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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 marzo
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 5 agosto 1981, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De
Stefano,
attore
e
P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Stefania Cantù, convenuta nonché
1 , nato a [...] il [...] (CF: CP_2
), C.F._2
convenuto contumace
e in persona del suo legale Controparte_3
rappresentate pro-tempore, convenuta contumace avente per oggetto: “lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 marzo 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “in via preliminare si riporta integralmente all'atto di citazione in appello ritualmente notificato ed insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito. … impugna sul punto la costituzione così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda formulata ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
In particolare, l'istruttoria testimoniale e le perizie effettuate dal tribunale hanno confermato la dinamica del sinistro l'an ed il quantum del sinistro per cui insiste nell'accoglimento della domanda anche alla luce del danno quantificato dal CTU. … infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”;
- il procuratore della ha precisato le conclusioni Controparte_4
nei seguenti termini: “l'adito Tribunale voglia: in via principale
2 rigettare la domanda proposta della parte attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata;
in subordine ritenere le somme già corrisposte dalla
[...]
ampiamente satisfattive del danno subito in via Controparte_3
ulteriormente gradata liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice e, comunque, decurtando la somma già corrisposta dalla convenuta;
in ogni caso Con vittoria Controparte_3
di spese, diritti ed onorari del giudizio. in via istruttoria: - Si oppone alla prova testimoniale come dedotta da parte attrice in violazione dell'art. 244 cpc e in quanto contenente valutazioni ed espressioni di giudizio che sono precluse ai testimoni. In caso di ammissione si chiede di essere autorizzati al controesame. - ammettere CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e determinando le responsabilità dei conducenti per cui è causa nominando un tecnico iscritto all'albo dei periti assicurativi ex lege
(art. 157 d.lgs. 209/2005 e succ. modd.); - autorizzare la nomina di proprio CTP tecnico che all'uopo indica nel geom. CP_5
con studio in Reggio Calabria ex art. 201 cpc, con riserva
[...]
di sostituzione fino all'inizio delle operazioni peritali;
- Si oppone alla richiesta di ctu medico legale avanzata da parte attrice perché allo stato di natura esplorativa. Si chiede l'acquisizione della documentazione come prodotta in atti”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio , la e l CP_2 Controparte_6 Controparte_7
[...]
[...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti (danno biologico,
[...]
danno morale e danno patrimoniale per spese mediche) in conseguenza del sinistro stradale occorso in Reggio Calabria in data 14 agosto 2016 alle ore
10.00 circa, quando lo stesso, che stava percorrendo la strada Comunale
Cardeto-Gambarie, con direzione di marcia mare-monte, a bordo del motociclo Honda Hornet, targato BC13896 (di proprietà di
[...]
e assicurato con la , veniva investito da una CP_8 CP_9
autovettura, Fiat Panda 4x4, targata BW819DR, di proprietà e condotta da
, il quale, mentre percorreva tale strada con direzione di marcia CP_2
monte-mare, poco prima del Bar Tabacchi “Cardeto Cafè”, al fine di evitare una buca presente sul manto stradale, invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta, impattando con il motoveicolo condotto dall'attore.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha esposto:
1- che l'impatto con l'autovettura del convenuto è stato causa di danni al motoveicolo, nonché di lesioni personali, tali da indurre il danneggiante a prestare immediato soccorso e ad assumersi, sin da subito, la responsabilità del sinistro;
2- che esso istante è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli”, ove, a seguito di esame radiologico, gli è stata refertata una “frattura scomposta clavicola sinistra sx al 3 medio, nonché, contusione al ginocchio dx con prognosi di
30 giorni, riposto assoluto e prescrizione delle cure del caso”.
3- che, inoltrata la richiesta risarcitoria, l ha Controparte_7
provveduto al pagamento dei danni materiali subiti dal mezzo di proprietà di , e dopo apposita visita medica ha liquidato ad esso Controparte_8
4 istante, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, la somma di
€12.800,00, importo che è stato trattenuto a titolo di acconto;
4- che, essendosi sottoposto a due interventi chirurgici, in data 23 agosto 2016 ed in data 28 settembre 2017, e vertendosi in tema di lesioni c.d. macropermanenti si è rinvolto alla quale Controparte_6
compagnia di assicurazioni del veicolo di proprietà del danneggiante, ma la richiesta di negoziazione assistita è rimasta senza esito.
Ha chiesto, dunque, precisamente, di “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le controparti in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro riportato e patiti dall'attore sig. , pari ad un totale Parte_1
complessivo di € 145.114,94, in considerazione della detrazione dell'acconto ricevuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata” e di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori.
§2. Si è costituita in giudizio la dando atto, in Controparte_6
via preliminare, che l ha già provveduto a pagare la Controparte_7
somma di €12.800,00, in seguito ad accertamenti medici svolti dai propri fiduciari e che, comunque, il pagamento di tale importo è avvenuto senza riconoscimento alcuno di responsabilità in capo a . CP_2
Ha, quindi, confermato la propria legittimazione passiva in rapporto alla domanda spiegata da e nel merito ha dedotto: Parte_1
- che è onere dell'attore provare il verificarsi del fatto dannoso con le modalità descritte in atti e che ad ogni modo la causa del sinistro, sulla scorta dei documenti acquisiti, è da ascrivere all'imprudenza di Pt_1
ed all'elevata velocità tenuta, a causa della quale l'attore non è
[...]
5 riuscito ad arrestare il mezzo e, in seguito all'urto, ha perso il controllo dello stesso;
- che le somme richieste sono allo stato sfornite di prova e comunque il danno non patrimoniale deve essere globalmente liquidato ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, variamente denominati, tra cui il danno morale, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Ha chiesto, pertanto, all'intestato Tribunale, “in via principale” di
“rigettare la domanda proposta della parte attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata”; “in subordine”, di
“ritenere le somme già corrisposte dalla Controparte_3
ampiamente satisfattive del danno subito”; “in via ulteriormente gradata”, di “liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice e, comunque, decurtando la somma già corrisposta dalla convenuta ”; “in Controparte_3
ogni caso”, di condannare l'attore al pagamento di “spese, diritti ed onorari del giudizio”.
