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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3306/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3306/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Ghedi (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Lucia Chiappini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
NC
(come da udienza del 22.5.2024)
Per parte ricorrente: “Previo ogni più opportuno accertamento del caso, dichiarare: 1-Separazione personale dei coniugi con addebito a carico di con vita Controparte_1 separata e mutuo rispetto dando ordine all'Ufficio di Stato civile del Comune di Verdellino -Bg- nonché al comune di residenza in Visano della trascrizione nell'apposito registro di stato civile;
2-assegnazione della casa coniugale in Visano in via Don Zanetti n. 9 alla che è Parte_1
titolare del contratto di locazione;
3-dichiarare l'autosufficienza ed autonomia economica dei coniugi, avendo i coniugi prima d'ora regolato i propri rapporti patrimoniali.
4-Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari di causa della presente procedura”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio civile in data 22.4.2017 a Verdellino (BG), trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie C, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli, e che i coniugi, durante il matrimonio, avevano vissuto nell'abitazione di Visano (BS), in via Don G.M. Zanetti n. 9, il cui contratto di locazione era ed è attualmente intestato alla . Pt_1
La ricorrente aggiungeva che la prosecuzione della convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del coniuge, che, dal 2019, era recluso in carcere dopo la sentenza di applicazione pena emessa nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti ai danni della consorte.
Ella, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.10.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, non veniva assunto alcun provvedimento temporaneo ed urgente di natura sostanziale dal momento che le domande della ricorrente erano circoscritte a quelle inerenti allo status coniugale, e, dopo la dichiarazione di contumacia del resistente, all'udienza del 22.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente, rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando altresì alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate quantomeno dal 2019, ossia da quando, nei confronti del resistente, è stata emessa sentenza di applicazione pena per il reato di maltrattamenti ai danni della consorte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso dell'udienza presidenziale, alla quale l' non è nemmeno comparso. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143
c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, gli episodi di violenza nei confronti della moglie imputabili al resistente sono dimostrati con certezza dalla sentenza di applicazione pena n. 256/2019 emessa dal Tribunale penale di Mantova nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, per avere costui, durante la convivenza matrimoniale, più volte aggredito la , sia Pt_1
verbalmente che fisicamente, e per averla costantemente sottoposta a controllo (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c. Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione all' CP_1
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile perché non sussistono i presupposti per l'assegnazione di cui all'art. 337-sexies c.c. in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ma con la precisazione che è l'unico soggetto legittimato a goderne in quanto titolare del Parte_1
relativo contratto di locazione.
Inammissibile è anche la domanda di accertamento dell'autosufficienza economica dei coniugi formulata dalla parte ricorrente, non essendo la stessa sorretta dal necessario interesse di cui all'art. 100 c.p.c. in assenza di una domanda a contenuto economico avanzata dalla controparte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi esaurita l'attività difensiva della parte ricorrente sostanzialmente nello studio e nell'introduzione della causa, stante la rinuncia ai termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a
[...] Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA l'inammissibilità delle domande di assegnazione della casa coniugale e di accertamento dell'indipendenza economica delle parti formulate dalla ricorrente;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 166,45 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3306/2023, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Ghedi (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Lucia Chiappini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
NC
(come da udienza del 22.5.2024)
Per parte ricorrente: “Previo ogni più opportuno accertamento del caso, dichiarare: 1-Separazione personale dei coniugi con addebito a carico di con vita Controparte_1 separata e mutuo rispetto dando ordine all'Ufficio di Stato civile del Comune di Verdellino -Bg- nonché al comune di residenza in Visano della trascrizione nell'apposito registro di stato civile;
2-assegnazione della casa coniugale in Visano in via Don Zanetti n. 9 alla che è Parte_1
titolare del contratto di locazione;
3-dichiarare l'autosufficienza ed autonomia economica dei coniugi, avendo i coniugi prima d'ora regolato i propri rapporti patrimoniali.
4-Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari di causa della presente procedura”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2023 deduceva di aver contratto con Parte_1 [...]
matrimonio civile in data 22.4.2017 a Verdellino (BG), trascritto nel registro degli atti CP_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie C, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli, e che i coniugi, durante il matrimonio, avevano vissuto nell'abitazione di Visano (BS), in via Don G.M. Zanetti n. 9, il cui contratto di locazione era ed è attualmente intestato alla . Pt_1
La ricorrente aggiungeva che la prosecuzione della convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del coniuge, che, dal 2019, era recluso in carcere dopo la sentenza di applicazione pena emessa nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti ai danni della consorte.
Ella, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.10.2023, alla quale il resistente non compariva nonostante la regolarità della notifica, non veniva assunto alcun provvedimento temporaneo ed urgente di natura sostanziale dal momento che le domande della ricorrente erano circoscritte a quelle inerenti allo status coniugale, e, dopo la dichiarazione di contumacia del resistente, all'udienza del 22.5.2024, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente, rinunciato alla concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, rinunciando altresì alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
***
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la separazione può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate quantomeno dal 2019, ossia da quando, nei confronti del resistente, è stata emessa sentenza di applicazione pena per il reato di maltrattamenti ai danni della consorte.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso dell'udienza presidenziale, alla quale l' non è nemmeno comparso. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ai sensi dell'art. 143
c.c., e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale.
Fra le cause di addebito della separazione vi è la commissione di atti di violenza fisica nei confronti del coniuge o degli altri membri della famiglia. Infatti, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano invero elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda, non potendosi giustificare neppure un solo episodio che assuma caratteristiche di violenza fisica, pertanto il loro accertamento esonera il Giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr, fra le ultime, Cass. civ. n. 22294/2024).
Nel caso di specie, gli episodi di violenza nei confronti della moglie imputabili al resistente sono dimostrati con certezza dalla sentenza di applicazione pena n. 256/2019 emessa dal Tribunale penale di Mantova nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, per avere costui, durante la convivenza matrimoniale, più volte aggredito la , sia Pt_1
verbalmente che fisicamente, e per averla costantemente sottoposta a controllo (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
La condotta prevaricante e violenta di un coniuge ai danni dell'altro rappresenta grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'art. 143 c.c. Quanto sopra detto rappresenta un'inosservanza così grave dei doveri nascenti dal matrimonio che si è rivelata causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e che giustifica l'addito della separazione all' CP_1
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente deve essere dichiarata inammissibile perché non sussistono i presupposti per l'assegnazione di cui all'art. 337-sexies c.c. in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ma con la precisazione che è l'unico soggetto legittimato a goderne in quanto titolare del Parte_1
relativo contratto di locazione.
Inammissibile è anche la domanda di accertamento dell'autosufficienza economica dei coniugi formulata dalla parte ricorrente, non essendo la stessa sorretta dal necessario interesse di cui all'art. 100 c.p.c. in assenza di una domanda a contenuto economico avanzata dalla controparte.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi esaurita l'attività difensiva della parte ricorrente sostanzialmente nello studio e nell'introduzione della causa, stante la rinuncia ai termini di cui agli artt. 183, comma 6, e 190
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a
[...] Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) DICHIARA l'inammissibilità delle domande di assegnazione della casa coniugale e di accertamento dell'indipendenza economica delle parti formulate dalla ricorrente;
4) CONDANNA il resistente, a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1
, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Parte_1 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 166,45 per esborsi.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri