua compagna. Tuttavia, tale prova appariva di per sé poco rilevante. Dunque, anche la domanda di addebito proposta dal resistente doveva essere rigettata. Sull'affido dei minori, secondo l'art. 337 quater c.c. l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Nel caso di specie, i servizi sociali incaricati, nell'ultima relazione del 28.3.2022, avevano riscontrato che l'atteggiamento del padre era stato amorevole e orientato all'ascolto ed avevano concluso che entrambi i genitori erano presenti nella vita delle figlie e rivestono un ruolo significativo e che dall'incontro con le minori non erano emerse manifestazioni palesi di disagio. Alla luce della suddetta relazione, quindi, non vi erano motivi per derogare all'ordinario regime di affido condiviso delle minori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre, in considerazione dell'età delle minori e della collocazione di fatto. Riguardo alla frequentazione del genitore non convivente con le figlie, egli poteva vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati e nei periodi di vacanza alternandosi con la madre.
11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Tenuto conto della collocazione delle figlie presso la madre, la casa veniva assegnata a perché conforme al superiore interesse della prole a conservare Controparte_1
l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970, considerato che le minori, ad eccezione del solo anno scolastico 2020/2021, avevano sempre vissuto in quella casa. In merito situazione economica delle parti, veniva rilevato che le rispettive capacità economiche, in assenza di elementi probatori di segno diverso, dovevano ritenersi quelle risultanti dalla documentazione depositata in atti. La ricorrente aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi dalle quali emergeva, in particolare da quella dell'anno 2021, un reddito mensile netto di circa 2.600 euro, mentre dal CU 2022 emergeva un reddito mensile di circa 1.900 euro. Inoltre, la stessa era proprietaria e comproprietaria di diversi beni immobili, tra cui la casa a Madonna di Campiglio e quella a Casalmaggiore, acquistata con l'assegno una tantum ricevuto in sede di separazione consensuale nel 2009. La aveva, altresì, CP_1 documentato di essere gravata da rate di finanziamenti per un importo totale di circa
€1.000,00, nonché da ingenti spese di utenze per la casa coniugale. Il aveva documentato un reddito mensile di circa 15.000 euro, di essere Pt_1 proprietario di diversi beni immobili e di essere gravato dal mutuo della casa coniugale pari ad € 3.500, dalle spese per la colf, pari a € 700,00 e dalle rate di finanziamento degli autoveicoli pari ad € 1.700. Quindi, in considerazione di tutto ciò e dell'età delle minori, si riteneva equo fissare in € 1.000,00 l'assegno di contributo al mantenimento ordinario per ciascuna figlia. Riguardo all'assegno in favore della ricorrente, considerate le rispettive capacità economiche delle parti, la piena capacità lavorativa della ricorrente che era dotata di sufficienti redditi propri, essendo anche proprietaria di appartamenti di lusso ( vedi casa in Madonna di Campiglio) e che altresì ella durante la vita matrimoniale aveva goduto di un elevato stile di vita , come dimostravano le foto della casa coniugale e quella di Madonna di Campiglio, si riteneva equo fissare in € 500,00 l'assegno di contributo al suo mantenimento. Sulle spese processuali, tenuto conto della natura del giudizio e della parziale soccombenza, vi erano gravi ragioni per compensare le spese di lite.
7. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 17.05.2024
formulando le domande di cui in epigrafe. Parte_1
8. Si costituiva in giudizio con memoria depositata il 18.10.2024 Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la modifica della sentenza di primo grado in merito all'ammontare del contributo del padre per il mantenimento delle tre figlie minori, fissando l'assegno mensile da porre a carico dell'appellante in una somma complessiva non inferiore ad € 1.800, 00 a figlia ovvero nella misura superiore ad € 1.000,00, nonché la modifica della determinazione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre e comunque, in caso di rigetto, stabilire l'obbligo di contribuire nella misura del 60 %
12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. anche delle altre spese straordinarie indicate dalla sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
9. La parte appellante in data 30.10.2024 depositava memoria ex art.473 bis 32 cpc. L'appellato il 06.11.2024 depositava istanza per l'espunzione della suddetta memoria.
10.Il procuratore Generale in data 06.11.2024 chiedeva il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, con conferma della sentenza impugnata.
11. Con provvedimento del 15.11.2024 la relatrice, rilevato che parte appellante in data 30.10.2024 aveva depositato “memoria autorizzata ex art. 473-bis.32 c.p.c.” e che parte appellata il 7.11.2024 aveva depositato “istanza per l'espunzione della memoria ex art 473 bis 32 ed allegati di parte appellante” osservando che al caso di specie si applica il rito pre-riforma c.d. Cartabia con conseguente inammissibilità della memoria;
con la medesima istanza l'appellata chiedeva fissarsi “udienza di precisazione delle conclusioni con termini per memorie”; evidenziato altresì che alla causa in esame non si applica il nuovo rito ma quello pre-riforma c.d. Cartabia, con la conseguenza che la memoria depositata il 30.10.24 era inammissibile in quanto non autorizzata;
ritenuto tuttavia opportuno, valutata sia la proposizione di appello incidentale che la richiesta di parte appellata di poter depositare memorie conclusive, assegnare alle parti termine per repliche, con necessità quindi di rinvio dell'udienza, tanto premesso rinviava l'udienza del 19.11.2024 al 4.3.2025, con termini alle parti per memorie.
12. In data 15.22025 parte appellante ha depositato memoria di replica e in data 14.2.2025 parte appellata ha depositato memoria di controreplica.
13. All'udienza del 4.3.2025 le parti hanno concluso come sopra trascritto e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. L'appello è infondato, così come pure l'appello incidentale. La sentenza impugnata va pertanto confermata con compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
15. Con il primo motivo di appello, il sig. impugna la sentenza nella parte in Pt_1 cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie ritenendo erroneamente non provata la relazione extraconiugale della stessa con il GN
Persona_3
Tale decisione è, a suo giudizio, erronea, illegittima e gravemente carente.
13 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. È erronea laddove il Tribunale ha ritenuto che la relazione investigativa prodotta da in primo grado non abbia provato la relazione sentimentale tra la ricorrente e Pt_1 il GN Invero l'errore del Giudice di prime cure emerge dalla mera Persona_3 lettura della relazione investigativa nella quale sono evidenziate in maniera chiara le circostanze da cui si evince incontrovertibilmente l'intimità tra l'odierna appellata e l'amante. Difatti la relazione investigativa fornisce la prova della “convivenza” della con il GN rendendo evidente l'errore del Giudice di prime cure CP_1 Per_3 laddove ha tratto dalle indagini investigative la mera presenza della presso il CP_1 rifugio del presunto amante. Orbene, la condivisione della medesima stanza del rifugio da parte della e del CP_1
GN è stata confermata dall'investigatore sentito come teste Per_3 Tes_3 all'udienza del 10 marzo 2023, il quale relazionava altresì che partecipava alla CP_1 gestione del rifugio, frequentava gli spazi del Rifugio TUt riservati al personale e conosceva tutti i dipendenti del Rifugio. Anche tali circostanze sono state completamente travisate e sminuite dal Giudice, che ha ridotto la gestione condivisa tra la ricorrente e il GN ad un mero “rapporto di amicizia”. Per_3
La decisione di rigetto della domanda di addebito è, altresì, illegittima, in primo luogo nella parte in cui esclude il tradimento poiché non risultava provata l'esistenza di rapporti sessuali o di relazioni sentimentali tra la e l e l'unica prova CP_1 Per_3 fornita dalla dichiarazione dell'investigatore privato era di per sé irrilevante, non provando il tradimento. A tal proposito secondo la costante giurisprudenza di legittimità non è necessaria la consumazione di rapporti sessuali tra un coniuge e l'amante ovvero l'esteriorizzazione di atteggiamenti intimi, ma sono sufficienti semplici sospetti di infedeltà, configurabili in termini di adulterio apparente a prescindere dall'attualizzazione dello stesso. Invero, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”. Ritiene l'appellante che il Tribunale abbia violato gli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., nella parte in cui ha omesso di porre a fondamento della propria decisione il verbale delle indagini investigative preventive compiute ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. nell'ambito del processo penale in cui era imputato per violenza sessuale ai danni della Pt_1 moglie, che si è chiuso con la sua piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel detto verbale sono riportate le dichiarazioni rese dalla NO estetista Tes_4 della NO e sua amica, la quale ha riferito che l'odierna appellata le aveva CP_1 confidato l'esistenza della relazione extraconiugale con il gestore di un rifugio di nome . Per_3
14 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Ebbene, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, i verbali delle indagini investigative preventive sono atti pubblici resi da un pubblico e, come tali, facenti piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso. Peraltro, non ha mai contestato la veridicità delle dichiarazioni rese dalla CP_1
NO ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., né l'ha denunciata ai sensi Tes_4 dell'art. 371 ter c.p. per false dichiarazioni al difensore. Il Giudice di prime cure ha, pure, violato la normativa dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici nonché quella dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il Giudice, non ha considerato gli elementi probatori nel loro complesso e non ha dato conto della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che sussistono nel caso di specie. Né ha verificato la sussistenza di nessuno dei suddetti requisiti che, se vagliati, invece, avrebbero dovuto portare ad una conclusione radicalmente opposta. Il Giudice di prime cure, infatti, pur richiamando le risultanze probatorie del tradimento tra e il GN ha tuttavia omesso di porle in relazione. CP_1 Per_3
Difatti, la condivisione della stessa stanza da parte dell'attuale appellata e del GN
la co-gestione del rifugio di proprietà di quest'ultimo e il fatto che lo stesso Per_3 non avesse smentito di essere il “compagno” della stessa portano a ritenere, in applicazione dei canoni della logica e dell'esperienza, che tra i due vi fosse una relazione amorosa. La giurisprudenza di merito, invero, ne presume la sussistenza dalla mera permanenza del coniuge e dell'amante all'interno di uno stesso edificio, pur Per_6 in assenza di altri indici ed elementi indiziari, quali atteggiamenti intimi, amorevoli o amicali. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente escluso dagli elementi indiziari i tradimenti scoperti da dopo l'avvio del giudizio di separazione, che pur non incidendo Pt_1 sulla frattura definitiva dell'affectio coniugalis, devono essere letti quale recidività nell'assunzione di comportamenti fedifraghi da parte di e, dunque, quale CP_1 elemento rafforzativo della presunzione del tradimento della medesima con il GN
. Per_3
Altresì, la decisione di rigettare la domanda di addebito avanzata da risulta Pt_1 illegittima in ragione della violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nella parte in cui non ha considerato le dichiarazioni confessorie con le quali ha ammesso la relazione extraconiugale con il gestore del rifugio TUt. CP_1
In particolare, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto affermato dalla ricorrente nella memoria integrativa del 21.02. 2022, ove l'infedeltà viene dalla stessa esplicitamente ammessa. In proposito, la Corte di cassazione ha affermato che “alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto, e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto”.
15 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Infine, la decisione impugnata è gravemente carente laddove il Tribunale ha omesso completamente di considerare le ulteriori prove del tradimento della moglie costituite: dai messaggi WhatsApp intercorsi nell'aprile 2021 tra e Parte_1 Per_7
maestro di sci delle figlie e della moglie, dai quali si evince come la
[...] CP_1 avesse una relazione extraconiugale con;
dalla testimonianza del GN Per_3 che, sentito come teste all'udienza del 12 maggio 2023, ha confermato l'invio Per_7 dei predetti messaggi al dalla seconda indagine investigava relativa al Pt_1 febbraio 2022, da cui emergeva che la relazione tra i due è proseguita anche nella casa familiare di AD e alla presenza delle figlie minori, dopo il deposito del ricorso, impedendo così la riconciliazione tra i coniugi;
dalla visura storica del PRA, si evince che il veicolo targato GB634LN, indicato nella succitata relazione investigativa, era, all'epoca della predetta indagine (11 marzo 2022), di proprietà del GN Persona_3
In definitiva sussiste la prova della violazione dello statuto matrimoniale da parte della moglie e che, quindi, la separazione dovrà essere addebitata alla moglie, che l'ha determinata violando ripetutamente i doveri di fedeltà, di lealtà e di collaborazione previsti dall'art. 143 c.c. Pertanto, dovrà essere revocato, a far data dalla domanda, anche l'assegno di mantenimento disposto, in via provvisoria, in favore della moglie, pur in assenza degli altri presupposti di legge.
15.1. In relazione al primo motivo di appello, evidenzia che Controparte_1 controparte non ha fornito la prova del tradimento della moglie. Dunque, tale motivo è infondato. Anzitutto, come aveva evidenziato il Tribunale, non solo occorreva accertare un comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche effettuare una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse la causa della intollerabilità della convivenza, ovvero un effetto di questa. La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento contrario, in modo volontario e consapevole, ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova di tale comportamento, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. In forza dei suddetti principi, mentre la moglie aveva dimostrato inequivocabilmente l'anteriorità di una profondissima crisi matrimoniale (oltre ad avere anche fornito la prova dei maltrattamenti subiti) tale d rendere intollerabile la convivenza, il marito, invece, non aveva dimostrato l'infedeltà della moglie né tantomeno aveva dimostrato il nesso causale tra la presunta condotta infedele della moglie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Inoltre, il Tribunale di prime cure aveva ben spiegato che il presunto tradimento della moglie con il sig. non era stato dimostrato dal marito in quanto né la relazione Per_3 investigativa né le dichiarazioni testimoniali dell'investigatore avevano Tes_3 fornito tale prova.
16 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Dall'istruttoria era emerso che dalla fine del 2019 la signora trascorreva almeno CP_1
3/4 giorni a settimana insieme con le figlie e la tata a Madonna di Campiglio, tanto è vero che le figlie dal 2020 avevano incominciato a frequentare lì la scuola primaria, e la famiglia da sempre aveva trascorso le vacanze invernali a Madonna Persona_8 di Campiglio. Pertanto, non vi era nulla di anomalo od inconsueto nel fatto che la signora conosceva bene i luoghi, i percorsi tra i boschi e gli abitanti di Madonna CP_1 di Campiglio, tra cui i gestori del rifugio TU ed i dipendenti. Difatti, la relazione investigativa non aveva documentato né dimostrato una convivenza della con l tanto è vero che l'investigatore aveva visto la CP_1 Per_3
in una sola occasione, salire le scale verso gli alloggi del rifugio. CP_1
Il report investigativo del si riferiva ad un periodo di osservazione di tre Pt_1 giorni a luglio 2021, tre giorni ad agosto 2021 e due giorni a settembre 2021. Peraltro, non era mai stata fotografata in atteggiamenti intimi o affettuosi con il CP_1
Sig. Per_3
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non c'erano prove che la gestisse il rifugio (vista la sua presenza tre giorni nell'arco di tre mesi) e la CP_1 circostanza che la stessa conoscesse i dipendenti del rifugio non voleva dire che intrattenesse rapporti intimi, ovvero una relazione amorosa con uno dei titolari. Dunque, correttamente il Tribunale di Mantova aveva affermato che dalla relazione investigativa si poteva desumere esclusivamente una conoscenza ed una familiarità tra e CP_1 Per_3
L'appellante, altresì, non aveva nemmeno dimostrato che la presunta infedeltà aveva inciso con efficacia disgregante sulla vita familiare. Ed invero, come affermato dal Giudice di primo grado, dal quadro probatorio complessivo emergeva certamente un contesto di elevata e preesistente conflittualità tra le parti e una crisi matrimoniale profonda e radicata precedente rispetto alla presunta infedeltà della moglie. Anche la Corte d'Appello di Brescia, nel provvedimento di rigetto del reclamo radicato da dopo i provvedimenti presidenziali provvisori (RG. 88/2022), Pt_1 condividendo la decisione del Presidente del Tribunale di Mantova, aveva evidenziato che occorreva valutare la complessa vicenda matrimoniale, comparare la condotta dei coniugi e l'irrilevanza dei comportamenti successivi al determinarsi della crisi matrimoniale. aveva sempre dichiarato (come confermato dai testimoni) che a Controparte_1 partire dal 2020 erano nati dei contrasti che si erano consolidati nel gennaio del 2021, quando il non aveva più avuto, nei confronti della moglie, alcun rispetto Pt_1 offendendola davanti alle tre figlie e agli amici. Per tale ragione in quel periodo CP_1 aveva iniziato a soffrire di attacchi di ansia, di panico e di ipertermia da stress. L'appellante, del resto, in primo grado non aveva contestato che nel 2021 la coppia si stava separando, vivendo di fatto separata da quasi due anni, né aveva mai contestato che, a maggio 2021, egli si era già rivolto ad un avvocato per la separazione e che la coppia organizzava separatamente i tempi con le bambine non comparendo mai insieme. Tali circostanze trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni
17 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. nel processo di primo grado. In particolare, i testimoni (ex Testimone_5 compagna del padre della RO per 22 anni) (padre della RO) Per_9 [...]
