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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9518 del 2024, proposto da:
Azienda Faunistico Venatoria Acqua Bianca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Benedetta Lubrano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Flaminia n. 79;
contro
Ente Autonomo Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune di Campoli Appennino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17360/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise e della Regione Lazio;
Visto l’atto di costituzione e opposizione di terzo del Comune di Campoli Appennino;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di revoca o modifica dell’ordinanza n. 164/2025, con la quale veniva respinta l’istanza cautelare presentata dall’AFV appellante, presentata Comune di Campoli Appennino;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Premesso:
che la presente controversia origina dal rinnovo, disposto dalla Regione Lazio, della concessione rilasciata all’Azienda Faunistica Venatoria (AFV) appellante e contestata dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise dinanzi al Tar per il Lazio che, con l’impugnata sentenza, accoglieva il ricorso ritenendo, in coerenza con quanto stabilito dal d.P.R. n. 2338/1976 (che rideterminava i confini del Parco), che la concessione insistesse all’interno dei confini dell’Area protetta;
che la sentenza veniva impugnata dall’AFV, con istanza cautelare, censurando la delimitazione del Parco definita dal richiamato d.P.R. deducendo, in sintesi, un profilo di contraddittorietà interna dell’atto normativo che conterrebbe una illustrazione delle aree oggetto di ampliamento contrastante con l’allegata corografia espressamente indicata come parte integrante del provvedimento;
che il Comune di Campoli Appennino, estraneo al giudizio di primo grado, si costituiva proponendo atto di opposizione di terzo ex art. 98, comma 2, e contestuale istanza cautelare, lamentando che la sentenza, nella parte in cui ritiene la delimitazione di cui al d.P.R del 1976 (come integrata dall’allegata corografia) dirimente ai fini della definizione della controversia, sarebbe lesiva della propria posizione posto che la delimitazione in questione ricomprenderebbe all’interno dei confini dell’area protetta anche parte del proprio territorio;
che all’esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare proposta dall’AFV, alla quale presenziava il Comune opponente, la Sezione, con ordinanza n. 164 del 14 gennaio 2025, negava la misura cautelare invocata;
che il Comune, con atto depositato il 17 gennaio successivo, chiedeva la revoca o modifica della citata ordinanza deducendo che in detta sede il Collegio avrebbe ignorato la propria istanza limitandosi alla sola decisione di quella posposta dall’AFV;
che con decreto presidenziale n. 223 del 17 gennaio 2025, premesso che alla camera di consiglio del 14 gennaio precedente « il Collegio non poteva esaminare la domanda cautelare del Comune, come neanche quella della Regione, non essendo decorsi i termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. e non constando che in tale sede le controparti, in particolare l’Ente Parco vittorioso in primo grado, avessero rinunciato a tali termini », veniva respinta l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e fissata l’odierna camera di consiglio;
Considerato, ad un primo sommario esame:
che pare dubbia l’ammissibilità dell’opposizione presentata dal Comune atteso che:
- non sembra evidente la sussistenza dell’interesse in capo all’opponente alla conservazione di una concessione rilasciata in favore di un terzo soggetto operante su area estranea al proprio territorio;
- che l’accertamento dei confini del Parco, cui viene imputata la lesione lamentata con l’iniziativa processuale in questione, non pare costituisse oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata in questa sede essendo lo specifico profilo oggetto di un accertamento incidentale effettuato nei limiti strettamente necessari alla definizione di quella controversia;
Valutato ulteriormente che pare altresì dubbia la stessa ammissibilità e tempestività delle doglianze rivolte alla definizione dei confini dell’area protetta disposta con il più volte citato d.P.R. posto che, in merito alla questione, la Comunità del Parco si esprimeva favorevolmente con verbale del 22 dicembre 2021 dando atto della conforme posizione del Sindaco di Campoli Appennino, presente alla riunione;
Ritenuto, per quanto precede, che non ricorrano i presupposti per procedere alla revoca o riforma della misura cautelare contestata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9518/2024) proposta dall’opponente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO