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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2341/2021
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi: per l'opponente l'Avv. Capezzali sostituita dall'Avv. Elisa Paccaduscio la quale si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
l'Avv. Graziani per l'opposta il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi, contestando integralmente le note conclusive depositate da parte opponente, rilevando come la documentazione prodotta per dimostrare che i servizi sono stati pagati è priva di qualsiasi valore, trattandosi di ricevute bianche, prive di firma e non leggibili. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio. Autorizzai procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 15.45 pronuncia sentenza, assenti le parti, come da separato provvedimento, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2021 promossa da:
, sia in proprio che n.q. di titolare dell'omonima Azienda Agraria, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Francesca Capezzali opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Graziani Controparte_1
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2021
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare, per i motivi espressi narrativa l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenza di legge. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, nella persona dell'Ill.mo SInor Giudice Unico designato, contrariis reiectis: -in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione è palesemente infondata e sfornita di prova;
- nel merito, accertare e dichiarare che il SI. in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima Azienda Agraria, è debitore verso della somma di € 5.667,16 Controparte_1 ovvero della diversa somma che risultasse dovuta, e per l'effetto rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto, condannando il in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, al pagamento a favore della della somma di € 5.667,16 iva Controparte_1 compresa, ovvero della diversa domma che risultasse di giustizia, oltre spese e competenze del monitorio, oltre interessi a maturare dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 339/2021 del 24/02/2021, con cui era ingiunto al SI. , Parte_1 in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agraria il pagamento della somma di € 5.667,16, iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura, come da fattura n. 20V02-02438 del 30 novembre 2020
(doc. 1 del fascicolo monitorio), era impugnato dall'ingiunto con atto di citazione ritualmente notificato.
Contestava l'opponente il credito di perché sfornito di prova in quanto fondato CP_1 su fattura, documento formato unilateralmente dalla stessa società di servizi. Rilevava inoltre che, stante la revoca del mandato di assistenza del 27.11.2015, nulla la società opposta avrebbe potuto richiedere per i servizi relativi alle annualità 2016 e 2017, essendosi avvalso della consulenza e dei servizi di altra società. Invocava la intervenuta prescrizione del credito di poiché i CP_1 servizi e le prestazioni di cui alla fattura del 30.11.2020 erano riferiti a servizi resi nell'anno 2008.
Produceva documentazione con cui i servizi oggetto dell'ingiunzione di pagamento erano stati già saldati ad Concludeva per l'accoglimento delle domande sopra trascritte. CP_1
Si costituiva in giudizio rilevando la palese e manifesta Controparte_1 infondatezza dell'opposizione, peraltro priva di prova scritta, spiegando le conclusioni sopra trascritte.
Esponeva l'opposta come il credito vantato con il ricorso alla procedura monitoria fosse pienamente provato come da documenti della fase monitoria (fatture, registro iva autenticato dal notaio, diffida di pagamento con allegato l'estratto conto) e da mandato di assistenza (doc. 3), tariffari 2011 – 2017
(doc. 4), documenti giustificativi dei servizi resi (doc. 5). In merito alla questione relativa alla revoca del mandato di assistenza del 27 novembre 2015, con conseguente dedotta, da parte opponente, inesistenza del credito per gli anni 2016-17, evidenziava che le voci dei servizi portate nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo riguardavano le annualità precedenti, come da estratto conto e da fattura (con la sola eccezione del servizio pec che era rimasto attivo). Contestava le fatture/“ricevute di pagamento” prodotte da controparte, evidenziando che in realtà tali documenti non avevano nulla a che vedere con i servizi di cui all'odierno giudizio, rilevando altresì che le asserite “ricevute di pagamento” risultavano assolutamente illeggibili e non qualificabili come tali. Dirimente poi la circostanza che l' non contestava specificamente alcunché, limitandosi a mere contestazioni Parte_2 generiche. Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava come da un lato l'eccezione CP_1 fosse talmente generica da non poter nemmeno essere presa in considerazione, mentre dall'altro anche a voler ritenere applicabile la prescrizione decennale, nessuna delle voci indicate nella fattura poteva pagina 3 di 6 ritenersi prescritta. Produceva con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. i Tariffari anni 2008-10
(doc. 6); - i pagamenti delle domande di contributi a favore di negli anni 2009-2010 (doc. 7) Parte_1
- il mandato di assistenza fiscale (doc. 8). Concludeva per il rigetto della opposizione.