(colf convivente con la famiglia dal 2019) avevano collocato la crisi CP_5 familiare insanabile nel periodo 2019 – 2020. Quindi, il Giudice di primo grado aveva correttamente respinto la domanda di addebito alla moglie. Si contesta, altresì, l'affermazione di secondo cui il Tribunale era incorso Pt_1 nella violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c. per avere omesso di porre a fondamento della propria decisione il verbale delle indagini investigative preventive ex art 391 bis c.p.p. e funzionali al processo penale in cui era imputato per Pt_1 violenza sessuale ai danni della moglie, processo che si era chiuso con la sua piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Nel suddetto verbale erano riportate le dichiarazioni rese dalla NO Tes_4 estetista della e sua amica, la quale aveva riferito che l'appellata le aveva CP_1 confidato l'esistenza della relazione extraconiugale con il gestore di un rifugio di nome . Orbene, tali dichiarazioni, non venivano menzionate dal Giudice di Per_3 primo grado, in quanto non potevano avere un valore probatorio, nemmeno indiziario sia per il contesto in cui erano avvenute, sia per le macroscopiche incongruenze cronologicamente inconciliabili con gli avvenimenti che le rendevano non credibili e non attendibili. Peraltro, a nulla rilevava che la non avesse denunciato la CP_1 Tes_4 per false dichiarazioni al difensore, come, allo stesso modo il non
[...] Pt_1 aveva denunciato per falso i testimoni nonostante le dichiarazioni rese erano contrarie alla tesi difensiva del marito. Quindi, il Giudice di primo grado non aveva violato o erroneamente applicato gli artt. 115 e 116 cpc, in quanto ai fini d'una corretta decisione, egli non era tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indicasse gli elementi sui quali fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni. D'altronde, a norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Inoltre, l'appellata, contrariamente a quanto affermato da non aveva mai Pt_1 ammesso la relazione extraconiugale con l contestando reiteratamente la Per_3 presunta infedeltà.
15.2. Il primo motivo di appello è infondato, per le ragioni esposte dalla parte appellata, sopra riportate, che si condividono. La Corte evidenzia che il Tribunale di Mantova ha affermato che non vi era una prova certa del tradimento con il sig. da parte della signora Motiva Per_3 CP_1 quindi tale convincimento riprendendo la relazione investigativa e la testimonianza sul punto. Su tale passaggio della sentenza si concentra il primo motivo di appello.
18 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Il Tribunale aveva anche motivato nei seguenti termini: “…Quanto alla domanda proposta dal resistente, lo stesso fonda la richiesta di addebito sul presunto tradimento della moglie con Preliminarmente si osserva che quanto Persona_3 ad altri soggetti pure indicati quali presunti amanti, la scoperta di tali tradimenti da parte del marito sarebbe comunque avvenuta in epoca successiva alla presentazione del presente ricorso, per cui non potrebbero in ogni caso costituire la causa della crisi coniugale. Anche con riferimento ai tradimenti precedenti al 2009, prima della separazione consensuale e della riconciliazione, gli stessi non possono porsi in nesso causale con l'odierna crisi coniugale.”. Quanto alla presunta relazione con il sig. la Corte osserva che l'attività Per_3 investigativa, su incarico del marito, aveva osservato la signora alcune ore in CP_1 otto giorni tra luglio e settembre 2021. A prescindere dal fatto se sia un lasso di tempo sufficiente o meno e se dall'osservazione possa dedursi o meno la sussistenza di una relazione sentimentale tra la signora e il sig. (che l'appellata nega vi sia stata all'epoca) è però CP_1 Per_3 accertato che la crisi coniugale fosse già in atto da tempo. Premesso che si trattava di una unione non solida, già attraversata da una crisi in passato, fino alla separazione, crisi poi superata;
che nel 2019 la coppia avesse comunque adottato una scelta insolita, ovvero il trasferimento di madre e figlie a Madonna di Campiglio la maggior parte dei giorni della settimana, di fatto non condividendo più una vita coniugale;
che la litigiosità reciproca era elevatissima e risalente, come emerso nel procedimento penale, tanto premesso è stato comunque accertato, attraverso le deposizioni testimoniali, che il venir meno dell'affectio coniugalis risale al 2020. Non è quindi stata fornita la prova che la presunta relazione tra la signora e il sig. sia stata la causa della separazione. CP_1 Per_3
Su questo aspetto l'appellante nulla deduce. Mancando la prova del nesso di causalità la domanda di addebito va respinta.