§3. e l pur se ritualmente citati in CP_2 Controparte_7
giudizio, non si sono costituiti e sono stati conseguentemente dichiarati contumaci.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi, l'espletamento di CTU cinematica (a cura dell'ing.
e di CTU medico-legale (a cura del dott. Persona_1 Per_2
, sulle conclusioni precisate nei termini riportati in epigrafe dalle
[...]
parti costituite, è stata introita per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter
6 c.p.c. del 24 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§5. Dev'essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_7
Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., la legitimatio ad causam, attiva e passiva, si fonda sulla mera allegazione contenuta nella domanda giudiziale, afferendo, invece, al merito della causa l'accertamento, in concreto, della effettiva titolarità - dal lato attivo e passivo - del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
2951/2016; Cass. civ. n. 11744/2018; Cass. civ. n. 17237/2024).
Ciò posto, deve ritenersi che, nell'ipotesi che ci occupa, avendo l'attore prospettato danni alla persona in misura superiore alla soglia del 9% (cd. lesioni macro-permanenti), la legittimazione passiva fa capo, oltre che al danneggiante, alla quale società assicuratrice del Controparte_6
veicolo di proprietà dello stesso (cfr. Trib. Reggio Calabria, n. 748/2025).
§6. Nel merito, la domanda risarcitoria formulata dall'attore dev'essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1. Va, anzitutto, considerato ai fini della decisione:
-che l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a causare il danno subito;
-che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., trova applicazione solamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, quindi, una funzione sussidiaria, essendo il suo ambito di applicazione limitato al
7 caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro (in tal senso si veda Cass. civ. n. 17568 del 2013);
-che il danneggiato, pertanto, una volta evocati in giudizio il conducente del veicolo antagonista e la relativa compagnia assicurativa, è tenuto a dimostrare non solo l'avvenuta verificazione del fatto e il nesso causale con i danni lamentati, ma anche l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta colposa dell'altro conducente;
-che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di esaminare anche la condotta dell'altro onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, al fine di decidere se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7479 del 2020; Cass. n. 23431 del 2014);
-che si tratta di un accertamento in concreto che va effettuato in base a tutte le risultanze processuali (Cass. civ. n. 3696 del 2018).
Ne discende che, come affermato dalla Suprema Corte, “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. civ. n. 13672/2019).
8 Tanto chiarito, è d'uopo rammentare, che il giudizio di responsabilità deve necessariamente essere condotto avuto riguardo alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, di talché la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro dev'essere valutata alla luce delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada (D.lgs. 285/92, abbreviato Cds).
Ora, una delle principali norme cautelari previste dal codice della strada
è quella di cui all'art. 143, primo comma, che stabilisce che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. La finalità della disposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è quella
“di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono”, e “non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo” (Cass. civ. n. 50024/2017).
In applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve concludersi che, nell'ipotesi che ci occupa, la presunzione legale di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. è stata superata, essendo stata raggiunta la prova che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di , il CP_2
quale, al fine di evitare una buca presente sul manto stradale, ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, andando ad impattare contro il ciclomotore condotto dall'attore.
9 La dinamica del sinistro esposta in citazione, ha, infatti, trovato piena conferma nelle dichiarazioni precise e concordanti rese dai testimoni escussi in corso di causa, nonché nella CTU modale.
Precisamente, il teste ha riferito di aver visto “[…] che Testimone_1
CP_
stava scendendo verso mare, cioè verso Reggio, a bordo di una macchina e che per evitare una buca ha invaso la corsia opposta”; allo stesso modo, il teste ha confermato la dinamica del Testimone_2
sinistro nei temini che seguono: “Ho visto proprio l'incidente perché ho CP_ notato che la macchina di invadeva l'opposta corsia di marcia per evitare una buca e proprio in quel momento è accaduto l'incidente. Pt_1
stava arrivando con una moto, mi pare una Honda Hornet. saliva Pt_1
CP_ verso monte, scendeva verso mare con una macchina, Panda bianca
4x4, che mi pare abbia tutt'oggi. Si sono proprio scontrati: la macchina ha urtato con il lato guida la moto e questo è accaduto sulla corsia di percorrenza della moto e sono rimasti fermi lì nel punto dell'urto. Il
è caduto dalla moto, è andato a sbattere e lamentava dolori alla Pt_1
spalla sinistra e non solo sulla spalla”.
Dunque, entrambi i testimoni, che hanno assistito all'incidente, hanno riferito in modo univoco che lo stesso si è verificato a causa dell'invasione CP_ dell'opposta corsia di marcia da parte del convenuto .
Nella stessa direzione depongono le risultanze della CTU, poiché l'ing. ha, in primo luogo, individuato la presenza sul tratto Persona_1
stradale, al momento del sopralluogo, di ben due buche (identificate nell'elaborato peritale con le lett. “A” e “B”) e specificato che “dalla consultazione delle ortofoto rilasciate da che sono riferite all'anno CP_10
2015 e 2018, si evince che già nell'anno 2015 era presente una buca, identificata nell'elaborato grafico che costituisce l'allegato 3, con la
10 lettera “C”, situata in prossimità dell'attuale buca “B”. Tale deduzione trova conferma nella nota prot. 4813 del 02.12.2020 rilasciata dal Comune di Cardeto, nella quale si afferma che nell'anno 2017 sono stati eseguiti lavori di manutenzione del manto stradale, che presumibilmente era dissestato” (pag. 6 della relazione). Accertata la presenza delle buche sul manto stradale, il CTU ha, inoltre, specificato che: “Considerato che la corsia di marcia in prossimità delle buche ha una larghezza variabile tra
2,10 m e 2,20 m, visto che la sede stradale ha una larghezza massima variabile tra 4,20 m e 4,40 m e che la larghezza dell'autoveicolo Fiat
Panda 4x4 è di 1,88 m […], e che la larghezza delle buche è di circa 70 cm, il veicolo che percorre la corsia in direzione monte-mare, in caso decidesse di evitare la buca, invade la corsia opposta” (pag. 6 della relazione); “[…] si può affermare che il punto in cui presumibilmente è avvenuto l'impatto è in prossimità delle buche “B” e “C”, già richiamate e graficamente rappresentate negli allegati alla presente. […] accertato che
i veicoli si sono urtati nel tratto di strada compreso tra il bar “Caffè” e
l'incrocio con la strada che conduce a Cardeto Nord, seppure il tratto di strada si presenta per la maggior parte in rettilineo e presenta una curva ad ampio raggio a valle dell'incrocio, vi sono le condizioni di visibilità, come si evince chiaramente dalla documentazione grafica […]” (pp. 6 e 7 della relazione).
L'elaborato peritale ha confermato, quindi, la presenza sul manto stradale della buca di cui hanno parlato i testimoni, sottolineando che per evitarla chi percorre la strada in direzione “monte-mare” deve invadere la corsia dell'opposto senso di marcia.
Tirando le somme di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che, nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta CP_11
[...]
[...] gli elementi istruttori conducono univocamente a concludere che il
[...]
sinistro si è verificato a causa dell'invasione della corsia opposta da parte CP_ del convenuto , in violazione dell'art. 143, primo comma, Cds, mentre non emerge alcuna condotta colposa dell'odierno attore;
con la conseguenza che, in applicazione dei suesposti criteri interpretativi forniti dalla S.C. (Cass. civ. n. 50024/2017), deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e sussistente l'esclusiva CP_ responsabilità dello nella causazione dell'incidente.
§6.2. Tanto chiarito, occorre procedere all'accertamento dei danni lamentati dall'attore e del nesso causale con il sinistro.
§6.2.1- Nella CTU medico-legale, redatta dal dott. si Persona_2
legge che l'attore, in seguito al sinistro, “ha subito la frattura della clavicola sinistra ed un valido trauma contusivo al ginocchio destro con frattura intraspongiosa della rotula controlaterale”.
In punto di rapporto causale, il CTU ha poi affermato che:
“Sono correlabili causalmente al fatto lesivo che ci occupa le seguenti lesioni:
Frattura scomposta della clavicola sinistra, lesione abbastanza tipica negli incidenti motociclistici;
frattura intraspongiosa della rotula destra da impatto.
È dubbia la correlazione con:
distorsione del rachide cervicale - di difficile collocazione nella scena del sinistro;
secondo la dinamica del sinistro, il periziando può aver subito una distorsione;
non sono documentate lesioni (fratture, distrazione dei legamenti …) o contratture muscolari.
Non sono correlabili al sinistro:
12 ernia epigastrica – si tratta di una lesione che effettivamente può verificarsi in occasione di sforzi fisici in soggetti predisposti (difetti congeniti o indebolimento della parete addominale a livello della Linea
Alba), ma non c'è alcun riscontro documentale che possa collegare tale lesione, documentata in atti a distanza di 7 mesi dall'occorso traumatico che ci occupa;
disturbo da stress – diagnosticato dopo 16 mesi dall'incidente da una professionista non abilitata a fare diagnosi di pertinenza psichiatrica;
non ci sono altre certificazioni in atti;
l'evento lesivo non è stato dotato della grande carica patematica richiesta affinché siano soddisfatti i criteri diagnostici che si leggono nel più autorevole dei manuali di psichiatria, ovvero il DSM V;
il periziando non ha lamentato disturbi di natura psichica;
lesioni varie ai legamenti ed ai menischi del ginocchio destro – la prima RM eseguita dopo l'incidente ha escluso con chiarezza ogni lesione
(“… meniscosi mediale. I legamenti crociati ed i collaterali presentano normale morfologia, calibro e decorso, senza apprezzabili aree di alterato segnale nel loro contesto”); a distanza di circa 14 mesi sono state diagnosticate “alternativamente” lesioni meniscali, del crociato posteriore
e di quello anteriore, quest'ultimo effettivamente ricostruito nel 2018; la
RM del 05.10.2017 ha evidenziato una lesione contusiva recente al piatto tibiale laterale dello stesso ginocchio (“area di edema post-contusiva”) non correlabile cronologicamente e topograficamente al sinistro;
esiste una curiosa discrepanza tra i referti delle RM che diagnosticano lesioni a carico del LCP e le visite ortopediche e l'intervento chirurgico rivolti tutti al LCA;
13 ipoestesia al 1° dito del piede sinistro riferito all'ortopedico di S.
Giovanni Rotondo – è rimasto un disturbo soggettivo, non correlabile ad alcuna delle lesioni diagnosticate giacché il rachide lombare ed il nervo sciatico sono apparsi integri alla RMN;
Ipoestesie ad entrambi gli arti inferiori riferite al dottore - Pt_2
anche in questo caso non sono soddisfatti vari criteri del nesso causale, soprattutto il cronologico, ma anche il modale, il topografico e quello di compatibilità scientifica”.
Il CTU ha, inoltre, rimarcato che l'ernia epigastrica, patologia che, secondo la ricostruzione dell'attore, gli avrebbe impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa di cuoco, “non può essere attribuita al sinistro a causa della carenza documentale”.
Sulla base delle risultanze peritali, che sono pienamente condivisibili
(anche in rapporto alle risposte fornite ai rilievi delle parti, cui in proposito integralmente si rinvia), giacché si fondano su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica in atti, può ritenersi, dunque, che soltanto la frattura scomposta della clavicola sinistra e la frattura intraspongiosa della rotula destra da impatto sono causalmente correlate con il sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 9% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica prodotta dall'istante, un danno biologico temporaneo (DBT), così determinato:
- 5 gg. di DBT totale 100%;
- 15 gg. di DBT parziale al 75%;
- 35 gg. di DBT parziale al 50%;
14 - 40 gg. di DBT parziale al 25%.
