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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo,
- Vista la domanda depositata in data 30/3/23 da ON BI (C.F.
[...]) e TO AU ( CF [...])
- Visto il decreto di apertura emesso in data 9/11/2023;
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70,
CO. 6, CCII e le successive integrazioni;
- Dato atto che sono pervenute osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione debiti;
da
PREXTA s.p.a., creditore per complessivi euro 15638.25 per un credito chirografario derivante da contratto di finanziamento, il quale ha rilevato che il piano non prevede l'acquisizione del TFR neanche qualora lo stesso diventi esigibile in pendenza di procedura ed ha richiesto, in via subordinata, che in caso di omologa sia salvaguardato il vincolo di Prexta sul TFR sino alla conclusione del piano;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Il creditore opponente ha contestato la convenienza del piano predisposto dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria.
1 In particolare, la proposta di piano non presenterebbe margini di convenienza per il creditore chirografario, che troverebbe maggior soddisfazione all'esito della liquidazione del patrimonio, nell'ambito della quale verrebbe ricompreso il TFR accumulato dal debitore.
Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità” (Cass, civ, VI sez., ord. n. 19708/2018).
Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.
In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito - pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare - è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.
Inoltre, nel caso di specie, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve conseguito dal OB in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (il proponente, infatti, ha 46 anni). Sicché, non si pone alcun problema relativo all'utilizzabilità, in ottica prospettica, delle quote accantonate dal lavoratore a titolo di TFR: in caso di fisiologico andamento del rapporto di lavoro, le stesse diventeranno esigibili tra non meno di 17 anni e, quindi, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto (la cui durata è n. 7 anni )
Il credito maturato dal proponente a titolo di TFR non può, quindi, essere ragionevolmente ricompreso nella proposta di piano avanzata nell'interesse dei ricorrenti.
Del resto il creditore opponente non potrebbe contare sulla liquidazione di tale posta di credito nemmeno nell'ambito di una eventuale liquidazione controllata.
2 In ultimo, i privilegi della cessione del quinto dello stipendio vengono meno fisiologicamente con la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art 67 del CCII per cui deve essere rigettata anche la richiesta formulata in via subordinata.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo dei crediti privilegiati, e dei crediti in prededuzione, dei creditori chirografari nella misura del 10%.
In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo i coniugi OB CA verseranno per durata di anni sette la somma di € 155,00, entro il 25 di ogni mese, con la quale saranno soddisfatti integralmente i crediti in prededuzione e privilegiati e, nella misura del 10%, i creditori chirografari. Previo accantonamento delle somme spettanti in prededuzione al gestore, si procederà al pagamento dapprima dei crediti privilegiati e poi a seguire dei creditori chirografari.
Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, dopo la relazione finale, giusta previsione dell'art. 71 CCII.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da OB NE e CA RA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da OB NE e CA
RA dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché
3 pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Lecce, 16 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Sergio Memmo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
III sezione civile
Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo,
- Vista la domanda depositata in data 30/3/23 da ON BI (C.F.
[...]) e TO AU ( CF [...])
- Visto il decreto di apertura emesso in data 9/11/2023;
- Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell' OCC, ai sensi dell'art. 70,
CO. 6, CCII e le successive integrazioni;
- Dato atto che sono pervenute osservazioni alla proposta di piano ristrutturazione debiti;
da
PREXTA s.p.a., creditore per complessivi euro 15638.25 per un credito chirografario derivante da contratto di finanziamento, il quale ha rilevato che il piano non prevede l'acquisizione del TFR neanche qualora lo stesso diventi esigibile in pendenza di procedura ed ha richiesto, in via subordinata, che in caso di omologa sia salvaguardato il vincolo di Prexta sul TFR sino alla conclusione del piano;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
Il creditore opponente ha contestato la convenienza del piano predisposto dai ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria.
1 In particolare, la proposta di piano non presenterebbe margini di convenienza per il creditore chirografario, che troverebbe maggior soddisfazione all'esito della liquidazione del patrimonio, nell'ambito della quale verrebbe ricompreso il TFR accumulato dal debitore.
Quanto all'omessa inclusione nel piano delle quote di TFR accantonate dal proponente nel corso degli anni, deve preliminarmente osservarsi che, benché il trattamento di fine rapporto costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità” (Cass, civ, VI sez., ord. n. 19708/2018).
Dalla lettura dell'art. 2120 c.c., si evince, infatti, che, sebbene il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma risulta esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.
In caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito - pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare - è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.
Inoltre, nel caso di specie, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sarà a breve conseguito dal OB in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età (il proponente, infatti, ha 46 anni). Sicché, non si pone alcun problema relativo all'utilizzabilità, in ottica prospettica, delle quote accantonate dal lavoratore a titolo di TFR: in caso di fisiologico andamento del rapporto di lavoro, le stesse diventeranno esigibili tra non meno di 17 anni e, quindi, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto (la cui durata è n. 7 anni )
Il credito maturato dal proponente a titolo di TFR non può, quindi, essere ragionevolmente ricompreso nella proposta di piano avanzata nell'interesse dei ricorrenti.
Del resto il creditore opponente non potrebbe contare sulla liquidazione di tale posta di credito nemmeno nell'ambito di una eventuale liquidazione controllata.
2 In ultimo, i privilegi della cessione del quinto dello stipendio vengono meno fisiologicamente con la ristrutturazione del debito ai sensi dell'art 67 del CCII per cui deve essere rigettata anche la richiesta formulata in via subordinata.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo dei crediti privilegiati, e dei crediti in prededuzione, dei creditori chirografari nella misura del 10%.
In particolare, il piano sarà strutturato nel seguente modo i coniugi OB CA verseranno per durata di anni sette la somma di € 155,00, entro il 25 di ogni mese, con la quale saranno soddisfatti integralmente i crediti in prededuzione e privilegiati e, nella misura del 10%, i creditori chirografari. Previo accantonamento delle somme spettanti in prededuzione al gestore, si procederà al pagamento dapprima dei crediti privilegiati e poi a seguire dei creditori chirografari.
Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.
Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, dopo la relazione finale, giusta previsione dell'art. 71 CCII.
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da OB NE e CA RA e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
Visto l'art. 70 CCII
P.Q.M.
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da OB NE e CA
RA dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni, nonché
3 pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione - nell'apposita area del sito web del Tribunale – di un estratto contenente il nome del debitore, la misura omologata e l'indicazione del Gestore della crisi, con l'avvertimento che eventuali soggetti interessati, documentando tale loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti presso il Gestore della crisi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà:
- vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Avverte
- che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Dichiara chiusa la procedura.
Così deciso in Lecce, 16 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Sergio Memmo
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