Respinta la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le richieste di prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti concludevano come in atti, riportandosi anche alle note conclusive depositate.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore pagina 4 di 6 opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova delle seguenti circostanze: - il rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente la quale depositava la revoca dell'incarico; - l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura azionata con il ricorso alla procedura monitoria. Le prove testimoniali sul punto evidenziano che: - teste SI.ra dipendente di con mansioni di responsabile del Testimone_1 Controparte_1 servizio tributario”: presa visione della fattura n. 20 V02-02438 conferma la circostanza di cui al capitolo n. 1 e precisa che “si tratta di servizi sia di carattere fiscale che agronomico;
…i servizi sono svolti in quanto la quotazione dei servizi avviene in automatico rispetto allo svolgimento delle pratiche.
Abbiamo un sistema informatico che, ogni volta che viene terminata una pratica, ribalta in contabilità la relativa quotazione sulla base di un listino prezzi precaricato”, riconosce il contratto esibito, quello in vigore all'epoca; dichiara, in merito ai tariffari che “annualmente la nostra società approva il tariffario, in genere con gli stessi importi dell'anno precedente e una copia del tariffario viene affissa presso gli uffici periferici” e che: “Le nostre aziende “storiche” conoscono le tariffe e in ogni caso
l'affissione permette a qualsiasi nostro cliente di conoscere le tariffe dei servizi”; dichiara che i servizi non sono stati pagati;
- teste SI.ra , dipendente di Testimone_2 Controparte_1 responsabile del In merito alla fattura che le viene esibita, dichiara che la Parte_3 fattura riporta servizi svolti da prende visione delle domande di premio Controparte_1
PAC (doc. n. 5) e conferma che si tratta di servizi svolti da operatori di Controparte_1 corrispondenti a quanto riportato in fattura;
in merito alla revoca dall'incarico dichiara che con il mandato di assistenza agricola al CAA viene dato mandato della gestione del fascicolo aziendale e della presentazione delle domande di premio e che l'incarico è stato revocato a fine 2015; la revoca è attiva dal 1.1.2016; riconosce le videate del SIAN che riguardano l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle domande presentate (sulla videata è riportata anche la data del pagamento); riconosce il tariffario, invariato per quasi tutti gli anni, e dichiara che il SI. era informato del tariffario Parte_1
(in genere il tariffario è affisso nei loro uffici); - teste SI.ra dipendente di Testimone_3 [...]
con mansioni di tecnico. Dichiara che i servizi di cui alla fattura sono stati prestati, CP_1 riconosce il mandato di assistenza, dichiara che le schermate del riguardano le domande relative CP_2 agli anni di cui alla fattura e riportano la data di erogazione del premio;
conferma che il tariffario è conosciuto dai Clienti e normalmente è affisso negli uffici;
- teste SI.ra dipendente Testimone_4 di con mansioni di responsabile amministrativo, riconosce la fattura. Controparte_1
pagina 5 di 6 Alla luce dei sovraesposti principi l'odierna opposta ha provato l'esecuzione dei servizi indicati anteriori al 2015 (fatta eccezione per il servizio pec, non disattivato) nella fattura: tutti i servizi indicati nella fattura e nell'estratto conto (doc. 2) sono ampiamente provati dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi;
si tratta di servizi resi anche negli anni 2009 e 2010, ultimati dal mese di agosto del 2010. Peraltro il SI. non si è presentato a rispondere alle domande per le Parte_1 quali era richiesto l'interrogatorio formale, e conseguentemente si ritengono ulteriormente provati sia lo svolgimento dei servizi indicati nella fattura, sia lo svolgimento dei servizi relativi alle domande di contributo 2008, 2009, 2010 resi in esecuzione del mandato del 2002 (doc. 3) revocato in data 2016, sia il mancato pagamento della fattura, i cui importi rispondono ai tariffari conosciuti ai Clienti e affissi negli uffici. Quanto alla eccepita prescrizione, la diffida ad adempiere è stata ricevuta dall'opponente in data 20.2.2020, risultando così interrotto il decorso della prescrizione decennale inclusi i servizi (es. dichiarativi fiscali e domande di contributo) relativi al 2009 e resi nel 2010.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opposta, le eccezioni dell'opponente, oltre ad essere sfornite di supporto probatorio, anche in relazione alla documentazione prodotta relativa ad un presunto pagamento, sono anche incompatibili con la contestazione del credito e sono rimaste al rango della mera asserzione, non ravvisando agli atti alcun elemento probatorio, a sostegno delle tesi dell'opponente, volto a suffragare la esistenza di quanto dedotto in citazione.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
339/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonima azienda agraria, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
in persona del legale rap.te p.t., liquidate in complessivi € 4.000,00 per spese e compensi
[...] professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2341/2021
Oggi 2 ottobre 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi: per l'opponente l'Avv. Capezzali sostituita dall'Avv. Elisa Paccaduscio la quale si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
l'Avv. Graziani per l'opposta il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi, contestando integralmente le note conclusive depositate da parte opponente, rilevando come la documentazione prodotta per dimostrare che i servizi sono stati pagati è priva di qualsiasi valore, trattandosi di ricevute bianche, prive di firma e non leggibili. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio. Autorizzai procuratori ad allontanarsi.
