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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. RE IL Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 698 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia, Parte_1 C.F._1
al Corso Vittorio Emanuele n. 8, presso e nello studio dell'avv. Raul Donato Pellegrini (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._2
foglio;
-appellante-
CONTRO
(P. IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Isonzo n. 23, presso e nello studio degli avv.ti AR Teresa CA
(C.F. ) e SA AR GE CA (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 29.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, , Parte_1 CP_2
e deducendo che: Controparte_3 Controparte_1
a) in data 07.11.2013, alle ore 13 circa, mentre attraversava via S. AR del Popolo, in abitato di AS AN (FG), è stata investita dall'autovettura Fiat RA tg. BL781XA, di proprietà della e in quel momento condotta dalla , la quale ha perso il CP_2 CP_3 controllo del veicolo;
b) a seguito dell'urto ha subito lesioni personali che hanno comportato un periodo di malattia protrattosi per complessivi 119 giorni, di cui gg. 30 di inabilità temporanea totale, gg. 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, gg. 69 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi invalidanti del 19%;
c) la responsabilità del sinistro era da ricondursi esclusivamente alla , sicché l'attrice, CP_3 con raccomandata A.R. del 05.02.2014, ha richiesto il risarcimento dei danni per le lesioni riportate alla presso la quale era assicurata l'autovettura al momento del Controparte_1 sinistro, e in data 16.11.2014 ha inoltrato alla predetta Compagnia invito a partecipare alla negoziazione assistita, tuttavia, quest'utima non ha inteso risarcire il danno.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare la responsabilità di Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo e di condannare quest'ultima, la proprietà del veicolo CP_2
e la in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € Controparte_1
50.136,39, oltre interessi, con condanna alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'avversa domanda, eccependo Controparte_1
l'assenza di intervento da parte di qualsivoglia autorità per constatare l'evento, nonché la propria posizione di terza estranea al sinistro.
Ha aggiunto che la via S. AR del Popolo è priva di strisce pedonali e che dalle dichiarazioni spontaneamente fornite dalla alla Compagnia emerge che quella mattina era con la Parte_1 figlia , incapace di intendere e di volere, sicché non è da escludere che, ove si Persona_1 dimostrasse l'accadimento del sinistro, l'attrice abbia concorso in via esclusiva, ovvero preponderante, alla causazione dello stesso, non avendo prestato la dovuta attenzione alle auto che transitavano su detta via prima di iniziare l'attraversamento pedonale.
pag. 2/9 Ha segnalato, poi, che non è dato sapere né la direzione di percorrenza della Fiat RA né se la
è stata attinta sul lato destro e/o sinistro del corpo. Parte_1
Ha contestato, infine, l'importo richiesto a titolo di risarcimento, ritenendolo eccessivo e non provato, e dedotto che le valutazioni contenute nelle certificazioni, nonché la documentazione medica posta a fondamento della domanda non hanno alcun valore probatorio, anche perché formati in assenza del necessario contraddittorio tra le parti.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite o, in subordine, la liquidazione del danno secondo le risultanze istruttorie.
e , benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio, CP_2 Controparte_3 sicché all'udienza del 15.07.2016 è stata dichiarata la loro contumacia.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa con la sentenza n. 1047/2024, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettando la domanda, ha condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di e ha dichiarato le spese irripetibili nei confronti CP_1 delle altre parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. erroneo inquadramento della domanda come illecito exrtacontrattuale ex art. 2043 c.c., con addebito dell'onore della prova all'istante (a suo dire, una probatio diabolica), anziché ex art. 2054, comma 1, c.c. che prevede la presunzione di responsabilità a carico del conducente, il quale deve dimostrare che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento altrui o un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, quindi, nel caso di specie, di aver tenuto sempre il controllo del mezzo;
2. travisamento delle risultanze processuali, con particolare riferimento alle prove testimoniali, per aver i Giudice di Prime Cure mal interpretato le norme sostanziali che qualificano l'azione risarcitoria, incorrendo nel difetto di valutazione delle prove e considerando il compendio probatorio prodotto dalla insufficiente e Parte_1 meramente descrittivo, laddove, invece, quest'ultima ha compiutamente narrato i fatti di causa, indicando la via in cui si è svolto il fatto, identificando l'auto ed il guidatore e fornendo copiosa documentazione medica attestante le lesioni permanenti subite.
In proposito ha segnalato che infondato è il rigetto della domanda da parte del Tribunale che ha ritenuto irrilevante l'escussione dei testi, in quanto nessuno di loro avrebbe direttamente assistito all'investimento, laddove, invece, tutti i testimoni citati, seppur non direttamente, hanno confermato la circostanza che l'avvenimento è accaduto come prospettato dall'appellante; pag. 3/9 3. violazione di legge per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Giudice di Prime Cure ricompreso la frase riportata dalla convenuta “non è da escludere che, ove si dimostrasse il reale accadimento dell'evento, l'attrice abbia concorso in via esclusiva ovvero preponderante” nell'art. 115, comma 1, c.p.c., ossia come circostanza non contestata e, quindi, implicitamente fondata.
Sul punto ha segnalato che la locuzione della convenuta, per come letteralmente posta
(“non è da escludere”), è una mera ipotesi e non un'affermazione, con la conseguenza che non può esserci la contestazione di una dichiarazione ipotetica.
Ha evidenziato che controparte ha aggiunto che “ove si dimostrasse il reale accadimento,
l'attrice abbia concorso”, quindi, anche in questo caso, ci si trova di fronte ad una congettura che non può essere la base di una contestazione, sicché, a dire dell'appellante, il Tribunale ha basato la propria decisione su mere supposizioni della convenuta, la quale nulla ha provato, piuttosto che su quanto debitamente prodotto dall'istante che, invece, ha supportato la domanda con tutta la documentazione del caso;
4. errato rigetto della richiesta di una consulenza medico-legale con motivazione inconferente e manifestamente illogica, in quanto, a dire dell'appellante, la motivazione addotta dal
Giudice di Prime secondo cui “l'interpretazione della ctu richiede nozioni di carattere Pt_2 tecnico-scientifico” è una contraddizione in termini e una implicita ammissione di mancata valutazione delle prove, atteso che, se è vero che la ctu deve avvalorare documenti probatori certi e fondati, è altrettanto vero che devono considerarsi fondate le allegazioni mediche dai cui il consulente avrebbe potuto delineare la ricostruzione dell'evento, nonché
l'accertamento della lesione.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità di nella produzione del sinistro de Controparte_3 quo e condannare quest'ultima, e la al risarcimento dei CP_2 Controparte_1 danni riportati, pari alla somma complessiva di € 50.136,39, oltre interessi e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello proposto, atteso che: Controparte_1
1. il Giudice di Prime Cure aveva correttamente inquadrato la fattispecie in questione quale illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. anziché ex art. 2054 c.c., atteso che l'art. 2054 c.c. è una species del più generale istituto descritto nell'art. 2043 c.c., così rigettando la domanda per il mancato raggiungimento della prova in merito ai fatti principali allegati dalla
; Parte_1 pag. 4/9 2. nel corso del giudizio di primo grado la non ha fornito prova idonea a Parte_1 superare le contestazioni mosse dall'appellata, sia in merito alla dinamica del sinistro ed alla presunta responsabilità della conducente della Fiat RA nella causazione dello stesso, sia in merito al nesso causale tra i lamentati danni e l'evento.
A tal proposito ha evidenziato che le generiche dichiarazioni rese dai testi escussi (tutti indicati dall'odierna appellante) non sono servite a dare credibilità agli assunti di controparte ma hanno confermato i dubbi e le perplessità sollevate dalla Compagnia, tanto
è vero che delle prove testimoniali è emerso che nessuno dei testi ha assistito al presunto investimento.
3. il Giudice di Prime Cure non ha fondato la propria decisione sulla mancata contestazione di alcune circostanze di fatto quali l'assenza di strisce pedonali o la presenza, unitamente all'appellante, della propria figlia affetta da disabilità ma ha posto l'accento su tale comportamento processuale per dare enfasi alle proprie conclusioni già maturate;
4. del quarto motivo di appello, avendo il Tribunale correttamente non ha ammesso una consulenza medica, ritenendola superflua in considerazione del mancato raggiungimento della prova sull'an debeatur.
Ha contestato, altresì, che l'evento possa aver causato all'appellante le lamentate lesioni e che, di conseguenza, sotto il profilo del quantum, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, tantomeno per la somma di € 50.136,39, ritenuta eccessiva e non rispondente al pregiudizio subito oltre che non provato, non avendo alcuna valenza probatoria la documentazione versata in atti.
