Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/05/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03847/2025REG.PROV.COLL.
N. 02237/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2022, proposto da IR ZA, AC EN, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Stefania Parola, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Parola in Roma, via Bellinzona 27;
contro
Comune di Fiesso D'Artico, Comune di Campagna Lupia, Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'Artico, Commissione Edilizia Comunale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IA OR DO, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1516/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, e data la presenza dell'avv. Acerboni.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del permesso di costruire n. C21/0002 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'artico, pratica P20/0254, protocollo istanza n. 10767, relativo all'esecuzione di lavori di restauro conservativo consistente nel cambio d'utilizzo da magazzino ad abitazione, sull'immobile distinto catastalmente al foglio 4, mappale 1528, sub 6, provvedimento conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14-29.4.2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
2. Avverso la suddetta decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Erroneità della sentenza laddove ha omesso di considerare che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, da un lato va considerata urbanisticamente rilevante, dall’altro lato, reca in re ipsa uno specifico pregiudizio per l’immobile confinante;
b) Erroneità della sentenza laddove ha omesso di considerare il pregiudizio specifico precisato e comprovato nel corso del giudizio di primo grado pari ad almeno 76.000,00 euro (perizia di stima e documenti). Omessa pronuncia. Valore storico testimoniale del compendio immobiliare;
c) Erroneità della sentenza laddove utilizza, come criterio ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso, il confronto con l’asserito pregiudizio già subìto relativo all’uso residenziale della c.d. Barchessa;
d) Erroneità della sentenza laddove equipara le caratteristiche della c.d. Barchessa a quelle della c.d. Limonaia. Differenza fisica ed edilizio-urbanistica dei due edifici;
e) Erroneità della sentenza anche con riferimento all’impugnazione della approvazione della Variante 2 al piano degli interventi. Omessa pronuncia;
f) Ingiustizia manifesta e abnormità della sentenza in punto di condanna alle spese. Violazione dell’art. 26 c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.;
g) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 delle NTO al P.I. di Fiesso D’Artico nonché degli artt. 23 e 24 delle NN.TT.AA. della v.prg di Fiesso D’Artico. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 9 bis, 12, 20, 23 ter del DPR edilizia n. 380/01. violazione degli artt. 30, 31 e 45 del P.A.T.I. del Comune di Fiesso D’Artico. Carenza di istruttoria. illogicità. arbitrarietà. erroneità e/o carenza manifesta di presupposto. contraddittorietà. sviamento di potere. eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: la disciplina urbanistica del bene immobile tutelato, oggetto di permesso di costruzione, esclude la destinazione d’uso residenziale e l’amministrazione non ha applicato la normativa di salvaguardia;
-h) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45, 48 e 49 delle NTO al P.I. di Fiesso D’Artico nonché degli artt. 23 e 24 delle NN.TT.AA. della V.PRG di Fiesso D’Artico. Violazione degli artt. 30, 31 e 45 del P.A.T.I. del Comune di Fiesso D’Artico. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 20 del DPR edilizia n. 380/01. Contrasto manifesto con le prescrizioni in tema di tutela del vincolo storico testimoniale. Contraddittorietà. sviamento di potere. Eccesso di potere per difetto di motivazione: l’intervento oggetto del permesso di costruzione contrasta frontalmente con le prescrizioni poste dalla disciplina a tutela del vincolo storico testimoniale;
i) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45, 48 e 49 delle NTO al P.I. di Fiesso D’Artico nonché degli artt. 23 e 24 delle NN.TT.AA. della V.PRG di Fiesso D’Artico. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 12, 20, 23 ter del DPR edilizia n. 380/01. Violazione degli artt. 30, 31 e 45 del P.A.T.I. del Comune di Fiesso D’Artico. Eccesso di potere per sviamento e per difetto di presupposto e di istruttoria. contraddittorietà manifesta. carenza di motivazione: l’amministrazione ha formalmente autorizzato un intervento volto al restauro conservativo del bene ma, nella sostanza, ha consentito un intervento di ristrutturazione edilizia con nuova costruzione vietato dalla strumentazione urbanistica;
l) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47 delle NTO al P.I. di Fiesso D’Artico nonché degli artt. 22 delle NN.TT.AA. della V.PRG di Fiesso D’Artico. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3.3.1, 3.3.2, del regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per sviamento. Erroneità di presupposto. Carenza di motivazione: l’amministrazione ha ignorato le prescrizioni poste dallo strumento urbanistico a tutela del verde privato;
m) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3.1.1.4, del regolamento edilizio comunale. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 delle NTO al P.I. di Fiesso D’Artico. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 20 del DPR edilizia n. 380/01. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per sviamento e per carenza di presupposti. Difetto di motivazione: l’amministrazione ha autorizzato un cambio d’uso residenziale in mancanza degli spazi e delle superfici minime, anche a standard, previste dalla strumentazione urbanistica ed edilizia;
n) Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento previsto per legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del DPR 380/2001, degli artt. 1, 3, 7 e ss. della l.n. n. 241/90, degli artt. 1.1.1 e ss. del regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria. sviamento. Difetto di motivazione: l’amministrazione, pur in presenza di un bene oggetto di tutela, non ha interpellato la commissione edilizia comunale, non ha esaminato le integrazioni documentali richieste, non ha seguito le cadenze procedimentali previste dalla normativa vigente;
o) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà ed illogicità manifeste. Difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 49 NTO del P.I. Variante 2. Violazione art. 3 DPR 380/2001;
p) Violazione di legge. Violazione dell’art. 49 delle NTO del P.I. Variante 2. Violazione dell’art. 3 l. 241/90 difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e comunque motivazione insufficiente. Contraddittorietà tra atti. Perplessità manifesta. Violazione degli standard del Regolamento Edilizio;
q)- Eccesso di potere per grave travisamento di fatto, sviamento di potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità relativamente alla approvazione della Variante2;
r) Violazione di legge. Impossibilità fisica e giuridica di realizzare la variante. Contraddittorietà intrinseca.
3. L’odierna controversia ebbe origine allorquando, il 25 febbraio del 2021, la signora IA OR DO ottenne dal comune di Fiesso d’Artico, in provincia di Verona, l’autorizzazione ad eseguire lavori di restauro conservativo ed opere interne, volte alla modifica della destinazione d’uso dell’edificio, denominato “La IA , sito all’interno di un parco dove risiede anche la parte appellante in un edificio denominato “ Villa MA ”, da magazzino a residenza.
Peraltro l’edificio interessato dall’intervento era stato ceduto alla licenziataria nell’anno 2014 dallo stesso IA EN odierno appellante, il quale, con ricorso proposto al TAR Veneto, ha avviato il presente giudizio, chiedendo l’annullamento del provvedimento ritenendolo in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia dell’area.
Contrariamente a quanto rappresentato dai ricorrenti, il comune non aveva rilevato il suddetto contrasto perché, con la variante parziale n.1, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 26 settembre del 2019, era stata accolta la manifestazione di interesse della parte appellata, che aveva chiesto la modifica della destinazione urbanistica del manufatto, da magazzino in residenziale, malgrado, per errore materiale, detta destinazione non fosse stata riportata nella cartografia allegata alla delibera di adozione della ridetta variante.
Peraltro l’ente locale provvide a correggere l’errore, con la successiva deliberazione consiliare n.19 del 14 luglio del 2021, gravata con motivi aggiunti dalla parte appellante, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Come anticipato, la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la distanza esistente fra l’edificio in questione e quello in proprietà della, ed abitato dalla, parte appellante, oltre che l’esistenza di accessi separati, escludessero la configurabilità, in capo a quest’ultima, di un interesse a ricorrere dotato dei caratteri di attualità e concretezza necessari ai sensi dell’art.100 c.p.c. .