§6.2.2- Quanto poi al cd. danno morale, va rimarcato che, alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, perciò, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo
[cfr. fra le tante Cass. civ. n. 9006/2002, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, secondo cui “il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; v., altresì, Cass. civ. n. 2461/2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”].
Per il risarcimento del danno morale, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
Si deve in particolare considerare (v. Cass. civ. n. 19922/2023) che:
15 a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. civ. n. 25164/2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. civ. n. 3013/2024).
16 Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento del danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico e a dedurre di aver subito “un notevole patema” ed uno “stress con compromissione della sfera psicologica”, essendogli stato tra l'altro diagnosticato un “disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico” (v. citazione, pag. 5).
Ne consegue che, non essendo correlabile al sinistro il prospettato disturbo post-traumatico da stress (che oltretutto, di per sé, sarebbe andato ad integrare il danno biologico) ed in assenza di allegazioni puntuali da cui possa desumersi l'invocato danno morale, nessuna somma può essere liquidata a tal titolo.
§6.2.3- L'unico danno non patrimoniale liquidabile è, per l'effetto, il danno biologico.
In specie, trattandosi di lesioni pari al 9%, ossia di cosiddette micropermanenti, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024).
Per l'effetto, considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (35 anni), appare equo determinare la somma complessiva, in valori attuali, di
€19.574,72 di cui:
Danno biologico permanente € 17.157,97
Invalidità temporanea totale € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 966,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 2.416,75
17 §6.2.4- L'attore ha diritto anche al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che ammontano a complessivi
€137,00 (somma ritenuta dal CTU congrua e riferibile all'accertamento di patologie correlabili al sinistro con particolare riguardo a RX clavicola, RM ginocchio, cartella clinica, visita ortopedica, Clavulin).
Rispetto a tale voce di danno, occorre rammentare che si tratta di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro e che, pertanto, dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 634/1995).
§6.2.5- Ai fini della concreta determinazione della somma spettante all'istante a titolo di risarcimento danni, è necessario peraltro mettere in evidenza che in riferimento alle voci di danno per cui è causa l
[...]
(il 31.01.2017) ha già corrisposto l'importo di €12.800,00. CP_7
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono (cfr.
Cass. n. 9950 del 2017):
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 14.08.2016;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
18 E così, poiché l'importo complessivo del danno risarcibile è di €
19.711,72 (di cui €19.574,72 per danno biologico e di €137,00 per spese mediche), e che l'attore ha già ricevuto un acconto pari a €12.800,00:
- devalutando l'importo di €19.711,72 alla data del sinistro, si ottiene un importo pari a €16.290,68;
- l'importo di €12.800,00, devalutato alla data del sinistro, invece, risulta pari ad €12.749,00;
- pertanto, la somma residua spettante all'attore è pari ad €3.541,68.
A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 16 agosto 2016
e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto. Infine, sulla somma residua di €3.541,68 vanno calcolati gli interessi legali per il periodo compreso tra il 31.01.2017 e la data odierna.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
§7. In ultimo, le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono (in rapporto al decisum) a carico dell e di CP_1
in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai CP_2
parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Invece, rispetto all vittoriosa, in quanto contumace, Controparte_7
nulla è dovuto in ordine alle spese di lite (sul punto, cfr. Cass. civ. n.
24750/2013: la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato
19 alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
§8. Le spese delle due CTU, già liquidate in corso di causa (con decreti del 12.07.2021 e del 10.12.2024), nei rapporti interni sono poste definitivamente a carico dei convenuti e , in Controparte_4 CP_2
parti uguali, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
CP_7
b) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da
, condanna la in solido con Parte_1 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in favore dell'attore della somma residua di €3.541,68,
[...]
per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui al par. 6.2.5;
c) condanna l in solido con , al Controparte_4 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €842,43 per esborsi ed in €2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giovanni De Stefano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
d) nulla dispone sulle spese con riferimento all Controparte_7
e) pone, infine, le spese delle due CTU, nei rapporti interni, a carico dell e di , in parti uguali tra loro, ferma Controparte_4 CP_2
restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
20 Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 18 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 295/2019 del Registro Generale Contenzioso, introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24 marzo
2025, con assegnazione dei termini di rito per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra
(CF: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 5 agosto 1981, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De
Stefano,
attore
e
P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Stefania Cantù, convenuta nonché
1 , nato a [...] il [...] (CF: CP_2
), C.F._2
convenuto contumace
e in persona del suo legale Controparte_3
rappresentate pro-tempore, convenuta contumace avente per oggetto: “lesione personale”
Conclusioni delle parti
Come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 24 marzo 2025, in cui si dà atto che:
- il procuratore dell'attore ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “in via preliminare si riporta integralmente all'atto di citazione in appello ritualmente notificato ed insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito. … impugna sul punto la costituzione così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda formulata ex adverso in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
In particolare, l'istruttoria testimoniale e le perizie effettuate dal tribunale hanno confermato la dinamica del sinistro l'an ed il quantum del sinistro per cui insiste nell'accoglimento della domanda anche alla luce del danno quantificato dal CTU. … infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”;
- il procuratore della ha precisato le conclusioni Controparte_4
nei seguenti termini: “l'adito Tribunale voglia: in via principale
2 rigettare la domanda proposta della parte attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata;
in subordine ritenere le somme già corrisposte dalla
[...]