Ha segnalato, poi, che i periodi di invalidità che emergono dai referti depositati da controparte si basano su certificazioni e valutazioni mediche non opponibili alla Compagnia, anche perché formati in assenza del necessario contraddittorio tra le parti, e che il dott. , incaricato in Per_2 via cautelativa dalla di sottoporre a visita la , ha riconosciuto Controparte_1 Parte_1 postumi in misura nettamente inferiore a quelli indicati da controparte;
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del giudizio di impugnazione e, in via subordinata, se accolto in toto o in parte l'avverso appello, la liquidazione del danno secondo le risultanze istruttorie, nei limiti dell'accertata responsabilità, con il rigetto delle maggiori domande e ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza con ordinanza del 08.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 29.10.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 5/9 *****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e , ritualmente CP_2 Controparte_3 evocate in giudizio e non costituitesi.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello: erroneo inquadramento della domanda attorea come illecito civile extracontrattuale ex art. 2043 c.civ. anziché ex art. 2054, comma 1 c.civ.
Secondo motivo di appello: travisamento ed omesso esame delle risultanze probatorie, ritenute dal Giudice di Prime Cure insufficienti a provare la dinamica del sinistro.
Terzo motivo di appello: erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 115 cpc, per avere ritenuto non contestate le circostanze allegate dalla Compagnia all'atto della costituzione in giudizio secondo cui l'appellante procedesse lungo una via priva di strisce pedonali e in compagnia della figlia incapace di intendere e di volere, sicchè non è da escludere Persona_1 che la abbia concorso in via esclusiva o preponderante alla causazione Parte_1 dell'evento, trattandosi di mera ipotesi.
I tre motivi di appello, riferendosi tutti alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa
(e quindi all' an debeatur) sono tutti infondati.
Quanto al primo motivo di doglianza, in sostanza l'appellante ritiene che – al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure -, trattandosi di domanda di ristoro del danno da sinistro stradale, non possa applicarsi solo l'art. 2043 c.civ., operando anche la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.civ. secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, sicchè vi sarebbe un diverso riparto dell'onere della prova con presunzione di responsabilità del conducente, che puo' essere vinta nei termini di cui al richiamato art. 2054 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di danni derivanti dalla circolazione stradale spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo (Cass. n. 10540 del 19/04/2023 richiamato in Cass. 8341/2025).
Pertanto, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare ai sensi dell'art. 2043 c.civ. un segmento di quella dinamica, relativa alla condotta del conducente del veicolo che lo ha investito, operando solo in caso di positivo riscontro di tale “segmento fattuale” la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.civ.
pag. 6/9 Alla luce di quanto precede, correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto di dover valutare in tali termini il materiale probatorio addotto dall'appellante (la quale ha articolato sul punto solo prove testimoniali), ritenendo pregiudiziale la prova – a carico del danneggiato – della verificazione del sinistro stradale.
Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che condivisibilmente il Giudice di ha Parte_3 segnalato le carenze di allegazione contenute nell'atto introduttivo, nel quale non si precisa la direzione di marcia del veicolo, né il lato del corpo sul quale l'appellante è stata attinta, né – osserva Questa Corte – il punto della via S. AR del Popolo in cui il sinistro si sarebbe verificato
(p.es. con l'indicazione del civico), né tampoco la direzione di marcia dell'appellante al momento in cui questa sarebbe stata investita (p. es. se procedeva lungo la sede stradale ovvero se stava attraversando la strada e se da destra a sinistra o viceversa rispetto alla direzione di marcia del veicolo, elemento di fatto invero questo neppure allegato come rilevato a pag. 4 dell'impugnata sentenza).
Sul punto si osserva che, al contrario di quanto dedotto dalla parte appellante, non puo' ritenersi rilevante al fine di integrare le necessarie allegazioni in ordine alla dinamica del sinistro la documentazione medica prodotta che riporta la presenza di traumi e dolori sul lato sinistro del corpo, potendo questi essere causati dall'urto della parte anteriore della vettura contro il fianco sinistro dell'appellante ovvero contro il lato destro con conseguente caduta della danneggiata sul fianco opposto.
La descrizione della dinamica e del punto d'urto peraltro risultano indispensabili anche per verificarne la compatibilità delle lesioni riportate, potendo queste essere ascrivibili anche ad altra causa (p.es. caduta per perdita di equilibrio), vista la contestazione in ordine ai fatti allegati in citazione da parte della Compagnia e la contumacia anche in grado di appello del conducente e del proprietario del veicolo, comportamento che non equivale a non contestazione (cfr. Cass. Civ.
25/2025 e Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554 ivi richiamate in motivazione).
In questi termini, pertanto, il Giudice di Prime Cure ha ritenuto – nonostante le evidenziate carenze in punto di allegazione e stante anche la mancata precisazione della domanda per mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc – in ogni caso preliminare la verifica circa l'idoneità del compendio probatorio offerto dall'appellante in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Si osserva, invero, che il Giudice di Prime Cure, ha proceduto ad una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto in ordine alla dinamica del sinistro, basata principalmente sull'espletamento della prova per testi.
pag. 7/9 Invero, appare indubitabile che non possano utilizzarsi ai fini di causa né le dichiarazioni del teste
, né quelle del teste i quali hanno espressamente affermato di non avere assistito Tes_1 Tes_2 al sinistro.
Il primo, titolare di un bar in via Santa AR del Popolo che ha dichiarato di avere solo rinvenuto all'interno del proprio esercizio commerciale la danneggiata, la figlia e la signora e che CP_3 poco dopo giunse il 118 per soccorrere l'appellante.
Il secondo si trovava all'interno della tabaccheria della moglie, di avere sentito urlare, di essere uscito dall'esercizio commerciale e di avere visto l'appellante e la figlia dirigersi piangendo verso il bar posto nei pressi della tabaccheria. Ha aggiunto di avere visto una macchina ferma, di aver chiesto cosa fosse successo e di avere appreso dell'incidente stradale.
Trattasi, pertanto, di dichiarazioni rese sostanzialmente de relato da fonte peraltro neppure indicata, sicchè non puo' attribuirsi alcuna valenza probatoria a tali affermazioni, non essendo noto se la vicenda sia stata appresa dalla stessa o da terzi (sulla differenza tra Parte_1 testimoni de relato e de relato actoris vedi Cass. 4157/2024).
Si aggiunga peraltro che la presenza di una macchina ferma a bordo strada non puo' considerarsi indice del coinvolgimento del mezzo in un sinistro stradale, ben potendo essersi fermata la conducente semplicemente per soccorrere la danneggiata caduta per strada per altra ragione.
Parimenti non pianamente confortante risulta sul punto la dichiarazione del teste Tes_3
, il quale non ha visto l'impatto, essendosi solo voltato dopo aver sentito un grido ed avendo
[...] visto la “per terra innanzi alla macchina che piangeva e delle persone che l'aiutavano Parte_1 portandola verso il bar per soccorrerla”, situazione che di per sé non dimostra per quale motivo l'appellante si trovasse per terra.
Alla luce delle limitate dichiarazioni dei testimoni, delle richiamate carenze di allegazione e dell'effettiva mancata contestazione da parte della (che non ha replicato sul punto Parte_1 nei termini per la formazione del thema decidendum) delle affermazioni della Compagnia contenute nella comparsa di costituzione e risposta circa l'assenza di strisce pedonali per tutta la lunghezza di via S. AR del Popolo (non essendo noto il punto preciso del sinistro) e la circostanza di accompagnarsi in occasione dell'evento dannoso con la figlia disabile (risultando la prima confermata da tutti i testimoni e la seconda allegata addirittura nell'atto di appello a pag. 24 e con conseguente infondatezza sul punto del terzo motivo di appello) non possono che condividersi le conclusioni del Tribunale di Foggia in ordine al rigetto della domanda per l'assenza di compiuta prova in ordine alla dinamica del sinistro.
In conclusione, l'appello va rigettato, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
pag. 8/9 Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti delle appellate e , rimaste contumaci. CP_2 CP_3
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1047/2024, Parte_1 emessa il 12.04.2024 e depositata il 14.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto;
• Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Compagnia appellata, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.496,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• Nulla per le spese tra l'appellante e le appellate contumaci.
• dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002;
Così deciso in Bari, addì 05.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI RE IL
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. RE IL Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa RA ZI Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 698 dell'anno 2024
T R A
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia, Parte_1 C.F._1
al Corso Vittorio Emanuele n. 8, presso e nello studio dell'avv. Raul Donato Pellegrini (C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._2
foglio;
-appellante-
CONTRO
(P. IV , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Foggia, alla Via Isonzo n. 23, presso e nello studio degli avv.ti AR Teresa CA
(C.F. ) e SA AR GE CA (C.F. ) che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 29.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, , Parte_1 CP_2
e deducendo che: Controparte_3 Controparte_1
a) in data 07.11.2013, alle ore 13 circa, mentre attraversava via S. AR del Popolo, in abitato di AS AN (FG), è stata investita dall'autovettura Fiat RA tg. BL781XA, di proprietà della e in quel momento condotta dalla , la quale ha perso il CP_2 CP_3 controllo del veicolo;
b) a seguito dell'urto ha subito lesioni personali che hanno comportato un periodo di malattia protrattosi per complessivi 119 giorni, di cui gg. 30 di inabilità temporanea totale, gg. 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, gg. 69 di inabilità temporanea parziale al 50%, nonché postumi invalidanti del 19%;
c) la responsabilità del sinistro era da ricondursi esclusivamente alla , sicché l'attrice, CP_3 con raccomandata A.R. del 05.02.2014, ha richiesto il risarcimento dei danni per le lesioni riportate alla presso la quale era assicurata l'autovettura al momento del Controparte_1 sinistro, e in data 16.11.2014 ha inoltrato alla predetta Compagnia invito a partecipare alla negoziazione assistita, tuttavia, quest'utima non ha inteso risarcire il danno.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare la responsabilità di Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo e di condannare quest'ultima, la proprietà del veicolo CP_2
e la in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € Controparte_1
50.136,39, oltre interessi, con condanna alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'avversa domanda, eccependo Controparte_1
l'assenza di intervento da parte di qualsivoglia autorità per constatare l'evento, nonché la propria posizione di terza estranea al sinistro.
Ha aggiunto che la via S. AR del Popolo è priva di strisce pedonali e che dalle dichiarazioni spontaneamente fornite dalla alla Compagnia emerge che quella mattina era con la Parte_1 figlia , incapace di intendere e di volere, sicché non è da escludere che, ove si Persona_1 dimostrasse l'accadimento del sinistro, l'attrice abbia concorso in via esclusiva, ovvero preponderante, alla causazione dello stesso, non avendo prestato la dovuta attenzione alle auto che transitavano su detta via prima di iniziare l'attraversamento pedonale.
pag. 2/9 Ha segnalato, poi, che non è dato sapere né la direzione di percorrenza della Fiat RA né se la
è stata attinta sul lato destro e/o sinistro del corpo. Parte_1
Ha contestato, infine, l'importo richiesto a titolo di risarcimento, ritenendolo eccessivo e non provato, e dedotto che le valutazioni contenute nelle certificazioni, nonché la documentazione medica posta a fondamento della domanda non hanno alcun valore probatorio, anche perché formati in assenza del necessario contraddittorio tra le parti.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna alle spese di lite o, in subordine, la liquidazione del danno secondo le risultanze istruttorie.
e , benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio, CP_2 Controparte_3 sicché all'udienza del 15.07.2016 è stata dichiarata la loro contumacia.
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa con la sentenza n. 1047/2024, con la quale il Tribunale di Foggia, rigettando la domanda, ha condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti di e ha dichiarato le spese irripetibili nei confronti CP_1 delle altre parti del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1. erroneo inquadramento della domanda come illecito exrtacontrattuale ex art. 2043 c.c., con addebito dell'onore della prova all'istante (a suo dire, una probatio diabolica), anziché ex art. 2054, comma 1, c.c. che prevede la presunzione di responsabilità a carico del conducente, il quale deve dimostrare che il sinistro si sia verificato a causa di un comportamento altrui o un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, quindi, nel caso di specie, di aver tenuto sempre il controllo del mezzo;
2. travisamento delle risultanze processuali, con particolare riferimento alle prove testimoniali, per aver i Giudice di Prime Cure mal interpretato le norme sostanziali che qualificano l'azione risarcitoria, incorrendo nel difetto di valutazione delle prove e considerando il compendio probatorio prodotto dalla insufficiente e Parte_1 meramente descrittivo, laddove, invece, quest'ultima ha compiutamente narrato i fatti di causa, indicando la via in cui si è svolto il fatto, identificando l'auto ed il guidatore e fornendo copiosa documentazione medica attestante le lesioni permanenti subite.