16. Con il secondo motivo di appello, viene impugnato il capo della sentenza che ha posto a carico di l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo Parte_1 al mantenimento della stessa, l'assegno di € 500,00 mensili. A parere dell'appellante il Tribunale fonda la relativa decisione su una errata ricognizione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti, nonché su un'illegittima interpretazione del tenore di vita coniugale. In particolare, la decisione del Tribunale si fonda su un duplice errore di calcolo: il Giudice di prime cure ha errato laddove, relativamente ai redditi della ha CP_1 affermato che dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021, risultava un reddito mensile netto di circa 2.600 euro, mentre dal CU 2022 un reddito mensile di circa 1.900 euro. Il Tribunale, pertanto, ha evidenziato una netta diminuzione reddituale dell'appellata dall'anno di imposta 2021 (pari a € 1.900,00) all'anno di imposta 2020 (pari a € 2.600,00). Tale calcolo è errato poiché non considera tutte le altre voci di reddito della in quanto omette di sommare al reddito complessivo i redditi da CP_1 locazione soggetti a tassazione separata (cedolare secca al 21%).
19 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Il calcolo corretto, pertanto, con riferimento all'anno di imposta 2021 è il seguente: € 3.393,16 (reddito netto mensile derivante esclusivamente dalla sommatoria tra il reddito da attività professionale e il reddito da locazione non sottoposto al regime della cedolare secca), cui va aggiunto l'importo mensile dei canoni di locazione al netto della cedolare secca pari a € 1.185,00. Pertanto, il totale del reddito mensile netto della per l'anno 2021 è di € 4.578,16. Con riferimento all'anno di imposta CP_1
2020, il reddito netto mensile derivante dalla sommatoria tra il reddito da attività professionale e il reddito da locazione soggetto alla tassazione ordinaria è, invece, di
€ 2.832,75, cui va aggiunto l'importo mensile netto dei canoni di locazione soggetti al regime della cedolare secca pari a € 540,00. Dunque, il reddito mensile netto della per l'anno 2021 è di € 3.372,75. CP_1
Dal confronto tra il PF 2021 e il PF 2022 della si evince, altresì, che il Giudice CP_1 di prime cure ha errato nel rilevare una contrazione dei suoi redditi che, al contrario, risultano aumentati dall'importo netto mensile di € 3.372,75 del 2020 all'importo netto mensile di € 4.578,16 del 2021. Inoltre, il Giudice di prime cure ha errato, nel calcolo degli oneri gravanti sul Pt_1 in quanto egli paga mensilmente la rata del mutuo della casa familiare assegnata alle figlie dell'importo di € 3.654,50 e non di € 3.500,00, come indicato dal Tribunale;
le rate di leasing dell'autoveicolo in uso all'odierno appellante sono dell'importo di € 2.078,00 anziché € 1.700, come emerge chiaramente dal contratto di finanziamento. Ne consegue che il computo corretto dei redditi dei coniugi sopraindicato evidenzia l'insussistenza della disparità economica tra le parti supposta dal Tribunale con una minima differenza tra le risorse disponibili per ciascuna delle parti: ha una Pt_1 disponibilità economica mensile di € 5.572,00 (così calcolata: € 15.000,00 di reddito netto mensile - € 3.654,00 di rata mensile di mutuo - € 2.078,00 di rata mensile di finanziamento - 3.000,00 di assegno di mantenimento delle figlie - € 700,00 di stipendio della colf); ha una disponibilità economica mensile di € 4.137,00 CP_1
(così calcolata: € 3.393,16 di reddito netto mensile da attività professionale + € 1.185,25 di reddito netto mensile derivante dalla locazione – € 460,00 a titolo di finanziamento, di cui peraltro controparte non ha mai specificato la natura). Fino a dicembre 2024, ella avrà in aggiunta a quanto precede la spesa di € 537,00 per le rate di un ulteriore finanziamento di cui non è specificata la natura. Il Giudice di primo grado, inoltre, ha presunto che il tenore di vita fosse elevato per il divario reddituale (in realtà inesistente) tra i coniugi, violando l'art. 2697 c.c. Invero, l'onere della prova del tenore di vita grava sul coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, il quale deve dimostrare, altresì, che il suddetto standard fosse garantito dal coniuge onerando. Nel caso di specie, non c'è alcuna prova in atti di un tenore di vita matrimoniale che oggi non sia in grado di conservare con i suoi redditi. CP_1
Il Giudice di prime cure ha, altresì, violato l'art. 156 c.c. In proposito secondo la Suprema Corte, la conservazione del precedente tenore di vita coniugale costituisce un obiettivo solo tendenziale dovendosi tenere conto degli effetti della disgregazione familiare, tra cui primariamente l'impoverimento dei
20 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. coniugi. In conseguenza della separazione, infatti, marito e moglie devono affrontare maggiori spese vive e viene meno la possibilità di sostenere in comune i costi fissi (tra di essi, figurano le spese per il mantenimento dei figli che, mentre durante il matrimonio potevano essere divise tra i genitori, dopo la separazione gravano in via prevalente sul genitore non collocatario dei minori). Ciò comporta un deterioramento anche della condizione economica del coniuge onerato, al quale deve essere garantita, al pari del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso di specie, il Tribunale ha ignorato le conseguenze economiche derivanti a dalla separazione e l'impossibilità dello stesso, allo stato attuale, di Pt_1 beneficiare dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il Tribunale ha violato, anche, l'art. 337-sexies c.c. laddove ha omesso di considerare il valore dell'assegnazione della casa coniugale alla madre nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Difatti, il Tribunale, al contrario, ha valutato la casa coniugale di AD quale prova dell'elevato tenore di vita goduto da in costanza di matrimonio, che CP_1 deve assicurarle anche attualmente mediante un adeguato assegno di Pt_1 mantenimento. L'assegnazione della casa coniugale, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, rappresenta per da un lato, un evidente risparmio di CP_1 spesa e, dall'altro lato, una garanzia di continuità del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infine, la sentenza appellata è contraddittoria nella parte in cui, pur tenendo conto che la ricorrente è dotata di piena capacità lavorativa e che gode di più che sufficienti redditi propri, essendo anche proprietaria di appartamenti di lusso, le ha riconosciuto un assegno di mantenimento del valore di € 500. Invero, il Giudice di prime cure, pur affermando l'insussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento (piena capacità lavorativa della moglie, redditi adeguati della stessa, ampie disponibilità patrimoniali costituite da beni di lusso di proprietà della stessa), attribuisce poi alla moglie il suddetto contributo. Del resto, che non abbia alcun bisogno dell'assegno del marito, è dimostrato CP_1 anche dal fatto che la stessa, come provato in primo grado, può permettersi il lusso di ospitare gratuitamente in casa l'ex domestica della famiglia, la NO
[...]