ampiamente satisfattive del danno subito in via Controparte_3
ulteriormente gradata liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice e, comunque, decurtando la somma già corrisposta dalla convenuta;
in ogni caso Con vittoria Controparte_3
di spese, diritti ed onorari del giudizio. in via istruttoria: - Si oppone alla prova testimoniale come dedotta da parte attrice in violazione dell'art. 244 cpc e in quanto contenente valutazioni ed espressioni di giudizio che sono precluse ai testimoni. In caso di ammissione si chiede di essere autorizzati al controesame. - ammettere CTU cinematica al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e determinando le responsabilità dei conducenti per cui è causa nominando un tecnico iscritto all'albo dei periti assicurativi ex lege
(art. 157 d.lgs. 209/2005 e succ. modd.); - autorizzare la nomina di proprio CTP tecnico che all'uopo indica nel geom. CP_5
con studio in Reggio Calabria ex art. 201 cpc, con riserva
[...]
di sostituzione fino all'inizio delle operazioni peritali;
- Si oppone alla richiesta di ctu medico legale avanzata da parte attrice perché allo stato di natura esplorativa. Si chiede l'acquisizione della documentazione come prodotta in atti”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
citato in giudizio , la e l CP_2 Controparte_6 Controparte_7
[...]
[...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti (danno biologico,
[...]
danno morale e danno patrimoniale per spese mediche) in conseguenza del sinistro stradale occorso in Reggio Calabria in data 14 agosto 2016 alle ore
10.00 circa, quando lo stesso, che stava percorrendo la strada Comunale
Cardeto-Gambarie, con direzione di marcia mare-monte, a bordo del motociclo Honda Hornet, targato BC13896 (di proprietà di
[...]
e assicurato con la , veniva investito da una CP_8 CP_9
autovettura, Fiat Panda 4x4, targata BW819DR, di proprietà e condotta da
, il quale, mentre percorreva tale strada con direzione di marcia CP_2
monte-mare, poco prima del Bar Tabacchi “Cardeto Cafè”, al fine di evitare una buca presente sul manto stradale, invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta, impattando con il motoveicolo condotto dall'attore.
A sostegno delle proprie ragioni, l'istante ha esposto:
1- che l'impatto con l'autovettura del convenuto è stato causa di danni al motoveicolo, nonché di lesioni personali, tali da indurre il danneggiante a prestare immediato soccorso e ad assumersi, sin da subito, la responsabilità del sinistro;
2- che esso istante è stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli”, ove, a seguito di esame radiologico, gli è stata refertata una “frattura scomposta clavicola sinistra sx al 3 medio, nonché, contusione al ginocchio dx con prognosi di
30 giorni, riposto assoluto e prescrizione delle cure del caso”.
3- che, inoltrata la richiesta risarcitoria, l ha Controparte_7
provveduto al pagamento dei danni materiali subiti dal mezzo di proprietà di , e dopo apposita visita medica ha liquidato ad esso Controparte_8
4 istante, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, la somma di
€12.800,00, importo che è stato trattenuto a titolo di acconto;
4- che, essendosi sottoposto a due interventi chirurgici, in data 23 agosto 2016 ed in data 28 settembre 2017, e vertendosi in tema di lesioni c.d. macropermanenti si è rinvolto alla quale Controparte_6
compagnia di assicurazioni del veicolo di proprietà del danneggiante, ma la richiesta di negoziazione assistita è rimasta senza esito.
Ha chiesto, dunque, precisamente, di “Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare le controparti in solido, al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro riportato e patiti dall'attore sig. , pari ad un totale Parte_1
complessivo di € 145.114,94, in considerazione della detrazione dell'acconto ricevuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata” e di condannare le controparti al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori.
§2. Si è costituita in giudizio la dando atto, in Controparte_6
via preliminare, che l ha già provveduto a pagare la Controparte_7
somma di €12.800,00, in seguito ad accertamenti medici svolti dai propri fiduciari e che, comunque, il pagamento di tale importo è avvenuto senza riconoscimento alcuno di responsabilità in capo a . CP_2
Ha, quindi, confermato la propria legittimazione passiva in rapporto alla domanda spiegata da e nel merito ha dedotto: Parte_1
- che è onere dell'attore provare il verificarsi del fatto dannoso con le modalità descritte in atti e che ad ogni modo la causa del sinistro, sulla scorta dei documenti acquisiti, è da ascrivere all'imprudenza di Pt_1
ed all'elevata velocità tenuta, a causa della quale l'attore non è
[...]
5 riuscito ad arrestare il mezzo e, in seguito all'urto, ha perso il controllo dello stesso;
- che le somme richieste sono allo stato sfornite di prova e comunque il danno non patrimoniale deve essere globalmente liquidato ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, variamente denominati, tra cui il danno morale, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Ha chiesto, pertanto, all'intestato Tribunale, “in via principale” di
“rigettare la domanda proposta della parte attrice, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e allo stato non provata”; “in subordine”, di
“ritenere le somme già corrisposte dalla Controparte_3
ampiamente satisfattive del danno subito”; “in via ulteriormente gradata”, di “liquidare il danno nella giusta e reale misura, sulla scorta dei criteri e dei parametri di legge, tenendo conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del comportamento colposo della stessa parte attrice e, comunque, decurtando la somma già corrisposta dalla convenuta ”; “in Controparte_3
ogni caso”, di condannare l'attore al pagamento di “spese, diritti ed onorari del giudizio”.
§3. e l pur se ritualmente citati in CP_2 Controparte_7
giudizio, non si sono costituiti e sono stati conseguentemente dichiarati contumaci.
§4. La causa, istruita mediante la documentazione in atti, l'assunzione di prova per testi, l'espletamento di CTU cinematica (a cura dell'ing.
e di CTU medico-legale (a cura del dott. Persona_1 Per_2
, sulle conclusioni precisate nei termini riportati in epigrafe dalle
[...]
parti costituite, è stata introita per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter
6 c.p.c. del 24 marzo 2025, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§5. Dev'essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_7
Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza della S.C., la legitimatio ad causam, attiva e passiva, si fonda sulla mera allegazione contenuta nella domanda giudiziale, afferendo, invece, al merito della causa l'accertamento, in concreto, della effettiva titolarità - dal lato attivo e passivo - del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
2951/2016; Cass. civ. n. 11744/2018; Cass. civ. n. 17237/2024).