In proposito ha segnalato che infondato è il rigetto della domanda da parte del Tribunale che ha ritenuto irrilevante l'escussione dei testi, in quanto nessuno di loro avrebbe direttamente assistito all'investimento, laddove, invece, tutti i testimoni citati, seppur non direttamente, hanno confermato la circostanza che l'avvenimento è accaduto come prospettato dall'appellante; pag. 3/9 3. violazione di legge per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il Giudice di Prime Cure ricompreso la frase riportata dalla convenuta “non è da escludere che, ove si dimostrasse il reale accadimento dell'evento, l'attrice abbia concorso in via esclusiva ovvero preponderante” nell'art. 115, comma 1, c.p.c., ossia come circostanza non contestata e, quindi, implicitamente fondata.
Sul punto ha segnalato che la locuzione della convenuta, per come letteralmente posta
(“non è da escludere”), è una mera ipotesi e non un'affermazione, con la conseguenza che non può esserci la contestazione di una dichiarazione ipotetica.
Ha evidenziato che controparte ha aggiunto che “ove si dimostrasse il reale accadimento,
l'attrice abbia concorso”, quindi, anche in questo caso, ci si trova di fronte ad una congettura che non può essere la base di una contestazione, sicché, a dire dell'appellante, il Tribunale ha basato la propria decisione su mere supposizioni della convenuta, la quale nulla ha provato, piuttosto che su quanto debitamente prodotto dall'istante che, invece, ha supportato la domanda con tutta la documentazione del caso;
4. errato rigetto della richiesta di una consulenza medico-legale con motivazione inconferente e manifestamente illogica, in quanto, a dire dell'appellante, la motivazione addotta dal
Giudice di Prime secondo cui “l'interpretazione della ctu richiede nozioni di carattere Pt_2 tecnico-scientifico” è una contraddizione in termini e una implicita ammissione di mancata valutazione delle prove, atteso che, se è vero che la ctu deve avvalorare documenti probatori certi e fondati, è altrettanto vero che devono considerarsi fondate le allegazioni mediche dai cui il consulente avrebbe potuto delineare la ricostruzione dell'evento, nonché
l'accertamento della lesione.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, di accertare la responsabilità di nella produzione del sinistro de Controparte_3 quo e condannare quest'ultima, e la al risarcimento dei CP_2 Controparte_1 danni riportati, pari alla somma complessiva di € 50.136,39, oltre interessi e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello proposto, atteso che: Controparte_1
1. il Giudice di Prime Cure aveva correttamente inquadrato la fattispecie in questione quale illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. anziché ex art. 2054 c.c., atteso che l'art. 2054 c.c. è una species del più generale istituto descritto nell'art. 2043 c.c., così rigettando la domanda per il mancato raggiungimento della prova in merito ai fatti principali allegati dalla
; Parte_1 pag. 4/9 2. nel corso del giudizio di primo grado la non ha fornito prova idonea a Parte_1 superare le contestazioni mosse dall'appellata, sia in merito alla dinamica del sinistro ed alla presunta responsabilità della conducente della Fiat RA nella causazione dello stesso, sia in merito al nesso causale tra i lamentati danni e l'evento.
A tal proposito ha evidenziato che le generiche dichiarazioni rese dai testi escussi (tutti indicati dall'odierna appellante) non sono servite a dare credibilità agli assunti di controparte ma hanno confermato i dubbi e le perplessità sollevate dalla Compagnia, tanto
è vero che delle prove testimoniali è emerso che nessuno dei testi ha assistito al presunto investimento.
3. il Giudice di Prime Cure non ha fondato la propria decisione sulla mancata contestazione di alcune circostanze di fatto quali l'assenza di strisce pedonali o la presenza, unitamente all'appellante, della propria figlia affetta da disabilità ma ha posto l'accento su tale comportamento processuale per dare enfasi alle proprie conclusioni già maturate;
4. del quarto motivo di appello, avendo il Tribunale correttamente non ha ammesso una consulenza medica, ritenendola superflua in considerazione del mancato raggiungimento della prova sull'an debeatur.
Ha contestato, altresì, che l'evento possa aver causato all'appellante le lamentate lesioni e che, di conseguenza, sotto il profilo del quantum, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, tantomeno per la somma di € 50.136,39, ritenuta eccessiva e non rispondente al pregiudizio subito oltre che non provato, non avendo alcuna valenza probatoria la documentazione versata in atti.
Ha segnalato, poi, che i periodi di invalidità che emergono dai referti depositati da controparte si basano su certificazioni e valutazioni mediche non opponibili alla Compagnia, anche perché formati in assenza del necessario contraddittorio tra le parti, e che il dott. , incaricato in Per_2 via cautelativa dalla di sottoporre a visita la , ha riconosciuto Controparte_1 Parte_1 postumi in misura nettamente inferiore a quelli indicati da controparte;
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del giudizio di impugnazione e, in via subordinata, se accolto in toto o in parte l'avverso appello, la liquidazione del danno secondo le risultanze istruttorie, nei limiti dell'accertata responsabilità, con il rigetto delle maggiori domande e ogni conseguenziale pronuncia in punto di spese.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza con ordinanza del 08.11.2024, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 29.10.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
pag. 5/9 *****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e , ritualmente CP_2 Controparte_3 evocate in giudizio e non costituitesi.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello: erroneo inquadramento della domanda attorea come illecito civile extracontrattuale ex art. 2043 c.civ. anziché ex art. 2054, comma 1 c.civ.
Secondo motivo di appello: travisamento ed omesso esame delle risultanze probatorie, ritenute dal Giudice di Prime Cure insufficienti a provare la dinamica del sinistro.
Terzo motivo di appello: erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 115 cpc, per avere ritenuto non contestate le circostanze allegate dalla Compagnia all'atto della costituzione in giudizio secondo cui l'appellante procedesse lungo una via priva di strisce pedonali e in compagnia della figlia incapace di intendere e di volere, sicchè non è da escludere Persona_1 che la abbia concorso in via esclusiva o preponderante alla causazione Parte_1 dell'evento, trattandosi di mera ipotesi.
I tre motivi di appello, riferendosi tutti alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa
(e quindi all' an debeatur) sono tutti infondati.
Quanto al primo motivo di doglianza, in sostanza l'appellante ritiene che – al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di Prime Cure -, trattandosi di domanda di ristoro del danno da sinistro stradale, non possa applicarsi solo l'art. 2043 c.civ., operando anche la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.civ. secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, sicchè vi sarebbe un diverso riparto dell'onere della prova con presunzione di responsabilità del conducente, che puo' essere vinta nei termini di cui al richiamato art. 2054 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di danni derivanti dalla circolazione stradale spetta al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo (Cass. n. 10540 del 19/04/2023 richiamato in Cass. 8341/2025).
Pertanto, il soggetto danneggiato ha l'onere di provare ai sensi dell'art. 2043 c.civ. un segmento di quella dinamica, relativa alla condotta del conducente del veicolo che lo ha investito, operando solo in caso di positivo riscontro di tale “segmento fattuale” la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.civ.
pag. 6/9 Alla luce di quanto precede, correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto di dover valutare in tali termini il materiale probatorio addotto dall'appellante (la quale ha articolato sul punto solo prove testimoniali), ritenendo pregiudiziale la prova – a carico del danneggiato – della verificazione del sinistro stradale.
Quanto al secondo motivo di appello, si osserva che condivisibilmente il Giudice di ha Parte_3 segnalato le carenze di allegazione contenute nell'atto introduttivo, nel quale non si precisa la direzione di marcia del veicolo, né il lato del corpo sul quale l'appellante è stata attinta, né – osserva Questa Corte – il punto della via S. AR del Popolo in cui il sinistro si sarebbe verificato
(p.es. con l'indicazione del civico), né tampoco la direzione di marcia dell'appellante al momento in cui questa sarebbe stata investita (p. es. se procedeva lungo la sede stradale ovvero se stava attraversando la strada e se da destra a sinistra o viceversa rispetto alla direzione di marcia del veicolo, elemento di fatto invero questo neppure allegato come rilevato a pag. 4 dell'impugnata sentenza).
Sul punto si osserva che, al contrario di quanto dedotto dalla parte appellante, non puo' ritenersi rilevante al fine di integrare le necessarie allegazioni in ordine alla dinamica del sinistro la documentazione medica prodotta che riporta la presenza di traumi e dolori sul lato sinistro del corpo, potendo questi essere causati dall'urto della parte anteriore della vettura contro il fianco sinistro dell'appellante ovvero contro il lato destro con conseguente caduta della danneggiata sul fianco opposto.
