Versione
29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Art. 310. (ricorsi) 1. I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonche' avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo ((. . .)) puo' essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione puo' essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facolta' dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il ricorso al giudice amministrativo ((. . .)) puo' essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione puo' essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all'effettuato deposito dell'opposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Se sia stata presentata l'opposizione e non ancora il ricorso al giudice amministrativo, quest'ultimo e' proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento della decisione di rigetto dell'opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'opposizione se il Ministro non si sia pronunciato.
4. Resta ferma la facolta' dell'interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo.
Commentari • 19
- 1. Italia condanna per l’inerzia nel contrastare il fenomeno dell’inquinamento nella c.d. Terra dei fuochiAccesso limitatoAlessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2025 · 1
Giurisprudenza • 87
- 1. CEDU, CASO DI L.F. E ALTRI c. ITALIA, Sentenza, 06/05/2025, Ric. n. 52854/18Provvedimento: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA L.F. E ALTRI c. ITALIA (Ricorso n. 52854/18) SENTENZA Art 8 • Obblighi positivi • TA privata • Le autorità nazionali non avevano adottato tutte le misure necessarie per assicurare l'effettiva tutela dei diritti dei ricorrenti in relazione all'inquinamento ambientale causato dal continuo funzionamento di una fonderia nei pressi delle loro abitazioni nel Comune di Salerno (Regione Campania) • I ricorrenti, che vivevano entro un raggio di sei chilometri dall'impianto, erano più vulnerabili alle patologie a causa dell'esposizione all'inquinamento • Nonostante gli effetti tangibili delle misure successive al 2016, finalizzate a …Leggi di più...
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