Ciò posto, deve ritenersi che, nell'ipotesi che ci occupa, avendo l'attore prospettato danni alla persona in misura superiore alla soglia del 9% (cd. lesioni macro-permanenti), la legittimazione passiva fa capo, oltre che al danneggiante, alla quale società assicuratrice del Controparte_6
veicolo di proprietà dello stesso (cfr. Trib. Reggio Calabria, n. 748/2025).
§6. Nel merito, la domanda risarcitoria formulata dall'attore dev'essere parzialmente accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
§6.1. Va, anzitutto, considerato ai fini della decisione:
-che l'art. 2054, comma 2, c.c. stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che entrambi i conducenti abbiano concorso in egual misura a causare il danno subito;
-che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma
2, c.c., trova applicazione solamente nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, svolgendo, quindi, una funzione sussidiaria, essendo il suo ambito di applicazione limitato al
7 caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità del sinistro (in tal senso si veda Cass. civ. n. 17568 del 2013);
-che il danneggiato, pertanto, una volta evocati in giudizio il conducente del veicolo antagonista e la relativa compagnia assicurativa, è tenuto a dimostrare non solo l'avvenuta verificazione del fatto e il nesso causale con i danni lamentati, ma anche l'esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso alla condotta colposa dell'altro conducente;
-che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di esaminare anche la condotta dell'altro onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, al fine di decidere se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr., ex multis, Cass. civ.
n. 7479 del 2020; Cass. n. 23431 del 2014);
-che si tratta di un accertamento in concreto che va effettuato in base a tutte le risultanze processuali (Cass. civ. n. 3696 del 2018).
Ne discende che, come affermato dalla Suprema Corte, “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. civ. n. 13672/2019).
8 Tanto chiarito, è d'uopo rammentare, che il giudizio di responsabilità deve necessariamente essere condotto avuto riguardo alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, di talché la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro dev'essere valutata alla luce delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada (D.lgs. 285/92, abbreviato Cds).
Ora, una delle principali norme cautelari previste dal codice della strada
è quella di cui all'art. 143, primo comma, che stabilisce che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. La finalità della disposizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, è quella
“di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono”, e “non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, sicché, in caso di inosservanza di tale regola cautelare, deve comunque escludersi la responsabilità del conducente per l'incidente dovuto ad invasione della corsia da parte di altro veicolo” (Cass. civ. n. 50024/2017).
In applicazione di siffatte coordinate ermeneutiche, deve concludersi che, nell'ipotesi che ci occupa, la presunzione legale di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. è stata superata, essendo stata raggiunta la prova che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva di , il CP_2
quale, al fine di evitare una buca presente sul manto stradale, ha invaso la corsia dell'opposto senso di marcia, andando ad impattare contro il ciclomotore condotto dall'attore.
9 La dinamica del sinistro esposta in citazione, ha, infatti, trovato piena conferma nelle dichiarazioni precise e concordanti rese dai testimoni escussi in corso di causa, nonché nella CTU modale.
Precisamente, il teste ha riferito di aver visto “[…] che Testimone_1
CP_
stava scendendo verso mare, cioè verso Reggio, a bordo di una macchina e che per evitare una buca ha invaso la corsia opposta”; allo stesso modo, il teste ha confermato la dinamica del Testimone_2
sinistro nei temini che seguono: “Ho visto proprio l'incidente perché ho CP_ notato che la macchina di invadeva l'opposta corsia di marcia per evitare una buca e proprio in quel momento è accaduto l'incidente. Pt_1
stava arrivando con una moto, mi pare una Honda Hornet. saliva Pt_1
CP_ verso monte, scendeva verso mare con una macchina, Panda bianca
4x4, che mi pare abbia tutt'oggi. Si sono proprio scontrati: la macchina ha urtato con il lato guida la moto e questo è accaduto sulla corsia di percorrenza della moto e sono rimasti fermi lì nel punto dell'urto. Il
è caduto dalla moto, è andato a sbattere e lamentava dolori alla Pt_1
spalla sinistra e non solo sulla spalla”.
Dunque, entrambi i testimoni, che hanno assistito all'incidente, hanno riferito in modo univoco che lo stesso si è verificato a causa dell'invasione CP_ dell'opposta corsia di marcia da parte del convenuto .
Nella stessa direzione depongono le risultanze della CTU, poiché l'ing. ha, in primo luogo, individuato la presenza sul tratto Persona_1
stradale, al momento del sopralluogo, di ben due buche (identificate nell'elaborato peritale con le lett. “A” e “B”) e specificato che “dalla consultazione delle ortofoto rilasciate da che sono riferite all'anno CP_10
2015 e 2018, si evince che già nell'anno 2015 era presente una buca, identificata nell'elaborato grafico che costituisce l'allegato 3, con la
10 lettera “C”, situata in prossimità dell'attuale buca “B”. Tale deduzione trova conferma nella nota prot. 4813 del 02.12.2020 rilasciata dal Comune di Cardeto, nella quale si afferma che nell'anno 2017 sono stati eseguiti lavori di manutenzione del manto stradale, che presumibilmente era dissestato” (pag. 6 della relazione). Accertata la presenza delle buche sul manto stradale, il CTU ha, inoltre, specificato che: “Considerato che la corsia di marcia in prossimità delle buche ha una larghezza variabile tra
2,10 m e 2,20 m, visto che la sede stradale ha una larghezza massima variabile tra 4,20 m e 4,40 m e che la larghezza dell'autoveicolo Fiat
Panda 4x4 è di 1,88 m […], e che la larghezza delle buche è di circa 70 cm, il veicolo che percorre la corsia in direzione monte-mare, in caso decidesse di evitare la buca, invade la corsia opposta” (pag. 6 della relazione); “[…] si può affermare che il punto in cui presumibilmente è avvenuto l'impatto è in prossimità delle buche “B” e “C”, già richiamate e graficamente rappresentate negli allegati alla presente. […] accertato che
i veicoli si sono urtati nel tratto di strada compreso tra il bar “Caffè” e
l'incrocio con la strada che conduce a Cardeto Nord, seppure il tratto di strada si presenta per la maggior parte in rettilineo e presenta una curva ad ampio raggio a valle dell'incrocio, vi sono le condizioni di visibilità, come si evince chiaramente dalla documentazione grafica […]” (pp. 6 e 7 della relazione).
