Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/06/2025, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10713/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10713 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE LL e LE LL, rappresentati e difesi dagli avvocati LE Impellizzeri e Guglielmo Calcerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato LE Avv. Impellizzeri in Roma, via Giovanni Vitelleschi n. 26;
contro
Consorzio di Bonifica Litorale Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Risorse per Roma S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
Roma Capitale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità
del silenzio-rifiuto ex art. 32, comma 43, Legge n. 326/2003 (recante modifica all'art. 32, Legge 28 febbraio 1985, n. 47), formatosi a seguito della richiesta avanzata in data 9 febbraio 2021 dalla società Risorse per Roma S.p.a. al Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano, per l'adozione di idoneo parere, in ordine alle istanze di condono edilizio presentate al Comune di Roma dagli odierni ricorrenti nell'anno 2014 (prot. n. 0/552627/1 del 9 dicembre 2004 e prot. n. 0/552607/0 del 9 dicembre 2004), nonché per l'accertamento dell'obbligo del Consorzio di Bonifica di provvedere in ordine al rilascio del parere ex art. 32, comma 43, Legge n. 326/2003, con conseguente adozione di provvedimento espresso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/1/2022:
per l'annullamento del provvedimento del Consorzio di Bonifica Litorale Nord prot. n. 18407/2021 del 23 novembre 2021, notificato in data 23 novembre 2021, nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/6/2022:
per l'annullamento del provvedimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”, prot. n. CMRC-2022-0069428 del 27 aprile 2022, notificato in data 27 aprile 2022, nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Risorse per Roma S.p.A e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo i ricorrenti agivano avverso il silenzio formatosi sulla richiesta di parere ex art. 32, comma 43, della legge n. 326 del 2003 e ss.mm.ii. avanzata in data 9 febbraio 2021 dalla società Risorse per Roma S.p.A. al Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano, una volta “ accertata l’esistenza di un vincolo di esondazione/sommergibilità ” sull’area in cui ricadeva l’abuso relativo alle istanze di condono edilizio presentate al Comune di Roma dagli stessi (e dal loro de cuius ).
1.1 I ricorrenti esponevano, difatti, di essere proprietari e comproprietari di due immobili siti in Roma, rispettivamente distinti al catasto al foglio 1073, particella 1751 sub 4 e 501 (ex 10), e particella 1751, sub 7 e 502 (ex 13), e di aver presentato nell’anno 2004 al Comune di Roma distinte istanze di condono edilizio prot. n. 0/552627/1 e prot. n. 0/552607/0 relative agli immobili di proprietà dei medesimi.
Evidenziavano che per circa undici anni l’Amministrazione era rimasta inerte, richiedendo agli istanti solo nel 2020 nuova documentazione per la definizione del procedimento, e che, successivamente, con nota del 9 febbraio 2021, la società Risorse per Roma – che gestiva le pratiche edilizie per conto di Roma Capitale – aveva chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale il parere ai sensi dell’art. 32, comma 43, della legge n. 326 del 2003 in ragione dell’esistenza di un vincolo di esondazione/sommergibilità sull’area interessata dall’abuso.
A sua volta, in data 23 aprile 2021, la Città Metropolitana di Roma Capitale aveva invitato il Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano a fornire il ridetto parere ex art. 32, comma 43, l. n. 326 del 2003 entro il termine di 30 giorni.
Attesa l’inerzia delle Amministrazioni coinvolte, i ricorrenti avevano proposto il ricorso introduttivo del giudizio chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Consorzio di Bonifica di provvedere in ordine al rilascio del ridetto parere.
2. Si costituivano la Città metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Roma Capitale, la Risorse per Roma S.p.A. e il Consorzio di Bonifica Litorale Nord per resistere al ricorso.
3. Nel corso del giudizio il Consorzio di Bonifica Litorale Nord con nota del 23 novembre 2021 inviata, tra gli altri, alla Città metropolitana di Roma Capitale e all’odierno ricorrente rilevava numerose carenze documentali per poter esprimere il proprio parere ai soli fini idraulici e ne richiedeva l’integrazione, assegnando un termine di trenta giorni per la produzione documentale richiesta.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 gennaio 2022 i ricorrenti gravavano tale nota del Consorzio, sostenendone l’impugnabilità come atto che illegittimamente determinava un arresto procedimentale e l’illegittimità perché riferito a integrazioni documentali del tutto generiche (I motivo di ricorso), e per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 28, 97 e 113 della
Costituzione. Violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 2-bis, 7, 14, 14 bis, 14 ter, 17, 17 bis e 20. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assenza di responsabile del procedimento. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento all’art. 32. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge n. 120/2020, con particolare riferimento all’art. 12. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della assenza di attività istruttoria, difetto di motivazione, sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di legittimo affidamento. ” (II motivo di ricorso).
5. Con ordinanza del 28 gennaio 2022 n. 1437, rilevata l’introduzione con motivi aggiunti di una domanda impugnatoria di un provvedimento sopravvenuto, veniva disposta la conversione del rito da camerale ad ordinario.
6. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 23 giugno 2022 i ricorrenti impugnavano altresì la nota del 27 aprile 2022 con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale concedeva alla Società risorse per Roma ulteriori quindici giorni per trasmettere il parere del Consorzio di bonifica competente per territorio, trascorso il quale senza alcuna comunicazione il procedimento sarebbe stato archiviato.
Adducevano l’illegittimità in via derivata e in via autonoma della nota gravata per: “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 24, 28, 97 e 113 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904. Violazione e/o falsa applicazione della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 Legge Regione Lazio n. 53/1998. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma 43, Legge 24 novembre 2003, n. 326. Violazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 2-bis, 7, 14, 14 bis, 14 ter, 17, 17 bis e 20. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge n. 120/2020, con particolare riferimento all’art. 12. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della assenza di attività istruttoria, difetto di motivazione, sviamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di legittimo affidamento. ”
7. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie e memorie di replica per insistere sulle rispettive ragioni.
8. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 28 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente devono essere rigettate le istanze di estromissione formulate dalla Società Risorse per Roma e dal Comune di Roma Capitale, poiché, per quanto non risultino gravati provvedimenti ad essi riconducibili, tuttavia entrambi risultano coinvolti nei procedimenti in questione.
10. Occorre inoltre rilevare che, alla luce dei fatti intervenuti nel corso del giudizio, l’inerzia di cui si dolevano i ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio è venuta meno.
Difatti il Consorzio di Bonifica in data 23 novembre 2021 ha, richiedendo l’integrazione documentale necessaria per poter esprimere il proprio parere, interrotto l’inerzia. Tale nota è stata gravata con i primi motivi aggiunti e difatti con ordinanza n. 1437 del 2022 è stato disposto il mutamento di rito.
10.1 Pertanto il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse come eccepito dalle Amministrazioni resistenti.
11. Inammissibile e comunque infondato è il primo ricorso per motivi aggiunti.
11.1 Difatti, con il primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugna la richiamata nota con cui il Consorzio ha rilevato l’assenza di copiosa documentazione necessaria al rilascio del parere e ne ha richiesto la produzione ai diversi destinatari tra cui anche gli odierni ricorrenti.
Come eccepito dal Consorzio resistente, il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un mero atto endoprocedimentale, di richiesta di integrazione istruttoria, e come tale non immediatamente lesivo.
11.2 Parte ricorrente sostiene che si tratterebbe di un atto integrante un “arresto procedimentale” e, come tale, non solo impugnabile, ma anche illegittimo poiché il Consorzio richiederebbe in maniera generica documenti che aggravano ingiustificatamente il procedimento e porrebbe un termine oltremodo stringente (trenta giorni) per produrre una copiosa documentazione.
11.3 La tesi sulla genericità, inutilità ed onerosità della richiesta istruttoria appare infondata se solo si considera che i documenti mancanti erano specificamente indicati e che tra di essi figuravano numerosi documenti da presentarsi necessariamente da parte dei ricorrenti, tra cui: “ la relazione idrogeologico-idraulica, redatta da un ingegnere abilitato; la specificazione delle opere di messa in sicurezza previste; il progetto definitivo delle vasche di laminazione o sistemi similari per la raccolta delle acque meteoriche ed il successivo sversamento nei fossi demaniali; documentazione tecnica relativa all’eventuale scarico nel fosso demaniale ”.
Si tratta di documentazione che, in ragione della incontestata esistenza del vicolo di esondazione e di sommergibilità sull’area, appare di fondamentale rilevanza onde poter rilasciare il parere richiesto e che ad ogni modo non risulta prodotta dai ricorrenti, neppure oltre il termine indicato nella nota.
11.4 Il provvedimento impugnato sarebbe poi, secondo la tesi dei ricorrenti, illegittimo anche perché non risulterebbe adottato dal responsabile del procedimento (comunque non indicato nel provvedimento), ma dal Direttore generale.
Sul punto è sufficiente rilevare che, in assenza della assegnazione della responsabilità dell’istruttoria, l’art. 5 della legge n. 241 del 1990 dispone che sia considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa.
11.5 Quanto al motivo di ricorso secondo cui la richiesta di integrazione sarebbe inefficace perché intervenuta oltre il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 17 della ridetta legge, va detto che nel caso di specie la disciplina generale invocata non può trovare applicazione perché la materia è disciplinata dall’art. 32, comma 43, d.l. n. 269 del 2003 che prevede 180 giorni dalla richiesta del parere perché si formi il silenzio-rifiuto.
12.Con ulteriori motivi aggiunti del 23.6.2022 i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento della Città Metropolitana di Roma Capitale del 27 aprile 2022, recante preavviso di archiviazione del procedimento di condono.
12.1 Anche i secondi motivi aggiunti sono inammissibili, come eccepito dalle Amministrazioni resistenti, perché rivolti avverso il mero preavviso di archiviazione, come tale atto endoprocedimentale, inviato dalla Città metropolitana alla Società Risorse per Roma.
13. Tutto quanto sopra rilevato non può trovare accoglimento l’istanza con cui parte ricorrente chiede in via istruttoria l’ammissione di verificazione o di consulenza tecnica d’ufficio, attesa l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità dei due ricorsi per motivi aggiunti e rilevato altresì che era onere del ricorrente produrre la documentazione necessaria, tra cui: “ la relazione idrogeologico-idraulica, redatta da un ingegnere abilitato; la specificazione delle opere di messa in sicurezza previste; il progetto definitivo delle vasche di laminazione o sistemi similari per la raccolta delle acque meteoriche ed il successivo sversamento nei fossi demaniali; documentazione tecnica relativa all’eventuale scarico nel fosso demaniale ”, perché il consorzio di bonifica potesse esprimere il proprio parere.
14. In conclusione il ricorso introduttivo è improcedibile e inammissibili sono i due ricorsi per motivi aggiunti.
15. In ragione della peculiarità della fattispecie le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile e i due ricorsi per motivi aggiunti inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO