CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190005096691000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190021563557000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate NE ed alla Regione Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale l'8.7.2024 e fondata su due cartelle esattoriali emesse per bollo auto 2016 e 2017, asseritamente notificategli nel 2020 e nel 2023.
A motivo del gravame deduceva non aveva mai ricevuto le cartelle e che, comunque, i crediti erano prescritti.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio deducendo che, alle ricerche svolte, non erano stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica delle cartelle di pagamento nn.
04720190005096691000 e 04720190021563557000, sottese all'avviso di intimazione 04720249001682684000.
Dichiarando che aveva proceduto a sospendere l'efficacia esecutiva delle stesse, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Regione Lazio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a fatti estintivi o modificativi verificatisi dopo la iscrizione a ruolo.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La stessa Agenzia Entrate riscossione ha ammesso di non avere prova della notifica delle cartelle sottese l'impugnata ingiunzione, talché risultano fondate sia l'eccezione di prescrizione che di decadenza, trattandosi di tributi soggetti a prescrizione triennale maturati nel 2016 e nel 2017.
Non può però essere accolta la richiesta della Agenzia di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, benché essa abbia sospeso l'esecutività delle cartelle, ad oggi i titoli risultano ancora giuridicamente esistenti, talché vanno caducati per effetto del maturarsi della causa estintiva.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia, dal comportamento tenuto dalle parti oltre che dal modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190005096691000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720190021563557000 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7.10.2024, ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate NE ed alla Regione Lazio, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale l'8.7.2024 e fondata su due cartelle esattoriali emesse per bollo auto 2016 e 2017, asseritamente notificategli nel 2020 e nel 2023.
A motivo del gravame deduceva non aveva mai ricevuto le cartelle e che, comunque, i crediti erano prescritti.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate NE si costituiva in giudizio deducendo che, alle ricerche svolte, non erano stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica delle cartelle di pagamento nn.
04720190005096691000 e 04720190021563557000, sottese all'avviso di intimazione 04720249001682684000.
Dichiarando che aveva proceduto a sospendere l'efficacia esecutiva delle stesse, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Regione Lazio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a fatti estintivi o modificativi verificatisi dopo la iscrizione a ruolo.
Alla odierna udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La stessa Agenzia Entrate riscossione ha ammesso di non avere prova della notifica delle cartelle sottese l'impugnata ingiunzione, talché risultano fondate sia l'eccezione di prescrizione che di decadenza, trattandosi di tributi soggetti a prescrizione triennale maturati nel 2016 e nel 2017.
Non può però essere accolta la richiesta della Agenzia di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, benché essa abbia sospeso l'esecutività delle cartelle, ad oggi i titoli risultano ancora giuridicamente esistenti, talché vanno caducati per effetto del maturarsi della causa estintiva.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia, dal comportamento tenuto dalle parti oltre che dal modesto valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.