L'elaborato peritale ha confermato, quindi, la presenza sul manto stradale della buca di cui hanno parlato i testimoni, sottolineando che per evitarla chi percorre la strada in direzione “monte-mare” deve invadere la corsia dell'opposto senso di marcia.
Tirando le somme di quanto fin qui esposto deve, allora, ritenersi che, nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta CP_11
[...]
[...] gli elementi istruttori conducono univocamente a concludere che il
[...]
sinistro si è verificato a causa dell'invasione della corsia opposta da parte CP_ del convenuto , in violazione dell'art. 143, primo comma, Cds, mentre non emerge alcuna condotta colposa dell'odierno attore;
con la conseguenza che, in applicazione dei suesposti criteri interpretativi forniti dalla S.C. (Cass. civ. n. 50024/2017), deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. e sussistente l'esclusiva CP_ responsabilità dello nella causazione dell'incidente.
§6.2. Tanto chiarito, occorre procedere all'accertamento dei danni lamentati dall'attore e del nesso causale con il sinistro.
§6.2.1- Nella CTU medico-legale, redatta dal dott. si Persona_2
legge che l'attore, in seguito al sinistro, “ha subito la frattura della clavicola sinistra ed un valido trauma contusivo al ginocchio destro con frattura intraspongiosa della rotula controlaterale”.
In punto di rapporto causale, il CTU ha poi affermato che:
“Sono correlabili causalmente al fatto lesivo che ci occupa le seguenti lesioni:
Frattura scomposta della clavicola sinistra, lesione abbastanza tipica negli incidenti motociclistici;
frattura intraspongiosa della rotula destra da impatto.
È dubbia la correlazione con:
distorsione del rachide cervicale - di difficile collocazione nella scena del sinistro;
secondo la dinamica del sinistro, il periziando può aver subito una distorsione;
non sono documentate lesioni (fratture, distrazione dei legamenti …) o contratture muscolari.
Non sono correlabili al sinistro:
12 ernia epigastrica – si tratta di una lesione che effettivamente può verificarsi in occasione di sforzi fisici in soggetti predisposti (difetti congeniti o indebolimento della parete addominale a livello della Linea
Alba), ma non c'è alcun riscontro documentale che possa collegare tale lesione, documentata in atti a distanza di 7 mesi dall'occorso traumatico che ci occupa;
disturbo da stress – diagnosticato dopo 16 mesi dall'incidente da una professionista non abilitata a fare diagnosi di pertinenza psichiatrica;
non ci sono altre certificazioni in atti;
l'evento lesivo non è stato dotato della grande carica patematica richiesta affinché siano soddisfatti i criteri diagnostici che si leggono nel più autorevole dei manuali di psichiatria, ovvero il DSM V;
il periziando non ha lamentato disturbi di natura psichica;
lesioni varie ai legamenti ed ai menischi del ginocchio destro – la prima RM eseguita dopo l'incidente ha escluso con chiarezza ogni lesione
(“… meniscosi mediale. I legamenti crociati ed i collaterali presentano normale morfologia, calibro e decorso, senza apprezzabili aree di alterato segnale nel loro contesto”); a distanza di circa 14 mesi sono state diagnosticate “alternativamente” lesioni meniscali, del crociato posteriore
e di quello anteriore, quest'ultimo effettivamente ricostruito nel 2018; la
RM del 05.10.2017 ha evidenziato una lesione contusiva recente al piatto tibiale laterale dello stesso ginocchio (“area di edema post-contusiva”) non correlabile cronologicamente e topograficamente al sinistro;
esiste una curiosa discrepanza tra i referti delle RM che diagnosticano lesioni a carico del LCP e le visite ortopediche e l'intervento chirurgico rivolti tutti al LCA;
13 ipoestesia al 1° dito del piede sinistro riferito all'ortopedico di S.
Giovanni Rotondo – è rimasto un disturbo soggettivo, non correlabile ad alcuna delle lesioni diagnosticate giacché il rachide lombare ed il nervo sciatico sono apparsi integri alla RMN;
Ipoestesie ad entrambi gli arti inferiori riferite al dottore - Pt_2
anche in questo caso non sono soddisfatti vari criteri del nesso causale, soprattutto il cronologico, ma anche il modale, il topografico e quello di compatibilità scientifica”.
Il CTU ha, inoltre, rimarcato che l'ernia epigastrica, patologia che, secondo la ricostruzione dell'attore, gli avrebbe impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa di cuoco, “non può essere attribuita al sinistro a causa della carenza documentale”.
Sulla base delle risultanze peritali, che sono pienamente condivisibili
(anche in rapporto alle risposte fornite ai rilievi delle parti, cui in proposito integralmente si rinvia), giacché si fondano su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica in atti, può ritenersi, dunque, che soltanto la frattura scomposta della clavicola sinistra e la frattura intraspongiosa della rotula destra da impatto sono causalmente correlate con il sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico permanente (DBP) pari al 9% del valore della sua persona.
Può riconoscersi, altresì, sulla base della documentazione clinica prodotta dall'istante, un danno biologico temporaneo (DBT), così determinato:
- 5 gg. di DBT totale 100%;
- 15 gg. di DBT parziale al 75%;
- 35 gg. di DBT parziale al 50%;
14 - 40 gg. di DBT parziale al 25%.