, la quale oggi lavora altrove. CP_5
16.1. Parte appellata contesta la ricostruzione dei fatti come operata dall'appellante. Il primo errore in cui è incorso l'appellante consiste nell'aver preso come riferimento i CU 2020 e 2021, come esaminati dal Giudice di primo grado, per rettificarli e sviluppare un proprio calcolo reddituale altrettanto sbagliato. Il secondo errore in cui è incorso l'appellante, è stato quello di non considerare che il Giudice di primo grado ha utilizzato i valori reddituali dei CU 2020 e 2021 dei due coniugi non per stabilire l'assegno al coniuge, bensì per determinare il contributo al mantenimento delle tre figlie.
21 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Ebbene, il giudice di primo grado, nel riconoscere il diritto di all'assegno di CP_1 mantenimento, ha tenuto conto della piena capacità lavorativa della moglie che gode di redditi propri, che la stessa e è proprietaria della casa di Madonna di Campiglio, evidenziando che durante la vita matrimoniale, la moglie ha goduto di un elevato stile di vita. Dunque, era certo il macroscopico squilibrio economico fra i coniugi al momento della separazione (e anche dopo) che l'appellante si ostina a non voler riconoscere. Nel caso di specie, dall'istruttoria di primo grado, era emerso, peraltro non contestato dal che con la nascita delle tre figlie la si era dedicata principalmente Pt_1 CP_1 alla famiglia ed alle bambine nate tra il 2012 e il 2016; che ella aveva ridotto il lavoro comprimendo le possibilità di carriera e di reddito;
che durante la convivenza matrimoniale il dal 2018 (morte del padre) si è potuto dedicare in maniera Pt_1 esclusiva all'impresa di famiglia di cui è diventato vice presidente CP_2 ereditando le azioni della società del padre. Difatti l'appellante ha CP_2 realizzato una villa faraonica a AD;
ha acquistato e cambiato numerose auto di lusso, disponendo di orologi per un valore di € 150.000,00; ha acquistato una villa a Forte dei Marmi dove la famiglia trascorreva le vacanze estive ed ha ristrutturato l'appartamento della moglie a Madonna di Campiglio dove la famiglia trascorreva le vacanze invernali, ed ha sempre pagato l'iscrizione all'esclusivo circolo sportivo di sci delle figlie, ha assunto e retribuito (in parte in nero) le colf e la tata. Al riguardo la Corte d'Appello adita aveva rigettato in sede di reclamo, la richiesta di di eliminare l'assegno di mantenimento al coniuge riconosciuto in € 700,00 Pt_1 dal Presidente del Tribunale, stante una innegabile disparità economica tra i due coniugi anche in virtù del principio del mantenimento del precedente tenore di vita. Invero, dalle dichiarazioni reddituali, emerge una disparità economica clamorosa tra le parti: quanto a nell'anno 2020 il calcolo del reddito mensile al Controparte_1 netto delle imposte era pari ad € 2.286,33 + € 387,08 = € 2.673,42; nell'anno 2021 percepiva un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.553,17 + € 663,58 = € 3.216,75 ; anno 2022 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.277,58 ( incluso l'assegno di separazione di € 700,00) + € 663,58 = € 2.941,16; nell'anno 2023 aveva un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 2.383,33 ( compreso l'assegno di separazione di € 700,00) + € 592,83 = € 2.976,46. Quanto al : - nel 2019 egli percepiva il un reddito mensile al netto Parte_1 delle imposte pari ad € 11.852,42 + € 54,58 = € 11.907,00. Va poi evidenziato che, nella dichiarazione, al quadro RL1 TIPO REDDITO 1 viene indicato € 40.336,00 quale distribuzione utili: trattasi di importo che corrisponde al 40% di quanto percepito dal come distribuzione utili del 2019 (€ 100.840 x40% = € Pt_1
40.336,00). Quindi il reddito netto totale del ammontava ad € 142.884.00+ € Pt_1
60.504.00 (60% dei dividendi non tassabili ma percepiti) = € 203.388,00 che equivalevano ad un reddito netto mensile di € 16.949,00; - nel 2020 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 14.519,60 e nella dichiarazione al quadro RL1 TIPO REDDITO 1 viene indicato € 52.336,00 quale distribuzione utili: trattasi di importo che corrisponde al 40% di quanto percepito ed incassato dal marito come
22 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. distribuzione utili del 2020 (€ 130.936,00 x40% = € 52.336,00). Per cui il reddito netto totale ammontava ad € 173.936,00 + € 78.600 (60% dividendi non tassabili e incassati) = € 252.836,00 che equivalevano ad un reddito netto mensile di € 21.069,66; nel 2021 un reddito mensile al netto delle imposte pari ad € 14.802, con un incasso di € 55.603,00,00 quale distribuzione utili e quindi il reddito netto totale ammonta ad € 142.884.00+ € 83.397.00 (dividendi non tassabili e incassati) = € 261.030.00 che rappresentavano un reddito netto mensile di € 21.752,00. Alla luce di quanto sopra, conclude l'appellata, è indiscutibile che i calcoli fatti nell'atto di appello siano palesemente errati perché il reddito mensile netto della come risulta dai prospetti allegati, è almeno 1/10 del reddito di senza CP_1 Pt_1 tenere conto dei redditi del non dichiarati al fisco. Pertanto, non è corretta Pt_1
