Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4392/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Romano Dario); Parte_1
E
, nato in [...] il [...] (con l'avv. Romano Dario); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso congiunto e note di trattazione scritta per l'udienza del 13/01/2025, nonché verbale dell'udienza del 13/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in Palermo il 09/09/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
13/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte CP_1
ha dichiarato di non volersi riconciliare ed ha insisito nel ricorso. Alla
[...] medesima udienza intervenuta personalmente, ha dichiarato di Parte_1
non volersi riconciliare ed ha, quindi, insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 5694 del 13/12/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Disporre l'affido esclusivo della figlia in favore in favore dell amadre CP_2 Pt_1 ove è collocata;
[...]
- Disporre che il padre possa vedere liberamente la figlia, previa comunicazione alla madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa. In caso di disaccordo, vedere e tenere con sé la figlia nei week-end dalle 9.00 del sabato alle 21.00 della domenica a fine CP_2 settimana alternati;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia alice ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedi dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente con la madre;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il figlio seppur maggiorenne é affetto da una grave patologia nello specifico Per_1
"Tetraparesi spastica, grave deficit cognitivo e della comunicazione, Peg per Dispagia, esiti di plastica antireflusso gastro - esofageo, epilessia farmaco-resistente in esiti di encefalopatia perinatale. Lussazione di anca destra in esiti di tenotomia degli adduttori e ileopsoas sinistro", motivo per cui con Decreto del 25.02.2021 reso nell'ambito della procedura R.G 3710/2020,
L.'Ill.Mo sig. Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo Dott.ssa Letizia Bruno, nominava in via definitiva amministratore di sostegno di la sig. nata a [...]_1
Palermo il 27.03.1978 madre del ragazzo nonché odierna ricorrente.
- I coniugi dichiarano di confermare il piano genitoriale sottoscritto in data 07/06/2023 già omologato nella separazione consensuale
- Disporre che , seppur allo stato privo di una stabile occupazione ma che svolge Controparte_1 a periodi l'attività di artigiano meccanico di autovetture, corrisponda alla sig.ra Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 350,00.
[...]
Nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento la quale dichiara di Parte_1 essere economicamente autosufficiente
- Entrambi i coniugi si obbligano altresì a contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo la ripartizione operata con il protocollo d'intesa dell'Osservatorio Per la
Giustizia Civile distretto di Palermo Sottogruppo "Famiglia" del 04/07/2019. prot. 23059.
- Il sig. dovrà contribuire al pagamento del 50% del canone di locazione pari ad €. 225,00 CP_1 mensili dell'immobile adibito a casa coniugale sito nel Comune di Palermo via Carlo del Prete
n. 24/G. L'assegno unico per la figlia minore, verrà percepito dalla sig.ra Parte_1 nella misura del 100% e pertanto il sig. rinuncia sin d'ora al diritto di Controparte_1 sottoscrizione di eventuali richieste e/o dichiarazioni che si rendano necessaric affinché la madre possa percepirli.
- I coniugi si concedono, fin d'ora, il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo delle carte d'identità, valide anche per l'espatrio, e del passaporto, nonché per il rilascio del passaporto della figlia minore , impegnandosi ad espletare tutte quelle attività che dovessero CP_2 essere richieste dalle Autorità competenti.
- I coniugi si concedono fin d'ora il reciproco consenso affinché la figlia minore possa CP_2 svolgere viaggi sia nazionali che esteri di breve o lunga durata a qualsiasi titolo;
- I coniugi prestano sin d'ora il consenso per la figlia a tutti i trattamenti sanitari sia CP_2 obbligatori che non, noenhé per tutto quanto concerne le scelte relative alla formazione scolastica e professionali senza che necessiti la firma di entrambi autorizzandosi sin d'ora.
- Il sig. autorizza sin d'ora la sig.ra a potere effettuare ogni tipo di trattamento CP_1 Pt_1 sanitario semplice o complesso, che dovesse ritenersi necessario per la tutela della salute di entrambi i figli senza che la stessa debba ricevere il suo preventivo consenso.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e. pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/09/2000, da nata a [...]
Palermo il 27/03/1978, e da , nato in [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 135, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 13/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.