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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/06/1946 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. IERVOLINO FLORIDA e PIER PAOLO
ZAMBARDINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G.
315/2023, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile l'indennità di accompagnamento;
di aver notificato il decreto di omologa all' di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione CP_1 richiesta;
di aver ricevuto il pagamento dei ratei correnti ma non dei ratei
1 maturati fino al novembre 2023 come da provvedimento TE08 del 22.1.2024 per l'importo complessivo di € 5.798,76.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e non riscossi per l'anno 2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad
2 agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, l' ha proceduto al pagamento dei CP_1 ratei liquidati nel modello TE08 solo a maggio 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (01.03.2024).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le CP_1 prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, però, l' ha giustificato il proprio ritardo in ragione del CP_1 mancato invio del modello AP70 e di aver proceduto al pagamento solo dopo la sua ricezione. Parte ricorrente non ha contestato tale ricostruzione in sede di note di trattazione scritta.
3 A tal proposito, occorre evidenziare come non vi è prova dell'invio dell'AP70 con il messaggio di posta elettronica certificata dell'ottobre 2023 la cui scansione è allegata al ricorso.
L'erogazione dei ratei maturati, infatti, presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà ex art.2 Cost. attraverso il tempestivo e corretto inviodell CP_2
Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta non è imputabile in via esclusiva all' CP_1
Le spese di lite, per tali ragioni, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 25/06/1946 Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. IERVOLINO FLORIDA e PIER PAOLO
ZAMBARDINO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa SPIEZIA SARA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/03/2024 parte ricorrente ha dedotto che con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G.
315/2023, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile l'indennità di accompagnamento;
di aver notificato il decreto di omologa all' di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione CP_1 richiesta;
di aver ricevuto il pagamento dei ratei correnti ma non dei ratei
1 maturati fino al novembre 2023 come da provvedimento TE08 del 22.1.2024 per l'importo complessivo di € 5.798,76.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati e non riscossi per l'anno 2023, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad
2 agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n.
4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, l' ha proceduto al pagamento dei CP_1 ratei liquidati nel modello TE08 solo a maggio 2024, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (01.03.2024).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata.
In base all'art. 445bisco. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare le CP_1 prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, però, l' ha giustificato il proprio ritardo in ragione del CP_1 mancato invio del modello AP70 e di aver proceduto al pagamento solo dopo la sua ricezione. Parte ricorrente non ha contestato tale ricostruzione in sede di note di trattazione scritta.
3 A tal proposito, occorre evidenziare come non vi è prova dell'invio dell'AP70 con il messaggio di posta elettronica certificata dell'ottobre 2023 la cui scansione è allegata al ricorso.
L'erogazione dei ratei maturati, infatti, presuppone l'assolvimento di un onere di cooperazione a carico di parte ricorrente (creditore) nell'esatto adempimento della prestazione da parte del debitore in base al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà ex art.2 Cost. attraverso il tempestivo e corretto inviodell CP_2
Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta non è imputabile in via esclusiva all' CP_1
Le spese di lite, per tali ragioni, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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