La descrizione della dinamica e del punto d'urto peraltro risultano indispensabili anche per verificarne la compatibilità delle lesioni riportate, potendo queste essere ascrivibili anche ad altra causa (p.es. caduta per perdita di equilibrio), vista la contestazione in ordine ai fatti allegati in citazione da parte della Compagnia e la contumacia anche in grado di appello del conducente e del proprietario del veicolo, comportamento che non equivale a non contestazione (cfr. Cass. Civ.
25/2025 e Cass. 11.7.2003 n. 10947; Cass. 9 dicembre 1994, n. 10554 ivi richiamate in motivazione).
In questi termini, pertanto, il Giudice di Prime Cure ha ritenuto – nonostante le evidenziate carenze in punto di allegazione e stante anche la mancata precisazione della domanda per mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 cpc – in ogni caso preliminare la verifica circa l'idoneità del compendio probatorio offerto dall'appellante in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Si osserva, invero, che il Giudice di Prime Cure, ha proceduto ad una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto in ordine alla dinamica del sinistro, basata principalmente sull'espletamento della prova per testi.
pag. 7/9 Invero, appare indubitabile che non possano utilizzarsi ai fini di causa né le dichiarazioni del teste
, né quelle del teste i quali hanno espressamente affermato di non avere assistito Tes_1 Tes_2 al sinistro.
Il primo, titolare di un bar in via Santa AR del Popolo che ha dichiarato di avere solo rinvenuto all'interno del proprio esercizio commerciale la danneggiata, la figlia e la signora e che CP_3 poco dopo giunse il 118 per soccorrere l'appellante.
Il secondo si trovava all'interno della tabaccheria della moglie, di avere sentito urlare, di essere uscito dall'esercizio commerciale e di avere visto l'appellante e la figlia dirigersi piangendo verso il bar posto nei pressi della tabaccheria. Ha aggiunto di avere visto una macchina ferma, di aver chiesto cosa fosse successo e di avere appreso dell'incidente stradale.
Trattasi, pertanto, di dichiarazioni rese sostanzialmente de relato da fonte peraltro neppure indicata, sicchè non puo' attribuirsi alcuna valenza probatoria a tali affermazioni, non essendo noto se la vicenda sia stata appresa dalla stessa o da terzi (sulla differenza tra Parte_1 testimoni de relato e de relato actoris vedi Cass. 4157/2024).
Si aggiunga peraltro che la presenza di una macchina ferma a bordo strada non puo' considerarsi indice del coinvolgimento del mezzo in un sinistro stradale, ben potendo essersi fermata la conducente semplicemente per soccorrere la danneggiata caduta per strada per altra ragione.
Parimenti non pianamente confortante risulta sul punto la dichiarazione del teste Tes_3
, il quale non ha visto l'impatto, essendosi solo voltato dopo aver sentito un grido ed avendo
[...] visto la “per terra innanzi alla macchina che piangeva e delle persone che l'aiutavano Parte_1 portandola verso il bar per soccorrerla”, situazione che di per sé non dimostra per quale motivo l'appellante si trovasse per terra.
Alla luce delle limitate dichiarazioni dei testimoni, delle richiamate carenze di allegazione e dell'effettiva mancata contestazione da parte della (che non ha replicato sul punto Parte_1 nei termini per la formazione del thema decidendum) delle affermazioni della Compagnia contenute nella comparsa di costituzione e risposta circa l'assenza di strisce pedonali per tutta la lunghezza di via S. AR del Popolo (non essendo noto il punto preciso del sinistro) e la circostanza di accompagnarsi in occasione dell'evento dannoso con la figlia disabile (risultando la prima confermata da tutti i testimoni e la seconda allegata addirittura nell'atto di appello a pag. 24 e con conseguente infondatezza sul punto del terzo motivo di appello) non possono che condividersi le conclusioni del Tribunale di Foggia in ordine al rigetto della domanda per l'assenza di compiuta prova in ordine alla dinamica del sinistro.
In conclusione, l'appello va rigettato, assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
pag. 8/9 Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa e ai minimi di tariffa per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti delle appellate e , rimaste contumaci. CP_2 CP_3
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1047/2024, Parte_1 emessa il 12.04.2024 e depositata il 14.04.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto;
• Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Compagnia appellata, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4.496,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
• Nulla per le spese tra l'appellante e le appellate contumaci.
• dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002;
Così deciso in Bari, addì 05.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA ZI RE IL
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