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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 2 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3280/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
nella qualità di eredi del Sig. nato a [...] C.F._3 Persona_1
Potenza (PZ) il 19.3.1941, C.F.: , rappresentati e difesi, in forza di C.F._4 procura apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Alessandro Bonansegna, C.F.:
, elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Potenza (PZ) C.F._5 alla Via Isca del Pioppo n. 94, giusta mandato in atti;
- RICORRENTI –
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_2
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 15.05.2023 e ritualmente notificato, il sig. ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla Persona_1 luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio. Le medesime conclusioni venivano rassegnate nel corso del giudizio dagli eredi costituitisi per sopravvenuto decesso del de cuius.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito ed ha chiesto di dichiarare CP_1 inammissibili le domande introduttive del giudizio, asserendo la tardività del deposito del ricorso introduttivo del procedimento;
in subordine di rigettare ogni avversa domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 02 dicembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo al defunto le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla Persona_1 legge n. 18/80 e successive modifiche.
Il C.T.U. della precedente fase, dott. ssa , chiamato a rendere chiarimenti, Persona_3 anche sulla base della nuova documentazione in atti, ha riconosciuto la sussistenza in capo al de cuius del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione versata in atti.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto degli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi, al conseguimento della prestazione richiesta con decorrenza a far data dal luglio 2024 sino alla data del decesso del sig. Persona_1 avvenuto in data 16.4.2025
2 3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e in favore CP_1 del procuratore antistatario.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della CP_1 posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nella qualità di eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sig. con comparsa di costituzione ed intervento depositata il Persona_1
16.09.2025, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che il defunto è stato in possesso dei requisiti sanitari Persona_1 richiesti ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento dal luglio 2024 sino alla data del decesso avvenuto in data 16.4.2025
2. condanna, conseguentemente, l' a corrispondere alle parti ricorrenti nella qualità CP_1 di eredi, l'indennità di accompagnamento spettante a oltre Persona_1 accessori come per legge;
3. in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4. compensa interamente le spese della fase ATP;
Potenza, 02 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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