Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 novembre 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 novembre 2024 |
Commentari • 4
- 1. Note e commentihttps://www.osservatoriosullefonti.it/
di Francesca Cerulli SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un passo avanti e due indietro per la giustizia climatica in Italia. – 2.1 La strategia processuale di parte attrice. – 2.2 Analisi critica della sentenza di primo grado. – 3. Le possibili implicazioni della sentenza KlimaSeniorinnen c. Svizzera per il contenzioso climatico in Italia: a) in materia di separazione dei poteri. – 3.1 Segue: b) in materia di obblighi di mitigazione. – 4. Conclusioni. This study aims to examine Italy's first case of climate change litigation, in which the Italian State was sued for failing to implement adequate climate policies in line with its international obligations. A critical analysis will be …
Leggi di più… - 2. Bilanci 2024 settori assicurativo e finanziario: checklist ASSIREVIValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 11 febbraio 2025
- 3. Archivio note e commentihttps://www.osservatoriosullefonti.it/
di Francesca Cerulli SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un passo avanti e due indietro per la giustizia climatica in Italia. – 2.1 La strategia processuale di parte attrice. – 2.2 Analisi critica della sentenza di primo grado. – 3. Le possibili implicazioni della sentenza KlimaSeniorinnen c. Svizzera per il contenzioso climatico in Italia: a) in materia di separazione dei poteri. – 3.1 Segue: b) in materia di obblighi di mitigazione. – 4. Conclusioni. This study aims to examine Italy's first case of climate change litigation, in which the Italian State was sued for failing to implement adequate climate policies in line with its international obligations. A critical analysis will be …
Leggi di più… - 4. quando assorbe la detenzione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2025
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15609Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE NRG 2322/2025 Udienza del 07/11/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente è c0mparso l'avv. VENERUSO RENATO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Alessandro Avagliano, il quale si riporta agli atti ed in particolate al verbale di udienza del 18.7. 2025, insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità; Per la parte convenuta opposta è comparso l'avv. MONTEROSSO Controparte_1 EP oggi sostituito dall'avv. Mattia Santandrea, il quale si riporta agli atti di causa e alle conclusioni già rassegnate in comparsa e discute la causa in conformità Il giudice, udita la …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2009Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La corte d'appello di Venezia, prima sezione civile e sezione impresa, composta da Guido Santoro presidente Gabriella Zanon consigliera Alessandro Rizzieri consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 8/25 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. da (P.VA ), con sede legale in Padova (PD), Via Belgio, n. 3, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante , Parte_2 rappresentata e difesa in causa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Maruccio e dall'Avv. Raffaella Sturdà del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale …Leggi di più...
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- 3. TAR Parma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 7Provvedimento: Pubblicato il 12/01/2026 N. 00007/2026 REG.PROV.COLL. N. 00069/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 69 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comitato “Rinnoviamo AT” (in persona del legale rappresentante pro tempore ), US GA, MI GA, ER IE, RI GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacinto Marchesi, Alessandro Massa, Matteo Faggioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione MI-Romagna, Azienda U.S.L. di PI, non …Leggi di più...
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- 4. Trib. Rovereto, decreto 04/12/2025Provvedimento: N.R.G. 705/2025 TRIBUNALE DI ROVERETO DECRETO INGIUNTIVO Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da P.I. , con l'avv. BOSSI GIOVANNI; Parte_1 P.IVA_1 RILEVATO che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile (Estratto saldaconto ex art.50 TUB, all.11; Contratto di conto corrente, all.2; contratto di fideiussione generica, all.3; Gazzetta Ufficiale n.151 e 152 d.d. 23/12/2027 e 28/12/2024, all.9 e 10; atti relativi alla procedura di fallimento della società); che, quindi, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; INGIUNGE A (C.F. , Parte_2 C.F._1 NONCHÉ A (C.F. ), Parte_3 C.F._2 nella …Leggi di più...
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica
- Art. 1.
Principi generali
1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonche' elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunita' nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167 .
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 9 della Costituzione :
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.».
- Si riporta il testo dell' articolo 33 della Costituzione :
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012, n. 326 serie C. - Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilita' storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attivita' ed eventi storici nonche' mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalita' esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunita' territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilita' storica, sulla base delle quali sono condotte attivita' rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuita' da almeno cinque anni; si integrano con attivita' o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.