Articolo 5 della Legge 3 dicembre 1925, n. 2151
Articolo 4Articolo 6
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13 dicembre 1925
Art. 5.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 14 e 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 , possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della Provincia, al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 2 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall' art. 14 della, legge 21 agosto 1921, n. 1312 , per le contravvenzioni alle relative norme e nell'importo stabilito dall'art. 18 della legge medesima per le contravvenzioni in esso previste, con facolta' di ridurre il detto importo sino alla meta'.

Per i recidivi nelle contravvenzioni al citato art. 14, l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, fermo pero il limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del Prefetto ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 13 dicembre 1925