Alle ore 15.45 pronuncia sentenza, assenti le parti, come da separato provvedimento, parte integrante del verbale
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2021 promossa da:
, sia in proprio che n.q. di titolare dell'omonima Azienda Agraria, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Francesca Capezzali opponente contro con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Graziani Controparte_1
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 339/2021
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare, per i motivi espressi narrativa l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenza di legge. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, nella persona dell'Ill.mo SInor Giudice Unico designato, contrariis reiectis: -in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione al d.i. opposto, in quanto, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione è palesemente infondata e sfornita di prova;
- nel merito, accertare e dichiarare che il SI. in proprio e quale titolare Parte_1 dell'omonima Azienda Agraria, è debitore verso della somma di € 5.667,16 Controparte_1 ovvero della diversa somma che risultasse dovuta, e per l'effetto rigettare l'opposizione e confermare il d.i. opposto, condannando il in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, al pagamento a favore della della somma di € 5.667,16 iva Controparte_1 compresa, ovvero della diversa domma che risultasse di giustizia, oltre spese e competenze del monitorio, oltre interessi a maturare dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 339/2021 del 24/02/2021, con cui era ingiunto al SI. , Parte_1 in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agraria il pagamento della somma di € 5.667,16, iva inclusa, oltre interessi e spese della procedura, come da fattura n. 20V02-02438 del 30 novembre 2020
(doc. 1 del fascicolo monitorio), era impugnato dall'ingiunto con atto di citazione ritualmente notificato.
Contestava l'opponente il credito di perché sfornito di prova in quanto fondato CP_1 su fattura, documento formato unilateralmente dalla stessa società di servizi. Rilevava inoltre che, stante la revoca del mandato di assistenza del 27.11.2015, nulla la società opposta avrebbe potuto richiedere per i servizi relativi alle annualità 2016 e 2017, essendosi avvalso della consulenza e dei servizi di altra società. Invocava la intervenuta prescrizione del credito di poiché i CP_1 servizi e le prestazioni di cui alla fattura del 30.11.2020 erano riferiti a servizi resi nell'anno 2008.
Produceva documentazione con cui i servizi oggetto dell'ingiunzione di pagamento erano stati già saldati ad Concludeva per l'accoglimento delle domande sopra trascritte. CP_1
Si costituiva in giudizio rilevando la palese e manifesta Controparte_1 infondatezza dell'opposizione, peraltro priva di prova scritta, spiegando le conclusioni sopra trascritte.
Esponeva l'opposta come il credito vantato con il ricorso alla procedura monitoria fosse pienamente provato come da documenti della fase monitoria (fatture, registro iva autenticato dal notaio, diffida di pagamento con allegato l'estratto conto) e da mandato di assistenza (doc. 3), tariffari 2011 – 2017
(doc. 4), documenti giustificativi dei servizi resi (doc. 5). In merito alla questione relativa alla revoca del mandato di assistenza del 27 novembre 2015, con conseguente dedotta, da parte opponente, inesistenza del credito per gli anni 2016-17, evidenziava che le voci dei servizi portate nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo riguardavano le annualità precedenti, come da estratto conto e da fattura (con la sola eccezione del servizio pec che era rimasto attivo). Contestava le fatture/“ricevute di pagamento” prodotte da controparte, evidenziando che in realtà tali documenti non avevano nulla a che vedere con i servizi di cui all'odierno giudizio, rilevando altresì che le asserite “ricevute di pagamento” risultavano assolutamente illeggibili e non qualificabili come tali. Dirimente poi la circostanza che l' non contestava specificamente alcunché, limitandosi a mere contestazioni Parte_2 generiche. Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava come da un lato l'eccezione CP_1 fosse talmente generica da non poter nemmeno essere presa in considerazione, mentre dall'altro anche a voler ritenere applicabile la prescrizione decennale, nessuna delle voci indicate nella fattura poteva pagina 3 di 6 ritenersi prescritta. Produceva con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. i Tariffari anni 2008-10
(doc. 6); - i pagamenti delle domande di contributi a favore di negli anni 2009-2010 (doc. 7) Parte_1
- il mandato di assistenza fiscale (doc. 8). Concludeva per il rigetto della opposizione.