§6.2.2- Quanto poi al cd. danno morale, va rimarcato che, alla luce degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza della S.C., non né più revocabile in dubbio e discutibile la diversa ontologia del danno morale e, perciò, è necessario, per la parte che ne pretenda il risarcimento, allegarlo e provarlo
[cfr. fra le tante Cass. civ. n. 9006/2002, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, secondo cui “il danno morale consiste in uno stato
d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico - legale, sicché esso deve essere dedotto e provato, e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; v., altresì, Cass. civ. n. 2461/2020, secondo cui “il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica”].
Per il risarcimento del danno morale, occorre cioè che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - avvalendosi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di tale pregiudizio.
Si deve in particolare considerare (v. Cass. civ. n. 19922/2023) che:
15 a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante;
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa
(così Cass. civ. n. 25164/2020).
Resta fermo, ad ogni modo, che il ricorso alle presunzioni non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno,
o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale (cfr. Cass. civ. n. 3013/2024).
16 Ebbene, nel caso di specie, l'attore si è limitato a chiedere il risarcimento del danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico e a dedurre di aver subito “un notevole patema” ed uno “stress con compromissione della sfera psicologica”, essendogli stato tra l'altro diagnosticato un “disturbo post-traumatico da stress di tipo cronico” (v. citazione, pag. 5).
Ne consegue che, non essendo correlabile al sinistro il prospettato disturbo post-traumatico da stress (che oltretutto, di per sé, sarebbe andato ad integrare il danno biologico) ed in assenza di allegazioni puntuali da cui possa desumersi l'invocato danno morale, nessuna somma può essere liquidata a tal titolo.
§6.2.3- L'unico danno non patrimoniale liquidabile è, per l'effetto, il danno biologico.
In specie, trattandosi di lesioni pari al 9%, ossia di cosiddette micropermanenti, la liquidazione del danno biologico deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.lgs. 209/2005 (come da ultimo aggiornati con D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25/07/2024).
Per l'effetto, considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (35 anni), appare equo determinare la somma complessiva, in valori attuali, di
€19.574,72 di cui:
Danno biologico permanente € 17.157,97
Invalidità temporanea totale € 276,20
Invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45
Invalidità temporanea parziale al 50% € 966,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 2.416,75
17 §6.2.4- L'attore ha diritto anche al rimborso delle spese mediche documentate, sostenute a causa del sinistro, che ammontano a complessivi
€137,00 (somma ritenuta dal CTU congrua e riferibile all'accertamento di patologie correlabili al sinistro con particolare riguardo a RX clavicola, RM ginocchio, cartella clinica, visita ortopedica, Clavulin).
Rispetto a tale voce di danno, occorre rammentare che si tratta di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro e che, pertanto, dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 634/1995).
§6.2.5- Ai fini della concreta determinazione della somma spettante all'istante a titolo di risarcimento danni, è necessario peraltro mettere in evidenza che in riferimento alle voci di danno per cui è causa l
[...]
(il 31.01.2017) ha già corrisposto l'importo di €12.800,00. CP_7
Per l'effetto, in applicazione dell'orientamento affermato dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, e tenuto conto del pagamento in acconto, occorre procedere nei termini che seguono (cfr.
Cass. n. 9950 del 2017):
a) rendere omogeneo il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ossia al 14.08.2016;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, scelto in via equitativa, ed applicarlo:
c1) sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
c2) sulla somma residua in conto capitale per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.
18 E così, poiché l'importo complessivo del danno risarcibile è di €
19.711,72 (di cui €19.574,72 per danno biologico e di €137,00 per spese mediche), e che l'attore ha già ricevuto un acconto pari a €12.800,00:
- devalutando l'importo di €19.711,72 alla data del sinistro, si ottiene un importo pari a €16.290,68;
- l'importo di €12.800,00, devalutato alla data del sinistro, invece, risulta pari ad €12.749,00;
- pertanto, la somma residua spettante all'attore è pari ad €3.541,68.
A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale vigente annualmente da computarsi sull'intero capitale, devalutato sulla base dell'applicazione degli indici ISTAT alla data del 16 agosto 2016
e successivamente rivalutato anno per anno fino alla data del pagamento dell'acconto. Infine, sulla somma residua di €3.541,68 vanno calcolati gli interessi legali per il periodo compreso tra il 31.01.2017 e la data odierna.
Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
§7. In ultimo, le spese di lite, in ragione dell'esito complessivo del procedimento, si pongono (in rapporto al decisum) a carico dell e di CP_1
in solido e si liquidano come da dispositivo, in conformità ai CP_2
parametri previsti dal D.M. 55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Invece, rispetto all vittoriosa, in quanto contumace, Controparte_7
nulla è dovuto in ordine alle spese di lite (sul punto, cfr. Cass. civ. n.
24750/2013: la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato
19 alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).
§8. Le spese delle due CTU, già liquidate in corso di causa (con decreti del 12.07.2021 e del 10.12.2024), nei rapporti interni sono poste definitivamente a carico dei convenuti e , in Controparte_4 CP_2
parti uguali, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta
[...]
CP_7
b) in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da
, condanna la in solido con Parte_1 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in favore dell'attore della somma residua di €3.541,68,
[...]
per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali da calcolarsi nei termini di cui al par. 6.2.5;
c) condanna l in solido con , al Controparte_4 CP_2
pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in €842,43 per esborsi ed in €2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva, con distrazione del relativo importo in favore dell'avv. Giovanni De Stefano, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
d) nulla dispone sulle spese con riferimento all Controparte_7
e) pone, infine, le spese delle due CTU, nei rapporti interni, a carico dell e di , in parti uguali tra loro, ferma Controparte_4 CP_2
restando la solidarietà di tutte le parti nei confronti dei consulenti.
20 Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo Consolle del magistrato, in data 18 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Antonella Stilo
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