4. Il primo motivo d’appello contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice, sostenendo che il suddetto mutamento di destinazione, comportando un differente carico urbanistico, ha prodotto un maggiore impatto sul contesto ambientale e paesaggistico circostante, nel quale è collocata anche l’abitazione degli appellanti, e conseguentemente presenta una concreta attitudine a ledere sia la sfera patrimoniale di costoro, in quanto proprietari confinanti, che quella personale, limitata nel godimento dei propri diritti soggettivi, con particolare riferimento a quelli connessi a privacy e riservatezza.
La doglianza aggiunge che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere contraddittorio, e comunque sintomatico della carenza di interesse a ricorrere, l’atteggiamento della parte appellante che, lungi dal contrastarlo, avrebbe propiziato la trasformazione in edificio residenziale di un immobile ben più ampio, la cd. “Barchessa”, per di più situato più vicino alla villa MA rispetto alla Limonaia, al contrario insorgendo contro i mutamenti, di modesta entità, impressi su quest’ultima.
Su questo punto, infatti, la parte appellante sostiene che l’edificio della Barchessa presenterebbe tratti funzionali che la rendono autonoma e scollegata dalla villa MA, e dunque non in grado di incidere, negativamente, nonostante i mutamenti di destinazione su di essa impressi, sulla sfera giuridica dei proprietari di quest’ultima, diversamente da quanto sarebbe dato constatare nel caso controverso.
4.1. Il motivo è infondato perché manca la prova che la parte appellante abbia subito, anche solo potenzialmente, un possibile danno dal cambio di destinazione impresso all’immobile oggetto del provvedimento autorizzatorio impugnato.
A tal proposito basti considerare che il fabbricato oggetto dell’intervento è costituito da un piccolo edificio di un piano, posto sul retro, a circa cinquanta metri da essa, in linea d’aria, dell’abitazione della parte appellante, la “Villa MA”, e sul lato opposto del parco rispetto a quest’ultima.
Oltre a non esserci prossimità fisica fra i due fabbricati, vi è altresì, incontestatamente, una lontananza visiva tra gli stessi, dal momento che essi sono separati da un ampio parco alberato, con piante di alto fusto che li rendono non visibili – malgrado le obiezioni, indimostrate, della parte appellante- fra loro, da qualunque prospettiva ci si voglia porre.
Di conseguenza, considerata la pre-esistenza dell’edificio – che, come detto, è stato ceduto alla parte appellata dalla stessa parte appellante – si deve concludere che il mutamento di destinazione impresso su quest’ultimo, in nulla può ledere gli interessi patrimoniali della seconda, né tanto meno incidere, anche a voler trascurare che non è stata fornita alcuna prova in merito – su prerogative connesse a diritti fondamentali di quest’ultima.
4.2. Oltre alla carenza, in sé, di una tangenzialità giuridica tra l’oggetto del provvedimento impugnato ed il patrimonio della parte appellante, si osserva ancora che le caratteristiche dell’intervento giammai avrebbero potuto interferire in termini sfavorevoli sulle prerogative proprietarie della parte appellante, in quanto, alle opere interne, per definizione, non essendo impattanti visivamente, detti effetti non possono essere punto addebitati.
Per quanto riguarda le opere esterne, la loro modesta entità – e cioè l’allargamento della pre-esistente porta d’accesso sul muro di cinta, la pavimentazione di parte del giardino e la realizzazione di un gazeb o in legno amovibile – esclude che si possa riconoscere alle stesse qualsivoglia efficacia lesiva, giuridicamente rilevante nella sfera giuridica degli appellanti.
4.3. Quanto al contegno distonico rispetto alla pretesa odierna, che la parte ha tenuto allorquando, nel 2007, ha chiesto ed ottenuto il mutamento di destinazione d’uso dell’edificio denominato “La Barchessa” situato nel medesimo parco dove ella risiede, ed a distanza ravvicinata alla villa MA, rispetto a quella della Limonaia, si osserva che, al di là della obiettiva contraddittorietà che sussiste fra i due comportamenti –infatti con quell’intervento sono stati realizzati ben nove appartamenti, destinati ad abitazione, successivamente ceduti a terzi dalla parte appellante – il dato che maggiormente rileva in senso sfavorevole alla parte appellante, è quello derivante dal significativo aumento del carico urbanistico, propiziato dall’iniziativa del 2007.