l'affermazione secondo cui il reddito mensile di cui dispone il ammonta ad € Pt_1
5.572,00 e che la abbia una disponibilità economica di € 4.137,00. Occorre, CP_1 altresì, considerare le spese che le stesse sono chiamate a sopportare dopo la fine della vita in comune. Parte appellata attualmente con il suo reddito, non ha più disposizione somme ingenti di denaro contante che il le consegnava e non dispone più di una carta Pt_1 di credito ricaricabile di € 1.500,00 mensili per gli acquisti on line (revocata il 23/12/2021 subito dopo l'udienza presidenziale, circostanza documentata e non contestata), e dell'autovettura Q7 che il marito le ha sottratto dopo l'udienza presidenziale, lasciandola a piedi, né può permettersi di pagare la colf e la tata, e le vacanze e Forte dei Marmi. Tuttavia, deve affrontare spese ordinarie molto alte CP_1 perché rapportate ad una villa di lusso di 600 mt2. Orbene, il Tribunale di Mantova non ha fondato l'assegno di mantenimento della moglie su (sola) base reddituale o sulla sola capacità di produrre reddito, ma sul tenore di vita della famiglia quando le parti vivevano insieme e deve essere rapportato alle attuali esigenze ed aspettative. A tal proposito è un dato oggettivo che a partire dal 2018/2019 si è creato un evidente squilibrio reddituale fra le parti: il marito ha avuto le maggiori possibilità di carriera e di guadagno perché ha ereditato molto denaro dalla morte del padre che gli ha consentito di pagare quasi integralmente la villa di 600 mt2 costata € 2.800.000.00, in quanto ha anche ereditato le azioni societarie paterne ed ha assunto il ruolo di Vicepresidente di CP_2
Il Tribunale di primo grado ha poi riconosciuto le ingenti spese di utenza che la moglie deve sostenere dopo la separazione per mantenere la villa assegnatale quale genitore collocatario, spese che sono sempre state pagate dal marito intestatario delle utenze: € 2.000,00 oltre iva per manutenzione ordinaria del giardino, € 2.470,00 per manutenzione ordinaria piscina, costo manutenzione ordinaria periodica ascensore € 418,00, Tari € 650,00, costi per luce e gas € 800/900 mensili, Internet € 70,00 mensili, acqua trimestrale € 240,00, € 850 ed € 502,00. Oltre alle spese di condominiali della casa di vacanza di Campiglio.
23 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. Inoltre, l'appellante continua ad incassare il contributo mensile GSE sulla produzione del fotovoltaico della casa coniugale assegnata alla moglie mentre ella paga i consumi. Infine, l'appellante non ha considerato che, l'assegno di mantenimento del coniuge è tassato per la e detraibile dal reddito del CP_1 Pt_1
In merito agli immobili di proprietà esclusiva della signora va precisato che CP_1 quelli di Casalmaggiore e Madonna di Campiglio grava un mutuo mensile di circa € 1.000,00 mentre per gli altri immobili è documentato che la è nuda proprietaria CP_1 di alcuni e di altri immobili non percepisce reddito in quanto sono stati azionati procedimenti di sfratto per morosità. Altresì occorre evidenziare che è un imprenditore e, dopo la morte Parte_1 del padre (2018) è Vicepresidente di azienda con 90 dipendenti capitale CP_2 sociale di € 4.000.000.00; egli è titolare di 8.166 azioni ordinarie pari a nominali 816.600,00 euro di proprietà e nudo proprietario di 1.434.400,00 euro di azioni ordinarie pari a nominali 143.400,00. Gli utili di bilancio di esercizio sono i seguenti: per l'anno 2020 di € 3.365.664.00; anno 2021 € 4.312.474,00; anno 2022 € 4.261.644,60 e per il 2023 il bilancio di esercizio è pari ad € 55.732.219.00 con un utile netto di € 3.579.508.00. Rispetto al bilancio 2023, nel corso dell'anno 2023, complessivamente i CP_2 soci, si sono divisi ben euro 5, 65.000,00 lordi. Inoltre, è socio di altre imprese, tra cui anche la immobiliare Eredi Marutti srl Pt_1 che affitta gli immobili ereditati dal padre dislocati: a AD (MN), a Montignoso, a Parma, a Rimini, a Misano Adriatico, a Riccione, a Verona (Bardolino), alcuni dei quali sono a reddito. In ordine alla lamentata violazione dell'art 337 sexies c.c. perché il Tribunale non avrebbe considerato il valore dell'assegnazione della casa coniugale alla nella CP_1 regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, si osserva che la doglianza è priva di fondamento in quanto il Giudice ha preso considerazione sia i proventi derivanti dalle rispettive attività lavorative che le disponibilità patrimoniali di ciascuno di essi, giungendo a rilevare l'esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi e l'inidoneità delle risorse della a garantirle la conservazione del CP_1 medesimo tenore di vita precedentemente mantenuto che non può più mantenere senza un contributo economico da parte del marito. Dunque, il ragionamento del Giudice di prime cure è coerente, corretto e lineare in quanto, il Giudice riconosce il diritto all'assegno di mantenimento in capo alla CP_1 in forza dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Posta così in luce la capacità economico-reddituale dell'appellante, la signora CP_1 chiede, con appello incidentale, che sia aumentato l'assegno per le figlie. In particolare, chiede che il contributo sia aumentato nella misura non inferiore ad € 1.800,00 per ciascuna figlia (e quindi in totale euro 5.400), per consentire alle minori di poter mantenere il tenore di vita goduto in passato, rapportandolo anche alle aumentate esigenze delle stesse che sono cresciute. Inoltre, alla luce della macroscopica differenza di redditi e di patrimonio tra le parti, l'appellata chiede
24 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. venga ripristinata la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del padre e 25% a carico della madre come aveva stabilito il Presidente. Evidenzia altresì che le 3 figlie pranzano a scuola dal lunedì al venerdì ed il costo della mensa grava sulla madre. Inoltre, il padre, pur consapevole che non esiste il trasporto pubblico per il tragitto casa/ scuola, rifiuta il rimborso e, a fronte della richiesta di rimborso anche forfettario, egli ha rifiutato adducendo che solo quello pubblico è rimborsabile. Infine, evidenzia che il Giudice di primo grado pur avendo stabilito nei
P.Q.M.
l'obbligo di contribuire nella misura del 60 % delle spese straordinarie a carico del padre, a pagina 19 della sentenza, alla voce altre spese straordinarie indica la suddivisione al 50 % tra i genitori. Si ritiene che si sia trattato di un refuso ad ogni modo la anche in relazione alle altre spese straordinarie la Corte ristabilisca la CP_1 percentuale 75-25%.
16.2. La Corte ritiene che anche il secondo motivo di appello sia infondato e che la sentenza vada confermata in relazione all'assegno di mantenimento a favore della moglie. Il Tribunale è giunto ad una decisione equilibrata tenendo conto del patrimonio economico e del reddito delle parti, considerato l'alto tenore di vita pregresso della famiglia. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, emerge che l'appellante nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 307.417,00, con imposta netta di euro 114.264,00, addizionale regionale di euro 4.991,00 e comunale di euro 2.070,00, pertanto con un reddito netto mensile di oltre 15.000 euro. Inoltre, risulta titolare di nove immobili, di cui 3 al 100%, uno al 22% e gli altri all'11%. Nel 2024 ha denunciato un reddito complessivo in crescita, pari a euro 313.449,00. nel 2024 ha denunciato un reddito pari a euro 29.505. Controparte_1
Risulta titolare di undici immobili di cui quattro al 100% e gli altri al 20 o al 33% Al di là della minuziosa, e inutilmente prolissa, ricostruzione delle rispettive posizioni economiche effettuata dalle parti, naturalmente divergente nella interpretazione dei dati, non vi è dubbio che, nella migliore ipotesi per l'appellante, il suo reddito e la sua complessiva situazione economica è più di dieci volt superiore rispetto a quella della moglie. Il contributo fissato dal Tribunale per il mantenimento della moglie si attesta su una cifra contenuta proprio perché viene tenuto in considerazione il patrimonio immobiliare anche della e il godimento della casa CP_1 coniugale, oltre che le entrate che ricava dagli immobili. La somma stabilita per il mantenimento delle figlie appare equa e non vi sono i presupposti per un suo aumento, tenuto conto dell'ampio diritto di visita del padre e quindi del significativo mantenimento diretto da parte sua. L'appello incidentale va accolto in relazione alle spese straordinarie per le figlie, in quanto appare maggiormente coerente con il rilevante squilibrio economico tra le parti mantenere il rapporto già indicato in sede presidenziale, ovvero il 75% a carico
25 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc N. 520/2024 R.G. del padre e il 25% a carico della madre di tutte le voci delle spese straordinarie come da protocollo. L'appellante, soccombente, va condannato a rifondere alla controparte le spese di questo giudizio, liquidate secondo i parametri dei giudizi avanti alla Corte di Appello, scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori medi. (9991) Deve darsi atto che al rigetto integrale dell'appello consegue il pagamento da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 454/2024 pubblicata il 17.04.2024 nonché sull'appello incidentale proposto da , nel contraddittorio Controparte_1 delle parti e sentito il P.G. così provvede:
- RIGETTA l'appello
In parziale accoglimento dell'appello incidentale:
- PONE a carico di il 75% di tutte le spese straordinarie Parte_1 relative alle figlie, come da protocollo, restando il restante 25% a carico di
Controparte_1
- CONDANNA a rifondere alla controparte le spese del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA
- DA' ATTO che è dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quarter DPR n. 115/2002 nel caso sia dovuto.
Brescia, 4.3.2025 Pres. est. Maria Grazia Domanico
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