Respinta la richiesta di concessione della esecuzione provvisoria, concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ammesse ed espletate le richieste di prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. le parti concludevano come in atti, riportandosi anche alle note conclusive depositate.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore pagina 4 di 6 opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emerge la prova delle seguenti circostanze: - il rapporto sostanziale posto alla base del ricorso alla procedura monitoria, peraltro confermato dalla medesima opponente la quale depositava la revoca dell'incarico; - l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura azionata con il ricorso alla procedura monitoria. Le prove testimoniali sul punto evidenziano che: - teste SI.ra dipendente di con mansioni di responsabile del Testimone_1 Controparte_1 servizio tributario”: presa visione della fattura n. 20 V02-02438 conferma la circostanza di cui al capitolo n. 1 e precisa che “si tratta di servizi sia di carattere fiscale che agronomico;
…i servizi sono svolti in quanto la quotazione dei servizi avviene in automatico rispetto allo svolgimento delle pratiche.
Abbiamo un sistema informatico che, ogni volta che viene terminata una pratica, ribalta in contabilità la relativa quotazione sulla base di un listino prezzi precaricato”, riconosce il contratto esibito, quello in vigore all'epoca; dichiara, in merito ai tariffari che “annualmente la nostra società approva il tariffario, in genere con gli stessi importi dell'anno precedente e una copia del tariffario viene affissa presso gli uffici periferici” e che: “Le nostre aziende “storiche” conoscono le tariffe e in ogni caso
l'affissione permette a qualsiasi nostro cliente di conoscere le tariffe dei servizi”; dichiara che i servizi non sono stati pagati;
- teste SI.ra , dipendente di Testimone_2 Controparte_1 responsabile del In merito alla fattura che le viene esibita, dichiara che la Parte_3 fattura riporta servizi svolti da prende visione delle domande di premio Controparte_1
PAC (doc. n. 5) e conferma che si tratta di servizi svolti da operatori di Controparte_1 corrispondenti a quanto riportato in fattura;
in merito alla revoca dall'incarico dichiara che con il mandato di assistenza agricola al CAA viene dato mandato della gestione del fascicolo aziendale e della presentazione delle domande di premio e che l'incarico è stato revocato a fine 2015; la revoca è attiva dal 1.1.2016; riconosce le videate del SIAN che riguardano l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle domande presentate (sulla videata è riportata anche la data del pagamento); riconosce il tariffario, invariato per quasi tutti gli anni, e dichiara che il SI. era informato del tariffario Parte_1
(in genere il tariffario è affisso nei loro uffici); - teste SI.ra dipendente di Testimone_3 [...]
con mansioni di tecnico. Dichiara che i servizi di cui alla fattura sono stati prestati, CP_1 riconosce il mandato di assistenza, dichiara che le schermate del riguardano le domande relative CP_2 agli anni di cui alla fattura e riportano la data di erogazione del premio;
conferma che il tariffario è conosciuto dai Clienti e normalmente è affisso negli uffici;
- teste SI.ra dipendente Testimone_4 di con mansioni di responsabile amministrativo, riconosce la fattura. Controparte_1
pagina 5 di 6 Alla luce dei sovraesposti principi l'odierna opposta ha provato l'esecuzione dei servizi indicati anteriori al 2015 (fatta eccezione per il servizio pec, non disattivato) nella fattura: tutti i servizi indicati nella fattura e nell'estratto conto (doc. 2) sono ampiamente provati dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testi escussi;
si tratta di servizi resi anche negli anni 2009 e 2010, ultimati dal mese di agosto del 2010. Peraltro il SI. non si è presentato a rispondere alle domande per le Parte_1 quali era richiesto l'interrogatorio formale, e conseguentemente si ritengono ulteriormente provati sia lo svolgimento dei servizi indicati nella fattura, sia lo svolgimento dei servizi relativi alle domande di contributo 2008, 2009, 2010 resi in esecuzione del mandato del 2002 (doc. 3) revocato in data 2016, sia il mancato pagamento della fattura, i cui importi rispondono ai tariffari conosciuti ai Clienti e affissi negli uffici. Quanto alla eccepita prescrizione, la diffida ad adempiere è stata ricevuta dall'opponente in data 20.2.2020, risultando così interrotto il decorso della prescrizione decennale inclusi i servizi (es. dichiarativi fiscali e domande di contributo) relativi al 2009 e resi nel 2010.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'opposta, le eccezioni dell'opponente, oltre ad essere sfornite di supporto probatorio, anche in relazione alla documentazione prodotta relativa ad un presunto pagamento, sono anche incompatibili con la contestazione del credito e sono rimaste al rango della mera asserzione, non ravvisando agli atti alcun elemento probatorio, a sostegno delle tesi dell'opponente, volto a suffragare la esistenza di quanto dedotto in citazione.
L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
339/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonima azienda agraria, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
in persona del legale rap.te p.t., liquidate in complessivi € 4.000,00 per spese e compensi
[...] professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
PERUGIA, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 6 di 6