Infatti, a fronte dell’incremento edilizio, avutosi in precedenza nell’area del parco, costituito dall’arrivo di nove nuovi nuclei familiari, è davvero poco significativo quello prodotto dall’intervento contestato, che aveva ad oggetto un edificio di un solo piano, con superficie atta ad ospitare una sola famiglia.
Tanto poco significativo da confermare, in questo senso, la carenza di interesse in capo alla parte, che, in un recente passato, lungi dal dolersene, aveva addirittura causato ben altri e significativi aumenti in tal senso, salvo insorgere, in via postuma, avverso quell’ulteriore, ma modesto, accrescimento antropico. Che in ogni caso anche aveva contribuito a creare, nel momento in cui aveva ceduto la vecchia “limonaia” all’attuale parte appellata.
4.4. Come detto, la parte appellante denuncia l’inconferenza del paragone tra i due edifici, adottato come ulteriore sintomo della sua carenza di interesse dal primo giudice, sostenendo che la “Barchessa“ avrebbe un accesso stradale autonomo, rispetto a Villa MA, potendo i residenti accedere alle rispettive abitazioni dall’ingresso di via Milano, così come fruirebbe di un parcheggio diverso da quello utilizzato da costei. E che infine, ulteriore autonomia funzionale sarebbe garantita alla Barchessa dalla presenza di un ampio spazio verde verso ovest, a sua completa disposizione.
4.4.1. Sennonché anche queste allegazioni, lato sensu comparative, non trovano riscontro in atti.
Infatti risulta che anche la Limonaia ha un accesso autonomo su via Milano, mentre villa MA può fruire di un accesso esclusivo da via Riviera del Brenta, così come che la Limonaia – in disparte che è distante da villa MA e che altro è l’effetto impattante di un parcheggio utilizzabile da nove famiglie rispetto a quello destinato ad un unico nucleo familiare – è comunque dotata di un proprio parcheggio.
4.4.2. Quanto al maggiore spazio verde ad ovest di cui potrebbe godere la Barchessa, che la Limonaia non ha, anche a non volere considerare, che pure in questo caso la diversa estensione di aree a verde sarebbe comunque bilanciata dalle diverse superfici dei due immobili, e che, a tutto concedere, questo solo fatto non potrebbe fondare un interesse a ricorrere negli appellanti, si osserva che l’ampio viale alberato che divide la Limonaia dalla villa MA rappresenta un’area adeguata a garantire le rispettive privacy , e le relative fruizioni ambientali, così escludendosi, anche per questa via, la configurabilità dei presupposti di cui all’art.100 c.p.c. .
4.4.2. In merito, peraltro, va anche considerato che l’Adunanza Plenaria n.22 del 9 dicembre del 2021, pubblicata pochi mesi dopo la pronuncia di primo grado, risolvendo l’annoso dibattito sull’autosufficiente della sola vicinitas quale criterio fondativo della legittimazione a ricorrere, ha accolto la tesi più rigorosa, statuendo che “nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato”, appunto specifico pregiudizio che nel caso di specie non è autonomamente rilevabile.
Di tal che la pronuncia impugnata si trova oggi in perfetta sintonia, quanto al percorso motivazionale seguito, con gli approdi raggiunti da quest’ultimo arresto, dai quali, neppure in questa sede, il Collegio ritiene di discostarsi.
5. Tanto premesso, al rigetto del primo motivo d’appello, consegue la conferma della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice per carenza di interesse in capo alla parte ricorrente, il che, a sua volta, rende superflua la delibazione degli altri motivi d’appello coi quali la parte, riproponendo le doglianze di primo grado, contesta la sussistenza di vizi di illegittimità nel provvedimento impugnato.
6. Non vi è pronuncia sulle spese, mancando la costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO